La capacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico

 

 

 

La capacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico

 

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La capacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico

1. Il tema della capacità matrimoniale d’intendere e di volere si colloca tra quelle problematiche che sonno più a cuore alla canonistica;l’apporto più significativo è dato proprio da parte di teologi e canonisti,i quali si sono mostrati sensibile nel definire il concetto,i requisiti e i limiti dell’imputabilità dell’uomo.
Nella capacità matrimoniale,l’imputabilità e la responsabilità dell’uomo rimandano ad un’idea tutta peculiare:
Il matrimonio canonico rappresenta un punto di intersezione e identificazione tra:
-il patto irrevocabile(cioè l’impegno alla relazione duale,eterosessuale,unica,esclusiva,dunque il consenso che rappresenta la dimensione giuridica);
-la sessualità coniugale
-la sacramentalità :la possibilità di realizzare e raggiungere la salvezza personale mediante il sacramento nunziale.
2. Il principio dell’identità tra contratto e sacramento domina la concezione canonistica delle nozze; contrarre il sacramento-contratto matrimoniale e assumere il conseguente status coniugale con tutti i diritti e i doveri a esse inerenti,si considera un pieno diritto soggettivo

Il can 1058 stabilisce che tutti possono contratte matrimonio se non c’è proibizione di diritto;tale disposizione si fonda e giustifica sula base di 3 medesime predette ragioni:
-Ratio naturalis
-Ratio medicinalis
-Ratio sacramentalis
Su queste basi si fonda il principio per cui tutti gli uomini hanno di per sé capacità personale a contrarre le nozze e che ogni limitazione di tale capacità e ogni proibizione,in genere,sostituendo un’eccezione,deve essere espressamente sancita dalla legge.

3. Tra le circostanza che incidono sulla naturale capacità dell’uomo al matrimonio,e quindi rientrano nell’ambito degli impedimenti matrimoniali troviamo:
-  (incapacitas animi) l’incapacità al consenso matrimoniale, ovvero incapacità a prestare il consenso matrimoniale;
-  (incapacitas corporis) l’impedimento di impotenza

Da un lato quindi occorre che vi sia :

  • la (capacitas animi o discretio iudicii),attitudine psichica necessaria  per porre in essere il consenso e dare vita al matrimonio;
  • dall’altro la (capacitas corporis),quell’attitudine fisica richiesta dalla  natura dell’unione coniugale.

La dottrina,di solito,tratta la tematica  della capacitas animi a proposito del consenso,inserendo,invece,la capacitas corporis fra gli impedimenti.           

La capacitas animi o discretio iudicii si configura quindi come presupposto dell’elemento del consenso.
Nel Codice attualmente in vigore,l’incapacità a contrarre matrimonio(incapacitas animi) viene distinta in 3 diverse ipotesi,individuate nel can. 1095
a)- la mancanza di un sufficiente uso di ragione(1095,1°)
b)- l’esistenza di un grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritto e doveri matrimoniali da dare e accettare reciprocamente(1095,2°)
c)- l’incapacità,per cause di natura psichica,di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio(1095,3°).
4. Il can. 1095 rappresenta una vera novità rispetto alla precedente normativa che si riscontra nel Codex del 1917àinfatti non aveva ancora disciplinato l’incapacità matrimoniale,preferendo lasciare la materia all’interpretazione della dottrina;il Nuovo Codice avrebbe quindi operato una specie di ricognizione del diritto vigente nel sistema matrimoniale canonico.
Tuttavia non è affatto agevole stabilire quando manchi in un soggetto la capacità a contrarre un valido matrimonio canonico;gli stessi esperti incontrano difficoltà nel definire,in modo soddisfacente per tutti,il concetto di normalità;essa deve essere sempre verificata alla luce dei concetti dell’antropologia cristiana.
Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o volere del contraente.
A loro volta,le istituzioni ecclesiali sono chiamate a un serio impegno sul fronte della prevenzione con un’azione pastorale di educazione all’amore,che porti i giovani a giungere al matrimonio in una condizione di vera libertà e responsabilità e che permetta loro di superare le debolezze morali e psicologiche che potrebbero compromettere il patto coniugale e,nel caso di presenza di disturbi psichici,intervenire per discernere la reale capacità di contrarre matrimonio prima del sacramento.

