Diritto amministrativo dell' UE unione europea appunti

 

 

 

Diritto amministrativo dell' UE unione europea appunti

 

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Diritto amministrativo dell' UE unione europea appunti

 

Appunti di Diritto Amministrativo della UE.

 

LEZIONE 1. Parte Generale.

 

Il tema del diritto amministrativo è un tema sfrontato tardi nello studio dell’integrazione europea. Motivo: legato all’idea “diritto amministrativo = diritto dello stato”. se usciamo dell’idea statale, non c’è diritto amministrativo.

Tradizionalmente, il diritto amministrativo, nei suoi legami con lo stato, è differente a seconda dello stato: common law o civil law (droit amministratif).

 

1800: Dicey:

  • noi inglesi, non vogliamo saperne nulla.
  • Per noi il diritto amministrativo è uno strumento del potere che schiaccia il cittadino.
  • Noi abbiamo solo il common law.

 

Critica a Dicey: in realtà il fatto che il potere deve essere regolato specialmente è un fatto, è una forma di garanzia.

Anche nel common law:

  • o c’è un diritto speciale o
  • non c’è diritto.

 

1948: prima volta Corona citata in giudizio per danni.

“Rimedi di Privilegio”: ostacoli alla possibilità di fare causa contro la Corona.

 

Droit Amministratif: diritto speciale / giurisdizione speciale.

 

Questa differenza oggi è attenuata, soprattutto per:

  1. riforme nel common law: riconoscimento del diritto amministrativo come diritto speciale, anche si è riconosciuta la specialità del diritto e giurisdizione amministrativa: il giudice ha un processo speciale:
    • termine breve del processo
    • limitazione al sindacato
    • più specializzazione in materie amministrative.

Somiglianza con l’America: c’è un sistema di sindacato sull’amministrazione (judicial review of administrative acts) sugli Agency: modalità del sindacato più specifiche.

 

  1. più garanzie nel droit amministratif (indipendenza del giudice amministrativo).

 

Le corti tendono ad essere più incisivi: soprattutto con la discrezionalità (ma non per quello non sindicabili).

Corti normali: più timore ad andare a sindacare.

 

EU: impone principi: es. ragionevolezza all’UK.

 

à Quid: Resta poco della differenza tra common law & civil law on diritto amministrativo.

 

Abbiamo bisogno di regole speciali.

Diritto amministrativo: riferito ad uno stato: non è più vero:

  • diritto amministrativo trasnazionale,
  • anche trascendendo più in alto (diritto globale) finiamo per trovare il diritto amministrativo: diritto amministrativo globale: fenomeno che ci consente di vedere come le organizzazioni internazionali si organizzano (es. l’organizzazione amministrativa della ONU applica il principio di sentire qualcuno: si usano regole importate dal diritto amministrativo-).

Perché, alla fine, il diritto amministrativo è il diritto che regola il potere!

 

Caso Tonno Blue: Corte Internazionale.

Attività amministrativa svolta a livelli sovranazionali e che richiede di essere regolata.

 

UE: per tutta una serie di ragioni non è improprio dire che l’UE è simile ad uno stato.

 

FUNZIONE AMMINISTRATIVA.

Funzione Amministrativa: funzione che si colloca in mezzo tra la funzione legislativa e quella giurisdizionale:

  • cura l’interesse pubblico (operato per legge) e
  • controllata dal giudice.

 

Funzione Legislativa:

  • principio di legalità
  • principio di supremazia della legge.

Legge: fondamento del potere amministrativo. La legge non solo dice che c’è questo potere ma dice qualcosa di più (chi deve applicarlo, e come): delinea tratti principali. Legalità sostanziale.

 

Funzione Giurisdizionale:

  • Principio di Giustiziabilità:
    1. controllo della legalità da parte del giudice: conformità alla legge: non solo formale, ma anche ad alcuni principi generali (es. ragionevolezza, logica, proporzionalità: imposto dalla Corte di Lussemburgo all’UK nel caso Brindt).
    2. protezione del cittadino.

 

Caso Brindt, House of Lords: ministero dell’interni che vietava di trasmettere in diretta dichiarazione di membri dell’IRA.

BBC: decisione non proporzionale.

House: principio di proporzionalità solo sul diritto comunitario. Nel diritto interno la Corte applica il principio in forma diversa (restrittiva). Ma dopo la Corte ha dovuto cedere davanti all’applicazione interna dei principi di diritto comunitario.

à Potere del diritto comunitario: obbliga a cambiare il criterio (anche nell’UK!).

