Mercato mobiliare e intermediazione finanziaria

 

 

 

Mercato mobiliare e intermediazione finanziaria

 

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Mercato mobiliare e intermediazione finanziaria

Il mercato mobiliare e l’intermediazione finanziaria

Il mercato mobiliare e i servizi di investimento

Il mercato mobiliare

La nozione di mercato mobiliare, a partire dalla L. 216/74, è stata incentrata su quella di valore mobiliare, che precedentemente era riferita soltanto ai titoli di credito di massa. Trattasi di una nozione piuttosto ampia, che non trova nella legge una definizione generale, bensì una descrizione di tipo casistico, correlata all’operatività di discipline specifiche.
Una rilevante riforma del mercato mobiliare si è avuta con il D.Lgs. 415/96:

  • la nozione di valori mobiliari è stata sostituita con quella di strumenti finanziari; la nozione di attività di intermediazione mobiliare con quella di servizi di investimento;
  • è stato soppresso il monopolio delle S.I.M. nazionali sulla gestione dei servizi di investimento a favore degli istituti bancari;
  • è stata realizzata la privatizzazione dei mercati finanziari.

Infine, con il D.Lgs. 58/1998, sono state dettate le norme sull’organizzazione dei mercati mobiliari, la cui gestione è stata liberalizzata, e una nuova disciplina relativa alla tutela delle minoranze nelle società quotate.

Valori mobiliari e strumenti finanziari

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, il D.Lgs. 415/96 ha sostituito alla categoria dei valori mobiliari, la più ampia nozione di strumenti finanziari. A norma dell’art. 1 secondo comma del citato decreto, per strumenti finanziari si intendono:

  • le azioni è gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
  • le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
  • le quote di fondi comuni di investimento;
  • i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
  • qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nei precedenti punti, e i relativi indici;
  • i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • i contratti di scambio a pronti e termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nei precedenti punti e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi di interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
  • le combinazioni di contratti o di titoli indicati nei punti precedenti.

I servizi di investimento ed il loro esercizio

Ai sensi dell’art. 1 del T.U. 58/98, sono servizi di investimento,  quando hanno ad oggetto strumenti finanziari, le seguenti attività:

  • negoziazione per conto proprio;
  • negoziazione per conto terzi;
  • collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto, a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
  • gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
  • ricezione e trasmissione di ordini noncé mediazione;

Sono invece servizi accessori:

  • la custodia e l’amministrazione di strumenti finanziari;
  • la locazione di cassette di sicurezza;
  • la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
  • la consulenza alle imprese in materia si struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti la concentrazione e l’acquisto di imprese;
  • i servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l’organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
  • la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
  • l’intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d’investimento.

L’esercizio professionale, nei confronti del pubblico, dei servizi di investimento è riservato:

  • alle S.I.M.;
  • alle imprese di investimento;
  • alle banche;
  • agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 T.U. bancario, limitatamente alla negoziazione per conto proprio degli strumenti finanziari derivati ed al collocamento;
  • alle società di gestione del risparmio, limitatamente alla gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

Gli intermediari autorizzati all’esercizio dei servizi di investimento e delle attività negoziali possono offrire servizi di:

  • gestione collettiva, che si realizzano attraverso:
    • la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
    • la gestione patrimoniale dei fondi anzidetti, di propria o altrui istituzione, ovvero del patrimonio delle S.I.C.A.V., mediante l’inves-timento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili;
  • gestione individuale, che si realizzano attraverso l’affidamento al gestore di un singolo patrimonio.

Il contratto di gestione di patrimoni mobiliari individuali

Il contratto di gestione di patrimoni mobiliari individuali ha la finalità di valorizzare un determinato patrimonio mediante il compimento di una serie di atti unitariamente rivolti al conseguimento di un risultato utile dell’attività di investimento e disinvestimento in valori mobiliari.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta e la relativa disciplina è data dall’art. 24 del T.U. 58/1998. L’impresa di investimento ha i seguenti obblighi:

  • comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei clienti e per l’integrità del mercato;
  • investire al meglio il patrimonio del cliente;
  • dare esecuzione alle eventuali istruzioni specifiche, per essa vincolanti, impartite dal cliente ;
  • non contrarre, salvo specifica istruzione scritta, obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito.

