Turismo appunti

 


 

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Turismo appunti

 

definire prenotazione alberghiera e specificare le caratteristiche un contratto atipico, consensuale, unilaterale, essenzialmente gratuito. -Atipico: non trova espressa e specifica regolazione legislativa-Consensuale: si forma con il consenso negoziale espresso dal viaggiatore e dall’esercizio alberghiero-Unilaterale: la sola obbligazione che sorge dal contratto di prenotazione è quella che grava sull’esercizio alberghiero e consiste nel tenere a disposizione l’alloggio per il viaggiatore che ha prenotato con esclusione di altri. -Essenzialmente gratuito: il viaggiatore non deve corrispondere nulla per l’obbligazione dell’esercizio alberghiero-E’ preparatorio perché tende alla costituzione di un successivo rapporto contrattuale, cioè il contratto di alloggio alberghiero . A forma libera: nella prassi è stipulato x telefono
-recesso del contratto di viaggio L’acquirente scioglie il contratto senza il pagamento di alcuna penale, salvo il rimborso delle spese documentate per la conclusione del contratto, senza necessità di giusta causa con il l'azzeramento di q.si concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo per finanziare l’acquisto. il recesso deve essere esercitato entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto e il venditore non può percepire denaro in anticipo, acconto o caparra fino alla scadenza dei termini per l’esercizio del diritto di recesso.Il venditore deve rilasciare una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del completamento dell’immobile, menzionando la fideiussione nel contratto, pena la nullità.
-time share alberghieroè diffuso nella multiproprietà ed è il riutilizzo in forma multiproprietaria di edifici già destinati ad attività alberghiera e che finanziano l’impresa alberghiera con l’alienazione di turni relativi a alcune camere e suite dell’albergo. Nel TS l’interesse imprenditoriale è nella commercializzazione dei periodo e nella gestione del complesso in forma di impresa alberghiera. Può essere realizzato sia in forma azionaria che in forma comproprietaria. Nel TS i problemi della multiproprietà si sovrappongono con quelli del vincolo alberghiero. Il vincolo di destinazione alberghiera gravava sugli immobili adibiti ad albergo per destinazione del proprietario e aveva natura reale, cioè era opponibile nei confronti di chiunque....la legge quadro n. 217 del 1983 affida alle Regioni il compito di ripristinare il vincolo alberghiero e stabilìre che esso può essere rimosso su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economica-produttiva della struttura ricettiva, con previa restituzione dei contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti.
-la tutela del consumatore in ambito comunitario consumatore è la persona che nell’ambito del rapporto contrattuale agisce x scopi da considerare estranei alla sua attività professionale. La direttiva n. 90/314/CEE indica il consumatore la persona che acquista o si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (il contraente principale) o q.si persona x conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare servizi tutto compreso (gli altri beneficiari) o ancora qualsiasi persona cui il contraente principale o uno degli altri beneficiari cede i servizi tutto compreso (il cessionario). Col regolamento n. 295/91/CEE in caso di overbooking, il consumatore è indicato come utente, passeggero o viaggiatore.... conflitto tra i diritti della persona o turista e gli interessi commerciali – fraudolenti - dell’impresa in quanto il consumatore spesso si trova di fronte a prodotti venduti in serie, innovativi, scarsamente differenziati dei quali non è in grado a priori di valutare la qualità e neanche la capacità di soddisfare i propri bisogni.
