Immigrati extracomunitari e il lavoro

 

 

 

Immigrati extracomunitari e il lavoro

 

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Immigrati extracomunitari e il lavoro

 

I requisiti per entrare nel mercato del lavoro da parte degli extracomunitari (legge Bossi-Fini)

 

La legge Bossi-Fini si sostituisce alla precedente normativa ovvero la legge Turco-Napolitano emanata nel 1998 (rif. l. 30 luglio 2002 art. 5). Il permesso di soggiorno, per motivi di lavoro, non può avere validità superiore ad un periodo di due anni ed è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

  • in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
  • in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
  • in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

L'immigrato che perde il lavoro avrà due alternative: tornare in patria oppure restare come clandestino. 
Il datore di lavoro dovrà fornire garanzie sulla disponibilità di un alloggio, una casa a tutti gli effetti le cui caratteristiche devono rientrare nei "parametri minimi" previsti per l'edilizia popolare. Chi fa lavorare extracomunitari privi del permesso di soggiorno ( con permessi falsi o scaduti) rischia l'arresto da tre mesi ad un anno e multe fino a 5.000,00 euro per ogni lavoratore non in regola.
Lo straniero senza permesso di soggiorno viene espulso per via amministrativa; se é privo di documenti viene portato in un centro di permanenza per 60 giorni (la Turco- Napolitano ne prevedeva 30) durante i quali si cerca di identificarlo. Se non ci si riesce, al clandestino viene "intimato" di lasciare il territorio entro 3 giorni. Per ottenere la carta di soggiorno, che a differenza del permesso non ha scadenza, il periodo di tempo necessario passa da cinque a sei anni.

 

4.LE LISTE DI COLLOCAMENTO DEGLI IMMIGRATI

 

Premessa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce, con un decreto annuale, le quote d’ingresso degli immigrati che per motivo di lavoro dipendente (o stagionale) e di lavoro autonomo intendono entrare e soggiornare in Italia (legge Bossi-Fini).

Se uno straniero vuole entrare in Italia per trovare un’occupazione e qui non ha ancora un datore di lavoro che voglia assumerlo, può iscriversi in apposite liste che si trovano nelle Ambasciate Italiane, dove deve specificare:

  • le generalità complete;
  • titolo di studio;
  • quale lingua conosce (italiana, francese,inglese..);
  • le mansioni che attualmente svolge nel suo paese;
  • i precedenti lavori che ha svolto nel suo paese;
  • il tipo di lavoro che preferisce.

 

I dati inseriti nelle liste sono aggiornati annualmente, immessi nel Sistema Informativo Lavoro e posti a disposizione dei datori di lavoro.

 

Per quanto riguarda il permesso di soggiorno per lavoro dipendente esistono due opportunità:

 

  1. assunzione di un lavoratore straniero residente all’estero;
  2. garanzia data dal cittadino italiano o straniero soggiornante in Italia per consentire allo straniero l’accesso al mercato del lavoro.

 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che vuole assumere alle proprie dipendenze un lavoratore residente all’estero deve presentare, all’ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio, una richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro esibendo i documenti che dimostrano quale sarà l’alloggio o una copia del contratto del lavoro.

Ottenuta l’autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve chiedere alla Questura il permesso preventivo alla concessione del visto d’ingresso e far pervenire tali documenti dallo straniero che risiede ancora nel suo Paese. Egli deve rivolgersi alla rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese per il rilascio del visto d’ingresso. Ottenuto il visto, in Italia gli sarà rilasciato il permesso di soggiorno della durata di due anni. Alla scadenza il permesso di soggiorno è rinnovabile se sussistono i requisiti prescritti.

 

Se lo straniero svolge un’attività lavorativa deve:

  • allegare i documenti precedentemente richiesti per il visto o la fotocopia dell’ultima busta paga.

 

Se è disoccupato deve allegare alla domanda di rinnovo i seguenti documenti:

  • fotocopia del certificato di iscrizione nelle liste di collocamento (tesserino rosa);
  • fotocopia del libretto di lavoro;
  • attestazione relativa all’abitazione.

 

2. Le Regioni, gli Enti locali, il cittadino italiano e lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che intendono garantire  l’ingresso dello straniero nel mercato del lavoro, devono presentare (entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio che determina le quote massime di stranieri da ammettere in Italia) la richiesta nominativa alla Questura della Provincia di residenza per l’autorizzazione all’ingresso. Inoltre, per tutta la durata del permesso di soggiorno i garanti devono assicurare allo straniero:

  • l’alloggio;
  • i costi per il sostentamento;
  • i costi per l’assistenza sanitaria.

