Dizionario lavoro in Europa

 

 

 

Dizionario lavoro in Europa

 

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Dizionario lavoro in Europa

 

Dizionario multilingue sulle tematiche del lavoro in Europa

 

Il presente documento vuole offrire un supporto informativo a coloro che intendono approcciarsi alle tematiche del lavoro con riferimento al contesto europeo.
L’obiettivo è quello di creare un piccolo glossario/guida multilingue di facile e veloce consultazione contenente delle parole chiave utilizzate con riferimento al sistema lavorativo e lo status di “cittadino europeo”, suddiviso in tre blocchi:

  • Il lavoro e il contesto generale
  • Le problematiche e le politiche attive del lavoro
  • Il lavoro come “cittadini europei” (piccolo Vademecum per lavorare in Europa).

Il glossario è stato integrato nella parte III dal vademecum della Commissione Europea.

 

Il lavoro  e il contesto generale

 

APPRENDIMENTO
processo il cui esito è un cambiamento relativamente stabile delle conoscenze e/o attitudini e/o
capacità e/o atteggiamenti degli attori.

BILANCIO DI COMPETENZE
L’insieme delle azioni volte alla valutazione del possesso individuale di determinate competenze, in funzione del loro riconoscimento/certificazione”. Si propone come uno “strumento di orientamento, motivazione a supporto di un individuo, finalizzato alla costruzione del proprio progetto formativo o professionale, attraverso l’analisi di competenze, attitudini e motivazioni possedute”.

BISOGNO
formulato in ambito biologico, come tensione o disagio – nei casi gravi come dolore – che spinge
l’organismo ad agire in modo da rimuovere la causa o da colmare la carenza che provoca lo stato
sgradevole, il concetto di bisogno ha dimostrato la sua fecondità anche nell’ambito psicologico e
sociologico, come processo presente in ogni forma di adattamento ove hanno luogo fenomeni di
equilibrio. Il bisogno viene altresì considerato come la più semplice ed elementare forma di
motivazione. È evidente che oltre ai bisogni primari, comuni a tutta una specie, possono insorgere
bisogni secondari, dovuti a situazioni ambientali o peculiari dell’individuo. Nell’uomo acquistano
particolare importanza i bisogni indotti, cioè quelli provocati dal rapporto e confronto con i propri
simili. Si veda, a questo proposito, la scala dei bisogni di Abraham Maslow, il quale, in base ai
molteplici studi condotti in varie aree del comportamento sociale, suppone che esita un ordine
gerarchico dei bisogni individuali e sociali composto da 5 livelli. Nello specifico, la scala dei
bisogni è così suddivisa:
a) primo livello: bisogni fisiologici (basic physiological needs);
b) secondo livello: bisogni di sicurezza (safety, and security);
c) terzo livello: bisogni di appartenenza e di attività sociale (belonging, social activity);
d) quarto livello: bisogni di autostima e di status sociale (esteem, status);
e) quinto livello: bisogno di autorealizzazione (self-realization, fulfilment);
Maslow propone questa gerarchia – nota appunto come Piramide di Maslow, con l’idea proprio
dello scalare: ogni volta che un bisogno è soddisfatto le persone cessano di preoccuparsi di quel
bisogno e passano ad un altro superiore. C’è una spiegazione a tutto questo ed è molto semplice:
abbiamo dei bisogni più fondamentali di altri; alla base della piramide sono presenti quelli più
importanti, da soddisfare prima e poi via via quelli meno vitali. Per cui, al primo gradino, troviamo i
bisogni primari: mangiare, bere e dormire. Poi, man mano, arriviamo fino al quinto gradino con il
bisogno sommo dell’autorealizzazione.

CERTIFICAZIONE
il processo di attestazione del tipo e del livello di competenze acquisite da un soggetto per il tramite
di un determinato percorso formativo e/o per il tramite della propria esperienza personale,
professionale e formativa.

COLLOQUIO DI ORIENTAMENTO
è generalmente considerato uno strumento psico-sociale utilizzato per aiutare un individuo ad
elaborare le proprie scelte, a partire da una puntuale raccolta di informazioni su di sé e sul proprio
contesto socio-professionale. Il colloquio orientativo consente di:
- ampliare la conoscenza di sé stessi, mediante la discussione ed il confronto;
- raccogliere informazioni sul mercato del lavoro, per poter confrontare la conoscenza che si è acquisita su di sé, con quella della realtà verso cui si vuole indirizzare la propria scelta;
- essere guidati ad effettuare una scelta il più possibile corretta.

CONOSCENZA
E’ il sapere dell’intelletto. Il risultato dell’atto di apprendere e ritenere nella mente una o più nozioni.

COMPETENZA
con il termine di competenza si identifica l'insieme di risorse di cui un soggetto deve disporre per
affrontare efficacemente l'inserimento in un contesto lavorativo, e più in generale per affrontare il
proprio sviluppo professionale e personale.
Gli studiosi Lyle e Signe Spencer (1995) ritengono che la competenza sia composta di cinque
elementi:
a) le motivazioni, cioè le spinte interiori che inducono un individuo ad agire;
b) i tratti, cioè le caratteristiche fisiche e una generale disposizione a comportarsi o a reagire in un
certo modo ad una determinata situazione;
c) le immagini di sé (atteggiamenti, valori, concetto di sé);
d) la conoscenza di discipline o di argomenti specifici;
e) le capacità/abilità (skill) di eseguire un determinato compito collettivo o fisico.
Alcuni paesi europei hanno definito un sistema nazionale di descrizione delle competenze (ad esempio il modello inglese NVQ -  “National Vocational Qualifications”) generalmente suddivise per ambiti professionali.

CREDITO FORMATIVO
è il risultato di un processo di riconoscimento e di messa in valore di competenze acquisite
dall’individuo attraverso:
- un percorso formativo/educativo formale;
- un’esperienza professionale;
- un’esperienza personale/pratica lavorativa.
Consente all’individuo di transitare tra sistemi della formazione, dell’istruzione, del lavoro senza
disperdere le competenze acquisite ma capitalizzandole in vista di una loro ricomposizione
all’interno di una professionalità compiuta nella logica della formazione lungo tutto l’arco della vita
(formazione continua). E’ importante che tutte le esperienze fatte siano documentate e certificate in
un apposito libretto formativo, per permettere di riprendere la formazione professionale a distanza
di anni senza dover ricominciare dall’inizio.
Perché il credito rappresenti un diritto, esso deve trovare una sua certificazione con valore legale,
che ne consenta la spendibilità in qualunque sistema e sull’intero territorio nazionale. Il mercato può recepire i crediti così certificati, pur senza che questi determinino ad esempio effetti automatici in termini di inquadramento e retribuzione.
Perché i crediti formativi possano essere effettivamente spendibili nei diversi sotto-sistemi è
indispensabile che tra di essi si stabilisca un accordo sui significati, sulle caratteristiche tecniche e
sulle modalità di riconoscimento dei crediti stessi ma anche sulle caratteristiche tecniche e sulle
modalità di certificazione.

