Medicina del lavoro

 

 

 

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Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Medicina del lavoro

Legislazione in Materia del Lavoro
Cenni introduttivi
la medicina del lavoro è la disciplina che studia i rapporti tra la salute dell’uomo e il suo lavoro.

Due obiettivi principali:
La prevenzione delle malattie e degli infortuni derivanti dall’attività lavorativa.
La terapia e la riabilitazione del soggetto che ha subito un danno da lavoro.

Bisogna subito fare una sostanziala divisione tra:
Infortunio sul lavoro:è un danno alla persona, determinato da una causa lesiva di elevata intensità, concentrata nel tempo (assimilata ad un turno di lavoro).

Gli elementi che lo caratterizzano sono:
La causa che si esplica in un breve lasso di tempo e comunque non oltre un turno di lavoro.
L’occasione di lavoro (anche quando ci si reca o si torna dal lavoro –infortunio in itinere).
Il danno sul lavoratore con ripercussioni negative (temporanee o permanenti) sulla propria attitudine al lavoro.

Malattia professionale: malattia contratta a causa e nell’esercizio del lavoro, la quale causa lesiva agisce in maniera più diluita nel tempo.
L’ elemento che la caratterizza è quindi costituito dalla diluizione cronologica con la quale agisce.

La tutela preventiva e assicurativa dei lavoratori
La legislazione italiana prevede per il lavoratore due forme di tutela sui rischi derivanti dagli ambienti di lavoro:

La tutela preventiva: atta ad evitare che il lavoratore si infortuni e/o contragga malattia.

La tutela assicurativa: in grado di garantire adeguato trattamento economico nel caso in cui l’infortunio e/o la malattia professionale abbia determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa generica.

Esiste una classificazione delle malattie professionali dove il sistema assicurativo si avvale delle cosiddette liste, divise in due tabelle:
una per l’industria (58 malattie) e una per l’agricoltura (27 malattie).

La gestione di tale sistema è affidata all’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali (I.N.A.I.L.)

La legislazione italiana in merito è nutrita, ma disomogenea: non esiste un testo unico legislativo che raggruppi tutte le leggi sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, quelle di tutela assicurativa e quelle di igiene del lavoro, attualmente il testo legislativo di maggiore riferimento è il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Principali riferimenti legislativi
D.P.R. 303 del 19 marzo 1956 “norme generali sull’igiene del lavoro” obbligo delle visita medica e relativa periodicità.

D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965 “testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali”

D.P.R. 482 del 9 giugno 1975 riporta la lista delle malattie professionali per cui vige il sistema assicurativo.

D.P.R. 336 del 13 aprile 1994 l’aggiornamento della lista delle malattie professionali

Legge 300 del 20 maggio 1970 “statuto dei lavoratori”- assicura ai lavoratori i diritti di libertà e dignità umana garantiti dalla Costituzione

Legge 833 del 23 dicembre 1978 “legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale” - attribuisce alle Regioni il compito di legiferare in materia di prevenzione e alle USL le funzioni operative e amministrative

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rappresenta l’attuazione di quanto previsto all’Art. 1 della Legge n° 123 del 2007 ed in particolare si pone l’obiettivo di attuare: “il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo”

Decreto Legislativo 81-2008:struttura organizzativa

il D.lgs 81/2008 rappresenta il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo, individua figure e compiti in ambito di siurezza sul lavoro.

Figure e compiti

Il datore di lavoro: è il principale titolare dell’obbligo di sicurezza nei confronti dei lavoratori ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero della unità produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Nelle imprese con forma societaria è il Legale Rappresentante dell’impresa.
Nelle Pubbliche Amministrazioni si considera datore di lavoro il Dirigente cui competono i poteri di gestione dell’ufficio.

I suoi principali obblighi sono:
- valutazione ed eliminazione dei rischi
- controllo sanitario dei lavoratori
- adozione di misure di emergenza di p.s., antincendio, evacuazione
- utilizzo di adeguata segnaletica di avvertimento e di sicurezza
- regolare manutenzione di ambienti ed attrezzature, macchine ed impianti
- adozione dei dispositivi di sicurezza, con informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.