5. Nello scenario attuale si configurano nuove situazioni ancora più problematiche;
àI disturbi o disordini della personalità costituiscono un fenomeno assai complesso e a tali disturbi hanno prestato attenzione anche la dottrina canonistica e la giurisprudenza rotale. Questi disturbi non sono propriamente malattie mentali;forse per il fatto che interessano più che l’intelligenza astratta,la cognitività del soggetto,ossia il suo modo di percepire e interpretare se stesso.
L’eventuale incapacità derivante da disturbo della personalità viene talvolta riconosciuta ai sensi del n. 2 del can. 1095.
àUn altro versante dove possono emergere disturbi sembra quello concernente le varie forme di debolezza umana rispetto alla capacità di amare;in particolare risaltano:
a)la debolezza morale derivante dalla naturale condizione umana ferita dalla colpa originale che si esprime nella concupiscenza
b)una 2° debolezza consiste nella condizione psicologica di chi senza manifestare malattie mentali,non conosce a sufficienza il mondo delle sue emozioni che precedono e condizionano le sue decisioni
Si dice che i casi di vera incapacità a contrarre matrimonio,in base al can. 1095,si configurano come quelle forme di anomalia così gravi da intaccare sostanzialmente le stesse capacità necessarie per il consenso matrimoniale(nel senso che non ogni disturbo comporti tale incapacità).

 

 

 CAPITOLO I

La capacità di intendere e di volere nella dottrina e nella giurisprudenza prima del Codice Giovanneo – Paolino (Codice del 1917)

1. Consenso->maturitas iudicii=(consta di 2 elementi,l’intelletto e la volontà)
Il legislatore canonico si limita ad affermare che tutti possono contrarre matrimonio “qui iure non prohibentur”;nel senso che il consenso deve essere dato da persone che ne abbiano la capacità e se ne richiede il consenso di persone giuridicamente capaci(per cui gli amentes sono esclusi dal poter validamente contrarre.
Il consenso deve essere atto umano e l’uomo deve essere necessariamente “dominus” ,perché dotato di libero arbitrio. La giurisprudenza ritiene di dover escludere dal contrarre matrimonio tutti coloro che sono destituiti della deliberata volontà e privi della piena libertà
àdunque,l’oggetto del consenso è rappresentato dall’actus voluntatis e perché un atto possa dirsi veramente mosso dalla volontà cosciente e deliberata del suo agente occorre che risulti “cum plena mentis adverentia et perfecto voluntatis conensu.

  • Il primo elemento,la “plena mentis advertentia” esige che l’autore abbia non solo una percezione meramente istintiva ed una consapevolezza puramente materiale dell’atto in sé e per sé considerato,ma una vera e piena coscienza consequenziale dell’atto stesso.  Nel nso che solo in quando gli siano effettivamente noti i motivi, la natura,i caratteri e le conseguenze della sua azione al momento dell’attuazione,questa può attribuirsi a lui quale autore intellettuale e di questa egli può essere considerato quale vero responsabile morale e giuridico(vir sciens).
  • Il secondo elemento,il “perfectus voluntatis consensu”,esige a sua volta che l’autore si determini deliberatamente a porlo in essere;tale atto deve essere il risultato di una effettiva deliberazione volitiva,per cui può essere considerato quale vero responsabile morale e giuridico(vir volens)

Sulla base di queste considerazioni,è evidente che il consenso matrimoniale è nullo ogni qual volta si presenti un difetto di intelletto e di volontà; il consenso umano(la maturità di giudizio) infatti è un atto  umano che richiede nei contraenti :
-la maturitas cognitionis(elemento intellettivo);capacità intellettiva del soggetto a conoscere l’atto sia in se stesso,sia nelle sue conseguenze.
-la maturitas libertatis(elemento volitivo);capacità volitiva ad autodeterminarsi liberamente per l’attuazione o meno di quell’atto,avvalendosi dei propri poteri di controllo e di inibizione,così da essere in grado di poterlo volontariamente attuare.
Nel caso in cui mancasse l’una o l’altra specie di maturità non si potrebbe porre in essere un consenso matrimoniale valido.
Dopo la natura sacramentale del matrimonio,si è posta la questione se,per poter contrarre valido matrimonio,fosse necessaria una “discretio iudicii actualis”,cioè esistente all’atto stesso in cui si doveva prestare il consenso;se la dottrina e la prassi della Chiesa ammettevano che per gli altri sacramenti bastasse la semplice intentio et voluntas habitualis,la stessa dottrina teologica e giuridica è stata concorde nell’insegnare che per il matrimonio è sempre indispensabile l’esistenza di una vera “discretio iudicii actualis” dei contraenti;e anzi,la discretio iudicii dei 2 contraenti,oltre ad essere attuale,deve anche risultare sufficiens,cioè tale da fare apparire il vincolo matrimoniale da ambedue voluto.
2. Elementi della capacità psichica
Se analizziamo gli elementi della capacità psichica,cioè la
-maturitas congitionis (elemento intellettivo)e la
-maturitas voluntatis  (elemento volitivo)
che compongono la discretio iudicii nel suo divenire psichico,sulla base di questa distinzione(maturitas ntellectus e maturitas coluntatis),siera formata una distinzione tra 2 grandi categorie,e precisamente:

