Animali tutela e benessere

 

 

 

Animali tutela e benessere

 

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Animali tutela e benessere

 

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

NEL TERRITORIO COMUNALE

 COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA

 

Provincia di Piacenza


INDICE

 

 

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1  -  Oggetto del Regolamento

Articolo 2  -  Principi e finalità

Articolo 3  -  Competenze del Sindaco

Articolo 4  -  Diritti degli animali

 

 

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5  -   Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 6  -   Detenzione di animali

Articolo 7  -   Convivenza con animali liberi urbani

Articolo 8  -   Abbandono di animali

Articolo 9  -   Avvelenamento di animali

Articolo 10 -  Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica

                      via o con altra proprietà privata

Articolo 11 -  Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

Articolo 12 -  Mostre, fiere, esposizioni e circhi da istallarsi in forma temporanea

                      sul territorio cittadino

 

 

TITOLO III - CANI

Articolo 13  - Attività motoria e rapporti sociali

Articolo 14 -  Detenzione a catena

Articolo 15 -  Detenzione cani da guardia

Articolo 16 -  Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Articolo 17 -  Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

Articolo 18 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Articolo 19 - Gestione di cani vaganti sul territorio comunale

Articolo 20 - Documenti da portare al seguito

Articolo 21 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

 

TITOLO IV - GATTI

Articolo 22 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

Articolo 23 - Colonie feline e gatti liberi

Articolo 24 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Articolo 25 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

Articolo 26 - Alimentazione dei gatti

Articolo 27 - Detenzione dei gatti di proprietà

Articolo 28 - Sterilizzazione

 

 

TITOLO  V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 -  Sanzioni

Articolo 30 -  Definizione delle sanzioni

Articolo 31 -  Vigilanza

Articolo 32 -  Incompatibilità ed abrogazione di norme

 

 

 

 


TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

 

 

 

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

 

1.       Il presente regolamento, in applicazione alla normativa vigente, stabilisce per il territorio di Fiorenzuola d’Arda le modalità che favoriscono la corretta convivenza uomo / animali, favorendo e diffondendo i principi di solidarietà e rispetto per il benessere e la tutela degli animali.

 

 

Articolo 2 - Principi e finalità

 

1.         Il Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), riconosce l’importanza degli  animali quale strumento esperienziale  che favorisce l’apertura sociale tra le persone e la convivenza solidale nella diversità. In coerenza con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 13/11/1987, riconosce alle specie animali non umane il diritto alla vita ed al rispetto  delle specifiche esigenze  biologiche ed etologiche. A tal fine l’Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative  intese  ad aumentare la conoscenza scientifica (zoologica ed etologica) degli animali urbanizzati e delle loro specifiche esigenze   per un  più giusto equilibrio tra i bisogni della  specie umana e quelli della fauna urbana.

2.         Il Comune di Fiorenzuola d’Arda, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato a promuovere il rispetto e la tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso i soggetti più deboli.

3.         Il Comune di Fiorenzuola d’Arda, in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il  rapporto anche  affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali conviventi con cittadini di fasce disagiate. Promuove anche iniziative affinché persone anziane  ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.

4.         Il Comune di  Fiorenzuola d’Arda  promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi

Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

  1. Il Comune di Fiorenzuola d’Arda  in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo convenzionati, per rendere concretamente applicabile la normativa vigente ed il presente Regolamento.

 

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

 

1.         Al Sindaco spetta la vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle norme relative alla tutela ed al benessere degli animali nonché l’attuazione  delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.

2.         Le norme del presente Regolamento potranno essere temporaneamente modificate dal Sindaco per comprovati motivi di urgenza, mediante l’adozione di specifiche ordinanze.

 

Articolo  4 – “Diritti” degli animali

 

1.         Il Comune di Fiorenzuola d’Arda si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo qualunque atto  di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

2.         Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche della sempre più frequente presenza di animali conviventi nelle case e per l’ambiente silvestre rispettarne gli habitat faunistici.

 

 

 

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

Articolo 5 - Ambito di applicazione

 

1.         Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.

2.         Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Fiorenzuola d’Arda.

3.         Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

 

 

Articolo 6 - Detenzione di animali

 

1.         Chi detiene un animale, a qualsiasi titolo, ne è responsabile per tutte  le garanzie  che debbono essere assicurate dall’attuale normativa e per il rispetto del benessere animale e la serena convivenza sociale.

2.         Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni fisiologiche e di salute.  Ogni qualvolta il loro stato di salute lo rendesse necessario, ci si dovrà rivolgere al Medico Veterinario e concordarne le cure.

