Soggetti del diritto riassunto
Soggetti del diritto riassunto
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
Soggetti del diritto riassunto
I SOGGETTI DEL DIRITTO
Il diritto ha lo scopo di regolare i rapporti  tra coloro che vivono e operano nella società. I soggetti che operano nella  società, ossia i destinatari delle norme giuridiche, sono considerato soggetti  di diritto e sono le persone fisiche e le persone giuridiche.
  Per il diritto la persona fisica è l’uomo,  inteso come centro di interessi, di diritti e di doveri. Ad esempio un neonato  può ereditare una casa; ha dunque il diritto di proprietà ma ha anche il dovere  di pagare l’imposta di registro (è ovvio che la gestione della casa e il  pagamento dell’imposta saranno affidati ai genitori). Comunque anche il neonato  è titolare di diritti e di doveri. La storia ci insegna che non sempre è stato  così: l’uomo non è sempre stato soggetto di diritti. Nel mondo antico  esistevano gli schiavi, cioè esseri umani considerati “cose” e non “uomini”.  Oggi, tutti gli esseri umani, dalla nascita e per tutta la vita, sono dotati di  capacità giuridica e, quindi soggetti di diritto.
  LA  CAPACITA’ GIURIDICA è l’idoneità dell’uomo a essere titolare di diritti e di  doveri. Si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte del  soggetto stesso. La legge attribuisce, in determinate situazioni particolari,  una limitata capacità giuridica alla persona fisica non ancora nata, a  condizione però che nasca viva. Così il nascituro già concepito è ammesso alla  successione ereditaria, come se fosse già nato al momento in cui si apre la  successione. Il nascituro non ancora concepito può essere istituito erede per  testamento, purchè sia figlio di una persona vivente al momento della morte del  testatore: e lo stesso vale per la capacità di ricevere una donazione.
  Al compimento del diciottesimo anno di età il  soggetto acquista la CAPACITA’ DI  AGIRE, che è l’idoneità della persona fisica a compiere atti giuridici:  ad es. acquistare una casa, votare, sposarsi, etc…, cioè esercitare personalmente i  propri diritti. Prima dei 18 anni pur avendo la capacità giuridica non  si può disporre dei diritti di cui eventualmente si è titolari (ad es. non si  può vendere la casa ricevuta in eredità), per poterlo fare occorre appunto la  capacità di agire. Mentre la capacità giuridica indica la possibilità di essere  titolari di diritti, e spetta come tale a tutti i soggetti, la capacità di  agire compete solamente a determinati soggetti e consiste appunto nella  capacità di disporre validamente dei propri diritti attraverso manifestazioni  “consapevoli” di volontà. Essa viene attribuita dalla legge (di regola)  soltanto ai maggiorenni, a chi cioè si presume abbia raggiunto un grado di  maturità sufficiente per poter disporre dei propri diritti senza fare danno a  se stesso e senza cadere preda di inganni. 
  L’INCAPACITA’  DI AGIRE:  l’incapacità è posta dalla legge a tutela di coloro che – si pensa – non sono  in grado di rendersi perfettamente conto delle conseguenze delle proprie azioni  o manifestazioni di volontà. Sono assolutamente incapaci di agire i  minori di età e gli interdetti giudiziali e legali. Essi non possono  compiere alcun atto giuridico, ma hanno bisogno di una persona che si  sostituisca  a loro. Questa persona è  detta Tutore. Questa persona può essere un genitore, un parente od  altra persona individuata dal tribunale competente.
  L’interdetto giudiziale è colui che,  maggiorenne, si trova abitualmente in uno stato di infermità mentale così grave  da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. Tale incapacità di  agire viene dichiarata dal giudice (sentiti i familiari e i pareri di medici  qualificati) con una sentenza che impedirà all’interdetto di compiere  validamente atti giuridici. Dopo la sentenza qualsiasi atto dell’interdetto è  nullo. Il tutore provvede  agli atti di  ordinaria amministrazione senza alcuna autorizzazione, mentre per quelli di  straordinaria amministrazione (quelli cioè che incidono sul patrimonio  dell’interdetto) occorre sempre l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria  (giudice tutelare o tribunale a seconda dei casi). 