  • La amentia naturalis o imbecillità(idiotismo),comprendente le perturbazioni che derivano dall’intelletto e che comportano un defectus cognitionis
  • E  la dementia adventicia,derivante da perturbazioni influenti sulla volontà e produttiva di un defectus libertatis

1°  tesi che si basa su ciò che fin’ora abbiamo dettoàSul presupposto che la discretio iudicii consta di 2 elementi,l’intelletto e la volontà;dunque la capacità a porre in essere un qualsiasi atto umano in genere e il matrimonio in specie,si scinde in realtà in 2 questioni nettamente distinte:
-una quaestio intellectus,diretta a determinare quello che deve essere il grado di coscienza intellettiva
-una quaestio voluntatis,diretta a stabilire quello che deve essere il suo grado corrispondente di deliberazione volitiva.
2°  tesià questa concezione era da un illustre autore respinta,essendo di fatto impossibile arrivare ad isolare completamente nelle infermità mentali la quaestio intellectus dalla quaestio voluntatis,dato che ogni disturbo intellettivo si ripercuote automaticamente in un disturbo volitivo e viceversa.
E’ stato anche osservato che contro la distinzione tra infermità che colpiscono l’intelletto e infermità che colpiscono la sola volontà si era appuntata la critica della giurisprudenza rotale;infatti,nel’uomo sano di mente non è possibile operare una separazione dell’intelletto e dal libero arbitrio,nel senso che chi possiede l’uso di ragione non può essere privo di volontà libera.
La volontà può mancare e ciò avviene solo quando è colpita la facoltà intellettiva.
3°  tesiàSi era anche sostenuta la cosiddetta “doctrina valoris” da alcuni psicologi e psichiatri,secondo cui per porre in essere l’atto umano,per la valida manifestazione del consenso matrimoniale,non sarebbe sufficiente il semplice uso di ragione e l’atto formale di volontà,ma si richiederebbe anche la capacità estimativa( apprezzamento e  valutazione)

3. Il difetto di discrezione di giudizio è causato da immaturitas cognitionis e immaturitas voluntatis
La Capacità di intendere e di volere e dunque la maturità di giudizio non può venir meno per poter contrarre validamente matrimonio; per ciò riguarda il difetto di discrezione di giudizio ,può essere causato da:
-immaturitas  cognitionis
-immaturitas voluntatis
Abbiamo detto che deve essere rigettata questa distinzione poiché ogni disturbo intellettivo si ripercuote in quello volitivo. Analizziamo ora i 2 casi.

A)Maturità di cognizione
Essa viene meno in 2 ipotesi:

    • Quando il soggetto non abbia l’uso di ragione,non abbia cioè la capacità di conoscere e raziocinare;rientrano in questa 1° ipotesi tutte le alterazioni psichiche che tolgono completamente l’uso di ragione(tra i casi più gravi è da ricordare la schizofrenia che è caratterizzata da una progressiva perdita del contatto con la realtà)
    • Quando il soggetto,pur avendo l’uso di ragione,non ha la possibilità psichica di conoscere la res matrimonialis,esseno incapace di comprendere e valutare gli obblighi che si risolvono nella sostanza matrimoniale(forme che inducono il paziente a considerarsi sempre causa dei propri mali)

