Diritto informazione e comunicazione

 

 

 

Diritto informazione e comunicazione

 

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DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

 

Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema

Paolo Caretti

  • La libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione

 

Nel 1948 viene introdotto un nuovo modello generale “Carta Repubblicana” di tutela dei diritti fondamentali dopo il passaggio dalla forma di Stato fascista a quella sociale (ciò accade sempre quando si cambia forma di Stato, perché questa rappresenta gli aspetti essenziali del rapporto tra Stato e società civile). Caratteristiche base:

  • Scelta di una Costituzione rigida , con resistenza passiva verso le altre fonti normative subcostituzionali, inclusa la legge del Parlamento, per evitare abusi del legislatore legato alle maggioranze politiche (linea già anticipata nello Statuto Albertino)
  • Principio di “eguaglianza sostanziale”. È il principio che si usa chiamare “dimensione partecipativa”, il quale intende i diritti come strumenti di partecipazione attiva alla vita dello Stato e vede nel loro esercizio, indipendentemente da differenze di ordine economico/sociale, l’obiettivo primario dei pubblici poteri. Ciò viene affermato dall’art. 3 com. 2° della Carta: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori, all’organizzazione economica, politica e sociale del Paese”.
  • Alcuni tratti presi dalla tradizione liberale prefascista, altri, sostanzialmente innovativi, la rendono totalmente differente da modelli passati; combina in un certo senso:
    • mod. americano: Costituzione = fonte prima dei diritti fondamentali e garanzia del rispetto degli stessi
    • mod. francese: Costituzione intesa con dimensione positiva, attiva nel delineare linee direttive per i poteri pubblici

 

  • Nuovo catalogo di diritti, più vasto di quello “statuario”, che include:
    • libertà collettive, oltre a quelle individuali (libertà di riunione, di associazione – politica o sindacale), relativa tutela e garanzia dei diritti fondamentali delle formazioni sociali (famiglia, comunità…)
    • diritti sociali relativi ad alcuni aspetti fondamentali della vita sociale (diritto al lavoro, alla salute, allo studio, all’assistenza e previdenza sociale, di sciopero). Hanno una struttura diversa dagli altri diritti perché implicano l’intervento positivo dello stato. L’intensità della loro tutela varia a seconda delle maggiori o minori risorse pubbliche destinate dagli enti pubblici a tale scopo; non può comunque scendere oltre un minimo detto nucleo essenziale. La Corte Costituzionale ha voce sul bilanciamento tra fondi destinati ai diritti sociali ed esigenze economico-finanziarie degli enti pubblici.
  • Nuove garanzie: è soprattutto sul terreno delle garanzie che il modello di tutela dei diritti fondamentali voluto dai costituenti, rivela tutto il suo grado di novità, puntando a coniugare proclamazione dei diritti e loro effettività. Inoltre, già la scelta di una Costituzione rigida indica maggior tutela verso possibili abusi!
    • Riserva di legge (rdl): la legge non è più libera di determinare a suo piacimento i motivi che giustificano l’imposizione di limiti all’esercizio dei diritti: tali motivi sono già espressamente previsti in Costituzione (ad esempio in tema di libertà di manifestazione del pensiero, il buon costume ecc.). Ciò significa che le limitazioni disposte per ragioni diverse, renderebbero incostituzionale la legge per violazione del principio di tassatività dei limiti. Ciò non esclude che limiti ulteriori non possano essere ritenuti ammissibili, ma sempre e soltanto quando essi siano riconducibili con certezza ad interessi costituzionalmente protetti (ad esempio come vedremo, in tema di libera manifestazione del pensiero, l’onore, la reputazione). Non solo, ma oggi lo stesso principio della riserva di legge, in quanto criterio ordinatore del potere normativo tra Parlamento e Governo (riservare soltanto alla legge la disciplina di una certa materia significa infatti sottrarre la stessa da altre fonti normative e, in particolare ai regolamenti governativi, espressione della volontà delle sole forze politiche di maggioranza), non può essere violato, in quanto garantito anch’esso dalla rigidità della Costituzione.
    • Riserva di giurisdizione (rdg): solo il giudice può applicare in concreto le limitazioni all’esercizio dei diritti, disposte in via generale dalla legge. Si tratta di una garanzia formale (rende incostituzionali interventi repressivi dell’autorità amministrativa, es. polizia) e sostanziale (rispetto dei principi costituzionali legati al procedimento giudiziario e di quelli che tutelano l’indipendenza degli organi giudiziari)

 

Art. 21 della Costituzione: libertà di manifestazione del pensiero

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Combina libertà negative e positive, considera il destinatario dell’informazione.

  • apparentemente sembra una libertà fondamentalmente negativa (per reazione all’autoritarismo fascista era necessario limitare le interferenze sui poteri pubblici)
  • ha invece un ruolo attivo riferendosi a
    • la possibilità per il legislatore di imporre alle imprese editoriali obblighi di trasparenza sulle loro fonti di finanziamento
    • libertà dei contenuti dei messaggi comunicativi àlibera manifestazione individuale
    • libera diffusione degli stessi à tutela interessi di emittenti e destinatari

Queste basi sono state utilizzate per risolvere le controversie sorte poi con lo sviluppo delle telecomunicazioni.

 

  • ha come oggetto il diritto di comunicare al pubblico, ossia libertà di manifestazione del pensiero a un pubblico indifferenziato (diversa dalla libertà di comunicazione interpersonale). Vale per tutte le forme di comunicazione, con particolare attenzione per la libertà di stampa (era ai tempi l’espressione principale della libera manifestazione del pensiero).
  • 3 principi di garanzia
    • divieto di autorizzazioni (controlli sulla produzione di stampati) o censure (controlli sui contenuti)
    • divieto di ricorrere all’istituto del sequestro (intervento successivo alla pubblicazione); tranne x casi eccezionali (violazione delle norme stabilite dalla legge – rdl e rdg)
    • obbligo per le case editrici di rendere noti le fonti di finanziamento
  • la tutela del buon costume  è l’unico motivo espressamente indicato come limite alla libertà di manifestazione; in passato significava morale comune, ora + che altro indica l’insieme di precetti la cui inosservanza porta alla violazione del  pudore sessuale, della dignità personale e del sentimento particolare dei giovani (tutela particolare verso la personalità dei minori). Difficoltà nel definire i parametri con cui giudicare tali limiti

 

  • Il legislatore e il giudice costituzionale devono valutare di volta in volta altri limiti non espressi a cui può essere sottoposta la libertà di comunicazione:

 

    • Limite dell’onore e della reputazione: fondato sulla dignità sociale; include:
      • Ingiuria - Diffamazione (per non essere ostacolo eccessivo all’esercizio del diritto di cronaca, si è stabilito che la comunicazione deve avere alcune caratteristiche: verità del fatto descritto, utilità sociale, esposizione corretta) - oltraggio - vilipendio
    • limite del regolare funzionamento della giustizia per assicurare l’informazione corretta sulle vicende giudiziarie e non comprometterne lo svolgimento
      • punita la pubblicazione di atti di procedimenti la cui pubblicazione sia vietata per legge
      • vietata la pubblicazione dei nomi dei giudici e relative prese di posizione
    • limite della sicurezza dello stato: punita la rivelazione dei segreti di stato per proteggere l’interesse e l’integrità comuni. La legge definisce come nozione di sicurezza nazionale l’integrità dello Stato Democratico, il libero esercizio degli organi costituzionali, l’indipendenza dello Stato verso gli altri stati
    • limite del diritto alla riservatezza: (diritti della persona) tutela le situazioni strettamente personali e familiari che non hanno per terzi un interesse socialmente apprezzabile. Il criterio di legittimità è ancora l’interesse sociale.
    • Non costituisce limite l’ordine pubblico, tranne in particolari casi di situazioni che mettano in gioco l’incolumità e la sicurezza pubbliche

I principi applicati all’Art. 21 costituiscono un cambiamento radicale rispetto alla precedente regolamentazione soprattutto x 4 punti di vista:

  • Rdl: solo il Parlamento può disciplinare la libertà di manifestazione del pensiero
  • Tassatività dei limiti all’esercizio dei diritti: solo in Costituzione si possono predeterminare i motivi delle limitazione (principio di “Tassatività”).
  • Rdg: solo il giudice può disporre concretamente i limiti imposti dal legislatore
  • I suddetti principi sono inderogabili (principio di “Inderogabilità”).

STAMPA

La libertà di stampa nel periodo statuario
La tutela della libertà di stampa,  elemento distintivo dello stato liberale, si afferma parallelamente allo stesso. Inizia ad emergere infatti in Inghilterra nella seconda metà del ‘600 con l’aumento del potere del Parlamento verso il Sovrano e all’inizio del nuovo secolo inizia a essere riconosciuta a livello extra-parlamentare
Due i modelli su cui si basa:

  • Americano (posizione giusnaturalista ): la libertà di espressione preesiste alla Costituzione e non può subire alcuna limitazione
  • Francese (posizione positivista): la libertà di espressione è legata alle norme, regolata da Costituzione e leggi del Parlamento e  fondata su libertà di parola, divieto di censura, Rdl

Le costituzioni europee del secolo scorso si basano sul secondo modello, incluso lo Statuto Albertino del 1848 (Art. 28: La stampa sarà libera, ma la legge ne reprime gli abusi). Sono infatti presenti:

  • Rdl x definire i limiti all’esercizio della libertà
  • Controllo sui limiti della parola “abuso”, quindi divieto di intervento preventivo

La Rdl valorizza il parlamento ma favorisce la maggioranza in caso di mancato controllo della legittimità.

Editto sulla stampa del 1848: primo fondamentale intervento nella libertà di stampa
Oggetto: ogni forma di pubblicazione a stampa e relativi temi:

  • introduzione del divieto di ogni forma di censura preventiva
  • definizione dei reati a mezzo stampa (=abuso del diritto di stampa)
  • meccanismi sanzionatori e repressivi

Prescriveva disposizioni generali e specifiche a seconda dei vari tipi di stampa:

  • x i quotidiani: semplice obbligo di presentare una copia dello stampato c/o autorità giudiziaria
  • per i periodici (+ complessi):
    • comunicare alla segreteria di stato l’inizio di tali pubblicazioni
    • obbligo di nominare un gerente responsabile a cui imputare eventuali reati

I reati a mezzo stampa (abuso nell’esercizio della libertà di stampa) erano regolati da una disciplina speciale, per lesione di interessi:

  • pubblici: reati contro lo Stato – contestazione autorità costituzionale, offese contro la religione di Stato e altri culti, il buon costume, rivelazione di segreti di Stato. Inoltre adesione a forme di governo diverse da quella monarchica-costituzionale e offesa ad una serie di valori dello stato borghese (proprietà, santità del giuramento ecc): sono definizioni abbastanza generiche che rendono l’abuso utilizzabile in senso repressivo
  • privati: ingiuria, diffamazione, “libelli famosi”: comportamento di chi attribuiva ad altri, diversi dai colpevoli (per mezzo di stampati venduti o esposti al pubblico), crimini o atti lesivi. Pene meno gravi, per privati è + favorita la libertà di stampa.

Il giudizio ed eventuali sanzioni del reato a mezzo stampa erano affidati al magistrato di appello e ai giudici del fatto (una giuria popolare)
L’Editto era di base in linea con lo Statuto, ma via via che il rapporto tra stampa e politica divenne più marcato, la libertà di stampa subì restrizioni:

  • diversi modi di interpretare l’Editto
  • leggi di polizia emanate durante e dopo l’unificazione del paese, es. licenza (=autorizzazione) di polizia x esercizio dell’arte tipografica e per affissione di stampati

Fu la prima legge che consentiva il sequestro da parte dell’autorità amministrativa e non del giudice
In seguito vi furono tentativi non riusciti di introdurre aggravamenti delle pene e maggiori poteri di controllo al giudice mediante decreti legge.
Solo dal periodo Giolittiano, grazie alla maggior stabilità politico-sociale, iniziarono ad attenuarsi le restrizioni sulla libertà di stampa (evoluzione dello strumento del sequestro degli stampati: diventa attuabile solo dopo verifica del giudice)
La spinta liberalista per la libertà di stampa fu nuovamente bloccata dalla Guerra: nel 1915 si attribuì all’Esecutivo il potere di vietare la pubblicazione di ogni notizia di carattere militare

 

La disciplina della stampa durante il periodo fascista

Visto il sempre più marcato rapporto funzionale tra libertà di stampa e politica, il fascismo portò una trasformazione della disciplina della libertà di stampa passando da una disciplina che reprime gli abusi a una preventiva (Diritti di libertà visti in senso restrittivo)
Il fascismo attua controlli preventivi sul contenuto degli stampati e sull'esercizio delle libertà di stampa. Per esempio, si modifica la disciplina della responsabilità dei reati a mezzo stampa à stretto controllo sui gerenti

  • requisiti richiesti per lo svolgimento dei compiti affidati al gerente: questo deve essere direttamente coinvolto nella gestione del periodico e la sua nomina riconosciuta dal prefetto che poteva revocarla dopo due reati a ½ stampa à condizionamento della libertà di stampa con evtl. blocco del periodico. Nel 1925 si sostituisce il Gerente con il Direttore responsabile, riconosciuto dal Procuratore Generale.
  • natura ed estensione della responsabilità del gerente: dopo il 1930, il direttore assume responsabilità oggettiva per fatto altrui

Istituzione dell’Ordine e dell’Albo dei Giornalisti (prevista nel 1925, attuata nel ’28)

 

Motivo ufficiale: + prestigio per i giornalisti
Motivo reale: + controllo sulla libertà di stampa, filtro di selezione politica sui giornalisti
Costituito da 3 elenchi: professionisti (+di 18 mesi) praticanti (< di 18 mesi) pubblicisti (attività giornalistica esercitata il via non esclusiva)
L’iscrizione richiedeva requisiti:

  • positivi: cittadinanza e diritti civili
  • negativi: divieto x chi avesse ricevuto una condanna con carcerazione x oltre 5 anni e x chi avesse esercitato una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione (di conseguenza, allineamento politico del giornalista)

La tenuta dell’Albo doveva essere a cura dell’Ordine dei Giornalisti che in realtà non fu mai istituito; di fatto le funzioni erano esercitate dal sindacato nazionale fascista. In caso di delibere il giornalista poteva solo ricorrere entro 30 gg alla commissione superiore della stampa

L’Editto aveva ricondotto i reati a ½ stampa sotto una disciplina speciale, meno severa
Il codice Zanardelli del 1889 ha attribuito parte dei reati alla disciplina codicistica, parte a quella speciale dell’Editto, e parte a entrambe le discipline (intenzionali creazione di problemi interpretativi risolti dalla giurisprudenza di solito nel modo +severo…)
Il Codice Rocco del 1930 riporta tutti i reati a ½ stampa sotto la disciplina codicistica

  • imputazione della responsabilità oggettiva (non scusabile)
  • aumento dei tipi di crimini e aggravamento relative pene
    • ipotesi in cui la pubblicità costituisce elemento essenziale del reato (istigazione alla disobbedienza)
    • ipotesi in cui la pubblicità è un aggravante del reato (istigazione dei militari a disobbedire)

Sono ipotesi criminose che in realtà consentono la repressione di ogni forma di dissenso politico

Pubblica sicurezza

  • Inasprimento regime delle licenze di polizia legate all’esercizio di attività connesse alla stampa
    • Recuperata la licenza di polizia x esercizio arte tipografica ed estesa ad ogni mezzo di diffusione del pensiero
    • Confermata licenza di affissione o distribuzione
    • Licenza per l’uso di mezzi parlati x la diffusione del pensiero
    • Licenza per l’affissione di manifesti cinematografici
  • Trasformazione dell’istituto del sequestro, da strumento repressivo a preventivo: intervento diretto dell’autorità pubblica su scritti o stampati che siano contrari all’interesse dello stato; non è più richiesto l’accertamento giudiziale, l’autorità è abilitata a intervenire anche oltre le ipotesi di reato, basta essere in presenza di scritti contrari all’ordinamento politico

Il fascismo attuò anche una serie di iniziative per il sostegno economico di imprese editoriali con forme di aiuto che rimasero poi per lungo tempo.

 

Istituz. Ente Nazionale cellulosa e carta
La prima forma istituzionalizzata di sostegno economico alla stampa (1935); era un ente pubblico allineato alla corrente politica, che mediava gli interessi del settore e promuoveva la produzione della cellulosa
Azione di tipo protezionistico verso le cartiere e le imprese editoriali italiane
Funzionamento dell'ente:

  • finanziato dai contributi delle aziende
  • cartiere italiane escluse dall'obbligo di contribuzione per la parte di produzione destinata ai quotidiani
  • per le imprese editrici integrazione del prezzo della carta: pagavano la differenza tra il costo della carta italiana rispetto a quella estera

Nascono inoltre apparati amministrativi nel settore per

  • attuare controlli sui contenuti
  • gestire interventi economici

Ufficio Stampa (c/o Presidenza Consiglio) controlla che il contenuto sia allineato alla politica; in seguito sostituito dal Sottosegretariato alla stampa e in fine con il Ministero della cultura popolare che controllava non solo l'informazione ma tutti gli aspetti della cultura

1940 Ente stampa per il coordinamento dei diversi organi di informazione

Agenzia di stampa Stefani: unica autorizzata a fornire l'informazione "primaria"

PERIODO COSTITUZIONALE PROVVISORIO
Le norme rimangono principalmente di stampo autoritario, dato il permanere dello stato di guerra e la situazione di sovranità limitata in cui si trova l'italia.
Unica eccezione: l'abolizione del sequestro preventivo da parte della pubblica sicurezza, eccetto in caso di prevaricazione del limite del buoncostume o per il divieto di propaganda dei mezzi anticoncezionali; resta valido come azione repressiva
Con vari passaggi si riconducono alla Presidenza del Consiglio le competenze amministrative in materia di stampa
Progressivo smantellamento delle vecchie strutture di settore

Fino all'ASSEMBLEA COSTITUENTE l'impronta fu quindi chiaramente di tipo autoritario con ampi poteri di controllo per l'autorità di pubblica sicurezza, selezione tra i professionisti del giornalismo e una disciplina codicistica dei reati a mezzo stampa ricca di fattispecie criminose.
I costituenti scelsero quindi uno stampo garantista per la nuova Costituzione, ricreando garanzie per gli istituti utilizzati dal fascismo a proprio favore (veto per autorizzazione e censura - sequestro - definizione limiti per esercizio libertà), e rimasero molto cauti verso modifiche per le funzioni sociali.

LEGGE 47 DEL 1948 - nuova legislazione ordinaria in materia di stampa
urgente per allineare le leggi con i nuovi principi costituzionali
Basata su un Ddl che riguardava

  • indicazioni dei responsabili e consegna obbligatoria copie stampati
  • definizione natura responsabilità reati
  • revisione disciplina reati

in realtà non tutto fu preso in considerazione dalla legge definitiva

  • Disciplina più snella per le indicazioni obbligatorie per stampati (luogo, anno di pubbl, nome stampatore) periodici e quotidiani (obbl. registrazione c/o cancelleria tribunale), Stampa periodica: abolizione autorizzazione prefettura e sostituzione con obbligo di deposito di alcune copie c/o prefettura Non vi era più funzione di controllo ma di certificazione

Costituzione rigida = Neanche la legge dunque, può assumere un contenuto contrario a quanto disposto dalla “Carta”, pena la sua espulsione dall’ordinamento giuridico ad opera dell’organo (la Corte Costituzionale), chiamata a garantirne la “rigidità”.

offesa che lede materialmente o moralmente con significati più particolari e concreti: a) torto, ingiustizia; b) insulto, villania; c) danno, guasto

l'attribuire ad altri uno o più fatti tali da offenderne l'onore, la reputazione o da esporlo all'odio e al disprezzo pubblico

Offesa che oltrepassa i limiti di ciò che è possibile tollerare

tenere a vile, disprezzare; oltraggiare, offendere

Sostiene l'esistenza di norme naturali razionali anteriori alla nascita del diritto positivo e del contratto sociale da cui si origina lo Stato

 

Legge 62 del 2001: estende all'editoria on-line le norme della legge 47/1948
prodotto editoriale = qualsiasi prodotto destinato alla pubblicazione

Direttore responsabile: scomparirono le norme sul relativo riconoscimento, ma la figura rimase quasi inalterata. Con una modifica successiva la pena per la sua responsabilità per omissione di controllo venne ridotta a 1/3 di quella dell'autore

Disciplina codicistica dei reati a 1/2 stampa: materia non revisionata, ma integrata

  • Particolare tutela per i minori per pubblicazioni che ne offendano la sensibilità
  • introduzione istituto della rettifica: obbligo a carico del direttore responsabile della pena

Le modifiche apportate non erano però sufficienti e la Corte Costituzionale assunse un ruolo importante nell’attuazione dei nuovi principi costituzionali in materia di libertà di stampa:

  • autorizzazioni di polizia: oltre al sequestro, furono eliminate le licenze di polizia x affissione di stampati; rimane solo obbligo di rispettare spazi per affissione; l’autorizzazione per esercizio dell’arte tipografica è invece stato abolito solo nel ‘98
  • interventi repressivi limitati alla tutela del buon costume (sfera del pudore sessuale)
  • reati a ½ stampa: attua non una riforma completa, ma un adeguamento della disciplina fascista: restano svariate fattispecie di reato, relative all’esercizio della libertà d’espressione, a tutela della personalità dello Stato, del sentimento religioso, dell’ordine pubblico. Solo nel ’99 questa disciplina è stata modificata

Ordine e Albo Giornalisti – Legge n. 69 del 1963
Innovata subito perché troppo distante dai principi costituzionali
Le attività connesse alla tenuta dell’Albo sono affidate all’Ordine dei giornalisti (suddiviso in Consigli regionali o interregionali), e al Consiglio nazionale c/o Min. Grazia e Giustizia. Modalità di iscrizione all’albo:

  • giornalisti professionisti: 21anni, iscriz al registro praticanti, min. 18 mesi di praticantato, superamento esame di abilitazione, nessuna condanna penale con interdizione dai pubblici uffici
  • pubblicisti: oltre a quanto sopra, devono documentare l’attività svolta da almeno 2 anni

Cancellazione dall’Albo in caso di perdita dei requisiti, cessazione attività o inattività.
Rifiuti di ammissione e cancellazioni possibili, ma devono essere motivate, ammesso il ricorso.
Il Consiglio dell’Ordine ha anche potere disciplinare sui giornalisti che non rispettino la dignità professionale propria o dell’Albo; possono emettere sanzioni (dal semplice richiamo alla radiazione).
Dubbi sulla legittimità Costituzionale dell’Albo: apparentemente pone un filtro al principio per cui tutti possono manifestare il proprio pensiero. La Costituzione afferma che l’Albo funziona da tutela e garanzia per lo stesso principio, dato che rafforza la posizione dei giornalisti vs. i datori di lavoro.
Il dubbio è però rimasto, dato che in realtà non svolge alcuna funzione di tutela di carattere sindacale sul singolo giornalista verso il datore di lavoro e sembra invece costituire una limitazione all’attività
Diritti del giornalista

  • Libertà di informazione limitata solo dalle norme di legge a tutela della personalità altrui; bilanciamento tra libertà di informazione e tutela di altri interessi costituzionalmente protetti à reato di diffamazione, non sussiste se
    • Il fatto è determinato e vero
    • Sussiste un interesse sociale effettivo
    • Il fatto è esposto in modo corretto

Doveri del giornalista

  • Obbligo di rispettare la verità sostanziale dei fatti, di lealtà e buona fede, obbligo di rettifica e di rispettare il segreto professionale
    • Obbligo di rettifica: chi si sente oggetto di notizie false ha il diritto di chiederne rettifica

Altre norme sono spesso in collisione con altre disposizioni legislative

  • diritto di informare
  • diritto di critica dei rapporti interni all’impresa giornalistica à clausole di coscienza: il giornalista può sciogliere unilateralmente il rapporto con l’editore se non è più in linea con le sue idee

Garanzie a proposito sono state ottenute solo con la contrattazione collettiva; il legislatore non è intervenuto a causa della delicatezza della materia; questo ha portato ad un intrico di relazioni interaziendali che regolano la materia, pericoloso soprattutto date le dimensioni di alcune aziende.

  • confini del diritto di cronaca: permane una disciplina codicistica del Segreto di Stato relativo non solo alla sicurezza nazionale, ma anche dell’interesse politico dello Stato – disciplina modificata poi nel 77
  • segreto professionale del giornalista: vi sono state variazioni, ma mai una vera modifica; attualmente il Codice prevede una parziale estensione del diritto di astenersi dal testimoniare anche per i giornalisti

LEGGE PRIVACY – NR. 675 DEL 1996 – tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Fa parte degli obblighi per chi esercita l’attività giornalistica, adempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione di Strasburgo del 1981 e dall’accordo di Schengen del 1985
Oggetto: raccolta e trattamento dati personali effettuati da qualunque soggetto sul territorio nazionale
Se realizzate da soggetti pubblici vi sono specifiche regole complesse, se realizzate da soggetti privati le regole sono + semplice:

  • chi raccoglie i dati ha una serie di obblighi: informare gli interessati e richiederne il consenso generico o specifico
  • chi fornisce i dati ha una serie di diritti: accesso ai propri dati, controllo, rettifica, opposizione al trattamento degli stessi
  • Autorità di Garanzia (il Garante per la protezione dei dati personali), 4 membri di nomina parlamentare, che vigilano sulla legge e possono intervenire in caso di comportamenti scorretti

Disciplina speciale per raccolta e trattamento dei dati sensibili, ossia quei dati che possono rivelare l’origine razziale ed etnica delle persone, credo religioso, idee filosofiche, politiche, condizioni di salute e abitudini sessuali: in questo caso raccolta e trattamento possono avvenire solo:

  • per privati: con consenso scritto degli interessati e autorizzazione del Garante
  • per soggetti pubblici: solo se autorizzato da determinate previsioni legislative che ne indicano le finalità di interesse pubblico

Dato che la legge è in potenziale conflitto con l’Istituto della libertà di informazione, è stata creata una disciplina speciale per la raccolta e trattamento dei dati personali in funzione dell’attività giornalistica.
Tutti coloro che esercitano l’attività di informazione possono raccogliere e diffondere dati personali, inclusi i sensibili, senza le limitazioni previste nelle regole generali, se vi è un apprezzabile interesse pubblico.
Per la specificazione di tali disposizioni esiste il Codice di Deontologia dei Giornalisti (esteso anche ai pubblicisti), approvato dall’Ordine dei Giornalisti e dal Garante, che tenta di equilibrare diritto alla riservatezza e libertà di informazione.
Anche nel caso dei dati sensibili, la diffusione di una notizia non può incontrare limitazioni se di interesse pubblico.
Il codice deontologico contiene anche importanti regole per la tutela dei minori, che deve essere sempre primario rispetto al diritto di cronaca.

Interventi economici dopo la Costituzione
Più innovativi rispetto ai provvedimenti legislativi, contrastavano i fenomeni economici che limitavano l’informazione pluralistica
Gli interventi dello Stato furono per il sostegno economico (anche se con un po’ di ritardo) e la regolamentazione del mercato.

  • integrazione del prezzo della carta: operata dall’Ente Nazionale Cellulosa e Carta (già in uso in epoca fascista)
  • forme di sostegno indiretto – agevolazioni fiscali e riduzioni tariffarie

Per molto tempo l’intervento di sostegno economico era principalmente a favore dell’industria e solo di riflesso per l’editoria. Con la legge 1063 del 1971 (provvidenze a favore dell’editoria giornalistica) l’intervento pubblico diventa diretto con l’introduzione di:

    • contributi straordinari a carico del bilancio dello stato
    • criterio selettivo per questi contributi che tutela le imprese editrici minori (sempre per favorire la pluralità)
    • credito agevolato per le imprese editoriali

1975: legge che anticipa alcuni istituti per rafforzare l’intervento dello Stato a favore del pluralismo

  • aumenta il credito agevolato
  • aumenta la cerchia dei beneficiari del contributo fiscale
  • istituisce una commissione tecnica per verificare i requisiti per la concessione dei contributi

Legge nr. 416 del 1981 molto importante, e finalmente innovativa
Ridefinisce l’intervento di sostegno statale determinando il progressivo abbandono delle forme di contributo diretto a favore di quello indiretto
Esistevano molti contributi diversi, ma non servivano molto per tutelare la pluralità
Si attuò un potenziamento dei contributi indiretti tramite:

  • 2 fondi per agevolare il credito alle imprese editrici in ristrutturazione, stabiliti c/o la presidenza del consiglio
  • agevolazioni tariffarie (50% su tariffe telefoniche, postali, trasporti) e fiscali (IVA 4% su tutti gli stampati)
  • integrazione salariale in caso l’azienda sia in crisi e debba ridurre il personale

I contributi diretti rimasero solo a favore di:

  • imprese di particolare valore (cooperative giornalistiche, società di proprietà di enti morali, editrici di giornali in lingua estera Val d’Aosta, Friuli, Trentino, ecc)
  • imprese che editano giornali e riviste italiani pubblicati all’estero
  • editori di pubblicazioni di particolare valore culturale (pagine di pubblicità < 50%)

L’intento era quello di salvaguardare le imprese minori ma risultò scarsamente a tutela del pluralismo, dato che favoriva solo alcune imprese editoriali e introdusse una specie di forma di finanziamento dei partiti politici.
Il restringimento del nr. di beneficiari fu accompagnato da una modifica nei parametri  per il calcolo dei contributi à il settore della stampa italiana diventa un settore di stampa assistita, fuori dalle logiche di mercato

I contributi indiretti aumentarono costantemente, così come la cerchia dei loro destinatari (editoria libraria)
Legge 62 del 2001: istituisce c/o Presidenza CdM – Dip Informazione e Editoria – fondo per agevolazioni del credito per ristrutturazioni aziendali (in particolare sulla parte informatica) di cui una certa percentuale era riservata a particolari tipi di aziende che si voleva sostenere.
1988 abolizione del prezzo amministrato nato inizialmente a causa della mancanza di carta; una Commissione centrale aveva il compito di stabilire il fabbisogno di carta dei vari quotidiani / periodici e di fissare il prezzo dei quotidiani; in cambio le società avevano la garanzia dell’approvvigionamento di carta; un’altra motivazione, che rimase valida finita la penuria di carta, era quella di mantenere basso il prezzo dei quotidiani. La progressiva scomparsa dei contributi diretti influenza anche quest’istituto che scompare a sua volta.

Altra forma di sostegno indiretto all’informazione stampata: i limiti alla pubblicità radiotelevisiva per disciplinare la distribuzione della risorsa pubblicitaria tra i vari mezzi di informazione ed evitare che la pubblicità si concentrasse solo su alcuni
Si introdusse:

  • un tetto massimo degli introiti pubblicitari
  • limiti quantitativi alle trasmissioni pubblicitarie
  • un’apposita disciplina per la pubblicità promossa dalla pubblica amministrazione: obbligo per amministrazioni statali ed enti pubblici non territoriali di destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici almeno il 50% dei costi destinati alla pubblicità

Recentemente anche le Regioni hanno promosso interventi a sostegno dell’informazione à nuovo ruolo delle autonomie regionali (gli statuti delle Regioni risalgono già a inizi anni 70, ma non erano stati applicati per opposizione del Governo a riconoscerne evtl leggi)
Sentenza nr. 348 del 1990 à informazione vista come presupposto per il corretto esercizio di funzioni politiche; la funzione di informare viene riconosciuta anche alle regioni, rappresentanti interessi generali. Duplice effetto:

  • alcune disposizioni statutarie emesse da tempo ma rimaste inattive, divennero reali; in particolare leggi a favore di imprese territoriali
  • rilancio del ruolo delle Regioni nell’informazione

Nuove norme per la vendita di quotidiani e periodici
Il precedente sistema, basato su una rete di rivendite fisse autorizzate (dalla Regione), fu messo in discussione perché di ostacolo a una maggior distribuzione
1981: disposizioni per razionalizzare le autorizzazioni per incrementare la distribuzione
Legge 108 del 1999: avvio di un sistema di vendita basato non più solo su rete fissa ma su altri punti vendita
Primo periodo di sperimentazione con alcuni esercizi commerciali espressamente indicati che avevano l’obbligo di assicurare la parità di trattamento alle testate messe in vendita ed alcuni obblighi verso gli altri rivenditori (es. mantenimento del prezzo)

D.lgs 2001: dopo il periodo di sperimentazione il Governo subordina l’attività di punti vendita, esclusivi e non, ad un’autorizzazione comunale rilasciata sulla base delle caratteristiche territoriali
Il decreto è stato contestato per via dei limiti troppo stretti imposti, in particolare da alcune Regioni, nonostante il periodo di sperimentazione abbia avuto risultati positivi; toglie la possibilità di vendita ad esercizi che avrebbero molto probabilmente incrementato le vendite (es. alimentari).