Il gestito, in deroga alle norme civilistiche in tema di mandato, ha diritto di recedere dal contratto in ogni momento, anche senza giusta causa o preavviso, e non è tenuto a risarcire il gestore da eventuali danni, ferma restando l’inefficacia del recesso per le operazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

La sollecitazione all’investimento

La sollecitazione all’investimento, attraverso l’appello al pubblico risparmio, si ricollega ad ogni operazione di massa, gestita dal promotore o da un terzo, che viene offerta al pubblico degli investitori con la prospettazione di un profitto e che ha caratteristiche tali da escludere che gli investitori medesimi possano gestirla o controllarla in modo determinante, limitandosi la loro funzione a quella di finanziatori. Sollecitazione all’investimento può aversi:

  • mediante offerta al pubblico;
  • con attività svolta direttamente nel domicilio degli investitori, o comunque in luogo diverso dalla sede dell’emittente .

Coloro che intendono effettuare una sollecitazione all’investimento devono darne preventiva comunicazione alla Consob, allegando un prospetto informativo contenente le informazioni necessarie affinchè gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e sulle prospettive di rendimento.

Il promotore di servizi finanziari

Un intermediario abilitato non può operare fuori della propria sede sociale e delle sedi secondarie se non per mezzo di promotori finanziari.Ai sensi dell’art. 31 del T.U. 58/98, è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede. Il promotore deve esercitare la sua attività per conto e nell’interesse di un solo intermediario abilitato.

La vigilanza sugli intermediari abilitati

Il T.U. 58/98 prevede un articolato sistema di vigilanza sulle attività degli intermediari abilitati allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario. I poteri di vigilanza sono attribuiti:

  • alla Banca d’Italia,per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale;
  • alla Consob, per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

Il Testo Unico distingue tre tipologie di vigilanza:

  • regolamentare, con cui la Banca d’Italia e la Consob disciplinano tramite regolamento vari aspetti dell’attività operativa degli intermediari abilitati;
  • informativa, con cui la Banca d’Italia e la Consob richiedono agli stessi soggetti comunicazioni di dati e notizie o la trasmissione di atti e documenti;
  • ispettiva, con cui la Banca d’Italia e la Consob possono effettuare ispezioni o richiedere l’esibizione di documenti.

Le società di intermediazione mobiliare

Le S.i.m.

Le Società di Intermediazione Mobiliare svolgono l’esercizio professionale, nei confronti del pubblico, dei servizi di investimento, dei servizi accessori, e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Le SIM debbono essere costituite come società per azioni, devono ricomprendere nella denominazione sociale le parole “società di intermediazione mobiliare” ed avere sede sociale nel territorio della Repubblica. Tutte le SIM devono inoltre essere iscritte in un apposito albo tenuto presso la Consob.

La separazione patrimoniale

L’art. 22 del TU 58/98 detta norme specifiche volte a mantenere separati i beni dei clienti da quelli dell’intermediario e degli altri clienti, ai fini di salvaguardia dei diritti degli investitori. Infatti, nella prestazione dei servizi di investimenti e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla SIM, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse le azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi.

I contratti relativi alla prestazione dei servizi

In via generale, i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori devono essere redatti per iscritto ed una copia deve essere consegnata ai clienti. La Consob può tuttavia prevedere, con regolamento, anche altre forme.

L’attività di negoziazione nei mercati regolamentati

L’art. 25 secondo comma del T.U. 58/98 riconosce alla Consob la facoltà di disciplinare con regolamento le ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere eseguita nei mercati regolamentati stessi e, in tale eventualità, di stabilire le condizioni in presenza delle quali l’obbligo non sussiste.