3.         Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:

- impedire la riproduzione, se non per cucciolate, delle quali si abbia già la certezza di collocare idoneamente i nuovi nati;

- sterilizzare i gatti prima della pubertà, soprattutto se  liberi di  vagare sul territorio.

4.         A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

5.         Gli animali liberi, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, possono essere soppressi in eutanasia solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

 

Articolo 7  - Convivenza con animali liberi urbani

 

1.         E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2.         E' vietato detenere animali in spazi angusti o climaticamente  con possibili cause di sofferenza..

3.         E' vietato tenere animali all'esterno privi di riparo. La cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4.         E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5.         E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile  il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti  sociali tipici della loro specie. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

6.         E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di  mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

7.         E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

8.         E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto conla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

9.         E' vietato promettere in vincita o premio o regalo al pubblico animali vivi salvo quelli d’uso zootecnico ed  esclusivamente destinati a strutture zootecniche.

E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

10.       E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente a scopo estetico..

11.       E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliaidei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non sia  in collegamento con l'abitacolo.

12.       E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto o gli appositi contenitori (gabbie,  trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

13.       E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie  senza giustificazioni sanitarie, ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

14.       E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare. E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.

15.       E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

16.       E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i  modi  previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

17.       E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

18.       E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

19.       E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Fiorenzuola d’Arda  tranne che ai medici veterinari e alle persone in possesso di una lettera rilasciata dalle Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo.

20.       Sono vietati, su tutto il territorio del Comune, la vendita e l'uso dei collari elettrici.

21.       E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

22.       E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Fiorenzuola d’Arda  nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso il Canile Municipale.

 

 

 

 

Articolo 8 - Abbandono di animali

 

1.         E' severamente vietato l’intenzionale allontanamento e l’abbandono  di qualsiasi  animale  sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, del quale si sia proprietari,  in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2.         E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3.         E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4.         E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

 

 

Articolo 9 - Avvelenamento di animali

 

1.         E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto  le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2.         I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

 

Articolo 10 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

 

1.         Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

 

 

Articolo 11 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

 

1.         Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2.         Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

3.         Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

-           aerazione del veicolo;

-           in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

4.         Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

5.         Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

 

 

Articolo 12 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea

sul territorio cittadino

 

1.         L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dall’ Amministrazione su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, su di essa va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e lerelative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.

 

 

TITOLO III - CANI

 

 

 

Articolo 13 - Attività motoria e rapporti sociali

 

1.         Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Si consigliano almeno tre uscite al giorno.

 

 

Articolo 14 - Detenzione a catena

 

1.         E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2.         Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno due metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

 

Articolo 15 - Detenzione dei cani da guardia

 

1.         I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

2.         Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

3.         Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

 

Articolo 16 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

 

1.         Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.

2.         In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

3.         Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani. L’Amministrazione  Comunale  provvede a realizzarli con uniforme distribuzione nel tessuto urbano. Gli spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

4          Anche in tali spaziè obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando  pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 18.

 

 

Articolo 17  - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

 

1.         Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

2.         Nei locali aperti al pubblico (attività commerciali, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizio) e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore mantengono il libero accesso, salvo diverse disposizioni del titolare dell’attività o del Responsabile della Struttura. Non è consentito al titolare dell’attività o al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti. Nell’edificio comunale è comunque permesso, salvo comprovati gravi motivi valutati dal Responsabile della struttura.

3.         Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura. Non è consentito al Responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti. Nell’edificio comunale è comunque permesso, salvo comprovati gravi motivi valutati dal Responsabile della struttura.

4.         Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.

5.         I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. In caso di eventuale danno proprietari e/o detentori sono civilmente o penalmente responsabili per i danni causati, salvo non sia diversamente provato.

6.         L’accesso libero o il divieto di accesso alle strutture di cui ai precedenti commi deve essere reso visibile mediante l’applicazione di idonei cartelli.

7. I titolari delle attività e degli uffici di cui al precedente comma 2 che non ammettono animali all’interno delle stesse possono applicare, nelle immediate vicinanze degli ingressi ganci, moschettoni o mezzi similari ai quali l’utenza potrà far sostare temporaneamente gli animali. Nella collocazione di più di uno di tali agganci, libero da ogni impedimento amministrativo, il responsabile dell’attività avrà cura di distanziarli a sufficienza e di applicarli a ridosso del fronte dell’edificio in modo tale da non creare pericolo per pedoni o mezzi di locomozione in transito.