MOTIVAZIONE
l’insieme dei fattori interni alla persona che parzialmente ne determinano il comportamento. Tali
fattori possono essere bisogni, carenze, tensioni, disagi, desideri… più o meno presenti alla
coscienza del soggetto. Nella letteratura, si è andata affermando la cosiddetta “motivazione di
crescita”, che si differenzia dalla motivazione di carenza, in quanto pare tipico dell’essere umano
cercare di raggiungere qualcosa di più, a prescindere dal suo stato di soddisfazione.

OBIETTIVO
formulazione del risultato atteso dell'apprendimento, inteso come tipo di performance che l'allievo è
in grado di eseguire alla fine di un'unità didattica o di un percorso formativo.

PROFILI PROFESSIONALI
elenco delle conoscenze, capacità e dei comportamenti connessi alla gestione di un ruolo lavorativo.
Sono figure professionali composite, ma con profili sanciti da: leggi; contratti; declaratorie della
formazione professionale (spesso a livello europeo). Essi sono spesso collegati a processi di
lavoro/professionali diffusi e con scarsa obsolescenza.

RUOLO
con questo termine viene indicato l’insieme dei compiti e delle responsabilità assegnate a chi
ricopre una determinata funzione lavorativa.

STANDARD FORMATIVO MINIMO
E’ l’insieme delle competenze minime relative ad una particolare figura professionale tipo che consente di svolgere le attività richieste alla specifica figura dai diversi processi di lavoro in cui può operare. Lo standard formativo minimo è descritto attraverso una griglia che parte dall’individuazione della figura professionale per arrivare a precisare le caratteristiche del percorso formativo necessario.

UFC (Unità Formative Capitalizzabili)
l'unità di competenza capitalizzabile è un'insieme di competenze autonomamente significativo
(autoconsistente), riconoscibile dal mondo del lavoro come componente specifico di professionalità,
ed identificabile (dall'impresa, dal sistema formativo) quale risultato atteso di un processo
formativo.

 

Le problematiche e le politiche attive del lavoro

 

ALTERNANZA
percorso formativo nel quale si integrano attività formative di aula, di laboratorio ed esperienze di
lavoro pratico. L’utente persegue, nelle diverse circostanze, obiettivi precedentemente definiti
all’interno d’un preciso progetto formativo, avvalendosi di metodologie didattiche e d’apprendimento differenti.

APPRENDISTATO
Rapporto di lavoro a “causa mista” volto a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, dando loro la possibilità di acquisire una professionalità specifica direttamente in azienda. Oltre ad assolvere l’obbligo formativo, il giovane apprendista alternando momenti di formazione a momenti di attività lavorativa consegue la preparazione necessaria per diventare un lavoratore qualificato. In pratica l’apprendistato permette al giovane di lavorare e di acquisire una qualifica professionale, mentre l’impresa si avvale di sgravi contributivi e previdenziali.

ATTIVITA’ INTEGRATA
Intervento formativo o altra azione di supporto all’inserimento o al reinserimento di giovani ed adulti nel mercato del lavoro che preveda l’integrazione di soggetti/azioni del sistema della formazione professionale, del sistema dell’istruzione e del sistema del lavoro. Nelle attività integrate possono essere direttamente coinvolte anche le imprese, le università e le parti sociali.

AZIONI RIVOLTE A PERSONE
Insieme delle iniziative volte allo sviluppo delle risorse umane, cofinanziabili dal Fondo Sociale Europeo. Secondo i regolamenti comunitari, le azioni rivolte a persone comprendono: “istruzione e formazione professionale – ivi compresa la formazione professionale alla scuola dell’obbligo – apprendistato, formazione di base, tra cui insegnamento e aggiornamento di conoscenze di base, riabilitazione professionale, misure volte a potenziare l’occupabilità nel mercato del lavoro, orientamento, consulenza e perfezionamento professionale continuo; aiuti all’occupazione e al lavoro autonomo; formazione post-laurea e formazione di dirigenti e tecnici presso istituti e imprese nel settore della ricerca, della scienza e dello sviluppo tecnologico; sviluppo di nuove fonti di occupazione, anche nel settore dell’imprenditoria sociale (terzo settore).

AZIONI RIVOLTE A SISTEMI
Insieme delle iniziative finalizzate alla qualificazione dei sistemi istituzionali e di governo delle policy, nonché delle strutture deputate alla loro realizzazione, cofinanziabili dal Fondo Sociale Europeo. Secondo i regolamenti comunitari, le azioni rivolte a sistemi comprendono: “sviluppo e miglioramento della formazione professionale, dell’istruzione nonché dell’acquisizione di qualifiche – compresa la formazione degli insegnanti, dei formatori e del personale – e miglioramento dell’accesso dei lavoratori alla formazione e all’acquisizione di qualifiche; ammodernamento e miglioramento dell’efficienza dei servizi di collocamento; sviluppo dei legami tra il mondo del lavoro e gli istituti di istruzione, formazione e ricerca; sviluppo, nei limiti, di sistemi di previsione delle tendenze del mercato del lavoro e delle esigenze di qualificazione, in particolare in rapporto alle nuove modalità di lavoro e alle nuove forme di organizzazione del lavoro, tenendo conto dell’esigenza di conciliare la vita familiare e la vita lavorativa e di consentire ai lavoratori anziani di svolgere un’attività che li soddisfi fino al momento del pensionamento” escludendo comunque “ogni forma di finanziamento ai regimi di prepensionamento”.

COACHING
è un’attività attraverso cui si facilitano i processi di apprendimento individuali e collettivi e il
trasferimento e lo scambio di competenze, know how, informazioni tecniche, organizzative,
gestionali e metodologiche al fine di ottenere il costante miglioramento della risoluzione dei
problemi e delle prestazioni nelle attività concrete di lavoro. Compiti del coach, nell’ambito della
quotidiana attività di lavoro, sono quelli di individuare i bisogni di formazione e le opportunità di
apprendimento, disegnare e realizzare percorsi che facilitino il miglioramento delle performances e
la crescita delle competenze, organizzare luoghi ed occasioni di scambio di know how tra le
persone, monitorare e verificare gli esiti dell’apprendimento.

CONVENZIONE
la Convenzione di stage è l'accordo che disciplina i rapporti tra un Ente promotore – nel nostro caso
le Università - e gli Enti pubblici e privati (Imprese, Regioni, Province, Comuni, altro) interessati ad
ospitare stagisti. Essa raccoglie le indicazioni anagrafiche dell’Ente pubblico o privato e del
soggetto promotore, gli impegni assunti da stagista, datore di lavoro, tutor e la firma di un
rappresentante di entrambi i soggetti coinvolti. Al termine della stipula, copia della Convenzione
dovrà essere inviata alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale competente, alle rappresentanze sindacali aziendali.