Norme anticoncentrazionistiche à per ostacolare la crescente tendenza a concentrazioni aziendali e salvaguardare un livello accettabile di pluralismo informativo tramite:

  • manovre sul sostegno economico
  • soglie minime (limiti) oltre le quali (posizione dominante) non è consentito andare

Primo tentativo di conciliare due interessi costituzionalmente protetti: libera iniziativa economica e libera manifestazione del pensiero
Obiettivi:

  • assicurare le condizioni per la tutela del principio di libera concorrenza
  • garantire il diritto all’informazione degli utenti, messo in discussione dai fenomeni di concentrazione in corso

Tale disciplina era richiesta proprio per la specifica natura del prodotto (informazione) bisognoso di tutela

Posizione dominante: chi, attraverso atti di cessione, contratti o trasferimenti di azioni, si trovi a essere editore, o comunque a controllare, società che editano:

  • quotidiani con tiratura > al 20% della tiratura complessiva dei quotidiani in Italia
  • quotidiani con tiratura > al 50% della tiratura complessiva dell’area interregionale di riferimento (4 aree: nord ovest, nord est, centro e sud)

Inoltre, chi si trovi ad avere collegamenti con società con tiratura > 30% della complessiva italiana
La legge funziona perché si riescono a colpire i fenomeni di concentrazione più o meno occulta, realizzati attraverso vari legami tra società come controllo (rapporti di natura finanziaria e organizzativa) e collegamento (partecipazioni > 1/10 del capitale)

  • obblighi di trasparenza nell’interesse generale di sapere chi lavora nel settore e relativi  mutamenti; iscrizione al Registro nazionale della stampa, deposito del proprio bilancio annuale c/o Registro, comunicazione del trasferimento di azioni se superiore al 10%

Stessi obblighi (iscrizione al registro + deposito bilancio) imposti anche alle concessionarie di pubblicità, tramite le quali si raccolgono gli investimenti pubblicitari e si cercano spazi presso i diversi mezzi di comunicazione; anch’esse devono essere diversificate per ostacolare un effetto concentrazionistico; inoltre obblighi ulteriori per le concessionarie che operano in esclusiva per la stampa quotidiana: è vietato operare in esclusiva per quotidiani con tiratura > 30% di quella nazionale

  • creazione di un apposito organo di controllo per la corretta applicazione delle leggi (legge 416 del 1981) con particolare autonomia per gestire l’equilibrio tra il diritto all’informazione e al sostegno economico. Il Garante venne nominato in fretta ma la definizione dei suoi poteri fu lunga e laboriosa (leggi del 1990 - 1997). Inizialmente raccoglieva semplicemente informazioni da altri organi pubblici, senza poter verificare, al massimo poteva interpellare la magistratura. I poteri erano quindi in contraddizione rispetto ai notevoli compiti affidati (informare lo Stato di discordanze ed apportare evtl correzioni). A spiegazione di questo, la cautela del legislatore verso un organo totalmente innovativo che, se realizzato pienamente, sarebbe stato in controtendenza con l’accentramento delle competenze c/o la Presidenza del Consiglio

Legge nr. 67 del 1987: incremento degli effettivi poteri – il garante può intervenire direttamente in caso si raggiunga la posizione dominante per atti mortis causa (atti tra vivi diversi dalla semplice cessione della testata): informa il Parlamento, fissa delle scadenze per ripristinare la situazione secondo legge, e al termine di dette scadenze, richiede al Giudice provvedimenti necessari (annullamento)
1983 la legge incrementa il potere ispettivo
1990 la tenuta del Registro della stampa passa dal Servizio dell’Editoria al Garante con i relativi poteri ispettivi e istruttori; rafforzamento apparato di supporto all’azione del garante; estensione dell’intervento del Garante ai processi di concentrazione incrociata stampa – radiotelevisione con autonomi poteri sanzionatori.
Importante nella figura del Garante: riduzione del ruolo della Presidenza del Consiglio, anche se resta tuttora significativo ed esercitato tramite il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, oggi punto di riferimento per l’esercizio di varie funzioni tra cui il sostegno economico dello Stato alla stampa

  • sanzioni: la violazione ai limiti di soglia comportavano anche sospensione o perdita degli aiuti economici da parte dei soggetti in posizione dominante, oltre a evtl sanzioni di carattere penale

 

Conclusioni per la stampa: è cambiata la priorità dei problemi affrontati
Prima: definizione di censura, di abuso, di reati, di prevenzione e repressione
Oggi: anche se alcuni dei precedenti non sono scomparsi del tutto, il problema principale è la conciliazione tra esercizio della libertà di stampa ed esercizio della libertà di iniziativa economica (art. 41 e 21 Costituzione)
I pericoli per la libera stampa non vengono solo da possibili interferenze dei poteri pubblici, ma molto di più da processi economici in atto relativi alle stesse imprese produttrici di informazione
Nuovo ruolo attribuito al cittadino, destinatario dell’informazione; in nome del suo interesse all’informazione muta il ruolo dello Stato diventando tutore di questo come già degli altri interessi costituzionalmente protetti
L’attività di stampa è un servizio pubblico (pubblico interesse) quindi è ragionevole l’introduzione di limiti all’iniziativa economica
Molto è ancora da sistemare, es. uno statuto speciale per l’attività giornalistica e la sistemazione dei finanziamenti a carico dello Stato, istituzione ormai tipica della sola Italia, ridestinandoli ad attività più precarie.
Le imprese rivendicano una dimensione privata dell’esercizio della libertà di stampa, ma continua la richiesta di aiuti economici statali; si cerca di allontanare lo Stato… ma non fino al punto di perdere i contributi attuali!


3)        RADIOTELEVISIONE

Nel settore radiotelevisivo lo Stato ha assunto da subito il ruolo di gestore dell’informazione radiotelevisiva dettando i limiti all’esercizio del diritto di libertà e assumendo su di se il compito di soddisfare le esigenze della collettività
Dato il collegamento molto stretto assunto nel secondo dopoguerra tra informazione e Stato e dato il particolare potenziale di questo nuovo mezzo d’informazione sull’esercizio effettivo da parte dei cittadini delle libertà civili, economiche, sociali e dei diritti politici, la problematica principale è sempre stata tracciare una linea di confine tra libertà d’espressione e interferenze dei pubblici poteri.
Da una parte c’è quindi il diritto all’informazione, dall’altra i vari interessi in gioco e la funzione dello stato a tutela della funzione sociale.
Tutt’oggi i risultati ottenuti nel cercare di conciliare questi interessi non sono del tutto soddisfacenti

L’evoluzione della disciplina dell’informazione radiotelevisiva dei vari paesi Europei presenta una linea di sviluppo comune suddivisa in 3 fasi:

  • monopolio pubblico (periodo tra le 2 guerre)

nata per ragioni tecniche: quando la radio è passata da strumento sperimentale a commerciale, c’era la necessità di garantire una buona dislocazione dei punti di trasmissione; lo Stato faceva interventi legislativi in qualità di regolatore di alcuni aspetti dell’attività radiofonica dovuti alla nascita di iniziative private nel campo
Gli elementi pubblicistici della disciplina aumentano, le iniziative private lasciano il posto a società (parzialmente o totalmente) pubbliche (in Italia nel 1927) o ad Enti Pubblici Nazionali di Radiodiffusioneà modello di gestione monopolistico
Anche a causa degli alti costi di gestioni, le emittenti private si accorpano e diventano un unico interlocutore a cui lo Stato affida tutta l’informazione a determinate condizioni
Il Governo assume poteri importanti verso gli enti (potere di nomina organi direttivi, vigilanza e controllo finanziario)
Il fattore principale del monopolio pubblico è comunque quello politico

  • riforma del monopolio pubblico à coincide con i mutamenti Costituzionali, ma l’attivazione non è immediata; per molto tempo permane il modello pubblicistico perché non era ancora presente nelle Costituzioni una chiara disciplina del mezzo radiotelevisivo.

Si pensava di estendere le regole già presenti per gli altri mezzi, ma questo strumento aveva caratteristiche ben diverse, con un impatto sociale molto più accentuato.
Il risultato fu una riforma con principi costituzionali comuni ai vari paesi Europei che inquadrava l’attività radiotelevisiva tra le libertà di manifestazione del pensiero, tenendo conto delle esigenze di pluralismo, della limitatezza del mezzo tecnico e della sua funzione sociale.
Il tentativo era coniugare la nozione di servizio pubblico con la libertà di informazione;
Riforma basata su 3 piani:

  • valorizzazione del ruolo del Parlamento rispetto al Governo, per garantire la libertà e il pluralismo
  • valorizzazione delle autonomie locali e relativi rapporti con strutture radiotelevisive
  • introduzione di forme di partecipazione dei gruppi sociali alla gestione e utilizzo del mezzo

 

  • avvio di un sistema misto pubblico – privato (inizi anni ’80)

Nuove legislazioni ormai necessarie per vari motivi:

  • innovazione tecnologica che portava al superamento della limitatezza oggettiva del mezzo
  • pressione del mondo imprenditoriale
  • esigenze di equilibrio nel sistema dell’informazione

Precursore la legge inglese che vara un primo tentativo di riforma ed affianca alla BBC (ente pubblico) un altro ente pubblico (ITA à IBA) che trasmette programmi di società private
Con la televisione via cavo non è più necessario l’intervento dello Stato per garantire la corretta dislocazione di punti tecnici; la pluralità è garantita dalla disponibilità di frequenze. Le iniziative private sono quindi ritenute legittime.
I vari Stati rilasciavano disciplinavano:

  • i mezzi utilizzabili (radio – tele – etere – cavo…)
  • le aree raggiungibili (locale – nazionale)
  • le autorizzazioni a seconda della natura e finalità perseguite: in alcuni casi tentano di limitare l’iniziativa privata ad attività di interesse pubblico, in altri si pongono limiti e obblighi alle varie società

Si istituirono organi con l’autorità di garantire la tutela del pluralismo informativo (Governo o derivati)
Meccanismi di finanziamento scelti a seconda delle finalità:

  • dove si tenta di legare l’iniziativa privata al servizio pubblico, si esclude la risorsa pubblicitaria
  • in altri casi la pubblicità commerciale è ammessa anche se con limiti di quantità (tetti pubblicitari)

Normative antitrust: necessarie dato il declino del monopolio pubblicistico
Consistono in genere nella

  • definizione di soglie massime di concentrazioni non superabili, oltre le quali si raggiunge la posizione dominante sul mercato
  • obblighi di trasparenza sulle vicende societarie

Anche se con alcune differenze applicative, la logica di base delle legislazioni dei vari Stati rimane comune: l’informazione imparziale può essere raggiunta meglio con il concorso di una pluralità di iniziative che possono affiancare (se non sostituire) gli enti pubblici à sistema misto pubblico – privato: lo Stato mantiene la preminenza, ma l’evoluzione è notevole

Storia della disciplina radiotelevisiva italiana

Periodo liberale à introduzione di alcuni istituti, basi delle future legislazioni

  • 1910 legge che
    • attribuisce allo Stato lo stabilimento ed esercizio degli impianti necessari. E’ limitata alla parte tecnica, ma già chiaramente improntata su basi pubblicistiche
    • prevede possibilità di concessioni a privati per scopi scientifici
    • delega le funzioni amministrative per la regolamentazione del nuovo mezzo al Governo e a una commissione consultiva
  • 1912 rilasciate le prime concessioni a Radiofono e Società Italiana Radioaudizioni Circolari (soc. private)

Periodo fascista à 1924

  • riserva allo Stato dell’attività radiofonica
  • concessione in esclusiva ad un’unica società (Unione Radiofonica Italiana) x 6 anni per la gestione degli impianti e la diffusione dei programmi in cambio di alcuni obblighi relativi all’assetto societario e al contenuto delle trasmissioni
    • impianti a disposizione del governo per divulgare le informazioni
    • preventivo visto governativo sui programmi che diffondevano informazioni diverse da quelle dell’agenzia Stefani

 

1927:

  • completa pubblicizzazione della concessionaria URI à EIAR (ente italiano audizioni radiofoniche (in seguito conglobata con IRI)
  • aumento controlli dell’esecutivo sulla gestione del servizio radiotelevisivo à Comitato Superiore di Vigilanza
  • Concessione 25anni a EIAR con chiara presenza e controllo del Governo tra gli organi di vertice

Periodo Costituzionale Provvisorio
Dopo il crollo del regime fascista non vi furono mutamenti per molto tempo (riserva x radio e concessione)
1947à conferma sostanzialmente il modello precedente, con modeste novità:

  • ridefinite le competenze degli organi governativi, ruolo centrale a Ministro Poste e TLC
  • coinvolgimento del Parlamento con l’introduzione di una commissione parlamentare per garantire imparzialità e obiettività nell’informazione

1952 à nuova concessione del servizio alla RAI (avvio programmi nel ’54) basata su 4 punti:

  • maggioranza RAI di proprietà pubblica (IRI)
  • 6 membri del CdA di nomina Governativa
  • Programmazione sottoposta ad autorizzazione ministeriale su piano triennale
  • Finanziamento a doppio regime: canone + introiti pubblicitari (tetto < 5% h televisive)

Persiste quindi il mod. pubblicistico con ruolo prevalente dell’esecutivo
Questo regime si dimostrò però troppo diverso dai nuovi principi costituzionali, in particolare dall’art. 21.

Dopo la Costituzione
Si sollevarono i primi dubbi sulla legittimità costituzionale della Riserva allo Stato del servizio televisivo. La Corte Costituzionale li rigettò per 3 motivi:

  • televisione = mezzo tecnico che si avvale di bande, per cui oggettivamente limitato e diverso dagli altri mezzi di comunicazione
  • pericolo di forme di oligopolio o monopolio privato à tutela del pluralismo
  • l’attività radiotelevisiva era vista come servizio pubblico essenziale con carattere di interesse generale; lo Stato doveva garantire il tasso di pluralismo necessario

La pronuncia lascia però aperte idee per future riforme.

1974 grazie anche ai mutamenti sul piano politico-istituzionale che ha dato un nuovo ruolo centrale al Parlamento a discapito del Governo e agli sviluppi tecnologici, si inseriscono due sentenze (225 e 226) legate all’avvio della riforma del monopolio pubblico
225à la riserva allo Stato dell’attività di ritrasmissione dei programmi di emittenti estere è Costituzionalmente illegittima, ammesso l’esercizio da parte di privati
226à la riserva allo Stato dell’attività radiotelevisiva via Cavo è Costituzionalmente illegittima, ammesso l’esercizio da parte di privati a livello locale
Si considerò quindi che la riduzione di operatività in ambito statale non pregiudicava il pluralismo
Nel 1960 la Corte lancia 7 moniti per la disciplina della radiotelevisione (7comandamenti):

  • togliere l’esecutivo dai vertici della concessionaria
  • imparzialità e completezza dell’informazione
  • coinvolgimento del Parlamento
  • tutela dell’autonomia professionale degli operatori
  • limiti quantitativi per la pubblicità commerciale (tutela di altri mezzi)
  • disciplina del diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo
  • diritto di rettifica

Legge 103 del 1975 segue i moniti ricevuti dalla Corte e riduce l’area dei servizi radiotelevisivi riservati allo Stato
1) Dato che la radiodiffusione è definito come interesse di carattere generale, utile allo sviluppo sociale del paese, conferma la riserva allo Stato, ad eccezione della gestione di impianti di ritrasmissione per programmi stranieri e per via cavo
2) Rivalutazione del ruolo del Parlamento tramite i compiti affidati alla Commissione bicamerale per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (es. nomine dei membri del CdA della concessionaria, controllo sul contenuto delle trasmissioni e linee di fondo della gestione aziendale)
3) Riforma del sistema di finanziamento: canone + pubblicità con doppio limite – tetto 5% e limite al valore dell’entrate pubblicitarie annuali

Sentenza nr. 202 del 1976 sulla legittimità costituzionale della TV via etere à liberalizzazione della radiotelevisione a livello locale giustificata dal fatto che esistono localmente un nr. di frequenze sufficienti ad evitare la formazione di monopoli privati.
Questa sentenza rappresenta una vera innovazione per gli elementi tenuti in considerazione. Fino ad ora l’aspetto tecnico era tenuto in considerazione soprattutto perché collegato alla funzione sociale riconosciuta allo strumento (pluralità garantita solo da strumento con potenzialità illimitate) nella sentenza 202 la questione tecnica è a se stante, la concessione viene fatta in base a un semplice aumento delle disponibilità di trasmissione. Inizio di un sistema misto, pubblico + privato (per ora solo locale)
Si perde la connotazione di servizio pubblico essenziale, o almeno resta legato solo al settore pubblicistico

Questa sentenza apre un lungo periodo di ambiguità nel tentativo di arrivare alla definizione del nuovo assetto del sistema radiotelevisivo
Nel frattempo il settore privato si trasforma concentrandosi in poche reti nazionali a cui fa capo un’unica grande emittente, polarizzazione della pubblicità verso le iniziative più importanti, messa in onda di programmi preregistrati (copia del sistema statunitense)

Sentenza nr. 148 del 1981: legittimità della riserva allo Stato per la radiotelevisione via etere, a livello nazionale, dati gli sviluppi del mezzo tecnico. La Corte suggerì di mantenere la riserva +che altro per mancanza di leggi o discipline del mercato che impediscano formazioni oli-monopolistiche private. Alla motivazione tecnica e sociale si aggiunge ora una motivazione economica (corretta distribuzione delle risorse disponibili)
Inizia quindi una specie di gara tra il legislatore e le maggiori emittenti private, ognuno a difendere interessi diversi
Legge nr. 10 del 1985 disciplina transitoria del sistema misto pubblico – privato, rimasta comunque in vigore per ben 5 anni. Le norme anti-monopolio e i regolamenti per la pubblicità furono rinviati alla futura legge definitiva. La disciplina consentiva il proseguimento delle ormai costituite reti nazionali in cambio di alcuni obblighi già presenti per l’emittente pubblica (25% del tempo destinato ai film doveva essere per film italiani – europei, messaggi pubblicitari < 16% h di trasmissione settimanali e 20% per ora)
Scomparve quindi la riserva statale per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva anche a livello nazionale. Era difficile definire un nuovo quadro normativo di riferimento, c’erano troppi squilibri e cambiamenti, anche nel crescente settore privato.
La legge mantiene l’incertezza sulla natura dell’attività di radiotrasmissione: via etere, cavo o altro come attività di interesse generale? O servizio pubblico se gestito dallo Stato? O attività privata da disciplinare?
Organizzazione interna della concessionaria pubblica: si generano ambiguità anche in questo campo, creando confusione nella gestione. Ritornano in discussione i ruoli del Governo e del parlamento

Sentenza nr. 826 del 1988: date le troppe difficoltà incontrare nel passare in tempi brevi da un regime monopolistico al regime misto, sorsero dubbi sulla legittimità della normativa transitoria. La sentenza determina l’assoluzione della stessa, a condizione che sia varata in tempi brevi una vera legge di riforma del settore. Si risollecita quindi la messa a punto di una nuova disciplina del sistema dell’informazione.
Motivazione di quanto sopra: il pluralismo, inteso in 3 accezioni, a seconda del ruolo che remittenza privata e pubblica sono tenute a svolgere:

  • p. esterno: presenza attiva del maggior nr. di fonti- mezzi tecnici necessari
  • p. interno:  espressione del maggior nr. di opinioni
  • p. = concreta possibilità di scelta da parte del cittadino tra varie fonti informative

Questi diventano quindi i nuovi principi costituzionali da tutelare con la nuova disciplina, e su queste basi, il giudice costituzionale invia nuovi moniti al legislatore:

  • disciplina dei finanziamenti che alimentano il sistema
  • disciplina a tutela dell’utente che regoli quantità e qualità dei messaggi
  • introduzione di una normativa antitrust, che regoli i rapporti tra emittenti, imprese di pubblicità ed imprese editoriali
  • tutela di emittenti locali
  • soluzioni in linea con gli sviluppi tecnologici in atto

1989 Direttiva CE nr. 552 sulla pubblicità televisiva
Primo tentativo di avviare una legislazione comunitaria su uno degli aspetti chiave del sistema radiotelevisivo
La CE formula una serie di enunciazioni volte al raggiungimento di determinati obbiettivi e detta alcune specifiche norme in materia di pubblicità televisiva.

  • Affermazione della libera circolazione delle trasmissioni televisive tra gli Stati membri della Comunità
  • obbligo di dedicare >parte del tempo a programmi EU
  • obbligo di tutela per opere cinematografiche
  • disposizioni relative alla pubblicità commerciale
    • contenuto del messaggio pubblicitario – divieto per offese alla dignità umana, per discriminazioni, per pericoli di salute o sicurezza, per sigarette e tabacco ecc
    • modalità di trasmissione: il messaggio deve essere riconoscibile e deve essere inserito tra le trasmissioni o nelle trasmissioni secondo determinate regole
    • indice di affollamento (limite max dei messaggi in rapporto alle h. di trasmissione): 18% del tempo di trasmissione quotidiano (20 se si aggiungono i teleshopping) e 20% dell’orario
    • sponsorizzazioni, forma particolare di pubblicità: devono essere riconoscibili, lo sponsor non può influenzare il contenuto del programma, non si possono inserire nel programma pubblicità per i beni sponsorizzati

Legge 6 Agosto 1990, nr. 223 – Nuova disciplina del sistema radiotelevisivo misto pubblico e privato
Il problema di base era conciliare la libertà di espressione con quella di iniziativa economica, mantenendo la necessaria garanzia del pluralismo e tenendo in considerazione lo sviluppo tecnologico; 5 aspetti principali della legge:

  • principi comuni al settore pubblico e privato: pluralismo, obiettività, completezza, imparzialità dell’informazione e apertura alle diverse tendenze politiche, sociali, religiose, ecc.; questo perchè i vari settori di trasmissione sono tutte attività di “preminente interesse generale”. L’intento del legislatore è di impostare la disciplina in modo unitario, ma non riesce ad eliminare del tutto l’ambiguità, in quanto accenna ancora al “servizio pubblico radiotelevisivo” à possibile interpretazione: il rispetto dei principi affidato solo, o principalmente, alla concessionaria pubblica
  • regime concessorio: si basa su due atti di pianificazione per l’assegnazione delle bande di frequenza
    • Piano Nazionale di ripartizione à servizi di telecomunicazione
    • Piano di Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione à servizio radiotelevisivo

Non è solo un’operazione tecnica, ma incide sul numero totale delle emittenti teoricamente attivabile, quindi sul tasso di pluralismo esterno
Organo per rilascio e revoca della concessione: il ministro di settore
Requisiti:

  • sistema pubblico: concessione in esclusiva a una società a totale partecipazione pubblica
  • settore privato: dipendono dall’area di riferimento della concessione:
    • nazionale à società di capitali in Italia o CEE con un certo tot di cap. sociale
    • locale à anche a enti riconosciuti dallo Stato o persone fisiche che si impegnino a versare la richiesta cauzione

Le società devono inoltre avere come oggetto sociale l’esercizio dell’attività radiotelevisiva o attinente al settore dell’informazione
Divieti di rilascio per chi ha riportato condanne penali, per enti pubblici, società a prevalente partecipazione pubblica, istituti di credito
Criteri per il rilascio delle concessioni: potenzialità economica delle diverse iniziative, natura dei progetti tecnici presentati, qualità della programmazione, attività già svolta
Obblighi per i concessionari:

  • comuni
    • gestione impresa:
      • iscrizione al registro delle imprese
      • comunicazione trasferimenti di proprietà
      • promuovere azioni per le pari opportunità
      • trasmettere lo stesso programma nell’area geografica per cui si ha la concessione
      • rispettare le leggi in materia di telecomunicazioni e tutela diritto d’autore
      • rispettare modalità di trasmissione messaggi pubblicitari
      • limiti sulle sponsorizzazioni
      • limiti di affollamento pubblicitario
      • trasmissione gratuita di brevi comunicati per conto di vari organi pubblici
      • limiti previsti per opere cinematografiche
      • diritto di rettifica
    • contenuto programmi
      • non trasmettere messaggi subliminali
      • non nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori
      • divieto per messaggi pubblicitari che possono ledere alcuni valori costituzionali
      • divieto di pubblicità per certi prodotti
  • specifici per settore
    • pubblico:
      • trasmissione di messaggi di utilità sociale
      • tetto massimo per gli introiti pubblicitari annuali
    • privato
      • cauzione
      • canone per concessione
      • livello minimo di ore di trasmissione
      • riservare programmazione per informazione
  • norma antitrust: per contenere i fenomeni di concentrazione in atto e assicurare il pluralismo; 3 aspetti
    • rapporti tra emittenti televisive: nr. massimo di concessioni per uno stesso soggetto
      • liv. Nazionale: 25% reti stabilite dal piano nazionale, max 3
      • liv. Locale: 1 per bacino d’utenza
    • rapporti tra emittenti televisive e stampa: limiti di concentrazione
      • 0 concessioni ha chi opera nella stampa con tiratura >16%
      • 1 concessione tra 8 e 16%
      • 2 concessioni se < di 8%
    • rapporti tra emittenti televisive e concessionarie di pubblicità: limiti di concentrazione – se vi sono situazioni di controllo o collegamento, le imprese di pubblicità possono raccogliere fondi per un numero limitato di reti
  • regolamentazione pubblicità radiotelevisiva
    • contenuto messaggi pubblicitari: segue le indicazioni CE per la tutela di determinati valori costituzionali e il divieto per alcuni prodotti
    • indici di affollamento: segue le direttive CE – 15% al giorno e 18% all’ora
    • modalità di trasmissione messaggi pubblicitari: molto + flessibile delle indicazioni CE, da molto più spazio ai messaggi pubblicitari durante i programmi, i film, e per alcuni tipi di programmi specifici (religiosi, informazioni)
    • rapporti tra emittenti e imprese concessionarie
    • sponsorizzazioni: non vi è il divieto di promuovere i beni dello sponsor nel programma, quindi non vi è molta differenza tra sponsorizzazione e pubblicità normale.
  • meccanismi di garanzia per la corretta applicazione della legge: come già per la stampa, anche il controllo e sanzioni previste dalle norme sull’antitrust vengono affidate al Garante per la radiodiffusione ed Editoria, confermandogli
    • poteri di proposta e consultivi
    • poteri di controllo
    • poteri sanzionatori

Sentenza 420 del 1994: appurato che le norme della legge 223/1990 non garantivano il pluralismo, ma con il limite massimo di 3reti confermarono il duopolio RAI – Fininvest, la Corte Costituzionale sentenzia una parziale dichiarazione di illegittimità in attesa dell’annunciata riforma del sistema radiotelevisivo.
Fu tuttavia consentito in regime transitorio che i soggetti titolari del nr. di concessioni dichiarato illegittimo continuassero ad operare sulla base della legge delegittimata.
Ad oggi però non vi sono stati cambiamenti, tranne per la legge 249 del 1997 che sposta l’eccedenza del nr. legittimo di trasmissioni su frequenze via satellite o via cavo.
Inoltre, nel 2001 si è fissato un termine definitivo (31 Dic 2003) per il passaggio definitivo di una rete Mediaset sul satellite e per la trasformazione di una rete Rai in rete senza pubblicità.
Nella sentenza 466 del 2002 viene già considerato anche il digitale terrestre, che non consente però di fare previsioni dato che è solo in una fase di sperimentazione.

Pubblicità radiotelevisiva e sponsorizzazioni – legge 650 del 1996

  • indici di affollamento
    • per concessionaria pubblica: 4% orario settimanale e 12% di ogni ora
    • emittenti private: 15% giornaliero e 18% di ogni ora
    • emittenti radio private: 18% di ogni ora x le nazionali, 20% per le locali

limiti elevati in caso di televendite

  • nuova disciplina sulla modalità di trasmissione messaggi – legge 122 del 1998: di regola i messaggi devono essere inseriti tra i programmi e non durante; regole diverse per programmi divisi in parti, divieti di interruzioni per funzioni religiose ecc
  • direttiva CE 36 del 1997 estende il tempo per le televendite e prevede una distinzione tra spot pubblicitari e altre forme di pubblicità. Queste regole si traducono in un’espansione consistente del tempo dedicabile alla pubblicità televisiva e ritorna il problema delle risorse economiche derivanti dalla pubblicità commerciale sull’intero sistema dei media a tutela del pluralismo informativo
  • sponsorizzazioni: dopo l’apertura di una procedura d’infrazione contro l’Italia da parte della CE, con la legge 483 del 92 si restringe il significato di sponsorizzazione con il divieto di promozione diretta. Vengono in compenso create le telepromozioni, ossia forme di vendita diretta al pubblico incluse solo nel calcolo dell’indice di affollamento giornaliero e non orario

Disciplina degli organi di governo della concessionaria pubblica

  • Presidente nominato dal C.d.A con poteri limitati
  • C.d.A. (da 16 a 5 membri) nominato dai presidenti delle 2 camere, con funzioni di controllo e garanzia
  • Direttore Generale nominato dal C.d.A. – compiti di gestione aziendale

L’intento era creare maggiore autonomia e indipendenza dalla politica del CdA e del Presidente, e creare un rapporto di fiducia tra CdA e Direttore. Ma, dati gli eventi, non ha funzionato

Disciplina della Radiotelevisione via cavo

  • attività di installazione e gestione di reti e impianti a diffusione sonora e televisiva: riservato allo Stato ma esercitato da soggetti privati che hanno ricevuto concessione dal ministro delle Poste e Tlc
  • attività di distribuzione dei programmi attraverso tali impianti: non ha riserve, basta un’autorizzazione rilasciata dal ministro del settore

Disciplina della Radiotelevisione via satellite: in attesa di una legge che la disciplini, si rifà alla legge 249 del 1997

  • la diffusione via satellite è soggetta ad autorizzazione
  • vi sono limiti per evitare concentrazioni multimediali

Piattaforma digitale: complesso di apparati (infrastruttura) necessaria a trasformare i segnali televisivi analogici in digitali e all’invio dei medesimi via cavo o satellite, e trasmissioni codificate in forma analogica trasmesse su reti terrestri – per questa tecnologia vi sono solo delle disposizioni transitorie

Disciplina della comunicazione politica
Legge 81 del 1993 detta alcune norme per il periodo elettorale (obblighi per i concessionari pubblici e privati per ugual trattamento dei partecipanti)
la legge 28 del 2000 regola la comunicazione anche in periodi normali, distinguendo tra:

  • Comunicazione politica: dibattito a più voci
    • Disciplina generale: diffusione a livello nazionale
    • Disciplina elettorale: più specifica tipizzazione, ripartizione meticolosa degli spazi
  • Messaggi autogestiti: illustrano in modo unilaterale un unico programma
    • Disciplina generale: diffusi obbligatoriamente dalla concessionaria pubblica e solo facoltativamente dalle altre. – durata minima tale da consentire l’espressione di opinioni – non oltre una certa % del tempo dei programmi di comunicazione politica
    • Disciplina elettorale: oltre a quanto sopra, più criteri per suddividere gli spazi

Fondamento costituzionale della disciplina della comunicazione politica: rendere effettivi il pluralismo dei programmi di comunicazione politica e a l’eguaglianza dei vari partiti in fase di partenza. I limiti imposti suscitano però dubbi in materia costituzionale
Il principio che dovrebbe guidare il legislatore è sempre lo stesso, ossia l’effettiva uguaglianza delle condizione nelle quali si realizza il concorso tra i diversi soggetti politici.

Legge 66/2001 - avvio dell’attività radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri
Non è una tecnica che utilizza un mezzo diverso dalle radiofrequenze, ma una tecnica diversa di diffusione del messaggio informativo che consente una capacità trasmissiva notevolmente maggiore; potrebbe essere quindi una buona soluzione per garantire il pluralismo informativo, oltre a fornire vari servizi interattivi.
Data la novità del settore il legislatore è intervenuto rapidamente con un quadro normativo di base per avviare la transazione dell’attività radiotelevisiva da analogica a digitale.

