L'ordinamento giuridico e il diritto costituzionale riassunto

 

 

 

L'ordinamento giuridico e il diritto costituzionale riassunto

 

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L'ordinamento giuridico e il diritto costituzionale riassunto

Diritto:

  • Termine usato negli stati moderni per indicare in genere un insieme di norme (contenute in un testo ufficiale) applicate imparzialmente da giudici dello stato a singole controversie con lo scopo di mantenere la pace sociale; il rispetto delle decisioni (sentenze) dei giudici è garantito dalla minaccia dell'uso della forza da parte dello stato.
  • Non cieca e supina ubbidienza ma consapevole e convinta osservanza di regole ritenute atte ad assicurare la pacifica convivenza del gruppo sociale e per questo obbligatorie.

 

La pluralità delle organizzazioni sociali:

  • La pluralità delle organizzazioni sociali corrisponde alla pluralità degli ordinamenti giuridici.

“qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico. Un’organizzazione per essere tale e per sopravvivere ha bisogno di un complesso di regole che ne disciplinano la vita e l’attività. Tali regole costituiscono il diritto di una determinata organizzazione; e considerate nei loro insiemi, formano un ordinamento giuridico (insieme delle norme giuridiche di un gruppo sociale)

  • La supremazia del diritto dello stato che si impone tramite l’uso legittimo della coercizione fisica.

Diritto e organizzazione sociale:  

  • Teorie normativistiche (Kelsen: Dottrine pura del diritto):

sono le regole a costituire l’organizzazione sociale, prima massa amorfa (Hobbes): “una società ha un ordinamento”.
La dottrina di Kelsen si basa sulla concezione del diritto come norma, ossia come "dover essere" che va nettamente separato dai fondamenti teoretici della realtà. Ogni norma può essere ricondotta a un'altra norma di ordine superiore che la convalida, fino a giungere alla "norma fondamentale", criterio finale di validità dell'ordinamento. Una sentenza giudiziaria, ad esempio, è convalidata dalla norma che conferisce al giudice il potere di produrre diritto, mentre la legislazione è convalidata dalla costituzione.

  • Teorie istituzionaliste (Romano, Hauriou)

È l’organizzazione sociale a porre le regole ed a muoverle “come pedine in una scacchiera” (Romano), nei paesi sia di common law (di origine anglosassone, in cui la base del diritto è formata da regole e principi elaborati dai giudici attraverso le sentenze), che di civil law: “una società organizzata è un ordinamento”.

  • Teorie marxiste-leniniste

Il diritto come sovrastruttura, espressione dell’egemonia della classe borghese: non regola sociale ma ragione del più forte. Sovrastruttura: Secondo l'ideologia marxista, tutto ciò che, come la politica, la religione, l'arte, la filosofia e sim., appare come espressione culturale e istituzionale di un determinato modo di produzione.

La teoria del diritto naturale

  • La nascita nel XVIII sec. del diritto naturale come “diritto sopra la legge”.
  • Diritto naturale: dottrina che afferma l’esistenza di un insieme di norme universali, fondate sulla natura stessa (da alcuni identificata con la natura delle cose, da altri con la natura umana) alle quali devono conformarsi le leggi dello stato, ossia il diritto positivo.

 

  • Per i giusnauralisti il “diritto è quello che deve essere”in polemica con gli storicisti per cui” il diritto deve essere quello che è.”

 

  • Giusnaturalismo: Dottrina che afferma l’esistenza di un diritto naturale dedotto dalla ragione umana, su cui poggia ogni diritto positivo. Storicamente, il giusnaturalismo nacque nel Seicento con Ugo Grozio, sebbene già la dottrina del diritto naturale elaborata nell’antichità dalla scuola stoica avesse configurato la legge come espressione della razionalità. Tuttavia, a differenza degli stoici, Grozio non fece più riferimento a un fondamento divino garante dell’ordine del cosmo, ma affermò che le norme dettate dalla ragione sarebbero valide anche "se si ammettesse […] che Dio non c'è o che non si cura degli affari umani". Tale approccio, sottraendo la sfera del diritto alla tutela della teologia, preparò il terreno alla costruzione dello stato moderno.

 

  • Storicismo: Indirizzo filosofico, sorto in Germania nella seconda metà del XIX sec., che esamina le possibilità di una scienza storica autonoma nei confronti di ogni altra disciplina. Per gli storici il diritto nasce dagli usi e dai costumi dei popoli e non dalla volontà arbitraria del legislatore
  • Il diritto deve essere distinto dalla morale.

 

Definizione di ordinamento giuridico: il diritto come sistema

“L’insieme  di più elementi- imperativi, consuetudini, fatti normativi- accomunati dal fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici”.

Unità, coerenza sistematica e completezza dell’ordinamento

 Unità: “tutte le norme dell’ordinamento possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè al momento fondamentale dell’ordinamento stesso e all’atto che con esso viene posto, la Costituzione”  

Coerenza sistematica: “l’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede criteri e meccanismi per risolvere i contrasti tra disposizioni normative stabilite in tempi diversi o incidenti nella stessa materia, consentendone all’interprete di sciogliere le antinomie e di individuare la norma che deve essere applicata in concreto.”

Completezza: “l’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare lacune o vuoti normativi, ossia casi concreti non previsti dal diritto positivo, e permette all’interprete di rinvenire la norma giuridica applicabile al caso”.

L’interpretazione del diritto

Art. 12.1 preleggi
“nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.

 Interpretazione letterale o testuale
 Interpretazione teleologica ( secondo l’intenzione del legislatore)
Interpretazione sistematica, in modo da inserire la norma in modo coerente nell’ordinamento giuridico

VIETATO L’INGRESSO ALLE AUTO E AI CANI

Disposizione e norma

Disposizione (o testo normativo)  Norma

  • La disposizione è una mera formulazione linguistica, suscettibile a diverse interpretazioni.

 

  • Le norme sono il risultato dell’interpretazione:
    • operate da coloro che sono chiamati ad applicare le disposizioni(amministratori o giudici),
    • sulla base di diversi criteri (letterale, logico-sistematico, storico-comparativo)

 

L’interpretazione e l’integrazione del diritto

In base al risultato si distingue tra:

1.interpretazione restrittiva
2. interpretazione estensiva
In base al soggetto:

  • giudici (interpretazione giurisprudenziale, soprattutto Corte di cassazione e Corte costituzionale)
  • giuristi (interpretazione dottrinale)
  • semplici privati.

 

L’interpretazione e l’integrazione del diritto

Analogia legis (secondo le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe)
Analogia iuris (secondo i “principi generali dell’ordinamento giuridico”)

Divieto d’analogia per le leggi penali e speciali.