FONDO SOCIALE EUROPEO
Il Fondo Sociale Europeo è costituito da risorse comunitarie a cui attingono, per finanziare le attività ritenute in grado di realizzare gli obiettivi definiti, tutti i paesi membri dell’Unione Europea. Gli scopi prioritari del Fondo sociale, i cosiddetti 4 “pilastri” del Fse sono: occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità.
Istituito nel 1960, da oltre 40 anni, il FSE investe nelle persone e permette all’Unione Europea di trasformare gli obiettivi di politica occupazionale in azioni concrete di formazione, orientamento professionale, consulenza, creazione di posti di lavoro. Specificatamente, “nell’ambito dei compiti assegnati Fondo dall’articolo 146 del Trattato nonché di quelli assegnati ai fondi strutturali a norma dell’articolo 159 del Trattato, il Fondo fornisce il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione nonché a sviluppare le risorse umane e l’integrazione sociale nel mercato del lavoro al fine di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale. In particolare il Fondo contribuisce alle azioni intraprese nell’ambito della strategia europea per l’occupazione e degli orientamenti annuali sull’occupazione.

 

Obiettivi globali e specifici

La strategia di intervento del Fondo sociale europeo si articola in obiettivi globali che determinano altrettanti assi prioritari. L’obiettivo globale si articola poi in obiettivi specifici.
Asse
Priorità strategica su cui si concentra l’intervento di un programma di iniziativa comunitaria. Conseguentemente, anche i finanziamenti del programma vengono solitamente ripartiti per asse d’intervento. In particolare, nei regolamenti comunitari l’espressione asse prioritario viene utilizzata per indicare “ciascuna delle priorità strategiche inserite in un quadro comunitario di sostegno o in un intervento, cui si accompagnano una partecipazione dei fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi specifici”.

 

Misura

Tema corrispondente a uno degli obiettivi specifici di un determinato asse d’intervento.
All’interno degli assi prioritari, le iniziative del Fondo sociale europeo si articolano in misure. Ciascuna di queste misure persegue in maniera diversificata gli obiettivi specifici.

In genere, può succedere che nell’ambito delle priorità (assi d’intervento) di un programma siano individuati uno o più obiettivi da declinare in misure. In particolare, secondo i regolamenti comunitari è “lo strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni. Ogni regime di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del trattato e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o concessioni o una loro combinazione, che abbia la stessa finalità sono definiti come misura”.

FONDI STRUTTURALI
Sono i fondi comunitari che servono a finanziare le azioni "strutturali" dell'Unione, ossia quelle miranti a ridurre i divari di sviluppo tra le regioni. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è il principale strumento finanziario dei programmi regionali. I suoi finanziamenti sono completati da quelli del Fondo sociale europeo (FSE) per le azioni di formazione e di lotta alla disoccupazione o da quelli del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) per le azioni di sviluppo rurale. Lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) riunisce dal 1994 tutti gli strumenti finanziari per la pesca.

FORMAZIONE
La formazione è una delle tante esperienze di apprendimento che si fanno in età adulta. E’ un processo cognitivo che si intreccia con il più ampio processo organizzativo di gestione delle persone che operano in una organizzazione. La formazione rappresenta un punto di incontro tra le potenzialità e i bisogni dell’individuo e le potenzialità e i bisogni dell’organizzazione.

FORMAZIONE A DISTANZA
E’ la formazione che non avviene nell’aula tradizionale, ma in luoghi e tempi asincroni tra discente e docente. La fad di prima generazione è la formazione per corrispondenza, con lo sviluppo dei sistemi multimediali, la fad viene svolta con l’ausilio e per mezzo dei cd-rom, infine la fad attuale sfrutta le tecnologie telematiche e coincide sempre più spesso con la formazione in rete, on-line e off-line.

FORMAZIONE PERMANENTE
Oggi le organizzazioni hanno bisogno di migliorare continuamente il proprio livello di competenza per mantenere e consolidare il proprio vantaggio competitivo sul mercato. La formazione permanente è l’attività di apprendimento diretta ai membri dell’organizzazione finalizzata a mantenere elevato questo livello di competenza. Ciò significa che le persone non smettono mai di continuare ad imparare durante la vita di lavoro. Anzi il tempo di lavoro diventa, in questo contesto, un tempo di apprendimento delle conoscenze e delle capacità nuove e diverse necessarie per mantenersi aggiornati e contribuire sia al proprio sviluppo individuale sia alla competitività dell’organizzazione di appartenenza.

INDIVIDUALIZZAZIONE
per individualizzazione si intende un percorso i cui obiettivi vengono definiti e stabiliti sulla base
delle esigenze e delle caratteristiche del singolo individuo, e in rapporto alle sue competenze
pregresse, alle sue aspirazioni, alle offerte del mercato. L’intervento formativo viene in questo
modo adattato alle specificità e ai bisogni del soggetto. La fase di progettazione dello stage, se
realizzata ponendo forte attenzione ai bisogni espressi dall’aspirante stagista è garanzia di un
progetto costruito “su misura” al percorso professionalizzante della persona. Un progetto
individualizzato prevede di norma:
- un percorso ad hoc per il singolo soggetto;
- attività realizzate sia individualmente che all’interno di altri gruppi anche differenziati;
- attività che possono rappresentare elementi standard (lo stage);
- obiettivi specifici e definiti su misura rispetto alle caratteristiche del soggetto.

METODOLOGIE DIDATTICHE
insieme di dispositivi, modelli e strumenti che permettono di svolgere in modo adeguato programmi
formativi prestabiliti. Esse si distinguono in:
- metodologie d’aula (lezione, discussione, approfondimenti);
- metodologie di tipo attivo (casi di studio, simulazioni, laboratori);
- metodologie di compito reale (stage, progetto professionale);
- attività svolte a distanza.

OBIETTIVO 1
L'obiettivo 1 dei Fondi strutturali è la priorità principale della politica di coesione dell'Unione europea. Conformemente al trattato, l'Unione agisce per " promuovere uno sviluppo armonioso " e mira in particolare " a ridurre lo scarto tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni ". Per questo, più dei 2/3 degli stanziamenti dei Fondi strutturali (più di 135 miliardi di euro) sono destinati al recupero delle regioni più svantaggiate, dette " dell'obiettivo 1 ", dove il prodotto interno lordo (PIL) è inferiore al 75% della media comunitaria. Tutte queste regioni presentano numerosi indicatori economici "in rosso":
scarso livello di investimenti;
tasso elevato di disoccupazione;
mancanza di servizi alle persone e alle imprese;
dotazione inadeguata di infrastrutture di base.

OBIETTIVO 2
L'Obiettivo 2 dei Fondi strutturali mira a ridinamizzare le zone in difficoltà strutturale, siano esse industriali, rurali, urbane o dipendenti dalla pesca. Queste zone appartengono a regioni il cui livello di sviluppo si colloca attorno alla media comunitaria ma che, dal canto loro, si trovano di fronte a vari tipi di difficoltà socio-economiche, spesso all'origine di alti tassi di disoccupazione. Queste difficoltà sono:
- il mutamento di settori dell'industria o dei servizi;
- un declino delle attività tradizionali nelle zone rurali;
- una situazione di crisi dell'ambiente urbano;
- difficoltà che toccano l'attività della pesca.

OBIETTIVO 3
Il nuovo obiettivo 3 integra gli obiettivi 3 e 4 del periodo di programmazione 1994-1999. Esso si applica all'intero territorio europeo ad eccezione delle zone comprese nell' obiettivo 1. L'obiettivo 3 costituisce il quadro di riferimento di tutte le azioni a favore delle risorse umane condotte negli Stati membri e tiene conto del titolo sull'occupazione del trattato di Amsterdam e della nuova strategia europea sull'occupazione.
La normativa tiene presenti tutte le politiche, le pratiche e le esigenze degli Stati membri in funzione dei relativi piani nazionali per l'occupazione.