  • approvazione di uno specifico piano di assegnazione delle frequenze per la radiotelevisione in tecnica digitale
  • sulla base di questi piani il Min. delle Comunicazioni rilascia un’abilitazione alla sperimentazione della nuova tecnica di trasmissione ai soggetti che la richiedono.
  • Fine sperimentazione prevista per il 2006

 
La legge disciplina principalmente due aspetti:

  • Norme per le nuove figure coinvolte: scompare l’operatore integrato (unico controllore del sistema il concessionario) e compaiono 2 nuove figure:
    • operatore di rete à obblighi sulla gestione della rete e altri a tutela del pluralismo; operano sulla base di una licenza concessa dal Min del settore x 12 anni
    • fornitore di contenuti o servizi à obblighi sui contenuti trasmessi; operano sulla base di un’autorizzazione rilasciata dal Min del settore x 12 anni

Entrambi sono sottoposti ad obblighi e limiti di quantità a garanzia del pluralismo

  • Passaggio dal regime concessorio al regime delle licenze / autorizzazioni con regole x stabilire chi può ottenere la licenza

Gli effetti e le evoluzioni di questo campo saranno verificabili solo in futuro

Servizio pubblico tra diritto interno e comunitario – art. 36 del Trattato CE
La sfera del diritto comunitario si espande aumentando i poteri della CE, fino ad intersecarsi con le decisioni che lo Stato si riservava quale garante di correttezza.
Ovvie resistenze degli Stati a tali disposizioni à protocollo di Amsterdam sui servizi pubblici radiotelevisivi, che

  • conferma l’esistenza di servizi pubblici radiotelevisivi garanti di esigenze insopprimibili di qualsiasi società; si esclude un controllo comunitario sui presupposti di tale servizio
  • mantiene la possibilità di aiuti statali
  • prevede il controllo comunitario sulla disciplina del servizio pubblico

Quindi, non si mettono in discussione i presupposti del servizio pubblico ma la relativa disciplina.
Conseguenza: valorizzazione dell’istituto del contratto di servizio che cerca di dare concretezza alla missione pubblica del servizio, con una serie di prescrizioni relative a tipo e qualità di programmazione trasmessa

Permane l’esigenza di una riforma della disciplina dell’emittenza pubblica, per adeguarsi alle prescrizioni del protocollo di Amsterdam e per gli sviluppi in materia dal 1990 in poi:

  • concessionaria non + a totale partecipazione pubblica
  • sviluppo tecnologie

che influiscono molto sul senso di servizio pubblico
In particolare, l’avvio del digitale terrestre dovrebbe particolarmente influire per la potenziale capacità di moltiplicare la capacità trasmissiva.
Su questa base cambierebbe il senso di servizio pubblico, che potrebbe essere riconvertito in una specie di servizio universale radiotelevisivo, considerando però che proprio ora è maggiore la necessità del servizio pubblico date le attuali problematiche sociali: nuovi e vecchi alfabetismi, nuove emarginazioni sociali, discriminazioni.
La riforma, e non la soppressione è quindi necessaria, e si baserà molto probabilmente su una reale differenziazione dei programmi trasmessi dal servizio pubblico e la sua uscita dall’attuale concorrenza con le imprese private

La terza legge di sistema
DdL 3184 / 2 Dic 03 varato di recente ma rinviato alle Camere per dubbi di costituzionalità
Risponde a vari solleciti:

  • sviluppi del diritto comunitario – protocollo di Amsterdam e condizioni per la sopravvivenza del servizio pubblico
  • evoluzione tecnologica – avvio del digitale terrestre
  • sviluppi della giurisprudenza – sentenze che hanno evidenziato la mancanza di adeguata tutela del pluralismo interno ed esterno del sistema attuale e la permanenza di un certo tipo di servizio pubblico con determinate caratteristiche

Si articola in 5 capi:

  • principi generali per:
    • la tutela degli utenti per contenuto delle trasmissioni (accesso ad un ampia varietà di informazioni e contenuti; tutela della persona umana, soprattutto minori) e organizzazione del sistema (divieto di posizioni dominanti, diritto per i fornitori di contenuti di accedere alle reti senza discriminazione)
    • l’informazione televisiva come servizio di interesse generale: imparzialità e completezza
    • l’emittenza locale: tutela e promozione delle culture locali
    • l’uso efficiente dello spettro elettromagnetico à piano nazionale
  • normativa antitrust razionalizzata: la legislazione precedente prevedeva una serie di vari limiti che si traducono ora in un unico limite: il 20% del totale proventi ricavabili dal Sistema Integrato della Comunicazione (SIC) che include produzione e distribuzione di contenuti per programmi radiotelevisivi e radiofonici trasmessi in qualunque forma tecnica, editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche internet, opere cinematografiche e intermediazione pubblicitaria.
    L’autorità di settore è garante sulla formazione di eventuali posizioni dominanti
    Altro limite: nr. di programmi televisivi, ma entrerà in vigore solo dopo la completa attuazione del piano per il digitale terrestre; nel frattempo confermato lo status quo degli attuali concessionari
  • codice della radiotelevisione da parte del Governo
  • servizio pubblico radiotelevisivo: ne specifica i compiti fondamentali – obbligo di assicurare sul territorio nazionale programmi di educazione, cultura, informazione – il contratto 3nnale di servizio ne specifica i dettagli – Autorità garante del rispetto delle leggi – finanziamento: obbligo di contabilità separata per introiti da canone e spese sostenute per trasmissioni di servizio pubblico

    Natura e struttura della concessionaria:
    • disciplina transitoria: regola il periodo di fusione di RAI in RAI Holding Spa, concessione x12 anni, fino a quando sarà completata l’uscita dello Stato dalla concessionaria
    • disciplina a regime una volta realizzata l’uscita dello Stato dalla concessionaria pubblica
  • disciplina transitoria per passaggio da analogico a digitale, integra la legge 66 del 2001; la concessionaria pubblica deve assicurare 3programmi analogici ed assicurare altri blocchi

Il T.U. della televisione
Il DdL rimanda al Governo l’emanazione di un T.U. per mettere ordine tra le varie leggi introducendo modifiche o abrogando quanto necessario. Dovrà inoltre contenere i principi fondamentali della materia che devono poi essere rispettati anche dai legislatori regionali.
Il ruolo delle Regioni diventa articolato su due piani

  • esercizio della nuova competenza legislativa in tema di emittenza locale, relative funzioni amministrative e relativi obblighi
  • partecipazione all’esercizio di competenze riservate allo Stato

Dubbi sul rispetto del diritto comunitario
Sono stati fatti 2 interventi, uno per TLC e uno per radiotelevisione si sono create disarmonie e incoerenze, problemi di obiettività, trasparenza.

Dubbi di legittimità costituzionale in termini di pluralismo per la nuova normativa antitrust: il SIC sembra favorire ulteriormente il duopolio e il congelamento dello status quo mantiene le 3reti problematiche. Si risolverà con il digitale terrestre?

Dubbi sul modello di privatizzazione della concessionaria

Per tutti questi dubbi, il DdL è stato rinviato al Capo dello Stato che l’ha rinviata al Parlamento

  • troppo tempo per la verifica dell’effettivo aumento di programmi con il digitale terrestre (12mesi)
  • niente poteri di intervento per l’Autorità in caso di esito negativo
  • eccessiva ampiezza del SIC
  • troppa risorsa pubblicitaria in televisione a discapito degli altri mezzi di diffusione

Nel frattempo d.l. 352 del 2003 con il quale si togliere l’obbligo di passare x rai e mediaset entro una certa data al digitale terrestre, si precisano meglio i poteri dell’Autorità

  • Telecomunicazioni

 

La convergenza tecnologica è il fenomeno che consente l’utilizzazione di uno stesso mezzo per diffondere una pluralità di servizi, non più reti distinte per servizi distinti.
Non vi è più la corrispondenza tra mezzi e servizi che aveva finora costituito l’asse portante del sistema normativo, quindi decade il fondamento per l’esistenza di discipline giuridiche differenziate
In precedenza si erano sviluppate discipline diverse incentrate o sulla parte tecnica (telefonia) o sui contenuti (radiotelevisione), ancorate a principi costituzionali diversi (art. 15 per telefonia, art. 21 per radiotelevisione)

I passaggi dell’innovazione tecnologica verso la multimedialità (possibilità di scambiare contemporaneamente diverse forme di informazione) e la convergenza tecnologica sono:

  • la telematica: informatica applicata alle TLC à +capacità trasmissiva, servizi interattivi
  • nuovi mezzi di trasmissione segnali à cavo a fibra ottica - satellite a diffusione diretta
  • nuove tecniche di trasmissione segnali à sistema numerico-digitale: elimina la necessità di infrastrutture diverse per leggere uno stesso segnale, crea alfabeto universale
  • tecniche di codifica dei segnali trasmessi à influisce sulla ricevibilità dei messaggi, per imporre limitazioni o aumentarne la sicurezza

Varie forme di convergenza

  • ISDN: rete numerica che consente di trasmettere informazioni in formati diversi
  • Internet: servizi multimediali a livello internazionale
  • Evoluzione telefonia: TACS (analogico) à GSM (digitale) à UMTS (copertura globale, alta velocità, compatibile con internet
  • Tv interattiva per accesso a banche dati
  • Piattaforma digitale: complesso di apparati (infrastruttura) necessaria a trasformare i segnali televisivi analogici in digitali e all’invio dei medesimi via cavo o satellite, e trasmissioni codificate in forma analogica trasmesse su reti terrestri

Conseguenze dell’innovazione tecnologica

  • Nuova definizione dei servizi di telecomunicazione – d.p.r. 1997
    “trasmissione e instradamento di segnali su reti di telecomunicazione, inclusi i servizi interattivi, esclusa la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi”
    Questi ultimi sono esclusi per via della specificità del settore tuttora mantenuta; è quindi giustificabile la diversa disciplina
  • Fine dei monopoli pubblici e avvio di un mercato concorrenziale
    Favoriti dall’evoluzione tecnica e dalle relative decisioni prese in sede comunitaria.
    Si partiva da una situazione di monopolio pubblico confermato nel 1973 con la riserva allo Stato per il servizi di TLC, includendo la gestione delle infrastrutture, l’erogazione di servizi, la fornitura di apparecchi terminali; le TLC sono gestite dall’azienda di Stato con alcune concessioni alla società (SIP – Italcable) e sotto controllo della STET
  • Interventi normativi della CE in materia di TLC
    sentenza C. di Giustizia del 1985 – le regole della concorrenza sono applicabili anche al settore TLC e relativi soggetti pubblici titolari
    • Inizio di una politica delle TLC per liberalizzare i mercati nazionali effettuato tramite una serie di direttive che impongono l’eliminazione di tutte le disposizioni che concedenti diritti speciali o esclusivi; questi diventano quindi illegittimi. I legislatori degli Stati membri devono adeguare le rispettive legislazioni
    • Definizione linee di armonizzazione delle nuove legislazioni nazionali: condizioni di accesso al mercato e obblighi a carico degli operatori à obiettività, trasparenza, non discriminazione, parità di accesso e altre direttive per garantire un effettiva parità nell’accesso e tutela verso gli utenti. Sono previsti obblighi specifici verso gli operatori più forti.
      Prende corpo la nozione di servizio universale, insieme minimo definito di servizi di una data qualità a disposizione di tutti gli tenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica e offerto a un prezzo abbordabile; sono obblighi che lo Stato può o deve imporre agli operatori per garantire la tutela degli utenti in previsione della liberalizzazione.
      Si vuole evitare che nascano nuove forme di emarginazione sociale e discriminazioni, garantendo le esigenze sociali. Questi obblighi sono equiparabili in un certo senso al modello pubblicistico che non viene dimesso ma riqualificato: diventa soggetto regolatore a salvaguardia degli interessi di carattere generale e soggetto guida dello sviluppo del mercato

 

Attuazione della normativa comunitaria nell’ordinamento italiano
Legge nr. 58 del 1992: Separazione per il settore TLC delle funzioni controllo – gestione. Nasce un gestore unico delle TLC (Telecom), mentre le funzioni di controllo vengono affidate a Irtel. Questa legge, unita alle precedenti per l’adeguamento del sistema alle normative comunitarie, delineano il seguente quadro:

  • Apertura del mercato TLC a + operatori sulla base di autorizzazioni generali (consente l’esercizio dei diritti con una semplice denuncia di inizio attività) e licenze individuali (richiede un’autorizzazione espressamente rilasciata che conferisce diritti/obblighi specifici),  e non concessioni; da un sistema di tipo autoritario a un libero accesso nel mercato; per la legge 249 del 97
    • Licenza: installazione delle reti di tlc via cavo o frequenze terrestri (parte tecnica)
    • Autorizzazioni e licenze: esercizio delle reti di tlc e fornitura dei relativi servizi (contenuti)

La gestione delle reti e la fornitura di servizi di TLC sono considerate attività di preminente interesse generale e devono quindi seguire scrupolosamente alcuni principi (libera concorrenza, pluralità degli operatori, obiettività, trasparenza, non discriminazione, rispetto delle condizioni di fornitura, tutela degli utenti, diritto alla riservatezza, salute pubblica e ambiente)
Si ribadisce che la liberalizzazione non significa disimpegno dei pubblici poteri e che bisogna garantire equilibrio tra sviluppo economico e contenuti trasmessi

  • Principio di trasparenza gestionale à contabilità separate per gestione reti e la fornitura di servizi e contenuti
  • Obbligo di interconnessione: gli organismi in possesso d infrastrutture (reti) devono consentirne l’utilizzo a nuovi operatori; l’Autorità regola i principi di promozione di un mercato competitivo delle reti e la garanzia di interconnessioni su mercati locali, nazionali e UE; gestisce in caso di necessità le limitazioni all’utilizzo delle reti
  • Obbligo di fornitura del servizio universale d.p.r. 318 - in concreto comprende il servizio di telefonia vocale, fornitura elenco abbonati, servizi di informazione abbonati, fornitura di apparecchi telefonici pubblici, collegamenti e servizi relativi a interessi pubblici nazionali. Inizialmente affidata a Telecom, dopo il 1998 estesa anche ad altri operatori. Se troppo oneroso per un organismo, si prevede la ripartizione dei costi sostenuti per tale compito. Il contenuto del servizio universale può evolversi sulla base del progresso tecnologico; rivalutazione e revisione ogni due anni.
  • Istituzione di un’apposita Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – legge 249 del 1997 – che (a differenza di prima) ha il compito non solo di vigilare, controllare ed evnt reprimere, ma si trova a governare (integrazione di principi vigenti) il relativo settore. Per questo argomento, la legge 249 non presenta dettagli specifici, ma una serie di principi a cui l’Autorità può fare riferimento per orientare gli sviluppi del sistema. Questo perché, dato il settore articolato e in costante evoluzione, non si poteva creare subito una disciplina rigida e stabile. Il fattore “flessibilità” viene garantito dall’Autorità. Altro scopo era sottrarre al circuito partitico-politico il governo del sistema per affidarlo a un’autorità indipendente.
    • Composta da 3 organi – nomina con meccanismo di designazione politica
      • Commissione per infrastrutture
      • Commissione per i servizi
      • Consiglio = 2 commissioni (nominate da Camera + Senato) + presidente (nomina Capo dello Stato)
    • Molti poteri rilevanti – raggruppa quelle del garante per editoria e radiodiffusione + TLC
      • Poteri consultivi e di proposta (pareri su piano nazionale di ripartizione)
      • Poteri di regolazione
      • Poteri paragiurisdizionali e sanzionatori (su interconnessione e deroghe su normativa< antitrust)
      • Poteri autorizzatori (via satellite)
    • CORECOM: articolazione dell’A.G.C a livello regionale
    • Consiglio Nazionale degli utenti: organo composta da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di TLC e radiotelevisivi; la nomina dei membri segue regole precise per garantirne l’imparzialità da interessi del settore. Resta comunque possibile a chiunque rivolgersi direttamente all’Autorità.
  • Nuove regole antitrust: introduce una serie di limiti e regole non più rigidi ma flessibili, suscettibili di trovare applicazione da parte dell’Autorità, più adatte alle condizioni in cui operano ora le attività economiche coinvolte. Sostituisce la precedente normativa, ormai inadatta perché limitata a radiotelevisione e stampa.
    La posizione dominante si definisce con:
      • Nr. max di concessioni o autorizzazioni rilasciabili a un dato soggetto
      • Quota di risorse che i diversi operatori assorbono nei diversi segmenti in cui si articola il mercato totale della comunicazione: nessun soggetto può superare
        • 30% delle risorse nel settore trasmissioni televisive via etere o codificate
        • 30% settore radiofonico nazionale
        • 30% televisione via cavo o satellite
        • 20% risorse derivanti da pubblicità commerciale, sponsorizzazioni, ecc.

Obbligo di tenuta di contabilità separate per i diversi settori in cui si opera
Limiti analoghi alle concessionarie di pubblicità
Limiti imposti per gli incroci di settore (ok da radiotelevisione in tlc, non il contrario)
Deroga alle norme antitrust per la piattaforma digitale, in quanto settore in fase di avvio.
Limiti all’acquisizione di diritti di trasmissione codificata di eventi sportivi
Nella maggioranza dei casi nella normativa antitrust, alla previsione di un limite si accompagna la possibilità per l’autorità di disporre di una deroga

Review ’99 à fissa le linee portanti che la CE vuol perseguire

  • ricomporre la normativa comunitaria in materia di TLC
  • porre le basi per la futura regolamentazione

Il quadro normativo di base ha raggiunto il suo scopo, occorre una parziale rettifica per accordarlo all’evoluzione del mercato e raggiungere

  • la promozione di un mercato EU aperto e competitivo
  • la promozione di un effettivo accesso a tutti i cittadini EU
  • il consolidamento del mercato interno

tramite varie modalità

  • unificazione delle regole
  • progressivo alleggerimento delle stesse
  • ricorso ad atti di sof-law
  • maggiore stabilizzazione

La filosofia della nuova norma comunitaria assume come principio fondamentale la libera concorrenza, cercando di semplificare il più possibile e ridurre al minimo gli impedimenti – grande delega ai garanti per il controllo

Varo di un nuovo pacchetto di direttive comunitarie del 2002

  • Direttiva quadro 21
    • Fissa una serie di principi comuni per l’intero settore della comunicazione elettronica (TLC e radiotelevisione non più divise) à principio di convergenza
    • Sostituzione delle regole ex ante (imposizione di obblighi e limiti a priori) con le ex post (prevedono misure correttive a posteriori)
    • Ruolo delle Autorità nazionali di regolamentazione definito come organismo tecnico, indipendente, legato all’imparzialità e trasparenza; ci deve essere reciproca informazione e cooperazione tra le diverse autorità nazionali; per i procedimenti più rilevanti la Commissione Eu si riserva un ruolo molto significativo
  • Direttiva 20 – autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica: dato che fino ad allora erano state privilegiate le licenze individuali (ostacolo sul libero accesso), la direttiva fissa il principio per cui la fornitura di reti e servizi deve esser assoggettata solo ad un’autorizzazione generale (intento di semplificare le procedure, mantenendo obblighi di informazione)
  • Direttiva 19 – accesso alle reti e interconnessione: ribadisce quanto già stabilito con l’integrazione dell’obbligo per gli operatori di reti pubbliche di comunicazione di negoziare tra loro l’interconnessione per la fornitura di servizi al pubblico (obblighi maggiori per gli operatori più forti
  • Direttiva 22 – servizio universale e diritti degli utenti: rimane come già in passato definito e la rivalutazione / modifica resta prerogativa della Commissione EU. Assegnazione del servizio universale a una o più imprese per garantire la copertura nazionale; riconoscimento alla stessa di un indennizzo o del riparto del costo con gli altri fornitori se il servizio diventa troppo oneroso

Adeguamento della normativa nazionale – d.lgs 214 del 2003 – Codice delle Comunicazioni elettroniche
Si discosta dalla disciplina comunitaria per 3 aspetti:

  • mantenimento della distinzione tra telecomunicazioni e radiotelevisione: rimangono le nome speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi, con conseguenze di difformità su altri aspetti
  • differimento del nuovo regime dei titoli abilitativi: la normativa viene recepita, ma ritardata, in attesa della naturale scadenza delle licenze già date
  • mantenimento di rilevanti poteri di regolamentazione al Ministro di Settore in continuità con precedenti interventi legislativi (legge 66/2001); è in contraddizione con la normativa comunitaria che prevede la necessaria separazione tra proprietà e regolamentazione… alcune decisioni ministeriali potrebbero esser viste come influenzate da tendenze politiche. Inoltre la legge lascia una “lacuna” nelle norme per la nomina dell’autorità, lasciando anche questo aspetto suscettibile di influenze partitico-politiche

In conclusione, il processo di convergenza apre una serie di nuove problematiche giuridiche

  • inquadramento costituzionale delle diverse attività comunicative: prima le telecomunicazioni seguivano i principi dell’articolo 15 (libertà e segretezza della corrispondenza – aspetto soggettivo), oggi possono sconfinare nel 21 (libertà di manifestazione del pensiero – aspetto tecnico). Si propone di interpretare entrambe le disposizioni riconducendo le due libertà a un’unica matrice: assicurare a tutti la libertà di comunicare ad altri il proprio pensiero – libertà di comunicazione – differendo il grado di tutela in ragione delle concrete modalità comunicative prescelte
  • pluralismo comunicativo e contenuti del servizio universale:
      • rispetto del pluralismo comunicativo inteso come esistenza di una pluralità di operatori e come diritto degli utenti a ricevere informazioni complete e imparziali. Necessaria ridefinizione della norma anti-trust per conciliarne l’aspetto strutturale (posizione degli operatori) e sostanziale (attività degli operatori). Le nuove tecnologie giocheranno a favore dell’aumento del pluralismo
      • contenuti del servizio universale: devono essere garantiti anche in regime di libero mercato, ridefinizione di nuovi contenuti. Il potere pubblico potrebbe diventare garante di un nuovo servizio universale assumendo valenza sociale di rilievo, a tutela degli utenti per evitare che la nascita della “società dell’informazione” porti anche una parallela nascita di nuove forme di emarginazione sociale
  • i problemi specifici della comunicazione via internet: prevenzione e repressione delle attività comunicative illecite, disciplina dell’e-commerce, tutela diritto d’autore, tutela dati personali. Internet è un’infrastruttura di reti a cui ci si può collegare previo pagamento di un abbonamento che consente la libera navigazione tra risorse messe a disposizione dall’access provider (ISP). Contiene per sua natura anche rischi di gravi violazioni. Il problema è definire regole chiare per la responsabilità delle comunicazioni “on-line”, tenendo conto sia dell’anonimato di chi accede e della difficoltà di individuare gli autori dei messaggi comunicativi illeciti. Ci si è quindi orientati verso il provider che dovrebbe esser soggetto a una serie di obblighi di controllo sulla liceità dei messaggi messi in rete, fermo restando la responsabilità penale di carattere personale – diventa in un certo senso simile al direttore di testata giornalistica. Sul piano comunitario si è puntato verso un compromesso: non si esclude la responsabilità del provider, circoscritta però ad alcune ipotesi. Inoltre, non si affibbiano obblighi di sorveglianza, ma si lascia agli stati la possibilità di imporre obblighi di informazione
      • Tutela dei minori - legge 269 del 1998 – previsto reato per chi, con qualsiasi mezzo, anche via telematica, diffonde e pubblicizza materiale pornografico relativo ai minori o divulga informazioni volte all’adescamento o sfruttamento sessuale degli stessi, e predispone adeguati strumenti di contrasto per tale fenomeno
      • Tutela dei dati personali: la legge 676/1996 delega al Governo di stabilire le modalità applicative della relativa legislazione per i dati trattati su via telematica. In mancanza di un decreto, le attività connesse alla raccolta e trattamento dei dati via Internet erano state considerate prive di regolamentazione fino al 2001. La disciplina è stata affidata a un codice di deontologia e buona condotta
      • Attività giornalistica e informazione on-line: è stato esteso lo stesso statuto che vige per la comune attività giornalistica
      •  
  • TEATRO E CINEMA

 

Periodo liberale – dato che prima non esisteva alcuna regolamentazione in materia, si creò una disciplina da subito restrittiva, legata ai particolari effetti suggestivi di queste forme espressive e dalla fruibilità collettiva, potenziale causa di disordini.
La disciplina degli spettacoli era incentrata su specifici poteri della Pubblica Sicurezza verso le condizioni tecniche e i contenuti di tali attività.
Le attività in pubblico ed esposizioni erano soggette a una previa licenza di polizia ottenibile secondo criteri meramente discrezionali della stessa autorità, quali il rispetto della moralità e l’ordine pubblico (intervento preventivo censorio)
Legge del 1865 conferma quanto sopra aggiungendo come criterio il rispetto degli ordinamenti politici dello Stato. Inoltre, nonostante la prima autorizzazione, l’autorità locale di polizia poteva bloccare comunque l’attività in qualsiasi momento per qualsiasi motivo ed aveva il compito di vigilare durante lo svolgimento dell’attività.
Legge del 1889: ulteriore licenza per agibilità dei locali utilizzati e introduzione di garanzie (motivazione dei rifiuti – possibilità di ricorso)
Per qualsiasi infrazione, risvolti sanzionatori

Legislazione fascista – continua sulla linea impostata nel periodo pre-fascista, perfezionando e inasprendo la disciplina, estesa ora anche al cinema.

  • teatro: le autorizzazioni diventano + rigorose con l’introduzione di una serie di divieti giustificati dalla tutela dell’ordine pubblico, la morale, il buon costume; il ruolo censorio è affidato prima al Ministero dell’Interno e poi al Min per la Cultura Popolare
  • cinema: come per il teatro, necessarie autorizzazioni preventive per accertare l’idoneità dei soggetti che vogliono esercitare l’attività, dei luoghi, e dei soggetti che tali luoghi intendono gestire; autorizzazioni di durata provvisoria, legate al luogo per cui sono rilasciate e ad alcuni criteri di ordine tecnico, professionale, del luogo e personale. Sistema di censura preventiva sul contenuto dei film: prima deve esser autorizzato il copione e poi il film stesso. Nonostante l’autorizzazione è comunque sempre possibile imporre una nuova revisione. Criteri per autorizzazione del film: non deve compromettere gli interessi economici della nazione, le istituzioni o le autorità o dare un’idea errata della nazione

Interventi di sostegno economico: non sono una contraddizione ma un modo per orientare l’uso di ogni mezzo di comunicazione sociale verso l’allineamento della pubblica opinione con gli indirizzi politici dominanti
Gia nel periodo precedente al regime fascista vi erano stati interventi di sostegno economico a favore delle attività di spettacolo ma erano stati provvedimenti episodici di carattere molto modesto.

  • addizionali a favore di enti che gestissero senza fini di lucro un teatro lirico
  • sostegno al teatro di prosa

Stessa cosa era stata per il cinema, con premi distribuiti per promuovere una produzione di qualità, ma i veri interventi si ebbero nel periodo fascista:

  • teatro – lo Stato mette in campo una strumentazione operativa complessa
    • provvidenze economiche a favore del teatro (canone per le radioaudizioni)
    • contributi alla produzione di spettacoli teatrali venivano rilasciati su decisione del ministro che poteva richiedere anche modifiche ai programmi artistici. Aveva inoltre controllo sull’esito artistico, per verificare che fossero conformi alle attese.
    • 1938 un credito agevolato presso BNL per opere edilizie teatrali
    • Intervento diretto dello Stato con la creazione di diversi enti (EIST – ETI – INDA) per promuovere l’attività teatrale, inclusa la creazione di enti lirici à i teatri diventano enti pubblici
    • 1937 istituzione dell’Accademia di Arte Drammatica per potenziare il settore della formazione professionale
  • Cinema 1927 creati alcuni istituti per l’intervento dello Stato che, con una serie di misure protezionistiche, vuole assicurare le giuste condizioni per lo sviluppo del cinema mantenendo però il rispetto degli indirizzi culturali, artistici… e politici.
    • Istituto della programmazione obbligatoria: obbligo di una percentuale delle giornate di proiezione riservata per i film italiani (protezionismo culturale e politico); solo alcuni film italiani erano comunque ammessi ad usufruire di tali vantaggi, ossia quelli che presentavano determinati requisiti artistici… e politici.
    • Introduzione di contributi o premi di produzione, sempre solo per film nazionali inseriti nella programmazione obbligatoria
    • Credito agevolato c/o BNL per le imprese di produzione; possibilità di anticipo dei costi di produzione anche fino a 1/3 della spesa totale sempre sulla base di determinati criteri di tipo tecnico, economico, e relativi al contenuto dell’opera.
    • Tassa sul doppiaggio: obbligo di eseguire il doppiaggio in Italia, con strumenti e personale italiano e pagando la tassa di L. 25000
    • Creazione di enti pubblici promozionali

 

Entrata in vigore della Costituzione repubblicana
Modifiche rilevanti già durante il periodo costituzionale provvisorio

  • abrogati parte dei controlli preventivi
  • permane il meccanismo di revisione del film, ma limitato al prodotto finito
  • legge 1947 riorganizzazione dell’intervento di sostegno economico con il recupero dell’Istituto della programmazione obbligatoria e creazione di una struttura amministrativa centrale
  • parte dei proventi sui diritti erariali devoluti a favore di comuni e province
  • permangono i poteri preventivi sulle attività di spettacolo, intese come volte all’accertamento dell’idoneità dei luoghi e alla verifica del fatto che queste non avvenissero in circostanze di tempo – luogo – ambiente tali da creare pericolo
    • la licenza per spettacoli teatrali o cinematografici in pubblico (passata in seguito in gestione ai comuni)
    • licenza per esposizioni (passata poi ai comuni)
    • divieto di spettacoli che possano turbare l’ordine pubblico e potere all’autorità di polizia di sospensione degli stessi
    • poteri di polizia dello spettacolo: vigilanza ed eventuale intervento

La riforma del sistema di censura preventiva
Questo istituto non è stato abrogato, bensi riformato nel 1962, giustificandone il mantenimento con l’ultimo comma dell’art. 21 (la tutela del buon costume).
(Lo stesso però non è stato applicato per tutte le altre forme di comunicazione)
Punti cardine della riforma

  • eliminazione di ogni criterio di carattere politico nella revisione delle opere, mantenendo come unico criterio il buon costume
  • revisione per le opere teatrali da obbligatoria a facoltativa
  • introduzione di garanzie per i soggetti interessati

La proiezione di film è subordinata a un nulla osta rilasciato ora dal Min. per i Beni e Attività Culturali previo parere conforme di un’apposita commissione composta da docenti ed esperti nelle materie interessate. La revisione può avere parere favorevole, sfavorevole o favorevole con limiti 14/18 anni)
La commissione considera quindi come unico criterio la tutela del buon costume à limite che tutela la sfera del pudore sessuale; criteri aggiuntivi sono considerati per la tutela dei minori rispetto alla loro particolare sensibilità legata all’età evolutiva
In caso di parere sfavorevole o di limiti, i diretti interessati possono ricorrere a una commissione di 2° grado e, in caso di esito negativo, al giudice amministrativo.
L’autorità addetta alle revisioni era conferita inizialmente al Ministero del Turismo e Spettacolo, poi al Garante per la radiodiffusione ed Editoria, poi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento dello Spettacolo) e infine al Ministero per i Beni e le attività culturali

Per le opere teatrali la revisione è rimasta obbligatoria solo per i lavori eseguiti in rivista o commedia musicale, per cui si poteva esprimere parere negativo solo in caso di violazione del buon costume – ammessa comunque la facoltà di ricorso
Per le altre opere il nulla osta non era più indispensabile, ma necessario solo per l’ammissione di un pubblico minore di 18 anni

Resi più severi gli interventi repressivi per gli spettacoli abusivi (chiusura del locale e sequestro / interdizione del film
Da un lato la legge si è quindi adeguata alle prescrizioni dell’art. 21, dall’altro ha mantenuto alcune difformità, tenendo un istituto che avrebbe potuto essere tranquillamente eliminato dato che rimaneva comunque la possibilità di un intervento successivo dell’autorità giudiziaria a tutela del buon costume – l’intervento del giudice infatti prescinde la concessione del nulla osta

Interventi di promozione diretti
Alcuni enti creati in passato (ETI – INDA – Accademia di arte drammatica) hanno continuato ad operare e dal 1995 è iniziata la loro privatizzazione con trasformazione in persone giuridiche di diritto privato. Il Centro Sperimentare xla cinematografia è stato trasformato nella fondazione Scuola nazionale di cinema. Questo per liberare l’attività di tali enti dai vincoli della precedente disciplina e permettere un miglior reperimento di risorse finanziarie. Le finalità istituzionali di tali enti rimangono pubbliche, sono sottoposti a vigilanza del Governo

Creazione dell’Ente autonomo di gestione per il Cinema, poi privatizzato (Ente Cinema SpA) con il compito di fornire una produzione nazionale nel settore cinematografico di qualità, che costituisca veicolo di informazione e strumento di formazione.
Predispone un programma annuale di produzione, distribuzione e promozione di film in Italia e all’estero sulla base dei programmi presentati dalle diverse società inquadrate nell’Ente.
Finanziamento del programma à 15% del Fondo unico per lo spettacolo
Società inquadrate nell’Ente:

  • Cinecittà: società per la produzione cinematografica e centro di ricerca sperimentale e laboratorio
  • Ist. Luce / Italnoleggio: opere cinematografiche di particolare valore culturale
  • Cinecittà International: produzione cinematografica nazionale all’estero

