Dizionario privacy terminologia

 

 

 

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Dizionario privacy terminologia

 

Dizionario CODICE SULLA PRIVACY

 

ACCERTAMENTI
Il Garante può disporre accessi a banche dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi dove si svolge il trattamento o dove occorre effettuare rilevazioni utili al controllo del rispetto della normativa sulla privacy.

 

ACCESSO
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.

AUTENTIFICAZIONE INFORMATICA
Insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica dell’identità. l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell’identità;

AUTORIZZAZIONE
Provvedimento adottato dal Garante con il quale il titolare (azienda, ente e libero professionista) viene autorizzato a trattare dati sensibili o giudiziari o a trasferire dati all’estero. Sette autorizzazioni generali adottate dall’Autority consentono trattamenti per scopi specifici (es.: rapporti di lavoro, sondaggi e ricerche, attività di selezione del personale), senza che sia necessario presentare al Garante una richiesta di
autorizzazione.

BANCA DATI
Qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità, dislocate in uno o più siti. qualsiasi complesso organizzato di dati, in forma elettronica o cartacea, ripartito in una o più unità di archiviazione e dislocate in uno o più uffici o sedi;

BLOCCO
Conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.

 

CANCELLAZIONE
Diritto di ottenere l’eliminazione di dati per i quali è venuta meno la necessità di effettuare il trattamento. Non è possibile ottenere la distruzione o l’alterazione del documento se perdura l’obbligo legale di
conservarlo.

CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO
In caso di cessazione di un trattamento i dati possono essere distrutti, ceduti ad altro titolare a condizione che siano destinati a un trattamento compatibile agli scopi per i quali sono raccolti. Possono essere conservati per fini personali ma non usati per comunicazioni o diffusi, oppure possono essere conservati per scopi storici, statistici o scientifici rimanendo nell’ambito della legge, dei regolamenti, della normativa comunitaria e dei codici di deontologia e di buona condotta.

CODICI DI DEONTOLOGIA
il Codice della privacy rafforza l’importanza dei codici deontologici e di buona condotta prevedendone la sottoscrizione in molteplici settori.

COMUNICAZIONE
Far conoscere dati personali a uno o più soggetti diversi dall’interessato, dal responsabile e dagli incaricati in qualsiasi forma anche rendendoli disponibili o consultabili. il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

 

COMUNICAZIONE ELETTRONICA
ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
CONSENSO
Qualsiasi trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici può essere effettuato nsolo con il consenso dichiarato dall’interessato, preventivamente informato da chi gestisce i dati. Il consenso deve essere manifestato liberamente e specificatamente in riferimento a un trattamento chiaramente individuato. Deve essere annotato dal titolare, dal responsabile o da un incaricato del trattamento su un registro o su un verbale. Può riguardare l’intero trattamento o una o più operazioni. Se i dati sono sensibili deve essere dato per iscritto.

CONTROLLO A DISTANZA
il Codice ribadisce il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. In base allo Statuto dei lavoratori impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza sul lavoro dai quali derivi anche la possibilità di controllo dei lavoratori possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con la commissione interna. In difetto di accordo spetta all’Ispettorato del lavoro, su richiesta del datore, dettare le modalità di uso degli impianti di controllo.

CREDENZIALI DI AUTENTIFICAZIONE
Dati e dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati,

DATI GIUDIZIARI
Sono quei dati idonei a rilevare l’esistenza di provvedimenti giudiziari penali soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziario (condanne definitive, libertà condizionale, divieto o obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione), delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato e di indagato ai sensi del codice di procedura penale.

DATI IDENTIFICATIVI
Sono i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato (es: nome, un numero di riconoscimento...).

DATI SENSIBILI
Sono quei dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Sono dati sensibili ad esempio le trattenute sindacali, i dati relativi ad infortuni o malattie, i dati delle cartelle cliniche, radiografie ecc.

Dati relativi all’ubicazione:
ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell’apparecchiatura terminale dell’utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
DATO ANONIMO
Dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato a un interessato identificato o identificabile.

DATO PERSONALE
Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Sono, pertanto, dati personali ad esempio: i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio, il numero di telefono...).