 

à Europeizzazione indotta: cambiano criteri, ed è anche un cambiamento fatto attraverso i giudici nazionali, che decidono di usare la regola europea invece di quella nazionale.

 

Funzione Amministrativa: funzione di Normazione.

Ma sappiamo che non è solo una normazione nazionale. L’ordinamento italiano si iscrive nell’ambito giuridico europeo, e ha influenze sia:

  • nel momento della normazione
  • nel momento applicativo delle norme
  • nel momento del sindacato giudiziale.

S’impone una convivenza tra istituzioni comunitarie e nazionali.

 

Momento della Normazione:

  1. Trattati istitutivi.
  2. Principi Giurisprudenziali: Corte di Giustizia (attraverso tradizioni nazionali, es. ragionevolezza nell’ordinamento tedesco).
  3. Regolamenti / Direttive.

 

Oggetti vari:

    • tipici del diritto civile (art. 81,2 TUE)
    • attività amministrativa: es. ambiente, appalti pubblici (lavori, fornitura di servizi)

 

Altri esempi:

      • tutela della concorrenza: tutto il sistema antitrust. È previsto che le autorità antitrust ordino e vietano attività anticoncorrenziale, e multe.
      • tariffa doganale comune: controlli e sanzioni.
      • mercato agricolo: sostegno della produzione, limitazione della produzione.

 

In tutte queste materie, ci sono regole tradotte attraverso l’attività amministrativa:

  • controllo
  • divieto
  • verifica
  • prevenzione.

 

à QUID: Chi fa questa attività amministrativa?

Molteplici fonti:

  1. In principio: l’UE non amministra direttamente, ma c’è la scelta (per timore degli stati) della Amministrazione Indiretta:
    • Comunità: fissa le regole,
    • Stati Membri: amministrano.

Per questo non ci sono uffici amministrativi dell’UE nei paesi membri.

  1. Eccezioni all’Amministrazione Indiretta: prima rarissime, dopo cominciano ad aumentare.

 

Oggi:

  1. amministrazione indiretta (principio).
  2. Zone di amministrazione diretta dell’UE, attraverso:
    • Commissione: molto spesso non agisce da sola ma con una rete collegiali a composizione mista: Comitati (à “Comitatologia” ).
    • Agenzie specializzate: compiti non di atti finali.

 

AMMINISTRAZIONE INDIRETTA.

Abbiamo regole comunitarie che vengono applicate dalle autorità nazionali (art. 249 TUE). Ma queste regole non solo sono comunitarie bensì un mix.

 

Diritto Applicabile:

  1. Regolamento: direttamente applicabile. Non è proprio che lo Stato applica solo diritto comunitario, perché sono le norme nazionali quelle che dicono chi al loro interno applica la norma, e il procedimento amministrativo è frequentemente dichiarato dall’autorità nazionale, e disciplina nazionale integrativa (legge statale/regionale/regolamento interno).
  2. Direttive: contengono norme giuridiche che operano direttamente sui particolari ma che lo stato deve applicare. Ma le cose sono molto complicate: perché nel diritto comunitario la direttiva si è evoluta:
  • nei suoi contenuti
  • nelle regole di operatività nel diritto nazionale.

Spesso il contenuto delle direttive è molto specifico: esigenza dell’UE che tende ad omogeneizzare il diritto comunitario.

Gli stati possono non riuscire a trasvolare la direttiva: diverso trattamento tra stati che riescono a nazionalizzare le direttive e quelli che non lo fanno. Per rimediare questo, la Corte di Lussemburgo ha stabilito che: scaduto il termine, la direttiva “dettagliata” anche se non recepita, deve essere applicata (Faduin ’74, Ratto ’79): Diretta Operatività delle Direttive Dettagliate. Questo non vale tra privati, ma tra Stato e cittadini.

 

Caso Francovich: Si può pretendere risarcimento dello Stato per non applicare direttiva. Francovich non può far applicare la direttiva dal suo datore di lavoro.

Holding: La diretta applicabilità della direttiva dettagliata non libera dall’obbligo dello Stato d’implementare la norma comunitaria.

La normativa nazionale contraria alla direttiva: giudice deve far prevalere la direttiva!

 

Caso Fratelli Costanzo: costruzione Stadio Mondiale ’90: Direttiva: contraria alla norma nazionale che prevedeva l’esclusione automatica di proposte troppo vantaggiate. Non solo il giudice disapplica la normativa ma anche l’autorità amministrative sono tenute ad applicare il diritto comunitario.

 

 

LEZIONE 2.

