Diritto comunitario riassunto

 

 

 

Diritto comunitario riassunto

 

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Diritto comunitario riassunto

 

DIRITTO COMUNITARIO, by Tesauro.

 

Intro

Sistema giuridico comunitario: complesso delle norme che disciplina i rapporti tra gli stati membri delle Comunità Europee, le istituzioni comunitarie e i singoli.

In altre parole, il sistema giuridico comunitario è l’insieme delle norme che regolano i rapporti tra:

  • stati membri delle Comunità Europee,
  • istituzioni comunitarie,
  • singoli.

 

Norme di origine diversa:

  • origine internazionale à i trattati istitutivi delle comunità,
  • origine comunitaria à atti delle istituzioni, ovvero degli organi che formano la struttura istituzionale delle comunità,
  • origine nazionale à le leggi e gli atti che gli stati membri pongono in essere per dare corretta attuazione al sistema giuridico complessivo.

 

QUID: dimensione giuridica dell’Europa comunitaria: non è solo una cooperazione organizzata tra paesi europei (come per es. il “Consiglio d’Europa”, che è diverso delle comunità europee).

 

Nel sistema comunitario, un ruolo decisivo va attribuito alla giurisprudenza: sia comunitaria che nazionale. La giurisprudenza ha definito fin dall’origine i connotati essenziali dell’Unione.

 

EVOLUZIONE STORICA DELL’UNIONE.

Churchill a Zurigo (settembre ’46): “…noi dobbiamo costruire gli Stati Uniti d’Europa… Il primo paso nella ricostruzione della famiglia europea, deve essere una partnership tra Francia e Germania”.

Idea: impedire il riprodursi delle situazioni che avevano portato l’Europa e il mondo intero a quel disastro.

Rapporto Francia-Germania: da sempre al centro della patologia dei rapporti tra i paesi europei.

 

Dichiarazione di Schuman –min. degli Esteri francese- (maggio 1950): poneva l’accento sull’esigenza di eliminare l’opposizione tra Francia e Germania e “di porre l’insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto un’Alta Autorità comune, in una organizzazione aperta alla partecipazione degli altri paesi europei”.

Obiettivo non solo economico, ma piuttosto politico à in più: non rivalità tra le due industrie, e specificità della struttura che gestiva l’industria à non più stato sovrano tradizionale!

Significativo: “Spill over effect”: serie progressiva di realizzazioni concrete; non una costruzione istantanea e d’insieme.

 

Trattato CECA (Parigi aprile ’51, in vigore luglio ’52 –FRA, ITA, GER, BENELUX-).

Organi:

  1. Alta Autorità
  2. Consiglio dei ministri (rappresentanti degli stati membri, con competenze sostanzialmente di controllo)
  3. Assemblea comune (con membri parlamentari nazionali)
  4. Corte di Giustizia.

 

Fallimento dell’iniziativa di creare la CED (Comunità Europea di Difesa): trattato firmato a Parigi il 25 maggio ’52, ma che non è ratificato dall’Assemblea Nazionale francese.

 

Conferenza di Messina ’55: dialogo sull’ipotesi di un mercato liberalizzato, comunità sul trasporto, e sull’energia nucleare.

Gruppo Spaak: esperti: 2 progetti:

  • Mercato Comune
  • Comunità per l’energia atomica.

 

Trattati di Roma (1957): creano:

  1. Comunità Economica Europea
  2. Euratom.

 

Abbiamo adesso 3 comunità:

  1. CECA
  2. CEE
  3. EURATOM.

 

Organi:

1.- Comuni:

  • Corte di Giustizia
  • Assemblea

2.- Individuali:

  • Alta Autorità (CECA)
  • Commissione (CEE)
  • Commissione Euratom
  • Consiglio dei Ministri.

 

1° luglio 1967 (trattato 1965) “Fusione degli Esecutivi”:

  • Consiglio di ministri “tout court”
  • Alta Autorità à commissione unica.

 

Perciò à organi comuni con diverse competenze secondo le materie.

 

Allargamento:

  • 1973: Danimarca – Regno Unito – Irlanda à in un periodo di grave instabilità (La Norvegia decise di non far parte).
  • 1981: Grecia
  • 1986: Spagna – Portogallo
  • 1995: Austria – Finlandia – Svezia
  • 2004: Estonia – Letonia – Polonia – Slovenia – Cipro – Malta
  • 2007: Romania e Bulgaria (e io me ne vado a vivere negli Stati Uniti!).

 

Primo decennio: grande sforzo di realizzare un mercato comune (regime di libertà degli scambi in merci, lavoratori e servizi).

 

Luglio 1968: le barriere doganali tra gli stati membri vengono abolite. Le politiche agricola e commerciale diventano comunitarie.

 

Metà ‘70s: si comincia a porre le basi per una più accentuata convergenza delle economie e per una unione monetaria: creazione del Sistema Monetario Europeo.

 

Impegno per una progressiva riduzione delle disarmonie regionali à attraverso la realizzazione di programmi di sostegno alle regioni meno evolute e creazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

 

1979: iniziativa dell’elezione a suffragio universale del Parlamento Europeo.

 

1984: progetto del Parlamento per realizzare una Unione Europea: tipo federale. Ma non ha avuto molto successo.