Contratti alternatIVI PRENOTAZIONE Le alternative sono dei contratti definitivi preparatori
Stipulazione del contratto definitivo di albergo:col pagamento TOTALE del prezzo. Stipulazione del contratto definitivo di albergo:pagamento PARZIALE del prezzo( caparra) Stipulazione del contratto preliminare: rapporto giuridico preparatorio alla stipulazione di un contratto giuridico definitivo in un momento successivo. Obbligazione principale: le parti devono stipulare un contratto definitivo in un momento successivo. Il contratto di opzione: è un contratto, in cui Due soggetti si accordano che uno dei due rimanga vincolato a una proposta dell’altro soggetto per un certo periodo di tempo. Proposta e accettazione come elementi costitutivi del consenso che va a formare il contratto. La proposta irrevocabile è finalizzata all’accettazione, a seguito della quale si stipula il contratto definitivo. La proposta irrevocabile: è un atto unilaterale ma non è un contratto vero e proprio. Non ci sarà l’accordo tra le parti ma sarà uno dei due a fare la proposta . Multiproprietà è la coesistenza sulla medesima unità immobiliare,di carattere turistico,di diritti di godimento facenti capo a soggetti diversi, ognuno destinato a ripetersi negli anni ma limitato nell’esercizio a uno o più periodi dell’anno. L’immobile può essere un albergo,multiproprietà alberghiera. I diritti ai turni di godimento possono essere collegati alla titolarità di azioni della società proprietaria dell’immobile ,e cioè multiproprietà azionaria; o possono consistere in quote di comproprietà dell’immobile, sottoforma di multiproprietà reale o multicomproprietà......la disciplina dei contratti di acquisto di diritti di multiproprietà usa la dicitura “diritti di godimento ripartito di beni immobili”, cioè time share,Il d.lgs 427 del 1998 fu emanato in attuazione della direttiva n. 94/47/CE concernente la tutela dell’acquirente dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. Ora tale d.lgs è abrogato dall’art 146 Codice del Consumo, d.lgs n. 206 del 2005 che ne ha riprodotto i contenuti invariati, e si applicano ai contratti di acquisto di diritti di godimento ripartito di beni immobili, che si stipulano tra un venditore professionale e un acquirente consumatore.ll d.gls 206 del 2005 dispone che il venditore è obbligato a consegnare a chi richiede informazioni sul bene immobile, un documento informativo in cui debbano essere indicati con precisione alcuni elementi.
La multicomproprietàE’ il + diffuso nel nostro Paese e conferisce al multiproprietario un diritto di natura reale.Il trasferimento della quota di multi comproprietà e cioè del turno di godimento, è sottoposto a trascrizione. Il multi comproprietario è titolare di un diritto sul bene anche se l’esercizio sul bene è limitato a periodi ricorrenti è assicurata la perpetuità....Vi sono 2 varianti di MC:Tutto il complesso immobiliare composto da unità abitative, è sottoposto a regime di comunione indifferenziata.-Ogni appartamento appartiene in comunione a più multicoproprietari che si ripartiscono i turni relativi a uno specifico appartamento e il complesso immobiliare è regolato come un condominio.. -L’acquirente, si impegna ad accettare e rispettare il regolamento che disciplina l’uso del bene e i rapporti con i multiproprietari. -Il regolamento fissa i turni, impone all’immobile un vincolo di destinazione turistico residenziale-Fissa i turni durante i quali l’esercizio del diritto del multiproprietario è esclusivo-Vi è una clausola che sancisce l’indivisibilità perpetua della comunione: lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che , se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.
L’OMTOrganizzazione Mondiale del Turismo...E’ la maggiore organizzazione internazionale governativa del turismo. Ha sede a Madrid ed è il livello più alto internazionale tra le istituzioni del turismo. Aderiscono oggi 138 tra Stati e territori. L’OMT è autonoma ma è vincolata all’ONU da un accordo di cooperazione e al Programma delle nazioni Unite per lo sviluppo. Gli obiettivi dello Statuto prevedono la promozione e lo sviluppo del turismo al fine di contribuire allo sviluppo economico, comprensione internazionale, pace, prosperità, rispetto e osservanza dei diritti umani e libertà fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. L’OMT ha personalità giuridica e ha particolare attenzione nei riguardi dei paesi PVS nell’ambito del turismo. Gli organi sono:-Assemblea generale-Consiglio esecutivo,Segretariato
PUBBLICITÀ COMPARATIVALA PUBBLICITÀ COMPARATIVA È QUALSIASI PUBBLICITÀ CHE IDENTIFICA IN MODO ESPLICITO O IMPLICITO UN CONCORRENTE O BENI O SERVIZI OFFERTI DA UN CONCORRENTE.L’ART. 2598 DEL CODICE CIVILE CHE REPRIME GLI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE. INFATTI L’ART 26 DEL CODICE DEL CONSUMO AFFERMA LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN MATERIA DI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE A NORMA ART. 2598 C.C. LA NORMA PREVEDE CHE SE IN OCCASIONE DELLA PROPRIA PUBBLICITÀ UN’AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO O UN TOUR OPERATOR SI APPROPRIASSERO DI PREGI DI UN’ALTRA AGENZIA, X S. DI UNA DATA DI FONDAZIONE, O RICONOSCIMENTI, O QUANDO DENIGRASSERO CON SLOGAN PUBBLICITARI O CON PUBBLICITÀ MENZOGNERA I CONCORRENTI, SI È IN PRESENZA DI ATTI DI CONCORRENZA SLEALE.