I suoi principali adempimenti sono:
- designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione (di ogni genere)
- aggiorna le misure di prevenzione in funzione dei mutamenti organizzativi e produttivi.
- tiene un registro degli infortuni sul lavoro.
- designa il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
- nomina il medico competente.

I dirigenti e i preposti: Sono figure presenti generalmente nelle medie e grandi imprese.

- dirigente: persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando e vigilando sull'attività lavorativa
- preposto: persona che, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute; sono lavoratori che sovraintendono le funzioni di un gruppo di lavoratori.

Dirigenti e Preposti, sono trattati dalla normativa prevenzionistica come Datori di lavoro e sono quindi tenuti al rispetto delle norme dettate dalla legge.

Tuttavia, alcuni obblighi del Datore di Lavoro, non sono delegabili:
- le valutazioni relative ai rischi aziendali, alle attrezzature e alle sostanze impiegate;
- il piano di valutazione dei rischi;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I lavoratori: persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

I suoi principali obblighi sono:
- sono sempre secondari e subordinati a quelli del Datore di Lavoro
- deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro
- contribuire, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, e i dispositivi di sicurezza
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti

I suoi principali diritti sono:
La maggior parte degli obblighi previsti a carico del datore di lavoro al fine di tutelare la sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro si possono tradurre in altrettanti diritti dei lavoratori a che quegli obblighi siano rispettati.


Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
eletto tra i lavoratori, svolge un importante ruolo di consultazione, informazione, documentazione e partecipazione.

I suoi compiti principali sono:
- accesso nei luoghi di lavoro
- consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi e alla programmazione degli interventi di prevenzione
- consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione
- la promozione e l’attuazione delle misure di prevenzione.
- la possibilità del ricorso alle autorità competenti in caso di evidenziazione di inidoneità delle misure di sicurezza.


Il servizio prevenzione e protezione:
è l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda.

Ha compito di ausilio e di sussidio per il datore di lavoro.
Individua i fattori di rischio, valuta i rischi e individua le misure per la sicurezza.
Elabora le misure preventive e protettive e i sistemi di valutazione di controllo di tali misure.
Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
Propone i programmi di formazione e informazione.
Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.
Fornisce ai lavoratori tutte le necessarie informazioni.


Il medico competente:
svolge la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, partecipa alla valutazione dei rischi e alla redazione del documento della sicurezza, può anche non essere un medico del S.S.N.
La sua nomina è obbligatoria da parte del datore di lavoro (la inosservanza è penalmente sanzionata).

Strumenti e Metodologie per la prevenzione e la protezione dai Rischi

Si articolano in:
- la valutazione dei rischi e le valutazioni specifiche
- il documento di sicurezza
- il diritto/dovere alla formazione e informazione dei lavoratori
- il piano di emergenza
- il registro degli infortuni e le cartelle sanitarie
- misure collettive e misure individuali: i dispositivi di protezione individuali (d.p.i.)


La valutazione dei rischi
Attività volta a valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, è un'attività sotto la diretta responsabilità del datore di lavoro e non delegabile ad altri.

Il processo di valutazione si articola in 2 fasi:
Identificazione degli elementi di rischio (generici e specifici)
Valutazione dei rischi e delle relative misure per eliminarli o ridurli.


L’atto formale che documenta tale attività è il Documento della Sicurezza
Il datore di lavoro deve aggiornare la valutazione dei rischi se intervengono nuovi fattori e quindi anche il documento di sicurezza.

Il documento di sicurezza (o piano di sicurezza aziendale)
Consegue alla valutazione dei rischi ed è l’atto che formalmente certifica che la valutazione è stata eseguita, deve contenere:

- la relazione sulla valutazione dei rischi e i criteri adottati;
- l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi
- programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.


Deve essere conservato in azienda e accessibile alle figure previste e aggiornato periodicamente.