 

 

 

Il movimento costituzionalista

  • rivoluzione inglese (1689)
  • Costituzione americana (1787)
  • Costituzione francese (1789)

 

Il costituzionalismo moderno risponde ad una domanda: come limitare il potere politico del Sovrano?
Costituzionalismo: Dottrina politica secondo la quale è necessario limitare i poteri dello stato in modo da garantire ai cittadini la salvaguardia dei diritti individuali e l'esercizio di alcune libertà fondamentali. Storicamente, sono state individuate due principali modalità attraverso cui raggiungere questo obiettivo:

  • la separazione dei poteri
  • principio di legalità
  • Diritti fondamentali dell’uomo

La separazione dei poteri:
all'interno di uno stato, il potere legislativo, quello esecutivo e quello giurisdizionale dovevano essere detenuti da differenti persone o differenti ceti. Di conseguenza ogni singolo potere, ispirato da interessi diversi e talvolta contrastanti con quelli degli altri, sarebbe stato sottoposto a un reciproco controllo.

Diritti fondamentali dell’uomo :
Si affermò la necessità di una Costituzione, cioè un insieme di norme fisse che dettassero una serie di limiti all'azione politica. In questo caso, i governanti sarebbero stati necessariamente tenuti a rispettare i vincoli posti dalle leggi.

Teorie della costituzione

  • La costituzione come “norma fondamentale” (Grundnorm) posta al vertice dell’ordinamento giuridico statale e che ne costituisce il principio costitutivo (costituzione a gradi dell’ordinamento di Kelsen)

 

  • La costituzione come “decisione fondamentale” (Schmitt)
  • La costituzione materiale intesa non come costituzione di fatto ma come “fini e valori su cui convergono le forze politiche prevalenti” (Mortati)

 

Costituzione: Legge fondamentale di uno stato sovrano. Posta a garanzia dei diritti dei cittadini, fissa i limiti e i rapporti reciproci tra i poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo, definendo la forma di governo, ed eventualmente individuando i valori che l'azione dello stato deve perseguire. La maggior parte dei paesi ha una Costituzione scritta.

Tipologie della costituzione

  • Costituzione scritta/non scritta (es. Regno Unitodove la Costituzione, detta "non scritta", è invece l'insieme di diversi documenti precedenti come la Magna Charta e consuetudini che regolano i rapporti tra la Corona, il Parlamento, la magistratura e i cittadini.)
  • Costituzione ottriata/rappresentativa

Le costituzioni ottriate si ottengono quando il monarca concede, volontariamente, una costituzione scritta ai suoi sudditi, questa concessione non è mai volontaria, ma è determinata  da eventi storici particolari o per evitare rivoluzioni e guerre, e si chiamano anche unilaterali, quando invece vi è un dibattito tra le diverse parti sociali e da ciò si forma la costituzione , essa si chiama  pattizia. Le costituzioni votate si hanno quando vengono espresse dal basso e redatte e approvate dai rappresentanti del popolo, riuniti in “Assemblee Costituenti”.

  • Costituzione lunghe/corte
  • Costituzione flessibile/rigida

Le Costituzioni sono dette rigide o flessibili a seconda della maggiore o minore resistenza alle modificazioni e possono essere distinte in base al controllo di costituzionalità delle leggi ordinarie e al carattere unitario o federale dell'ordinamento.

La Costituzione Italiana (1947) è una costituzione scritta, rigida, votata, convenzionale. È scritta perché gli istituti e i principi fondamentali dell’organizzazione statale sono stati sanciti e consacrati in un documento. È rigida perché gli articoli della costituzione hanno un’efficacia superiore rispetto agli articoli con emanazione ordinaria, e per modificare o cambiare un articolo della costituzione deve essere adottato un procedimento aggravato  rispetto alle leggi ordinarie. È votata perché è stata redatta e approvata dai rappresentanti del popolo eletti in un’Assemblea Costituente. È convenzionale perché le forze politiche che la hanno redatta e approvata, essendo in forte contrasto, hanno dovuto fare reciproche concessioni, per dare un nuovo assetto costituzionale allo stato.

Definizione di ordinamento costituzionale

“il complesso delle norme fondamentali, materialmente costituzionali, scritte e non scritte, che danno forma a ciascun ordinamento e che rappresentano il codice genetico che determina l’identità dell’ordinamento giuridico stesso”
(forma di Stato, doveri e diritti, forma di governo, fonti del diritto).

L’ordinamento costituzionale

  • Ogni ordinamento statale ha sempre avuto, se non una Costituzione, un proprio diritto costituzionale.

 

  • Rapporto tra documento costituzionale ed ordinamento costituzionale.
  • Del diritto costituzionale fanno parte norme materialmente ma non formalmente costituzionali:

 

1.preleggi codice civile
2.consuetudini costituzionali
3.norme elettorali
4. regolamenti parlamentari.

L’ordinamento costituzionale

  • Della costituzione fanno parte norme solo formalmente ma non materialmente costituzionali:
  1. numero parlamentari
  2. C.n.e.l.
  3. registrazione sindacati

 

    • differenza tra :
  1. revisione costituzionale
  2. revisione totale della costituzione
  3. mutamento dell’ordine costituzionale.

L’ordinamento costituzionale

Differenza tra:

  1. potere costituente “libero nel fine”
  2. potere costituito da esercitare nelle forme ed entro i limiti previsti in Costituzione
    • forma repubblicana dello Stato esteso al suo carattere democratico
    • “principi che apartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione”

       (Corte cost. 1146/1988)

  1. I condizionamenti politici interni ed internazionali del potere costituente: morte?

Organi e soggetti costituzionali nell’ordinamento italiano   

Organi                                                                                                               

  • Parlamento                                                                                          
  • Presidente della repubblica
  • Governo
  • Corte costituzionale

Soggetti:

  • Regioni
  • Province e Città metropolitane
  • Comuni

Diritto pubblico e diritto privato

Distinzione non assoluta ma relativa: confine mobile

Nell'ambito del diritto appare fondamentale la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato.

Il diritto pubblico si occupa della disciplina dello stato, dei suoi organi e delle sue istituzioni, regola la loro attività interna e quella nei confronti dei soggetti privati. Questi ultimi sono tenuti a seguire determinate norme di comportamento alle quali devono conformarsi per il rispetto della vita associata e per il raggiungimento degli scopi economici e sociali che lo stato volta per volta si prefigge.

Il diritto privato disciplina i rapporti privati tra i soggetti intesi in senso ampio cioè sia che si tratti di persone sia che si tratti di enti privati. Oggi, la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato è ormai di carattere meramente formale in quanto il confine tra i due diritti è piuttosto sfumato. Infatti lo stato tende sempre più a disciplinare settori, quali ad esempio la scuola, un tempo lasciati all'iniziativa privata e accade sempre più spesso che soggetti pubblici operino iure privatorum, cioè ponendo in essere rapporti di diritto privato. Inoltre accade molto spesso che un determinato fatto venga disciplinato da entrambi i tipi di norme venendo meno, in questo modo, la possibilità di mantenere ferma la distinzione tra i due tipi di diritto. Una distinzione che permane è comunque quella relativa alle caratteristiche delle norme relative ai due diritti. Le norme di diritto pubblico sono per lo più di carattere cogente, cioè non derogabili, mentre quelle di diritto privato sono per la maggior parte derogabili da parte dei soggetti interessati alla loro applicazione.