 

Articolo 18 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

 

1.         I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di  raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

2.         L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3.         I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4.         Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

 

 

Articolo 19 - Gestione di cani vaganti sul territorio comunale

 

1.         I cani vaganti sono catturati a cura del personale qualificato – e vengono  restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

2.         Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Canile  o la Polizia Municipale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.

3.         I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento.

4.         I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva presso l’Anagrafe Canina Comunale.

5.         Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali,  il  Servizio Comunale può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

6.         L’Amministrazione,  al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

 

 

Articolo 20 - Documenti da portare al seguito

 

1.         Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip. 

2.         Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.

3.         Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

 

 

Articolo 21 -  Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

 

1.         Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di consegnare una copia conforme del registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, semestralmente al Servizio Veterinario dell'A.S.L., ai fini di un costante monitoraggio della presenza di cani sul territorio urbano. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2.         I possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale. Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno due anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere tatuato, o identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo dovrà essere già microchippato. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

 

 

 

TITOLO IV - GATTI

 

 

Articolo 22 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

 

1.         I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Fiorenzuola d’Arda  procederà a sporgeredenuncia ai sensi delle norme vigenti.

 

Articolo 23 - Colonie feline e gatti liberi

 

1.         Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvoquanto previsto dalla Legge Regionale  (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).

2.         Qualora i  Servizi  di Tutela  Ambientale  riscontrassero una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti,  il Responsabile del Servizio,  in accordo con il Servizio Veterinario,  può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

3.         E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o chepossano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

 

Articolo 24 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

 

1.         Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2.         Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

3.         L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dall'Ufficio Ambiente Comunale ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

 

 

Articolo 25 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

 

1.         Al  fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.

 

 

Articolo 26 - Alimentazione dei gatti

 

1.         In accordo con l’Ufficio Ambiente Comunale possono essere  individuati  punti di alimentazione nelle aree di proprietà pubblica. I punti di alimentazione diventano riferimento della Colonia Felina, qualora si accertino da parte del Comune e dell’Az. U.S.L., i presupposti favorevoli. I volontari riconosciuti dal Comune devono provvedere all’alimentazione dei gatti ad un orario stabilito e dopo un’ora  al massimo  provvedere alla rimozione degli eventuali avanzi e alla pulizia i igiene del luogo asportando ogni contenitore utilizzato ad esclusione dell’acqua da rinnovare giornalmente

 

Articolo 27 - Detenzione dei gatti di proprietà

 

1.         E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2.         Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è responsabilità del proprietario adottare gli opportuni provvedimenti, compresa la sterilizzazione, per impedire cucciolate indesiderate.

 

Articolo 28 Cantieri

 

1.         I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili che riguardano zone o aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, dovranno provvedere, in fase di progettazione o comunque prima dell’inizio dei lavori, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dagli stessi, ad una idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l’Amministrazione comunale di intesa con l’AUSL potranno collaborare per l’individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

 

Articolo 29 – Sterilizzazione

 

1.         Il Comune di Fiorenzuola d’Arda  collabora  alla sterilizzazione dei gatti liberi in attuazione di un programma di controllo delle nascite concordato con l’ASL.  La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio Tutela Animali, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dall’ Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

 

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 30 – Sanzioni

 

1.         Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 31.

 

 

Articolo 31- Definizione delle sanzioni

 

1.         Si applica la sanzione da un minimo di 50 Euro a un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento:

articolo 7; articolo  15 comma 2;  articolo  16 ; articolo 18;  articolo 22 comma 1; articolo 26;

2.         Si applica la sanzione da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli:

articolo 12   articolo 15 commi 1 e 3; articolo 21;

e per ogni altra violazione al presente Regolamento non espressamente sanzionata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00  a  € 500,00.

 

 

Articolo 32 – Vigilanza

 

1.         Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le  guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie.

 

 

 

 

Articolo 33  - Incompatibilità ed abrogazione di norme

 

1.         Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

 


GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

 

 

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

 

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

 

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

 

Specie aviarie: volatili.

 

Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

 

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

 

Deiezioni: escrementi.

Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

 

Colonia felina:  gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

 

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

 

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

 

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

 

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.

 

Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

 

Sinantropi: animali che vivono a contatto con l'uomo.

 

Malattie infestive: malattie provocate da parassiti.

 

Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.

 

 

Fonte: http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/docvarie/REGOLAMENTO%20PER%20LA%20TUTELA%20ED%20IL%20BENESSERE%20DEGLI%20ANIMALI%20NEL%20TERRITORIO%20COMUNALE.doc

Sito web da visitare: http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/

Autore del testo: COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

NEL TERRITORIO COMUNALE

 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 12 Luglio 2010

 

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