Agenzie di viaggi e turismo

 


 

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Agenzie di viaggi e turismo

 

  • LE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
  • La legislazione sulle agenzie di viaggio e turismo. Fonti di diritto privato e fonti di diritto amministrativo

Le agenzie di viaggio e turismo rientrano nella categoria delle imprese turistiche a carattere privatistico, con lo scopo di fornire una serie di servizi turistici dietro corrispettivo. Alle agenzie di viaggio e turismo è riferita anche una specifica disciplina di diritto pubblico e precisamente di diritto amministrativo, che è volta ad affermare il pubblico interesse alla adeguata capacità professionale e organizzativa degli operatori del settore.

 

  • La competenza regionale per la disciplina di diritto amministrativo

Con l’avvio degli ordinamenti regionali, in base ai principi costituzionali, la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo, si configura, attraverso i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni come parte della materia di turismo di competenza regionale, a norma dell’art. 117 Cost.

In ossequio alla norma costituzionale sulle leggi statali di principio nelle materie di competenza concorrente, i principi fondamentali sono espressamente recati dalla legge quadro n. 217 del 1983 all.art. 9 che diventa il perno dell’attività legislativa regionale. L’adeguamento all’ordinamento della Comunità Europea conduce ad incrementare e sovrapporre la disciplina di principio con le norme del d.lgs. 23 novembre 1991 n. 392, emanato in attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte in cui essa concerne gli agenti di viaggio e turismo. L’art. 2.2 d.lgs. n. 392 del 1991, ribadisce l’orientamento della Corte costituzionale, sull’efficacia delle norme anche per le Regioni speciali e le Province autonome di Trento e Bolzano. Successivamente l’art. 46, 1° e 2° comma del d.lgs. n. 112 del 1998 abroga parti dell’art. 9 della legge n. 217 corrispondenti a compiti divenuti superflui. E l’art. 9 risulta poi abrogato interamente. Si delinea un rinnovato quadro di principi attraverso atti di accordo fra Regioni e Province autonome ai quali l’atto di accordo, recepito con d.p.c.m. 13 settembre 2002, rinvia per definire gli “standard minimi comuni per l’esercizio delle agenzie di viaggio, delle organizzazioni e delle associazioni che svolgono attività similare, nonchè il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni” (art. 1.2 lett. f accordo-dPCM). Gran parte delle leggi regionali stabiliscono la delega delle funzioni amministrative agli enti locali in base al principio sull’allocazione delle funzioni al livello amministrativo più vicino alla comunità.

 

  • La definzione di agenzia di viaggio e turismo. Distinzioni fondate sulle attività esercitate. Tour operator e travel agent

La definizione contenuta nell’art. 2.1 d.lgs. n. 392 del 1991, secondo cui “sono agenzie di viaffio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi comprese l’assistenza e l’accoglienza ai turisti”. La legge di riforma n. 135 del 2001 include le agenzie di viaggio e turismo nella disposizione generale sulle imprese turistiche sono “quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi concorrenti alla formazione dell’offerta turistica”. La legge affida il compito di individuare le tipologie di imprese turistiche all’intesa fra Stato e Regioni. L’art. 1.2, lett. b, punto 4, dell’atto di accordo fra Stato e Regioni, recepito dal d.p.c.m. 13 settembre 2002, individua come imprese turistiche le “attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo” che corrispondo all’esercizio congiunto o disgiunto di attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni  di ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano di incoming che di outgoing. L’agenzia di viaggio e turismo ha una bipartizione di fondo tra agenzie che producono pacchetti turistici (cioè forniscono un servizio di completa organizzazione di viaggio), classificabili come tour operator, ed agenzie che si limitano a vendere viaggi già confezionati o a fornire servizi turistici separati o isolati assicurando quindi servizi di intermediazione di viaggio, classificabili come travel agent. Nella legislazione regionale, la bipartizione viene configurata fra agenzie che organizzano viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico (tour operator), ma con vendita attraverso agenzie di intermediazione (travel agent), ed agenzie con vendita diretta al pubblico di viaggi organizzati da altre agenzie o anche in proprio. Le leggi regionali nell’accogliere la definizione di agenzia di viaggio e turismo fornita dalla legislazione statale, in taluni casi, oltre ad indicare le cosiddette attività distintive delle agenzie, elencano ulteriori prestazioni e servizi, con la qualifica di attività accessorie o aggiuntive. Il provvedimento di autorizzazione all’apertura di agenzie di viaggio deve consistere esclusivamente nella verifica di requisiti e presupposti, senza esercizio di poteri discrezionali.