Enti lirici: istituiti sulla base del riconoscimento dell’attività lirica e concertistica come attività di rilevante interesse generale; ha un particolare sistema di provvidenze e prevede l’attribuzione di personalità giuridica di diritto pubblico ad alcuni enti. Motivazione: istituire un particolare rapporto tra gli enti e gli organi rappresentativi dei governi locali.
In seguito, anche gli enti lirici sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato per gli stessi motivi degli enti cinematografici.
Teatri stabili: strutture sorte nel secondo Dopoguerra su iniziativa degli enti locali, favorite nell’assegnazione di risorse destinate al sostegno delle attività teatrali qualora rispondano a determinati requisiti

Intervento di sostegno economico – erogazione di aiuti finanziari
Legge 1985 – istituzione del Fondo unico x lo Spettacolo in cui confluiscono tutti i finanziamenti stabiliti a favore dei diversi settori dalle leggi precedenti e viene rifinanziato ogni anno dalla legge finanziaria.
Per la ripartizione, la legge fissa le quote percentuali da destinarsi ai vari settori.
Comitato per i problemi dello spettacolo – nuovo organo collegiale che ha il compito di formulare proposte da sottoporre al Ministro per il piano di riparto del fondo. In realtà il ruolo di quest’organo rappresenta l’elemento portante del processo di programmazione e sostegno finanziario – la sua composizione è per questo allargata ai rappresentanti di tutti gli interessi del settore (5 sezioni – musica, danza, prosa, cinema, attività circensi)

Per le attività teatrali è predisposto un sistema di contributi e sovvenzioni a pioggia, che tocca un po’ tutte le categorie interessate, ma che sembra accentuare il rilievo dei criteri di natura qualitativa
I contributi del Fondo unico sono ripartiti su base triennale tenendo conto della validità dei progetti. I settori teatrali beneficiari dei contributi statali sono:
- teatri stabili
- Imprese di produzione teatrale
- soggetti privati che svolgano attività di promozione e formazione al pubblico
- altri soggetti teatrali
Credito agevolato nel settore teatrale presso la BNL per:

  • anticipazioni sui contributi
  • finanziamento di iniziative

Agevolazioni fiscali per le attività teatrali
Contributi per la riapertura delle sale teatrali

Intervento di sostegno per l’attività cinematografica copre l’intera gamma delle attività connesse (produzione – distribuzione – esercizio)

  • benefici connessi all’ammissione alla programmazione obbligatoria; presupposto è la dichiarazione di nazionalità (dell’autore del soggetto – regista – sceneggiatori – attori – maestranze – luoghi di ripresa esterni). Il prodotto deve essere prevalentemente italiano. Inoltre deve rispondere a requisiti di idoneità tecnica e qualità artistica, culturale, spettacolare – tutela del buon costume.
    La valutazione per ammissione alla programmazione obbligatoria non centra con la revisione per il rilascio del nulla osta, Questo non è condizione sufficiente, ma solo precondizione di carattere generico, per essere ammessi alla programmazione. I benefici ottenibili sono:
      • contributi alla produzione
      • presentazione della domanda per ottenere attestato di qualità e relativo premio
  • previste forme di credito agevolato presso BNL per la produzione
  • agevolazioni fiscali e forme di credito agevolato per l’esercizio cinematografico

 

Di base l’impianto della disciplina per il sostegno economico rimane inalterato rispetto al passato mantenendo la logica di sostegno e incentivazione attraverso una pluralità di strumenti e con un’impronta protezionistica

Legge 153 del 1994 sul cinema
Non riforma le vecchie leggi, ma le integra e modifica

  • istituto della programmazione obbligatoria: scompare nella sua versione originaria di obbligo e viene trasformato in un invito ad accentuare la programmazione di film nazionali in cambio di incentivi economici (sgravi fiscali) à destinando il 25% delel giornate di proiezione ai film italiani, ottengono un abbuono dell’imposta sugli spettacoli
  • credito cinematografico gestito non + da BNL ma da altri istituti
  • inserimento della normativa antitrust nel settore, con definizione di una posizione dominante – garante è l’Autorità della concorrenza e del mercato
  • disciplina dei rapporti tra cinema e televisione: 24mesi di distanza tra uscita del film al cinema e in televisione, 12 per le emittenti che effettuano trasmissioni in codice
  • previsione di un nuovo modello di rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali in ordine alla programmazione e attuazione degli interventi nel settore

Strutture amministrative
Dal 1959 il Ministero del turismo e dello spettacolo aveva costituito l’elemento cardine della gestione dell’intervento dello stato in questa materia.
Scelta che presentava molti limiti

  • aveva funzioni disomogenee tra loro
  • responsabilità sostanziale delle decisioni affidate soprattutto agli organi collegiali
  • mancato adeguamento della struttura ministeriale in conseguenza dell’attuazione dell’ordinamento regionale

Riforma del ministero del Turismo e dello spettacolo e istituzione del Ministero per i Beni e le attività culturali con i seguenti compiti

  • definizione degli indirizzi generali per attività teatrali, musicali, danza
  • promozione produzione teatrale all’estero
  • definizione requisiti per formazione professionale di artisti e tecnici
  • promozione di una videoteca delle attività teatrali
  • promozione di compagnie teatrali e orchestre
  • definizione e sostegno del ruolo delle istituzioni teatrali nazionali
  • sovvenzione secondo legge 121 del 1965
  • revisione opere cinematografiche
  • autorizzazione all’apertura delle sale cinematografiche
  • sostegno alla Scuola nazionale del cinema
  • programmazione della presenza di attività teatrali
  • incentivazione alla produzione teatrale nazionale, in particolare contemporanea
  • incentivazione al repertorio classico
  • promozione di ricerca e sperimentazione
  • sostegno agli enti lirici

 

 

D.lgs del 2004 e riordino dei contributi al settore cinematografico

Vera e propria riforma basata sulla filosofia di continuare nel sostegno economico ma ancorando l’erogazione dei contributi non solo alla qualità del prodotto, ma anche alla sua resa sul mercato

  • previsione dell’obbligo per le imprese di produzione di iscriversi in appositi elenchi presso il ministero
  • nazionalità italiana del film
  • riconoscimento dell’interesse culturale

Benefici:

  • incentivi alla produzione
  • concessione di mutui 3nnali per il 50% delle spese di produzione
  • contributi per lo sviluppo di sceneggiature originali
  • premi di qualità

Conclusioni
In materia di attività teatrali e cinematografiche resta chiara l’impronta della normativa creata durante il fascismo

  • meccanismi restrittivi
  • interventi di stampo protezionistico

Serve una riforma che tenga in considerazione anche gli altri sistemi di comunicazione

 

Fonte: http://www.scicom.altervista.org/diritto%20europeo%20della%20comunicazione/Riassunto%20Diritto%20(Dario).doc

 

 


 

Diritto informazione e comunicazione

DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – Stampa, radiotelevisione, telecomunicazioni, teatro e cinema

Paolo Caretti

  • La libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione

 

Tratti fondamentali del modello generale di tutela dei diritti fondamentali voluti dal costituente nel 1948

  • Scelta di una Costituzione Rigida, ossia con resistenza passiva verso le altre fonti normative subcostituzionali, inclusa la legge del Parlamento, per evitare abusi del legislatore legato alle maggioranze politiche (linea già anticipata nello Statuto Albertino
  • Principio di un’eguaglianza sostanziale. Dimensione partecipativa delle leggi: i diritti sono strumenti di partecipazione alla vita dello stato. Vi è un concetto propositivo, non solo negativo
  • Ha preso alcuni tratti della tradizione liberale prefascista ma inserito anche molti nuovi aspetti che la rendono totalmente differente da modelli passati; combina in un certo senso:
    • Il mod. americano: Costituzione intesa come fonte prima dei diritti fondamentali e garanzia del rispetto degli stessi
    • Il mod. francese: Costituzione intesa con dimensione positiva, attiva nel delineare linee direttive per i poteri pubblici

 

Tutela dei diritti fondamentali: un nuovo modello è stato introdotto con il passaggio dalla forma di Stato fascista a quella sociale (questo accade sempre quando si cambia forma di Stato, perché questa rappresenta gli aspetti essenziali del rapporto tra Stato e società civile); caratteristiche:

  • Nuovo catalogo di diritti, più vasto, che include
    • le libertà collettive, oltre a quelle individuali (libertà di riunione, di associazione – politica o sindacale); non solo tutela di questi, ma garanzia dei diritti fondamentali delle formazioni sociali (famiglia, comunità…)
    • i diritti sociali relativi ad alcuni aspetti fondamentali della vita sociale (diritto al lavoro, alla salute, allo studio, all’assistenza e previdenza sociale, di sciopero). Hanno una struttura diversa dagli altri diritti perché implicano l’intervento positivo dello stato. L’intensità della loro tutela varia a seconda delle maggiori o minori risorse pubbliche destinate dagli enti pubblici a tale scopo; non può comunque scendere oltre un minimo detto nucleo essenziale. La Corte Czl ha voce sul bilanciamento tra fondi destinati ai diritti sociali ed esigenze economico-finanziarie degli enti pubblici.
  • Nuove garanzie (già la scelta di Cz rigida è fatta per maggior garanzia verso possibili abusi)
    • Riserva di legge (rdl): x obbligo czl solo la legge del Parlamento può prescrivere la disciplina relativa all’esercizio dei singoli diritti. I motivi che giustificano i limiti che la legge può imporre all’esercizio dei diritti sono elencati nella Cz; limitazioni fatte x motivi diversi sarebbero incostituzionali (principio di tassatività dei limiti), a meno che non si possano ricondurre a quelli elencati.
      Il principio stesso della riserva di legge non può essere violato poiché garantito dalla rigidità della costituzione (potere tolto al governo in quanto espressione della maggioranza)
    • Riserva di giurisdizione (rdg): il giudice può applicare ai singoli casi concreti le limitazione all’esercizio dei diritti, disposte in via generale dalla legge. Si tratta di una garanzia formale (rende incostituzionali interventi repressivi dell’autorità amministrativa, es. polizia) e sostanziale (rispetto dei principi costituzionali legati al procedimento giudiziario e di quelli che tutelano l’indipendenza degli organi giudiziari)

 

Art. 21 della Costituzione: libertà di manifestazione del pensiero
Combina libertà negative e positive, si prende quindi in considerazione il destinatario dell’informazione.

  • apparentemente sembra una libertà fondamentalmente negativa (per reazione all’autoritarismo fascista era necessario limitare le interferenze sui poteri pubblici)
  • ha invece un ruolo attivo riferendosi a
    • la possibilità per il legislatore di imporre alle imprese editoriali obblighi di trasparenza sulle loro fonti di finanziamento
    • libertà dei contenuti dei messaggi comunicativi àlibera manifestazione individuale
    • libera diffusione degli stessi à tutela interessi di emittenti e destinatari

Queste basi sono state utilizzate per risolvere le controversie sorte poi con lo sviluppo delle telecomunicazioni.

  • ha come oggetto il diritto di comunicare al pubblico, ossia libertà di manifestazione del pensiero ben distinta dalla l. di comunicazione interpersonale: la prima è destinata a un pubblico indifferenziato. Vale per tutte le forme di comunicazione, con particolare attenzione per la libertà di stampa (era ai tempi l’espressione principale della libera manifestazione del pensiero)
  • garanzia con 3 principi
    • divieto di autorizzazioni (sottoporre a controlli la produzione di stampati) o censure (controlli sui contenuti)
    • divieto di ricorrere all’istituto del sequestro (intervento successivo alla pubblicazione); tranne x casi eccezionali (violazione delle norme stabilite dalla legge – rdl e rdg)
    • obbligo per le case editrici di rendere noti le fonti di finanziamento
  • la tutela del buon costume  è l’unico motivo espresso che possa porre limiti alla libertà di manifestazione; in passato significava morale comune, ora + che altro indica l’insieme di precetti la cui inosservanza porta alla violazione del  pudore sessuale, della dignità personale e del sentimento particolare dei giovani (tutela particolare verso la personalità dei minori). Difficoltà nel definire i parametri con cui giudicare tali limiti
  • Altri limiti non espressi a cui può essere sottoposta la libertà di comunicazione (devono essere di volta in volta valutati dal legislatore e dal giudice costituzionale:
    • Limite dell’onore e della reputazione: trova fondamento nella dignità sociale menzionata nell’articolo; coinvolge:
      • Ingiuria - Diffamazione (per non essere ostacolo eccessivo all’esercizio del diritto di cronaca, si è stabilito che la comunicazione deve avere alcune caratteristiche: verità del fatto descritto, utilità sociale, esposizione corretta) - oltraggio - vilipendio
    • limite del regolare funzionamento della giustizia per assicurare l’informazione corretta sulle vicende giudiziarie e non comprometterne lo svolgimento
      • punita la pubblicazione di atti relativi a procedimenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione
      • vietata la pubblicazione dei nomi dei giudici e relative prese di posizione
    • limite della sicurezza dello stato: punita la rivelazione dei segreti di stato per proteggere l’interesse e l’integrità comuni. La legge definisce come nozione di sicurezza nazionale l’integrità dello Stato Democratic, al libero esercizio degli organi costituzionali, all’indipendenza dello Stato verso gli altri stati
    • limite del diritto alla riservatezza: parte dei diritti della persona, tutela le situazioni strettamente personali e familiari che non hanno per terzi un interesse socialmente apprezzabile. Il criterio di legittimità è ancora l’interesse sociale.
    • Non costituisce limite l’ordine pubblico, tranne in particolari accezioni riferite a specifiche situazioni che mettano in gioco l’incolumità e la sicurezza pubbliche

 

I principi applicati all’Art. 21 costituiscono un cambiamento radicale rispetto alla precedente regolamentazione soprattutto x 4 punti di vista:

  • Rdl: solo il Parlamento può regolamentare la disciplina che regola la libertà di manifestazione del pensiero
  • Tassatività dei limiti all’esercizio dei diritti: solo in Costituzione si possono predeterminare i motivi delle limitazione
  • Rdg: solo il giudice può disporre concretamente i limiti imposti dal legislatore
  • I suddetti principi sono inderogabili

 

  • Stampa

La tutela della libertà di stampa si afferma parallelamente all’affermarsi della forma di stato liberale, di cui è elemento distintivo. Inizia ad emergere infatti in Inghilterra nella seconda metà del ‘600 con l’aumento del potere del Parlamento verso il Sovrano e all’inizio del nuovo secolo inizia a essere riconosciuta a livello extra-parlamentare
Due i modelli su cui si basa:

  • Americano (posizione giusnaturalista ): la libertà di espressione preesiste alla Costituzione e non può subire alcuna limitazione
  • Francese (posizione positivista): la libertà di espressione è legata alle norme e regolata dalla Costituzione e dalle leggi del Parlamento; è fondata su libertà di parola, divieto di censura, riserva di legge

Le costituzioni europee del secolo scorso si basano sul secondo modello.

 


offesa che lede materialmente o moralmente con sign. più particolari e concreti: a) torto, ingiustizia; b) insulto, villania; c) danno, guasto

l'attribuire ad altri uno o più fatti tali da offenderne l'onore, la reputazione o da esporlo all'odio e al disprezzo pubblico

Offesa che oltrepassa i limiti di ciò che è possibile tollerare

tenere a vile, disprezzare; oltraggiare, offendere

Sostiene l'esistenza di norme naturali razionali anteriori alla nascita del diritto positivo e del contratto sociale da cui si origina lo Stato

 

Fonte: http://www.scicom.altervista.org/diritto%20europeo%20della%20comunicazione/riassunto%20diritto.doc

 

L'Unione europea (UE) è una famiglia di paesi europei democratici che si sono impegnati a lavorare insieme per la pace e la prosperità. Non è uno Stato che si propone di sostituire gli Stati esistenti, né è una semplice organizzazione per la cooperazione internazionale. È qualcosa di unico. I suoi Stati membri hanno creato una serie di istituzioni comuni a cui delegano una parte della loro sovranità in modo che le decisioni su questioni specifiche di interesse comune possano essere prese democraticamente a livello europeo.
Storicamente, le radici dell'Unione risalgono alla seconda guerra mondiale. L’idea è nata perché gli europei erano fermamente decisi a evitare che si verificassero nuovamente distruzioni e stragi simili. Nei primi anni, la cooperazione coinvolgeva sei paesi e riguardava soprattutto il commercio e l’economia. Oggi l’UE accoglie 27 paesi e 490 milioni di persone e tratta un’ampia serie di questioni che toccano da vicino la nostra vita quotidiana.
L'Europa è un continente con molte tradizioni e lingue diverse, ma anche con valori comuni da salvaguardare quali la democrazia, la libertà e la giustizia sociale. Essa dà impulso alla cooperazione tra i popoli d'Europa, promuovendo l'unità nel rispetto della diversità e garantendo che le decisioni vengano prese il più possibile a contatto con i cittadini.
Nel mondo del XXI secolo, caratterizzato da una sempre maggiore interdipendenza, è sempre più necessario che ciascun cittadino europeo lavori insieme ai popoli di altri paesi animato da curiosità, apertura e solidarietà


il personale delle istituzioni europee e i media che si occupano delle attività dell’UE utilizzano spesso il cosiddetto "gergo europeo", ovvero parole ed espressioni comprensibili soltanto a loro. Il gergo europeo può causare confusione nei comuni cittadini. Per questo motivo abbiamo deciso di stilare una "guida alla comprensione del gergo europeo".
Avvertenza: la presente guida non riporta né i termini utilizzati in ambito puramente tecnico o giuridico, né il gergo utilizzato soltanto in una lingua. Per una spiegazione dei termini tecnici e giuridici, consultare il "glossario", che si trova su un altro sito, più tecnico.
Per qualsiasi osservazione sull’utilità di questa guida o suggerimenti circa altri termini del gergo europeo che dovrebbero esservi inseriti, si prega di contattarci mediante il modulo apposito.

Acquis comunitario:
è un termine francese che significa, sostanzialmente, "l’UE così com’è" – in altre parole, i diritti e gli obblighi che i paesi dell’UE condividono. L’"acquis" comprende tutti i trattati e le leggi, le dichiarazioni e le risoluzioni, gli accordi internazionali in materie di competenza dell’UE e le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia. Comprende inoltre le iniziative prese congiuntamente dai governi dell’UE nei settori "giustizia e affari interni" e "politica estera e di sicurezza comune". "Accettare l’acquis" significa pertanto prendere l’UE così com’è. I paesi candidati devono accettare l’"acquis" prima di aderire all’UE e recepire la legislazione dell’UE nella rispettiva legislazione nazionale. Per maggiori informazioni, consultare il glossario alla voce "Acquis comunitario".
Agenda:
termine latino che significa letteralmente "cose da farsi". Si usa normalmente nel senso di "lista di argomenti da discutere nel corso di una riunione", ma nel linguaggio dei politici significa anche "cose che intendiamo realizzare". L’"Agenda sociale" dell’UE, ad esempio, individua gli obiettivi che l’Unione intende realizzare negli anni a venire nel campo delle politiche sociali e dell’occupazione.

Allargamento:
dopo la firma dei Trattati di Roma, negli anni Cinquanta, l’attuale UE contava solo sei Stati membri; oggi ne ha 27. L’adesione di nuovi Stati membri comporta un "allargamento" dell’UE:

  • Anni ‘50 Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi
  • 1973 Danimarca, Irlanda, Regno Unito
  • 1981 Grecia
  • 1986 Portogallo, Spagna
  • 1995 Austria, Finlandia e Svezia
  • 2004 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria
  • 2007 Bulgaria e Romania.

Anno europeo di…
ogni anno o due, l’UE o il Consiglio d’Europa possono richiamare l’attenzione pubblica su un particolare tema europeo organizzando una serie di iniziative speciali ad esso connesse. Il 2007 è stato proclamato l’Anno europeo delle pari opportunità per tutti; il 2008 sarà l’"Anno europeo del dialogo interculturale".
Antitrust:
l’UE intende garantire una concorrenza libera e leale nel mercato interno, facendo in modo che le imprese si facciano concorrenza e non concludano accordi fraudolenti. Per questo la normativa UE – nota come "normativa antitrust" – vieta gli accordi che limitano la concorrenza (come nel caso di accordi segreti tra imprese per praticare prezzi artificialmente elevati), nonché gli abusi da parte di imprese che detengono una posizione dominante sul mercato. La Commissione dispone di notevoli poteri di repressione delle attività anticoncorrenziali, compreso quello di infliggere ammende alle imprese ree di condotta anticompetitiva.
Armonizzazione:
tale termine può indicare l’allineamento delle legislazioni nazionali, solitamente allo scopo di abolire le barriere nazionali che ostacolano la libera circolazione di lavoratori, beni, servizi e capitali. In altre parole, "armonizzare" significa far sì che, in merito ad una questione specifica di competenza dell’UE, le norme stabilite da ciascuno Stato membro impongano gli stessi obblighi ai cittadini dei restanti Stati membri e che in ogni paese sussistano determinati obblighi minimi.

"Armonizzazione" può anche indicare il coordinamento delle norme tecniche nazionali ai fini del libero scambio dei prodotti e dei servizi nell’UE. Contrariamente ad un’opinione largamente diffusa, armonizzare non vuol dire regolamentare ottusamente qualsiasi cosa, dalla curvatura dei cetrioli al colore delle carote. Spesso significa, semplicemente, che i paesi dell’UE riconoscono reciprocamente le rispettive norme di sicurezza dei prodotti.
Assorbimento (capacità di):
con questo termine si indica la capacità di un paese o di un organismo di utilizzare efficacemente gli aiuti che riceve. I paesi in via di sviluppo ne sono spesso privi. Ad esempio: un paese può ricevere fondi sufficienti per permettere a tutti i bambini di frequentare la scuola elementare, ma a causa della carenza di insegnanti, della mancanza di scuole e dell’inefficienza delle strutture amministrative, non è possibile realizzare questo obiettivo nel breve termine. Prima di utilizzare i finanziamenti occorre dunque provvedere alla formazione degli insegnanti, alla costruzione delle scuole e al miglioramento dell’amministrazione sul piano dell’efficienza - aumentando in tal modo la "capacità di assorbimento" del paese.
Autorità competente:
indica generalmente il dipartimento governativo o qualsiasi altro organo responsabile per una particolare questione. È "competente" nel senso che detiene i poteri e le responsabilità giuridiche.
Benchmarking:
con questo termine inglese si intende la valutazione comparativa delle prestazioni e dei risultati di un paese, di un’impresa o di un settore economico rispetto ad altri paesi, altre imprese, altri settori ecc. Il "benchmark" è un insieme di valori presi come parametri di riferimento per questa valutazione.
"Bruxelles ha deciso…":
il termine "Bruxelles" è spesso utilizzato dai media con riferimento alle istituzioni dell’UE, situate per la maggior parte nella città di Bruxelles. Le leggi dell’UE sono proposte dalla Commissione europea ma a discutere, modificare e infine decidere se adottare le leggi proposte sono il Consiglio dell’Unione europea (ovvero i ministri dei governi nazionali) e il Parlamento europeo (eletto dai cittadini europei).
Capitali della cultura:
ogni anno una o più città europee sono designate "capitale europea della cultura". L’obiettivo è di pubblicizzare e celebrare le realizzazioni culturali e le attrattive di tali città sensibilizzando maggiormente i cittadini europei al ricco patrimonio culturale che condividono. Lussemburgo e Sibiu (Romania) sono state designate capitali europee della cultura per il 2007. Per il 2008 sono state designate Liverpool e Stavanger. Elenco delle capitali della cultura .

CE:
quest’abbreviazione designa la "Comunità europea" o anche, seppure più raramente, la "Commissione europea".
La Comunità europea:
è il nome attuale di quella che, in origine, si chiamava "Comunità economica europea" o CEE (cfr. punto successivo).
La Commissione europea:
è l’istituzione, politicamente indipendente, che rappresenta e difende gli interessi dell’Unione europea nel suo insieme. Propone gli atti legislativi, le politiche ed i programmi d’azione ed è responsabile dell’esecuzione delle decisioni del Parlamento e del Consiglio.
CEE:
quest’abbreviazione indica la Comunità economica europea – una delle tre "Comunità europee" (cfr. punto successivo) istituita nel 1957 per realizzare l’integrazione economica dell’Europa. In origine contava sei Stati membri: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. Nel 1993, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, la CEE è stata ribattezzata Comunità europea (CE), ossia la base dell’attuale Unione europea.
CIG:
cfr. "Conferenza intergovernativa".
Clausola di rendez-vous:
a volte, quando i leader dell’UE discutono un importante atto giuridico, non riescono a raggiungere un accordo in merito ad una questione specifica, nel qual caso possono decidere di riesaminarla ad una data successiva. Tale decisione viene formalizzata mettendola per iscritto e inserendola come clausola nell’atto in discussione. Questo tipo di clausola viene talvolta detta "clausola di rendez-vous".
Coesione:
questo termine significa letteralmente "essere uniti". L’espressione "promuovere la coesione sociale" significa che l’UE cerca di fare in modo che ogni persona abbia una collocazione nella società, combattendo la povertà, la disoccupazione e la discriminazione. Il bilancio dell’UE comprende un "Fondo di coesione", utilizzato per finanziare i progetti che aiutano l’UE a "essere più unita". Ad esempio, finanzia nuovi collegamenti su strada o rotaia che aiutano le regioni svantaggiate a svolgere un ruolo attivo nell’economia dell’UE.

Comitatologia:
il termine indica una procedura, nota più correttamente come "procedura dei comitati". Descrive un processo in cui la Commissione, nell’attuare la legislazione dell’UE, deve consultare alcuni comitati consultivi speciali composti da esperti dei paesi dell’UE. Per saperne di più, consultare il glossario.
Competenze:
termine del gergo europeo che indica "poteri e responsabilità". Ricorre spesso nel dibattito politico su quali poteri, facoltà e compiti debbano essere demandati alle istituzioni europee e quali invece siano da lasciare alle autorità nazionali, regionali e locali.
Comunità:
cfr. "Comunità europee".
Comunità europee:
negli anni Cinquanta, sei paesi europei decisero di mettere in comune le rispettive risorse economiche e di istituire un sistema per prendere decisioni congiunte su questioni economiche. Furono così create tre organizzazioni:

  • la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA),
  • la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom),
  • la Comunità economica europea (CEE).

Queste tre comunità, conosciute con il nome collettivo di "Comunità europee", hanno formato la base di quella che è oggi l’Unione europea. La CEE è presto divenuta di gran lunga la più importante delle tre ed è stata in seguito ribattezzata semplicemente "Comunità europea" (CE).
Nella CE le decisioni vengono prese utilizzando il "metodo comunitario" (cfr. punto successivo), a cui partecipano le istituzioni europee. Questo metodo vale per tutte le attività dell’UE ad eccezione di ciò che viene deciso attraverso semplice accordo tra i governi.
Comunitarizzazione:
termine tecnico che significa "trasferire alcune materie dal secondo o terzo ‘pilastro’ (cfr. punto successivo) dell’UE al primo", in modo che possano essere trattate secondo il "metodo comunitario" (cfr. punto successivo). Per saperne di più, consultare il glossario.
Conferenza intergovernativa (CIG):
con tale termine si indica la conferenza in cui si riuniscono i governi degli Stati membri dell’UE per modificare i trattati dell’Unione europea.
Consiglio:
Sono tre gli organi europei contenenti nella loro denominazione la parola "Consiglio":
Il Consiglio europeo:
si tratta del consesso formato dai capi di Stato e/o di governo (presidenti e/o primi ministri) di tutti i paesi dell’UE più il presidente della Commissione europea. Il Consiglio europeo si riunisce, di norma, quattro volte l’anno per discutere le politiche europee nel loro insieme e per fare il punto della situazione. Si tratta del massimo organo politico dell’Unione europea, motivo per cui le sue riunioni vengono spesso denominate "vertici europei".
Il Consiglio dell'Unione europea:
noto in precedenza come Consiglio dei Ministri, si tratta di un’istituzione composta dai ministri dei governi di tutti i paesi dell’UE. Il Consiglio si riunisce regolarmente per prendere decisioni su argomenti specifici e adottare le leggi europee.
Il Consiglio d'Europa:
non è un’istituzione dell’UE, bensì un’organizzazione intergovernativa con sede a Strasburgo che si propone (tra i diversi obiettivi) di tutelare i diritti umani, promuovere la diversità culturale in Europa e combattere problemi sociali quali la xenofobia e l’intolleranza. Il Consiglio d’Europa è stato istituito nel 1949 ed annovera tra le sue prime realizzazioni l’adozione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Onde consentire ai cittadini di esercitare i diritti riconosciuti da questa Convenzione, è stata istituita la Corte europea dei diritti dell’uomo.
Convenzione:
questo termine ha diversi significati, tra cui (in ambito UE) quello di designare un gruppo di rappresentanti delle istituzioni dell’UE e dei governi e dei parlamenti nazionali che si riuniscono per redigere un documento importante. Convenzioni di questo tipo sono state convocate per redigere la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il progetto di Costituzione dell’UE.
Cooperazione rafforzata:
l’espressione si riferisce a un accordo in base al quale un gruppo di paesi dell’UE possono cooperare in un particolare settore anche se gli altri paesi dell’UE non possono o non vogliono prendervi parte in una determinata fase. Resta inteso che gli altri Stati sono liberi di subentrare in un momento successivo, se lo desiderano.

Costituzione dell'UE:
attualmente l’UE si fonda su quattro trattati fondamentali che ne stabiliscono le norme di funzionamento. Questi trattati sono lunghi e complessi ed i leader dell’UE intendono sostituirli con un unico atto, più breve e semplice. Un "Trattato costituzionale" è stato approvato e firmato nel 2004, ma non è mai entrato in vigore. Gli elettori di Francia e Paesi Bassi hanno infatti votato "no" nel rispettivo referendum svoltosi nel 2005. Nel giugno 2007 i capi di Stato e di governo dell’UE hanno deciso di convocare una nuova "conferenza intergovernativa" (cfr. punto precedente) con il mandato di avanzare una proposta di Trattato di riforma.
Criteri di Copenaghen:
nel giugno 1993, i leader dell’UE riuniti a Copenaghen hanno stabilito tre criteri che qualsiasi "paese candidato" (cfr. punto successivo) deve soddisfare per aderire all’Unione europea: in primo luogo, deve avere istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani ed il rispetto delle minoranze; in secondo luogo, deve avere un’economia di mercato funzionante; infine, deve recepire nella sua interezza l’"acquis comunitario" (cfr. punto precedente) e sostenere i diversi obiettivi dell’Unione europea. Il paese deve essere altresì dotato di un’amministrazione pubblica in grado di applicare e gestire a livello pratico la legislazione dell’UE. L’UE si riserva il diritto di decidere quando un paese candidato soddisfa questi criteri e quando l’UE è pronta ad accogliere il nuovo Stato membro.
Criteri di Maastricht:
si tratta di cinque criteri per stabilire se un paese dell’UE è pronto ad adottare l’euro. Essi riguardano:
la stabilità dei prezzi:
il tasso di inflazione non deve superare di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre paesi dell’UE che nell’anno precedente hanno registrato il tasso di inflazione più basso;
il deficit di bilancio:
(cfr. punto successivo): deve essere generalmente inferiore al 3% del prodotto interno lordo (PIL); 
il debito:
il debito pubblico non dovrebbe superare il 60% del PIL; un paese con un livello di indebitamento più alto può tuttavia ancora adottare l’euro purché il suo debito sia in costante diminuzione;
i tassi di interesse:
il tasso a lungo termine non deve superare di oltre 2 punti percentuali quello dei tre paesi dell’UE che nell’anno precedente hanno registrato il tasso di inflazione più basso;
la stabilità del cambio:
il tasso di cambio della moneta nazionale deve essere rimasto per due anni entro determinati limiti di fluttuazione prestabiliti.
Questi criteri sono stati fissati nel Trattato di Maastricht: da qui il loro nome.

Deficit democratico:
il sistema decisionale dell’UE è spesso accusato di essere troppo lontano dai comuni cittadini, che non riescono a comprendere né la complessità, né i difficili testi giuridici. L’UE sta cercando di colmare tale "deficit democratico" mediante una semplificazione giuridica, una migliore informazione del pubblico e conferendo alla "società civile" (cfr. punto successivo) un peso maggiore nell’elaborazione delle politiche europee. I cittadini sono già rappresentati nel processo decisionale dell’UE dai membri del Parlamento europeo da essi eletti.
Per saperne di più, consultare il "glossario".
Deficit di bilancio:
termine tecnico con cui si intende la differenza negativa tra le entrate e le spese dello Stato.
DG:
il personale delle principali istituzioni europee (Commissione, Consiglio e Parlamento) è suddiviso in dipartimenti distinti, conosciuti con il nome di Direzioni Generali (DG), ciascuno dei quali è responsabile di compiti o settori politici specifici. Il capo amministrativo della DG è conosciuto come Direttore generale (termine anch’esso abbreviato, talvolta, in "DG").
Dialogo con la società civile:
questo termine fa riferimento alle consultazioni con la "società civile" (cfr. punto successivo) che la Commissione europea realizza quando elabora le sue proposte legislative. Si tratta di un concetto più ampio rispetto a "dialogo sociale" (cfr. punto successivo).
Dialogo sociale:
questo termine indica le discussioni, i negoziati e l’azione comune tra le "parti sociali" europee (cfr. punto successivo) e le discussioni tra queste parti sociali e le istituzioni dell’UE.
Per saperne di più, consultare il glossario.

