Glossario fiscale

 

 

 

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Glossario fiscale

 

GLOSSARIO FISCALE

 

IMPOSTA
Parte di ricchezza privata che lo Stato, le regioni e gli enti locali prelevano coattivamente per far
fronte alle spese necessarie al loro mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. Dal punto di
vista giuridico, l'I. è un’obbligazione che nasce dalla legge e che ha come caratteri essenziali la
coattività e la mancanza di una controprestazione diretta dello Stato.
(v. anche: TASSA, TRIBUTO)

IMPOSTA DI REGISTRO
Prelievo che colpisce i trasferimenti di ricchezza.
Gli atti sono soggetti a tassazione in base alle aliquote indicate nella tariffa allegata al decreto
istitutivo, in misura proporzionale al valore dell'atto registrato. In alcuni casi sono tassati in misura fissa.

IMPOSTA LORDA
Importo che si ottiene applicando ai singoli scaglioni di reddito imponibile ai fini Irpef le rispettive aliquote marginali. Sottraendo le detrazioni dall’I. L. si ottiene l’imposta netta.

IMPOSTA SOSTITUTIVA
In genere, prelievo di minore entità che sostituisce l'imposta normalmente applicabile. Sono tali, ad esempio, le imposte sostitutive dell'Irpef da applicare, a seconda dei casi, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili.

IMPOSTE SU SUCCESSIONI E DONAZIONI
Prelievo che colpisce i trasferimenti per causa di morte (successioni) e a titolo gratuito (donazioni).

IRPEF (IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE)
Principale imposta diretta del sistema tributario italiano.
È personale (perché colpisce tutti i redditi prodotti dalle persone fisiche), progressiva (perché si
applica con aliquote crescenti per scaglioni di reddito). Presupposto dell’I. è il possesso di redditi di qualsiasi natura. Soggetti passivi sono tutte le persone fisiche, residenti e non nel territorio dello Stato. Per queste ultime colpisce solo i redditi prodotti in Italia.

IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)
Prelievo che colpisce, attraverso un sistema di detrazioni e di rivalsa, la parte di incremento di
valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere
totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l'intero tributo. L'Iva colpisce, con carattere di generalità, le importazioni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

 

LEGGE FINANZIARIA
La legge finanziaria è, insieme a quella di bilancio, il principale documento giuridico previsto
dall'ordinamento dello Stato italiano per regolare la vita economica del Paese.
In particolare, mentre la legge di bilancio è lo strumento previsto dalla Costituzione attraverso il
quale il Governo comunica al Parlamento le spese e le entrate della vigente legislatura (cioè tira le somme delle entrate e delle uscite dell'anno così come sono previste dalle leggi in vigore), con la legge finanziaria il Governo ha la facoltà di introdurre delle innovazioni normative in materia di entrate e di spesa, fissando anche il tetto massimo dell'indebitamento dello Stato.

MODELLO UNICO
(v. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON MODELLO UNICO)

NO TAX AREA
La no tax area è un meccanismo che esclude una parte del reddito dalla tassazione. La parte di
reddito non soggetta a tassazione ed è inversamente proporzionale al reddito percepito fino ad
annullarsi dopo un certo limite.
Tale meccanismo è stato eliminato con la Finanziaria 2007.

NOTIFICA / NOTIFICAZIONE
Attività con la quale si portano a conoscenza dei destinatari altri atti di natura sostanziale (per
esempio, avviso di accertamento). In campo fiscale può essere effettuata a mezzo posta,
direttamente e, in subordine, tramite intermediari.

ONERI DEDUCIBILI
Spese che la legge consente di dedurre dal reddito complessivo lordo (v. anche Deduzioni). La
deducibilità è ammessa a condizione che gli O. siano stati sostenuti dal contribuente e siano rimasti a suo carico nel periodo d'imposta.

ONERI DETRAIBILI
Spese che la legge consente di detrarre percentualmente dall’imposta lorda (v. anche Detrazioni).

PERIODO D’IMPOSTA
Periodo di tempo per il quale si è tenuti al pagamento dei tributi ed al quale si fa riferimento per
determinare il reddito su cui il contribuente deve calcolare l’imposta dovuta. Per le persone fisiche coincide sempre con l’anno solare, per gli altri soggetti può essere anche a cavallo di due anni consecutivi.

PERTINENZE (DI UN FABBRICATO)
Terreni, fabbricati o parti di fabbricati (giardini, cortili, vialetti di accesso, box, cantine, ecc.)
destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole al servizio di un fabbricato principale. Ai fini Irpef il reddito delle pertinenze dell’abitazione principale fruisce della deduzione prevista per la casa.