 

La Corte di Lussemburgo ha un approccio funzionale (non formalistico), in relazione a diversi settori:

  1. Funzionari pubblici:
    • Commissione vs. Belgio.
    • Enti pubblici: mansioni di interessi pubblici.
    • Libera circolazione di lavoratori.
    • Il requisito della cittadinanza all’accesso ai posti all’interno degli organi amministrativi.
    • Limitazione alla libertà di circolazione consentita solo ad impieghi che implicano l’esercizio di pubblici poteri, o mansioni con oggetto di tutela degli interessi nazionali.
  1. Carattere “funzionale”: libertà delle merce ed effetto diretto (interpretazione estensiva).

 

Il diritto nazionale interpreta la direttiva comunitaria: problema dell’interpretazione.

L’individuo può chiedere all’amministrazione nazionale che si rivolga alla Commissione.

In caso che la direttiva sia invalida (contraria ai Trattati o Principi), le regolazioni statali su quella direttiva sono invalide.

Atto amministrativo illegittimo: non è che non si applica. ACHTUNG! L’atto amministrativo, mentre che non è annullato, produce i suoi effetti propri.

 

Legge 11/2005:

Art 11 (117): materie dove lo stato ha competenza esclusiva. Lo stato può dare attuazione alla normativa europea attraverso regolamento.

  • Non solo attraverso una legge comunitaria.
  • Direttive: possono essere attuate attraverso regolamentazione, non solo legge (in ogni stato, l’ordinamento interno dice chi e come si attua).

16: se le direttive danno delle scelte le leggi proprie: es. quando la competenza di adempimento è delle regioni: sono le regioni che devono attuare la normativa europea, ma la responsabilità per inadempimento è dello Stato! Lo stato può garantire il rispetto della normativa comunitaria dettando una legge nazionale, che dopo le regioni potranno cambiare.

 

AMMINISTRAZIONE COMUNITARIA DIRETTA:

  1. Commissione:
    • art. 83 TUE: Compiti antitrust.
    • Art. 88: Divieto di aiuti di stato: potere per la Commissione (intimazione, ecc.).
  1. Altre funzioni affidate ad altri organi (Banca Centrale Europea, ecc.).

Le competenze non si devono trovare nelle direttive, ma nei regolamenti (perché si rivolgono allo Stato). Ma non è così: ci sono direttive che danno compiti alla Commissione: compiti di coordinamento, controllo dei medicinali, ecc.

 

PRINCIPIO DELLA MASSIMA APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO:

Quando la Corte applica una eccezione tende a restringerla al massimo.

E quando applica una regola tende a darle la massima applicazione.

 

Questo principio restringe la nozione di Pubblica Amministrazione quando si tratta di analizzare un’eccezione, ma la Corte smaschera, va oltre, il dato formale (la natura delle aziende).

 

Commissione vs. Belgio.

 

Caso Agora:

Stati: per evitare concorrenza straniera cambiano la natura dell’azioni.

La Corte elabora la nozione di “organismo di diritto pubblico” che sostituisce la nozione interna: allarga la nozione di Amministrazione:

  • personalità giuridica
  • perseguimento d’interessi generali (from France: non è nel mercato)
  • finanziamento a controllo statale.

 

Amministrazione dell’UE:

    • Diretta.
    • Indiretta (estesissima): produce atti amministrativi che sono tout court (in senso stretto) atti amministrativi comunitari.

 

à Cosa fa l’impresa a cui è stata negato il diritto?

Va alla Corte di Lussemburgo: è il giudice amministrativo (il “Consiglio di Stato”).

E va al Tribunale di 1° grado (il “TAR” Comunitario).

 

Corte di Giustizia:

Comune alle 3 comunità.

à Già nei trattati: non come giudice ma come protettore dei singoli cittadini.

Funzioni:

  1. Giudice amministrativo della legittimità degli atti amministrativi. Giudice di secondo grado.
  2. Giudice internazionale: tra Stati e Stati e Istituzioni (UE: organizzazione internazionale).
  3. Corte Costituzionale: controlla la conformità dei regolamenti e le direttive con i Trattati.
  4. Funzione di Nomofiliachia: conformità alla legge: sorveglianza dell’uniforme applicazione del diritto (uniformità del diritto), attraverso il rinvio pregiudiziale (usatissimo). Funziona come Corte di Cassazione (sentenza non vincolante). Giudice Nazionale può (in tutte le istanze) o deve (in sede di ultima istanza) fare il rinvio.

 

Contro…

Si va davanti a…

che…

Amministrazione diretta dell’UE

Corte Lussemburgo

 

Amministrazione indiretta (atti amministrativi nazionali in applicazione di dir. comunitario o diritto comunitario nazionale)

Giudice Nazionale

Applica diritto comunitario sostanziale ma diritto nazionale processuale.