I fondi comuni di investimento

Generalità

I fondi comuni di investimento consentono la raccolta del risparmio per l’impiego dello stesso in beni, strumenti finanziari o altri valori. Possiamo distinguere:

  • fondi comuni di investimento mobiliare;
  • fondi comuni di investimento immobiliare;
  • fondi aperti, nei quali non sono posti limiti all’ingresso di nuovi partecipanti o all’uscita degli investitori;
  • fondi chiusi, caratterizzati da un importo fisso della sottoscrizione e destinati a finanziare investimenti ben definiti per dimensione e qualità.

La società di gestione del risparmio

La società di gestione del risparmio promuove la raccolta sul mercato delle disponibilità finanziarie che daranno vita al patrimonio del fondo e può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società. Essa deve essere autorizzata dalla Banca d’Italia e iscritta in un apposito albo.
La società di gestione del risparmio provvede, nell’interesse dei partecipanti, all’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

La banca depositaria

La banca depositaria ha anzitutto in custodia il patrimonio del fondo. Inoltre, nell’esercizio delle proprie funzioni:

  • accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei redditi del fondo;
  • accerta che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione le sia rimessa nei termini d’uso;
  • esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

Struttura e caratteristiche dei fondi

L’art. 37 del T.U. 58/98 demanda al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di investimento relativamente all’oggetto dell’investimento, alle categorie di investitori, alle modalità di partecipazione, all’eventuale durata.
Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

Il regolamento del fondo

Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d’Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione di tale regolamento e il suo contenuto minimo. Il regolamento del fondo definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria; definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

Le società di investimento a capitale variabile (S.i.c.a.v.)

Nozione

La Società di Investimento a Capitale Variabile, disciplinata dal D.Lgs. 84/92, può essere definita come la società per azioni che ha per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni. La differenza sostanziale rispetto ai fondi comuni di investimento consiste nel fatto che, mentre nei fondi l’investitore è mero titolare di una quota di partecipazione ad un fondo ammministrato da una società di gestione, nelle S.I.C.A.V. l’investitore è socio della società ed il fondo patrimoniale è lo stesso patrimonio della società.

Costituzione

La S.I.C.A.V. può essere costituita solo previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob, qualora presenti i seguenti requisiti:

  • sia costituita come società per azioni;
  • abbia la sede legale nel territorio della Repubblica;
  • abbia il capitale sociale non inferiore a quello stabilito dalla Banca d’Italia;
  • sia amministrata e diretta da soggetti di riconosciuta professionalità;
  • abbia come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni.

Capitale sociale

La S.I.C.A.V. è caratterizzata dalla variabilità del capitale sociale in quanto quest’ultimo muta direttamente in relazione ad eventi che concernono la compagine sociale come l’ingresso di nuovi soci o il recesso di vecchi, profitti e perdite di gestione. Tale variabilità porta il capitale sociale a coincidere sempre con il patrimonio netto della società, valutato secondo i criteri della Banca d’Italia. Ciò determina la pressoché totale disapplicazione della disciplina di diritto comune concernente le riserve, nonché la riduzione e l’aumento del capitale.

Le azioni

Le azioni devono essere interamente liberate al momento della loro emissione. La legge prevede nelle S.I.C.A.V. due categorie di azioni:

  • le azioni nominative, che attribuiscono il voto in riferimento alla porzione di patrimonio corrispondente;
  • le azioni al portatore, che attribuiscono al socio un solo voto indipendentemente dal numero di azioni possedute.

In nessun caso la S.I.C.A.V. può acquistare o detenere azioni proprie, né può emettere obbligazioni.

Le assemblee sociali

L’assemblea ordinaria e l’assemblea straordinaria in seconda convocazione, possono validamente deliberare qualunque sia la parte di capitale sociale intervenuta. Se lo consente lo statuto, il voto può essere dato per corrispondenza. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto devono essere approvate dalla Banca d’Italia, alla quale esse devono essere inviate entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea.