 

1985: Libro Bianco della Commissione sul mercato interno.

1986: Atto Unico Europeo.

-questi due passaggi ’85-’86 significano una vistosa svolta, soprattutto psicologicamente, nel cammino comunitario.

 

Integrazione:

  1. Negativa: fondata sull’abolizione degli ostacoli diretti e indiretti agli scambi.
  2. Positiva: l’ambiente, i trasporti, l’energia, le telecomunicazioni. Dimensione sociale: scopo: coesione economica e sociale.

 

Con il ruolo della Corte di Giustizia si consacra la Comunità di Diritto come valore fondamentale. Questo porta l’integrazione giuridica a un livello più avanzato, anche con l’accettazione delle giustizie nazionali dell’effetto diretto delle norme comunitarie sulla posizione giuridica dei singoli.

 

1992- in vigore 1993: Trattato di Maastricht: tappa fondamentale per il passaggio da un’Unione avente fini prevalentemente economici ad una struttura che tende al modello federale.

L’Unione resta fondata sulle Comunità Europee di cui conserva interamente l’acquis communitaire (art. 2).

L’Unione non è una nuova organizzazione internazionale che si aggiunge alle 3 comunità, né le sostituisce. E non è neanche una struttura destinata a funzionare attraverso un proprio insieme di organi o mezzi o di uffici.

Art. 3: L’Unione dispone di un quadro istituzionale unico, che assicura la coerenza e continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi.

Un unico assetto istituzionale à quello comunitario.

 

Trattato: 3 parti à 3 pilastri:

 

1° PILASTRO

2° PILASTRO

3° PILASTRO

Comunità Europee:

Ceca

CEE à CE

Euratom

Politica Estera e di Sicurezza Comune

Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni

 

(sistema comunitario)

(sistema intergovernativo)

(sistema intergovernativo)

 

La CEE cambia a CE per avvicinarsi di più al cittadino, e instaurare la solidarietà tra i popoli à attraverso, per esempio, la “cittadinanza dell’Unione”: diritto di voto per il Parlamento Europeo ai cittadini che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la nazionalità di votare e di essere eletti alle stesse condizioni dei cittadini dello stato ospite.

 

Nuovi settori: salute, diritti dei consumatori, cultura, sviluppo delle reti transeuropee, industria, protezione civile, energia, turismo.

 

E in più:

  • Rafforzamento di: politica sociale, coesione economica e sociale, ricerca e sviluppo tecnologico, ambiente.
  • Modifica degli meccanismi decisionali: per renderli più efficienti e democratici. Soprattutto attraverso un maggiore coinvolgimento del Parlamento Europeo. Es.: procedura di codecisione (art. 251).
  • Modifiche al Trattato CE: 3 fasi per l’Unione Economica e Monetaria: per la creazione dell’Eurozone.

 

Poi, cambio dei pilastri:

  1. Cambio primo pilastro: di CEE à a CE.
  2. Cambio secondo pilastro: non più una semplice cooperazione ma una politica comune. Spetta al Consiglio, in base ad orientamenti generali definiti dal Consiglio Europeo, adottare azioni comuni. La Commissione può presentare al Consiglio le proposte.
  3. Cambio terzo pilastro: continua ad essere una cooperazione, non una politica comunitaria. Si sposta al primo pilastro (competenze della CE). Il Consiglio può “comunitarizzare” talune azioni, con unanimità e su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro. Escluse: questioni doganali, penali e di polizia. So à nel terzo pilastro rimane solo la cooperazione in materie doganali, penali e di polizia.

QUID: Non vi sono istituzioni dell’Unione che non siano quelle delle Comunità.

 

Il Consiglio Europeo (= vertice dei Capi di Stato e di Governo) non viene con chiarezza definito come una istituzione dell’Unione.

Art. 4: solo si limita a sancirne il ruolo: dare all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e definirne gli orientamenti politici generali.

 

Poi, l’Unione: fondata sulle tre comunità (art. 1). È una specie di albero con 3 ramificazioni.

Il quadro generale dell’Unione prefigurato dal Trattato di Maastricht e quello di una cooperazione tra gli stati membri esterna alla comunità, ispirata al modello di cooperazione internazionale intergovernativa, piuttosto che a quello dell’integrazione (qualità e vanto della dimensione comunitaria). Ma à l’insieme di previsioni consegnate nel Trattato di Maastricht non ha smentito la logica propria dei trattati comunitari: potenziale sviluppo in direzione di una sempre più accentuata integrazione.

 

Inoltre, Maastricht prevedeva una Conferenza Intergovernativa nel ’96: che ha condotto al Trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997 –in vigore ’99-): indice sui 3 pilastri: modifiche:

  1. pilastri
  2. principi in cui si fonda l’Unione
  3. rafforzamento della materia del rispetto dei diritti fondamentali
  4. introduzione art. 7: che constata e raccomanda soluzionare (con unanimità e su proposta di 1/3 degli stati membri) un evidente rischio ai principi del art. 6 inc. 1:
    • libertà
    • democrazia
    • diritti dell’uomo
    • libertà fondamentali
    • stato di diritto.