Direttiva 90/314/CEE: per il sempre maggior interesse da parte della comunità verso il turismo fu emanata questa direttiva con l obiettivo di uniformare a livello europeo la regolamentazione dei viaggi organizzati. (Direttiva: provvedimento normativo comunitario che fissa degli obiettivi che lo stato deve raggiungere. Lo stato deve emanare delle norme x dare attuazione alle direttive. Cioè deve essere applicata dagli stati attraverso un provvedimento normativo. Regolamento: è direttamente applicabile.) L’ordinamento italiano rende esecutiva la direttiva con il decreto legislativo 111 del ’95
politica comunitaria in ambito turistico.favorire la circolazione dei tituristi nell’Unione senza ostacoli e la possibilità per gli operatori abilitati in un altro Stato membro dell’Unione di esercitare l’attività lavorativa e di formazione in un qualsiasi altro stato membro in condizioni di eguaglianza con i cittadini di quello Stato. il diritto comunitario tutela:Lo spostamento del prestatore da uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione viene fornita ;spostamento del solo servizio se né prestatore né destinatario si spostano in uno Stato membro diverso ;spostamento del solo prestatore se il destinatario e il prestatore sono stabiliti nello stesso Stato membro oppure lo spostamento di entrambi e insieme per raggiungere il luogo in cui la prestazione deve essere eseguita (es. turisti e guide turistiche rispettive)Sentenza Cowan in cui i turisti sono tutelati dallo stesso diritto comunitario quando vanno in un altro Stato membro in quanto destinatari dei servizi.
-la sentenza della Corte di Giustizia del 2002;L’agenzia di viaggi nel caso di vendita di un pacchetto tutto compreso a un cittadino extra-europeo, non è tenuta espressamente all’obbligo di informazione sulle condizioni di viaggio in tema di passaporto e visto, secondo il d.lgs 111 del 1995; essendo richiesta la qualità di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea. Ma è tenuta alla disciplina della responsabilità precontrattuale, come prevista dall’art. 1337 c.c.
-definizione di consumatore È una persona fisica che acquista prodotti o usufruisce di servizi verso corrispettivo al di fuori delle sue qualità imprenditoriali o professionali. E’una figura da tutelare in quanto vi è un rapporto impari tra consumatore e impresa.Il consumatore è la parte debole:Intangibilità, scarsa capacità di verificare il prodotto turisticoRischi relativi allo spostamento,Estraneità del luogo in cui ci troviamo quando facciamo turismo (capacità di autodifesa ridotta)Norme che tutelano il viaggiatore .La direttiva n. 90/314/CEE afferma che è la persona che nell’ambito del rapporto contrattuale agisce x scopi da considerare estranei alla sua attività professionale Il regolamento n. 295/91/CEE relativo al sistema di compensazione nel caso di overbooking, il consumatore è indicato come utente, passeggero o viaggiatore
-principio di contrattualizzazione delle informazioni pubblicitarie nel contratto di viaggio la direttiva n. 90/314/CEE, recita qualsiasi descrizione del servizio tutto compreso fornita dall’organizzatore o venditore al consumatore, il prezzo e tutte le altre condizioni del contratto, NON devono contenere indicazioni ingannevoli. Se venisse messo a disposizione del consumatore un opuscolo, questo deve indicare in maniera leggibile, chiara e precisa: - il prezzo, - le informazioni adeguate per quanto riguarda il pacchetto tutto compreso. Ne derivano due principi:-Il principio di contrattualizzazione delle informazioni, anche pubblicitarie, fornite al consumatore. L’opuscolo è anche pubblicità e dunque impegna l’organizzatore e il venditore.-Il principio della non ingannevolezza delle indicazioni, contenute nell’offerta al consumatore e delle indicazioni sul prezzo e sulle condizioni applicabili al contratto.ART 87 E 88
5.) L’OMT Organizzazione Mondiale del Turismo...E’ la maggiore organizzazione internazionale governativa del turismo. Ha sede a Madrid ed è il livello più alto internazionale tra le istituzioni del turismo. Aderiscono oggi 138 tra Stati e territori. L’OMT è autonoma ma è vincolata all’ONU da un accordo di cooperazione e al Programma delle nazioni Unite per lo sviluppo. Gli obiettivi dello Statuto prevedono la promozione e lo sviluppo del turismo al fine di contribuire allo sviluppo economico, comprensione internazionale, pace, prosperità, rispetto e osservanza dei diritti umani e libertà fondamentali senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione. L’OMT ha personalità giuridica e ha particolare attenzione nei riguardi dei paesi PVS nell’ambito del turismo. Gli organi sono:-Assemblea generale-Consiglio esecutivo,Segretariato