La gestione

La S.I.C.A.V. può delegare poteri di gestione del proprio patrimonio ma delegata può essere esclusivamente una società di gestione del risparmio. Il rapporto tra S.I.C.A.V. e società delegata si configura, secondo la dottrina, come rapporto di rappresentanza organica, con la conseguente applicabilità dell’art. 2384, il quale dispone l’inopponibilità al terzo contraente di buona fede del superamento della delega da parte del delegato.

Fusione  e scissione; Scioglimento e liquidazione

La S.I.C.A.V. non può trasformarsi in organismo diverso. Gli eventuali progetti di fusione e scissione debbono ricevere il nulla osta della Banca d’Italia.
La S.I.C.A.V. si scioglie per il verificarsi della diminuzione del patrimonio al disotto dei minimi previsti, se non si provvede a reintegrarlo entro 60 giorni , o per una delle altre cause previste dall’art. 2448 (decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale, impossibilità di funzionamento, deliberazione dell’assem-blea, altre cause previste dall’atto costitutivo).
In seguito allo scioglimento la società non può più procedere all’emissione ed al rimborso delle azioni. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori compete all’assemblea straordinaria e si applica l’art. 2450.
Deve ricordarsi, infine, che la S.I.C.A.V. non può fallire ed è assoggettabile, invece, alle procedure concorsuali dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa.

I mercati regolamentati

Generalità

L’istituzione dei mercati finanziari regolamentati si ricollega tradizionalmente all’esigenza di organizzare mercati efficienti per lo scambio dei titoli e che offrano opportune misure di garanzia a tutela degli emittenti e dei risparmiatori. Nel sistema del mercato mobiliare italiano, sono mercati regolamentati:

  • la Borsa Valori;
  • il mercato ristretto;
  • il mercato per la negoziazione dei derivati (Idem);
  • il mercato secondario dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, sia quotati che non quotati nella Borsa (Mts);
  • il mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato (Mif, Mto).

Le società di gestione dei mercati regolamentati

L’attività di gestione dei mercati è considerata attività imprenditoriale a tutti gli effetti. Le società di gestione debbono essere costituite come S.p.A., dotate di ampia autonomia nella scelta della propria compagine azionaria. La partecipazione al capitale sociale, infatti, non è riservata ai soli intermediari autorizzati ma lasciata aperta a tutti i soggetti previsti dai relativi statuti. All’assemblea ordinaria dei soci spetta l’adozione del regolamento di disciplina dell’organizzazione e gestione del mercato.

La borsa valori

Prima dell’intervento del D.Lgs. 415/96, la Borsa Valori era, nel nostro paese, un mercato organizzato di diritto pubblico che offriva un servizio pubblico di monopolio e come tale gestito e vigilato dalla pubblica autorità. Il citato decreto l’ha invece inquadrata come impresa operante in regime privatistico sia pure sotto il controllo e la vigilanza di autorità istituzionali. Il Consiglio di Borsa, già operante dal 1993, fu incaricato alla costituzione delle varie società di gestione. Il 7 Febbraio 1997 fu così istituita la Borsa Italiana S.p.A. per la gestione della Borsa valori, del mercato ristretto e del mercato dei derivati.

Il funzionamento della Borsa

Le modalità operative della Borsa sono state innovate radicalmente a partire dal 25 Novembre 1991 quando si è passati dal sistema di contrattazione “alle grida” al sistema telematico.
La contrattazione continua si svolge tutti i giorni di apertura della Borsa ed è suddivisa essenzialmente da due sessioni: l’MTA, il mercato diurno, dalle 9:30 alle 17:30 e dall’TAH, il mercato serale, operativo dal 15 maggio 2000.