 

Ottenuta l’autorizzazione lo straniero può iscriversi alle liste di collocamento. In seguito gli verrà rilasciato, ai fini dell’inserimento nel mercato del lavoro, un permesso di soggiorno della durata di un anno.

 

L’iscrizione nelle liste di collocamento

Normalmente per potersi iscrivere nelle liste di collocamento, lo straniero deve essere:

 

  • titolare di permesso di soggiorno per iscrizione nelle liste di collocamento;
  • titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare;
  • rifugiato in possesso dell’apposito certificato di riconoscimento e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per asilo politico;
  • coniuge di cittadino italiano e con lui convivente, in possesso di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;
  • coniuge o figlio minore di 21 anni a carico di cittadini comunitari, titolari dell’apposito documento di soggiorno;
  • coniuge o figlio minore a carico entrati in Italia in seguito a ricongiungimento familiare, dopo un anno di soggiorno regolare, in possesso del relativo permesso di soggiorno.

 

Lo straniero, per l’iscrizione nelle liste di collocamento, deve presentare un’apposita domanda alla Sezione circoscrizionale per l’impiego del luogo di residenza o di stabile dimora, compilando un modulo prestampato. Esso deve indicare:

  • le mansioni che intende svolgere;
  • i titoli di studio;
  • la formazione professionale;
  • i lavori precedenti.

 

La domanda deve essere integrata con i seguenti documenti:

  • permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato,lavoro autonomo, iscrizione alle liste di collocamento e ricongiungimento familiare;
  • passaporto o carta d’identità italiana;
  • libretto di lavoro o, se lo straniero è in attesa del suo rilascio, ricevuta della richiesta presentata all’Ispettorato provinciale del lavoro;
  • eventuali titoli di studio o attestati professionali ai fini del riconoscimento e dell’attribuzione della qualifica professionale.

 

Le procedure

La Sezione circoscrizionale per l’impiego rilascia allo straniero un tesserino rosa che certifica l’avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento. Una volta iscritto in tali liste, esso è tenuto agli stessi adempimenti previsti per gli italiani, compresa la conferma periodica dello stato di disoccupazione. Se non osserva l’obbligo di comunicare (senza giustificato motivo) di essere ancora in stato di disoccupazione alla Sezione circoscrizionale nel termine fissato dalla Commissione regionale per l’impiego, la Commissione circoscrizionale dispone:

  • la cancellazione dalle liste di collocamento;
  • la cancellazione dal diritto all’indennità di disoccupazione.

 

Nel caso di perdita di lavoro

La perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del permesso di soggiorno per lo straniero o per la sua famiglia. In caso di licenziamento individuale, collettivo o di dimissioni prima della scadenza dei 24 mesi della durata dell’autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve darne comunicazione entro 5 giorni all’Ufficio Provinciale del lavoro che ha rilasciato l’autorizzazione, il quale provvede all’iscrizione dello straniero nelle liste ordinarie di collocamento. In queste ipotesi lo straniero può agire per vie legali rivolgendosi a un  avvocato o a un sindacato che lo possa meglio consigliare come far valere e tutelare i diritti dei lavoratori.

 

Lavoro stagionale

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, le Associazioni di categoria  per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia in rapporto di lavoro stagionale, devono presentare la richiesta  nominativa all’Ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio. Quest’ufficio provvede al rilascio dell’autorizzazione entro quindici giorni; essa può durare da venti giorni ad un massimo di sei mesi o nove, a seconda della durata del lavoro stagionale richiesto. Ottenuta l’autorizzazione, che verrà recapitata nel Paese d’origine dallo straniero, la rappresentanza diplomatica italiana rilascia il visto d’ingresso. Quest’ultimo consente all’extracomunitario, una volta entrato in Italia, di ottenere il permesso di soggiorno della stessa durata.

 

Lavoro artistico

Nel settore artistico si può lavorare:

  • autonomamente;
  • alle dipendenze di un datore di lavoro;
  • mediante un ingaggio di enti teatrali, della RAI, di emittenti televisive private o di enti pubblici nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche.