Con maggioranza qualificata si può decidere di sospendere alcuni dei diritti dello Stato: diritti derivanti dell’applicazione del trattato, compresso il diritto di voto.

 

Art. 11: “Cooperazione Rafforzata”: sorta di grimaldello, per evitare una situazione di stallo nel processo di integrazione: la cooperazione rafforzata potrà costituire l’elemento decisivo per non arrestare, o addirittura far arretrare, il processo di integrazione.

Alla cooperazione rafforzata partecipano alcuni stati, con l’autorizzazione del Consiglio (maggioranza qualificata su proposta della Commissione previa consulta al Parlamento).

La cooperazione rafforzata diventa importante in quanto consente la realizzazione di quell’Europa a due o più velocità. Es. Eurolandia: ci sono paesi che non partecipano. Es. temi di immigrazione.

 

Introduzione al titolo IV (arts. 61 a 69): relativo ai “visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone”. Terzo pilastro (giustizia e affari interni).

 

Secondo Pilastro (PESC): rafforza la politica comune, che deve essere decisa dal Consiglio Europeo. Politica di difesa comune.

 

Terzo Pilastro: cambia nome: “Cooperazione di Polizia e Giudiziaria in Materia Penale”. Obiettivo: fornire ai cittadini dell’Unione un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà e giustizia. Temi: terrorismo, reato contro minori, narcotraffico, traffico di armi, corruzione e frode, tratta degli essere umani. Cooperazione più stretta tra: polizia, autorità doganali e Stati membri.

 

Corte di Giustizia: competente per pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l’interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull’interpretazione delle convenzioni, nonché sull’interpretazione e la validità delle misure adottate. La Corte ha più competenze.

 

Altra novità: art. 40 TUE (≡ art. 11 CE): cooperazione rafforzata.

 

 

 

LA STRUTTURA ISTITUZIONALE.

 

 

1.- CONSIGLIO EUROPEO.

 

Non è una istituzione comunitaria (≠ Consiglio “tout court”). E non è neanche il Consiglio d’Europa (= international organization con sede a Strasbourg).

È nato all’esterno della struttura istituzionale comunitaria. Nato dalla prassi delle riunioni al vertice fra capi di stato o di governo, che dal 1961 e fino ai primi anni ’70 discutevano questioni attinenti alla vita ed allo sviluppo delle comunità.

 

Formalizzazione à Parigi: dicembre 1974. Prima volta che si riunissero come “Consiglio Europeo”:

  1. Capi di Governi e di Stato
  2. Ministri degli Affari Esteri
  3. Rappresentanti della Commissione (Presidente più un Vicepresidente).

 

Sotto la Presidenza del Capo di Stato o di Governo che esercita la presidenza del Consiglio delle Comunità.

 

Art. 2 AUE: ha sancito formalmente l’esistenza del Consiglio e la cadenza delle sue riunioni (almeno 2 volte l’anno).

La prassi di vertici del Consiglio ha avuto il merito di dare al momento opportuno, soprattutto nei passaggi più difficili della vicenda comunitaria, nuovo impulso ad alcuni sviluppi dell’integrazione à passaggio al:

  • mercato comune
  • risorse proprie
  • sistema monetario
  • negoziati per l’adesione di nuovi stati
  • elezione diretta del Parlamento
  • politiche regionale/sociale/dell’ambiente.

 

Consiglio:

  • Non è una istituzione comunitaria
  • Ruolo: impulso e definizione degli orientamenti politici generali. Anche à relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall’Unione.
  • È un punto di riferimento rilevante nel processo decisionale della Comunità.
  • Protagonista della cooperazione politica fra gli Stati membri.

 

Sul 2° pilastro: il Consiglio:

  • definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune (art. 13 TUE)
  • definisce le scelte progressive della politica comune di difesa (art. 17 TUE).

 

Sul Trattato CE: il Consiglio ha competenze marginali:

  • definizione degli indirizzi delle politiche economiche degli stati membri e della comunità (art. 99),
  • relazione annuale della Commissione e del Consiglio di Ministri (art. 128).

 

 

2.- IL CONSIGLIO.

Prima si chiamava “Consiglio speciale dei ministri della CECA”, dopo “Consiglio di Ministri”.

Composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri: scelti per i rispettivi governi in funzione della materia trattata.

Art. 203 CE: ha consentito gli Stati membri di farsi rappresentare anche da membri di governi regionali (es. Germania – Lander).

 

Consiglio: organo di stati: composizione variabile:

  • Un “Consiglio Generale”: ministri degli Affari Esteri degli Stati membri.
  • Diversi “Consigli Specifici”. Es. “Consiglio Agricoltura”: tutti i ministri di agricoltura degli Stati Membri.

 

I membri si possono riunire:

  • come membri del Consiglio, oppure
  • come rappresentanti dei paesi membri: non come Consiglio, ma come Consiglio Intergovernativo: per nomina dei membri della Commissione e Membri della Corte di Giustizia.

 

Il Consiglio (“Consiglio Europeo”) può agire anche composto per i capi di stato e di governo.