Documento non ufficiale:
si tratta di un documento non sottoposto ad una procedura formale di adozione (l’utilizzo non è limitato all’UE).
EFTA:
quest’abbreviazione (dalle iniziali del nome inglese: European Free Trade Association) si usa anche in italiano per indicare l’Associazione europea di libero scambio: un’organizzazione fondata nel 1960 per promuovere il libero scambio tra i suoi Stati membri. In origine i paesi EFTA erano sette: Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Si sono poi aggiunti la Finlandia nel 1961, l’Islanda nel 1970 ed il Liechtenstein nel 1991. Nel 1973, la Danimarca e il Regno Unito hanno abbandonato l’EFTA per aderire alla "CEE" (cfr. punto precedente). Hanno seguito il loro esempio il Portogallo nel 1986 e l’Austria, la Finlandia e la Svezia nel 1995. Oggi gli Stati membri dell’EFTA sono Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
ERASMUS:
non si tratta di gergo europeo nell’accezione usuale del termine. È infatti il nome di un programma (intitolato al grande umanista europeo Erasmo da Rotterdam), avviato nel 1987, che l’UE sovvenziona nel settore dell’istruzione. Sono oltre 1,5 milioni gli studenti che hanno finora beneficiato dei sussidi forniti dal programma Erasmus, concepiti per consentire agli studenti universitari di vivere e studiare in un paese straniero.
Eurobarometro:
è il nome con cui è noto il servizio della Commissione, istituito nel 1973, che misura ed analizza le tendenze dell’opinione pubblica in tutti gli Stati membri e nei paesi candidati. La Commissione europea si basa molto sugli orientamenti dell’opinione pubblica per elaborare le sue proposte legislative, come anche per prendere decisioni e valutare il proprio operato.
Eurobarometro si avvale sia di sondaggi d’opinione che di gruppi di discussione (focus groups). Per saperne di più, consultare il sito di Eurobarometro .

Eurocrate:
il termine "eurocrati" (un calco della parola "burocrati") viene usato con riferimento alle molte migliaia di cittadini dell’UE che lavorano presso le istituzioni europee (Parlamento, Consiglio, Commissione).
Eurolandia:
è un nome di fantasia usato per designare quella che ufficialmente si chiama "area dell’euro" (che alcuni chiamano anche "zona euro"), ossia l’insieme degli Stati membri che hanno adottato l’euro come moneta. Per ora tali paesi sono Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Spagna. Nel 2008 si aggiungeranno anche Cipro e Malta.
EUROPA:
il termine non fa realmente parte del gergo europeo. È il nome, proveniente dal greco antico e dal latino, che è stato scelto per il sito ufficiale dell’Unione europea. Il sito contiene numerose informazioni utili sull’UE, regolarmente aggiornate, ed è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE.
Euroscettici:
tale termine viene spesso utilizzato per indicare coloro che si oppongono all’integrazione europea o sono "scettici" nei confronti dell’UE e dei suoi obiettivi.
Eurotariffe:
si tratta dei nuovi limiti imposti agli operatori di telefonia mobile per le chiamate effettuate o ricevute in un paese dell’UE diverso da quello di origine.
Federalismo:
in generale, questo termine indica un assetto politico-istituzionale in cui più entità politiche, che conservano una loro autonomia interna, sono riunite in un unico Stato che è il solo soggetto sovrano. I fautori di questo sistema sono detti "federalisti".
Alcuni paesi del mondo – ad esempio Australia, Canada, Germania, Stati Uniti d’America e Svizzera – hanno una struttura federale, nella quale alcune questioni (come la politica estera) vengono decise a livello federale, mentre altre rimangono di competenza dei singoli stati federati. I modelli di Stato federale variano tuttavia da un paese all’altro.
L’Unione europea non si fonda su nessuno di questi modelli: non è una federazione di Stati bensì un’unione unica nel suo genere, nella quale gli Stati membri conservano la propria indipendenza e sovranità pur esercitando insieme la loro sovranità in molti settori di interesse comune. Ciò conferisce loro un potere e un’influenza collettiva sul palcoscenico mondiale che nessuno potrebbe avere singolarmente.
Una parte del dibattito sul futuro dell’Europa verte sull’opportunità che l’UE si evolva in senso "federale".

Flessicurezza:
con questo neologismo si intende un modello di Stato assistenziale contemplante una politica del mercato del lavoro proattiva. Tale modello consiste in una combinazione di assunzioni e licenziamenti facili (flessibilità per i datori di lavoro) e benefici elevati per i disoccupati (sicurezza per i lavoratori). La "flessicurezza" è stata attuata per la prima volta in Danimarca negli anni Novanta
Fortezza Europa:
tale espressione viene spesso utilizzata per indicare l’atteggiamento di chi vuole difendere l’Europa dalle influenze esterne, soprattutto di ordine culturale. "Fortezza Europa" compare spesso nelle discussioni sui regolamenti in materia di asilo e di immigrazione.
Giornata dell’Europa (9 maggio):
il 9 maggio 1950 Robert Schuman (all’epoca ministro degli Esteri francese) tenne il famoso discorso in cui propose l’"integrazione europea" (cfr. punto successivo) come metodo per assicurare la pace e raggiungere la prosperità nell’Europa postbellica. Poiché le sue proposte hanno posto le basi per l’attuale Unione europea, il 9 maggio si festeggia la Giornata dell’Europa.
Integrazione europea:
il termine si riferisce al ravvicinamento tra i paesi e i popoli europei. In ambito UE "integrazione europea" significa espressamente che i paesi mettono in comune le proprie risorse e prendono insieme molte decisioni. Ciò avviene grazie all’interazione tra le istituzioni europee (Parlamento, Consiglio, Commissione, ecc.).
Intergovernativo:
questo termine significa letteralmente "tra i governi". Nell’UE vengono prese decisioni su alcune materie, quali la sicurezza e la difesa, mediante un semplice accordo intergovernativo (ossia tramite un accordo tra i governi dei paesi dell’UE) e non utilizzando il "metodo comunitario" (cfr. punto successivo). Queste decisioni intergovernative vengono prese dai ministri che si incontrano in seno al Consiglio dell’Unione europea, o a livello più alto dai primi ministri e/o dai presidenti dei paesi dell’UE riuniti nel Consiglio europeo.
Lingue ufficiali:
dal 1° gennaio 2007 l’Unione europea conta 23 lingue ufficiali: il bulgaro, il ceco, il danese, l’estone, il finnico, il francese, il greco, l’inglese, l’irlandese, l’italiano, il lettone, il lituano, il maltese, l’olandese, il polacco, il portoghese, il rumeno, lo slovacco, lo sloveno, lo spagnolo, lo svedese, il tedesco e l’ungherese. .

La legislazione dell’UE è pubblicata in tutte le lingue ufficiali e i cittadini possono usare una qualsiasi di queste lingue per rivolgersi alle istituzioni dell’UE. In Europa si parlano ovviamente molte altre lingue oltre a quelle ufficiali dell’UE e questa varietà di lingue nazionali e regionali è motivo di orgoglio per gli europei, in quanto parte importante del loro ricco patrimonio culturale. La Commissione europea ha avviato programmi per promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica.
Mainstreaming:
termine inglese che significa "fare in modo che un certo fattore venga tenuto presente in tutte le politiche dell’UE". Ad esempio: ogni decisione relativa ad una politica comunitaria deve tenere conto del possibile impatto che può determinare sull’ambiente – in altre parole, si procede al "mainstreaming" delle problematiche ambientali.
Mercato comune:
al momento della sua fondazione nel 1957, la "CEE" (cfr. punto precedente) si proponeva l’obiettivo di un "mercato comune", ossia di uno spazio all’interno del quale le persone, i beni ed i servizi potessero circolare liberamente tra i vari Stati membri come se fossero un unico paese, senza controlli alle frontiere e senza pagare dazi doganali. La realizzazione di questo obiettivo è stata tutt’altro che immediata: i dazi doganali tra i paesi della CEE sono stati definitivamente aboliti soltanto il 1° luglio 1968. Anche altre barriere al commercio sono state difficili da rimuovere, tant’è che solo alla fine del 1992 si è potuta proclamare la realizzazione del "mercato unico" (come era stato nel frattempo ribattezzato).
Metodo comunitario:
si tratta del metodo normalmente utilizzato dall’UE per legiferare: la Commissione presenta una proposta al Consiglio e al Parlamento, che la discutono, propongono emendamenti e infine la adottano, facendone un atto legislativo dell’UE. Durante questo processo vengono spesso consultati altri organi, quali il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni.
Metodo di coordinamento aperto:
in molti settori politici (ad esempio istruzione e formazione, pensioni e assistenza sanitaria, immigrazione e asilo), i governi dell’UE fissano le proprie politiche nazionali anziché applicare una legislazione unica in tutta l’UE. È opportuno tuttavia che i governi condividano le informazioni, adottino le "migliori prassi" (cfr. punto successivo) e facciano convergere le loro politiche nazionali. Questo metodo di apprendimento reciproco è chiamato "metodo di coordinamento aperto".

Migliori prassi (o pratiche):
un modo per migliorare le politiche nell’UE è quello di vedere cosa fanno gli altri paesi dell’UE per scoprire dove il sistema funziona meglio. Gli altri paesi possono allora adottare questa "migliore prassi" adattandola alle proprie realtà nazionali e locali.
Padri fondatori:
negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, personalità di spicco quali Jean Monnet e Robert Schuman sognavano di unire i popoli d’Europa all’insegna di una pace duratura e dell’amicizia – sogno destinato a realizzarsi nel corso dei cinquant’anni successivi che hanno portato all’attuale Unione europea. Per questo essi vengono chiamati i "padri fondatori" dell’Unione europea.
Paese candidato:
un paese che ha presentato domanda di adesione all’Unione europea e che è stato ufficialmente accettato come paese candidato all’adesione all’"Unione europea" (cfr. punto successivo). Al momento sono tre i paesi candidati: la Croazia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia. Prima di poter entrare a far parte dell’UE un paese candidato deve soddisfare i "criteri di Copenaghen" (cfr. punto precedente).
Paese che ha presentato domanda di adesione:
un paese che ha chiesto di aderire all’Unione europea. Non appena la domanda viene formalmente accettata, si parla di "paese candidato" (cfr. punto precedente) all’adesione. Per saperne di più, consultare il glossario.
Paese in via di adesione:
un "paese candidato" (cfr. punto precedente) che ha soddisfatto i "criteri di Copenaghen" (cfr. punto precedente) e ha concluso i negoziati di adesione all’Unione europea.
Paese terzo:
con questo termine si indica semplicemente un paese che non fa parte dell’Unione europea. Il suo significato risulta chiaro se si pensa ad una situazione in cui sono in gioco le relazioni tra due Stati membri dell’UE e un paese (che è allora, letteralmente, un "terzo paese") non facente parte dell’UE.
Parti sociali:
termine che si riferisce alle due parti dell’industria: datori di lavoro e lavoratori. A livello UE sono rappresentati da tre grandi organizzazioni:

  • la Confederazione europea dei sindacati (CES), che rappresenta i lavoratori;
  • l’Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE) che rappresenta i datori di lavoro del settore privato;
  • il Centro europeo delle imprese pubbliche (CEIP), che rappresenta i datori di lavoro del settore pubblico.

La Commissione europea li consulta al momento di elaborare proposte legislative di carattere occupazionale o sociale.
Per saperne di più, consultare il glossario.

Passerella comunitaria:
si tratta della procedura per trasferire alcune materie dal "terzo pilastro" (cfr. punto successivo) dell’UE al "primo pilastro", in modo che possano essere trattate secondo il "metodo comunitario" (cfr. punto precedente). Per utilizzare la passerella occorre una decisione unanime del Consiglio, seguita dalla ratifica da parte di ogni singolo Stato membro.
Pilastri dell'UE:
l’Unione europea prende decisioni in tre "ambiti" (settori politici) distinti, noti anche come i tre "pilastri" dell’UE.

  • Il primo pilastro è l’"ambito comunitario", che comprende la maggior parte delle politiche comuni e nel quale le decisioni sono prese con il "metodo comunitario" (cfr. punto precedente) – con la partecipazione della Commissione, del Parlamento e del Consiglio.
  • Il secondo pilastro è la politica estera e di sicurezza comune, ambito nel quale il Consiglio decide da solo.
  • Il terzo pilastro è la "cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale"; anche in questo caso l’unica istituzione a prendere decisioni è il Consiglio.

Nell’ambito del primo pilastro il Consiglio decide di norma mediante "voto a maggioranza qualificata" (cfr. punto successivo). Nell’ambito degli altri pilastri il Consiglio deve decidere all’unanimità: qualsiasi decisione può essere bloccata dal veto di un singolo paese.
Se così decide, il Consiglio può utilizzare la "passerella comunitaria" (cfr. punto precedente) per trasferire una materia dal terzo al primo pilastro.
Politica di vicinato:
La politica europea di vicinato bilaterali tra l’UE e ogni singolo paese, che fissano priorità di riforme politiche ed economiche a breve e medio termine.
Prospettive finanziarie:
il termine "prospettive" in questa espressione significa in realtà "programma". L’UE deve programmare le sue attività con largo anticipo ed essere sicura di avere risorse finanziarie sufficienti per ciò che intende fare. Le sue principali istituzioni (Parlamento, Consiglio e Commissione) devono quindi mettersi d’accordo in anticipo sulle priorità per gli anni futuri e preparare un programma di spesa definito "prospettive finanziarie". Le prospettive finanziarie indicano l’importo massimo che l’UE può spendere, suddiviso per i vari settori.
In un mondo in cui i costi tendono a crescere continuamente, le prospettive finanziarie mirano a tenere sotto controllo le spese dell’UE.

 

Quattro libertà:
una delle maggiori realizzazioni dell’UE è stata la creazione di uno spazio in cui cittadini, beni, servizi e capitali potessero circolare liberamente. Spesso si fa riferimento a tale quadruplice libertà di circolazione come alle "quattro libertà".
Riforma della PAC:
la politica agricola comune (PAC) fu creata nel 1960 per far sì che l’Europa potesse coprire il proprio fabbisogno di prodotti alimentari a prezzi accessibili. Ma tale politica è stata vittima del proprio successo, dando luogo ad eccedenze difficili da smaltire di alcuni prodotti come le carni bovine, l’orzo, il latte e il vino. Inoltre, i sussidi versati agli agricoltori europei falsavano il commercio mondiale. Nel 1999 la Commissione europea ha quindi avviato un riesame della PAC. Nel 2003 l’UE ha approvato ulteriori riforme, mettendo l’accento sulla qualità dei prodotti agricoli e su metodi di allevamento che escludono il maltrattamento degli animali e nel contempo rispettano l’ambiente e contribuiscono alla tutela del paesaggio rurale. L’UE intende ridurre i sussidi diretti agli agricoltori al fine di ripristinare l’equilibrio tra i mercati agricoli dell’UE e quelli dei paesi in via di sviluppo.
SEE:
quest’abbreviazione indica lo Spazio economico europeo – costituito da tutti i paesi dell’Unione europea e dell’"EFTA" (cfr. punto precedente) esclusa la Svizzera. L’Accordo SEE, entrato in vigore il 1° gennaio 1994, consente ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia di godere dei benefici del mercato unico dell’UE pur non appartenendo all’UE.
Società civile:
con questo termine si designa l’insieme delle organizzazioni e associazioni che non fanno parte del mondo della politica ma rappresentano il mondo del lavoro, gruppi che condividono un medesimo interesse o settori della società. Ne fanno parte, ad esempio, i sindacati, le associazioni professionali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni per la difesa dell’ambiente, le organizzazioni che rappresentano le donne, gli agricoltori, i disabili, ecc. Poiché queste organizzazioni dispongono di esperienze e competenze preziose nei rispettivi settori di attività e possono contribuire all’attuazione e al monitoraggio delle politiche dell’Unione europea, l’UE consulta regolarmente la società civile e intende coinvolgerla ancora di più nel processo di elaborazione delle politiche comunitarie.
Sovranazionale:
letteralmente questo termine significa "ad un livello superiore rispetto ai governi nazionali", differenziandosi così da "intergovernativo" (cfr. punto precedente) che significa invece "tra i governi". Molte decisioni dell’UE vengono prese a livello "sovranazionale", nel senso che vedono la partecipazione delle istituzioni dell’UE a cui i paesi membri hanno delegato alcuni dei poteri decisionali. Da non confondersi con il termine "transnazionale" (cfr. punto successivo).
Stakeholder:
tutte le persone e organizzazioni coinvolte nelle norme e politiche dell’UE o da esse interessate. La Commissione europea consulta la cerchia più ampia possibile di "stakeholder" prima di proporre nuovi atti legislativi e nuove iniziative politiche – una prassi molto valorizzata.

Stati membri:
i paesi facenti parte di un’organizzazione internazionale ne sono gli "Stati membri", termine che si usa spesso anche per indicare i governi di questi paesi.
Dal 1° gennaio 2007 gli Stati membri dell’Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria. Per conoscere l’anno in cui hanno aderito all’UE, cfr. il punto precedente "allargamento".
Strasburgo:
a Strasburgo, città francese vicina al confine con la Germania, si svolgono per una settimana al mese le sessioni plenarie del Parlamento europeo. La città ospita anche la Corte europea dei diritti dell’uomo e il Consiglio d’Europa che non sono istituzioni dell’UE. Il termine "Strasburgo" è talvolta utilizzato dai media per indicare l’una o l’altra di tali istituzioni.
Strategia di Lisbona:
per competere con gli altri principali protagonisti sulla scena mondiale, l’UE ha bisogno di un’economia moderna ed efficiente. Riuniti a Lisbona nel marzo 2000, i leader politici dell’UE hanno indicato un nuovo obiettivo: nell’arco di un decennio, l’UE deve "diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale." 
I leader dell’UE hanno inoltre convenuto una strategia dettagliata per realizzare tale obiettivo. La "strategia di Lisbona" abbraccia settori quali la ricerca, l’istruzione, la formazione, l’accesso ad Internet e il commercio elettronico, ma riguarda anche Ia riforma dei sistemi europei di previdenza sociale, che devono essere resi finanziariamente sostenibili affinché possano continuare a beneficiarne anche le generazioni future. Ogni anno, a primavera, il Consiglio europeo dedica una riunione alla valutazione dei progressi compiuti nell’attuazione della strategia di Lisbona.
Sussidiarietà:
il "principio di sussidiarietà" implica che le decisioni dell’UE devono essere prese il più possibile a contatto con i cittadini. In altre parole, l’Unione prende iniziative (tranne che nei settori in cui è l’unica responsabile) solo se la sua azione è più efficace di quella presa a livello nazionale, regionale o locale.

Transnazionale:
questo termine viene spesso utilizzato per indicare la collaborazione tra imprese o organizzazioni che hanno sede in Stati membri diversi. Uno degli obiettivi dell’UE consiste per l’appunto nell’incoraggiare la collaborazione "transnazionale" (o "transfrontaliera"). 
Trasparenza:
il termine "trasparenza" è spesso utilizzato per indicare l’apertura che contraddistingue le attività delle istituzioni dell’UE, che si sono impegnate ad agire con la massima chiarezza prendendo misure per migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni e per realizzare documenti più chiari e leggibili. Ciò riguarda anche la redazione delle leggi e, in ultimo, di un Trattato di riforma unico, più breve e più semplice.
Unanimità:
Nel prendere decisioni su alcune questioni, il Consiglio dell’Unione europea deve trovarsi in una posizione di accordo unanime: tutti i paesi devono cioè essere d’accordo. Il veto anche di un solo paese bloccherebbe la decisione, il che renderebbe molto difficile garantire il funzionamento di un’Unione europea di 27 paesi. La regola dell’unanimità si applica pertanto soltanto in settori particolarmente delicati, come asilo, fiscalità e politica estera e di sicurezza comune. Per la stragrande maggioranza dei settori, le decisioni vengono ora prese con "voto a maggioranza qualificata" (cfr. punto successivo). Per saperne di più, consultare il glossario.
Vertice:
le riunioni del "Consiglio europeo" (cfr. punto precedente) sono spesso denominate "vertici" europei (o dell’UE) perché vi si incontrano i capi di Stato e di governo dell’UE. Alcuni paesi sono rappresentati dal presidente del Consiglio (o primo ministro), altri dal presidente della Repubblica, altri ancora da entrambi. Tutto dipende dal ruolo che la Costituzione di ciascun paese assegna alle più alte cariche dello Stato.
Voto a maggioranza qualificata:
Per la quasi totalità delle questioni, il Consiglio dell’Unione europea prende decisioni con una votazione. Ogni paese possiede un certo numero di voti, sostanzialmente proporzionali al numero di abitanti. Il numero di voti per paese è il seguente:


Francia, Germania, Italia e Regno Unito

29

Polonia e Spagna

27

Romania

14

Paesi Bassi

13

Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca e Ungheria

12

Austria, Bulgaria e Svezia

10

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania e Slovacchia

7

Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia

4

Malta

3


Numero totale dei voti


345

La maggioranza qualificata si ottiene

  • con l’approvazione della maggioranza degli Stati membri (in alcuni casi maggioranza di due terzi);
  • con un minimo di 255 voti a favore – ovvero il 73,9% del totale.


Uno Stato membro può chiedere inoltre conferma che i paesi a favore rappresentino almeno il 62% della popolazione dell’UE. Se così non fosse, la decisione non verrebbe adottata.
Per ulteriori chiarimenti sul voto a maggioranza qualificata, vi invitiamo a consultare il glossario.
Zona di libero scambio:
un gruppo di paesi che, nei rapporti reciproci, hanno soppresso le barriere commerciali, come dazi e contingenti d’importazione. Nel mondo esistono diverse zone di libero scambio, ad esempio Mercosur nell’America del Sud, Nafta nell’America del Nord, EFTA in Europa. Anche l’Unione europea è una zona di libero scambio, ma è molto di più: si fonda infatti sull’obiettivo di integrazione economica e politica, con decisioni prese in comune in molti settori politici.
Zona Schengen (= area Schengen, paesi Schengen):
nel 1985, cinque paesi dell’UE (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno deciso di abolire tutti i controlli sui cittadini alle frontiere interne. Ciò ha portato alla creazione di un territorio senza frontiere interne, la cosiddetta zona Schengen (che prende il nome dalla città lussemburghese in cui è stato firmato l’accordo).
I paesi Schengen hanno introdotto una politica comune in materia di visti per l’intera zona e hanno deciso di realizzare controlli efficaci alle loro frontiere esterne. Eventuali controlli alle frontiere interne possono essere effettuati per periodi di tempo limitati, nel caso in cui motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale lo rendessero necessario.
La zona Schengen si è gradualmente estesa, fino a comprendere quasi tutti i paesi dell’UE oltre ad Islanda e Norvegia e l’accordo è diventato parte integrante dei trattati dell’UE. Irlanda e Regno Unito hanno scelto tuttavia di non aderire agli accordi relativi ai controlli alle frontiere e ai visti.
Per saperne di più, cliccare qui.
Per i cittadini di uno dei paesi Schengen non occorre nessun visto per viaggiare all’interno dell’area. I titolari di un visto d’ingresso per un paese Schengen sono automaticamente autorizzati a viaggiare liberamente all’interno della zona Schengen, fuorché in Irlanda e nel Regno Unito.

Fonte: http://www.scicom.altervista.org/diritto%20europeo%20della%20comunicazione/europa.doc

 

Diritto informazione e comunicazione

29/02/2008

Esistono diverse tipologie di diritto:
-DIRITTO PUBBLICO:
Sanzione amministrativa (multa) à interviene la comunità. Non è un vero codice ma viene chiamato così per comodità: è un insieme di leggi che riguardano la comunità.

-DIRITTO CIVILE:
Consiste in un risarcimento danni à interviene il cittadino privato.

-DIRITTO PENALE:
Nel caso di un decesso, il danno può essere risarcito con la detenzione (prigione) à interviene lo Stato (Procuratore repubblica). Lo Stato andrà a indagare e a far risalire le responsabilità a chi ha compiuto il danno penale.

Le diverse tipologie di diritto si distinguono in base a chi ha compiuto l’azione giuridica.

 

Ci sono 4 tipi di CODICI diversi:
-CODICE CIVILE:
Testo legislativo che regola i rapporti giuridici privati. Il codice civile vigente fu emanato nel 1942, durante il regime fascista; in questo codice vennero inserite delle modifiche riguardanti ad esempio l'area del diritto di famiglia, l'area del rapporto di lavoro subordinato, la disciplina delle società ecc.

-CODICE PENALE:
Testo legislativo che contiene i principi del diritto penale e la descrizione delle varie fattispecie di reato. In Italia, il codice penale vigente, entrato in vigore il 1° luglio 1931, è il cosiddetto 'codice Rocco' (dal nome del suo compilatore, l'allora ministro della Giustizia Alfredo Rocco).
Il codice penale vigente è stato elaborato e approvato sotto il regime fascista, della cui ideologia risente soprattutto nella parte speciale, improntata a una concezione autoritaria dello stato, così il codice Rocco ha subito una serie di modifiche volte a eliminare gli aspetti di impronta antidemocratica (è stata abolita la pena di morte).

Il codice civile e il codice penale sono un insieme di regole sostantive;

-CODICE DI PROCEDURA CIVILE/CODICE DI PROCEDURA PENALE:
insieme di procedure per far rispettare i codici civile e penale.

 

ORDINAMENTO GIURIDICO:
Insieme di regole, schemi, codici, istituzioni (Magistratura, Parlamento e tutti gli altri organi pubblici), con cui interagiamo, che disciplinano la vita sociale. L’ordinamento giuridico tende a “ordinare”, in quanto necessario nel momento in cui i miei diritti si scontrano con quelli degli altri à controversia.

ORDINAMENTI GIURIDICI: Ci sono diversi ordinamenti giuridici

  • comunitario
  • nazionale
  • regionale
  • provinciale
  • comunale

Come fanno a coesistere 2 ordinamenti giuridici??
L’articolo 10 della Costituzione Italiana riconosce la possibilità  che il nostro ordinamento giuridico si affianchi e venga sottoposto all’ordinamento giuridico comunitario.

 

COSTITUZIONE ITALIANA:
Leggi che costituiscono le fondamenta dello Stato italiano.

Perché le regole vanno cambiate??
Le regole non sono eterne, non possono rimanere le stesse in una società che progredisce. Es. il senso del pudore di 30 anni fa è cambiato rispetto ad oggi.

È più difficile cambiare le norme della Costituzione perché richiede l’approvazione di ¾ del Parlamento… mentre è più facile cambiare gli altri 4 codici (codici civile, penale, procedura civile, procedura penale).

 

COMUNITA’ EUROPEA:
Nata per fini di collaborazione ma anche per fini economici.
Nel 1951 Schuman con il trattato di Parigi firmato da Belgio, Germania Federale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi che, insieme alla Francia, diede vita alla CECA (Comunità europea carbone acciaio).
I ministri degli Esteri dei sei paesi della CECA avviarono le trattative per ampliare le basi della cooperazione economica: ebbe così inizio il processo che portò alla conclusione dei due trattati di Roma del 1957, istitutivi della CEE (Comunità economica europea) e dell’EURATOM (Comunità europea per l’energia atomica).
Il trattato che istituiva la CEE prevedeva l’eliminazione entro 12 anni delle barriere doganali tra gli stati membri, lo sviluppo di un sistema comune di dazi doganali per gli scambi con gli altri paesi del mondo e la creazione di una politica agricola comune.
Nel luglio del 1967 le tre comunità (CEE, CECA ed EURATOM) confluirono in un’organizzazione denominata Comunità Europea (CE).

Queste 3 comunità hanno portato al grosso problema della formulazione di una decisione, perché non è facile mettere d’accordo 27 stati.

Trattato: accordo tra più stati che costituiscono una nuova entità.

 

UNIONE EUROPEA:
Dalla fusione di CEE e CECA nasce con il trattato di Maastricht (cittadina Olanda) dall’articolo 1 del 7 febbraio 1992, l’Unione Europea. L’UE è l’organo con cui interagiamo ogni giorno, che agisce tramite i suoi organi.

3 pilastri UE:
-Libertà di movimento dei capitali
-Libertà di movimento dei lavoratori
-Libertà di movimento delle persone

Non c’è ancora una Costituzione dell’EU, perché la Francia si è opposta.
Per molte decisioni gli organi dell’UE devono ottenere l’unanimità della decisione presa à difficoltà nel mettere d’accordo 27 stati.
In quanto cittadini dell’UE, ogni 5 anni siamo chiamati a eleggere i capi del Parlamento europeo, che oggi ha poteri prevalentemente consultivi in quanto non prendono decisioni, ma consigliano la Commissione Europea che ha poteri esecutivi e normativi.

La Commissione Europea emana provvedimenti chiamati “direttive” che possono essere direttamente o non direttamente applicabili.

 

NORMA GIURIDICA:
Il sistema di regole cui si è assicurato l’ordine della società che forma l’ordinamento giuridico rappresenta il diritto oggettivo, che prende il nome di norma giuridica.
La norma giuridica è vincolante fin quando l’autorità che la emana abbia il potere di emanare regole vincolanti.

NORMA MORALE:
E’ assoluta perché diversamente dalla norma giuridica, trova solo nel proprio contenuto la sua validità, non c’è nessun soggetto o istituzione che la imponga. Allo stesso tempo obbliga solo l’individuo che ne riconosce il valore la decisione di adeguarvisi. È autonoma perché funge da imperativo solo in quanto la mia coscienza personale mi imponga di seguirla.

PROBLEMA DELL’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA:
Es. “La Repubblica italiana è fondata sul lavoro” à lavoro di chi??
L’interpretazione della norma è il fulcro dell’ordinamento giuridico che deve interpretare la norma in modo uniforme, chiaro e con un’interpretazione esatta. Per l’interpretazione corretta della norma viene riconosciuta l’autorità ad organi preposti (Corte Costituzionale), che devono interpretare la norma qualora sia dubbia.

Corte Costituzionale:  Corte che ha il compito di interpretare la Costituzione e tutte le leggi che hanno valore di Costituzione (leggi costituzionali) ogni qual volta siano dubbie.

I soggetti che creano la norma giuridica e quelli che le interpretano sono le FONTI DEL DIRITTO.

 

LEGGE:
L’articolo 134 della Costituzione e l’articolo 2 della disposizione della legge in generale stabiliscono che: “la legge è un atto normativo scritto che nel nostro ordinamento è elaborato da organi a ciò competenti secondo le procedure stabilite dalla carta costituzionale”. La legge al suo interno contiene varie norme giuridiche.

DIRITTO POSITIVO:
Insieme della norme che costituiscono l’ordinamento giuridico, ossia l’insieme delle regole che vengono prodotte e interpretate dalle fonti.

DIRITTO NATURALE:
Ha avuto varie interpretazioni nel corso della storia:
-è stato interpretato come fonte del diritto positivo
-è stato considerato un diritto immutabile
-è stato considerato un diritto estremamente mutevole, sensibile ai periodi storici, talvolta connesso agli spiriti religiosi, ma anche connesso unicamente alla ragione umana
-è stato collegato alla natura delle cose, ossia alla realtà esterna in cui ogni legislatore troverebbe un limite invalicabile.
La giustizia del diritto positivo mira a raggiungere una giustizia legale e non in senso assoluto. L’individuazione di ciò che è giusto mirerebbe ad individuare un’idea di giustizia in senso assoluto che è di difficile individuazione à giustizia in senso legale.

 

STRUTTURA DELLA NORMA:
NORMA: enunciato prescrittivi (obbligatorio) che si articola nella formulazione di un ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza giuridica che può consistere:
-acquisto di un diritto: es. usucapione per il quale se vivo in una casa, di cui non sono il proprietario, per più di 20 anni, ne divento proprietario à diritto di proprietà.
-insorgenza di un’obbligazione: risarcimento danni
-estinzione o modifica di un diritto: io decido cosa farne del mio diritto, decidendo se estinguerlo o modificarlo.
-applicazione di una conseguenza affittiva: obbligo

La norma è un enunciato obbligatorio che si articola in un ipotesi di fatto à la norma ipotizza una situazione e al suo verificarsi, la norma ricollega delle conseguenze obbligatorie.