B)Maturità di volontà:
La cui mancanza determina l’incapacità di intendere e di volere;sucesivaente si ritenne capace il soggetto dotato dell’uso di ragione,ma sul contenuto di questo criterio si trovarono divisi 2 grandi cultori della disciplina,San Tommaso e Sanchez.
- Sanchez ritenne sufficiente per la capacità a contrarre validamente anche un fanciullo di 7 anni.
- San Tommaso osserva che,per contrarre matrimonio si richiede un giudizio più maturo; credeva che per gli atti generanti obbligazioni future ci doveva essere un maggior grado di discretio (più che  per quelli atti che esauriscono la loro efficacia nel presente).
La dottrina e la giurisprudenza concordemente sostennero che per il matrimonio si dovesse richiedere nei nubenti una maturità di giudizio (maturitas iudicii) maggiore di quella minima(superiore a quella di 7 anni per peccare mortalmente) che si esige per essere imputabile di un peccato mortale o di un delitto. Dunque solo questo maggiore grado di capacità intellettiva e volitiva potesse è tale da consentire ai contraenti quella piena coscienza e quella perfetta elezione del matrimonio,senza la quale il consenso da essi prestato non potrebbe più ritenersi actus voluntatis.
4. Maggiore capacità di giudizio - criterio della pubertà
La maturitas iudicii(il consenso) quindi deve essere maggiore rispetto a quella necessaria e sufficiente per peccare mortalmente,perché si tratta del matrimonio,che è un contratto rivolto al futuro;si rileva che la rileva che la regione per cui si richiede un maggior grado di giudizio per gli atti riguardanti obbligazioni future non sta tanto nella maggiore difficoltà dell’atto psicologico,ma la ragione sta nella considerazione che occorre maggiore attitudine psichica a sostenere le obbligazioni che legano per il futuro.
Inoltre si osserva che la maturità richiesta per formulare il consenso matrimoniale deve essere minore rispetto a quella necessaria ad emettere i voti religiosi;non perché l’atto del consenso  sia più difficile da porre rispetto ai voti,ma piuttosto la vita religiosa e le obbligazioni in essa sono più difficili da interpretare dal momento che la natura non inclina a questo tipo di vita come inclina invece al matrimonio;la discretio iudicii indi si riferisce alla capacità di intraprendere,realizzare,compiere ed osservare gli obblighi che derivano dal contratto o dal voto.
Se il principio dell’unità psicologica comporta la impossibilità di ritenere che vi sia una scissione fra la quaestio intellectus e la quaestio voluntatis,ora bisogna fissare il criterio generale ed astratto che indichi il grado di discrezione di giudizio richiesto per contrarre matrimonio:esso è determinato dal momento in cui il nubente raggiunge il grado terminare della adolescenza o pubertà.
Il can. 1067 fissa a 14 e 16 anni l’età per contrarre validamente matrimonio,indipendentemente dall’eventuale raggiungimento della maturità fisicaàsi afferma a favore del criterio della pubertà(momento in cui è dato presumere nell’individuo l’esistenza della capacità intellettiva e volitiva sufficiente per contrarre matrimonio) che lo stesso legislatore stabiliva quale fosse l’età prima della quale il matrimonio non potesse essere contratto lecitamente e validamente..
Dunque per contrarre validamente matrimonio era richiesto oltre al criterio della pubertà,la capacità intellettiva(sufficiente a comprendere l’essenza del matrimonio)e quella capacità volitiva(sufficiente a consentire all’elezione del vincolo stesso).

 

 

5. Le cause patologiche che fanno venire meno la capacità di intendere e di volere-
Secondo il can. 2201 esse si distinguono in:
a)Amentia habitualis(in cui sono ricomprese tutte le alterazioni e perturbazioni mentali permanenti e complete)
b)la mentis exturbatio(che comprende tutte le alterazioni e perturbazioni mentali transitorie e momentanee)
c)la mentis debilitas(che comprende tuttle le alterazioni e perturbazioni mentali di per sé incomplete e imperfette,comportanti piuttosto un indebolimento che una vera carenza delle facoltà mentali intellettiva e volitiva) .
Tuttavia questa tripartizione poteva trovare una sua giustificazione in campo penale,ma in materia matrimoniale tale distinzione non può presentare alcun valore,poiché il matrimonio,per sua natura si configura come un contratto perfettamente consensuale che,o è valido o non è valido;in questa materia l’unica distinzione è quella tra amentia e non amentia,con la conseguenza logica che ogni volta che tale maturitas iudicii non esista,niente valga(sia che sia dovuto ad amentia habitualis,a mentis exturbatio,oppure a mentis debilitas).

A)L’Amentia
Per configuare una incapacità personale e una conseguente causa di nullità del matrimonio,dovrà presentare i distinti e concorrenti caratteri:
a)amentia actualis seu in actu matrimoni
b)amentia cum plena e perfecta
c)amentia in ordine ad matrimonium
a)In actu matrimoni: essa è un vero e proprio vizio del consenso se si riscontri effettivamente presente all’atto stesso in cui il contraente dovesse prestare il suo consenso matrimoniale.
L’Amentia può essere subesequens o antecedens:
- se l’amentia è (subesequens)posteriore(subentra dopo),si dovrà presumere che egli abbia contratto in perfetta sanità mentale;
-viceversa,se tale perturbazione venga accertata in epoca anteriore al matrimonio(antecedens),essa dovrà presumersi tuttora esistente nel momento successivo alla celebrazione del matrimonio.
Per ciò che concerne la sua esistenza,ne facilitano l’accertamento 2 presupposti generali:

  • Perpetuitààdeve costituire uno stato  patologico perpetuo ed insanabile,con la conseguenza che incombe su colui che sostenga il contrario l’onere della prova dell’avvenuto recupero della sanità mentale;così si avverte che le alienazioni entali non colpiscono il soggetto improvvisamente,ma o sono addirittura congenite(dementia naturalis)o sono acquisite(dementia adventicia).
  • Presunzione di continuità dell’amentiaànel senso che una volta accertata la sua esistenza,essa si presume senz’altro esistente anche ne periodo intermedio,senza bisogno di offrire alcuna prova diretta in proposito

Entrambe le presunzioni sono  ricollegate alla questione dei lucidi intervalliànon sono facilmente ammissibile dato che l’amentia per sua natura è un morbus perpetuus et insanabilis;se il lucido intervallo si protrae per lungo tempo,il matrimonio deve ritenersi valido,sicché il consenso matrimoniale deve ritenersi certo.
Si in psichiatria si rilevava che per lucido intervallo s’intende un periodo temporaneo di interruzione o sospensione completa dell’alienazione mentale,nel quale l’infermo venga a riacquistare,sia pure transitoriamente,l’uso della ragione(nonostante siano stati di per se stessi meramente eccezionali e rarissimi).