  L’interdetto legale è invece colui che è  stato condannato all’ergastolo o a un periodo di reclusione non inferiore a  cinque anni  e che, come pena  accessoria,  viene privato della capacità  di agire. In questo caso la legge non prevede l’incapacità allo scopo di  proteggere l’interdetto, ma per punirlo, si tratta dunque di una sanzione  accessoria alla condanna detentiva. L’interdetto legale può compiere da solo  gli atti strettamente personali (ad es. fare testamento o contrarre  matrimonio), mentre per gli atti di carattere patrimoniale deve essere  sostituito dal tutore. 
  Anche i minori di età (meno di anni 18) sono privi della capacità di agire. La legge intende in questo modo tutelare i  minorenni contro la possibilità che essi siano indotti da terze persone a  concludere contratti per loro svantaggiosi. Gli eventuali atti giuridici  compiti dai minori possono pertanto essere annullati. Questi possono essere  compiuti soltanto dai legali rappresentanti del minore (genitori o tutore), con  le stesse cautele e autorizzazioni, per gli atti di straordinaria  amministrazione, viste per gli interdetti giudiziali. L’incapacità del minore  non riguarda tuttavia tutti gli atti giuridici. Qualora sia un lavoratore  subordinato (età minima 15 anni) egli può esercitare tutti i diritti e le  azioni che dipendono dal contratto di lavoro. Inoltre al minore che abbia  compiuto il sedicesimo anno di età è consentito compiere una serie di atti  giuridici familiari: può sposarsi, se autorizzato dal tribunale, può  riconoscere un figlio naturale. Nella pratica poi, accade spesso che i  minorenni concludano personalmente contratti: si pensi all’acquisto di beni di  consumo, generi alimentari, capi di abbigliamento, etc…. In questi casi, in  genere di rilievo economico abbastanza modesto, gli atti si ritengono validi in  quanto compiuti dal minore in forza di un incarico implicitamente ricevuto dai  genitori. 
  Per compiere validamente gli atti giuridici  oltre l’età è necessario che la persona abbia anche la CAPACITA’ NATURALE o capacità di intendere e di volere.  Questa è la possibilità di comprendere in modo razionale la realtà e quindi di  prendere le decisioni più convenienti. Pertanto è una capacità che viene  determinata sul singolo individuo. Ad esempio, una persona maggiorenne,  pienamente capace di agire normalmente, può momentaneamente non avere la  capacità naturale, ossia la capacità di intendere e di volere, quando sotto  effetto di alcool o di droga non è in grado di capire quello che fa. In questo  caso la legge stabilisce che gli atti compiuti in questa situazione possono  essere privi di effetti. Ad esempio, se Tizio, a cena con amici, prende una  sbornia e, sotto l’effetto dell’alcool, vende la sua casa a prezzo irrisorio, è  ingiusto che qualcuno approfitti di questa situazione. Gli atti conseguenti  sono pertanto annullabili e non avranno alcun effetto. 
  Sono definiti RELATIVAMENTE INCAPACI DI AGIRE gli inabilitati e i minori  emancipati.
  Quando lo stato di infermità mentale non è  così grave da dar luogo all’interdizione, può essere pronunciata una sentenza  di inabilitazione. La differenza con l’interdizione, oltre alla diversa gravità dell’infermità  mentale che vi ha dato luogo, sta nella condizione in cui interdetto e  inabilitato si vengono a trovare. Mentre l’interdetto non può validamente  compiere alcun atto, l’inabilitato: a) Può compiere da solo gli atti di  ordinaria amministrazione e di carattere strettamente personale (matrimonio,  riconoscimento di figli naturali, testamento); b) deve compiere con  l’assistenza di un curatore, gli atti straordinaria amministrazione. Il  curatore è nominato dall’autorità giudiziaria, e aggiunge il suo consenso alla  manifestazione di volontà dell’assistito. In altra parole, per ogni atto di  straordinaria amministrazione saranno necessarie due manifestazioni di volontà  (sia dell’inabilitato che del curatore) altrimenti l’atto potrà essere  annullato.