La parte della norma che descrive l’evento e che lo intende regolare è la FATTISPECIE che si distingue in 4 categorie:

-ASTRATTA: insieme dei fatti che non sono realmente accaduti ma che vengono descritti ipoteticamente da una norma e che indicano ciò che deve verificarsi affinché si produca una determinata conseguenza giuridica.
Es. contratto: ti do una casa se paghi 5 milioni ogni 2 mesi.
-CONCRETA: fatto reale
-SEMPLICE: dopo la morte di un uomo viene aperta la successione ereditaria.
-COMPLESSA: pluralità di fatti giuridici

 

SANZIONE:
Originariamente applicata nel caso in cui non viene applicata una norma giuridica. La sanzione viene intesa come pena, come conseguenza di un danno del trasgressore; la minaccia di sanzione favorirebbe l’osservanza spontanea della norma à funzione dissuasiva della sanzione.
Es. guida in stato di ebrezza sanzionata con il ritiro della patente.

Oltre alla sanzione-punizione esistono anche altri misure preventive come:


-Misure preventive
-Misure di vigilanza
-Misure di dissuasione


Cambia il concetto originario di norma in quanto non è vero che ogni norma prevede una sanzione.

 

 

Una norma giuridica che abbia forza di legge deve presentare requisiti della:
-GENERALITA’ ossia la legge non deve essere dettata per singoli individui ma per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti (commercianti, proprietari di immobili, studenti universitari..)

-ASTRATTEZZA dei relativi precetti, ossia la legge non deve essere dettata per specificare situazioni concrete, ma per fattispecie astratte.

La norma ha lo scopo di regolare una serie di casi futuri e indeterminati che vengono descritti in via ipotetica; la norma si presta ad applicarsi a chiunque si verrà a trovare nella situazione prefigurata dalla norma.

Poniamo il caso che Babbo Natale attraversi la strada con la sua slitta mentre il semaforo è rosso, provocando la morte del passeggero di un'auto.
Babbo Natale ha commesso un reato e quindi incorrerà in alcune sanzioni, che data la differente tipologia di esplicazione del caso ricadono sotto la disciplina di tre diritti differenti.

Il semplice passare con il rosso dà luogo a una multa, che ricade perciò sotto il DIRITTO AMMINISTRATIVO.
Il decesso del passeggero sarà disciplinato dal DIRITTO PENALE
Il danno subito dall'auto incidentata per colpa della slitta verrà disciplinato dal DIRITTO CIVILE

Se un cittadino propuove una causa nei confronti di un altro per farsi risarcire un danno siamo nell'ambito del DIRITTO CIVILE.

DIRITTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO= complesso di regole per disciplinare la sfera pubblica civile

 

7 marzo 2008

 

La volta scorsa abbiamo raccontato la storia di Babbo Natale che era passato con la slitta al semaforo rosso e si era scontrato con una macchina, provocando così la morte della persona che sedeva sul lato del passeggero.
Quanti tipi di diritto sono coinvolti?
Abbiamo 3 tipi di diritto:

  • Diritto civile: riguarda il risarcimento del danno/danni della macchina.
  • Diritto penale: riguarda il decesso del passeggero.
  • Diritto amministrativo: concerne la sanzione/multa

 

Chi è legittimato a intervenire nelle 3 specie di diritto?
La distinzione dei soggetti che sono legittimati a intervenire ci offre la possibilità di capire a quale diritto stiamo facendo riferimento.

  • Fattispecie civile: è il cittadino, la parte lesa.
  • Fattispecie penale: è lo Stato legittimato a intervenire, nella figura del giudice o del procuratore.

 

Articolo 2043
 del Codice Civile

“Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri danno ingiusto obbliga, colui che commesso il fatto, a risarcire il danno”.

 

Caso I

Immaginiamo che un giorno sul Corriere della Sera esca un articolo non vero: “Il professor Cherubino non è laureato, ed è stato arrestato per aver indebitamente(abusivamente) esercitato la professione di avvocato e docente.”

  • Chi può agire per far rispettare il diritto di immagine leso?

 

Per la lesione di immagine siamo in ipotesi di diritto civile, e la parte che può adire le vie legali è il soggetto stesso chiamato in causa (il dottor Cherubino).
Ci potrebbe essere una fattispecie penale nel caso di ipotesi di diffamazione, ma per ora questo non è il nostro caso.
In questo caso dobbiamo innanzitutto capire che, secondo l'articolo 2043 del C.C., il danno, inteso in questo senso come lesione di immagine, va comunque risarcito, indipendentemente dal fatto che alla base ci siano dolo o colpa.
Queste due istanze vanno debitamente considerate nel caso di quantificazione o monetarizzazione (Quantum) ai fini del risarcimento in senso materiale, della liquidazione del danno.
Dolo= quando c'è intenzionalità.
Colpa= quando non c'è intenzionalità; è accidentale o per noncuranza.
Dolo e colpa prevedono entrambi un risarcimento, ma è diversa la quantificazione dello stesso, che verrà determinata nel contesto concreto dal giudice.
Pensiamo ad esempio al caso dei tamponamenti: non c'è dolo, eppure il codice Civile prevede il risarcimento del danno.
Il Quantum sarà previsto nel singolo caso dal giudice che potrà vedere se ci sono modi alternativi al pagamento, ad esempio la Smentita

 

Articolo 10 C. C – Abuso dell'immagine altrui

“Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli, sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l'esposizione e la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.”

Quest'articolo è un articolo cardine per gli scienziati della comunicazione.
Che tipo dia azione prevede quest'articolo?

 

  • Cessazione abuso= inteso come far togliere le immagini ad esempio da un sito internet.
  • Risarcimento del danno

 

Il codice ci dà due tipi di azioni, che non necessariamente sono congiunte, dipendono dalla scelta del soggetto leso.
L'articolo 10 ci dice molto altro: innanzitutto ci dice che, per il diritto di cronaca, ci sono casi in cui le immagini di persone possono essere pubblicate.
Solo nel caso in cui le immagini sono pubblicate con pregiudizio al decoro, la persona può chiedere la cessazione dell'abuso e/o il risarcimento.
Ci saranno sentenze che definiscono cos'è il decoro e la reputazione, e noi le analizzeremo per capire cosa si intende ora per queste due istanze.

Il codice civile permette quindi alla parte lesa la cessazione dell'abuso e/o il risarcimento del danno.

Qual è la differenza che sussiste tra Codice civile e Codice di procedura civile?

Il codice civile=  mi esprime un principio, il diritto
Il codice di procedura civile= mi spiega come fare a farmi risarcire, ossia la procedura.

Qual è la differenza tra diritto Penale e Procedura Penale?

  • Il diritto penale mi indica come ad esempio uccidere è male/reato.
  • La procedura Penale invece mi fornisce la procedura su come si possa condannare il soggetto che ha ucciso/ commesso il reato.

 

Articolo 1
Codice di procedura Civile

“La giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari”
Ossia il diritto di dire se c'è o meno un diritto.

 

CASO II

La società odierna poggia sui nuovi mezzi di comunicazione, come internet, che quindi prevedono il formarsi di una casistica giudiziaria molto interessante, rispetto ad esempio al limite della giurisdizione di competenza.  Se prima un giornalista pubblicava un articolo su un giornale italiano, il soggetto sarebbe stato giudicato quasi sicuramente in Italia.
Diverso è il caso oggi a causa della globalizzazione e delle nuove tecnologie come internet.
Rifacendoci al caso della giurisdizione, possiamo portare come esempio il seguente esempio, datato nel 2001.
In Francia, l'apologia del nazismo è considerata reato= è vietato in qualsiasi modo la promozione e l'inneggiare all'ideologia nazista.
Nel 2001 il sito Yahoo.fr, una società controllata al 100% da Yahoo.Ltd, mostrava in vendita oggettistica nazista, uguale a quella messa in vendita sul medesimo sito statunitense, con sede in California.
Va ricordato però che per ciò che attiene gli U.s.a., il I emendamento sancisce il right of free spech, inteso anche come libertà di espressione di qualunque posizione/ideologia anche considerate reato in altri stati.
In Francia questo è reato, ecco perché la jewish untide information league, una lega che ha il compito di non permettere la diffamazione della religione ebraica e del popolo ebraico, ha citato Yahoo.fr davanti al tribunale di Parigi.
La sezione francese del sito, collegata dunque all' azienda statunitense, e che mostrava tali cimeli venne sottoposta a giudizio in Francia e condannata al pagamento di 50000 euro quotidianamente, finché non avesse rimosso tali colli dal suo campionario.
Yahoo.fr si giustifica dicendo che i prodotto esposti erano caricati nelle pagine provenienti dal sito statunitense, e che comunque è il navigatore che può scegliere quali prodotti visionare.
Yahoo.fr dovendo pagare quotidianamente 50000 euro e risultando questo molto dispendioso ha fatto fare ricorso alla società madre, al giudice della corte costituzionale
Il giudice californiano ha deciso che Yahoo.fr essendo controllata totalmente da Yahoo.Ltd non poteva essere sottoposta alla giurisdizione francese bensì solo a quella statunitense: ha così deciso, in accordo con il right of free speech, che essendo la società sotto la giurisdizione californiana, il giudice francese non aveva diritto di poter dire cosa vendere e cosa non vendere su un sito statunitense.
La decisione finale non è stata ancora presa, uscirà nel 2008.

Questo è il classico esempio di come le nuove tecnologie possono creare problemi ai giuristi, problemi fino a poco tempo prima non presi in considerazione, soprattutto in relazione a questioni territoriali e quindi di giurisdizione: pensiamo ad esempio  alle questioni religiose, come il pronunciare il nome di Dio invano che in alcuni stati è proibito ed è considerato un reato punibile a vario titolo.

Le nuove tecnologie ad esempio hanno posto molti problemi per quanto attiene la diffamazione.
Internet ci ha esposto a problematiche innovative che hanno portato a una confusione del ruolo dei giudici, relativamente ala giurisdizione: gli stessi giudici californiani che hanno sempre fatto scuola per ciò che concerne le nuove tecnologie – grazie alla presenza della Silicon Valley- si sono trovati a dover affrontare qualcosa di veramente originale e innovativo.

CASO III

A New York ( Manhattan - Greenwich Village) esiste un famoso locale di jazz chiamato “Blue note”, un locale storico e di enorme successo del jazz, dove si trovano i più grandi artisti del mondo e dove ogni artista che si esibisce ha l'obbligo di almeno 2 perfomances a serata, per poter far godere a tutti la sua esibizione.
Un signore della Pennsylvania ha creato un sito musicale chiamato Blue note.com da cui si poteva scaricare musica romantica.
Il locale newyorchese, già esistente prima del sito, decide di far causa al signore della Pennsylvania per utilizzo abusivo del nome.
Ma qui sorge spontanea la domanda: dove adire le vie legali?

  • Nello stato di New York?
  • In quello della Pennsylvania?

Per la legge statunitense, affinché si possa far causa in uno Stato piuttosto che in un altro, è necessario trovare un collegamento tra il fatto e lo stato nel quale si vuole portare la causa.
Qui siamo negli anni '90 e gli avvocati hanno trovato un appiglio:con che giustificazione il sito Blue note.com va perseguito con le leggi dello Stato di New York?
Il collegamento sta nel fatto che anche dallo stato di New York si poteva accedere al sito: molti newyorchesi infatti scaricavano la musica accendendo al sito della Pennsylvania.

 

CASO IV

Un signore, il cui soprannome era Zippo, ha aperto in Carolina un suo sito: www.zippo.com.
É un sito che parla della sua vita e fornisce molti servizi come la temperatura etc.
La società zippo gli ha fatto causa volendo portare il caso in Colorado (dove essa ha sede).
Perché in Colorado? Per vari motivi vicini all'azienda come ad esempio: le leggi più benevole, comodità e vicinanza, conoscenza degli avvocati, etc.
Il giudice ha esaminato il caso partendo dall'analisi della precedente sentenza in relazione al caso Blue Note, dal quale però c'era una differenza sostanziale di contenuto.
Il giudice ha così inventato una scala, chiamata in termine tecnico “sliding case”, facendo un distinguo tra siti

  • a carattere passivo= nei quali si può solo entrare e non richiedono interazione
  • a carattere attivo= siti nei quali c'è possibilità di interazione (acquistare e scaricare)

 

Stando a questa differenza possiamo dire che un sito come un blog - essendo passivo -non pregiudica nulla.
I giudici del Colorado hanno affermato che in questo caso non c'è giurisdizione in quanto il sito passivo non richiedendo un'interazione da parte dell'utente, non costituisce elemento sufficiente per creare giurisdizione, ossia il diritto del giudice di giudicare.
Quindi negli U.s.a, dove un blog è considerato uno sito passivo, per la legge degli Stati Uniti non posso essere punita.

 

CASO IV.- 1

Se io compro scarpe tramite un sito che ha sede in Cina e le scarpe non arrivano è ovvio che andrò dal giudice di Varese per far riconoscere il mio diritto.
Fra i vari stati del mondo esistono accordi bilaterali che consentono di diramare questioni relative alla giurisdizione nel caso di conclusione di contratti.
Nell'Unione Europea, per una direttiva in relazione ai contratti conclusi dai cittadini europei come singoli privati, e non come aziende, tutte le volte che noi acquistiamo siamo legittimati (oltre al diritto di recesso) a far causa nel tribunale più vicino a noi, anche se nel contratto dovesse essere indicato come foro competente uno posto altrove e più lontano.

 

CASO V
Se apro un blog e inserisco contenuti che diffamano un mio collega, in base a quale articolo del Codice Civile può farmi causa?
In base all'articolo 10 del Codice Civile egli può intentare causa.
Il mio collega può farmi causa in base a quest'articolo.
L'articolo 2043 specifica il diritto al risarcimento del danno.
La procedura è specificata nel Codice di Procedura Civile.
Il giudice competente verrà determinato in base al luogo nel quale il fatto è compiuto.
L'articolo 2043 parla del diritto al risarcimento.
Il nostro blog è famoso e ogni giorno ha milioni di accessi; noi andiamo a ledere l'immagine di una persona che ha una grande reputazione a livello planetario e che vive dallo sfruttamento della sua stessa immagine.
Il giudice accerterà il valore commerciale della reputazione del soggetto leso, controllerà gli accessi e deciderà l'importo da rifondere.
Poniamo che questa somma sia di 1000000 di euro, noi dobbiamo risarcire il danno in base al quale siamo stati condannati.
Molte persone, per tutelarsi, decidono di intestare un blog, il quotidiano on-line o la propria attività economica in generale,  a una persona giuridica

PERSONA GIURIDICA= soggetto/entità/ rappresentato non di singoli ma da una società, che ha la capacità di agire e stipulare contratti. Siamo noi a decidere quanto economicamente fare forte questa società e nell'ipotesi della costituzione di S.R.L possiamo usare questa società per schermarci da eventuali azioni miranti a ottenere un risarcimento economico spropositato.
Se la scritta diffamatoria fosse stata pubblicata da una S.R.L per quanto il giudice potesse condannare e stimare il danno in una certa cifra, tale società non potrà rispondere oltre il capitale disposto per costituire la società.

Il diritto civile prevede sostanzialmente 2 attori:

 

PERSONE FISICHE            
PERSONE GIURICHE

Entrambe hanno la capacità di agire = ossia di compiere tutti quegli atti giuridici per cui non sia stabilità un'età diversa.

Le PERSONE GIURICHE  acquistano la capacità di agire alla loro costituzione.

Le PERSONE FISICHE acquistano la capacità di agire con la maggiore età (vedi articolo 2 Codice Civile)

La Capacità di agire preclude la possibilità di concludere contratti al di fuori di quelli ordinari

La Capacità giuridica= essere cioè idonei a confrontarsi in maniera attiva o passiva con dei diritti.(implica che il soggetto è titolare di una serie di diritti oggettivi o soggettivi, va solo  sottolineato che però sarà solo al compimento dei 18 anni che egli potrà agire in maniera attiva per far valere quei diritti e quegli interessi, prima saranno i genitori, il curatore o il tutore)
Un bambino, solo per il fatto di essere nato, può essere già ritenuto erede dei beni de genitori. Non può ancora disporvi, perché per farlo bisogna compiere i 18 anni,  ma è considerato idoneo a poter ricevere in eredità i beni dei genitori.
Capacità giuridica si ha anche quando durante un incidente viene coinvolto un minorenne, il quale ha diritto a essere risarcito, però devono essere i suoi genitori a nominare l'avvocato e andare di fronti ai giudici.

 

Art 1223-  Risarcimento del Danno

Il codice civile articolo 1223 prevede il risarcimento del danno, dandoci così un criterio di massima per il quantum (quantificazione del danno) in determinate fattispecie.

“Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.”

Nella scorsa lezione abbiamo visto che ci sono 2 tipi di esecuzione che il creditore può chiedere al debitore:
.

  • Forma specifica =
  • Equivalente =

 

Caso VII

Attraverso un contratto via internet chiediamo la consegna di una gru entro una determinata data per poter iniziare i lavori di costruzione di una casa. La gru però non arriva. Io avrò titolo di far causa alla parte che doveva fornirmi la gru.
Che danno posso chiedere?

  • Posso chiedergli la perdita subita = il fatto che la gru non sia arrivata mi dà il diritto di restituzione dei soldi che avevo dato per ottenerla.
  • Posso chiedergli anche il mancato guadagno = magari senza questa gru io non ho sono riuscito a iniziare la costruzione nel tempo previsto ; ho quindi perso il contratto e sono legittimato ad ottenere i soldi del mancato guadagno, ossia quelli ottenuti se avessi costruito la casa.

 

Caso VII -1

Poniamo il caso che la gru invece non sia arrivata e io abbia dovuto comprarla in un negozio ad un prezzo molto maggiore  a quello preventivato. Questa differenza è una perdita che mi dà diritto al risarcimento.

 

 

 

Il Codice Civile attenua questa disposizione con l'articolo 1225.

Art. 1225  - Prevedibilità del danno-

“Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno (1223) che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.”

Già l'articolo 1223 pone dei paletti: non posso sempre chiedere il risarcimento, esso è valido solo se il danno è rilevabile come conseguenza immediata e diretta.
Con questo si intende che il danno è risarcibile solo come conseguenza diretta e immediata, ma soprattutto deve essere una conseguenza che potevo prevedere al  momento in sorgeva l'obbligazione.

CASO VII

Un fidanzato sta per sposarsi e allora organizza il catering: se il giorno del matrimonio la ditta del catering non si presenta e la sposa si arrabbia lasciando il fidanzato, questo signore non avrà diritto a fare causa all'azienda anche in relazione al fatto che la fidanzata lo ha lasciato perché questa è una conseguenza imprevedibile; potrò invece essere risarcito in relazione al danno subito dal mancato catering.

 

 

Molto spesso è facile determinare l'entità del danno: ad esempio nella costruzione di una casa è prevista una clausola che indica una penale quotidiana  a carico del costruttore in caso di ritardo nella consegna della casa stessa.
Quando non è possibile determinare con esattezza l'ammontare ci rifacciamo all'articolo 1226: l'articolo ci fornisce un raro esempio di come il Codice Civile riconosca al giudice il potere di determinare liberamente l'ammontare del danno.

Articolo 1226 – Valutazione Equitativa

 

“ Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato adl giudice con valutazione equitativa”

Molto spesso per arrivare alla quantificazione il giudice utilizza a sua discrezione o:

  • Consulenti esterni
  • Decisioni di altri giudici in casi precedenti e analoghi.

 

Ora approfondiamo un attimo il discorso sulle persone giuridiche.
Le regole del risarcimento del danno si applicano sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche, le quali rispondono con i loro beni presenti e futuri

 

PERSONE GIURIDICHE si dividono in due grosse categorie.
Le società con personalità giuridica, ma che non schermano le persone che formano queste società da eventuali azioni di responsabilità per risarcimento
tra queste ricordiamo:
S.n.C= società nome collettivo in cui i soggetti sono giudicati responsabili nel caso in cui  ci siano azioni di responsabilità nei loro confronti.

CASO IX

Un caso tipico delle scuole americane è quello della Signorina che ha preso un caffè da McDonald's e si scotta: pretende un risarcimento di 5000000di euro e viene risarcita.

Poniamo il caso che accada un fatto simile in Italia ad una società a nome collettivo, e il risarcimento stimato è di 50000 euro: la società risponderà fino al totale nel caso in cui ci siano i 50000 euro, altrimenti risponderà fino alla cifra presente, mentre i rimanenti verranno chiesto a ciascuno dei componenti della società che risponderanno in solido e illimitatamente.
Il diritto però proprio per garantire il massimo grado di liberà economica, ha creato le società con personalità giuridica a responsabilità limitata che  invece schermano le persone che le formano.
Esse esistono in due grandi categorie:

S.r.L. =società a responsabilità limitata
S.p.A. = società per azioni

I soggetti di questi società non sono responsabili coi loro beni personali, ma rispondono solo con il fondo costitutivo della società stessa – valore quote o azioni a seconda che si tratti di una società o un'altra.

 

Nella società S.r.L i soci detengono le quote.
Nelle società S.p.A i soci detengono le azioni.

 

I costi delle società a responsabilità limitata- costi gestionali e costitutivi -sono diversi rispetto a quelli di altre tipologie.
Per le s.r.l., i soci devono depositare un totale di 10000 euro per costituirle (che viene usato come fondo di garanzia).
Vi è l'obbligo di pubblicazione dei bilanci.
Vi è l'obbligo di iscrizione agli uffici delle Camere di Commercio.

 

Unione Europea

La Commissione Europea è l'organo comunitario con potere legislativo ( fa le leggi)
Il Parlamento= ha funzione di organo consultivo

La scorsa volta abbiamo parlato delle varie istituzioni dell'Unione Europea.
La corte di giustizia delle comunità europee è stata costituita nel 1952 ( parla di comunità europee perché esistevano diverse istituzioni Ceca - ) e ha sede in Lussemburgo.
La sua funzione è garantire che la legislazione dell'unione Europea sia interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i paesi dell'Unione, e che la legge sia quindi uguale per tutti.
Essa garantisce, per esempio, che i tribunali nazionali non emettano sentenze differenti in merito alle medesime questioni.
La corte vigila inoltre affinché gli stati membri e le istituzioni agiscano conformemente alla legge,  e ha il potere di giudicare le controversie tra stati membri, istituzioni comunitarie, imprese e privati cittadini.
È costituita da un giudice per ogni stato membro (ora sono 27) in modo da rappresentare tutti i 27 ordinamenti giuridici nazionali dell'Unione Europea.
Tuttavia per motivi di efficienza raramente la corte si riunisce in seduta plenaria.
Di norma si tratta di riunioni  in sezione

La Corte di giustizia giudica su alcune questioni:

  • Controversie tra stati membri
  •  

 

I pilastri fondamentali dell'Unione Europea sono:

 

  • libertà di movimento di capitali, lavoratori, delle persone

L'Unione Europea vuole che tutti i soggetti residenti nell'Unione, siano essi persone giuridiche o fisiche, abbiano gli stessi diritti e gli stessi doveri. Coloro che operano all'interno di un certo mercato devono quindi avere gli stessi diritti indipendentemente dal paese di origine.

CASO X

negli anni '80 una legge nazionale riconosceva diritti finanziari di tassazione privilegiata per le imprese residenti nel meridione.
Una impresa francese portò la questione di fronte alla corte dicendo che si trovava svantaggiata a operare economicamente in Italia a causa di questa legge.
L'Italia rispose che anche le stesse imprese italiane erano sfavorite, se residenti al nord e questo proprio perché la legge intendeva tutelare le imprese del Sud.
La Corte di Giustizia obbligò l'Italia a togliere questa regola in quanto portava svantaggi ad alcune imprese.
Il diritto si è poi evoluto portando agevolazioni e sussidi per le aree economicamente depresse, ma in maniera molto delimitata.
Secondo il diritto europeo è ingiusto aiutare alcune imprese, ad esempio con aiuti pubblici come accade in Italia.
Quindi gli stati che non rispettano il principio di libera concorrenza possono essere portati di fronte alla Corte di Giustizia europea.

Istituzioni comunitarie: la commissione Europea cita l'Italia per qualche motivo, ad esempio perché finanzia Alitalia. Ma lo Stato italiano può essere citato non solo dalla commissione europea, ma anche dalla Francia, dall'impresa Air-France o anche dai privati cittadini, nel caso in cui vi sia un interesse legittimo o vi sia il mancato rispetto di una normativa comunitaria.

 

La legge va interpretata in modo simile, questo è molto importante, specie in paesi di culture, lingue e tradizioni diverse come i vari paesi dell'Unione. Per questo è importante che i giudici di fronte a un caso  ne diano una interpretazione simile, essi devono rivolgersi alle linee indicate dalle sentenze della Corte Europea che spiega loro come va interpretata.
I giudizi della Corte Europea costituiscono precedenti: Questo è un concetto che per noi che siamo nel cosiddetto Civil Law è innovativo.
Da noi infatti il giudice si basa sulla lettura del Codice scritto e applica la legge: lui è libero di giudicare un caso simile in modo del tutto diverso perché da noi il precedente non costituisce diritto.
Viceversa nei paesi anglosassoni come Stati Uniti, Inghilterra, Australia vige il cosiddetto Common Law: non esiste un codice, ma le leggi si formano attraverso la giurisprudenza, ossia attraverso le sentenze emesse dai giudici stessi, che costituiscono un precedente. Quindi un giudice che deve valutare un caso analogo deve conformarsi alla sentenza di un suo predecessore.

 

Common Law e Civil Law

 

Il Civil Law è l'assetto giuridico vigente in paesi come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Francia.
Nasce come conseguenza del  diritto romano.

Common Law, applicato in paesi di origine anglosassone, si basa su sentenze già emesse che formano un precedente e vanno a costituire la giurisprudenza. La sentenza del giudice fa legge.

In realtà dobbiamo considerare una piccola gerarchia.
Negli vari stati troviamo 3 diversi gradi (concernenti la legge statale):

  • Corte di I grado
  • Corte di II grado
  • Corte costituzionale.

 

Per ciò che attiene le sentenze di I grado e di II grado ogni giudice di I grado e/o II grado, di ogni singolo stato si sente abbastanza libero nelle sue decisioni.
Ma se la sentenza arriva alla Corte Costituzionale che emette una sentenza, allora anche il giudice di I grado si sentirà vincolato a quella sentenza (anche se si tratta di un giudice di I grado dello Stato della California e la sentenza è stata emessa dalla corte costituzionale della Florida.).
Le sentenze vengono raccolte e tipizzate in regole.

Come fa a funzionare il sistema americano?
Se una decisione è stata presa 50 anni fa, ad esempio in merito al senso del pudore, che va modificandosi attraverso i secoli, come si può fare?
Se non c'è un precedente il giudice è libero, ma oramai si è quasi deciso su tutto.
Se oggi un caso già deciso 50 anni fa -e non si ripresenta più fino a oggi - arriva alla corte costituzionale, si usa il mezzo del Distinguo: ossia si dice che il caso è molto simile a quello già analizzato ma trovano un appiglio in base al quale decidono in maniera più moderna. Quindi rispetto al nostro diritto è un diritto + dinamico che muta nel tempo.

Parlando dell'Unione Europea l' abbiamo avvicinata agli U.s.A , in quanto anche essi, sono una federazione di stati che presi singolarmente hanno una loro costituzione e delle loro leggi, sopra le quali però vi  sono delle leggi sovrastatali, leggi cosiddette federali che investono tutti gli stati.
In quest'ambito sono previste diverse corti federali ( I grado, II grado e  corte distrettuale) che hanno il compito di garantire la corretta applicazione delle leggi federali, esattamente come accade da noi con la Corte di giustizia Europea ( che interpreta la costituzione, ossia quella carta che possiamo considerare come le fondamenta di una casa)

Gli americani hanno the Bill of rights, firmata a Philadelphia, prima capitale americana.
La corte costituzionale americana ha il compito di interpretare la costituzionale statunitense.
I giudici sono eletti dal presidente, che è un organo politico, la carica è a vita.
Esistono studiosi che studiano sia la modalità di comportamento della Corte che la vita media dei giudici, di modo che possano portare certi casi dinnanzi alla Corte costituzionale.
Un caso può essere discusso alla corte costituzionale in america solo se ha perso sia in I grado che in II grado.
La corte muterà comportamento a seconda che nella corte siedano più giudici repubblicani o + giudici democratici, e questo perché le sue decisioni sono prese a maggioranza.
Quindi una legge può essere interpretata in modo + restrittivo se ci sono giudici conservatori in numero maggiore rispetto a giudici riformatori.
In questo momento, a seguito dei due mandati di un presidente repubblicano abbiamo più giudici estremamente conservatori, ma sappiamo che uno di essi è malato e quindi, nel caso vincessero i democratici, sarà interessante vedere come si metteranno le cose alla sua morte, poiché c'è la possibilità che per la prima volta siedano nella corte un numero pari di giudici repubblicani e democratici (i titolari sono 8 in tutto)
Gli amicus curiae sono determinati movimenti che decidono di portare certi casi di fronte alla giustizia e perderli artificiosamente sia in I che in II grado proprio per giungere dinnanzi alla corte costituzionale e cambiare così il sistema legislativo.
Ricordiamo l'esempio della ragazza di colore che si sedette nei posti riservati ai bianchi.
Fortunatamente la maggioranza dei giudici della corte era in quel momento riformatrice per cui la sentenza fu favorevole alla ragazza e permise il cambio della legge.
Diciamo che il fatto stesso che i giudici rimangano in carica fino alla morte, e quindi non dipende dall'elezione di un presidente o di un altro, mi rende meno suscettibile alle influenze politiche: ricordiamo semplicemente il caso in cui un giudice estremamente conservatore stabilì che bruciare la bandiera statunitense negli Stati Uniti non costitutiva reato in quanto poteva considerarsi come una manifestazione del right of free spech: il giudice era il + conservatore all'interno della corte, Antony Scalìa di origini italiane e permise che la maggioranza si formasse in una certa direzione invece che in un' altra.
Nella nostra corte di giustizia non si resta in carica a vita.

 

Gli stati hanno delegato all'unione europea una parte della loro sovranità.
In Italia è possibile delegare parte della sovranità? Se sì dove sta scritto?
Il fondamento si trova negli artt 10 e parte 11 della costituzione.

 

Art 10

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”

Art 11

..consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Diritto europeo                                                                                                          14 marzo 2008

 

CASO I

Poniamo il caso che il dottor Rossi, importante ingegnere di Milano stia lavorando su un nuovo progetto molto importante. Trasferisce i files relativi al suo progetto a un collega in California tramite Hotmail – un account di posta elettronica molto usato. Dopo due settimane scopre che la sua mail è stata intercettata e il materiale che lui aveva inviato al collega è stato brevettato dalla Microsoft, proprietaria dell'Account di posta Hotmail.

Secondo la legge dello Stato della California tutto il materiale spedito tramite il sito Hotmail è di proprietà della Microsoft o può divenire tale (questo è specificato anche nelle condizioni contrattuali ): il materiale quindi non è assolutamente confidenziale e loro possono avere diritto d'uso
La questione è diversa in Europa poiché con la direttiva sulla privacy si tutela la confidenzialità del materiale inviato anche elettronicamente.
Va ricordato che la volta scorsa abbiamo già evidenziato come esistano due tipologie differenti di siti: quelli Attivi, coi quali si può interagire, e quelli Passivi nei quali si può solo navigare senza interazione.
Consideriamo Hotmail un sito attivo in quanto il fatto di scrivere e comunicare con un altro soggetto implica un'interazione.
A questo punto cosa converrà al signor Rossi?
Dove vorrà porta la causa?
Come potrà rimarcare al giudice californiano che questi non ha giurisdizione?

Nello specifico esempio al signor Rossi conviene portare la causa a Milano, per  3 motivi sostanziali:

  • I costi da sostenere;
  • La presenza della direttiva europea che tutela la privacy:
  • La presenza della direttiva comunitaria che protegge il consumatore, dicendo che nei contratti, anche quelli on-line, il foro competente è quello del consumatore.

 

La direttiva 2000/31 è quella che protegge nello specifico i contratti via internet, dicendo che ha sempre fede il foro del consumatore.
Su internet ci sono tanti servizi forniti gratuitamente ma che hanno un valore commerciale, esattamente come Hotmail.
Possiamo notare come tra l'Unione e gli U.s.A ci sia un diverso approccio per tutelare il consumatore, specie in riguardo ai contratti via internet.
L'unione protegge sempre il consumatore che conclude contratti al di fuori dei locali commerciali.
Negli Usa vige la regola del libero mercato, è quindi il consumatore che decide liberamente di concludere o meno un contratto; non esiste inoltre una stessa normativa che protegge il consumatore.

Internet ci pone di fronte a nuove, eclatanti tipologie e problematiche.
Le più originali si vedono nei contratti.
Il contratto è disciplinato dal diritto civile, poiché ci sono soggetti che agiscono come privati.
Mettere le monetine in una macchina per ottenere una bibita è un contratto.