 

Es. appalti pubblici:

direttiva che regola regole processuali sulle normative in appalti pubblici: dice che tutti gli stati seguono una stessa regola (per evitare ostacoli processuali), e dice che si devono risarcire gli interessi legittimi lesionati.

à questo cambia la regola italiana: “interesse legittimo: non è risarcibile”.

 

È intervenuta la Corte di Giustizia: ha fissato il principio: “ogni giudice applica diritto comunitario seguendo le regole processuali nazionali”, tuttavia il giudice è tenuto a disapplicare le regole processali nazionali in due casi:

quando esse riservino alla tutela dei diritti derivanti dal diritto comunitario una tutela differente da quelle nazionale (quando l’ordinamento nazionale tutela di meno i diritti comunitari),

disapplicare il diritto processuale nazionale quando questo renda impossibile o molto difficile l’applicazione del diritto comunitario.

à QUID dell’Europeizzazione: succede che arrivano regole comunitarie in ambito nazionale. In questi casi si segue la regola della Corte, e il giudice tenderà dopo ad usare solo la norma comunitaria (non farà una distinzione tra casi comunitari e casi nazionali).

Es. diritto al ricorso: c’erano paesi che non acettavano il diritto a ricorso (caso allenatore di calcio: il tribunale francese ha detto che non tutela questi ricorsi) (caso Johnston, poliziotta irlandese: non discriminazione).

 

à Sempre più spesso le direttive regolano processi misti. E in questo caso c’è tutto un fenomeno di mix tra diritto interno e diritto comunitario.

 

 

LEZIONE 3. Procedimento Amministrativo.

 

Procedimento Amministrativo Europeo:

 

Tipo…

 

Davanti a…

 

Regolato da…

IN SENSO
STRETTO

procedimento amministrativo che si compie tutto al livello europeo, intendendo l’amministrazione diretta (nata come eccezione).

Modello: antitrust

Corte Lussemburgo (come tribunale amministrativo dell’UE)

tutto disciplinato dal diritto comunitario (con principi elaborati dalla Corte).

 

IN SENSO
AMPIO

procedimento che può essere un mix tra livello europeo e nazionale. Amministrazione indiretta.

si svolge (magari solo) davanti istituzioni nazionali ma condizionato dal diritto comunitario

non sempre il diritto comunitario regola tutto (es. chi giudica e in base a che procedimento).

Il diritto comunitario regola:

  • accesso
  • motivazione
  • giusto procedimento

 

I procedimenti amministrativi composti o misti –dove intervengono autorità nazionali e comunitarie- sono sempre più complessi. E possono concludersi alternativamente da un’autorità comunitaria o nazionale a seconda di come si sviluppa il procedimento.

 

Procedimenti misti: top-down, bottom-up.

 

Caso Oleificio Borelli:

Parere: c’era un problema:

  • non giustiziabile dal giudice nazionale (per il diritto nazionale)
  • non giustiziabile dal giudice comunitario (perché solo applica diritto comunitario)

Principio: “ci deve essere sempre un diritto al ricorso”: garanzia del diritto comunitario.

Soluzione: disapplica atti nazionali e si offre una tutela giurisdizionale su atti nazionali che influiscono nelle decisioni comunitarie.

 

Caso Textilwerke: (uguale a Borelli ma in contrario sensu)

Provvedimento comunitario applicato dal diritto nazionale.

La Corte non può pronunciarsi su qualcosa che deve essere …

Esistono 2 atti finali:

  • Commissione “recupera questa somma”
  • Germania “Textil ridammi i soldi”.

Era Textil che doveva…

 

Differenza con…

Caso Hamburg:

Signore che importa senza pagare dazi. Autorità nazionale: no.

Possibilità …

Corte: Il rigetto della domanda dell’autorità nazionale.

Quello che è decisivo è che in Textilwerke la decisione è stata comunicata alla Textilwerke (era lui che doveva impugnare –consid. 22 e 23-).

Giudice nazionale: solleva i dubbi.

 

Caso Ciola: problema:

  • Atto amministrativo contrario diritto nazionale à è illegittimo ma va applicato
  • Atto amministrativo contrario diritto comunitario -> è illegittimo e non va applicato.

 

Carattere misto o composto e la determinazione del giudice competente:

Problema: capire quale sia il giudice competente.

Ma primo problema: ci deve essere un giudice!!