I “rami” del diritto pubblico

 

 

 

2     LO STATO
Definizione di stato

Stato: Organizzazione politica e giuridica di una collettività su un dato territorio.

  • Stato – apparato, quale insieme degli organi politici, amministrativi e giurisdizionali
  • Stato – comunità, intesa come collettività sociale
  • Stato – istituzione, come:
      • particolare forma storica di organizzazione sociale
      • …che da vita ad un ordinamento giuridico
      • …il quale esercita il monopolio dell’uso legittimo della forza (potere politico)…
      • …su un dato territorio
      • ...avvalendosi di un apparato amministrativo

 

La costituzione e lo Stato sono fortemente correlate

Quali elementi definiscono lo Stato?

  • Lo Stato è caratterizzato da:
  1. politicità
  2. sovranità
  3. monopolio della forza legittima

 

Caratteristica distintiva dello stato moderno è la sovranità, ossia il riconoscimento, sia all'interno sia da parte degli altri stati, di un potere che non ha sopra di sé nessun altro potere. La forma di governo e i rapporti tra i poteri dello stato sono fissati da una legge fondamentale detta Costituzione. Lo stato moderno predispone inoltre le leggi alle quali la collettività deve conformarsi e ne sorveglia il rispetto al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, dotandosi di assemblee legislative, tribunali e polizia, nonché di forze armate per difendersi da minacce esterne. Uno stato si compone di tre elementi: un territorio, una popolazione e un governo.

    • Per aversi uno Stato devono essere compresenti:
      • un popolo
      • un territorio (terraferma, mare terr.le, piattaforma cont. Le) Elementi coessenziali
      • un governo sovrano

 

        • Non si ha uno stato:
          • quando c’è un popolo senza territorio (rom= zingari)
          • quando un popolo non è sovrano su un territorio (palestinesi)
            • Si ha quindi uno Stato quando una popolazione si sottopone ad un potere politico per dare vita ad un ordinamento in grado di soddisfare i suoi interessi generali.

 

Nascita dello Stato moderno

  • Dal sistema feudale caratterizzato da:
    • diritto di proprietà su cose e persone
    • dispersione del potere

 

Sistema feudale: sistema sociale affermatosi nell'Europa occidentale (e, con modalità molto simili, in Giappone) e durato per oltre un millennio e mezzo, tra il declino dell'impero romano d'Occidente, nel IV secolo, e la nascita dei primi stati moderni, nel XVIII secolo. Esso si fondava sull'identificazione dei rapporti personali, sociali e politici con quelli patrimoniali, rendendoli di natura contrattuale. In particolare, si intende per feudalesimo il sistema politico, economico e sociale su cui si reggeva il Sacro romano impero, incardinato sul feudo, trasformazione del beneficio – già previsto dal diritto romano (ad esempio, le terre concesse ai veterani) – da temporaneo a permanente.
Non esisteva proprietà dello Stato; solo proprietà privata.

  • …allo Stato moderno (trattato di Westfalia, 1648= Pace di Vestfalia,Trattato di pace, siglato il 24 ottobre del 1648, che sancì la fine della guerra dei Trent'anni e stabilì un nuovo equilibrio politico-religioso in Europa. In base ai termini del trattato, che unificava due trattati conclusi separatamente a Münster -tra il Sacro romano impero e la Francia con i suoi alleati- e a Osnabrück -tra l’impero e la Svezia e le altre potenze protestanti-, venivano pienamente riconosciute la sovranità e l'indipendenza di tutti gli stati appartenenti all'impero.)

Gli Stati moderni si affermano allorché in varie parti dell’Europa alcuni ordinamenti conquistano progressivamente autonomia ad identità. Tale processo si svolge in un una duplice direzione:

  1. autonomia esterna rispetto agli ordinamenti universali del sacro Romano Impero e del Papato,
  2. supremazia interna nei confronti degli ordinamenti particolari, feudali corporativi e municipali

Stato moderno : Il concetto di stato qual è modernamente inteso non esiste nel pensiero filosofico e politico greco né in quello romano; in entrambi, piuttosto, sono presenti – con l'idea di polis e di res publica – elementi sociali e amministrativi intesi, genericamente, in senso democratico, dove i protagonisti sono ancora i cittadini. Lo stato come struttura rigidamente gerarchizzata, con un sovrano a regnare sui sudditi, che gli devono incondizionata obbedienza, si definisce nelle sue caratteristiche sul finire del Medioevo, quando il crollo del sistema feudale e l'ascesa della borghesia creò le condizioni per avviare un accentramento del potere nelle mani del sovrano. Furono istituiti in tal modo un apparato burocratico attraverso il quale organizzare il prelievo fiscale, un esercito, una legislazione unica per la regolamentazione dei commerci.

Il processo di costruzione dello stato raggiunse la fase culminante nell'età dell'assolutismo, ossia entro un sistema politico in cui il sovrano non era soggetto al controllo dei governati; a partire dal XVIII secolo, tuttavia, con la diffusione di idee illuministe, la borghesia scatenò un'offensiva al fine di condizionare alla volontà dei cittadini l'autorità politica. Dopo la Gloriosa Rivoluzione inglese, la guerra d'indipendenza americana e la Rivoluzione francese, si affermò così il principio della sovranità popolare, in base al quale può governare soltanto chi abbia ricevuto il consenso dei governati, che esprimono la loro volontà attraverso il Parlamento.

Definizione di forma di Stato

“ il modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini e il potere politico, vale a dire il rapporto fra governanti e governati, nonché i fini ultimi che si pone l’ordinamento”

  • l’evoluzione delle forme di Stato è in relazione al diverso contesto storico.

 

  • Il nesso tra forma di Stato e forma di governo (insieme delle istituzioni che partecipano all'attività di direzione politica di uno stato)

L’evoluzione delle forme di Stato

Caratteri dello Stato assoluto (XV – XVIII sec.):

  1. accentramento dei poteri in capo al Sovrano in relazione al pluralismo feudale,
  2. giustificazione teocratica del potere tradizionale- carismatico
  3. rigida divisione in classi sociali, con supremazia dell’aristocrazia.
  1.  

 

 

 

 

  • la trasformazione dello Stato assoluto in:
    • Assolutismo illuminato (Stato di Polizia – intesa come polis-): Prussia ed Austria (1740 – 1790)

Il potere del sovrano, pur autorizzato a gestire lo stato senza interventi da parte di alcun ente esterno, trovava una serie di limitazione nella necessità di osservare le leggi di natura e le norme religiose.
Il sovrano, per spirito filantropico agevola le esigenze della comunità

    • Stato mercantile(Luigi XIV),

Nello stato mercantile la libertà dei traffici prevale sulle esigenze finanziarie del Re.