 

L'articolo 1321 codice civile, disciplina il contratto, dicendo cos'è.

 

1321- Nozione del contratto

“ Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”

Non si può concludere contratti con sé stessi, almeno non contratti con valore legale
Tutti i rapporti tra due o più persone che hanno la caratteristica della patrimonialità, ossia un valore pecuniario, sono contratti; gli altri non possono essere considerati contratti secondo l'articolo 1321.
Rapporto giuridico patrimoniale= non deve essere sempre espresso in termini monetari espliciti, ma l'importante è che generi un interesse!Ecco perchè il mio abbonamento a Hotmail può considerarsi un contratto a pieno titolo: benchè io mi registri gratuitamente, mi aspetto un servizio e in cambio riceverò pubblicità o altre tipologie informative. C'è dunque alla base un interesse economico che discrimina tra un rapporto giuridico patrimoniale o meno.

Cosa serve a un contratto per avere valore giuridico?

 

Articolo 1325 – Requisiti del contratto

“I requisiti del contratto sono:

  • l'accordo delle parti
  • la causa,
  • l'oggetto
  • la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”

 

Analizziamo le specifiche.

La forma dà validità a un contratto, e quindi dobbiamo sempre sapere se un contratto necessita di una determinata forma – ovviamente espressa dalla legge - per essere concluso e per aver validità.
La vendita di una casa prevede per esempio la forma scritta.
Ci sono contratti che possono essere conclusi per via orale, ma sarà poi difficile, nel caso sorgano controversie, dimostrarne la validità di fronte a un giudice.

L'accordo delle parti= perchè si possa concludere il contratto è necessario l'accordo di ambo le parti, ossia intenzionalità e volontà.

L'oggetto= il contratto deve riguardare qualcosa di specifico.

La causa = riguarda la motivazione delle parti

 

Tutti gli Usa sono di Common Law tranne il Mississipi che usa il Civil LAW

 

1326 – Conclusione del contratto

“ Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura degli affari o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richiede per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.”

 

Specifiche:

  • Il proponente deve essere a conoscenza che l'altra parte ha accettato;
  • La legge tutela la buona fede di un acquirente nel caso in cui il proponente proponga una vendita a più persone in tempi diversi.
  • L'accettazione deve pervenire nel termine stabilito altrimenti il contratto non è concluso;

 

Qui ci sono diverse considerazioni da fare

Nei Paesi Anglosassoni esiste la cosiddetta MAIL-BOX RULE, ossia un principio di fiducia nel sistema postale per cui una lettera si dà per ricevuta non appena si infila nella cassetta postale, quindi questo è considerato come il momento conclusivo del contratto.
Questo perché gli Usa hanno un sistema postale molto efficace e si considera impossibile pensare che una lettera non arrivi.
In Italia la questione è diversa= noi consideriamo concluso un contratto quando entra nella casella di posta del destinatario.

La nuova proposta è da intendersi sia sul piano quantitativo  che sul piano qualitativo:

Quantitativo= io propongo una vendita di un oggetto a 10 euro e il possibile acquirente mi dice che lo comprerà solo a 5 euro.
Qualitativo= la risposta a una proposta di vendita mi arriva via fax invece che via mail, come avevo richiesto.

Domande:

Si può fare un'accettazione diversa alla proposta?
Sì, un'accettazione diversa dalla proposta iniziale del proponente equivale a nuova proposta.
La mail-box rule è una tipica regola anglosassone  utilizzata anche in altri Paese per cui il contratto si dà concluso non appena la lettera entra nella cassette delle lettere spedite.
Da noi si dà per concluso il contratto quando la lettera arriva nella casella del destinatario, anche se questi non ha poi conoscenza.
Questo ha una base giuridica nell'articoli 1335 del Codice Civile
1335 – Presunzione di conoscenza

“ La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.”

 

Il principio del codice Civile, impattando sul mondo reale, si cerca di rendere più fluido il mondo del commercio, specie nei tempi moderni, in cui troppe lungaggini legislative potrebbero comportare difficoltà commerciali.

 

CASO II

Immaginiamo un articolo dell'ultima pagina della Prealpina, in cui è scritto che il giorno 10 marzo l'IPERdì di Malnate farà una svendita di Ipod a un euro.
Noi andiamo al supermercato, ma l'oggetto è terminato.
È un contratto?

É una proposta di contratto perché manca l'accettazione del contratto.
Per vendere l'Ipod è richiesta la forma libera, potenzialmente c'è l'accordo quando vado per riscuoterlo e c'è la motivazione. Ma qui l'offerta vale come proposta.
Se io mi presento all'Iper il contratto è concluso e io se mi reco all'Iper ho diritto all'oggetto.
Per questo era necessaria la clausola “fino all'esaurimento scorte”
Questi articoli sono considerati come offerta la pubblico, e se contengono tutti gli elementi essenziali del contratto valgono come proposta (manca solo l'accettazione perchè il contratto sia concluso: ovviamente se io mi presento all'Iper e l'Ipod non c'è, la mia presenza è come se io avessi accettato il contratto offerto, per cui sono legittimata a far causa all'Iper se non mi darà l'oggetto proposto. Per questo è necessaria la dicitura “fino a esaurimento scorte”.
Questo fenomeno con annunci sui giornali o cartelloni si chiama offerta al pubblico ed è disciplinata dall'articolo 1336.

1336 - Offerta al pubblico

“L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma della forma o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non è ne ha avuto notizia”

L'Iper, accortasi dell'errore, cioè della mancanza della dicitura “fino a esaurimento scorte” e quindi avrebbe dovuto far pubblicare un altro articolo con la revoca della proposta, nella medesima forma o in forma equipollente a quella dell'offerta fatta.

 

 

CASO III

Se io concludo un contratto scritto con la Signorina Petenatti per rubare una macchina, e lei mi dà 1000 euro di anticipo, ma il giorno stabilito per il furto io ho un ripensamento e non tengo fede al contratto, la signorina può farmi causa per farsi risarcire i mille euro e per richiedere il danno?
No, perché il motivo per cui era stato stipulato (benché in forma scritta) è illegale.

1345- Motivo illecito

“ Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo per un motivo illecito comune a entrambe”

 

Oggetto di un contratto deve essere:

  • Possibile
  • Lecito
  • Determinato
  • Determinabile

 

Cosa significa determinabile?
L'oggetto è determinabile alla conclusione del contratto stesso.
Il contratto con oggetto determinabile può essere quello in cui le parti decidono di concludere un contratto in cui entrambe delegano a un terzo soggetto la determinazione di quale oggetto comprare: ad esempio Marco Rossi e Carla Rossi delegano all'agente immobiliare Franco Vanni la determinazione della casa da comprare per loro.

 

CASO IV

Quando si acquista un telefonino (ma anche quando si fanno contratti con Enel, Aspem etc, in particolare i contratti conclusi per la fornitura di determinati servizi) quella tipologia di contratto si chiama CONTRATTO CONCLUSO TRAMITE MODULI E FORMULARI; in questi contratti ci sono tantissime clausole scritte in caratteri piccoli.
In teoria quando sottoscrivo una tessera Vodafone, Tim etc, non è un contratto in senso stretto, in quanto la grossa azienda mi obbliga ad accettare il contratto così come me lo propone, io infatti non ho potere contrattuale in questo preciso campo.
Il legislatore sia a livello comunitario (ricordiamo che per l'Unione Europea è la Commissione Europea a fare le leggi, mentre il Parlamento Europeo svolge un compito consultivo;la Corte di Giustizia invece regola l' interpretazione uniforme delle leggi nelle varie nazioni europee), sia a livello nazionale sono state introdotte norme allo scopo di tutelarci da tutti quei contratti in cui sono presenti le cosiddette CLAUSOLE VESSATORIE.
Esse sono quelle clausole che ci obbligano a non avere determinati diritti, che, se avessimo avuto un normale potere o libertà contrattuale,  avremmo invece avuto.
Tutta questa normativa di protezione nei confronti del consumatore è stata inclusa nel decreto legislativo D.lgs 206/2005: questo è un vero e proprio Codice del Consumo che tutela e disciplina i contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali.

I seguenti articoli del Codice civile riconoscono, al di là della normativa e delle direttive  comunitarie, alcune tutele nei confronti del consumatore.

1341 – Condizioni generali di contratto

“ Le condizioni generali di contratti predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga  o rinnovamento del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.”

 

Questo articolo dice che clausole limitative della responsabilità non sono efficaci a meno che non siano approvate per iscritto (requisito di forma).
Ma se io sottoscrivo,tali clausole, ad esempio, se la mia linea telefonica salta, non posso considerare Telecom responsabile di ciò e dei danni che me ne derivano, perché nelle clausole contrattuali c'è questa ipotesi.
Possono esserci obblighi di mantenimento del medesimo operatore se sono previste e sottoscritte.
Ma col Codice del Consumo esse non dovrebbero avere valore.

 

1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

“ Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Se sopra il contratto vengono apposte a mano altre clausole, e queste sono incompatibili con quelle già stampate nel modulo, le clausole apposte a mano prevalgono su quelle stampate.

 

11 aprile 2008

 

La Costituzione è l'insieme delle regole che costituiscono i fondamenti dello Stato italiano.
Quale rapporto sussiste tra l'articolo 21 della nostra Costituzione e i casi concreti del rapporto fra libertà di espressione (giornalismo, radio, tv, internet) e privacy?

 

Articolo 21 della Costituzione:

“        Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.                        ”

 

Da un lato si dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, dall'altro, nel II comma ,si dice invece che la stampa non può essere soggetta a autorizzazioni e censure.
Contestualizziamo storicamente.

La Costituzione della Repubblica Italiana è stata approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed è entrata in vigore l'1 gennaio 1948

Torniamo ora all'articolo 21

I COMMA
“Tutti sono liberi di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”

II COMMA
“La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censura”

Quale domanda sorge?
Una domanda che poggia su un'ambiguità di fondo perché il I comma è suscettibile di un margine interpretativo molto ampio, sottolineando che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma il II comma può dare adito ad alcuni dubbi, in quanto esplicita che solo la stampa non può essere soggetta né a autorizzazioni né a censure: da un'analisi approfondita noi potremmo quindi evincere  che altri media possono essere suscettibili di controllo!
Vuole quindi dire che una radio, il cinematografico possono essere soggette a censure e autorizzazioni?
Ovviamente no, ciononostante possiamo quindi notare un certo grado di incongruenza tra il I e il II comma dell'articolo 21 della nostra Costituzione.
Il punto è che se noi paragoniamo questo II comma dell'articolo 21 rispetto ad altre Costituzioni (come quella tedesca o il I emendamento statunitense) questo nostro comma pare anacronistico.
Va sottolineato però che nel corso degli anni il giudice costituzionale è intervenuto spesso anche perché l'evoluzione dei media, specie i new media come internet, hanno posto e continuano a porre problemi di un certo interesse e rilevanza, non più ormai a livello locale (nazionale) quanto globale.

 

CASO I

In un tribunale ogni qualvolta si pone un quesito di costituzionalità in merito a una legge per la quale stiamo per essere giudicati, da una delle parti che solleva la  cosiddetta “eccezione di costituzionalità”, il processo è congelato e la questione è trasferita al giudice Costituzionale chiedendo il suo parere in merito alla conformità della legge, e che deciderà quindi nel caso concreto; ricordiamo che il giudice Costituzionale è colui che ha il preciso e importantissimo compito di valutare se una legge sia conforme ai principi basilari enucleati nella Carta Costituzionale.

Il giudice costituzionale può optare per due soluzioni:

  • NULLITA' della legge, ossia far scomparire la legge per cui si è sollevata l'eccezione di costituzionalità,  facendole così perdere di efficacia passata e futura (valore retroattivo);
  • ANNULLAMENTO della legge: ossia perdita di efficacia della legge in questione, che ha valore dalla data del suo annullamento in poi ( non è retroattiva)

 

Domanda:
Ma per una legge europea, considerata incostituzionale, il procedimento è identico?
Assolutamente sì.
Se una tale cosa accadesse succederebbe un caso molto interessante e particolare, perchè creerebbe un forte crash a livello giuridico.

Secondo l'articolo 10 della Costituzione:

“          L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.”

Secondo l'articolo 11 della Costituzione:

“          L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”

Nel caso in cui esistesse una normativa comunitaria in contrasto con la nostra Costituzione, è la nostra Costituzione a prevalere, perché la nostra Costituzione è stata redatta in sintonia con la “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”,  redatta il 4 novembre del 1950.
La Convenzione Europea:

I comma dell' articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare

sancisce che:

“        Ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e famigliare, del suo domicilio, e della sua corrispondenza”

Che contrasto può sorgere tra l'articolo 21 della Costituzione e l' articolo 8 della Convenzione Europea?
Va sottolineato come l'articolo 21 non vada inteso solo come libertà di espressione, ma anche come  diritto di informazione, ossia di essere informati, diritto di cui tutti dobbiamo godere (in molti paesi del mondo i media sono controllati, come in Cina e in Arabia).
Quindi l'articolo 21 va inteso sia  come libertà di esprimersi che come diritto di poter essere informati.
Ma questa libertà cozza con il diritto alla riservatezza e all'identità personale, nonché con la protezione dei dati personali.
Cosa ha dunque fatto l'ordinamento giuridico?
L'ordinamento giuridico, sulla base di questi due diritti fondamentali, si è dovuto adattare, da un lato sviluppando una normativa che protegga la libertà di espressione e di essere informati, dall'altro sviluppando invece una normativa che sia in grado di tutelare il singolo individuo e la sua privacy.

Posso scrivere di tutto e di tutti, oppure no?
Da qui nasce un sottogruppo che è il diritto alla protezione dei dati personali che va inteso come diritto autonomo rispetto al diritto alla riservatezza.
Il diritto alla protezione dei dati personali va inteso come una garanzia per chiunque di noi di vedere tutelate le informazioni che ci riguardano, affinché si assicuri che il loro trattamento da parte dei soggetti titolari, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo.

Cosa vorrà dire?
Cosa sono i dati personali?
Generalità del cittadino: nome, cognomi, età, dati sensibili( sanitari).
Esistono informazioni che quotidianamente noi forniamo a soggetti terzi (banche, società telefoniche, etc) che noi dobbiamo autorizzare al trattamento dei nostri dati, in quanto questi sono di estremo valore commerciale per le aziende e per il sistema economico in generale.

La legge italiana basata sulla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ci protegge a livello di privacy.

Negli U.s.a il concetto di privacy è un concetto nuovo, degli ultimi anni,  e quindi anche il suo trattamento è diverso rispetto alla normativa adottata nell'Unione Europea, dove invece tra i valori fondamentali c'è appunto quello del diritto alla riservatezza!

 

CASO I

Se io sono un giornalista posso pubblicare il nome e il cognome di una persona?
Quello che fa la normativa ci dice come e quando pubblicare i dati personali.
La normativa sulla protezione dei dati personali non rappresenta un limite alla libertà di informazione, ma stabilisce solo dei precisi confini alla libertà di informazione.

Secondo il diritto un giornalista , per poter diffondere i dati personali, deve attenersi ai seguenti punti:

  • Verità dei fatti
  • Essenzialità dell'informazione
  • Interesse pubblico della notizia

 

Ma proprio perché ex art 21 non esiste solo il diritto a essere informati, ma anche il diritto di informare, il legislatore adotta un approccio più favorevole nei confronti della normale disciplina dell'informazione e quindi riconosce  alcune deroghe alle legislazione sulla privacy, di modo che l'attività giornalistica possa essere espletata.
Questo è il motivo per cui molti adempimenti, riconosciuti e sanciti nella convenzione europea per il trattamento dei dati personali, quando siamo nell'ambito giornalistico non vengono richiesti; ovviamente sono tipizzati e rientrano nei tre requisiti precedentemente enucleati.
Fin quando ci sono questi tre requisiti il giornalista non si deve preoccupare.

Nel caso uno dei tre requisiti non sia rispettato la responsabilità cade sia sul giornalista che sul direttore.

Come possiamo definire pubblico un personaggio?
Quando una notizia suscita interesse pubblico?
Questa è una discriminante molto importante, c'è un assioma che identifica il personaggio pubblico con il pubblico interesse, ecco perché magari si arriva a pubblicare estensivamente articoli o foto riguardanti anche amici, parenti, figli di un personaggio pubblico.

Ricordiamo che la stampa non può essere soggetta né a

AUTORIZZAZIONI (prima)
CENSURE (dopo)

 

Il concetto di libertà di stampa inizia a svilupparsi già nel 1700 come posizione giuridica soggettiva garantita da illecite interferenze da parte di soggetti pubblici così come da soggetti privati.
È nel medesimo periodo che prende forma l'idea di STATO LIBERALE = possiamo proprio dire che la libertà di stampa è uno di quei cardini che fa modificare il rapporto sia tra i diversi poteri pubblici, sia il rapporto tra stato e cittadino.

In U.K. già nella seconda metà del 1600 s'introduce il concetto di libertà di manifestazione di pensiero.
La libertà di manifestazione del pensiero è il progenitore della libertà di stampa.
Sempre qui  in Inghilterra  nello stesso periodo si delinea un principio fondamentale ancora oggi, ossia quello dell' IMMUNITA' PARLAMENTARE= ossia il soggetto che siede in parlamento non è perseguibile per ciò che esprime nell'esercizio del suo ufficio.

Solo nel secolo successivo la libertà di espressione sarà riconosciuta a un più ampio ambito di cittadini e non solo a coloro che siedono in parlamento.

Abbiamo già parlato del I emendamento americano della Costituzione americana:

I. Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

Il Congresso non può fare leggi rispetto ad un principio religioso, e non può proibire la libera professione dello stesso: o limitare la libertà di parola, o di stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea, e di fare petizioni al governo per riparazione di torti.

CASO II
Ricordiamo che nonostante siano trascorsi molti anni dalla promulgazione della Costituzione americana i giudici hanno sempre teso a un'interpretazione estensiva, con particolare riguardo a questo I emendamento
Ricordiamo il caso Tinker vs Des Moines del 1969, caso per il quale il preside di una High School statunitense aveva impedito l'entrata in classe ad alcuni studenti che portavano al braccio delle fasce nere (black  armbrands) in segno di protesta alla guerra del Vietnam, sospendendoli, poiché la scuola aveva emanato un'ordinanza che impediva di presentarsi inneggiando contro la guerra in Vietnam.
In tal caso la Corte Suprema dichiarò la basilarità del I emendamento “in quanto diritto fondamentale, e ben difficilmente lo studente e l'insegnante avevano lasciato il loro diritto di libertà espressione – free speech, (o meglio free exercise clause, in quanto quiet  and passive and not distruptive) – al di fuori della scuola”
Questa tipologia di diritto si rifà al cosidetto

            GIUSNATURALISMO = per cui la libertà di espressione è un diritto preesistente alla costituzionalizzazione stessa, c'è quindi un DIRITTO NATURALE, non suscettibile di limite alcuno.
La Costituzione americana è giusnaturalista.
L'unico limite al I emendamento, così come avviene nella Costituzione italiana, può essere un altro diritto contenuto esso stesso all'interno della stessa costituzione americana (tipizzato e quindi scritto all'interno della carta costituzionale statunitense) e quindi espressione di istanze fondamentali: in questo caso il giudice opererà tramite un balancing test .

In contrasto con l'approccio statunitense troviamo invece quello francese, di stampo positivista.
POSITIVISMO = ancora i diritti di libertà ad un dato normativo, le libertà sono dunque quelle che la legge riconosce come tali e quindi scritte.

 

 

La libertà di parola si basa sulla PRIMA COSTITUZIONE francese, quella del 1791, che seguiva di poco la DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO DEL CITTADINO (3 novembre 1789)
La libertà di espressione si basa sui seguenti pilastri.

  • Libertà di parola;
  • Divieto di ogni forma di intervento preventivo in chiave di limitazione del suo esercizio;
  • Riserva del legislatore(riserva di legge) del compito di dare una definizione di abuso nell'esercizio della libertà di stampa, cui ancorare l'intervento solo repressivo deciso dal giudice (riserva di giurisdizione);

 

Il legislatore può quindi definire il limite dell'abuso di tale esercizio (se travalichiamo il limite di un diritto importante tanto quanto lo stesso diritto della libertà di stampa), solo tramite casi specificati dallo stesso legislatore (creazione della norma).
Solo se questi casi specificati dal legislatore sussistono può allora intervenire il giudice e decidere se è il caso di infliggere la punizione e quale, solo poi può intervenire la polizia.
Il giudice parte quindi dalla fattispecie (dalla norma) che poi applica al caso concreto.

 

In Italia si è dovuto attendere il 1848 quando si adottò lo Statuto Albertino; l'articolo cardine per noi scienziati della comunicazione e l'articolo 28 che sanciva:

“          La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi”
Questo articolo è compatibile con i principi cardine della libertà di espressione delineati dalla carta costituzionale francese?
I principi cardine francese sono sicuramente più specifici dell'articolo 28 dello Statuto Albertino, ma in sostanza non c'è una vera e propria incompatibilità, semmai si potrebbe parlare di ampiezza ed estensività di interpretazione.

In realtà va sottolineato come l'articolo 28 prosegua dicendo inoltre che:
“         Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo”
Questo significa che vi è un implicito riconoscimento al divieto di intervento preventivo, tranne che per i libri liturgici.

Questa riserva di legge è diversa da quella odierna, in quanto i soggetti che potevano sedere in Parlamento erano una minoranza, e quindi non una reale rappresentanza di tutta la popolazione.

 

 

Parallelamente allo Statuto Albertino viene introdotto, con Il REGIO DECRETO 695/ 1848, l'EDITTO sulla STAMPA. Lo scopo era quello di permettere un più libero svolgimento dell'imminente campagna per l'elezione della Camera dei Deputati.
I principi cardine dell'EDITTO REGIO sulla STAMPA sono:

  • Introduzione del divieto di ogni forma di censura preventiva;
  • Definizione dei reati a mezzo stampa;
  • Predisposizione di meccanismi sanzionatori diretti a dar corpo all'intervento repressivo dei pubblici poteri.

 

Reati a mezzo stampa

  • Ogni forma di contestazione dell'autorità costituzionale del re e delle camere;
  • Offese contro la religione dello Stato
  • Offese contro gli altri culti e il buon costume
  • Offese contro la persona del re, contro i sovrani e i capi di governo stranieri
  • La rivelazione di segreti di Stato, a tutela della sicurezza esterna del medesimo.

 

La pena era di competenza del magistrato d'appello, accompagnato da un giudice di fatto, ossia una giuria popolare cui spettava il compito di un verdetto, una volta riunitasi in camera di consiglio.

Le caratteristiche che possiamo desumere da questo EDITTO sono 3.

  • Divieto di censura preventiva;
  • Configurazione del ruolo dei pubblici poteri in chiave esclusivamente repressiva degli eventuali abusi nell'esercizio della libertà di parola;
  • Vi era una riserva al giudice coadiuvato da rappresentanti della comunità sociale del potere di applicare le relative sanzioni.

La libertà di stampa come sappiamo è un potente strumento, anche di controllo politico e proprio per questo motivo – successivamente all'EDITTO REGIO sulla STAMPA - vengono introdotte delle leggi di polizia che vanno a porre sotto controllo i soggetti che intendono pubblicare delle notizie.

  • Si prevedeva di conseguenza una comunicazione alla segreteria di Stato all'avvio della pubblicazione periodica in chiave autorizzatoria, e non come mero obbligo notiziale.

 

OBBLIGO NOTIZIALE = è una mera informazione all'autorità dello stato relativa alla mia intenzione di pubblicare.
OBBLIGO AUTORIZZATORIO = lo Stato va informato della mia pubblicazione periodica e dovrà darmi l'autorizzazione alla pubblicazione o meno.

 

2)        Utilizzo del sistema del sequestro (di polizia) indipendentemente dal successivo accertamento di eventuale responsabilità penali;

            3)         Estensione della responsabilità dei reati a mezzo stampa per l'editore.

Queste leggi vengono introdotte dopo l'EDITTO, e vediamo quindi come è vero che esista l'articolo 28, ma come tra l'altro il  Parlamento fosse espressione di pochi, da qui la facilità di introdurre le leggi di polizia.

La libertà di stampa come possiamo vedere è molto connessa al periodo storico a cui si fa riferimento.
Troviamo infatti che vi sarà anche un' introduzione della licenza di polizia per le affissioni di cartelloni.

Inoltre verso la fine del 1800 nel processo di riconoscimento di come sia pericoloso consentire una libertà di stampa indiscriminata, il  governo Pelloux, che con un disegno di legge chiamato “AGGIUNTA E MODIFICAZIONI ALLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA SULLA STAMPA”va a inasprire le pene sui reati a mezzo stampa, attribuendo dei poteri decisionali e censori al giudice.
Inasprimento delle pene sui reati a mezzo stampa:

  • si attribuisce al giudice il potere di far sospendere fino a 3 mesi la pubblicazione di un periodico che sia stato condannato per 2 volte consecutive;
  • attribuzione al giudice del potere di imporre allo stampato una censura preventiva, impedendo la distribuzione dello stampato stesso, e parallelamente introducendo l'obbligo per ogni stampato di essere preventivamente depositato presso l'autorità giudiziale.

Sarà poi nel 1906 con Giolitti (legge 278) con cui si sancisce il divieto di sequestro da parte dell'autorità pubblica (ossia la polizia) di stampati, senza previa condanna da parte dell'autorità giudiziaria.

Si può sequestrare uno stampato con la legge 278 di Giolitti?
Sì, si può sequestrare uno stampato solo dopo la condanna da parte dell'autorità giudiziaria.

Grazie a Giolitti il pendolo in favore della libertà di stampa si stava allargando, ma con l'avvento della I GUERRA MONDIALE fu redatta la legge 83/ 1915:

  • Vieta la pubblicazione di notizie aventi carattere militare.

 

Il solito problema è che creando una legge dalle maglie troppo larghe si può dar adito a interpretazioni molto diverse, a volte contrastanti.

Diritto Europeo del 9 maggio 2008

Settimana scorsa l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato on-line i redditi di tutti gli italiani dell’anno 2005. Ma il Garante per la Privacy ne ha disposto il ritiro.

PROFESSORE = Ma cosa è il garante della Privacy?

Il Garante è un Organismo Pubblico, non elettivo (noi eleggiamo solo Deputati e Senatori al Parlamento) che ha richiesto  all’Agenzia delle Entrate (Ente Pubblico) di ritirare i redditi pubblicati. E l’Agenzia si è adeguata. Come vediamo ci sono stati due poteri pubblici a confronto.

 Domanda= ma chi dà al Garante l’autorità di agire in questo modo? Giuridicamente quello che è successo è  molto interessante.
Chi dà facoltà al Garante di agire in un certo modo?
Cosa ci sta dietro?
Può il Garante fare delle leggi? Ovviamente no, in quanto questa facoltà spetta solo al Parlamento in Italia.
Chi è il capo del Garante? C'è una persona fisica? Dipende da un ministero?

Il Garante è un’istituzione super-partes: è un’autorità pubblica non elettiva.
I n Italia abbiamo diverse Authority: per la privacy, per la concorrenza, per l'energia e questi sono organismi indipendenti dall'autorità statale. Questi sono concetti moderni, molti importanti e innovativi (saranno 10 anni che abbiamo queste autorità).

Quanto tempo dura un Parlamento eletto? = 5 anni
Quanto tempo dura il presidente dell'autorità Garante? = è importante che il Garante sia indipendente da qualsiasi condizionamento politico, di modo che possa agire liberamente e prendere delle decisioni che anche siano avversate da coloro che risiedono al potere.
L'Authority, che sia per la Privacy, per l'energia o per la concorrenza, sta in carica 6 anni, in modo da bypassare il periodo della legislatura parlamentare. In tal modo egli può anche essere rieletto, -se lavora bene - indipendentemente dalla maggioranza risiedente in parlamento.

Da chi è nominato il Garante? = il garante proprio per svolgere la sua funzione super-partes è nominato da Presidente della Camera e del Senato di comune accordo.
Qual è il problema? = il problema è che la creazione dell'autorità Garante ha una matrice di diritto anglosassone (Common Law), dove è presente sin dagli inizi del '900 e dove è molto importante il concetto di indipendenza.
Il problema è però fornire gli strumenti (contenuti) coi quali l'autorità Garante può effettivamente operare e raggiungere i suoi scopi.
Qual è il compito dell'autorità Garante?=  andare sul sito del Garante e scaricare i compiti del Garante.

 Se il Garante è un potere pubblico, l'Agenzia delle Entrate un altro potere pubblico, i loro rapporti da che ramo del diritto sono regolati?= siamo in ambito di diritto pubblico,nello specifico diritto amministrativo.
Diritto Amministrativo =  ha il compito di regolare i rapporti tra i vari Enti pubblici, nonché tra gli Enti Pubblici e i singoli cittadini, in caso insorgano delle controversie riconducibili al diritto pubblico.
Dobbiamo sottolineare come non esista un vero e proprio Codice di diritto amministrativo, ma solo delle raccolte di leggi di diritto amministrativo.

Esempio:
Nel caso insorga un contrasto nell'interpretazione di una norma tra due organismi pubblici, come Agenzia delle Entrate e Garante della Privacy, chi è chiamato a giudicare? Ad esempio se l'Agenzia delle Entrate non rimuove le informazioni on-line a chi spetta giudicare e quindi dirimere le controversie?
Il T.A.R= Tribunale amministrativo (tribunale di primo grado).
Che mezzo ha il Garante della Privacy per obbligare l'Agenzia delle Entrate a ritirare la pubblicazione dei redditi?
L'Agenzia delle entrate quando ha pubblicato i nostri redditi on-line, lo ha fatto interpretando la legge sulla Privacy, e pensava di far cosa non scorretta.
Diversamente l'ha vista il Garante nella sua interpretazione della medesima legge.
Quindi per far valere le sue posizioni, obbligando il ritiro dei redditi, il Garante si è dovuto rivolgere al TAR.
Il Tar è un tribunale di I grado, ma lo stato italiano ci fornisce sempre almeno 2 gradi di giudizio.
Il Garante ha chiesto all'Agenzia di adempiere al ritiro delle informazioni sensibili sui redditi, ma questa ha rifiutato in quanto i dati erano considerati pubblici perché comunque accessibili, è cambiata solo la modalità di pubblicazione. Allora il Garante ha richiesto l'intervento di un organismo terzo, il TAR, per dipanare la questione.
Il TAR è un organismo che affronta quotidianamente migliaia di questioni sia tra Enti pubblici che tra P.A e singoli cittadini.

Esempio tipico di attività del TAR = Il ricorso dopo un concorso pubblico; il ricorso dopo l'esame di maturità.

Tornando al Garante possiamo dire che non ha potere diretto, se non quello di rivolgersi al TAR, per far sì che questo assicuri una corretta interpretazione della norma al caso concreto (non si può adire al Tar se non c'è un caso concreto su cui basarsi, non rilascia giudizi interpretativi).
Se una delle parti perde e considera sbagliata la decisione, può appellarsi  - motivando il suo appello - al II grado di tribunale amministrativo, per riconsiderare la decisione.
In Italia questo II grado di giudizio amministrativo si chiama Consiglio di Stato.

Esempio:
All'Università dell'Insubria vengono destinati euro 300.000, nello specifico per l'espansione di Scienze della Comunicazione grazie all'acquisto di nuove tecnologie, e poi il ministero dell'Istruzione ne assegna solo 3000, l'Università può rivolgersi al TAR per far sì che le vengano assegnati in toto i soldi previamente destinati.
Se i fondi vengono assegnati dal governo, ci rivolgeremo al Tar del Lazio, se invece per ipotesi i fondi sono erogati dalla Lombardia, ci rifaremo al Tar di Milano.

 

L'azione del Codacons, che ha sporto denuncia per la pubblicazione dei redditi, si riconfigura nell'ambito penale o amministrativo?
PROFESSORE = domanda interessante...cosa sono le associazioni dei consumatori?
Vi è un principio nel diritto civile: solo la persona che ha subito il torto può agire in giudizio tramite i suoi rappresentanti.
Nel diritto moderno si è andata configurando una nuova nuova figura, che è quella delle Associazioni dei Consumatori, che in teoria dovrebbero raggruppare interessi diffusi e agire per tutelare non singoli, bensì gruppi di individui, una collettività.
Il DIRITTO AMMINISTRATIVO ha riconosciuto per primo il principio in base al quale è possibile a delle società che rappresentano delle categorie – come le Associazioni dei Consumatori – di poter agire in giudizio.
Tale principio è stato poi ripreso anche dal DIRITTO CIVILE.
Lo scorso anno si è creato un grosso clamore per quella che è definita Class Action – o azione di classe.
La Class action è un istituto che permette ad alcuni avvocati di poter agire per un gruppo di portatori di interessi.