  Sostanzialmente nella stessa condizione degli  inabilitati si trovano gli emancipati. Sono chiamati così i  minori con più di sedici anni che abbiano, autorizzati dal tribunale, contratto  matrimonio. In questo caso essi non sono più sottoposti alla potestà dei genitori  e divengono capaci di compiere da soli tutti gli atti ordinaria  amministrazione. Per quelli di straordinaria amministrazione sarà invece  necessario l’intervento del curatore. 
LE PERSONE GIURIDICHE
Oltre alle persone fisiche l’ordinamento  considera soggetti del diritto anche alcune organizzazioni che svolgono un  ruolo di particolare importanza nella nostra società. Capita spesso infatti che  le persone (fisiche) decidano di unire i loro sforzi per poter conseguire uno  scopo che, da sole, non potrebbero mai riuscire a raggiungere. Nascono così  organizzazioni di vario tipo, il cui obiettivo può essere di carattere  economico, e cioè consistere nella produzione di ricchezza, oppure può essere  totalmente privo di questa caratteristica, come accade quando il fine  dell’organizzazione è la diffusione di uno sport o l’aiuto di persone in  difficoltà o, ancora, la tutela dell’ambiente.
  La personalità giuridica è il riconoscimento  che è dato ad alcune organizzazioni da parte dell’autorità pubblica, quando le  stesse organizzazioni abbiano i requisiti voluti dalla legge, ed esattamente:
- Riconoscimento pubblico mediante atto  Costitutivo in forma di atto pubblico;
  - Lo scopo lecito;
  - La pluralità di persone;
  - I mezzi necessari per  raggiungere lo scopo.
CLASSIFICAZIONI DELLE PERSONE GIURIDICHE
1) In  base alla natura dell’ente:
  - Pubbliche: Sono tutte quelle  organizzazioni che permettono allo stato di realizzare i propri fini  istituzionali (stato, regione, province, comuni, enti pubblici istituzionali);
  - Private: perseguono finalità che non  rientrano nelle finalità proprie dello stato (società, associazioni con o senza  scopo di lucro):
  2) In  base alla struttura dell’ente:
  - Associazioni: Sono costituite da un  insieme di persone fisiche che perseguono un interesse comune; vi è inoltre un  insieme di beni che costituiscono il mezzo per il conseguimento dello scopo  (AVIS, Associazioni culturali, sportive, di volontariato, etc..); In questo  caso le persone prevalgono sui beni.
  - Fondazioni: Sono caratterizzate  da un complesso di beni, destinati ad uno scopo determinato. Sono presenti  anche le persone fisiche, ma l’elemento principale è la gestione di un  patrimonio (il fondo) vincolato al raggiungimento dello scopo specifico per cui  la fondazione è nata (Fondazione per borse di studio, fondazione agnelli,  Premio Nobel). I beni, o il fondo, prevalgono sulle persone.
  3)  In base allo scopo dell’ente:
  - Organizzazioni a scopo economico:  quando svolgono un’attività economica caratterizzata dalla produzione e/o dallo  scambio di beni e servizi al fine di ottenere un profitto o fine di lucro  (società);
  - Organizzazioni a scopo ideale:  Quando le organizzazioni perseguono altri fini non di lucro (culturali,  religiosi, benefici).