  • Es. funzione di “appello” in tema di cooperazione rafforzata: quando uno stato membro si opponga all’autorizzazione prevista per tale cooperazione. (art. 214 e 223 CE).
  • Funzione: identificare gli Stati membri idonei per il passaggio alla terza fase dell’unione economica e monetaria e dopo all’Euro. (art. 11 CE e 40 TUE).
  • Garante del rispetto dei principi fondamentali (art. 7 TUE).

 

Presidenza: 6 mesi, secondo turno stabilito da una deliberazione unanime del Consiglio (prima: alternanza). Con una “valenza politica” che si può manifestare:

  • convocando delle riunioni
  • nell’impulso da attribuire ai diversi argomenti di discussione.

 

Segretariato Generale: “supporto funzionale ed amministrativo”:

Struttura (a Bruxelles):

  • varie direzioni generali
  • Servizio giuridico.

 

Funzioni:

  • Segretario Generale: alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza (il cosiddetto “Mr. PESC” –oggi: Javier Solana-).
  • Vicesegretario generale: responsabile del funzionamento della struttura a Bruxelles.

Sono nominati dal Consiglio con maggioranza qualificata.

 

COREPER (Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati Membri):

Previsto originariamente dal regolamento interno del Consiglio.

Funzione: responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e della realizzazione dei compiti attribuiti dallo stesso Consiglio (art. 207 CE).

Oggi: Organismo Autonomo: con potere di adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno.

Il Coreper:

  • compensa la gran variabilità di composizione del Consiglio
  • serve per attenuare la natura sostanzialmente internazionale di quest’organo
  • coordina il lavoro delle commissioni tecniche che preparano l’attività normativa del Consiglio.

 

Consiglio: ha il più vasto potere normativo (art. 202): attraverso l’adozione di:

  1. direttive
  2. regolamenti

Che rappresentano i due principali atti normativi comunitari.

 

QUID: Consiglio: ruolo principale nell’esercizio della funzione normativa: en parte condiviso con il Parlamento.

 

Consiglio:

più vasto potere di responsabilità dei rapporti esterni.

Autorizza la Commissione a negoziare accordi internazionali, e li conclude. Exc. CECA: Consiglio à consultivo, Normative à Commissione.

 

Il Consiglio può adottare un atto normativo in materie non espressamente attribuite alla sfera delle competenze comunitarie. Art. 308: “quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità”.

 

Deliberazioni: a maggioranza (generalmente qualificata):

Maggioranza secondo ponderazione dei voti per ciascuno stato membro:

10 FRA/GER/ITA/UK

8 SPA

5 BEL/GRE/HOL/POR/UNG/CEC

4 AUS/SVE

3 tutti gli altri tranne….

2 MALTA/CIPRUS/LUXEMBURG

(un membro può chiedere che i voti siano di almeno 62% della popolazione europea)

 

Maggioranza qualificata: un’altra classifica:

29 FRA/GER/ITA/UK

à Per ottenere la maggioranza qualificata: Almeno 232 voti + almeno 2/3 dei membri.

 

Unanimità: non contano le astensioni.

 

Impossibilità:

  • blocco dei grandi
  • blocco dei piccoli.

 

Unanimità: ogni volta che il Consiglio vuole discostarsi dalla posizione formalmente espressa dalla Commissione ovvero quando sulla posizione comune del Consiglio vi sia stato un voto negativo del Parlamento.

Casi di voto per unanimità:

  • Direttive di coordinamento delle norme nazionali sull’accesso e l’esercizio delle professioni (art. 47).
  • Direttive di ravvicinamento delle normative nazionali sull’instaurazione del mercato comune (94).
  • Raccomandazioni in cooperazione culturale (151).
  • Fondi strutturali (161).
  • Azioni generali di politica ambientale (175).
  • Prodotti collegati alla sicurezza nazionale (296).
  • Stipulazione di accordi internazionali (300).
  • Nomina del Segretario Generale, e del Segretario Generale aggiunto (207).
  • Poteri del art. 308: per raggiungere uno degli scopi del mercato comune.

 

Consiglio: attribuisce alla Commissione le competenze di esecuzione degli atti che esso adotta, e può condizionarne l’esercizio.

 

 

 

3.- COMMISSIONE.

Sostituisce dal ’67 l’Alta Autorità della CECA/CEE/EURATOM.

È diversa dal Consiglio: è un organo di “individui” che “esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della Comunità”. “Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo.” (213)

 

Mandato dei Commissari: 5 anni (= durata di una legislatura del Parlamento; rinnovabile). Uno per ogni stato (ACHTUNG: adesso solo 15!).

Commissario: cittadino con:

  • competenza generale
  • garanzia di indipendenza.

 

Gli Stati membri designano in comune accordo la persona che intendono nominare come Presidente: designazione che deve essere approvata dal Parlamento Europeo.

Dopo, gli Stati membri –con accordo del Presidente- procedono alla designazione dei Commissari.

Dopo tutta la Commissione (Presidente + altri Commissari) è sottoposta ad un voto di approvazione da parte del Parlamento.

Dopo sono formalmente nominati.

 

Con questa procedura:

  • consolidamento della Commissione,
  • più ruolo del Parlamento,
  • più importante il Presidente.