Tuttavia,se nella maggior parte dei casi che in passato si designavano quali lucidi intervalli non si verificava affatto una vera intermittenza o sospensione della malattia,ma ricorrono semplicemente mere alterazioni,brevi soste,o riposi sostenuti,cioè fasi e stadi della malattia mentale in cui questa continua a sussistere inalterata e perfino aggravata.
Quindi quando ricorra nel soggetto un lucido intervallo spetta al giudice valutare giuridicamente le argomentazioni mediche che debbono attenersi a 2 criteri:
- l’esistenza del lucido intervallo deve essere rigorosamente dimostrata e non si presume mai;
- si presume che l’atto sia compiuto senza capacità d’intendere e di volere anche quando l’atto è compiuto in uno dei lucidi intervalli(incombendo sull’amens l’onere della prova)

b) Amentia plena et perfecta
Il secondo carattere che deve assumere l’amentia è che sia plena et perfecta;il significato di quest’espressione non significa che un atto isolato di follia produca automaticamente la nullità o la validità del matrimonio;occorre accertare il grado di quella follia,in rapporto alla comprensione dell’atto che viene compiuto.
Non è sufficiente trovarsi di fronte ad una qualsiasi perturbazione delle facoltà intellettive e volitive dell’individuo per poter senz’altro concludere per l’invalidità del consenso,perché l’amentia è maggiore o minore in relazione ad ogni caso.
Ne consegue che fin tanto la perturbazione o alterazione mentale non abbia raggiunto il grado di amentia perfecta,l’individuo conserverà sempre un uso di ragione più o meno debole. Riguardo l’amentia perfecta si presentano 3 ipotesi:

  • La 1° ipotesi è quella secondo cui l’amentia antecedens e quella subsequens presentino un identico grado di gravità,risultando ambedue nello a dell’amentia perfecta,e non si abbiano al tempo stesso elementi per determinare quale sia stato,in effetti,il grado della amentia in actu matrimoni;pertanto il vincolo matrimoniale è invalido
  • La 2° ipotesi si verifica quando pur presentando l’amentia antecedens e quella subsequens lo stesso grado di gravità,risulta che il matrimonio venne contratto in una fase di transitoria  attenuazione dell’infermità mentale:in tal caso la giurisprudenza riconosce che in questi casi il matrimonio non può dichiararsi nullo.
  • La 3° ed ultima ipotesi si verifica quando l’amentia antecedens e quella subsequens presentano un diverso grado di gravità;in tale ipotesi,in caso di dubbio deve considerarsi quale vera e propria amentia perfectia.

Inoltra l’amentia suole distinguersi tra insania perfecta e insania imperfecta;
Insania perfectaàquella che rende l’uomo incapace di provvedere ai suoi affari
Insania imperfectaàquella che solamente attenua tale capacità.
Si deve conseguentemente dire che soltanto l’amentia perfecta comporta l’invalidità del matrimonio,laddove l’amentia imperfecta non rende invalido il matrimonio.
Il problema che suscita gravi difficoltà è quello relativo all’amentia latens àè stato rilevato che ogni qual volta esista,prima della celebrazione del matrimonio,un’amentia in stato latente,ciò non è sufficiente per dichiarare la invalidità del matrimonio contratto in simili condizioni,ma è necessario provare che la malattia è giunta in quel grado di gravità tale da togliere all’infermo quella discretio iudicii richiesta per contrarre matrimonio.
La discretio iudicii si deve negare non soltanto in tutti quei casi nei quali il matrimonio è stato contratto durante la fase terminale della malattia,ma anche in tutti quei casi nei quali l’individuo appaia impedito dal comprendere e volere l’atto che compie.