Compensazione e liquidazione delle operazioni di Borsa, sistemi di garanzia

Mentre secondo la disciplina anteriore al T.U. 58/98, la liquidazione delle operazioni su valori mobiliari doveva avvenire attraverso appositi organismi pubblici denominati stanze di compensazione, attualmente i servizi di compensazione e liquidazione possono essere affidati ad una apposita società autorizzata dalla Banca d’Italia e dalla Consob e sottoposta a vigilanza esercitata dai medesimi organi. Inoltre, sono state introdotte significative novità anche in relazione al sistema finalizzato a garantire il buon fine dei contratti.

Il mercato ristretto

Accanto al listino ufficiale ne esiste un secondo, chiamato Mercato Ristretto, nel quale è iscritto un numero limitato di titoli ma che per tutto il resto ricalca esattamente il fratello maggiore. Le differenze sostanziali fra listino ufficiale e mercato ristretto sono essenzialmente due:

  • la minore consistenza del flottante in circolazione;
  • la mancanza, in molti casi, di tutti i requisiti per essere ammessi alla quotazione ufficiale.

Il Mercato Ristretto svolge inoltre una funzione preparatoria, di “acclimatazione”, all'iscrizione al listino. E’ il caso di ricordare che il Mercato Ristretto italiano autorizzato ufficialmente soltanto dal maggio del 1978. Prima di allora era un qualcosa di spontaneo, non regolamentato se non dagli usi ed alle consuetudini.

Altri mercati telematici

In borsa possono essere trattati soltanto lotti minimi di titoli. Questo vincolo crea non pochi problemi ai possessori di un quantitativo di titoli inferiore al lotto minimo di contrattazione. Per questo motivo è stato creato un mercato di supporto a quello principale, il Mercato telematico delle spezzature, dove è possibile liquidare tali quantitativi “anomali” di titoli. Il mercato si articola in due diverse sessioni:

  • la prima va dalle 8:15 alle 12:45: in questo arco di tempo è consentito procedere alla contrattazione di spezzature di valori mobiliari inseriti nel gruppo A del mercato principale, vale a dire i titoli più importanti e a più largo flottante;
  • la seconda ha inizio alle 12:45 e termina alle 18: in questa fase si proceda all'abbinamento dei residui titoli del gruppo A che non hanno segnato un prezzo di apertura sul mercato principale e dei titoli del gruppo B a minor flottante.

La vigilanza sui mercati regolamentati

La Consob è l'organo centrale e fondamentale di controllo dei mercati regolamentati. Essa ha il compito istituzionale di vigilare sui mercati medesimi al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. È data facoltà alla Consob di stabilire le modalità e i termini con i quali può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, e in genere di tutte le informazioni utili, nonché eseguire ispezioni presso le stesse e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Nel caso in cui si verifichino situazioni di necessità ed urgenza, la Consob può, inoltre, per perseguire la finalità di tutela degli investitori, sostituirsi alla società di gestione o adottare direttamente i provvedimenti ritenuti necessari. La vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia, invece, è esercitata sia dalla Consob che dalla banca d'Italia. A tal fine la banca d'Italia e la Consob possono richiedere, ai gestori dei sistemi, alla società autorizzata a gestire il sistema di compensazione e liquidazione e agli operatori, dati e notizie in ordine alla compensazione e liquidazione della operazioni ed effettuare ispezioni. In caso di necessità e urgenza, la banca d'Italia adotta i provvedimenti idonei a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche sostituendosi ai gestori dei sistemi e dei servizi.

I contratti di borsa: generalità

Poiché il codice civile non contiene una disciplina specifica dei contratti di borsa, per definire questi ultimi occorre riferirsi ad alcuni contratti nati attraverso la pratica delle borse ed originariamente regolati solo dagli usi di borsa. 
Tali contratti si definiscono:

  • a mercato fermo, allorquando i contraenti si obbligano ad eseguirli secondo il contenuto stabilito al momento della conclusione;
  • a mercato libero, allorquando un contraente versa all'altro una somma ed acquista il diritto di variare il contenuto del contratto o di sciogliersi da esso. 

Essi poi, possono essere: 

  • a contante: vanno eseguiti entro il termine massimo di dieci giorni dalla stipulazione;
  • a termine: con esecuzione differita rispetto al momento della stipulazione del contratto.