Lo stato liberale

  • Origini Storiche: Rivoluzioni inglesi (1689), americana (1776), francese (1789), europee (1848)
  • Conseguenza: dell’economia di mercato borghese ( lo “stato minimo” o “guardino notturno”, nel senso che è il mercato che si autoregolamenta, lo Stato deve solo assicurare la protezione del popolo).
  • Giustificazione: dottrine contrattualistiche (Locke vs. Hobbes):

 

Loke: lo stato come strumento per la tutela dei diritti naturali intangibili del cittadino (giusnaturalismo)
Hobbes: lo stato come “Leviatano”, colui che detiene la forza e quindi protegge il cittadino dai disordini che esso stesso causa (Homo homini lupus), quindi detentore del monopolio della forza legittima perché fondata sul consenso dei cittadini.

Lo stato liberale

  • Caratteri strutturali:
    • Stato monoclesse borghese (suffraggio limitato). La borghesia voleva la libertà dallo stato e la libertà personale. Libertà che venivano rivendicate dalla sovranità del Re.
    • tutela delle libertà negative e dei diritti (di proprietà, d’iniziativa economica) del singolo individuo
    • …tramite Stato di diritto, uno Stato che garantisca la libertà, quindi vi sono: divisione dei poteri, codificazione costituzionale e civile, principio di legalità, giudici indipendenti, supremazia delle leggi.
    • sovranità assoluta non del Re ma  della:
      • Nazione (1789)
      • Stato (XIX- XX sec.) come persona giuridica
      • Volontà generale del popolo (Rousseau)

 

Classificazione delle forme di stato

Stato totalitario ( Italia 1922-1943, Germania 1933-1945, Spagna 1936-1975)

Giustificazione: dottrine statolatrie ( Hegel, culto assoluto ed esclusivo dell'autorità dello Stato. Stato al di sopra                   di tutto)

  • lo Stato come totalità che assorbe l’individuo
  • lo Stato etico basato su valori assoluti (fascismo, nazismo, franchismo= Regime dittatoriale instaurato in Spagna, dal 1939 al 1975, dal generale Francisco Franco.)
  • In un regime totalitario i membri del partito al potere diventano l'élite del paese; tutta la società è assoggettata a un'organizzazione gerarchica nella quale ogni individuo deve rispondere a qualcun altro sopra di lui, con l'unica eccezione del capo supremo, che non risponde a nessuno. Tutti i gruppi non allineati al potere vengono annientati. La soggezione totale dei singoli individui al partito è ottenuta mediante un'estesa burocrazia, il monopolio dei mezzi di comunicazione, un'efficiente polizia segreta, il controllo politico delle forze armate e una forte centralizzazione dell'economia. Il partito possiede tutti i mezzi di comunicazione attraverso i quali i cittadini ricevono informazioni, orientamenti, direttive. Giornali, riviste, radio e televisione, teatro e cinema sono controllati dal centro. Infine, le forme di manifestazione del pensiero che non si conformano alla linea del partito – ossia alla sua interpretazione ideologica della realtà – sono colpite dalla censura.

Stato confessionale (Stati islamici)

Diritto identificato con la religione
Stato Socialista (1917-1989 Urss, oggi Cina, Cuba)

Giustificazione: dottrine marxiste (Marx=  abbattimento dello Stato  liberale come sovrastruttura istituzionale strumentale al dominio della classe egemone borghese)

  1.  lo Stato come strumento di dominio della classe egemone
  2. carattere strutturale: statalizzazione dei mezzi di produzione per debellare borghesia tramite lo Stato espressione della dittatura del proletariato.
  3. Partito Unico, esso assume una funzione educativa.
  4. Politica: associata sin dagli inizi alle istanze della classe operaia, il cui programma può essere riassunto nel seguente modo: abolire le classi, giungendo così a una reale eguaglianza sociale; porre le risorse economiche sotto il controllo diretto delle classi lavoratrici; limitare il diritto di proprietà; incoraggiare una nuova morale basata sulla solidarietà e la cooperazione. Benché nel corso dell'Ottocento e del Novecento il fine ultimo del socialismo sia stato spesso descritto come il raggiungimento di una società senza classi, il movimento socialista si è orientato sempre più verso una politica riformista, tesa alla realizzazione di sostanziali modifiche del sistema capitalista piuttosto che alla sua abolizione.

Stato fascista (Italia, Germania, Portogallo)

Carattere strumentale: Partito unico con funzione educativa. Collaborazione classi (corporativismo).
Ideologia: fondata sul culto del capo (il “duce”); dal disprezzo per i valori della civiltà liberale, che si concretizzò nella soppressione delle libertà politiche e civili (di pensiero, di stampa, di associazione ecc.); dall'ideale della collaborazione tra le classi, opposto alla teoria socialista e comunista della lotta di classe; dal dirigismo statale; da un apparato di propaganda che mirò a mobilitare le masse e a inquadrarle in organizzazioni di socializzazione politica funzionali al regime; dall'integrazione nel partito o nello stato dell'insieme dei rapporti economici, sociali e culturali.
Finalità: Dio, Patria e famiglia.

Classificazione delle forme di stato

Stato liberaldemocratico (dopo la II guerra mondiale)

Giustificazione: potere legale-razionale leggittimitato dal libero consenso popolare e giuridicamente limitato.

Caratteri:

  • Stato pluriclasse (suffragio universale)
  • Tutela dei diritti civili e dei diritti sociali
  • Intervento statale per correggere distorsioni del mercato (Stato sociale) e per offrire servizi di pubblica assistenza
  • Stato costituzionale. Costituzione come fonte primaria a cui la legge deve rifarsi.
  • Sovranità (limitata) del popolo. Libere elezioni e suffragio aperto a tutti.
  • Sistema politico: basato sulla sovranità dei cittadini, ai quali è riconosciuto il diritto di scegliere la forma di governo e di eleggere direttamente o indirettamente i membri del supremo corpo legislativo dello stato, così come i funzionari addetti all'amministrazione locale, nonché, in alcuni casi, anche il capo dello stato.

Nell'accezione moderna, il termine implica anche l'eguaglianza giuridica dei cittadini nell'esercizio del voto, dal quale non deve essere escluso nessuno per motivi di razza, di religione, di censo e di sesso; l'esistenza di alcune condizioni che garantiscano una condizione di libertà nell'esercizio del voto (l'assenza di coercizione, la pluralità delle opzioni a disposizione, la possibilità di formarsi una propria opinione); l'accettazione della validità del principio di maggioranza.

La crisi della sovranità dello stato?
Lo stato oggigiorno non esiste, perché i riflessi economici globali sono così tanti che lo Stato deve far conto a tali.