c) Amentia in ordine ad matrimonium
La terza caratteristica dell’amentia riguarda la dementia o monomania(insania parziale);perché possa rendere nullo il matrimonio,è necessario che l’amentia risulti esistente in ordine ad amtrimonium,cioè che la perturbazione o alienazione delle facoltà intellettive e volitive del contraente siano tali da abolire o alterare la coscienza consequenziale del matrimonio stesso.
E’ evidente che questa 3° caratteristica dell’amentia non riguarda la insania totale ma solamente la insania parziale(dementia o monomania),le quali producono effetti nei confronti soltanto di alcune azioni poste in essere dall’infermo.
Sicché,respingendo la tesi sostenuta dall’antica scienza medica secondo cui si negava l’esistenza dell’insania parziale;l’accertamento pratico di questo 3° carattere dell’amentia si riconnette dunque con l’insania parziale;a tal proposito vi sono 2 teorie secondo cui :
- accertato un determinato caso il contraente affetto da alienazione mentale,egli si presume,fino a prova contraria,insanire circa omnia,cioè essere affetto da una vera e propria amentia totalis e vale così il principio che i monomaniaci sono equiparati ali amentia totali specie se la loro alienazione riguardi il campo matrimoniale. Resta a lui l’onere della prova;ciò post,egli non può ritenersi sufficiente capace di contrarre valido matrimonio
- una successiva opinione sostiene che qualora non si tratti di amentia totalis,l’accertamento che si impone al giudice è quello di determinare se la perturbazione mentale è in ordine ad metrimonium(se la maturitas iudicii mancao se tale maturitas esiste ed allora l’atto sarà valido.
Tuttavia si presume difficile l’accertamento della mancanza nell’individuo dell’incapacità di contrarre matrimonio a seguito dell’alterazione e perturbazione delle facoltà mentali;non si può tralasciare il discorso sul defectus sensuum cioè la perturbazione o assenza di alcuni sensi esterni del contraente ed in particolare dell’udito;infatti tale difetto in casi estremi può portare ad un’amentia naturalis o idiotismo.
Nessun dubbio esiste sulla capacità a contrarre matrimonio di chi sia cieco,o sordo,o muto;il problema è quando si trattava di coloro che risultavano affetti contemporaneamente da tutti e tre i defectus sensuum(l’ipotesi più grave è quella relativa ai sordo-muti-ciechi.
B) La mentis exturbatio
Con tale termine viene indicata ogni alterazione,perturbazione o alienazione mentale che colpisce l’individuo non già in modo perpetuo e continuo(come l’amentia),bensì in modo transitorio e accidentale.
La mentis exturbatio viene a costituire una causa di nullità del matrimonio soltanto quando presenti i 3 distinti e concorrenti caratteri:

  • sia esistente nel contraente all’atto stesso del matrimonio
  •  sia tale da costituire un elemento perturbante del suo intelletto e della sua volontà per quanto riguarda la capacità di comprensione di tale vincolo
  • sia presente un grado tale di gravità da privalo della maturità di giudizio

Una particolare differenza riguarda
1-l’accertamento concreto sia sulla sua esistenza
2-il suo grado di gravità

  • In ordine al 1°  problema,cioè all’accertamento della sua esistenza,mentre per l’amentia,morbo perpetuo e insanabile bastava l’accertamento della sua esistenza in un momento anteriore alle nozze per farla già presumere sussistente anche in actu matrimoni,per la mentis exturbaio,morbo momentaneo e transitorio e quindi sanabile,tale presunzione non può essere valida,anzi è l’opposto:la presunzione che il morbo anche se sia esistente prima delle nozze,sia ormai venuto meno e non sia quindi sussistente in actu matrimonii.
  • In ordine al 2° problema relativo all’accertamento del grado di gravità che una tale perturbazione mentale può avere all’atto della celebrazione del matrimonio,esso presenta maggiori difficoltà dato che la mentis exturbatio si presenta come un atto morboso ben isolato ed individualizzato,puramente transitorio e momentanea,che occorre prendere in considerazione in sé e per sé.
    Gli elementi di prova sono
    -la misura della exturbatio mentis del contraente in altri suo eventuali accessi e
    -l’esistenza di una sua preesistente volontà abituale a contrarre matrimonio.
    Se vi siano state manifestazioni identiche a quella in actu matrimoni,cioè stessi gradi obiettivi di gravità,il suo vincolo dovrà ritenersi nullo poiché essi risulterebbe privo della maturitas iudicii matrimonio,sempre sino a prova contraria secondo cui il vincolo risulterebbe valido.
    Si ritiene pertanto che si debba riconoscere l’esistenza di una vera e propria presunzione generale di diritto di invalidità del vincolo,nel senso che una volta accertata nel caso concreto l’esistenza nel contraente di una effettiva exturbatio mentalis si dovrà presumere tale da aver privato il contraente della maturitas iudicii.

    C)La debilitas mentis

    E’ una perturbazione Con quest’espressione s’intende ogni alterazione,perturbazione ed alienazione mentale,abituale o attuale che colpisce il soggetto non già in modo perfetto e completo(come l’amentia),ma in modo imperfetto e incompleto.
    Sotto codesto termine si dovrebbe ricomprendere soltanto quella categoria vista di infermità mentali,aventi per loro natura la comune caratteristica di generare stabilmente o transitoriamente una mera debilitas; nei loro stadi e gradi più gravi ed acuti importano una totale carentia dei suoi poteri intellettivi e volitivi.
    La semplicità di spirito,l’imbecillità,l’isteria e tutte le molteplici specie di neurastenie,ossessioni,fobie,esaurimenti nervosi,l’alcolismo cronico,l’epilessia (ricomprendendo anche tutte quelle cause patologiche e tutti quegli stati morbosi che non hanno privato completamente,ma soltanto menomato ed indebolito un soggetto nelle sue facoltà spirituali)non si ritengono sufficienti a rendere invalido il matrimonio.
    Con il termine mentis debilitas si indica il più delle volte un semplice stadio particolare dell’amentia:la perturbazione si presenta o permanente o transitoria.