Esempio:
Telecom invia una bolletta errata al Signor Martinenghi, al Signor Conti, etc.
L'ammontare è risibile (3 euro), ma alle vostre proteste la Telecom non vi ascolta e non vi vuole risarcire.
Che opzioni avete per far rispettare il vostro diritto?
Si potrebbe andare dal proprio avvocato per far causa alla Telecom, ma quest'ipotesi non ne vale la pena, in quanto sarebbero molti i soldi spesi nelle azioni legali, in confronto di quelli addebitati per errore.
Negli U.s.a è partita per prima questa tipologia di azione legale con cui si è cominciato a consentire di portare una causa in tribunale, estendendone gli effetti anche a tutti i soggetti che hanno subito lo stesso torto. Per far questi si consente ai portatori di interessi di associarsi senza nessun costo né per il primo soggetto che porta la causa tramite i suoi rappresentanti, né per coloro che si associano perché essi stessi soggetti che hanno subito la truffa.
Poniamo che questo addebito errato sia stato posto in essere non solo nei confronti di pochi individui, ma nei confronti di migliaia di persone: ben vediamo allora come anche una cifra del tutto risibile come le 3 euro, moltiplicata per un numero rilevante di soggetti renda il caso assai complesso e interessante.
Negli U.s. A. è nato un business, che consente la class action, ossia permette a vari soggetti, portatori di interessi per avere subito il medesimo torto, di unirsi al soggetto che porta la causa di fronte al giudice per ottenere il risarcimento.
Chi paga le ingenti spese?
Negli Stati Uniti è consentito che gli avvocati anticipino le spese legali, e poi si metteranno d'accordo con il cliente, detraendo un 30 % circa dal risarcimento riconosciuto dal giudice.
Negli Stati uniti questo è diventato un grande business: le più famose class action sono quelle contro le case produttrici di sigarette. Negli Stati uniti non solo si può richiedere il risarcimento, ma anche infliggere una pena all'azienda incolpata (tramite decisione di una giuria popolare).
In Italia, lo scorso anno, il governo Prodi ha riconosciuto alle Associazioni di Consumatori la possibilità di poter agire di fronte al giudice in sede civile per poter richiedere risarcimenti collettivi tramite una class action.
A differenza degli U.S.A in Italia il poter fare causa è riconosciuto solo a determinate associazioni di consumatori, mentre negli States tale diritto è riconosciuto a chiunque. Quindi da noi solo le Associazioni di consumatori possono procedere con una class action, mentre al singolo non appartenente o non affiliatosi non è riconosciuto tale diritto.

PROFESSORE =  facciamo un salto indietro.
Cosa succede con l'articolo 28 dello Statuto albertino?

“La stampa è libera ma una legge ne reprime l'abuso.
Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo”

 

Nel 1924 avviene un evento innovativo

Si passa dalla stampa al primo impianto di installazione per la trasmissione radiofonica italiana.
Roma e Milano vengono coperte nello stesso anno, così da coprire le due più grosse città.
Il compito di trasmettere viene affidato a una società di azionisti che è sotto il diretto controllo dello Stato italiano. Nel consiglio di amministrazione, 4 membri sono nominati dal Governo e presso il Ministero delle Comunicazioni si istituisce un COMITATO SUPERIORE DI VIGILANZA composto da 16 membri.
Vi ricordate cos'è una società per azioni?= è una società le cui azioni possono essere quotate in borsa, e la responsabilità della società è limitata al capitale versato.
Le azioni possono essere rivendute se la società è buona. Per questo ci vuole più capitale, soprattutto rispetto alla S.r.l. dove abbiamo le quote che non possono essere rivendute e cedute al pubblico senza l'approvazione dei soci.

Qual è l'argomento interessante?
La differenza tra

SOCIETÀ PUBBLICA= il cui fine è nell'interesse collettivo;
SOCIETÀ PRIVATA = l'interesse è quello dei soci;

 

Ma è sempre così?
Sta cambiando: vi sono le cosiddette società private operanti nel TERZO SETTORE, come le onlus (fondazioni, associazioni, etc), che operano seguendo fini collettivi e non il profitto.
D'altro canto vi sono società per azione che sono possedute da organismi pubblici che operano nel mercato e dovrebbero comportarsi al pari degli altri soggetti privati, perseguendo un fine di beneficio nei confronti dell'Ente pubblico che ne è proprietario.
Entriamo quindi in un dibattito molto interessante e che si sta sviluppando attualmente, nello specifico riguarda il Pubblico che entra nel mercato e si mette a giocare come se fosse u privato.
L'esempio più chiaro è dato da Alitalia: essa è una società per azioni, la cui maggioranza di capitale è pubblico  - ma va ricordato come sino a poco tempo fa tutto il capitale di Alitalia fosse pubblico -.
Alitalia così come le Ferrovie dello Stato, sono quotate, e quindi come tutte le società le cui azioni sono in Borsa hanno un fine che è quello di perseguire un utile, cioè portare un profitto (esattamente come fa Air-One per rimanere in tema di compagnie aeree).

9 anni fa è stata introdotta una novità: si è cominciato a obbligare le società Pubbliche che operavano nel mercato a cambiare la loro forma giuridica “protetta”, che era quella di Ente, trasformandole così  in Società per Azioni. Questo per far sì che esse si abituassero a raggiungere un profitto.

 

 

PROFESSORE = tramite quali soggetti agisce una Società per Azioni?
Chi è il capo della S.p.A? La mente  pensante che sta dietro?

L' AMMINISTRATORE DELEGATO = braccio esecutivo della S.p.A, ma anche colui che ne ha la responsabilità e quindi è perseguibile.
Se estendiamo il concetto di testa pensante, nelle S.p.A troviamo il cosiddetto CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  - o C.d.A - al cui interno siede anche l'Amministratore Delegato.
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE si deve riunire periodicamente per approvare il bilancio e delineare i vari indirizzi strategici.

 

PROFESSORE =Quante persone devono sedere in C.d.A?
Non c'è un limite, dipende dalla S.p.A stessa; ovviamente è molto più difficile gestire una società con un grande numero di soci che risiedono nel C.d.A, rispetto a una con numero contenuto.
Il C.d. A è la testa della società, al cui interno siede l' AMMINISTRATORE DELEGATO, il cui compito è l'esecuzione di quelle che sono le scelte del C.d.A, ed è anche colui il quale è responsabile prima degli altri, ma anche insieme agli altri.

Le regole su quanti sono gli AMMINISTRATORI, sui loro poteri, sono scritte in un documento chiamato STATUTO.
La società si crea mediante un ATTO COSTITUTIVO = documento pubblico obbligatorio nel caso di costituzione di una società.
ATTO COSTITUTIVO e STATUTO sono due cose diverse, in quanto lo STATUTO è il regolamento della società: può essere o meno contenuto già nell'ATTO COSTITUTIVO, ma a prescindere da certe informazioni - che sono obbligatorie per legge e che devono comparire già nell'ATTO COSTITUTIVO - lo STATUTO può  anche essere scritto dopo la costituzione stessa della società

 

 

1930 = gli abbonati a un organo chiamato EIAR erano 100.000
1942 = gli abbonati erano già 1.900.000

Quindi come potete immaginare il FASCISMO utilizzò ampiamente tale potente mezzo per entrare nelle case degli italiani.
Dalla stampa alla Radiodiffusione, un medium che il fascismo utilizzò abbondantemente poiché  consentiva di entrare in tutte le case con enorme efficacia.

 

La legge dell' 8 luglio del 1938 =
introduzione di una normativa che dispone che:

“Rischiano fino a 6 mesi tutti coloro i quali vengano scoperti all'ascolto di radio straniere”

 

 Nel 1942 ci sono due tipologie di trasmissioni radio speciali:

 

Trasmissioni sociali (il nostro attuale intrattenimento):

Radio Gil = radio per i ragazzi
Radio rurale= per gli agricoltori
Radio sociale = per le donne
Radio famiglia = creata appositamente per i coniugi dei combattenti

Trasmissioni di guerra:

Radio IGEA= per i feriti
Notizie a casa
Notizie da casa

 

PROFESSORE= noi avevamo una radio, in forma di Società per Azioni, interamente posseduta dallo Stato, con 4 amministratori controllati dal Governo, che trasmetteva sia trasmissioni aventi per oggetto tematiche sociali che tematiche di guerra, con lo scopo diretto del monopolio e controllo informativo verso i cittadini italiani.
Non si poteva ascoltare radio straniere di modo che non si potesse farsi un'opinione diversa (tra queste ricordiamo la più famosa che fu Radio Londra).
Poi terminato il Fascismo giungiamo al periodo Repubblicano e cosa accade?
Viene redatta ed entra in vigore la Costituzione italiana.

 

PROFESSORE= riguardiamo l'articolo 21 della Costituzione, e ricordiamoci che l'ultima volta abbiamo enucleato le differenze tra: articolo 21 della Costituzione,  articolo 28 dello Statuto albertino e Costituzione Francese.

Oggi facciamo un ulteriore esercizio: dobbiamo fare un parallelo tra l'articolo 28 dello Statuto albertino:

“La stampa è libera ma una legge ne reprime gli abusi”

e l'articolo 21 della Costituzione:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione .
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.”

PROFESSORE= Domanda: lo Statuto albertino era in vigore durante il fascismo?
Sì, era in vigore, in quanto era la Carta Costituzionale precedente alla Carta che entrerà in vigore con la Repubblica.
Abbiamo visto come l' articolo 28  -“La stampa è libera ma una legge ne reprime gli abusi” - paragonato con la normativa francese, non fosse perfetto: proprio per come era scritto dava la possibilità a coloro che formulavano le leggi di determinare cosa fosse un abuso. Ecco perché durante il periodo fascista siamo andati incontro a una legislazione molto restrittiva nei confronti della stampa (la formulazione stessa dell'articolo 28 dava ampio margine di legiferare in un senso restrittivo: si potevano far leggi per reprimere gli abusi della stampa, e queste leggi potevano anche essere molto invasive.)

PROFESSORE= Domanda : chi si ricorda perché il secondo comma dell'articolo 21-  “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.” - può risultare antiquato?
Il secondo comma parla solo di stampa, e questo è limitativo perché non tiene conto degli altri mezzi: c'era già la radio e poco dopo arriverà anche la televisione.

PROFESSORE= domanda: quando è entrata in vigore la Costituzione italiana?
La Costituzione italiana d entrò in vigore 1 gennaio 1948 .

 

PROFESSORE= citiamo una parte della:

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO ,
stilata e approvata dall'assemblea generale dell'O.N.U., nel 1948.

 

“ Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione, e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”

PROFESSORE= ricordate le parole “ogni mezzo”.
Ora facciamo un parallelo con la costituzione tedesca, promulgata nel 1949.
L'articolo 5 della Costituzione tedesca è molto simile al nostro articolo 21.

Articolo 5- Costituzione Tedesca:

“Il diritto di informarsi senza ostacolo da fonti accessibili a tutti
[....]
e si proclama che la libertà di stampa è inviolabile, assieme alla libertà di informare mediante radio e film”

 

PROFESSORE= rileggendo sia la DICHIARAZIONE UNIVERSALE, che l'articolo 5 della Costituzione tedesca, che l'articolo 21 di quella italiana, cosa possiamo desumere? Facciamo qualche riflessione.

Innanzitutto i nostri padri costituzionalisti, quando hanno redatto la Costituzione italiana, potevano tranquillamente inserirvi radio e televisione (o meglio cinema ai quei tempi) invece che lasciare solo Stampa;
La corte Costituzionale , grazie a delle sentenze interpretative ha esteso il postulato contenuto nell'articolo 21 ad altri mezzi di diffusione.

 

          La Costituzione degli Stati Uniti è la legge suprema degli Stati Uniti d'America, ed è tra le più vecchie costituzioni nazionali scritte ancora in uso (la più vecchia è quella della Serenissima Repubblica di San Marino, in uso dal 1600). Venne completata il 17 settembre 1787, con la sua adozione da parte della Convenzione costituzionale a Philadelphia, e venne successivamente ratificata da speciali "Convenzioni" convocate a tale proposito in ognuno dei tredici stati esistenti all'epoca. Entrò in vigore nel 1788, ed è servita da modello per diverse costituzioni adottate da altre nazioni.

          A balancing test is any judicial test in which the jurists weigh the importance of multiple factors in a legal case. Proponents of such tests argue that they allow a deeper consideration of complex issues than a bright-line rule can allow. But critics say that such tests can be used to justify any conclusion which the judge might decide upon.
In the United States (US), many legal issues which had previously been considered settled by the imposition of bright-line tests through Supreme Court precedents have been replaced by balancing tests in recent years.

L'EIAR,  di Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, era un   titolare in esclusiva delle trasmissioni radiofoniche di tipo  sul territorio nazionale. Svolgeva quindi l'attività di editore e operatore radiofonico in regime di .
Fu costituita nel  dalla precedente . L'URI era di proprietà privata ma aveva ricevuto la concessione in esclusiva per la gestione degli impianti e la diffusione dei programmi radiofonici, nell'osservanza di specifiche direttive governative in materia. Il governo nel -28 assunse il controllo azionario dell'URI e la trasformò in ente pubblico denominandolo appunto EIAR. Nel  assume la nuova denominazione di . Nel  la RAI - Radio Audizioni Italiane diventa anche operatore televisivo e assume la denominazione di .

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 , promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947.
Fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947 e entrò in vigore il 1 gennaio 1948

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è un documento, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri. Consta di 30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona.

 

PROFESSORE= rileggiamo l'articolo 21, primo comma.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione .

Chi sono questi tutti?
Con tutti la nostra Costituzione intende tutti i soggetti che si trovano sul territorio italiano.
La nostra costituzione quindi pone delle garanzie molto estese, anche a favore di cittadini extra-comunitari (intesi come non facenti parte dell'Unione Europea).

Esempio:
Un cittadino americano arriva in Italia e si mette a protestare contro l'Italia davanti al Quirinale.
La nostra Costituzione garantisce tutti: può essere applicata solo nel territorio italiano, ma garantisce tutti coloro che vi si trovano, indipendentemente da chi è il soggetto.
Non è così invece per la Costituzione americana, che ad esempio non tutela gli stranieri, ma tutela solo gli statunitensi: non esiste una libertà di espressione per il cittadino straniero. Solo uno statunitense è protetto dal “Right of free speech”
I emendamento statunitense non tutela i cittadini stranieri.

STUDENTE= ma questa mancanza di tutela del I emendamento verso gli stranieri, non confligge con la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO?

PROFESSORE= durante la II guerra del Golfo, molti studenti stranieri protestano negli U.s.a, ma tutti subirono successivi accertamenti, poiché erano stati preavvertiti che non avrebbero potuto manifestare liberamente, in quanto non protetti dal I emendamento.
Questa però è una pratica che esiste anche in altri Paesi del mondo.

 

PROFESSORE = abbiamo capito cosa intende l'articolo 21 con tutti. Facciamo un passo avanti
Domanda :può una collettività, cioè un'associazione di individui esprimersi liberamente in Italia'
Prendiamo ad esempio Amnesty International: non è un cittadino straniero, non è italiano, ma è un'associazione di individui. Può quindi esprimersi liberamente?
Sì, può esprimersi liberamente, ma è una conquista abbastanza recente. Le associazioni sono sempre state libere di esprimersi, ma il riconoscimento ufficiale di questa facoltà è avvenuto solo nel 1985.
Questa è una data storica per la libertà di espressione.
Una sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza 126 /1985, ha espressamente riconosciuto l'esercizio in forma collettiva della libertà di manifestazione del pensiero.

PROFESSORE= passiamo a veder qual è l'oggetto dell'articolo 21. tutti hanno diritto ad esprimere liberamente il proprio pensiero, ma nella pratica cosa significa questo? Delineiamo alcuni punti precisi, evidenziati e specificati quali oggetto appunto dell'articolo 21.

Oggetto dell'articolo 21:

Idee;
Pareri;
Opinioni;
Notizie che si ritenga di comunicare agli altri in via generale;

Questo è quello che originariamente si intendeva come oggetto dell'articolo 21. nel corso del tempo ci sono state altre sentenze interpretative della Corte Costituzionale che hanno esteso e specificato ulteriormente l'oggetto dell'articolo 21, ricomprendendo altresì:

Notizie e fatti di attualità;
Conoscenze;
Informazioni,

Ci sono giuristi (ossia studiosi di dottrina) i quali affermano che all'interno dell'articolo 21 possano venir inclusi anche:

Diritto di cronaca;
Diritto di informazione;

mentre non possono invece essere inclusi:

Istigazione a commettere reati
Reato di apologia

questi ultimi anzi – Istigazione e Reato di apologia – sono perseguibili e sanzionabili penalmente.

 

PROFESSORE = qual è la differenza tra DOTTRINA e GIURISPRUDENZA?

DOTTRINA = interpretazione di una norma, regola o legge data dallo studioso;
GIURISPRUDENZA =  interpretazione della legge data dal giudice;

Tra le due ha ovviamente più valore la GIURISPRUDENZA, anche se grandi studiosi possono influenzare con le loro prese di posizione eventuali decisioni prese poi in tribunale.

PROFESSORE=  abbiamo esaminato chi può esprimersi liberamente; abbiamo esaminato l'oggetto di tale diritto; ora esaminiamo insieme i limiti esistenti nei confronti della libertà di espressione.
Leggiamo nello specifico l'ultimo comma (il VI) dell'articolo 21:

“Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”

 

PROFESSORE= Se noi leggessimo tutto l'articolo 21, vedremmo che il limite del buon costume è l'unico limite esplicito presente nell'articolo.  Ciò sta a significare che se noi rispettiamo il limite del buon costume possiamo esprimerci liberamente?
Facciamo alcune riflessioni:

La libertà di espressione è sancita dal I comma, all'interno di un articolo di rango costituzionale.
Ricordiamo che la Costituzione è il cardine principale del nostro sistema giuridico.
Nella Costituzione vi sono espressi limiti espliciti, come quello dell'ultimo comma dell'articolo 21 (buon costume).
Nella Costituzione ci sono però anche dei limiti impliciti: cioè limiti che sorgono ogni qualvolta un principio costituzionale si scontra contro un altro diritto/principio costituzionale.

PROFESSORE = sappiamo che la Costituzione prevale su qualsiasi altra legge; in Italia, ogni qualvolta sia introdotta una legge che non è sintonia con la Costituzione italiana, tale legge, tramite il procedimento del giudice a quo, verrà annullata e perderà efficacia come se non fosse mai esistita (diventerà legge nulla). Questo procedimento però si attua quando la Costituzione è in conflitto con una legge ordinaria, di valore meno importante.
Ma cosa accade quando un principio costituzionale si scontra contro un altro principio costituzionale? In questo caso sorge il limite.
Abbiamo appena detto come il DIRITTO DI CRONACA sia coperto dall'articolo 21, grazie a interpretazioni dei giuristi. Però esiste anche un diritto costituzionale alla privacy e alla riservatezza. Ci troviamo quindi di fronte a due diritti coperti entrambi dalla Costituzione, e qui sorge il limite.
Seguendo il ragionamento che stiamo facendo abbiamo parlato di limiti impliciti all'interno della Costituzione.

Nel corso del tempo la Corte Costituzionale ha individuato i seguenti limiti impliciti:

La Morale;
L'Ordine Pubblico;
Il prestigio del Governo, dell'Ordine Giudiziario e delle Forze Armate;

STUDENTE: dibattito sulla Fontana di Trevi e della colorazione dell'acqua come espressione artistica. È coperto dell'articolo 21?
PROFESSORE = sarà interessante vedere quale sarà la posizione del giudice nel valutare il caso concreto.

PROFESSORE = torniamo all'articolo 21: abbiamo parlato dei soggetti, dell'oggetto, del limite esplicito ( buon costume) e dei 3 limiti impliciti molto generici.
Questi limiti impliciti possono essere suddivisi in 2 sottogruppi più dettagliati che sono:

 DIRITTI DELLA PERSONALITÀ :

Diritto alla riservatezza,
Diritto alla onorabilità,
Diritto alla reputazione,
Diritto alla dignità sociale,
Diritto d'autore e delle opere di ingegno,

 

INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE:

Giustizia,
Prestigio del Governo,
Sicurezza dello Stato,
Prestigio dell'Economia Pubblica,

PROFESSORE = sottolineate il prestigio dell'Economia Pubblica, perché è interessante vedere come sia protetto dall'articolo 21, in quanto, almeno in teoria,  non dovrebbero essere divulgate notizie che possano ledere il prestigio economico italiano. Questo è un limiti abbastanza largo che può dar margine e adito a numerosi dubbi.

 

 

Per la preparazione all’esame consiglio: studio su appunti, ma anche ragionamento su tutto quello studiato, perché sarà un esame anche di ragionamento sui casi discussi in classe.
Ci saranno 30 domande, aperte, da svolgersi in due ore.

PROFESSORE =Torniamo sul buoncostume.
Abbiamo parlato dei limiti impliciti e abbiamo visto come il buon costume sia l’unico limite esplicito che abbiamo!
Quindi cos' è il buoncostume?

Studente = “Il buoncostume è un’istanza comunemente accettata da una comunità e va collocata in un  contesto temporale preciso in quanto varia a seconda dei periodi storici”
PROFESSORE = il primo posto dove cercare la definizione di buoncostume è il codice Penale, esattamente all’articolo 529.

 

Articolo 529 - Codice Penale

“Agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che secondo il sentimento comune offendono il pudore.”

PROFESSORE =Domanda: cos'è dunque il sentimento comune e il pudore?
Interviene come al solito la Corte Costituzionale, deputata a interpretare le leggi
La Corte Costituzionale ha precisato con fermezza che
il buoncostume non può essere fatto coincidere con la morale o la coscienza etica, in quanto[questi], sono concetti che vivono nella coscienza individuale, e non tollerano determinazioni quantitative, ma al contrario esso[il buoncostume] deve intendersi come risultante da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta, in particolare, la violazione del pudore sessuale, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani”.

 

Quindi il concetto di buoncostume non può essere determinato dal singolo individuo:la morale di ciascuno di noi può esser diversa da quella di ognuno degli altri.
Questa è giurisprudenza (ossia è una sentenza) mentre la dottrina (ossia lo studio del diritto) ha evidenziato come nel concetto di buoncostume ci sia un'istanza interpretativa contestualizzata, o meglio da contestualizzarsi (collocarsi) nel periodo storico in esame.
Il problema in realtà è più generale e concerne i due diversi approcci che hanno gli studiosi del diritto.
Esistono due tipologie di studiosi di diritto:
chi interpreta il diritto come una formula matematica,
altri invece che sono più elastici

Per i primi la norma, in teoria, dovrebbe portare ad un' interpretazione univocamente determinata, sempre e comunque.
In realtà, soprattutto nel diritto Costituzionale vi sono una serie di principi/concetti che lasciano ampio spazio a un dibattito; come nel nostro caso in particolare, il concetto di buoncostume, se calato in un contesto concreto, crea enormi difficoltà a chi vi si approccia con uno forma mentis totalmente (esclusivamente) razionalizzante: il problema di una determinazione univoca del concetto crea un generale problema tra gli studiosi del diritto.

Esempio :
Una volta al mare si poteva andare solo con costumi di un certo tipo, via via che il tempo è trascorso, nella nostra società, i costumi sono andati riducendosi, a volte sin quasi a scomparire.

 

L'approccio a una norma che delinea concetti così astratti e variabili come quelli del buoncostume dovrebbe essere diverso da quello meramente razionale-matematico. Infatti lo scorso anno c'è stata una sentenza in cui la Corte Costituzionale ha affermato che:

         “il buoncostume non è diretto semplicemente a esprimere un valore di libertà individuale, ma anche un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che indica le condizioni indispensabili per assicurare una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali inviolabili di tutela della dignità umana e del rispetto reciproco tra le persone.”

Parliamo di convivenza sociale e rispetto reciproco tra le persone: troviamo quindi il concetto di rispetto di pudore e buoncostume calato nel contesto sociale concreto = abbiamo inserito un fattore discriminante, ossia la differenza tra sfera pubblica (società e quindi convivenza sociale) e privata (vita e morale del singolo).
Da questa sentenza possiamo evincere che si parla di buoncostume soltanto al momento della pubblicità (inteso come rendere pubblico qualcosa), ed è una cosa molto importante.

 

Esempio:
Nei paesi medio-orientali gli atti di sodomia sono assolutamente proibiti, a livello di legislazione.

 

PROFESSORE: se l'elemento della pubblicità è un discrimine tra ciò che è buoncostume nella sfera pubblica e privata, come andiamo a considerare l'opera d'arte?
L'opera d'arte non è soggetta ai diritti del buoncostume.

Articolo 529 del Codice Penale sancisce così tale posizione:

         “Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che per motivo diverso dal quello di studio sia offerto in vendita, venduta, o comunque procurata, persona minore di 18 anni”

Quale problema sorge ora?
Bisogna capire cosa si intende per opera d'arte!

Discussione sul caso dell'artista che ha lasciato morire di fame un cane legato in una stanza, riprendendolo nella sua agonia: in Italia è reato far soffrire gli animali.

 

Finora abbiamo parlato dell'articolo 21 e della LIBERTÀ ATTIVA/POSITIVA di espressione.
Ovviamente così come siamo liberi di esprimerci abbiamo anche una libertà di non espressione,  esiste quindi una LIBERTÀ NEGATIVA, parimenti importante, e anche questa coperta dall'articolo 21.
Tutti noi, oltre a poter esprimere le nostre idee possiamo anche non farlo, è un nostro diritto: possiamo tener riservate sia idee che opinioni.
Questa LIBERTÀ NEGATIVA, vale sia tra noi privati cittadini che anche nei confronti della Pubblica Amministrazione (P.A.).
Ma così come ci sono dei limiti alla LIBERTÀ POSITIVA, abbiamo anche dei limiti  che non ci consentono di non esprimerci (cioè ci obbligano a farlo, sostanzialmente).

Limiti alla LIBERTÀ NEGATIVA:

Salute pubblica (per motivi di salute pubblica siamo obbligati a rivelare alcune nostre informazioni);
Giustizia;
Buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Questi limiti imposti alla LIBERTÀ NEGATIVA di non esprimerci, hanno natura costituzionale: siamo quindi obbligati a parlare, senza possibilità di alternativa (altrimenti si infrange la legge).

 

Rilettura dell'articolo 21 della Costituzione:

         “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

         La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
          Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

         In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

         La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

         Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

 

Analisi articolo 21.

Tutti = si intende qualsiasi persona che si trova nel territorio dell'Italia.
Il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione = riguardano l'oggetto dell'articolo 21 che concerne:

Idee
Pareri
Opinioni
Notizie che si ritenga di comunicare agli altri in via generale

Tra queste ultime, in particolare ( oggetto numero 4 = notizie che si ritenga di comunicare agli altri), vanno ricondotte anche:

Notizie e fatti di attualità
Conoscenze
Informazioni

 

 PROFESSORE = quali sono i limiti espliciti che abbiamo nell'articolo 21?

Il limite del buoncostume.

PROFESSORE = quali sono invece i limiti impliciti?

Morale
Ordine pubblico
Prestigio del Governo, dell'Ordine Giudiziario e delle Forze Armate.

PROFESSORE = Abbiamo una LIBERTÀ ATTIVA, ossia un diritto di esprimerci, ma abbiamo anche una LIBERTÀ cosiddetta NEGATIVA, ossia un diritto di non far compartecipe nessuno delle nostre idee/opinioni.
Quali sono i limiti al diritto di non espressione? Ossia i limiti alla nostra LIBERTÀ NEGATIVA?
I limiti sono:

Salute pubblica (per motivi di salute pubblica siamo obbligati a rivelare alcune nostre informazioni);
Giustizia;
Buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

 

PROFESSORE = perché l'articolo 21 al secondo comma : “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.” può sembrare antiquato, perché?

Perché sembra collegare la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero solo al medium della stampa. Invece è necessaria un'interpretazione estensiva della stampa, interpretazione che è stata data dalla stessa Corte Costituzionale.

 

PROFESSORE = Cos'è l'Authority o Garante per la Privacy?

Il Garante per la privacy è un organo indipendente pubblico.

 

PROFESSORE = il terzo comma dell'articolo 21 dice.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili”

 

 In linea di massima non si può sequestrare la stampa;,
Ricordiamo l'articolo 28 dello Statuto Albertino “La stampa è libera ma una legge ne reprime gli abusi”: qui si indicava però il fatto che una legge ordinaria  poteva definire le ipotesi nelle quali si potesse punire.
La nostra Costituzione esprime di nuovo il principio per cui la stampa non può essere soggetta né ad autorizzazioni né a censure.
Ricordiamo che:

AUTORIZZAZIONE = controllo preventivo
CENSURA = controllo posteriore

 

Il terzo comma ci indica quali sono le uniche ipotesi in cui si può procedere a sequestro della stampa.
Ma il IV comma dice:

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e mai non oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

PROFESSORE =  le domande sono:

La polizia può sequestrare la stampa? = sì, ma solo quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria.
Cosa deve fare la polizia nel caso di sequestro? = Il poliziotto  ne deve dare immediata comunicazione, e comunque mai oltre le 24 ore
Per quanto tempo  massimo può essere sequestrato lo stampato prima che il sequestro si intenda revocato e privo di effetti? = 48 ore

Possiamo dire quindi che a livello Costituzionale ci sono dei paletti necessari e molto forti per poter passare e motivare un sequestro della stampa:

urgenza
impossibilità di un tempestivo intervento autorità giudiziaria
immediatezza della comunicazione a autorità giudiziaria
sequestro deve essere confermato/motivato entro 48 ore

Questi paletti ci tutelano fortemente.

Passiamo ora ad esaminare gli ultimi due argomenti importanti che approfondiremo  nella prossima lezione:

LIBERTÀ DI INFORMAZIONE
DIRITTO DI CRONACA

PROFESSORE = la libertà di informazione e il diritto di cronaca sono coperti dall'articolo 21 della Costituzione?

Sì!
Abbiamo parlato di libertà di espressione e quindi è logico il passaggio tra diritto di esprimersi e diritto di informare, e quindi del diritto di cronaca.
La Costituzione di fatto non riporta il termine informazione, ma come vi ho spiegato prima il Diritto di Cronaca è costituzionalmente tutelato dall'interpretazione costituzionale stessa.
Il diritto di cronaca sussiste con tre principi cardine che ne garantiscono anche la protezione da parte costituzionale (questi principi derivano da sentenze della Corte):

 

Verità (il fatto deve essere vero);
Utilità sociale (deve avere un'utilità sociale);
Continenza (devo riportare informazioni che siano effettivamente connesse all'utilità sociale del fatto, e non altre non necessarie o attinenti);

 

Esempio:

Se  il signor Conti è arrestato e condotto in prigione, io che sono un giornalista e scrivo del fatto, non devo poi riportare anche quello che hanno fatto i suoi parenti, etc.

 

PROFESSORE = un limite al DIRITTO DI CRONACA , che è anche limite generale alla libertà di espressione è:

LA TUTELA DELL'ONORE = un limite anch'esso di rango costituzionale, ravvisabile leggendo gli articoli 2 e 3 della Costituzione.

 

Articolo 2

            “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”
Art. 3.
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
L'articolo 2 = parla dei diritti inviolabili dell'uomo.
L'articolo 3 = parla della pari dignità di tutti i cittadini.

 

PROFESSORE = qui potremmo fare un discorso a cappello sul fatto che si parla di cittadini italiani, ma tralasciamo e evidenziamo come  il punto principale sia che la Corte Costituzionale ha dedotto il concetto dell'onore interpretando gli articoli 2 e 3 della Costituzione, e facendone quindi un limite anch'esso di rango costituzionale, limite applicabile alla libertà di espressione e per esteso di informazione.
Ma cos'è l'onore concretamente?
Per la Corte Costituzionale l'onore è:

“ Il complesso di relazioni da cui dipende il valore sociale di una persona”
Il problema di questa definizione è che non abbiamo una possibile interpretazione univocamente determinata.
Nell'ambito del diritto di informazione, nel momento in cui viene pubblicato un articolo che impatta sull'onore di una persona, il danno che la persona subisce va quantificato economicamente.
Il valore sociale della persona non è certamente un concetto facilmente traducibile, né  facilmente oggettivabile.
Abbiamo due tipi di approccio nei confronti dell'onore:

 

Onore in senso soggettivo = consiste del sentimento che ciascuno ha di sé stesso e della propria identità;
Onore in senso oggettivo = cioè la reputazione che si individua nella stima che i consociati hanno del soggetto in questione;

Prof Cherubino

 

Fonte: http://www.scicom.altervista.org/diritto%20europeo%20della%20comunicazione/sbobinamento%20lezioni%2008.doc

 

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