Es. Un agenzia di Reting (In economia, valutazione della solidità finanziaria di un’impresa o di uno stato che abbia contratto dei debiti, per esempio tramite l'emissione di obbligazioni.= Strumento legale o creditizio che promette di erogare una somma di denaro in una data certa a determinate condizioni. )

Le valutazioni e le previsioni delle società di rating hanno un’influenza molto importante sull’andamento del mercato delle azioni, delle obbligazioni, dei titoli di stato e delle monete, quindi sull’andamento di una determinata nazione; anche se non sempre si rivelano corrette.
3    Lo Stato e gli altri ordinamenti. L’ordinamento internazionale

  • L’ordinamento giuridico internazionale generale
  • Diritto internazionale generale e diritto internazionale particolare.
  • L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale.
  • La protezione internazionale dei diritti umani
  • Le organizzazioni internazionali.
      • la comunità internazionale formata da Stati sovrani non per scelta ma per il sol fatto di essere tali e posti in posizione di reciproca parità.
      • Differenza con la comunità sopranazionale che sono in grado condizionare gli Stati membri ed i cittadini (U.E.)
      • Il diritto internazionale regola i rapporti tra gli Stati sovrani.

 

La concezione monista dei rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamenti statali

  • Unità degli ordinamenti con primato
      • dell’ordinamento statale
      • dell’ordinamento internazionale (Kelsen) da cui deriverebbe:

1. l’applicazione diretta dei trattati internazionali nell’ordinamento interno
2. la loro non modificabilità da parte delle leggi nazionali

Art. 117.1 Cost.
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionale”

La concezione dualista dei rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamenti statali

  • Ordinamento Statale e ordinamento internazionale sono ordinamenti indipendenti e separati.

 

    • espressione della pluralità degli ordinamenti giuridici
    • conferma del carattere limitato della sovranità statale

Come l’ordinamento italiano si adegua agli obblighi internazionali

Diritto internazionale particolare di natura patrizia. (Art. 80 Cost. “le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o che prevedono arbitri o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio ad oneri alle finanze o modificazioni di leggi  ”)

Contenuto in trattati stipulati dal Governo e recepiti nel nostro ordinamento tramite opera di recipimento di un atto normativo:

  • atto normativo (legge, atto avente forza di legge, regolamento) che modifichi direttamente- sopprimendo o innovando- l’ordinamento in conformità all’accordo
  • ordine di esecuzione tramite cui si recepisce nel nostro ordinamento un trattato cui si rinvia integralmente (“piena e intera esecuzione è data al trattato…”). Tale ordine è contenuto:
  • nella stassa legge di autorizzazione alla ratifica
  • nel D.P.R. di ratifica solo per norme secondarie (art. 80 Cost.

 

Come l’ordinamento italiano si adegua agli obblighi internazionali

Diritto internazionale particolare di natura patrizia. (Art. 80 Cost.)

ordine di esecuzione

 

  • la libertà di ratificare o meno i Trattati e gli Accori, salvo la responsabilità internazionale, senza però alcuna possibilità di coazione.
  • Il problema degli Accordi in forma semplificata di natura politica, conclusi e sottoscritti da un rappresentante del Governo, senza previa autorizzazione legislativa.

GOVERNO negozia e firma

PARLAMENTO autorizza con legge la ratifica

presidente della repubblica ratifica

Entra in vigore tramite scambio delle ratifiche a loro deposito o scambio delle ratifiche che è l’istituto di diritto internazionale mediante cui lo Stato fa propri gli effetti di un trattato negoziato e concluso son un altro Stato.

Come l’ordinamento italiano si adegua agli obblighi internazionali

Diritto internazionale generale di natura consuetudinaria (Art. 10 Cost.)

Adattamento automatico

 

Esempi:

  1. pacta sunt servanta (i patti si devono rispettare)
  2. la libertà dei mari
  3. la uguale sovranità degli stati
  4. piattaforme continentali
  5. l’extraterritorialità (ambasciata usa in Iran)
  6. immunità diplomatica
  7. convenzioni internazionali sui diritti umani (?)

 

Il diritto internazionale generale di natura consuetudinaria  (Art. 10 Cost.)

  • l’art. 10 come fonte sulla produzione, frutto della ispirazione internazionalistica del costituente
  • l’adattamento immediato, diretto, completo e continuo (rinvio mobile)
  • Le norme di diritto internazionale consuetudinario come fonti fatto
  • La natura giuridica delle norme consuetudinarie internazionali:
  • superiori alle norme costituzionali (contra Corte  cost.
  • parificate alle norme  costituzionali col solo limite dei principi cost. li.
  • Fonte intermedia tra cost. e legge, comunque prevalenti sulla legge ordinaria, incostituzionale o disapplicata

 

Fonti atto: prodotti dal nostro ordinamento
Fonti fatto: nascono dall’esterno.

Dichiarazioni e carte internazionali dei diritti

            Nazioni Unite

  • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)
  • Patti internazionali sui diritti sociali, economici, culturali e sui diritti civili e politici.
  • Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (1989)
  • Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965)
  • Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979)
  • Regole per le pari opportunità delle persone disabili (1993)
  • Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti (1990)

 
Dichiarazione e carte internazionale dei diritti

Consiglio d’Europa (1948)

  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (1950)
  • Per assicurare il rispetto della CEDU è istituita la Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo) che si pronuncia sui ricorsi interstatali e ricorsi individuali “dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne”.

Giudica sulla violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU su ricorso degli Stati membri e (dal 1998) dei singoli cittadini “dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne”

Unione europea

  • Carta fondamentale dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000)

La giurisdizione internazionale sui crimini di guerra e contro l’umanità

  • Tribunali di Norimberga e di Tokio (1945)
  • Tribunale internazionale penale per la ex- Iugoslavia (l’Aja – 1993)
  • Tribunale internazionale penale per il Ruanda (Arusha – 1998)
  • Corte penale internazionale (Statuto di Roma 1998; 2002)

 

  •    Il tentativo della comunità internazionale e della dottrina di imporre con la forza l’osservanza di tali     trattati, considerati norme di diritto internazionale consuetudinario.

Organizzazioni internazionali

  • Nazioni Unite (ONU)> 191 Stati membri (nel 2002: Svizzera e Timor- est)
  • Carte delle nazioni Unite (1945) per centralizzare l’uso della forza , salvo temporanea legittima difesa, senza però proprio esercito

 

  • Organi:

a) Assemblea generale
b)Consiglio di sicurezza

  • Corte internazionale di giustizia
  • Segretario generale
    • Organizzazioni collegate all’ONU: FAO, WTO, OIL, UNESCO, UNICEF

Organizzazioni Internazionali regionali

Trattato del Nord Atlantico

  • Alleanza Atlantica (NATO)> 19 Stati membri. Candidati: Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Bulgaria, Romania

Statuto del consiglio d’Europa (1949)

  • Consiglio d’Europa> 44 stati membri. Candidati: repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Principato di Monaco

La guerra

Art. 11 Cost.
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni* ; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

*la Corte costituzionale , a partire dalla sentenza n. 183 del 1973, ha ritenuto che questa proposizione costituisce il fondamento della partecipazione dell’Italia al sistema delle comunità europee, legittimando così tutte le conseguenti limitazioni di sovranità e le deroghe ed altre norme costituzionali.