    Dobbiamo solo accennare alle innumerevoli specie di alterazioni mentali che i presentano nella forma o nella mentis exturbatio,o della mentis debilitas.
    Un’effettiva importanza presentano:
    - Ebrietas
    - Toxicomaniae
    - Suggestio hypnotica

    a)Ebrietas: essa si distingue in 3 stadi o gradi:
  •  Alcholismus acutusàche la scienza designa con le espressioni tecniche di alcolismo subacuto o delirio tremulo;dottrina e giurisprudenza sono concordi poi nell’affermare che non abbia valore ai fini della nullità di matrimonio che il contraente si sia volontariamente prodotta una tale alterazione mentale in vista della celebrazione del matrimonio.
  • Ebrietas o alcholismus chronicusàcomporta una forma di versa psicosi tossica(intossica mento alcolico)pure essa permanente per quanto sanabile;le facoltà intellettive e volitive dell’individuo sono soltanto offuscate e affievolite,essendo tale forma molto meno grave della precedente.
  • Ebrietas simplex seu stricto sensuàè lo stato meno grave dell’ebrietas,in cui si manifestanto 3 fasi distinte:
    -  semplice,in cui si ha un’eccitazione di tutte le facoltà intellettive e volitive;
    - quella della perturbazione,in cui tali facoltà vengono a subire graduale offuscamento;
    - infine,quella del coma alcolico,in cui il soggetto finisce per perdere ogni sensibilità

b)Toxicomaniae:essa si distingue in:

  • Toxicomaniae acutaeàche consistono in quel complesso di alterazioni e perturbazioni transitorie e momentanee delle facoltà intellettive e volitive del soggetto per cui il soggetto passa da uno stato iniziale di benessere e di euforia ad uno stato necessario di malessere,di angoscia,in cui il cessare dell’azione della droga provoca un senso di disagio e d sofferenza crescente(con la conseguenza che tali alterazioni si risolvono in vere e proprie forme di mentis exurbatio).
  • Toxicomaniae cronicaeàsi risolvono in vere e proprie forme di mentis debilitas di grado elevato,presentandosi come stato di una vera e propria amentia progressiva(che arriverà ad essere una forma di demenza totale).
  • Toxicomaniae subacutae(cocainismo)àsi concretano in vere e proprie forme di amentia,cioè consistono in tipiche forme demenziali a carattere permanente e progressivo,in cui il soggetto finisce per cadere in uno stato di tetro ebetismo caratterizzato da un ottundimento della sensibilità,dell’intelligenza e dei poteri volitivi e da una disgregazione fra facoltà intellettive e volitive.

c)Suggestyo hypnotica:dottrina e giurisprudenza ritengono che il consenso degli ipnotizzati non può essere considerato valido,in quanto in essi manca tanto l’uso di ragione,quanto l’uso della volontà(si descrive l’ipnosi come uno stato simile al sonno,durante il quale le facoltà intellettive e volitive dell’ipnotizzato sono comandate e diretta dall’ipnotizzatore al quale si obbedisce in forza di una suggestione orale). Essa si distingue in:

  • Ipnosi perfettaàche corrisponde a quella definita come sonno profondo o grande ipnotismo,e in questo stato più grave gli ipnotizzati debbono ritenersi come i dormientes,inabili a contrarre matrimonio. Codesta comporta la mancanza assoluta dell’’uso di ragione e di coscienza,al contrario dell’ipnosi leggera o media.
  • Ipnosi imperfettaàpuò definirsi quale sonno più leggero,mera sonnolenza che fa ritenere integro l’uso di ragione e la libertà di azione;è meno grave poiché si presuppone che la maturità di giudizio sia presenta.
  • Posipnosi(Suggestio hypnotica)àsuggestione a scadenza;la caratteristica della postipnosi sta nel fatto che l’atto sarebbe suggerito dall’ipnotizzatore durante lo stato profondo o lieve,e compiuto poi da questi in stato di veglia,in conseguenza della suggestione ricevuta,senza una vera coscienza e soprattutto senza un’effettiva volontà.

Poiché per contrarre validamente matrimonio si richiede una libertà di giudizio molto maggiore di quella che si esige per essere imputabile di un peccato mortale o di un delitto,affinché la suggestio hypnotica possa annoverarsi tra le cause di nullità del matrimonio è necessario che agisca direttamente sulla capacità intellettiva e volitiva dell’individuo(così che l’individuo agisca credendo che sia l sua volontà a muoverlo).