- Codice di autodisciplina prevede che l’informazione completa e accurata evita e previene l’ingannevolezza della pubblicità;il codice contiene una norma che estende la correttezza autodisciplinare dall’obbligo negativo di astensione dalla pubblicità ingannevole a quello dell’onere positivo di fornire informazioni complete e accurate. Dunque la violazione del c.a.p. si avrà:
-Quando manca informazione sul trattamento o le prestazione incluse nel prezzo,-Negli altri casi occorrerà valutare le informazioni e accertare il criterio di completezza e accuratezza.-Se manca, o è scritto in caratteri non evidenti o in posizione poco avvertibile, l’invito a considerare le condizioni di partecipazione e di recesso.-La pubblicità di un pacchetto turistico può risultare illecita anche se contrasta con altre disposizioni del codice di autodisciplina Per quanto riguarda la pubblicità comparativa, il c.a.p. prevede che sia consentita la comparazione utile a illustrare gli aspetti tecnici ed economici delle caratteristiche e dei vantaggi dei beni e servizi pubblicizzati, confrontando obiettivamente le caratteristiche pertinenti e verificabili dei beni e servizi concorrenti. La comparazione deve essere leale, non ingannevole e non deve generare confusione o causare discredito o denigrazione e non deve trarre indebitamente vantaggio
5 - Franchising e affiliazione commerciale .è il contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale; inserendo l’affiliato in un sistema di pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Il Know-how costituisce il punto di forza dell’affiliante, centrale nell’economia del contratto, perché rappresenta il cardine dell’operazione economica. I contratti che hanno come oggetto i know-how sono la concessione e la licenza. Può anche costituire uno degli elementi del contratto insieme al brevetto
PUBBLICITA COMPARATIVA LA pubblicità comparativa è qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente. La disciplina identifica tale pubblicità lecita quando:Non è ingannevole Confronta beni o servizi che soddisfino gli stessi bisogni o propongano gli stessi obiettivi Confronta caratteristiche verificabili, pertinenti, come il prezzo Non crea confusione sul mercato tra l’operatore pubblicizzato e il concorrente Non causa discredito o denigrazione Non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio Non presenta un bene o servizio con contraffazione o imitazione, protetti da un marchio depositato
Gli strumenti di tutela che consumatori e imprese possono attivare contro la pubblicità comparativa illecita sono gli stessi per il controllo e la repressione della pubblicità ingannevole. All’Autorità garante è rimessa competenza a giudicare anche le controversie in materia di pubblicità comparativa, al giudice ordinario invece in materia di concorrenza sleale e violazione dei diritti sul marchio d’impresa e sui segni distintivi.
responsabilità del vettore aereo in caso di negato imbarco La prenotazione confermata, nel contratto di trasporto aereo, stabilisce norme comuni relative a un sistema di compensazione e assistenza al passeggero per negato imbarco (overbooking), cancellazione volo. In caso di cancellazione del volo ai passeggeri:È offerta assistenza del vettore operativo, e cioè diritto al rimborso e diritto all’imbarco su un volo alternativo. Compensazione pecuniaria del vettore a meno che i passeggeri siano stati informati della cancellazione almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto..Sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili. Il vettore operativo non deve pagare una compensazione pecuniaria se può dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanza eccezionali che non si sarebbero potute evitare. L’onere della prova per il quando il passeggero è stato avvertito dalla cancellazione del volo spetta sul vettore aereo.