 

Il Presidente: funzioni:

  • ha il compito di fissare gli orientamenti politici dell’istituzione
  • coordina l’attività della Commissione,
  • rappresentanza esterna della Commissione
  • gode di un potere piuttosto ampio nell’attribuzione delle competenze ai singoli commissari.

 

Si può nominare fino a 2 vice-presidenti.

 

Nei limiti del Principio di Collegialità (= gli atti di pertinenza della Commissione devono essere approvati dal collegio) ciascun commissario ha la responsabilità di un settore e può adottare misure di gestione specifiche.

 

Struttura amministrativa:

servizi comuni (giuridico/portavoce/informazione/statistica/pubblicazioni)

direzioni generali secondo le competenze.

 

Commissione: comunemente (ma non del tutto proprio) definita “l’Esecutivo della Comunità”.

 

Ruolo centrale:

  • nell’assetto istituzionale, in quanto partecipa in modo sostanziale al processo di formazione delle norme,
  • controlla la puntuale esecuzione delle misure,
  • ha la rappresentanza della Comunità nei rapporti esterni,
  • autonomo potere di decisione in settori specificamente definiti dal trattato e, qualora il Consiglio lo preveda negli atti da esso adottati, un potere delegato,
  • anzitutto esercita un ampio e quasi esclusivo Potere di Iniziativa rispetto all’adozione da parte del Consiglio di regolamenti, direttive e decisioni, tranne i pochi casi in cui il Consiglio può deliberare di propria iniziativa: es. navigazione marittima e aerea (80), iniziativa d uno Stato membro (visti, asilo politico, immigrazione –solo per 5 anni-) (67.1). Tutti gli altri casi: a proposta della Commissione.

 

La proposta della Commissione, che può anche essere sollecitata dal Consiglio (208) o dal Parlamento (192) o limitata al campo relativo ai visti/asilo politico/immigrazione, da uno Stato membro (67.2) e frutto di valutazioni tecniche/economiche/politiche.

 

Progetto di proposta (nasce della Direzione Generale competente) à viene esaminato dal servizio giuridico e da Commissioni di Esperti (inviati dalle amministrazioni competenti dei paesi membri.

Dopo viene sottoposto all’approvazione generale.

 

Potere d’Iniziativa Legislativa (in origine monopolio della Commissione; oggi condiviso in parte con altre istituzioni):

  • Sul funzionamento dell’Unione Economica e monetaria (condiviso con la Banca Centrale Europea)
  • Condiviso con il Parlamento (limiti 192)
  • Limiti ben precisi della sempre più utilizzata Procedura di Codecisione tra Consiglio e Parlamento.

 

à Alla Commissione spetta l’esecuzione del Trattato e gli atti derivati. Duplice profilo:

osservanza del diritto comunitario

esecuzione in senso proprio.

 

Potere di controllo: generale. Verifica l’osservanza degli obblighi comunitari da parte degli stati membri. Attraverso un meccanismo generale di contestazione delle infrazioni (226) che la Commissione attiva nei confronti dello Stato membro inadempiente: messa in mora e parere motivato. In caso di persistente inadempimento: ricorso della Commissione dinanzi alla Corte di Giustizia per l’accertamento giurisdizionale dell’infrazione. In alcuni casi, la Commissione può adire direttamente la Corte (88/95.9/298).

 

Commissione: potere generale di adottare le misure necessarie per dare esecuzione agli atti del Consiglio. Questo potere può essere limitato dal Consiglio attraverso la procedura dei Comitati Consultivi, di Gestione e di Regolamentazione (la c.d. “comitatologia”).

 

Comitati: formati da esperti degli stati membri e da rappresentanti della Commissione, che contribuiscono a dare un elemento di continuità.

 

Commissione: nei casi previsti, deve consultare il Comitato prima di adottare delle misure.

Se il Parere non è favorevole, la Commissione può adottare delle Misure Urgenti, ma deve trasmettere al Consiglio che può revocarle o modificarle entro 3 mesi.

  • Con: ridurrebbe il potere di decisione della Commissione in una misura non prevista dal Trattato.
  • Pro: tale procedura è in armonia con l’articolo 202 in quanto Consiglio legittimato a condizionare la delega alla Commissione di poteri di esecuzione.

 

La Commissione, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, ha il potere di raccogliere tutte le informazioni e di procedere a tutte le verifiche necessarie per l’esecuzione dei suoi compiti di rilievo:

poteri ispettivi in materia di concorrenza e dumping,

poteri di vigilanza sugli aiuti statali alle imprese.

 

Commissione: potere di decisione su:

  • esenzioni individuali in materia di concorrenza (81.3)
  • imprese pubbliche (86.3)
  • aiuti di stato (88.2): la Commissione può adottare direttive o decisioni che, secondo il Trattato, le consentano di esercitare un potere di controllo sulla puntuale osservanza del 86.
  • politica commerciale (134)

 

 

 

4.- PARLAMENTO.

 

Composto “dai rappresentanti dei popoli degli stati riuniti nella comunità”.

Esercita i poteri che gli sono attribuiti dal Trattato (189).

 

Il Parlamento è un’istituzione anomala:

  • per composizione (≠ organizzazioni internazionali)
  • per competenze (≠ struttura federale o statale).

Questo è emblematico della specificità della CE.