PROGRAMMI COMUNITARI
I programmi comunitari rappresentano lo strumento attraverso il quale vengono erogati i fondi europei, direttamente gestiti dall'Unione Europea. Essi consistono in iniziative di studio, formazione e ricerca promosse dall’Unione Europea attraverso il finanziamento di progetti di collaborazione e scambi tra organismi dei diversi paesi europei. I principali programmi dell’Unione Europea nel campo dell’istruzione e della formazione sono: Socrates, Leonardo da Vinci, Gioventù per l’Europa, Cultura, Media Plus, Tempus.

STAGE
modalità prevista all’interno di processi formativi, ma che si realizza in ambiente di lavoro, al fine
di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

TUTOR
il tutor, quale sia la sua collocazione, è quell'operatore che agisce in sistemi di apprendimento nel
senso di facilitatore delle dinamiche individuali o all'interno del gruppo, di guida per il processo di
apprendimento, di orientatore nel percorso formativo, di assistente al percorso formativo
individuale, di agevolatore dei rapporti con nuovi oggetti formativi o in nuovi percorsi.

 

 

 

Il lavoro come “cittadini europei”

 

(piccolo Vademecum per lavorare in Europa)

 

Introduzione 

 

Questa guida affronta una serie di temi corrispondenti alle diverse situazioni occupazionali.
In quanto cittadino di un paese dell'Unione europea, avete il diritto di andare a lavorare come lavoratore salariato o indipendente, di cercare un impiego o di andare in pensione in qualsiasi paese dell'Unione. Il trattamento nel paese straniero dovrà essere uguale a quello del cittadino ivi residente. Alcuni dei diritti che vi sono conferiti dal vostro statuto di cittadino comunitario sono estesi al vostro coniuge e ai membri della vostra famiglia.
NB: Nella presente guida i termini «paese», «Stato» o «Stato membro» sono utilizzati indifferentemente per designare gli Stati membri dell’Unione. Gli altri paesi o Stati sono chiamati «paesi terzi». Tuttavia sappiate che nel quadro dello spazio economico europeo la quasi totalità dei diritti richiamati in questa guida possono essere invocati anche in Norvegia, in Islanda e in Liechtenstein e sono applicabili ai cittadini di questi paesi terzi quando costoro risiedono in un altro Stato membro dell’Unione.

 

I. Siete alla ricerca di un’occupazione 

 

Accesso al mercato del lavoro 

Dal primo gennaio 1992 i cittadini di tutti i paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo possono lavorare in qualsiasi Stato membro.
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, questi sono soggetti alle stesse normative e godono degli stessi benefici dei lavoratori dipendenti nazionali.
Tutti i cittadini dell'UE possono usufruire dei servizi pubblici di collocamento.

 

PARITÀ DI TRATTAMENTO CON I LAVORATORI NAZIONALI

In qualità di cittadino dell'Unione europea, a prescindere dal suo luogo di residenza, il lavoratore ha il diritto di esercitare un'attività subordinata in qualunque Stato membro e alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese . La parità di trattamento si applica a tutte le condizioni di lavoro e di impiego (ad esempio: retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o reimpiego in caso di disoccupazione).
Per quanto riguarda l'accesso al lavoro, il principio della parità di trattamento implica che il lavoratore benefici in qualsiasi Stato membro della stessa precedenza nel collocamento accordata ai cittadini di quel paese. Le disposizioni nazionali che limitano il numero o la percentuale di stranieri occupati non gli sono applicabili. Inoltre, quando in uno Stato membro l'attribuzione a talune imprese di un beneficio di qualsiasi natura è subordinata all'impiego di una percentuale minima di lavoratori nazionali, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come lavoratori nazionali.
Il diritto comunitario sancisce la nullità di tutte le clausole di un contratto collettivo, di un accordo particolare o di qualsiasi altro strumento di regolamentazione collettiva concernenti le condizioni di accesso al lavoro, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro o le modalità di licenziamento, qualora prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie a danno dei lavoratori che sono cittadini di altri Stati membri.

 

ASSUNZIONE

Gli Stati membri non devono imporre condizioni discriminatorie nei confronti dei cittadini dell'Unione europea originari di un paese diverso da quello ospitante o che ne limitino il diritto di accesso al mercato del lavoro. Ad esempio, non potranno stabilire procedure di assunzione speciali per i cittadini comunitari, limitare o restringere la pubblicazione a mezzo stampa o con qualunque altro mezzo delle offerte di lavoro, in modo tale che i cittadini comunitari abbiano minori possibilità di essere informati, né subordinare l'accesso al lavoro a condizioni di iscrizione presso gli uffici di collocamento o di residenza.
L'assunzione e il reclutamento di un cittadino di un altro Stato membro non possono essere subordinati a criteri medici, professionali o altri, che, rispetto a quelli applicati ai cittadini del paese, operino discriminazioni in base alla nazionalità.
Tuttavia, il lavoratore che ha ricevuto un'offerta da un datore di lavoro di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino può essere sottoposto ad un esame professionale se il datore di lavoro lo richiede espressamente al momento della presentazione dell'offerta.

 

REQUISITI IN TEMA DI QUALIFICHE PROFESSIONALI PER L'ACCESSO AL LAVORO

L'accesso al lavoro può essere subordinato al possesso di talune qualifiche o di determinati diplomi, di esperienza professionale o alla conoscenza di una lingua.

 

Conoscenze linguistiche

È lecito esigere il possesso di conoscenze linguistiche per l'accesso a un posto di lavoro, ad esempio un certo livello di conoscenza linguistica: il che significa che il livello di conoscenze deve essere proporzionato e ragionevolmente necessario per la corretta esecuzione delle mansioni. Le politiche nazionali di tutela o di promozione di una lingua in uno Stato membro sono conformi al diritto comunitario, ma non possono comportare discriminazioni a danno dei cittadini degli altri Stati membri. Il principio della non discriminazione esclude il requisito secondo il quale le conoscenze linguistiche in questione devono essere state acquisite sul territorio nazionale. Non può essere neppure richiesta una lingua specifica come lingua madre.

 

Esperienza professionale

È opportuno tener conto dell'esperienza professionale acquisita in altri Stati membri e valutarla allo stesso modo dell'esperienza acquisita sul territorio nazionale.
I periodi di impiego dei lavoratori in un settore di attività comparabile in un altro Stato membro devono essere presi in considerazione ai fini dell'accesso a un posto di lavoro o della determinazione di taluni benefici (ad esempio, retribuzione, grado) analogamente all'esperienza acquisita nello Stato membro ospitante .

 

Riconoscimento dei diplomi

Per quanto concerne il riconoscimento reciproco dei diplomi si rinvia alla pertinente scheda.