3) L’attuale disciplina dell’overbooking aereo è la intenzionale accettazione da parte del vettore aereo di un dato numero di prenotazioni consapevolmente superiore al numero di posti realmente disponibili su un aeroplano: il problema sorge negli anni ’50:
Crescente numero di passeggeri con prenotazione confermata e che non si presentavano (no shows),+ num di passeggeri con prenotazione confermata che cancellavano o cambiavano la loro prenot in tempi molto ravvicinati rispetto al momento della partenza;+num di passeggeri che, effettuavano molteplici prenotazioni su voli diversi, e che non cancellavano, anche avendo deciso su quale volo imbarcarsi..Per garantire ai passeggeri la massima elasticità nell’uso del mezzo di trasporto aereo i vettori hanno adottato una serie di misure Capacity Management Program per ridurre al massimo i casi di sovraprenotazione
Contatto telefonico diretto da parte del personale addetto alla prenotazione dei clienti prenotati su voli ampiamente sovraprenotati, in modo da avere conferma diretta telefonica della intenzione di usufruire del viaggio;Effettuazione di una serie di controlli incrociati automatici, da parte del vettore, mediante il suo centro elettronico per individuare ed eliminare le prenotazioni multiple; cancellazione automatica delle prenotazioni relative a no-shows quasi sicuri;accettazione di prenotazioni in eccedenza guardando la curva delle prenotazioni
I primi interventi: In USA nel 1967 veniva imposta alle compagnie aeree una normativa che prevedeva uno schema di risarcimento per i passeggeri ai quali era stato negato l’imbarco
1979 in Europa l’Associazione delle Aereolinee Europee (A.E.A.) ha adottato uno schema di compensazione per le ipotesi di negato imbarco a passeggeri prenotati su voli di linea, schema recepito nelle condizioni generali di trasporto di gran parte dei vettori europei.
le compensazioni: rimborso, prenotazione su un altro volo, risarcimento del danno..
05.05.09Articolo 1 del regolamento cee n.295/91“il presente regolamento stabilisce norme minime comuni applicabili nel caso in cui venga negato l’accesso a un volo di linea sovraprenotato a passeggeri in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata”
Articolo 1 del regolamento cee n.261/04Oggetto: “il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di :Negato imbarco a passeggeri non consenzientiCancellazione del voloRitardo del volo “
- assistenza e compensazione dei casi di prolungato ritardo;Il regolamento n. 261/04/CE stabilisce norma comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri per negato imbarco (overbooking), cancellazione del volo o ritardo prolungato e la disciplina della direttiva 90/314/CE sui viaggi tutto compreso, considerano il contratto di prenotazione atipico.
RITARDO art. 6 Se il vettore ragionevolmente prevede che il volo sarà in ritardo rispetto all’orario di partenza previsto, di :2 o più ore per le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km,3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km,4 ore o più per tutte le altre tratte aeree. In caso di ritardo, il vettore aereo presta ai passeggeri:Pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa o la possibilità di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o sms, o via fax o e-mail,Se l’orario di partenza è rinviato di almeno 1 giorno rispetto a quello previsto, la sistemazione in albergo o altro,Se il ritardo è di almeno 5 ore, il rimborso entro 7 gg del prezzo pieno del biglietto
Se il passeggero accetta di viaggiare in una classe inferiore, ha diritto al rimborso della differenza del prezzo ma a nessun compenso.
Se il passeggero accetta un volo verso un aeroporto alternativo, ha diritto a compensazioni e alle spese di trasferimento tra gli aeroporti
Se il viaggiatore ha stipulato un contratto di viaggio tutto compreso, il vettore verserà il compenso all’operatore che è responsabile verso il passeggero del viaggio tutto compreso.