Riassume le spinte verso la realizzazione di un livello più marcato di democratizzazione (dei processi decisionali) ed integrazione (tendenzialmente sul modello federale).

 

Originariamente: Assemblea Comune.

Dopo: Assemblea Parlamentare Europea (CEE, EURATOM).

Attraverso una decisione propria del 30 marzo 1962 e AUE: Parlamento Europeo.

 

Per molti anni composto da membri dei parlamenti nazionali: rappresentatività indiretta e imperfetta.

 

Elezione diretta: atto del Consiglio Europeo del 20 settembre 1976 + leggi nazionali.

 

Prime elezioni: 1979: in base a sistemi elettorali diversi: è previsto che, su progetto del Parlamento e decisione unanime del Consiglio, sia raccomandata agli Stati membri l’adozione di una procedura uniforme di elezione.

 

Oggi à 626 parlamentari: non possono essere più di 700: per decisione del consiglio 20 settembre 1976.

Mandato di 5 anni. Divisi in gruppi politici non in gruppi nazionali.

Dovrebbero rappresentare tutti i popoli della Comunità collettivamente considerati: perciò il Trattato di Maastricht stabilisce che il cittadino europeo ha un diritto all’elettorato attivo e passivo per le elezioni europei, il cui esercizio è collegato al paese di residenza “alle stesse condizioni dei cittadini di detto stato” (19.2)

 

Maastricht: partiti politici “a livello europeo”: importante fattore per l’integrazione in seno all’Unione. Contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.

 

Un’altra anomalia:

  • struttura amministrativa del Parlamento à Lussemburgo
  • Riunioni delle Commissioni à Bruxelles
  • Sessione Plenaria Mensile à Strasburgo.

Questa è una situazione espressamente riconosciuta dal Consiglio (Edimburgo, dicembre ’92). Non solo con effetti finanziari e pratici, ma soprattutto politici.

 

Parlamento:

  • poteri di controllo
  • partecipa del processo di formazione delle norme e
  • approvazione del bilancio.

 

Potere di controllo tra Parlamento e Commissione  à non c’è mai stato un vero e proprio rapporto di fiducia, nel senso delle democrazie parlamentarie. Perché i commissari erano designati dagli stati membri senza una partecipazione sostanziale del Parlamento. Ma, nella prassi era stato introdotto il voto parlamentare al momento della entrata in funzione della Commissione, in concomitanza con la presentazione dinanzi la Corte di Giustizia.

 

3 poteri del Parlamento nel confronto della Commissione:

  1. Maastricht e Amsterdam à modificano la procedura di nomina della Commissione: il Parlamento è chiamato ad approvare la designazione:
    • del Presidente della Commissione
    • dopo del Presidente e dei Commissari tutti insieme.
  1. La Commissione è tenuta a presentare annualmente al Parlamento una relazione generale sull’attività svolta nell’anno precedente (agricoltura, situazione sociale, politica di concorrenza) (200).
  2. Parlamento e i suoi membri: possono interrogare alla Commissione (che è tenuta a rispondere oralmente o per scritto) e anche al Consiglio.

 

Nella prassi: Collaborazione tra le istituzioni: i funzionari della Commissione e del Consiglio partecipano ai lavori delle Commissioni parlamentare. Il dialogo continuo contribuisce a rendere effettiva l’attività di controllo del Parlamento.

 

Parlamento: può pronunciare una censura sull’operato della Commissione. Se il Parlamento censura, “i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni” (201 –questa misura non è mai stata approvata-).

 

Funzione Normativa: partecipazione più o meno intensa al processo di formazione degli atti comunitari (249) e di conclusione dei trattati internazionali (300): nella prassi, notevole evoluzione con un progressivo consolidamento della presenza del Parlamento nel processo decisionale (anche più senso politico del ruolo del Parlamento).

 

Partecipazione: a seconda dei casi e del tipo di procedura prevista dal Trattato:

  1. Potere che rissale al proprio Statuto e le condizioni per l’esercizio delle funzioni dei suoi membri.
  2. Potere generale di “pre-iniziativa” legislativa (di natura soltanto politica) (192): può chiedere alla Commissione di presentare proposte adeguate quando reputi necessaria l’adozione di un atto comunitario.

 

Rapporto con i parlamenti nazionali: significativo, pur se ancora inadeguato: 2 dichiarazioni allegate a Maastricht. (La N° 13 stimolava un più intenso scambio di informazioni e + incontri regolari, istituzionalizzando la cooperazione.

COSAC: conferenza delle commissioni parlamentari nazionali per gli affari europei.

 

 

5.- Corte di Giustizia e il Tribunale di Primo Grado.

 

Obiettivo: controllo giurisdizionale:

  1. sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni comunitarie rispetto ai Trattati,
  2. sull’interpretazione del diritto comunitario: “l’armonia” del sistema giuridico comunitario (= compatibilità delle norme/atti amministrativi/prassi nazionali con:
  • i trattati,
  • gli atti di diritto comunitario derivato.

 

Corte di Giustizia:

  • 15 giudici
  • 8 avvocati generali (1994-2000 à 9).

 

Organo “di individui” = i suoi membri non rappresentano i rispettivi stati e non ricevono istruzione alcuna dai governi.