 

Un caso particolare: l'accesso al lavoro nel settore pubblico

Il principio della parità di trattamento e il divieto di ogni discriminazione basata sulla nazionalità si applicano altresì agli impieghi nel settore pubblico: imprese del settore pubblico (imprese commerciali, enti di telecomunicazioni, aziende di trasporto pubblico), organismi o enti pubblici (università, ospedali pubblici, istituti di ricerca) e pubblica amministrazione.
Gli Stati membri possono tuttavia ancora riservare taluni posti di lavoro ai propri cittadini, ma ciò è possibile soltanto per i posti del settore pubblico direttamente connessi all'esercizio dell'autorità pubblica e alla salvaguardia di interessi generali dello Stato o degli enti pubblici, ovvero delle unità amministrative più piccole dello Stato come le amministrazioni comunali, ecc. Questi criteri devono essere valutati caso per caso in funzione della natura delle mansioni e delle responsabilità implicate dal posto in questione.
Si può partire dal principio che allorché si tratta di funzioni specifiche dello Stato e di entità assimilabili, quali le forze armate, le forze di polizia e le altre forze dell'ordine, la magistratura, l’amministrazione fiscale e i corpi diplomatici, l'accesso possa essere riservato ai cittadini nazionali, escludendo gli altri cittadini dell’Unione europea. Tuttavia non tutti i posti di lavoro in tali settori (ad esempio, le mansioni amministrative, la consultazione tecnica e la manutenzione) implicano l'esercizio dell'autorità pubblica e la salvaguardia di interessi generali. Tali posti non possono pertanto essere riservati ai cittadini nazionali. La libera circolazione dei lavoratori nella pubblica amministrazione è indipendente da qualsiasi settore specifico ed è in funzione unicamente della natura del posto di lavoro .

 

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Ogni lavoratore che abbia perduto il suo posto di lavoro nello Stato membro ospitante percepisce un'indennità di disoccupazione alle stesse condizioni dei cittadini di quel paese.
Il lavoratore alla ricerca di un impiego può chiedere il trasferimento dell’indennità di cui beneficia nel paese di origine per un periodo massimo di tre mesi, purché ne faccia domanda prima della partenza, conformemente alla normativa del paese di origine. Prima della partenza il lavoratore deve essere stato iscritto nelle liste di disoccupazione per un periodo di quattro settimane e deve informare l'ufficio di collocamento locale almeno 2-4 settimane prima della data di partenza prevista onde consentire a quest'ultimo di espletare le formalità necessarie. Se possibile, va indicato un recapito nello Stato membro ospitante. Il lavoratore disoccupato è tenuto a iscriversi presso gli uffici di collocamento nazionali entro sette giorni dall'arrivo in tale Stato membro.

 

PERMESSO DI LAVORO

I cittadini dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo sono esentati da ogni obbligo in tema di visti, passaporti e controlli medici all'ingresso in un altro paese dell’Unione europea. La carta d'identità consente di entrare liberamente e di spostarsi per un periodo di tre mesi, il che può essere utile per esercitare un lavoro temporaneo o per cercare lavoro.
I cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo non necessitano di alcun permesso di lavoro!
Essi possono esercitare l'attività professionale di loro scelta. Tuttavia, non appena abbiano trovato un impiego ed entro tre mesi dal loro arrivo devono richiedere il rilascio di un “permesso di soggiorno di cittadino di uno Stato membro dell’UE“.
Il permesso ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile.

 

Riconoscimento dei diplomi 

Il principio di base dell’Unione europea è semplice: se siete qualificati per esercitare una professione nel vostro paese di origine potete esercitarla in qualsiasi altro paese dell’Unione.
Le applicazioni di questo principio possono rivelarsi più delicate. In effetti alcune attività, dipendenti o autonome, possono essere esercitate solamente dai titolari di diplomi, titoli, certificati o qualifiche particolari definiti dal paese ospitante. Sono quelle che vengono denominate professioni regolamentate. Esistono a volte differenze importanti da un paese all’altro tra i diplomi e i sistemi di formazione e può rivelarsi difficile far riconoscere la propria formazione al suo giusto valore!
È per questo motivo che l’Unione europea ha istituito meccanismi di riconoscimento che vi permettono di far valere il vostro diploma in un altro Stato membro. Questo sistema generale di riconoscimento delle qualifiche riguarda la maggior parte delle professioni regolamentate.
Possono presentarsi due casi:

  1. la vostra professione non è regolamentata nel paese in cui intendete lavorare. In tal caso il riconoscimento del diploma non è necessario e nessuno ostacolo giuridico legato alla vostra formazione o qualifica può essere invocato per impedirvi di andare a lavorare in tale paese;
  2. la vostra professione è regolamentata. Anche in questo caso ci sono due possibilità:
    • o rientrate in una categoria professionale in cui le qualifiche hanno costituito oggetto di un coordinamento a livello dell’Unione (medico, infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, ostetrico, farmacista, veterinario o architetto) e allora beneficiate in linea di massima di un riconoscimento automatico che vi permette di lavorare in qualsiasi Stato membro,
    • oppure per le altre professioni regolamentate (ad esempio avvocato, ingegnere, psicologo ecc.) vi sarà necessario ottenere un riconoscimento del vostro diploma rivolgendo una domanda alle autorità competenti del paese in cui intendete lavorare. Queste hanno quattro mesi per rispondervi. In caso di differenza importante nella durata o nel contenuto della formazione queste autorità possono chiedervi sia un’esperienza professionale che completi la vostra formazione, sia proporvi di seguire un tirocinio di adattamento, sia sottoporvi ad un test attitudinale. Soltanto una di queste tre misure complementari potrà tuttavia esservi imposta.

Naturalmente la presa in considerazione delle vostre qualifiche reali e dell’insieme delle vostre esperienze professionali può facilitare il riconoscimento dei vostri diplomi.
Per ulteriori informazioni, cfr. scheda «Riconoscimento dei diplomi».

 

Ricerca in quanto «disoccupato» 