  4) In  base al riconoscimento dello stato:
  - Organizzazioni riconosciute: Sono organizzazioni  che hanno il riconoscimento da parte dello stato secondo le norme di legge  previste per quella organizzazione. Più dettagliatamente le cooperative e le  società di capitali devono costituirsi per atto pubblico davanti a un notaio,  le fondazioni devono ottenere esplicito riconoscimento con atto del Presidente  della Repubblica. La conseguenza più importante quando si acquisisce la  personalità giuridica è l’autonomia patrimoniale perfetta. Ciò significa che la  società dovrà pagare i suoi creditori con il proprio patrimonio sociale e in  nessun caso potrà venire richiesto ai singoli soci di pagare con il loro  patrimonio personale i debiti della società;
  - Organizzazioni non riconosciute (o enti di  fatto): Sono organizzazioni che non hanno il riconoscimento da parte dello  stato (società di persone, associazioni varie) della personalità giuridica pur  essendo costituiti da una pluralità di persone e di beni finalizzati al  raggiungimento di un determinato scopo. Hanno perciò una limitata soggettività  giuridica e di agire e una autonomia patrimoniale imperfetta. In questo caso  dei debiti della società o dell’associazione, se il patrimonio sociale non è  sufficiente,  rispondono anche i soci con  il loro beni personali.
- Comitati: sono organizzazioni a carattere temporaneo, per il conseguimento di scopi di interesse collettivo di natura ideale (attività di beneficenza, organizzazione di feste e sagre paesane). Conseguono lo scopo mediante pubbliche sottoscrizioni con l’impiego del capitale raccolto. Essendo di breve durata di solito si costituiscono verbalmente e non chiedono il riconoscimento giuridico. Hanno quindi autonomia patrimoniale imperfetta come le organizzazioni non riconosciute.
La caratteristica più importante delle organizzazioni collettive è che una volta formate risultano del tutto indipendenti da chi ha dato loro vita. Esse sono cioè soggetti di diritto completamente autonomi, dotati al pari delle persone fisiche di capacità giuridica e di capacità di agire.
I BENI
L’art. 810 del Codice civile definisce i  beni: “…le cose che possono formare oggetto di diritto”.
  Cosa è un concetto generico (un bene è sempre  una cosa) mentre bene è un concetto più specifico.
  Il sole, le stelle, l’aria sono delle cose,  non dei beni in senso giuridico. Questo perché non possono essere oggetto di  diritti (almeno per ora). Tuttavia se l’aria è compressa e immagazzinata in una  bombola (per un subacqueo o un sottomarino) diventa bene in senso giuridico. In  definitiva i beni devono avere, sempre, le seguenti caratteristiche:
- UTILITA’: cioè l’attitudine del bene a soddisfare un bisogno dell’uomo;
- ACCESSIBILITA’: cioè la possibilità di acquisire e utilizzare la cosa;
- LIMITATEZZA: L’esistenza in quantità limitate rispetto alle esigenze umane.
CLASSIFICAZIONE DEI BENI
1) Beni immobili: Il suolo, le  sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici; e in generale tutto ciò che  è naturalmente o artificialmente ancorato al suolo.
  Beni mobili: Sono tutti gli altri beni, per  esclusione. Es. auto, cellulari, elettrodomestici.
La differenza fondamentale tra queste due  categorie di beni è riscontrabile nel diverso regime di circolazione degli  stessi. Gli atti di trasferimento dei beni immobili (ad es. in caso di vendita)  devono essere fatti per iscritto (a pena di nullità del trasferimento)  e trascritti in pubblici registri per essere  efficaci e opponibili verso altre persone che possono pretendere di vantare dei  diritti su quel bene.
  I beni mobili in caso di trasferimento non  sono soggetti a formalità particolari. Per essi vale la regola generale  possesso vale titolo. Chi si trova nel possesso di quel bene si presume (salvo  prova contraria) anche titolare di tutti i diritti su quel bene.
  Esiste infine la categoria dei beni mobili  registrati. Si tratta di beni mobili il cui regime di circolazione, vista  l’importanza economica degli stessi, è assimilato a quello dei beni immobili.  Si tratta degli autoveicoli, dei motoveicoli, delle navi e degli  aeromobili.  
2) Beni materiali: cioè corporali,  percepibili con i nostri sensi ( casa, animale, energia elettrica):
  Beni immateriali: cioè creazioni della  mente umana concepibili solo in astratto (un’invenzione, un brevetto  industriale, una canzone, un’opera d’arte).