 

Giudici e Avvocati Generali:

  1. nominati di comune accordo dagli Stati membri à per la Conferenza dei Rappresentanti degli Stati Membri (≠ però = che il Consiglio).
  2. 6 anni (rinnovabile)
  3. Requisiti:
      • garanzie d’indipendenza
      • con condizione per l’esercizio, nel paese di appartenenza, delle più alte funzioni giurisdizionali,
      • giuristi di notoria competenza.

 

Presidente della Corte:

  • eletto per 3 anni tra i giudici
  • dirige l’attività della Corte: giurisdizionale e anche amministrativa
  • presiede le udienze plenarie
  • designa giudice relatore per ogni causa
  • altri compiti secondo il regolamento:

à provvedimenti cautelari e d’urgenza

à sospensione dell’esecuzione delle sentenze.

 

Avvocato Generale:

  • presenta pubblicamente in completa indipendenza rispetto alle parti ed alla Comunità, “conclusioni” scritte e motivate in tutte le cause trattate dinanzi alla Corte.
  • Ruolo di “amicus curiae” e di difensore non di una parte (Comunità o Stato) bensì del diritto comunitario.
  • ≡ Procura della Repubblica in alcuni affari civili, o il Procuratore Generale della Corte di Cassazione.
  • Conclusioni: previste per tutte le cause, e per scritto.

 

Nazionalità dei giudici e degli avvocati generali: non è prevista. Anche extracomunitari? Neee…

 

La Corte può sedere come:

  • Gran Plenum (nella sua composizione plenaria)
  • Piccolo Plenum (11 giudici)
  • Sezioni di 5 o 3 giudici.

 

Prima Maastricht: lo Stato poteva chiedere il Plenum: tutte le cause introdotte per uno Stato o istituzione comunitaria o procedure d’infrazione contro gli Stati membri à Plenum.

Maastricht flessibilizza questo requisito: Plenum à solo se è richiesto (221).

 

Corte: nomina per 6 anni (rinnovabile) un Cancelliere, che provvede all’amministrazione ed alla gestione finanziaria della Corte. Sotto la responsabilità del Presidente.

 

Consiglio: decisione del ’88 (dopo la decisione del AUE -225-): istituzione del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee (225): Pur non essendo una delle istituzioni comunitarie del art. 7 del trattato CE.

Il tribunale di primo grado è divenuto parte integrante dell’apparato giurisdizionale comunitario, senza che la sua stessa esistenza dipenda da un atto del Consiglio (solo definisce dell’organizzazione e delle competenze del nuovo organo).

Tribunale di Primo Grado:

  • 15 giudici (= requisiti giudici della Corte)
  • anche a Lussemburgo
  • senza avvocato generale à in ogni caso si sceglie un giudice per farlo.

 

Competenza del Tribunale di Primo Grado: originariamente limitato al contenzioso del personale e di ricorsi individuali in materia di concorrenza.

Dopo: tutti i ricorsi diretti proposti da soggetti diversi dagli Stati e dalle istituzioni comunitarie, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

No: questioni pregiudiziali: salvo diversa determinazione unanime del Consiglio, i ricorsi diretti delle istituzioni e degli stati membri (225).

 

Sentenze del Tribunale: impugnate dinanzi alla Corte solo per motivi di diritto: gli Stati o le istituzioni possono impugnare anche quando non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

 

Decisione Consiglio 1999: il Tribunale di primo grado può decidere anche con giudice unico (con assegnazione per unanimità) salvo opposizione di uno Stato o istituzione comunitaria.

Questa possibilità di giudice unico è limitata a:

  • cause di personale
  • ricorsi di annullamento o di responsabilità contrattuale che sollevano questioni già chiarite da una consolidata giurisprudenza, o
  • serie di cause con lo stesso oggetto ed una sia stata già decisa con forza di giudicato.

 

Non giudice unico: questioni di legittimità di un atto a portata generale o con materia su: concorrenza, dumping, aiuti, organizzazione del mercato, marchi.

 

 

 

6.- CORTE DEI CONTI.

 

Istituita dal Trattato del 20 luglio 1975 e da Maastricht (elevata all’elenco del art. 7).

Sede: Lussemburgo.

Organo “di individui”.

15 membri:

  • designati dai rispettivi governi,
  • personalità con esperienza nelle istituzioni nazionali di controllo,
  • nominati dal Consiglio per unanimità, previa consultazione al Parlamento (247)
  • 6 anni (rinnovabile).

 

Funzioni:

  • assiste le autorità di bilancio (Parlamento e Consiglio) nell’esercizio della funzione di controllo sulla gestione finanziaria della comunità,
  • esamina tutte le entrate e le spese della comunità e degli organismi da questa creati, tranne espressa esclusione.

 

L’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni è dunque attestata in una dichiarazione presentata al Consiglio ed al Parlamento.

 

Alla chiusura dell’esercizio la Corte dei Conti presenta la Relazione Annuale, con una dichiarazione di affidabilità dei conti e di regolarità delle operazioni. Essa viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale insieme alle risposte delle istituzioni ai suoi rilievi.

 

Può presentare relazioni speciali su problemi particolari, o su richiesta delle altre istituzioni.