Se siete disoccupato avete il diritto di risiedere in un altro Stato membro per cercarvi un lavoro entro un «termine sufficiente» a tale ricerca. In mancanza di disposizioni comunitarie che fissino tale termine, gli Stati membri adottano generalmente un periodo di sei mesi, benché alcuni applichino ancora un termine di tre mesi. Per assicurarvene vi raccomandiamo di informarvi presso l’autorità degli Stati membri nei quali intende ricercare un’occupazione. Tuttavia potete prorogare il vostro soggiorno al di là del termine previsto se siete in grado di provare che continuate seriamente a cercare un’occupazione e che avete una possibilità reale di essere assunto (ad esempio al termine di test o di colloqui che dovete ancora avere). Potete iscrivervi in agenzie di collocamento a vostra scelta. Nessuna condizione di residenza potrà esservi opposta e queste agenzie vi forniranno lo stesso aiuto che danno ai cittadini nazionali alla ricerca di un lavoro.
Sappiate inoltre che potete continuare a percepire, durante 3 mesi al massimo, le indennità di disoccupazione che eventualmente già ricevete. A tal fine occorre soddisfare alcune condizioni: ad esempio, se ricevete delle indennità di disoccupazione in Francia potete continuare a beneficiarne pur cercando un lavoro in un altro Stato membro. A tal fine occorre essere iscritti all’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) da almeno quattro settimane. Su domanda l’ANPE vi trasmetterà un formulario E 303 che dovete compilare e presentare ai servizi di collocamento del paese in cui cercate lavoro. Occorre però fare attenzione. Prima della fine dei tre mesi d’iscrizione se non avete ancora trovato lavoro e intendete salvaguardare i vostri diritti all’indennità di disoccupazione occorrerà rientrare in Francia ed iscrivervi presso i servizi dell’occupazione.
Peraltro chiunque sia alla ricerca di un’occupazione (nonché coloro che hanno trovato lavoro in un altro Stato membro diverso dal proprio paese d’origine) può far ricorso ai servizi della rete EURES. Istituita in collaborazione con la Commissione europea e con le amministrazioni nazionali dell’occupazione, questa rete è costituita da 450 «euroconsulenti» suddivisi nell’insieme dello Spazio economico europeo. Formati ai compiti d’informazione, di consulenza e di collocamento, gli euroconsulenti possono essere contattati presso le agenzie di collocamento.
Infine, se avete trovato un’occupazione come lavoratore dipendente in un paese dell’Unione europea potete lasciare il vostro paese senza dover sottostare a particolari formalità. Vi basta essere in possesso di una carta d’identità o di un passaporto validi. Questo diritto può essere limitato solamente per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica.

 

Protezione dei dati personali 

Informazioni personali possono a volte esservi chieste da un’amministrazione, da un datore di lavoro, o nel quadro di alcuni test. La maggior parte degli Stati membri hanno adottato disposizioni relative alla protezione del diritto alla vita privata, ma l’estensione e le modalità di questa tutela variano da uno Stato all’altro.
L’Unione europea doveva assicurare la libera circolazione dei dati personali tutelando al tempo stesso gli individui contro ogni violazione della loro vita privata. È per questo motivo che è stata recentemente adottata una legislazione comune, destinata a garantire l’esistenza di certi diritti nell’insieme dell’Unione europea. Queste garanzie riguardano in particolare il diritto di essere informato, il diritto di contestare e in alcuni casi il diritto di esprimere un accordo in via preliminare all’utilizzazione dei dati personali.
Per conoscere in forma dettagliata le disposizioni comunitarie o nazionali si possono consultare le autorità responsabili della tutela dei dati personali del vostro paese.

 

II. Lavoratori dipendenti 

 

Diritto di soggiorno 

Lavorare in un altro paese dell’Unione dà ai cittadini il diritto di risiedervi. Per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi, questo diritto viene comprovato con il rilascio di una carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro.

 

Riconoscimento dei diplomi 

Cfr. rubrica «Riconoscimento dei diplomi » della parte «Siete alla ricerca di un’occupazione».

 

Condizioni di lavoro 

Ai lavoratori provenienti da altri Stati dell’Unione si applicano le stesse condizioni di lavoro vigenti per i cittadini dello Stato membro ospitante. Questo vale per la retribuzione, le norme relative al licenziamento, la reintegrazione sul posto di lavoro, le misure di protezione della salute e la sicurezza sul posto di lavoro o, qualora siate disoccupati, la possibilità di ritrovare un impiego. Alla pari dei cittadini nazionali, i lavoratori provenienti da un altro Stato membro godono del principio delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di accesso al lavoro, retribuzione, formazione, promozione professionale, condizioni di lavoro e sicurezza sociale.

 

Diritti sindacali 

Avete il diritto di affiliarvi all’organismo sindacale di vostra scelta e di esercitare i vostri diritti sindacali alle stesse condizioni previste per i lavoratori dipendenti nazionali. Potete quindi non soltanto votare, ma anche presentarvi come candidati. In caso di elezione avrete gli stessi diritti dei rappresentanti sindacali che sono cittadini del paese ospitante.

 

Sicurezza sociale 

La normativa comunitaria prevede solamente un coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e non la loro armonizzazione. Lo scopo è quello di assicurare il vostro collegamento ad un solo regime di protezione sociale e di preservare i vostri diritti, segnatamente in materia pensionistica, indipendentemente dallo Stato membro in cui si decide di andare a lavorare.
In linea di massima siete assicurati nel paese in cui lavorate ed in alcuni casi anche la vostra famiglia ha diritto alle stesse prestazioni di sicurezza sociale dei cittadini del paese ospitante. Sono le prestazioni di malattia e di maternità (cure sanitarie e indennità), le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e di reversibilità, d’infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di decesso e di disoccupazione, nonché le prestazioni familiari. In contropartita siete sottoposti agli stessi contributi dei cittadini nazionali.
L’assistenza sociale, le pensioni complementari non di legge e le pensioni non sono coperte dalla regolamentazione comunitaria.
Esistono regole specifiche per alcune categorie di persone, ad esempio:

  • se siete un lavoratore frontaliero (ossia se lavorate in un paese dell’Unione diverso da quello in cui risiedete e nel quale rientrate almeno una volta alla settimana), si applicano regole speciali per le cure sanitarie e le indennità di disoccupazione;
  • se siete temporaneamente distaccati in un altro paese membro al fine di svolgervi il vostro lavoro, potete, a determinate condizioni e durante un periodo determinato, restare assicurato nello Stato membro al quale siete normalmente collegato.

È importante sapere che per determinare le condizioni di concessione di una prestazione i periodi assicurativi o lavorativi effettuati in un altro paese sono presi in considerazione. Esistono regole speciali per periodi trascorsi sotto un regime sociale di sicurezza sociale applicabile ai funzionari e al personale assimilato.
Inoltre, se siete titolari di una pensione di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità, avete diritto di riscuoterla indipendentemente dal paese dell’Unione in cui scegliete di stabilirvi.
Se avete bisogno d’informazioni che tengano conto della particolarità della vostra situazione individuale o familiare, dovete rivolgervi al vostro centro di sicurezza sociale. Inoltre, due opuscoli pubblicati dalla Commissione precisano le regole comunitarie di coordinamento in materia di sicurezza sociale. Per ulteriori dettagli cfr. scheda «Sicurezza sociale».

 

Vantaggi sociali 

Non appena avete cominciato a lavorare nel paese ospitante, sia voi che la vostra famiglia beneficiate degli stessi vantaggi sociali dei cittadini nazionali. Non potete essere scartati per motivi di nazionalità, di residenza o per qualsiasi altro motivo discriminatorio. Ad esempio, potete beneficiare di mutui senza interesse o di un reddito mensile minimo, se questi vantaggi sono previsti per i cittadini nazionali. Avete anche gli stessi diritti di quest’ultimi in materia di alloggio (come l’accesso agli alloggi sociali).
I vantaggi sociali sono stabiliti da ogni Stato membro e variano quindi a seconda degli Stati. Occorre informarsi presso le autorità del paese ospitante per conoscere i vantaggi sociali che vi sono accordati.