(ref. caso Borelli: sulla giustiziabilità) à richiama Johnston – Hayleys – Unión de Pequeños Agricultores (“comunità di diritto” della CE: tutti gli istituti sono soggetti al controllo giurisdizionale e tutti i problemi devono poter essere portati avanti un giudice).

 

Problema complesso. Deve essere solo un giudice:

  • In Textilwerke: Corte: “tu giudice nazionale non ti occupi di un atto comunitario”, e
  • In Borelli: Corte: “Io non mi occupo di atti nazionali”.

 

Regole diverse per stabilire qual è il giudice: sentenza Greenpeace France (Organismi geneticamente modificati –check Falcon-): la Commissione dice No, lo Stato dice No: l’individuo impugna davanti al giudice nazionale per il No dello Stato, e chiede rinvio alla Corte di Lussemburgo.

 

(come si può vedere, durante questa lezione, p.a.m. non era molto ispirato. si ringraziano ulteriori modificazioni o spiegazioni).

 

 

LEZIONE 4. Procedura giurisdizionale amministrativa.

 

Il campo processuale è diventato, pian pianino un intervento forte della Comunità:

  • attraverso atti
  • attraverso giurisprudenza.

 

Differenze: specialmente sulla concorrenza:

  • 1° fase: Corte.
  • 2° fase: preoccupazione processuale: anche il modo in cui gli stati usano le regole processuali. Preoccupazione per le regole che ostacolano o rendono impossibile la tutela: vanno disapplicate!

 

à Pienezza (concetto più sociologico) ed

à Effettività (della effettività della tutela deriva l’effettività del diritto comunitario).

 

Scelta dei Padri Fondatori: affidare la scelta della tutela ai giudici nazionali.

 

à Question: A che giudice rivolgersi????

à à Quid: Dipende della provenienza dell’atto!!!!

 

Oggi, più frequente:

la amministrazione diretta della comunità.

la Coamministrazione: grandi problemi: tutela di che giudice? tutela di che legge?

 

Corte Lussemburgo: non vuole una “non tutela”.

Non per equazione (equivalenza): non trattamento differente.

 

Fenomeno Nuovo: Europeizzazione dei processi amministrativi: lo stesso giudice nazionale è tenuto ad applicare 2 diritti:

  • nel diritto nazionale: applica procedimento nazionale
  • nel diritto comunitario: applica procedimento comunitario

(and, in case of contradiction, communitarian law wins!)

ERGO: il giudice tende ad applicare le regole europee anche ai casi nazionali!

I diritti processuali nazionali cambiano per il diritto comunitario.

Il diritto comunitario ha lavato i cervelli ai giudici nazionali.

Grandissima differenza con gli USA: 2 giurisdizioni separate e diverse.

 

PROBLEMA DELLA DISCREZIONALITA’.

à Quanto a fondo può andare un giudice? cos’è la discrezionalità?

Differenza tra:

  • Discrezionalità
  • Concetto giuridico indeterminato.

 

Non è discrezionale: interpretazione (da parte del giudice o dall’amministrazione).

Ma il giudice non cura l’interessa pubblico.

In Italia: “discrezionalità tecnica” dell’amministrazione.

 

Limite della Legalità: altre valutazioni che non c’entrano col interesse pubblico: diversi ordinamenti:

  • Germania: il giudice può giudicare tutto: non c’è discrezionalità.
  • Altri paesi: questo va trattato come discrezionalità (es. England).

 

Come si pone la Corte di Lussemburgo su questo panorama diverso di analisi delle questione non discrezionali?

Caso UpJohn: Significativa sul problema delle valutazioni tecniche: medicinale autorizzato in tutta la comunità (e UK). Effetti gravi sulle persone. Sospensione in alcuni paesi. In poche dosi, si determina che non è nocivo. In UK, vietato tout court. La società che lo commercializza impugna il atto amministrativo inglese e va dal giudice UK, che dice che non può fare una valutazione (che la fa solo l’amministrazione), ma si pone il problema della corrispondenza tra la norma processuale nazionale (che vieta la valutazione da parte del giudice) e la norma comunitaria. Corte Lussemburgo: il diritto comunitario non impone che gli ordinamenti …

 

FUNZIONI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Giustizia amministrativa: ha tradizionalmente 2 funzioni + UNA NUOVA:

  1. tutela oggettiva (soprattutto in Francia: anzi, più ampia la legittimazione, + oggettivo).
  2. tutela soggettiva (Germania: preoccupazione: offrire tutela al privato: restringimento della legittimazione). (Italia: tutela più soggettiva.)
  3. Garanzia dell’effettività del diritto comunitario: dell’effetto utile del diritto comunitario: prevale sulle altre funzioni: massima applicazione possibile del diritto comunitario.