  • L’accettazione della guerra difensiva (artt. 27.4, 78, 87.9, 103.3, 111.7 Cost.) Individuale o collettiva.
  • Il ripudio alla guerra offensiva in funzione dell’affidamento alle organizzazioni internazionali dell’uso legittimo delle forza per assicurare pace e giustizia tra le nazioni.

 

  • L’uso della forza autorizzato dall’ONU: Kuwait 1991, Somalia 1992
  • Gli interventi umanitari di peacekeeping dell’ONU e gestiti:
      • direttamente dall’ONU: ex Jugoslavia 1992-95, Ruanda 1993-96
      • tramite Stati e organizzazioni internazionali regionali (NATO): Bosnia 1995

 

        • Gli interventi “umanitari” non autorizzati dall’ONU: Kosovo 1992: pro (consuetudini internazionali) e contro
        • La guerra al terrorismo internazionale:
          • Afghanistan 2001 autorizzato dall’ONU
          • Iraq 2003 non autorizzato dall’ONU
            • Il problema dell’intervento parlamentare successivo:
  • in sede di conversione di decreto legge
  • tramite mozione

4    L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

  • Le tappe dell’integrazione europea
  • La struttura dell’Unione Europea
  • Le istituzioni europee
  • Le fonti del diritto comunitario
  • I rapporti fra ordinamento italiano e ordinamento dell’Unione Europea
  • Natura e caratteri dell’ordinamento

 

Dalla Comunità europee all’Unione europea

Il manifesto del Movimento federalista europeo (1941)
Il Consiglio d’Europa (1948)
Trattato di Parigi (18 Aprile 1951)
Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)
Trattato di Roma (25 marzo 1957) (TCE)
Comunità economica europea (CEE), Comunità europea dell’energia atomica CEEA o (Euroatom): 3 comunità con Parlamento, consiglio dei Ministri e Corte di giustizia distinti
Trattato di Bruxelles (1965)
Fusione degli organi istituzionali, con un esecutivo ed un bilancio unico.
Prevalenza della CEE quale comunità non settoriale
Progressi CEE:

  • estensione competenze anche per via giurisprudenziale
  • risorse proprie
  • Estensione decisioni a maggioranza qualificata e non unanimità
  • Consiglio europeo dal 1974; Parlamento elettivo dal 1979
  • Sistema monetario europeo (Sme) nel 1979 per arginare discussione monetario

I trattati europei

Atto unico europeo (1986)
Il termine previsto per l'entrata in vigore del mercato unico evidenziò l'esigenza di conferire alla Comunità Europea poteri decisionali più ampi, indispensabili per affrontare e risolvere tutte le questioni riguardanti l'eliminazione delle barriere doganali; fino a quel momento, infatti, le decisioni del Consiglio dei ministri dovevano essere approvate all'unanimità dai suoi membri, ciascuno dei quali poteva dunque rallentare il processo decisionale esercitando il proprio diritto di veto. Con l'Atto unico europeo, entrato in vigore nel 1987, furono dunque definite alcune importanti modifiche nella struttura della comunità, tra cui l'introduzione di un sistema di votazione a maggioranza in grado di contribuire all'accelerazione del processo di realizzazione del mercato unico, e furono apportati anche considerevoli cambiamenti: il Consiglio europeo entrò formalmente a far parte delle istituzioni comunitarie, i poteri decisionali del Parlamento europeo furono ampliati e venne istituito un Tribunale di primo grado, destinato a occuparsi dei ricorsi contro la normativa comunitaria presentati da individui, organizzazioni o società. Gli stati membri concordarono inoltre l'adozione di politiche comuni in diversi settori, dalla politica fiscale a quella occupazionale, dall'assistenza sanitaria alla tutela ambientale e decisero di allineare il più possibile la propria politica economica e monetaria a quella dei paesi confinanti.

Trattato di Maastricht (1992)
Accordo, il cui nome ufficiale è “Trattato sull’Unione Europea”, firmato il 7 febbraio 1992 dai dodici capi di governo della Comunità Europea. L’atto costituì un’importante fase del processo di integrazione politica ed economica avviato nel 1957 con il Trattato di Roma e la costituzione della Comunità economica europea.
Il trattato di Maastricht stabilì infatti i criteri per la trasformazione della Comunità Europea in Unione Europea e la creazione di un’Unione monetaria europea, basata su un’unica autorità monetaria (Banca centrale europea) e sulla circolazione di un’unica moneta, alla quale il Consiglio europeo di Madrid del 1995 attribuì il nome di “euro”.
Il trattato conferì inoltre all’Unione Europea prerogative che travalicavano l’ambito economico e definivano le modalità per una comune politica estera e di sicurezza (PESC), per una cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni, ma anche per una completa eliminazione delle frontiere all’interno dell’Unione (vedi Accordo di Schengen) e per l’allargamento di questa agli stati dell’Europa orientale e del bacino del Mediterraneo.
Trattato di Amsterdam (1997)
I problemi dell’occupazione, della sicurezza e libertà dei cittadini, e della giustizia furono posti alla base del trattato di Amsterdam, firmato nell’ottobre 1997 ed entrato in vigore nel maggio 1999, dopo la ratifica di tutti gli stati membri. Nel dicembre dello stesso anno il Consiglio Europeo avviò i negoziati con alcuni dei paesi candidati all’ingresso nell’UE.

Trattato di Nizza (2001)
Con la riunione del Consiglio Europeo a Nizza nel dicembre 2000 e con il successivo Trattato di Nizza del febbraio 2001, si ebbe un’importantissima svolta nella storia dell’Unione Europea. Il Trattato era infatti rivolto ad emendare tutti i precedenti accordi per adattare la struttura e il funzionamento delle istituzioni europee (risalenti alla fondazione della Comunità Europea) all’ampliamento e, in particolare, per dotarle di maggiori poteri decisionali ed esecutivi. Il Trattato di Nizza stabilì i criteri di trasformazione dei principali organi istituzionali dell’Unione: il Parlamento, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni (tutti destinati a cambiare per numero di membri e funzioni). Al Trattato venne allegata una “Dichiarazione sul futuro dell’Unione”, rivolta a sollecitare i Parlamenti nazionali, il mondo politico, economico e accademico, la stessa società civile a intervenire sulle delicate questioni politiche, economiche e sociali sollevate dall’ampliamento e dalla trasformazione dell’Unione Europea. A Nizza fu infine proclamata la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione”, che costituiva un primo passo verso una vera e propria Costituzione europea.