 

DIFFUSIONE
Il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA - DPS
Misura minima che deve essere adottata dal titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici.
Il Documento programmatico sulla sicurezza deve indicare:
􀂾 l’elenco dei trattamenti di dati personali;
􀂾 la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al
trattamento dei dati;
􀂾 l’analisi dei rischi che incombono sui dati;
􀂾 le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione
delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
􀂾 la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito
a distruzione o danneggiamento;
􀂾 la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento;
􀂾 la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza
in caso di trattamenti affidati all’esterno della struttura del titolare;
􀂾 per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’individuazione dei
criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali
dell’interessato.

FIREWALL
Strumento elettronico per garantire la sicurezza delle reti aziendali.

 

GARANTE
l’autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. E’ un’autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme di protezione
dei dati personali. Si compone di quattro membri eletti dal Parlamento.
Esamina reclami e segnalazioni dei cittadini e vigila sulle norme di tutela della vita privata. Decide sui ricorsi dei cittadini, emette pareri, compie ispezioni, vieta trattamenti illeciti di dati, commina sanzioni amministrative pecuniarie, informa l’autorità giudiziaria in caso di gravi illeciti.

HANDICAP
Il Codice della privacy ha introdotto una specifica norma relativa ai contrassegni rilasciati a persone invalide: devono essere esposti sui veicoli e contenere solo i dati indispensabili a individuare l’autorizzazione rilasciata, senza apposizione di simboli e diciture. Generalità e indirizzo della persona fisica interessata non devono essere direttamente visibili sul contrassegno.

INCARICATI
Persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.

INFORMATIVA
L’interessato deve essere informato preventivamente, oralmente o per iscritto, relativamente a:
􀂾 finalità e modalità del trattamento;
􀂾 indicazioni riguardo la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e
conseguenze dell’eventuale rifiuto;
􀂾 soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza;
􀂾 i diritti dell’interessato;
􀂾 i dati del titolare del trattamento e se nominato del responsabile.

INTERESSATO
La persona fisica, la persona giuridica, l‘ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali.

INTERPELLO PREVENTIVO
Il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile del trattamento, se sono decorsi i termini (15 giorni dal ricevimento senza riscontri, 30 giorni per un integrale riscontro alla richiesta) o si è ottenuto un diniego, anche parziale.

INTRUSIONE DETECTION SYSTEM
Strumenti che permettono di analizzare e verificare le attività in corso sulla rete e sui sistemi con lo scopo di individuare eventuali segnali di pericolo.

LAVORO
Nell’ambito lavorativo è vietato il controllo a distanza dei lavoratori.
Sono previste particolari garanzie nei casi in cui le telecamere devono essere installate per esigenze organizzative e dei processi produttivi o sono richieste da esigenze legate alla sicurezza del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati ad attività lavorativa come bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi.

LUOGHI DI CURA
Ammesso il monitoraggio dei pazienti ricoverati in particolari reparti come, ad esempio, la rianimazione. Alle immagini possono accedere personale autorizzato e familiari dei ricoverati in reparti dove non sia consentito recarsi personalmente.

MINORI
E’ vietato pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare minori, anche in caso di coinvolgimento del bambino in procedimenti giudiziari anche non di natura penale.

MISURE DI SICUREZZA
I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. In taluni casi (ad es. per i fornitori di servizi di comunicazione) servono speciali cautele essendo anche necessario informare gli abbonati oppure gli utenti dell’esistenza di determinati rischi oltre che di rimedi e relativi costi.

MISURE MINIME
Complesso di misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell’articolo 31;
NOTIFICAZIONE
Comunicazione al Garante, una volta sola ed esclusivamente per via telematica, di determinate tipologie di utilizzo dei dati, in gran parte sensibili. L’obbligo di notificazione è diventato più snello e l’Autority ha individuato numerosi casi di esonero.

OPT / IN
Per trattare qualunque informazione personale è necessario ricevere il consenso preventivo dell’interessato. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

OPT / OUT
Rifiuto a posteriori dell’utente a ricevere messaggi indesiderati.

PAROLA CHIAVE
Componente di una credenziale di autenticazione associata a una persona e a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica.

POSTA ELETTRONICA:
messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza;
PROFILO AUTORIZZAZIONE
Insieme delle informazioni, univocamente associate a una persona, che consente di individuare a quali dati può accedere e i trattamenti consentiti.