 

Questa terza funzione finisce per produrre una protezione dei privati:

es. caso appalti pubblici (caso Costanzo): rispetto delle garanzie.

 

à ACHTUNG! Ma non è sempre così: in caso di conflitto tra “massima protezione del diritto” e “minima tutela del privato”: vince la protezione del diritto comunitario!!!!

Caso Taffelwein: vino da tavola tedesco (puajj!):

Eccesso di produzione di vino di tavola.

Francia/Germania: danno contingenti (limite di produzione di vino).

Agricoltori tedeschi: ricorso al giudice amministrativo tedesco (contro l’atto tedesco che limitava la produzione): in Germania appena esiste ricorso si sospende l’atto. E mentre l’atto è sospeso i tedeschi continuavano a produrre vino!

Commissione va dalla Corte: “applicando questo principio processuale (sospensione) i tedeschi ostacolano l’effettività del diritto comunitario”.

Corte: “tu, carissimo giudice krukko, davanti ad un istituto che rende inefficace il diritto comunitario, devi disapplicarlo… me ne frega se quel istituto protegge di più ai poveretti individui… ist das klar?”

 

Quanto più il diritto comunitario protegge i privati, tanto più l’effettività del diritto protegge i privati.

Caso Codorniù: regolamento (generale) con effetti individuali.

Individuo può rompere le scatole:

  • contro decisioni (che sono, naturalmente, individuali)
  • contro regolamenti che lo riguardano direttamente e individualmente.

(art. 230)

 

 

That’s all, folks!!!

 

 

 

 

CASI IMPORTANTI: Tafelwein & UpJohn.

 

 

Sent. Tafelwein – sent. 10 luglio 1990, in causa C-217

 

A brief reference to Case C-217/88 Commission v. Germany will provide an illustration for a better understanding of the principle of the effective enforcement of Community law. In accordance with Council Regulations 337/79 and 822/87 establishing the common market organization for wine, the Commission had adopted Regulation 148/85,  stipulating the quantities of table wine to be distilled in Germany in the 1984/1985 marketing year.

 

In compliance with such provisions, the German authorities issued a number of orders requiring local producers to present specific quantities of wine for compulsory distillation.

 

Some of these orders, however, were challenged by a number of producers and, in the absence of an express opposition on the part of the German authorities, the contested orders became automatically suspended pursuant to Article 80 of the Verwaltungsgerichtsordnung.

 

The Commission considered that by suspending the enforcement of Community legislation, Germany had breached its obligations under Community law.

 

Thus, it brought a case before the Court of Justice, which ultimately ruled that there had been an infringement of Article 10 (ex Article 5) of the Treaty and of the Council Regulation setting up the common organization for wine.

 

The Court considered that Member States may not rely on national law provisions such as Article 80 of the Verwaltungsgerichtsordnung to justify a failure to comply with their Community law obligation as regards the effective enforcement of the regulation in issue.

 

 

Causa C-120/97

Upjohn Ltd e The Licensing Authority e a.

Ravvicinamento delle legislazioni

21 gennaio 1999

Pregiudiziale

«Specialità medicinali · Revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio · Controllo giurisdizionale»

(Quinta Sezione)

Con ordinanza 26 ottobre 1995 la Court of Appeal (Inghilterra e Galles) ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE.

Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la Upjohn Ltd e la Licensing Authority istituita dal Medicines Act 1968, nonché i ministri collettivamente competenti in veste di Licensing Authority, in ordine alla decisione di tale autorità di revocare con effetto immediato tutte le autorizzazioni all'immissione in commercio (in prosieguo: le «autorizzazioni») di un medicinale denominato «Triazolam».

Il Triazolam, messo in commercio anche con il marchio Halcion di cui è titolare la Upjohn, è un medicinale utilizzato per la cura dell'insonnia, la cui vendita è assoggettata a prescrizione medica. Nel Regno Unito, il Triazolam è stato autorizzato nel settembre 1978, per compresse da 0,25 mg a 0,125 mg.

Avendo appreso dalla stampa, nel luglio 1991, che una donna di una certa età aveva assassinato sua madre sotto l'effetto del Triazolam, la Medecines Control Agency (in prosieguo: «MCA»), perveniva alla conclusione provvisoria che le autorizzazioni andassero revocate e informava la Upjohn, il 2 ottobre 1991, che la Licensing Authority aveva deciso di sospendere le autorizzazioni relative a tale medicinale per un periodo di tre mesi. Tale sospensione veniva rinnovata ad intervalli di tre mesi, fino alla revoca definitiva dell'autorizzazione sopravvenuta il 9 giugno 1993.