 

Imposte e tasse 

È sicuramente importante per voi sapere se, lavorando in un altro Stato membro e trasferendovi la vostra residenza, diventate anche residenti fiscali. La definizione di «residenza fiscale» varia da uno Stato membro all’altro. Le leggi da esaminare per determinare dove si trova la vostra «residenza fiscale » sono sia quelle del paese in cui trasferite la vostra residenza che quelle del vostro paese di origine.
Gli Stati membri hanno stipulato tra loro convenzioni fiscali destinate in particolare ad evitare la doppia imposizione dei redditi. Queste convenzioni permettono anche di determinare dove si trova la residenza fiscale di una persona quando le legislazioni del paese ospitante e del paese di origine porterebbero a considerare la persona in questione come residenti in entrambi i paesi.
In quanto «residente fiscale» in un paese dell’Unione, dovete normalmente dichiararvi la totalità dei vostri redditi. Potete anche essere sottoposti ad altre tasse, come tasse di successione o imposte patrimoniali.
Se esercitando un lavoro dipendente in un altro Stato membro mantenete la vostra «residenza fiscale» nel vostro Stato membro di origine, le retribuzioni e i salari sono generalmente imponibili nel paese in cui si svolge effettivamente l’attività lavorativa. Occorre tuttavia tener conto delle particolarità di alcune convenzioni fiscali stipulate tra gli Stati membri, come quelle che prevedono l’applicazione di regole specifiche per l’imposizione delle persone che abitano nella zona di frontiera di uno Stato e lavorano nella zona di frontiera dell’altro Stato. Le retribuzioni della funzione pubblica sono, in linea di massima, tassate nel paese per il quale si lavora.
Non c’è armonizzazione a livello comunitario delle regole riguardanti le tasse sul reddito né su altre forme d’imposizione come il diritto di successione. Per questo motivo le modalità di applicazione di queste norme fiscali, segnatamente i tassi d’imposizione, possono variare notevolmente da un paese all’altro.
In modo generale le regolamentazioni nazionali devono rispettare il principio comunitario fondamentale della non discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati dell’Unione che si trovano nella stessa situazione di quelli nazionali. La libera circolazione implica anche che non soltanto per l’imposizione sul reddito, ma anche per la concessione di vantaggi fiscali i lavoratori che risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui la quasi totalità del loro reddito è imponibile non possono essere trattati in quest’ultimo Stato in modo meno favorevole di coloro che vi risiedono. L’applicazione completa di questo principio ha costituito oggetto di varie sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Per sapere in quale paese il vostro salario e i vostri redditi sono imponibili e a quale tasso, potete prendere contatto con le autorità fiscali dei paesi in questione. È utile rivolgervi a consulenti competenti o alle autorità fiscali, non soltanto del paese della vostra futura residenza, ma anche del paese di partenza; questi potranno ugualmente informarvi su alcune formalità che a volta bisogna adempiere. Sarà così possibile tener conto delle particolarità della vostra situazione professionale, individuale o familiare.

 

Familiari 

I membri della vostra famiglia, indipendentemente dalla loro nazionalità, hanno il diritto di accompagnarvi o di raggiungervi nel paese in cui lavorate. Questo diritto è valido non soltanto per il vostro coniuge e i vostri figli di meno di 21 anni o a carico, ma si estende anche ai vostri ascendenti e a quelli del vostro coniuge se sono a vostro carico. Per ciò che riguarda gli altri membri della vostra famiglia, il paese ospitante è tenuto a favorirne l’ammissione. I membri della vostra famiglia che vi accompagnano ricevono una carta o un documento di soggiorno della stessa durata di validità del vostro.
Qualora lo desiderino, il vostro coniuge e i vostri figli possono lavorare senza alcun ostacolo nel paese ospitante. Essi possono anche accedere all’istruzione generale e professionale che vi è impartita. I vostri figli possono anche beneficiare di borse di studio alle stesse condizioni di cittadini nazionali.
Per i membri della vostra famiglia cittadini di paesi che non fanno parte dell’Unione europea lo Stato ospitante potrà richiedere un visto d’entrata. Quest’ultimo sarà concesso gratuitamente con tutte le facilità possibili da parte delle autorità consolari competenti.

 

Lavoratori distaccati in un altro paese dell’Unione 

Se siete nella situazione di un lavoratore distaccato, ossia di un lavoratore dipendente che durante un periodo determinato svolge il proprio lavoro, su richiesta del datore di lavoro, in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora abitualmente, disponete di diritti specifici. Se il vostro distacco è superiore a un mese, il datore di lavoro che vi manda in un altro Stato membro, deve informarvi per iscritto e prima della partenza delle condizioni di lavoro e di retribuzione previste durante il distacco.
In linea generale resterete affiliato al regime di sicurezza sociale dello Stato di origine (cfr. sopra). In compenso la vostra situazione fiscale è determinata dalla durata e dalle modalità del vostro distacco. Le convenzioni fiscali stipulate fra gli Stati membri prevedono generalmente che la retribuzione di una persona distaccata possa continuare a certe condizioni ben precise ad essere soggetta alle imposte del paese di residenza. Una delle condizioni è che il soggiorno o i soggiorni della persona distaccata nell’altro Stato membro non superino i 183 giorni nel corso di un periodo totale di 12 mesi consecutivi.
Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi agli uffici tributari degli Stati membri interessati. (Cfr. scheda «Imposte e tasse»).

 

Frontalieri 

Se siete un lavoratore frontaliero (ossia lavorate in un paese dell’Unione diverso da quello in cui risiedente o nel quale rientrate almeno una volta a settimana), avete gli stessi diritti dei cittadini del paese in cui lavorate. Ciò vale in particolare per l’accesso all’occupazione, le condizioni di lavoro e i vantaggi sociali.
Occorre tuttavia sapere che in base alle convenzioni fiscali stipulate tra i paesi in questione, la vostra retribuzione può essere imposta in uno dei due o in entrambi i paesi. In quest’ultimo caso le tasse pagate in un paese devono essere prese in considerazione per determinare la quota da versare nell’altro.

 

Protezione dei dati personali 

Cfr. stessa rubrica nella parte «Alla ricerca di un’occupazione».

 

III. Lavoratori autonomi 

Avete il diritto di esercitare un’attività autonoma (ossia non dipendente) in un altro paese in modo permanente o temporaneo.

 

Diritto di stabilimento 

Se scegliete di stabilirvi in modo permanente per esercitare un’attività di carattere industriale, commerciale, artigianale o liberale potete agire in due modi:

  • sia trasferendo o creando nel paese ospitante il vostro principale centro d’interessi professionali, personali o aziendali;
  • oppure stabilendovi una struttura professionale fissa, secondaria rispetto al vostro centro di attività.

In entrambi i casi siete sottoposti, per esercitare la vostra attività, alle stesse condizioni dei cittadini nazionali.

 

Libera prestazione di servizi 

Potete scegliere di effettuare delle prestazioni di servizi senza stabilirvi in modo permanente. In questo caso se siete in regola con le norme di esercizio della vostra professione nel paese d’origine potete offrire i vostri servizi in tutti i paesi dell’Unione. Potete anche spostarvi per assistere i clienti in altri paesi dell’Unione; avete anche la possibilità di fornire i vostri servizi partendo dal vostro paese di residenza senza spostarvi (ad esempio, fornendo consulenze o realizzando uno studio, trasmettendoli poi per fax, posta o telefono).
Sia chi si stabilisce in modo permanente, sia chi presta servizi in maniera temporanea, beneficia — per analogia — sia per il permesso di soggiorno che per l’assistenza sociale delle stesse prerogative previste per i lavoratori dipendenti.