 

 

 

Le procedure

  • Il datore di lavoro dichiara, sotto la propria responsabilità, che non sono disponibili persone italiane in possesso di livello artistico-professionale parificabile a quello degli stranieri. Egli chiede e ottiene dall’Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, sentito il Ministero dello Spettacolo e del Turismo e ottenuto il “nulla osta” provvisorio dalla Questura, l’autorizzazione al lavoro, con richiesta nominativa. L’autorizzazione gli verrà recapitata nel Paese d’origine, qui gli verrà rilasciato il visto d’ingresso, che ha la durata del rapporto instaurato, dalla rappresentanza diplomatica italiana. Con esso lo straniero può ottenere il relativo permesso di soggiorno, secondo le regole generali;
  • Lo straniero deve personalmente chiedere nel suo Paese il visto d’ingresso allegando:
  • copia autenticata del contratto firmato dal datore di lavoro, gestore o titolare della licenza d’esercizio;
  • idonea certificazione professionale rilasciata da organismi governativi del suo Paese, convalidata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese stesso, che si riferisce ad attività lavorative esercitate per almeno un  anno;
  • certificazione sanitaria sull’idoneità fisica e l’inesistenza di malattie infettive, convalidata dall’autorità diplomatica italiana del suo paese; il permesso di soggiorno gli verrà rilasciato in Italia una volta ottenuto il visto.
  • La rappresentanza diplomatica italiana rilascia il visto d’ingresso per lavoro artistico nel Paese d’origine, se è presente il contratto firmato dall’impresario italiano accompagnato da un’ auto-certificazione sul fatto che il contratto sia  veritiero.

 

5. I CONTRIBUTI SOCIALI DEGLI IMMIGRATI

 

Premessa

Le condizioni nelle quali gli immigrati danno un sostegno al sistema sono quelle in cui:

  • si inseriscono nel mercato del lavoro regolare;
  • si rivelano contribuenti netti nel ciclo di vita versando da giovani più di quanto non ricevano da anziani;
  • si stabilizzano dando vita a nuove generazioni.

 

I contributi versati dagli immigrati precedono temporalmente le prestazioni a loro favore, ciò avvantaggia il sistema poiché solleva in parte il bilancio previdenziale dai problemi di liquidità. I contributi sostenuti dalle seconde generazioni di immigrati saranno maggiori rispetto a quelli sostenuti dalle giovani generazioni del nostro Paese, per questo motivo  i primi potranno compensare la riduzione della base contributiva dovuta al restringimento dei secondi.

 

La politica migratoria non sempre risponde agli obiettivi di sostenibilità del sistema di Welfare State (Stato del Benessere), in particolare quelli volti all’integrazione economica e sociale dell’immigrato, alla sua stabilizzazione e alla formazione di seconde generazioni. Essa è importante poiché soltanto una maggiore integrazione può trasformare l’immigrazione in una fonte di maggiore contribuzione.

 

I contributi sociali

I contributi sociali  sono versati dal datore di lavoro all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) con un’aliquota contributiva pari, in media, al 50% che è comprensiva della quota del 19% a carico del lavoratore dipendente.

 

Il rimborso dei contributi INPS

Quando abbandona l’Italia, il lavoratore straniero che proviene da una nazione che non ha stipulato con essa nessuna convenzione internazionale di sicurezza sociale, ha diritto al rimborso dei contributi da lui stesso versati e di quelli versati dal datore di lavoro. I contributi sono rimborsati con una maggiorazione del 5% annuo.

Quando il paese di provenienza ha una convenzione di sicurezza sociale con l’Italia, il lavoratore non ha diritto al rimborso ma i contributi versati non rimangono infruttuosi. Servono, infatti,  per maturare il diritto alla pensione nel paese di origine attraverso il loro accumulo, che ha lo scopo di stabilire se sono stati raggiunti i requisiti contributivi in ciascuno dei due Stati.

Il rimborso è escluso quando il diritto alla pensione è già maturato.

Al contrario, matura con il versamento anche di un solo contributo, con la cessazione del rapporto di lavoro e con la restituzione della carta o del permesso di soggiorno.

 

La richiesta deve essere inviata all’INPS e deve contenere:

  • copia del permesso di soggiorno;
  • lettera di dimissioni o licenziamento e/o la data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • copia del modello O1/M relativo agli anni in cui si sono versati i contributi;
  • ricevute degli ultimi bollettini di versamento nel caso di lavoratori domestici;
  • l’indicazione del conto corrente bancario e l’indirizzo della banca del Paese estero sul quale si desidera ricevere l’accreditamento dei contributi.

 

Una volta lasciato il territorio nazionale bisogna presentarsi all’Ambasciata o al Consolato Italiano del paese estero e farsi rilasciare un attestato di presenza o fare autenticare la fotocopia del passaporto riportante il timbro d’ingresso. L’attestato o la copia autenticata devono essere spediti alla sede INPS dove è stata presentata la domanda.

 

Le informazioni sopra indicate potrebbero non essere aggiornate alla data di lettura del testo

 

Fonte:

http://www.itclucca.lu.it/areeprogetto/2005_5IA/ECONOMIA.doc

Sito web: http://www.itclucca.lu.it

 

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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