I diritti di informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
L’informazione dei lavoratori era già prevista dalla normativa degli anni ‘50, con il nuovo decreto viene estesa a tutti i rischi generici e specifici cui sono esposti e in particolare:

- misure e attività di protezione e prevenzione adottate;
- rischi specifici cui è esposto, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
- delle procedure di pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
- formazione, che a differenza della informazione cerca di fare acquisire ai lavoratori una certa quantità di conoscenze ed esperienze in modo da essere soggetti attivi nella prevenzione.

Il piano di emergenza
Anche esso è un obbligo del datore di lavoro non delegabile ad altri.
Contiene le misure da adottare nelle situazioni di rischio in caso di emergenza e le istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

Il registro degli infortuni e le cartelle sanitarie

Il registro degli infortuni: documento nel quale il datore di lavoro deve annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Nel registro sono annotati i dati anagrafici, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Deve essere vidimato dalla ASL competente per territorio e conservato in originale sul luogo di lavoro, a disposizione degli organi di vigilanza.

Le cartelle sanitarie di rischio: hanno analoga funzione di osservazione e controllo e rientrano tra gli obblighi della sorveglianza sanitaria, il medico competente è tenuto alla compilazione ed aggiornamento di una cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a visita medica.

Misure collettive e misure individuali: i dispositivi di protezione individuali (d.p.i.)
Si definisce D.P.I. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che ne minaccia la sicurezza o la salute durante il lavoro

Devono essere:
- adeguati ai rischi da prevenire
- adeguati alle esigenze ergonomiche o di salute dei lavoratori
- adattabili alle esigenze del lavoratore


Obblighi del datore di lavoro in ordine ai DPI:
- scelta
- individuazione e selezione dei DPI
- formazione dei lavoratori in tema di DPI
- aggiornamento dei DPI in relazione alle mutate condizioni ambientali di lavoro


Obblighi dei lavoratori in ordine ai DPI:
- cura dei DPI
- non apportare modifiche
- segnalazione al datore di lavoro di eventuali difetti

I Rischi Professionali

Rischio: probabilità che un evento sfavorevole si verifichi in determinate circostanze
I rischi, in relazione alla potenzialità della fonte di pericolo, possono essere classificati come:
Rischio convenzionale (generico) o specifico


Pericolo: insieme di proprietà intrinseche di una sostanza o di un processo in grado di causare danni a persone o cose in funzione dell’esposizione.

(es. un ago di siringa utilizzato rappresenta un pericolo, la sua manipolazione può costituire un rischio di esposizione professionale agli agenti biologici)

Il processo di analisi del rischio
Si articola di due fasi principali:

Risk assesment (stima del rischio)
: è la stima o accertamento del rischio e consiste nell’identificazione e quantificazione del rischio derivante dallo specifico uso di un agente chimico, fisico o biologico, comporta quindi una identificazione del rischio e l’accertamento di una correlazione dose/effetto e dose/risposta.

Risck evaluation (valutazione del rischio): è l’identificazione della reazione qualitativa e quantitativa tra rischi ed effetti, ovvero una stima sia delle probabilità (o frequenza) dell’accadimento di un evento, sia della sua gravità in termini delle conseguenze che ne possono derivare.

Risk management: comporta la formulazione di un elenco di priorità di intervento, fatto sulla base dell’entità dei rischi che è stata riscontrata.

Comporta in particolare la definizione dei seguenti aspetti:
Adeguatezza del controllo del rischio
I possibili interventi per la riduzione del rischio
Le priorità di intervento
Il miglioramento del livello di protezione dei lavoratori.


Obiettivi della analisi e della gestione del rischio: prevenzione e protezione
Prevenzione: insieme di misure di sicurezza atte ad impedire il verificarsi di eventi dannosi.