 

  • La vicenda dell’autorizzazione per l’apertura di succursali o filiali

Le leggi regionali prevedevano il provvedimento di autorizzazione anche per l’apertura di succursali o filiali delle agenzie. Sul punto, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si era espressa in senso nettamente contrario, ritenendo che tale disciplina non fosse giustificata. Si è pronunciata poi la Corte costituzionale con sentenza 6 novembre 1998 n. 362, che sul punto ha dichiarato l’illeggittimità costituzionale dell’art. 4.1, legge Regione Lombardia n. 27 del 1996, per contrasto con gli artt. 117, 41 e 120 Cost. In base alla pronuncia della Corte, può ritenersi che ogni eventuale disposizione di legge regionale che continuasse a prevedere l’autorizzazione per l’apertura di filiali o di altre articolazioni territoriali delle agenzie di viaggio, recherebbe una disciplina che è costituzionalmente illeggittima. In riferimento alla legge regionale lombarda, la Corte afferma che la norma che assoggetta ad autorizzazione le filiali, le sedi preiferiche, altre articolazioni territoriali delle agenzie di viaggio, contrasta con la norma di principio contenuta nell’art. 9 legge n. 217 del 1983 dalla quale emerge una configurazione unitaria delle agenzie come imprese, ai sensi degli artt. 2082 e 2555 c.c. “L’auotirizzazione all’esercizio delle attvitià di produzione e di intermediazione nei servizi turistici riguarda, nell’art. 9 legge 217/1983, l’impresa come entità unitaria e non le filiali o le sedi secondarie che l’imprenditore abbia istituito o intenda istituire.” La norma della legge regionale contrasta anche con l’art. 120 Cost. “che impedisce alle Regioni di porre ostacoli allo svolgimento delle attività professionali e vieta alle Regioni stesse di negare alle agenzie di viaggio che abbiano ottenuto l’autorizzazione in altre Regioni la natura di imprese e la loro vocazione ad intrattenere rapporti con una utenza non territorialmente limitata” e contrasta altresì con l’art. 41 Cost. in base al quale “la decisione se mantenere l’attività di impresa ed articolarla in un territorio più vasto, all’interno di una stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà organizzativa dell’imprenditore ed è affidata esclusivamente alle sue valutazioni”. La libertà di iniziativa economica si attesta come fondamentale parametro di costituzionalità, nella giurisprudenza costituzionale successiva. Seguendo l’ordine cronologico, alla sent. n. 362 del 1998, ha fatto seguito, la sent. 13 marzo 2001 n. 54 della Corte cost., che dichiara l’illeggittimità costituzionale dell’art. 6.1, legge Regione Sardegna 13 luglio 1988 n. 13, nella parte in cui subordina l’apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo al conseguimento di autorizzazione dell’assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l’apertura delle agenzie. Poi giunge la sent. 24 ottobre 2001 n. 399, che dichiara l’illegittimità di varie disposizioni della legge Regione Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1 e della legge Regione Veneto 30 dicembre 1997 n. 44. Viene qui ribadito che “le agenzie di viaggio e turismo che abbiano ottenuto l’autorizzazione in altre Regioni sono abilitate ad intrattenere rapporti con una utenza non territorialmente limitata, giacchè la decisione se mantenere l’attività di impresa cirscoscritta all’ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un terriorio più vasto, all’interno della stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà di organizzazione e spetta pertanto all’imprenditore”. Le altre Regioni, a seguito della giurisprudenza costituzionale, si sono in gran parte adeguatem con modifiche alle proprie leggi che prevedono ora, per l’apertura di succursali o filiali, una comunicazione all’ente locale competente per territorio. L’art. 4.4 della legge Regione Lombardia n. 27 del 1996, nel testo sostituito dalla legge regionale n. 1 del 2001, nell’introdurre il regime della comunicazione, mantiene l’autorizzazione per l’apertura di filiali di agenzie aventi sede principale in altro Stato dell’Unione europea.

 

  • L’autorizzazione per lo stabilimento in Italia delle agenzie extracomunitarie

La legge di riforma n. 135 del 2001, all’art. 7.7, con disposizione riferita in genere alle imprese e alle professioni turistiche prevede che le imprese “non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea possano essere autorizzate a stabilirsi e ad esercitare la loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, a condizione che posseggano i requisiti richiesti”.

 

  • La denominazione dell’agenzia

L’atto di accordo fra Stato e Regioni, recepito con d.p.c.m. 13 settembre 2002, precisa che “permane l’obbligo per le nuove agenzie di viaggio di non adottare denominazioni che possano ingenerare confusione nel consumatore nè nomi coincidenti con la denominazione di comuni o regioni italiane”. In merito al controllo della denominazione dell’agenzia, rispetto alle agenzie già operanti sul territorio nazionale, la Corte cost, nella sent. n. 362 del 1998 ha notato che “la ditta, quale segno distintivo dell’impresa, deve essere non confondibile non solo con ditte locali, ma con ogni altra ditta del settore esistente in Italia”. “Il tipo di servizio che le agenzie di viaggi erogano, genera sempre, nella valutazione del legislatore nazionale, potenziale confondibilità delle imprese che abbiano una identica ditta ovunque sia ubicata la rispettiva sede, poichè la clientela a cui le imprese si rivolgono è, potenzialmente, clientela non locale, così come non locali sono i servizi ai quali le agenzie di viaggio, in forza del provvedimento autorizzatorio, sono abilitate”.

 

Fonte: http://www.scienzeturismo.it/wp-content/uploads/2007/11/manuale-di-diritto-del-turismo.doc

Sito web da visitare: http://www.scienzeturismo.it/

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