Dalla comunità all’unione: gli Stati membri

  • Dal 1951: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (6)
  • Dal 1973: Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda (9)
  • Dal 1981: Grecia (10)
  • Dal 1986: Portogallo, Spagna (12)
  • Dal 1995: Austria, Finlandia, Svezia (15)
  • Dal 1°Maggio 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (25)
  • Candidati (4): Bulgaria e Romania (dal 2007), Croazia, Turchia.

 

I “Pilastri” dell’Unione Europea

Dotata di personalità giuridica unica (ex comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione)

 

 

 

Il Primo “Pilastro “: le politiche della comunità europea

Parte terza TCE

Il futuro dell’Unione Europea

  • Non organizzazione internazionale ma:
  • Comunità sopranazionale caratterizzata da organi rappresentativi che prendono decisioni anche a maggioranza vincolanti gli Stati e le persone facenti parte della Unione
  • Prospettive future:
  • ordinamento confederale (metodo intergovernativo): federazione di Stati nazione (ossimoro: Procedimento   retorico  che consiste nel riunire due termini contraddittori)
  • ordinamento federale (metodo comunitario): Stati Uniti d’Europa in cui la sovranità passa dagli Stati membri allo Stato centrale

 

Le istituzioni politiche dell’U.E.

Consiglio europeo (art. I- 21)
Creato nel 1974 ed entrato a far parte della struttura organizzativa comunitaria nel 1987 a seguito dell’entrata in vigore dell’Atto unico europeo, il Consiglio europeo è formato dai capi di stato o di governo dei paesi membri – assistiti dai ministri degli Esteri – e dal presidente della Commissione europea. Si riunisce in pratica circa ogni mese, in composizione diversa a seconda dei temi che deve affrontare: ministro dell’ambiente, dell’agricoltura…ecc. nei cosiddetti “vertici europei” e ha il compito principale di stabilire l’orientamento politico dell’Unione.
Attua le politiche dell’Unione in materia di:

  • relazioni estere
  • sicurezza
  • economia e sviluppo
  • adotta decisioni amministrative
  • insieme al Parlamento europeo adotta il bilancio
  •    conclude gli accordi internazionali (con l’assenso del Parlamento europeo)
  • nomina i membri della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del comitato delle regioni
  • garantisce il coordinamento delle politiche economiche e ammette gli stati membri all’euro.

Consiglio dei ministri (art. I- 23)
Il Consiglio dell'Unione Europea, noto anche come Consiglio unico o Consiglio dei ministri, è il principale organo legislativo. Composto dai rappresentanti degli stati membri, di solito ministri, è affiancato dal comitato dei rappresentanti permanenti, che ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. La presidenza del Consiglio è affidata a turno a uno degli stati membri e ha la durata di sei mesi. L’attività del Consiglio si divide in tre “pilastri”. Il primo comprende le politiche comunitarie in materia di agricoltura, trasporti, energia, ambiente, ricerca e sviluppo, per le quali il Consiglio si attiva su proposta della Commissione. Il secondo “pilastro” comprende la politica estera e la sicurezza; il terzo la giustizia e gli affari interni. Su queste materie il Consiglio ha potere di decisione e di iniziativa.
La Commissione europea (art. I- 26)
La Commissione, composta di 25 membri (uno per Stato), è l'organo esecutivo dell'Unione, ma suo è anche il compito di avanzare le proposte legislative. Essa vigila sulla corretta applicazione dei trattati europei e delle decisioni adottate in base a essi. In ambito amministrativo la Commissione gestisce i fondi comunitari e gli aiuti agli altri paesi. La Commissione europea ha un organico di 15.000 persone, di cui un terzo è addetto ai servizi di traduzione e di interpretazione.
I poteri della Commissione sono in particolare:
a) poteri elusivi di iniziativa
b) potere di vigilanza e controllo- anche segnalazione dei privati- sugli stati membri sull’applicazione del diritto comunitario
c) gestione ed esecuzione dei finanziamenti comunitari (bilancio)
d) rafforzamento del ruolo del Presidente che nomina e revoca i commissari
e) poteri esecutivi (amministrazione e regolamento) del diritto comunitario

Parlamento europeo (art. I- 20)

Parlamento europeo Organo che rappresenta i popoli dei paesi dell'Unione Europea, eletto a suffragio universale dal 1979 dai cittadini degli stati membri. Istituito nel 1952 come Assemblea parlamentare per costituire un elemento di democrazia in seno alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), fu poi ampliato per includere la Comunità economica europea (CEE) e l’EURATOM (European Atomic Energy Community), istituite in base ai trattati di Roma del 1957 e oggi riunite nell'Unione Europea.

La denominazione “Parlamento europeo”, scelta dall'organo stesso, fu formalizzata nel 1987 con l'Atto unico europeo. Il Parlamento ha sede a Strasburgo, mentre le commissioni e alcune sedute plenarie si svolgono a Bruxelles; il Segretariato generale ha sede a Lussemburgo.

I seggi, attualmente 626 (nella prima Assemblea parlamentare erano 142), sono distribuiti tra i paesi dell'UE in proporzione alla popolazione. I parlamentari europei, eletti ogni cinque anni, confluiscono in gruppi politici transnazionali. Su singoli argomenti formano spesso coalizioni che scavalcano sia le divisioni ideologiche sia quelle nazionali.

Il ruolo del Parlamento europeo è ridotto a causa del carattere limitato dei suoi poteri nei confronti del Consiglio dell'UE e della Commissione europea, rispettivamente gli organi legislativo ed esecutivo del sistema dell'Unione. Ha teoricamente la facoltà di sciogliere la Commissione, ma è improbabile che se ne avvalga per la confusione istituzionale che l'atto provocherebbe e per la mancanza di controllo del Parlamento sulla designazione dei nuovi commissari. Condivide, ma in modo diseguale, i poteri in materia di bilancio con il Consiglio dei ministri, in quanto può respingere il bilancio nel suo complesso ma ha la facoltà di determinare solo una piccola parte delle spese non obbligatorie. Esercita funzioni di controllo: sul consiglio dei Ministri, sulla Commissione (interrogazioni, commissioni di inchiesta), sugli organi di politica estera e sicurezza

Prima dell'Atto unico europeo (1986) e del trattato di Maastricht (1992), i poteri legislativi del Parlamento erano solo di natura consultiva. L'Atto unico ha conferito al Parlamento europeo il diritto di riesame delle deliberazioni adottate e lo rende partecipe delle decisioni relative ai trattati di ingresso e agli accordi di associazione con paesi esterni all'UE. Il trattato di Maastricht ha esteso l'ambito delle decisioni congiunte, ha istituito il diritto di veto del Parlamento su questioni interne come il mercato unico, consente al Parlamento di stimolare la presentazione di proposte di legge da parte della Commissione.