PLUSVALENZA
Provento sottoposto ad imposizione fiscale derivante dalla cessione di determinati beni ad un prezzosuperiore a quello di acquisto.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON MODELLO UNICO
Invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate.
La P. del modello UNICO può avvenire:
- direttamente, tramite il servizio telematico;
- ad un Ufficio postale o banca convenzionata;
- ad un intermediario (professionisti, Caf e altri soggetti abilitati);
- tramite gli Uffici delle Entrate (solo le dichiarazioni Modello Unico Persone Fisiche).
Gli Uffici Postali e le Banche rilasceranno una ricevuta che dovrà essere conservata dal
contribuente quale prova dell’avvenuta presentazione.
Il servizio di ricezione delle dichiarazioni effettuato da banche, poste e Uffici delle Entrate è
gratuito.  (v. anche: DICHIARAZIONE DEI REDDITI)

REDDITO
Insieme delle entrate conseguite da un soggetto in un determinato periodo di tempo - in genere
coincidente con l’anno solare – a seguito dell’esercizio di un’attività, del godimento di un bene o
dell’effettuazione di una operazione.
REDDITO COMPLESSIVO
Somma dei redditi posseduti dal contribuente in un periodo d’imposta. I redditi sono calcolati
distintamente per ciascuna categoria d’appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il R. C. è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Sottraendo dal R. C. le deduzioni si ottiene il reddito imponibile.

REDDITO IMPONIBILE (o anche BASE IMPONIBILE o semplicemente IMPONIBILE)
Valore sul quale si dovrà applicare l’aliquota per determinare l’imposta dovuta. In materia, la base imponibile è l’importo che residua dopo avere applicato al reddito lordo tutte le deduzioni e
riduzioni previste; per l’ICI, è un multiplo della rendita catastale rivalutata. Nel campo delle
imposte indirette varia da tributo a tributo: ad esempio nell'Iva è costituita normalmente dal
corrispettivo delle cessioni e delle prestazioni di servizi; nell'imposta di registro dal valore del bene o del diritto.

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Penalità irrogate per la violazione di norme tributarie, consistenti nel pagamento di una somma di
denaro (di importo fisso o determinato in percentuale).

SCAGLIONI IRPEF
Fasce di reddito a cui corrisponde una diversa aliquota dell’Irpef. Nella nuova normativa sono
previsti cinque scaglioni.

SOSTITUTO D’IMPOSTA
È chi (datore di lavoro, ente pensionistico, ecc.) per legge sostituisce in tutto o in parte il
contribuente (sostituito) nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte
dovute dai compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati e successivamente versandole allo Stato.
I sostituti di imposta sono tenuti a denunciare annualmente le trattenute operate tramite un apposita dichiarazione (modello 770).

TASSA
È il corrispettivo che un privato deve ad un ente pubblico per la fornitura di un bene o di un servizio (ad esempio le T. scolastiche).
La tassa si distingue dall’imposta, che rappresenta un prelievo privo di corrispettivo, rivolto a
finanziare esigenze pubbliche di carattere generale.
(v. anche: IMPOSTA, TRIBUTO)

TRIBUTO
Indica genericamente un qualunque prelievo riscosso in forma coattiva (tasse, imposte, canone Rai,ecc.)
(v. anche: IMPOSTA, TASSA)

TRIBUTI LOCALI
Insieme delle entrate tributarie degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni).

TUIR (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)
D.P.R. 22.12.1986, n. 917. È il testo fondamentale contenente le norme per la determinazione e la
tassazione dei redditi. Può essere consultato anche via Internet, collegandosi con il sito
www.agenziaentrate.it.

UFFICI LOCALI (DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE)
Presenti su tutto il territorio nazionale, svolgono attività di informazione ed assistenza ai
contribuenti, gestione dei tributi, accertamento, riscossione, contenzioso. Nelle grandi aree
metropolitane (es: Roma, Milano, Torino, ecc.), al fine di realizzare un'equilibrata distribuzione
territoriale, sono presenti più uffici.
Per assicurare una più capillare presenza sul territorio sono state previste delle sezioni staccate degli uffici locali. Queste strutture, funzionalmente dipendenti dall’ufficio locale competente per
territorio, garantiscono ai cittadini i servizi di assistenza e informazione, mentre le attività di
controllo restano a carico dell’ufficio di appartenenza.

 

 

Fonte: http://cms.proximedia.com/files/27553/MediaArchive/GLOSSARIO%20FISCALE.doc

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