Parallelamente al procedimento nazionale, nell'ottobre 1991 la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi adivano il comitato delle specialità medicinali. Quest'ultimo emetteva, l'11 dicembre 1991, un parere favorevole alla revoca totale delle autorizzazioni ed invitava il gruppo ad hoc di relatori nominati dallo stesso comitato a completare il lavoro svolto procedendo ad una valutazione del rapporto rischi-benefici di tutti i sedativi ad azione rapida, compreso il Triazolam.

Tuttavia, nonostante questo parere e quello della Medicines Commission raccomandassero la revoca delle autorizzazioni dei soli prodotti con dosaggio 0,25 mg, l'MCA informava la Upjohn che la Licensing Authority intendeva procedere alla revoca definitiva di tutte le autorizzazioni relative al Triazolam.

Il 9 giugno 1993 la Licensing Authority notificava alla Upjohn la sua decisione di revoca immediata di tutte le autorizzazioni per il Triazolam. Essa motivava dettagliatamente tale decisione nonché il rigetto delle conclusioni del gruppo di persone designate.

Il 15 settembre 1993 il comitato delle specialità medicinali adottava la relazione del gruppo ad hoc di relatori, in cui si concludeva a favore del mantenimento in commercio del Triazolam.

Nel frattempo la Upjohn aveva adito la High Court chiedendo l'annullamento della decisione della Licensing Authority.

La Upjohn proponeva quindi appello contro la decisione della High Court dinanzi alla Court of Appeal, la quale disponeva la sospensione del procedimento e sottoponeva alla Corte tre questioni pregiudiziali.

 

Sulla prima questione

Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se la direttiva 65/65, e più in generale il diritto comunitario, impongano agli Stati membri di istituire un rimedio giurisdizionale contro le decisioni nazionali di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali, che consenta ai giudici nazionali competenti di sostituire la loro valutazione degli elementi di fatto, in particolare dei mezzi di prova scientifica su cui è stata basata la decisione di revoca, a quella delle autorità competenti in materia di revoca delle autorizzazioni.

Sul punto, occorre constatare che, nell'ambito del sistema istituito dalle norme comunitarie concernenti le specialità medicinali di cui trattasi nel caso di specie, soltanto l'art. 12 della direttiva 65/65 fa richiamo ai mezzi di ricorso avverso le decisioni adottate ai sensi dell'art. 11 della stessa direttiva, ossia le decisioni recanti sospensione o revoca delle autorizzazioni relative ai medicinali. Orbene, il primo comma di questo articolo si limita ad imporre agli Stati membri di far sì che tali decisioni possano costituire oggetto di ricorso.

Questa disposizione non sembra quindi disciplinare le modalità di attuazione del diritto di ricorso, lasciando pertanto agli Stati membri il compito di strutturare il loro sistema di controllo giurisdizionale sulle decisioni di rifiuto, sospensione o revoca delle autorizzazioni relative ai medicinali.

Va ricordato che, per giurisprudenza costante, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie, sempreché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio dell'equivalenza), né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

Orbene, per quanto attiene alle decisioni di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio, adottate dalle autorità nazionali competenti in esito a valutazioni complesse rientranti nella sfera medico-farmacologica, non sembra che solo un procedimento di controllo giurisdizionale delle decisioni nazionali di revoca delle autorizzazioni sia atto ad impedire che l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario sia reso praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso.

Pertanto, il diritto comunitario non impone che gli Stati membri istituiscano un rimedio giurisdizionale contro le decisioni nazionali di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio, adottate a norma della direttiva 65/65 e nell'esercizio di valutazioni complesse, comportante un controllo più ampio di quello esercitato dalla Corte in casi analoghi.

Ciò non toglie che ogni procedimento nazionale di controllo giurisdizionale delle decisioni di revoca delle autorizzazioni adottate dalle autorità nazionali deve consentire al giudice adito con un ricorso di annullamento avverso una tale decisione di fare effettiva applicazione, nell'ambito del controllo della legittimità di quest'ultima, dei principi e delle norme pertinenti del diritto comunitario.

 

Sulla seconda questione

Con la seconda questione, la Court of Appeal chiede in sostanza se il diritto comunitario prescriva che il giudice nazionale, al quale sia stato proposto un ricorso di annullamento contro una decisione di revoca di un'autorizzazione relativa ad un determinato medicinale, si pronunci su tale ricorso prendendo in considerazione ogni elemento di valutazione scientifica pertinente emerso dopo l'adozione di questa decisione.