  3) Beni fungibili: Beni che secondo la  valutazione delle parti possono essere sostituiti indifferentemente l’uno  con l’altro. Appartengono cioè ad un genere.  (una copia di un libro, 10 € , 1 litro d’olio).
  Beni infungibili: Beni che vengono  presi in considerazione per alcuni connotati particolari, sono perciò unici e  insostituibili (un quadro di Michelangelo, un mobile antico, un diamante). Il  carattere di infungibilità può essere in certi casi soggettivo e attribuito  dalle parti. Un orologio o un bracciale comune può avere valenza affettiva per  una persona perché regalato da un proprio caro. O, ad esempio, una copia di un  libro autografata dall’autore.
  4) Beni Consumabili: Idonei ad una sola  utilizzazione, si perdono o si distruggono con l’uso (es. i combustibili, un  panino, l’energia elettrica);
  Beni Inconsumabili: Possono essere  utilizzati più volte. Non si distruggono con un solo uso anche se si  deteriorano. (Es, il telefono, un maglione, l’auto, il PC).
  5) Beni principali: Sono quei beni che  hanno una propria funzione economico sociale autonoma (es. l’auto, la casa);
  Beni accessori: Hanno la funzione di  rendere meglio utilizzabile una altro bene principale (es. gli optional  dell’automobile, le tegole di una casa);
  6) Beni divisibili: Possono ridursi in  parti senza alterare la destinazione economica del bene o diminuirne il valore  (es denaro, acqua, animale morto);
  Beni indivisibili: Perdono di valore o  di utilità se divisi (es. cavallo da corsa vivo, orologio, parti comuni di un  condominio).
7) Universalità di mobili: Si tratta di una pluralità di beni che appartengono ad un una stessa persona ed hanno una destinazione unitaria che ne accresce il valore economico (una biblioteca, un gregge, una collezione di quadri o di monete). Tuttavia i singoli elementi dell’universalità possono formare oggetto di atti e rapporti giuridici individuali (vendita di una pecora, di un libro, di un quadro, di una moneta)
8) I frutti sono beni che vengono prodotti periodicamente da altri beni: Si chiamano naturali se prodotti naturalmente dal bene, vi concorra o meno l’opera dell’uomo (erbe selvatiche, funghi, verdure), oppure si chiamano Civili se rappresentano il corrispettivo del godimento che altri abbiano del bene (es. interessi bancari, affitto per la locazione di una casa).
9) Le pertinenze Sono dei beni destinati in modo durevole a servizio od ornamento di un altro bene accrescendone utilità e valore (autorimessa, giardino, arredi di una nave).
10) Il patrimonio da un punto di vista giuridico è il complesso di diritti e di obblighi valutabili in denaro che fanno capo a un soggetto. Comprende quindi sia le attività che le passività. Ha un patrimonio anche una persona che ha solo debiti (si definisce patrimonio lordo). Da un punto di vista economicosi intende per patrimonio un complesso di beni ovvero ciò che rimane nell’attivo quando siano state dedotte le passività. In questo caso non vi è patrimonio se le passività sono uguali o maggiori delle attività (si definisce anche patrimonio netto).
11) I beni pubblici: Sono beni che  appartengono allo stato o ad altri enti pubblici (regioni, province, comuni). I  beni pubblici possono essere parte del demanio dello Stato oppure del suo  patrimonio.
  Sono beni demaniali: il lido del mare,  le spiagge, le rade e i porti (demanio marittimo), i fiumi, i torrenti, i laghi  e tutte le altre acque pubbliche (demanio idrico), le opere militari destinate  alla difesa come le fortificazioni e le caserme (demanio militare), le strade,  le ferrovie, gli aeroporti, gli acquedotti (demanio stradale) e le opere di  interesse storico e artistico sia immobili che mobili come le collezioni delle  biblioteche e pinacoteche (demanio artistico culturale).