I contratti a premio

I contratti a premio sono quelli in cui uno dei contraenti, mediante il pagamento di un compenso (premio) si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di variarne il contenuto scegliendo tra acquisto e vendita dei titoli, oppure raddoppiando o triplicando il quantitativo di titoli contrattati. 
Nel giorno di risposta premi il compratore del premio deve precisare se intende o meno eseguire il contratto e, in caso affermativo, deve precisare la quantità di titoli che intende ritirare o consegnare, secondo il tipo di contratto a premio stipulato. I contratti a premio rappresentano, insieme alle opzioni su azioni, le uniche modalità attualmente ammesse di negoziazione a termine. Ciò si è verificato in seguito all'estensione per tutti gli altri tipi di contratti della liquidazione a contanti, facendo scomparire la categoria dei contratti a termine fisso.

Altri contratti

I Financial Futures

Il termine financial futures è usato per definire quella parte, sempre più consistente, di contratti a termine standardizzati su grandezze finanziarie, in cui una parte si impegna a vendere all'altra, in una data predefinita, una determinata quantità di uno strumento finanziario. L'altra parte a sua volta si impegna ad acquistare. Ciò che differenzia i contratti futures da quelli a termine è la specifica determinazione del tipo di strumento oggetto della negoziazione, nonché della sua quantità, delle date di scadenza dei contratti e in genere di tutte le modalità di negoziazione. Ma la distinzione più rilevante fra questi due tipi di contratti è rappresentata dalla clearing house, che nei futures si sostituisce alle controparti appena concluso il contratto. Ciò determina una scissione dell'obbligazione in due vendite distinte: la prima dalla controparte alla clearing house e la seconda dalla clearing house all'altro soggetto del contratto. In tal modo la clearing house, divenendo controparte diretta di tutti i partecipanti al mercato, assume l'onere di adempimento di tutti i contratti conclusi, incrementando, in maniera determinante, l'affidabilità del mercato.

Le options

L'opzione è un contratto che attribuisce all'acquirente il diritto e non l'obbligo di comprare (opzione call) e di vendere (opzione put) uno specifico strumento finanziario (titoli, valuta, tassi di interesse) al un determinato prezzo (prezzo di esercizio) entro oppure a una data futura determinata. Il diritto è conferito dal venditore al compratore previa corresponsione di un premio detto prezzo dell'opzione. 

Il riporto di borsa

Il riporto di borsa si caratterizza rispetto al riporto di banca per la sua specializzazione causale e la disciplina codicistica trova attualmente specificazione nella delibera Consob 27/2/96, numero 9821, ove si distingue tra:

  • riporto titoli: il riportatore ha necessità di ottenere un finanziamento in titoli. Il riportato glieli trasferisce in proprietà per un determinato prezzo ed il riportatore assume l'obbligo di ritrasferirgli altrettanti titoli della stessa specie per un prezzo decurtato in misura pari al corrispettivo pattuito per il finanziamento (deporto).
  • riporto lire: il riportato ha necessità di ottenere un finanziamento in lire. Trasferisce titoli in proprietà al riportatore per un determinato prezzo e questi assume l'obbligo di ritrasferirgli altrettanti titoli della stessa specie per un prezzo incrementato in misura pari al corrispettivo pattuito per il finanziamento (riporto). 

In entrambi i casi possono formare oggetto del contratto le azioni, le obbligazioni convertibili e di warrants quotati in borsa o negoziati a contante.


Il gestore ha la possibilità di recedere dal contratto qualora ritenga che le medesime istruzioni siano contrarie all’interesse dell’affidante.

In tal caso, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari è sospesa per 7 giorni. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato.

Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra S.I.C.A.V.

 

Fonte: http://smoderc.fil.bg.ac.rs/Master%20radovi/Diritto%20commerciale.doc

Sito web da visitare: http://smoderc.fil.bg.ac.rs

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