 

I suoi atti sono:

  • non vincolanti
  • non impugnabili.

 

È legittimata ad agire dinanzi alla Corte di Giustizia: solo per difendere delle proprie prerogative (230).

 

 

 

7.- ALTRI ORGANI.

 

Diversi origini:

  • dai Trattati Istitutivi à CES
  • delle modifiche à Es. Maastricht: Comitato delle Regioni
  • mediante atti di diritto derivato à Fondo Europeo di Coordinazione Monetaria
  • con accordi internazionali dei quali la Comunità è parte à Comitato di Cooperazione Industriale.

 

a) COMITATO ECONOMICO E SOCIALE (CES):

  • Organo consultivo delle CE e EURATOM. Organo “di individui” (258).
  • 222 rappresentanti (imprenditori, agricoltori, professionisti, commercianti.
  • 4 anni
  • Nominati dal Consiglio su proposta degli Stati –previa consultazione della Commissione-.
  • Trattato: determina quando la Commissione, il Consiglio e il Parlamento devono consultare il CES. Ma loro possono consultare il CES anche facoltativamente quando vogliono.
  • CES à può anche di propria iniziativa formulare pareri.

 

b) COMITATO CONSULTIVO CECA:

  • ≡ funzione consultiva del CES
  • 2 anni
  • Designati dal Consiglio
  • Rappresentanti delle organizzazioni di imprenditori e lavoratori.

 

c) COMITATO DELLE REGIONI:

  • Istituito con Maastricht
  • Organo consultivo della CE (7.2)
  • Organo “di individui”: nominati dal Consiglio su proposta degli Stati previa consultazione del Parlamento. Agiscono nell’interesse generale della Comunità.

Consultato:

    • nei casi previsti dal trattato,
    • quando la Commissione, il Consiglio o il Parlamento lo ritengano opportuno
    • per pareri su cultura, sanità, coesione economica e sociale, fondi strutturali e fondi regionali.

 

CES e COMITATO DELLE REGIONI à STRUTTURA ORGANIZZATA COMUNE (a Bruxelles).

 

d) BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI)

  • Inserita nello scenario istituzionale comunitario.
  • Non è stata mai compresa tra le istituzioni comunitarie (non è parte dell’art. 7): figurava nella parte del Trattato dedicata alle politiche della Comunità e non in quella dedicata alle istituzioni.
  • Maastricht: ha spostato le disposizioni della BEI nella parte relativa alle istituzioni.
  • È una banca con personalità giuridica
  • opera sui mercati finanziari come istituto di credito
  • non ha fini di lucro
  • cerca lo sviluppo equilibrato e “senza scosse” del mercato comune
  • facilita la realizzazione dei programmi di investimento congiuntamente agli altr meccanismi finanziari della Comunità (es. fondi strutturali).
  • Sede: Lussemburgo.

 

e) BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE):

Centro del Sistema Europeo delle Banche Centrali (BCE + Banche Centrali nazionali): 3° fase UEM.

Sede: Francoforte.

 

Comitato Esecutivo:

  • Presidente: partecipa anche delle riunioni del Consiglio sulle questioni relative al sistema economico e monetario.
  • 5 membri: nominati dai governi nazionali in sede di Consiglio Europeo, su raccomandazione del Consiglio e consultazione del Parlamento e del Consiglio Direttivo della BCE.

 

Consiglio Direttivo:

  • Membri del Comitato Esecutivo +
  • I governatori delle Banche Centrali nazionali.
  • Nelle riunioni può anche partecipare il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione.

 

La Banca produce un rapporto annuale al Parlamento, Consiglio e Commissione.

Il suo presidente va al Parlamento, per dibattito generale sui temi economici e monetari.

 

(attenzione: i paesi dell’Eurozone hanno priorità di decisione in sede BCE).

 

f) MEDIATORE EUROPEO:

  • del francese “mediateur”
  • = defensor civitatis (difensore civico) u ombudsman (paesi anglosassoni e scandinavi).
  • Funzioni di controllo sull’esecutivo
  • Difensore di quelli interessi dei cittadini nei confronti dell’autorità.
  • Nominato dal Parlamento per la durata della legislatura, con mandato rinnovabile
  • Organo “di individuo” à completa indipendenza
  • Riceve le denuncie di qualsiasi cittadino dell’Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede in uno stato membro, relativamente a casi di cattiva amministrazione nell’attività delle istituzioni comunitarie.

 

Procedura Mediatore:

    • procede dopo una denuncia o per propria iniziativa
    • svolge le indagini
    • ne investe l’autorità interessata, che dee comunicare il proprio punto di vista entro 3 mesi
    • all’esito della procedura, il Mediatore trasmette una relazione al Parlamento e all’istituzione interessata
    • informa al denunciante del risultato dell’indagine.

 

 

 

That’s all, folks!

 

 

 

Fonte: http://www.glocaltrento.com/int_affairs/ia_documents/05a_DIRITTO_COMUNITARIO_TESAURO.doc

Sito web: http://www.glocaltrento.com/int_affairs/ia_main.html

Autore del testo: Riassunti di Comunitario by P.A.M. Proudly made in casa!                                                                                                              

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