  Ai beni demaniali la legge riserva un  trattamento particolare: innanzitutto devono essere utilizzati soltanto per  scopi di interesse pubblico e per questo sono generalmente lasciati a  disposizione dei cittadini, come le strade, le spiagge, i musei. Sono inoltre  inalienabili, cioè l’ente pubblico non può venderli o rinunciare alla loro  proprietà per nessuna ragione. E’ invece possibili cederli in concessione a  privati, i quali possono utilizzarli dietro il pagamento di un canone. E’  quanto accade, ad esempio, per quelle porzioni di spiaggia o di strada su cui  sorgono stabilimenti balneari o distributori di benzina. 
  Tutti gli altri beni pubblici che non  appartengono al demanio dello stato sono beni patrimoniali. Questi a loro  colta si distinguono in due grandi gruppi:
  I beni del patrimonio indisponibile,  che comprendono tutti quei beni destinati agli usi pubblici che non possono  essere venduti se non nei modi stabiliti dalla legge. Si tratta delle foreste,  delle miniere, degli oggetti di interesse storico o artistico ritrovati nel  sottosuolo (quelli raccolti nelle collezioni ufficiali fanno parte del  demanio), degli edifici destinati a uffici pubblici, dei beni messi a  disposizione del Capo dello Stato e di tutti i beni immobili che non  appartengono a nessuno.
  I beni del patrimonio disponibile,  cioè tutti gli altri beni di proprietà   degli enti pubblici. Essi non devono necessariamente essere utilizzati  per scopi di pubblica utilità. L’ente pubblico dunque potrà impiegarli come  meglio ritiene opportuno, anche in relazione alla loro capacità di produrre  ricchezza; se lo ritiene vantaggioso potrà anche venderli liberamente.
I FATTI GIURIDICI
Fatto giuridico è qualsiasi avvenimento del mondo naturale o della realtà sociale (nascita, morte, terremoto, contratto, donazione) che produce effetti giuridici.
I fatti giuridici si dividono in due gruppi:
  1)  Fatti naturali che non dipendono dalla natura umana (es. terremoto), in cui cioè la volontà  umana è del tutto irrilevante dal punto di vista dell’ordinamento giuridico.
2)  Atti giuridici che sono prodotti dalla volontà umana o da altro soggetto di diritto (persone  fisiche e persone giuridiche) con piena consapevolezza, al fine di produrre  determinati effetti giuridici (es. compravendita, matrimonio, locazione). 
  Negli atti giuridici si indicano le parti e  non le persone, in quanto l’atto giuridico è espresso da un centro di interessi  che può essere formato da più persone, ma che nel loro insieme costituiscono  una o più parti. (Es.  10 condomini di un  edificio nel loro insieme costituiscono una parte).  In questo senso gli atti giuridici si  suddividono in:
- Atti unilaterali: quando manifestano la volontà di una sola parte (es. testamento, donazione, procura);
- Atti bilaterali: Quando sono prodotti da due parte e producono effetti per entrambe (es. compravendita di un qualsiasi bene);
- Atti plurilaterali: quando sono prodotti dalla volontà di più parti (es. contratto di società).
A seconda dello scopo gli atti giuridici si suddividono in:
a) Atti leciti: sono quelli conformi alle norme del diritto (es. compravendita, locazione, testamento);
b) Atti illeciti: Sono quelli che consistono in un comportamento vietato dall’ordinamento giuridico (es. provocare un danno ad altri) da cui deriva l’obbligo del risarcimento del danno da parte di chi l’ha compiuto, se la violazione riguarda norme di diritto privato; se invece riguarda norme di diritto penale (es. omicidio) si avrà una sanzione più grave.
Fonte: http://www.gpchironi.it/sitenew/attachments/054_SOGGETTI%20E%20BENI.doc
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
Parola chiave google : Soggetti del diritto riassunto tipo file : doc
Visita la nostra pagina principale
Soggetti del diritto riassunto
Termini d' uso e privacy