 

RECLAMO
Si può proporre al Garante un reclamo circostanziato per rappresentare una violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Il reclamo è sottoscritto agli interessati o da associazioni che li rappresentano ed è presentato al Garante senza particolari formalità.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
E’ la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. La legge prevede che possano essere nominati più responsabili, e il loro incarico può essere limitato a particolari aree di competenza e banche dati;

RETE DI COMUNICAZIONE
Sistemi di trasmissione, apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, tramite radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici.
Sono incluse le reti satellitari, terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e di pacchetto, compresa internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato.

 

RETTIFICA
Diritto di ottenere la correzione di dati personali inesatti.

RICORSO
I diritti di accesso, aggiornamento, rettifica e cancellazione dei dati personali possono essere fatti valere con
ricorso al Garante, che non può essere proposto se è stata già adita l’Autorità Giudiziaria.

Scopi scientifici:
le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Scopi statistici:
le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
Scopi storici:
le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
Servizio di comunicazione elettronica:
i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall’articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
SCREENING ROUTER
Strumento elettronico che intercetta, nasconde e respinge i pacchetti di dati che rispondono a certe caratteristiche e che potrebbe rivelarsi un attacco ostile.

SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE
Insieme di strumenti e procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità di trattamento, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

SMART CARD
Credenziale di autenticazione consistente in un dispositivo che somiglia a una comune carta di credito nel quale è inserito un microprocessore dotato di una memoria per la registrazione di una certa quantità di dati.

SPAMMING
Inoltro di messaggi di posta elettronica non sollecitati, aventi carattere pubblicitario o commerciale. Il Garante ha adottato il provvedimento 29 maggio 2003 relativo alla pratica di invio di messaggi indesiderati.

STRUMENTI ELETTRONICI
Elaboratori, programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento.

 

TECONOLOGIE BIOMETRICHE
Sistemi con cui si identificano le persone in base ad alcune caratteristiche fisiche: impronte digitali, iride, retina, volto, Dna.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Persona fisica, persona giuridica, pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche insieme ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERNO
I flussi di dati verso un Paese situato oltre i confini dell’Unione Europea sono consentiti solo se quello Stato assicura un adeguato livello di tutela delle persone o se sussiste uno dei presupposti di liceità indicati dalla normativa nazionale (consenso dell’interessato, adempimento degli obblighi contrattuali).

TRSPORTO URBANO
L’installazione sui mezzi pubblici di trasporto o alle fermate è lecita in situazioni di particolare rischio, legate na fenomeni di criminalità come aggressioni e borseggi.
Occorre particolare cura per l’angolo visuale delle riprese (evitando particolari non rilevanti dei passeggeri) e nella collocazione di informative a bordo dei mezzi e delle fermate.

TRATTAMENTO
Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca
dati.

UTENTE
Qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata.

VIDEOCITOFONI
Insieme agli apparecchi che rilevano immagini o suoni senza registrazione sono ammissibili per identificare chi entra in luoghi privati. La loro esistenza deve essere resa nota tramite un’informativa agevolmente rilevabile, quando non sono utilizzati per fini strettamente personali.

VIDEOSORVEGLIANZA
Trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini.
L’installazione di telecamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire: gli impianti devono essere attivati solo quando altre misure (sistemi di allarme, controlli fisici e logistici, misure di protezione degli ingressi) siano realmente insufficienti o inattuabili. L’eventuale conservazione di immagini deve essere limitata nel tempo.
Il cittadino deve sempre essere informato sul fatto che sta per accedere in una zona videosorvegliata. L’informativa, in formato chiaramente visibile, deve indicare con formula sintetica la presenza di telecamere. Può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione. L’uso illecito di sistemi di videosorveglianza espone a provvedimenti di blocco, sanzioni amministrative e penali.

ZTL
Per i contrassegni di accesso alle zone a traffico limitato dei centri storici il Codice della Privacy ha introdotto una specifica norma: devono essere esposti sui veicoli e contenere solo i dati indispensabili a individuare l’autorizzazione rilasciata, senza apposizione di simboli e diciture.
Generalità e indirizzo della persona fisica interessata non devono essere direttamente visibili sul
contrassegno.

 

Fonte:

http://www.ipasvi-carbonia-iglesias.it/dizionari/Dizionario_della_%20PRIVACY.doc

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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