 

Diritto di soggiorno 

Esercitare un’attività indipendente in un altro paese dell’Unione vi dà, come ai lavoratori dipendenti, il diritto di risiedervi. Per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi questo diritto viene comprovato con il rilascio di una carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro.

 

Riconoscimento dei diplomi 

Gli stessi principi sono applicabili in materia di riconoscimento dei diplomi per l’esercizio di una professione in quanto autonomo e in quanto lavoratore dipendente. (Cfr. sopra rubrica: «Riconoscimento dei diplomi», parte «Siete alla ricerca di un’occupazione»).
Se esercitate alcune professioni indipendenti (come parrucchiere, operatore edile, assicuratore, commerciante), è possibile che il paese in cui intendete lavorare esiga una qualifica particolare. In tal caso vi sarà sufficiente provare che avete esercitato il vostro mestiere in quanto autonomo durante un numero di anni determinato a livello dell’Unione (nella maggior parte dei casi tra i 5 e i 6 anni).
Se invece la vostra professione non è regolamentata nel paese in cui desiderate lavorare il riconoscimento dei diplomi non è necessario. Nessun ostacolo giuridico legato alla vostra formazione o qualifica può essere invocato per impedirvi di andare a lavorare in tale paese.

 

Sicurezza sociale 

A seconda che decidiate di stabilirvi professionalmente e di risiedere in un altro Stato membro o di prestare i vostri servizi a partire dal vostro Stato membro di origine, gli stessi principi sono applicabili per analogia ai lavoratori autonomi così come ai lavoratori dipendenti. (Cfr. sopra rubrica: «Sicurezza sociale», parte II «Lavoratori dipendenti» e scheda corrispondente).

 

Vantaggi sociali 

Gli stessi principi sono applicabili per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti.

 

Imposte e tasse 

I redditi derivanti da un’attività industriale e commerciale o da una professione liberale sono in genere imponibili nello Stato della vostra residenza fiscale.
Tuttavia, se le vostre attività sono esercitate tramite uno stabilimento permanente (attività industriale e commerciale) o su una base fissa (professioni liberali) in un altro Stato membro, i vostri redditi sono imponibili in tale Stato.
Si consiglia di rivolgersi ai servizi tributari degli Stati membri interessati.
Protezione dei dati personali 
Cfr. stessa rubrica alla parte «Alla ricerca di un’occupazione».

 

IV. Avete smesso di esercitare la vostra attività professionale 

Dopo aver lavorato in un paese dell’ Unione potete continuare a soggiornarvi: è il diritto di dimora. A tal fine bisogna soddisfare alcune condizioni:

  • se raggiungete l’età del pensionamento o del prepensionamento occorre aver occupato nel paese ospitante un posto di lavoro durante gli ultimi 12 mesi al minimo (o esservi disoccupato involontario) e aver risieduto in modo continuo durante oltre tre anni nel pese ospitante. Alcune categorie di lavoratori autonomi non hanno il diritto a una pensione di vecchiaia. In alcuni Stati membri si considera allora che l’età della pensione è di 65 anni;
  • se siete stati vittima durante la vostra vita professionale di un’incapacità permanente di lavoro. In tal caso beneficiate del diritto di risiedere lì dove avete esercitato un’attività professionale e se avete risieduto in questo paese durante almeno due anni prima di essere vittima di tale incapacità. Tuttavia se questa incapacità vi dà diritto, interamente o parzialmente, ad una rendita a carico di un’istituzione di questo paese, potete continuare a risiedere in tale paese anche se vi avete lavorato per una sola settimana.

Disponete di due anni per esercitare il vostro diritto di rimanere. Questo diritto vi permette di beneficiare della stessa parità di trattamento di quando esercitavate la vostra attività (in materia di alloggio, assistenza sociale, istruzione dei figli ecc.).
Questo diritto di restare sul territorio si estende anche ai familiari che risiedono nel paese ospitante. Tale diritto permane anche in caso di decesso del lavoratore, a condizione che:

  • il lavoratore abbia lavorato e risieduto da più di due anni nel paese;
  • che il decesso sia dovuto ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
  • che il coniuge del lavoratore sia cittadino dello Stato ospitante di cui ha perso la nazionalità a seguito del matrimonio.

V. Come far riconoscere i vostri diritti ed avvalersene 

Se in quanto lavoratore dipendente avete una controversia con il vostro datore di lavoro avete varie possibilità per difendervi. Tutti gli Stati membri dispongono di giurisdizioni speciali per trattare questo tipo di problemi. Potete inoltre chiedere aiuto o consiglio ad associazioni o a sindacati. Se ritenete che le amministrazioni nazionali, regionali o locali abbiano mal interpretato o male applicato i vostri diritti, potete presentare un reclamo. Parimenti, se ritenete che siete stati vittima (voi o un vostro familiare) di una discriminazione, non siete certo sprovvisti di mezzi d’azione.
Anzitutto vi consigliamo di rivolgervi all’amministrazione interessata. Qualora essa persista a non volervi dare soddisfazione, avete il diritto di far ricorso ad altre possibilità.
È tuttavia nel vostro interesse privilegiare le iniziative sul piano nazionale. Il ventaglio delle vie di ricorso è più ampio e permette, se del caso, di essere indennizzati. I giudici nazionali hanno peraltro tutta la competenza necessaria per far applicare le disposizioni che derivano dal diritto comunitario, scartando, se del caso, l’applicazione delle disposizioni o delle misure contrarie a quest’ultimo.
Sappiate inoltre che disponete anche della possibilità di far valere i vostri diritti a livello europeo. Potete ad esempio trasmettere un reclamo alla Commissione europea. Se il fondamento del vostro reclamo è riconosciuto, la Commissione può allora prendere contatto con lo Stato membro interessato. Essa solleciterà delle spiegazioni per richiedere a questo Stato che ponga termine al mancato rispetto del diritto comunitario. Qualora non ottenga soddisfazione, la Commissione potrà avviare una procedura d’infrazione contro il paese in questione. Questa procedura può sfociare in un ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
In quanto cittadino dell’Unione avete anche il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo e di rivolgervi ad un parlamentare europeo che potrà eventualmente presentare un’interrogazione alla Commissione o al Consiglio dei ministri. Le risposte e le interrogazioni vengono rese pubbliche.
Potete infine rivolgervi al mediatore europeo, ma soltanto qualora il vostro reclamo riguardi casi di cattiva amministrazione (ad esempio, irregolarità o omissioni amministrative) proprie esclusivamente delle istituzioni comunitarie (Parlamento, Consiglio o Commissione) o degli organismi decentrati della Comunità (come ad esempio la Fondazione europea per la formazione professionale). Il mediatore europeo non è tuttavia competente nel caso di reclami riguardanti le attività di amministrazioni nazionali o locali.

 

http://gold.bdp.it/datafiles/BDP-GOLD00000000001C0BE6/glossario.doc

 

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

 

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