Protezione: insieme di misure di sicurezza atte alla minizzazione del danno nel momento in cui può verificarsi un evento dannoso.
Principali rischi professionali



Modelli operativi nella prevenzione delle malattie professionali

Monitoraggio Ambientale
Misurazione diretta dei livelli di un determinato inquinante (chimico, fisico o biologico) nell’ambiente di lavoro, attraverso la raccolta di campioni ambientali.
I livelli osservati devono essere confrontati con i limiti di riferimento, che sono utilizzati come orientamenti o raccomandazioni per la prevenzione dei rischi per la salute.
Non rappresentano una netta linea di demarcazione tra concentrazione sicura e pericolosa, né un indice relativo di tossicità.
Sono espressi in ppm (parti per milione) o in mg/m3

Monitoraggio Biologico
Misurazione dei livelli di un determinato inquinante (o dei suoi metaboliti) nei tessuti biologici dei lavoratori esposti (di solito sangue e/o urine) attraverso la raccolta di campioni biologici.

Permette di stabilire se l’esposizione attuale (o pregressa) del lavoratore è sicura e di evidenziare una esposizione professionale eccessiva prima dell’insorgenza di effetti dannosi per la salute.

Vi sono due tipi di indicatori biologici:
Indicatori di dose interna: utilizzati per determinare la concentrazione di una sostanza tossica come tale o dei suoi metaboliti. (es, la piombemia)

Indicatori di effetto: utilizzati per valutare alterazioni biologiche precoci che si instaurano a carico dell’organo critico per effetto dell’inquinante.

Sorveglianza Sanitaria
Consiste nella messa in atto dei controlli sanitari mirati sui lavoratori esposti a specifici rischi professionali, ha come obbiettivo il controllo dello stato di salute del lavoratore prima dell’ammissione al rischio (visita medica preventiva) e periodicamente allo scopo di evidenziare quelle alterazioni precliniche che consentano di evitare l’instaurarsi della malattia professionale (visita medica periodica)

Visita medica di idoneita’: si effettua qualora un lavoratore deve essere destinato ad altra mansione lavorativa o ad un altro reparto per emettere un giudizio di idoneità alla mansione stessa.
La vista di idoneità può essere richiesta anche in seguito ad una lunga assenza dal lavoro o a sopraggiunte patologie per cause extralavorative in grado di compromettere l’attitudine al lavoro specifico, il lavoratore può risultare idoneo, non idoneo o idoneo con specifiche limitazioni.
Il Rischio Biologico

Per la manipolazione di fluidi biologici, la pratica di manovre invasive e il contatto diretto con soggetti ammalati di malattie infettive, il settore sanitario è il settore produttivo più esposto al rischio di malattie infettive.
Le infezione sicuramente acquisita sul luogo di lavoro o che sia la risultante dell’attività lavorativa stessa, si definisce infezione nosocomiale occupazionale.

Le principali malattie infettive trasmissibili sono:

Epatiti da HAV, HBV, HCV
AIDS, HIV
TBC


I fattori che influenzano l'evento patologico infettivo sono:
- concentrazione dell'agente patogeno
- modalità di esposizione al materiale biologico contaminato
- presenza di recettori specifici in quella sede


Epatite virale A: trasmissione oro-fecale evolve sempre in guarigione tranne che in rare forme di epatite fulminate.

-profilassi attiva e passiva: immunoglobuline entro 2 settimane dall’esposizione o il vaccino entro 7 giorni (meglio 4-6 giorni).

-provvedimenti sull'ambiente: se si verifica un caso sporadico in comunità è indicata soltanto la sorveglianza circa le applicazioni delle misure ambientali e comportamentali (sapone, lavaggio mani)

Epatite B: trasmissione ematica, sessuale, materno-fetale, la malattia si può presentare in forma latente, acuta o asintomatica.

In caso di esposizione nota a sangue o altri liquidi biologici (anche sessuale) è indicata la profilassi post esposizione (P.P.E.) con i seguenti criteri:

Soggetti non vaccinati: somministrazione di immunoglobuline specifiche e inizio del ciclo vaccinale il più presto possibile (dopo 14 giorni dall'esposizione l'efficacia della immunoprofilassi è dubbia) secondo la schedula vaccinale: 0-1-2-12 mesi.

Soggetti vaccinati e non responders: immunoglobuline

Soggetti vaccinati con risposta anticorpale non nota: determinazione del titolo antiHBs, se il titolo è maggiore di 10 mUI/ml non si effettua alcun trattamento; se il titolo è inferiore a 10 mUI/ml si somministrano Ig e contemporaneamente una dose di vaccino.