Benché il Parlamento europeo sia la sola istituzione sovranazionale europea democraticamente eletta e aderisca rigorosamente al principio di sussidiarietà (in base al quale delega ove possibile l'autorità alle istituzioni locali competenti), l'accrescimento dei suoi poteri è stato e continuerà a essere molto lento perché potrebbe interferire con la sovranità degli stati membri e non può avvenire se non con il consenso unanime di questi ultimi.

 

 

Rapporto parlamento europeo- commissione

                                                        Nomina dei membri della Commissione

 

Revoca dei membri della Commissione
Mozione di censura a maggioranza dei 2/3 ei voti espressi purché rappresentino la maggioranza dei componenti

     Parlamento europeo                                                                                                          commissione

I procedimenti di formazione della legislazione europea



Iniziativa legislativa

 

Procedura di codecisione (artt.I- 34 e III- 396) come “procedura legislativa ordinaria”, anche tramite Comitato i conciliazione.

Procedura di cooperazione ( art. III- 183): obbligo d’umanità per discostarsi da quanto approvato dal Parlamento europeo: materia economica e monetaria.

Procedura di consultazione (es. art. I- 54): parere obbligatorio ma non vincolante in materia delicate: ad es. fisco, politica industriale, concorrenza, agricoltura.      

Le istituzioni giudiziaria dell’U.E.: la Corte di giustizia (art. I- 29) (Lussemburgo)                              

25 giudici + 8 avvocati generali nominati dai governi o dagli Stati membri

  • “assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della Costituzione”
  • Giudica le controversie tra:
  • istituzioni comunitarie
  • Stati membri
  • Comunità e stati membri (infrazioni sanzionate in denaro)
  • Comunità e persone fisiche o giuridiche riguardanti: 1. L’adempimento degli obblighi comunitari; 2. la legittimità delle leggi e delle leggi quadro europee e degli atti delle istituzioni europee rispetto ai trattati (Corte Costituzionale)
    • Si pronunzia in via pregiudiziale, su richiesta dei tribunali nazionali:
  • sull’interpretazione del diritto comunitario per garantire l’esatta osservanza e l’uniforme applicazione (come Cassazione)
  • sulla legittimità del diritto comunitario derivato rispetto ai trattati su istanza dei tribunali nazionali (come Corte costituzionale) 

 

Le istituzioni giudiziaria dell’U.E.: il Tribunale di primo grado

Tribunale di primo grado> composto da 25 giudici. Dal 1989 giudica:

  • su ricorsi di privati (non Stati o istituzioni) contro atti comunitari;
  • sulle controversie tra Comunità e propri funzionari
    • decisioni impugnate dinanzi alla Corte di giustizia solo per motivi di legittimità

Corte dei conti> un membro per stato nominati dal consiglio
Organo di controllo contabile su entrate e spese dell’Unione

Le fonti derivate (art. I- 33)

LA LEGE EUROPEA (ex Regolamento)

  • Atto legislativo di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

     LA LEGGE QUADRO EUROPEA (ex Direttiva)

  • Atto legislativo che “vincola gli stati membri destinati per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazioni in merito alla scelta della forma e dei mezzi”.
  • Selft- executing, qualora dettagliate, in catodi inadempienza statele o se riguardanti persone fisiche o giuridiche.

     REGOLAMENTO EUROPEO

  • Atto non legislativo di portata generale volto all’attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni della Costituzione:
      • obbligatorio e direttamente applicabile in tutte le sue parti
      • vincolante solo nel risultato

Le fonti derivate (art. I- 33)

L’ordinamento dell’unione europea si fonda prima di tutto sui TRATTATI, i quali sono stati conclusi “per una durata illimitata” (art. 51 TUE) e costituiscono le c.d. fonti originarie o primarie del diritto comunitario; e poi sul complesso di norme adottate sulla base dei trattati, seguendo il procedimento di produzione fissato nel TCE. Sono queste norme c.d. fonti derivate le quali, ovviamente, devono essere compatibili coi trattati sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale: hanno, dunque, rispetto ai trattati, carattere secondario.

 

 

Ordinamento italiano e ordinamento dell’U.E.

 “Art. 11 Cost.
“L’Italia (…) consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni* ; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

*la Corte costituzionale , a partire dalla sentenza n. 183 del 1973, ha ritenuto che questa proposizione costituisce il fondamento della partecipazione dell’Italia al sistema delle comunità europee, legittimando così tutte le conseguenti limitazioni di sovranità e le deroghe ed altre norme costituzionali.

  • Quale fondamento costituzionale della partecipazione dell’Italia all’Unione europea e delle conseguenti limitazioni di sovranità in materia legislativa (in ammissioni tramite semplice art. 80 cost.*), senza ricorso alla procedura di revisione costituzionale, seguita in altri paesi (corte Cost. 14/1964)
  • Unica eccezione: principi costituzionali fondamentali e diritti inviolabili (guerra): impugnazione dinanzi alla Corte non dell’atto comunitario (fonte fatto) ma dell’ordine d’esecuzione del TUE.

*Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
I rapporti tra regolamenti comunitari/ direttive self- esecutive e norme interne

  • I fase: criterio cronologico: atti equiparati con prevalenza cronologica (Corte cost. 14/1964): possibile abrogazione diritto comunitario
  • II fase: criterio cronologico: prevalenza del regolamento comunitario sulla fonte interna dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione indiretta dell’art. 11Cost. (Corte cost. 232/1975)
  • III fase: criterio della competenza: primato del regolamento comunitario sulla fonte interna difforme, anche successiva, tramite la non- applicazione di questa ultima da parte del giudice comune, senza bisogno di ricorrere alla Corte in via incidentale ma semplicemente in via d’azione (Corte cost. 170/1984)

Ordinamento italiano e ordinamento dell’U.E.
La partecipazione degli organi costituzionali italiani al diritto comunitario.

  • nella sua formazione (c.d. fase ascendente): ruolo del parlamento
  • nella sua attuazione (c.d. fase discendente):
  • la c.d. legge comunitaria (c.d. legge La Pergola)
  • regolamenti comunitari
  • fonti regionali (art. 117.5 Cost.), pena potere sostitutivo statale (art. 120.2 Cost.)

Es: contrasti fra regolamento europeo e legge interna
La legge comunitaria
“ Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dell’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee- legge comunitari…(anno)”

  • Recepimento diretto delle direttive tramite disposizioni legislative
  • Recepimento indiretto delle direttive tramite allegati.

All. A: elenco delle direttive da attuare con decreti legislativi senza la necessaria acquisizione del parere parlamentare
All. B: elenco delle direttive da attuare con decreti legislativi per i quali è previsto il parere parlamentare
All. C: elenco delle direttive da attuare con regolamenti di delegificazione

 

 

Fonte:

http://dirittoalpunto.altervista.org/wp-content/uploads/2009/10/riassunto-diritto-pubblico.zip

Sito web da visitare: http://dirittoalpunto.altervista.org

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