Occorre rilevare che un sistema di controllo giurisdizionale in base al quale il giudice nazionale si pronunci sui ricorsi di annullamento contro le decisioni di revoca delle autorizzazioni senza tener conto degli elementi di valutazione scientifica pertinenti emersi dopo l'adozione della decisione controversa non è di natura tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva.

Invero, nel caso in cui nuovi elementi emergessero successivamente all'adozione della decisione di revoca di un'autorizzazione, l'interessato avrebbe sempre la possibilità di inoltrare una nuova domanda di autorizzazione.

 

Sulla terza questione

Con la terza questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se, nell'ipotesi in cui il comitato delle specialità medicinali sia stato adito da più Stati membri in seguito ad una decisione di sospensione di un'autorizzazione adottata dall'autorità nazionale competente, e sia decorso il termine per l'emissione del relativo parere, la direttiva 65/65 nonché la direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/319, nel loro testo modificato dalla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1983, 83/570/CEE, ostino a che questa autorità emetta una decisione di revoca della detta autorizzazione senza attendere il parere del comitato delle specialità medicinali.

Senza necessità di pronunciarsi sul punto se, in forza delle pertinenti disposizioni, un'autorità nazionale sia autorizzata a ordinare la revoca di un'autorizzazione durante il termine di 60 giorni decorrente dalla

data in cui è stato adito il comitato delle specialità medicinali, si deve constatare che nulla osta a che questa autorità proceda alla revoca di un'autorizzazione qualora il parere di questo comitato non sia stato emesso entro questo stesso termine.

Invero, da un lato, il parere del comitato non è affatto vincolante e, dall'altro, essendo in gioco la sanità pubblica, l'art. 14 non può essere interpretato nel senso che imponga agli Stati membri di attendere il parere del comitato, anche dopo il decorso del termine di 60 giorni per l'emissione di tale parere, prima di statuire sul ritiro di un medicinale potenzialmente pericoloso per la sanità pubblica, la cui tutela costituisce l'obiettivo fondamentale della direttiva 65/65.

La Corte dichiara :

«1) La direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, e più in generale il diritto comunitario, non impongono agli Stati membri di istituire un rimedio giurisdizionale contro le decisioni nazionali di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali, che consenta ai giudici nazionali competenti di sostituire la loro valutazione degli elementi di fatto, e in particolare dei mezzi di prova scientifica sui quali è basata la decisione di revoca, a quella delle autorità nazionali competenti in materia di revoca delle autorizzazioni.

2) Il diritto comunitario non prescrive che il giudice nazionale, al quale sia stato proposto un ricorso di annullamento contro una decisione di revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un determinato medicinale, si pronunci su tale ricorso prendendo in considerazione ogni elemento di valutazione scientifica pertinente emerso successivamente all'adozione di questa decisione.

3) Le direttive 65/65 e la Seconda direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/319/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali 75/319, come modificate dalla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1983, 83/570/CEE, devono essere interpretate nel senso che, nel caso in cui il comitato delle specialità medicinali sia stato adito da più Stati membri in seguito ad una decisione di sospensione di un'autorizzazione all'immissione in commercio adottata dall'autorità nazionale competente e il termine per l'emissione di tale parere sia decorso, esse non ostano a che tale autorità emetta una decisione di revoca della detta autorizzazione senza attendere il parere del comitato delle specialità medicinali».

 

L'avvocato generale P. Léger ha presentato le sue conclusioni all'udienza della Quinta Sezione del 9 giugno 1998.

 

Egli ha proposto di risolvere nel modo seguente le questioni poste dalla Court of Appeal di Londra:

«1) La direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1983, 83/570/CEE, deve essere interpretata nel senso che non impone agli Stati membri di istituire un rimedio giurisdizionale sulle decisioni dell'autorità nazionale

competente atto a consentire ai giudici nazionali competenti di sostituire la loro valutazione a quella di questa autorità o di verificare la pertinenza delle prove scientifiche prodotte da questa stessa autorità a sostegno di una decisione di revoca di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano.

2) La direttiva citata non impone all'autorità nazionale competente di attendere il parere del comitato per le specialità medicinali per emettere la suddetta decisione di revoca, qualora il comitato non abbia rispettato il termine fissato dalla seconda direttiva del Consiglio 20 maggio 1975, 75/319/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali, come modificata dalla summenzionata direttiva 83/570».

 

 

Fonte: http://www.glocaltrento.com/int_affairs/ia_documents/05g_Appunti_di_Diritto_Amministrativo_della_UE.doc

Sito web: http://www.glocaltrento.com/int_affairs/ia_main.html

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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