HIV: sorgente di infezione è il malato di AIDS e portatore HIV.

Prassi per contaminazione
- contaminazione cute non integra: lavaggio con acqua corrente o sapone antisettico e successiva disinfezione;

- lesioni percutanee: facilitare il sanguinamento della ferita, lavaggio con acqua e sapone per 10’ o con soluzioni di iodio al 10% o composti del cloro;

- contaminazione mucose: sciacquare abbondantemente con acqua o soluzione fisiologica sterile per 10-15’.

Testare il siero del paziente da cui proviene il materiale biologico (dopo consenso informato).
Testare il siero dell’operatore esposto (tempo zero) e successivamente a 1, 3, 6, 12 mesi dall’evento

Avviare l’operatore esposto (se evidente rischio per HIV) a consuelling in malattie infettive per praticare eventuale P.P.E. (inibitori della trascrittasi inversa -ZDV e inibitori della proteasi) entro 24h dall’esposizione.

Tubercolosi
Le principali attività necessarie per realizzare il controllo della TBC sono, in ordine di importanza:

1) Il trattamento farmacologico e la gestione degli ammalati con tubercolosi attiva.
2) L'identificazione, la sorveglianza e il trattamento preventivo dei gruppi ad alto rischio:
- contatti di un caso di tubercolosi;
- persone con infezione da HIV;
- altri gruppi a rischio (aree con incidenza di malattia superiore a 50/100.000).

3) La vaccinazione con BCG.
4) La sorveglianza epidemiologica e la valutazione dei programmi di controllo.

CASO DI TBC ACCERTATA O SOSPETTA
Obbligo di notifica di malattia infettiva ai sensi del DM 15 dicembre 1990 entro 24 ore dalla diagnosi presunta utilizzando il modulo apposito (DM 29 Luglio 1998)

Inchiesta epidemiologica ed impostazione delle misure di profilassi
- al paziente e familiari: isolamento del paziente e trasferimento presso reparto di malattie infettive

- agli operatori sanitari: precauzioni standard e precauzioni aggiuntive

- ambiente: Mantenere aerato l’ambiente, provvedere ad accurata pulizia e limitare al massimo il passaggio nella stanza, il trattamento di disinfezione degli ambienti dove ha soggiornato un soggetto malato di tubercolosi deve essere considerato inutile per la prevenzione della malattia.

Gestione dei contatti
Al tempo 0: Tutti i contatti devono essere sottoposti a test di intradermoreazione secondo Mantoux con 5 U.I.

Contatti cutipositivi maggiori di 5 mm: eseguire Rx.
Tra questi soggetti il rilievo di un test alla tubercolina negativo non è sufficiente per escludere la presenza d’una tubercolosi attiva.

A) Rx positivo: proseguire l'iter diagnostico e iniziare tempestivamente la terapia.
B) Rx negativo: chemioterapia preventiva, se soggetto non vaccinato in precedenza con BCG.

Nei soggetti HIV positivi la chemioterapia va eseguita sempre, anche se vaccinati.
Contatti cutinegativi < 5 mm: ripetere intradermoreazione secondo Mantoux dopo due mesi.

Nei contatti cutinegativi di età <15 anni o con infezione da HIV, deve essere iniziata la chemioprofilassi in attesa del successivo controllo a 2 mesi.

Il Rischio Fisico

Principali rischi fisici in ambiente sanitario
-Radiazioni ionizzanti
-Radiazioni non ionizzanti (radiofrequenze, microonde.. )
-Radiazioni ottiche (Laser, UV, infrarosso)
-Corrente elettrica
-Fatica fisica (Movimentazione manuale carichi e pazienti)

Radiazioni ionizzanti

Trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza d’onda non superiore a 100nm o con frequenza non minore di 3x1015 HZ, in grado di produrre direttamente o indirettamente ioni.