Il nuovo regolamento che abroga il precedente, prevede:Diritto a compensazione pecuniaria,Diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo,Sistemazione in classe superiore o inferiore
Entrambi i regolamento creano un quadro giuridico uniforme e riducono i rischi di distorsioni nella concorrenza tra compagnie aeree.Il nuovo regolamento prevede molteplici e rigorose forme di risarcimento danni che tuttelino ampiamente e severamente gli interessi dei turisti: Colma lacune della normativa europea precedente e chiarisce e regolamenta più dettagliatamente alcuni aspetti
.-compensazione e assistenza in caso di cancellazione del volo. Regolamento CE 261/04 , art. 1 Il Regolamento stabilisce alle condizioni specificate, diritti minimi dei passeggeri in caso di:NEGATO IMBARCO a passeggeri non consenzienti,CANCELLAZIONE DEL VOLO,RITARDO DEL VOLO La prenotazione confermata, nel contratto di trasporto aereo, stabilisce norme comuni relative a un sistema di compensazione e assistenza al passeggero per negato imbarco (overbooking), cancellazione volo. In caso di cancellazione del volo ai passeggeri:È offerta assistenza del vettore operativo, e cioè diritto al rimborso e diritto all’imbarco su un volo alternativo. Compensazione pecuniaria del vettore a meno che i passeggeri siano stati informati della cancellazione almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto..Sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili. Il vettore operativo non deve pagare una compensazione pecuniaria se può dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanza eccezionali che non si sarebbero potute evitare. L’onere della prova per il quando il passeggero è stato avvertito dalla cancellazione del volo spetta sul vettore aereo.
Art. 85.
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
Il contratto di vendita di pacchetti turistici e’ redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore.
Forma del contratto:
Va redatto in forma scritta, termini chiari e precisi, va lasciata una copia al consumatore, basta che sia timbrata da organizzatore o venditore. Il consumatore va informato di tutti gli aspetti del pacchetto mediante documento scritto, c’è obbligo di informazione a favore del consumatore Articolo 86 Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto; c)prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri postia carico del viaggiatore; d) importo,comunquenonsuperiorealventicinquepercentodelprezzo,daversarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto soprag- giunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;
f)presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 100; g) mezzi,caratteristicheetipologieditrasporto,data,ora,luogodellapartenzaedel
ritorno, tipo di posto assegnato; h) oveilpacchettoturisticoincludalasistemazioneinalbergo,l’ubicazione,lacate-
goria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i)itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventualispeseposteacaricodelconsumatoreperlacessionedelcontrattoadun terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in rela- zione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 91.
Art. 87.
Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonche’ gli obblighi sanitari e le relative formalita’ per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, localita’ di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalita’ e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta’;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficolta’ in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto e’ stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita’ del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.
Art. 88.
Opuscolo informativo
1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche’ gli obblighi sanitari e le relative formalita’ da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalita’, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilita’, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
Art. 89.
Cessione del contratto
1. Il consumatore puo’ sostituire a se’ un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilita’ di usufruire del pacchetto turistico e le generalita’ del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
Art. 90.
Revisione del prezzo
La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti e’ ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalita’ di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non puo’ in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente puo’ recedere dal contratto, previo rimborso delle somme gia’ versate alla controparte.
4. Il prezzo non puo’ in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
Articolo 91 Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modifi- care in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avvi- so in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a cari- co del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di tra- sporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle pre- stazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Art. 92.
Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualita’ equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e’ rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro gia’ corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
Art. 93.
Mancato o inesatto adempimento
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita’, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e’ stato determinato da impossibilita’ della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e’ comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Art. 94.
Responsabilita’ per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e’ risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilita’ dell’organizzatore e del venditore, cosi’ come recepite nell’ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell’ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell’Unione europea ovvero la stessa Unione europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile.
3. E’ nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

Art. 95.
Responsabilita’ per danni diversi da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non puo’ essere, a pena di nullita’, comunque inferiore a quanto previsto dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e’ ammesso nei limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
Art. 96.
Esonero di responsabilita’
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilita’ di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e’ imputabile al consumatore o e’ dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
Art. 97.
Diritto di surrogazione
1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga. Art. 98.
Reclamo
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinche’ l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore puo’ altresi’ sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.
Art. 99.
Assicurazione
1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. E’ fatta salva la facolta’ di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista. Art. 100.
Fondo di garanzia
1. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonche’ per fornire una immediata disponibilita’ economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
2. Il fondo e’ alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’art. 99, che e’ versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalita’ di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota cosi’ come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potra’ avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalita’ di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 23 luglio 1999, n. 349.
Art. 84.
Pacchetti turistici
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
La legge di riforma n. 135 del 2001
1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica el turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del
La Repubblica:
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettivita' e per favorire le relazioni tra popoli diversi;
b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;
c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;
d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualita' dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;
e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacita' motorie e sensoriali;
f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;
g) valorizza il ruolo delle comunita' locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco;
h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;
i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;
l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

 

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