Le radiazioni ionizzanti si possono dividere in:



I principali campi di interesse delle radiazioni ionizzanti sono:
-radiologia;
-radioterapia;
-medicina nucleare;
-laboratorio (radioimmunologia);
-TAC;
-angiografia;
-radiologia interventistica;
-radioscopia in ambito operatorio

Effetti biologici
Si possono dividere in danni di tipo:

-deterministico: o immediati, dopo esposizione sopra il valore soglia e cresce con l’aumento della dose (eritema pelle, sterilità, ulcerazioni mucose)

-stocastico: probabilistici o tardivi, si manifestano con una probabilità che cresce con l’aumentare della dose ricevuta.

Il tipo di danno può essere:

Somatico: esiste una soglia, si può riparare, si estingue con la morte dell’individuo.

Genetico: non esiste soglia, non si ripara, viene trasmesso ereditariamente

Gli organi e i tessuti più colpiti sono:
Tessuto emopoietico (più sensibili leucociti, neoplasie)
Cute (eritema, ulcerazione, perdita annessi, neoplasie)
Tubo g.e. (alterazione mucosa, perdita di liquidi)
Gonadi (sterilità transitoria, alterazioni genetiche) e seno (neoplasie)
Occhio (cristallino)
Tiroide (ipotiroidismo, tumori anche a dosi minime)
Ossa (neoplasie) e polmoni (carcinoma)


La prevenzione primaria la radioprotezione

Si occupa della protezione sanitaria degli individui con lo scopo è la prevenzione degli effetti non stocastici e la limitazione a livelli accettabili della probabilità di accadimento degli effetti stocastici.
Dosi limie fissate per legge e categorie a rischio




Prevenzione tecnica
-schermatura in piombo, acciaio, calcestruzzo
-diminuzione delle esposizioni
-sorveglianza fisica dell’ambiente di lavoro
-controllo di qualità periodico delle attrezzature
-diminuzione dell’intensità di radiazione

Obblighi del datore di lavoro:

-individuare, delimitare, segnalare e classificare le zone in cui regolamentare l’accesso.
-classificare i lavoratori.
-fornire adeguati mezzi di protezione.
-informare i lavoratori dei rischi e delle norme di radioprotezione
-fornire ai lavoratori i dati della sorveglianza dosimetrica individuale.

Figure professionali della sorveglianza sanitaria

-medico competente come previsto da D.Lvo 626/94, solo per lavoratori classificati B
-medico autorizzato: per i lavoratori classificati in classe A
-esperto qualificato: figura tecnica, un fisico.


Prevenzione secondaria


Sorveglianza fisica individuale (dosimetria):
valutazione della dose accumulata tramite apparecchi di misura da portare permanentemente durante il lavoro, viene effettuata dall’esperto qualificato che ogni sei mesi comunica i risultati al medico autorizzato per i lavoratori in classe A e al medico competente per tutti gli altri lavoratori esposti


Sorveglianza sanitaria individuale, biologica e clinica:
valutazione della dose assorbita in base alle modificazione delle cellule dell’organismo indotte dalle radiazioni ionizzanti, tramite:
Indicatori biologici, Citogenetici, Clinici


Viste mediche di idoneità (preventive, periodiche, straordinarie):

-visita medica preventiva o preassunzionale, che tiene conto del rischio specifico di esposizione alle radiazioni;
-vista medica periodica: semestrale per i lavoratori di classe A e annuale per quelli di classe B


Libretto sanitario di rischio:
documento sanitario personale che contiene i dati relativi alla
-classificazione del lavoratore esposto
-la dose accumulata
-i dati della sorveglianza clinica
-il giudizio di idoneità


Registro dei dati ambientali e biostatistici:
contenente i dati sulle rilevazioni ambientali e l’andamento dei parametri biomedici nel gruppo omogeneo di lavoro esposto.

 

Fonte: http://u.jimdo.com/www400/o/s5d0ef10cc4a06ea2/download/m145ef4a26dc909c5/1281634521/Medicina+del+Lavoro.doc

Sito web da visitare: http://infermieriuniti2.jimdo.com/materie/medicina-del-lavoro/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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