 

CAPITOLO II
La Capacità di intendere e di volere nel Nuovo Codice Giovanneo-Paolino(Can. 1095) (Codice 1983)
Si è visto come nel Codice del 1917 non si trovi un canone che attenga al difetto della capacità psichica;difatti il percorso attuato dalla giurisprudenza rotale dal vecchio Codice alla disposizione contenuta nel can. 1095 del Codice giovanneo-paolino,è rilevantissimo.
Abbiamo già detto che la Capacità si sdoppia in 2 momenti:
-Capacitas animiàcapacità d intendere e di volere riferita al vincolo matrimoniale
-Capacitas corporisàidoneità a porre in essere la copula coniugare
Il Codex del 1917 non aveva un canone dedicato specificatamente alla nullità per incapacitas animi;
Nel Codice del 1983 con il can. 1095 si prevedono 3 fattispecie di incapacità:
a)carenza di uso sufficiente di ragione;
b)grave deficienza di comprensione dei diritti ed obblighi matrimoniali essenziali
c)idoneità,causata da condizioni psichiche,ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

qui sufficineti rationis usu carentàcoloro che mancano di sufficiente uso di ragione
qui lavorant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptandaàcoloro che difettanto gravemente di discrezione di giudizio circa i diritto e i doveri essenziali da dare e accettare reciprocamente
qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valentàcoloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio

I diritti e i doveri del matrimonio nel paragrafo devono essere dati e accettati.
Nel paragrafo debbono essere assunti e realizzati.
àquesti diritti e doveri coniugali essenziali sono correlativi,nel senso che a ciuadcun diritto corrisponde uno specifico dovere non meno essenziali.

Nel 1°  paragrafo troviamo un elemento di grandissimo rilievo poiché non si parla più semplicemente di mancanza dell’uso di regione,ma di un “sufficiente”uso di ragione;il legislatore ecclesiastico ammetteva 2 categorie di persone mentalmente disturbate:

  • quelle che mancano totalmente dell’uso di ragione(facciamo riferimento agli amentes che sono privi dell’uso della ragione in ogni materia;egli rende nullo il consenso se questo è prestato nei momenti nei quali essa è presente)
  • e quelle che non mancano totalmente dell’uso di ragione(ci si riferisce ai dementes che hanno un’incapacità mentale solo su certi oggetti;la dementia rende nullo il consenso solo se concerne  i rapporti coniugali e il matrimnio.
    Dunque mentre l’amentia rende nullo il consenso se questo è prestato nei momenti nei quali essa è presente,la dementia invece ha efficacia invalidante solo se concerne i rapporti coniugali e il matrimonio.
    Si è sostenuto che il can.1095 parla di mancanza di sufficiente uso di ragione e per questo 1° capo di incapacità non è necessario che uno o entrambi i contraenti siano privi totalmente dell’uso di ragione,ma che ne sia privo almeno uno,così da rendere inadeguato il consenso.
    Varie CauseàAd una simile condizione potano prima di tutto le malattie mentali,in forma permanente,mentre in forma transitoria si potrà avere un insufficiente uso di ragione per un qualsiasi turbamento psichico,come per stato di completa ubriachezza o di ipnosi.
    Dunque si attribuisce la detta incapacità o ad una malattia mentale o a un grave turbamento dell’animo;non è capace di contrarre nozze colui che manca di quel sufficiente uso di ragione necessario a intendere e a volere liberamente il patto matrimoniale.

    Nel 2° paragrafo ci si riferisce ad una maturità proporzionata al negozio da compiere e quindi ad una sufficiente valutazione della sostanza del connubio e delle conseguenti obbligazioni essenziali di esso;sicché nel 2° si definisce l’inabilità a contrarre matrimonio da parte di coloro che sono affetti da grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri essenziali del matrimonio.
    L’incapacità di cui si parla si verificherà solo quando uno o entrambi i nubenti siano affetti da “grave difetto di discrezione di giudizio,cioè da grave carenza critico-valutativa circa l’oggetto del consenso.
    Sufficiente discrezione di giudizio consta de 2 soliti elementi;
    -uno intellettivoàche riguarda la maturità di conoscenza
    -uno volitivoàche riguarda la maturità di scelta,di libertà
    Si rileva che per prestare in modo efficace il consenso matrimoniale si richiede che ambedue gli sposi abbiano la “capacità naturale”,cioè la capacità formulare una decisione cosciente e libera,ponderata,possibile in ordine al matrimonio,poiché dal consenso coniugale scaturiscono doveri gravi che impegnano per tutta la vita ed è necessario che i nubenti li conoscano non solo in astratto ma è necessario che li sappiano stimare anche in concreto.
    Si presume in genera che l’uomo e la donna,almeno dopo la pubertà,posseggano tale capacità.
    Per sposarsi validamente occorre la capacità di conoscere e la capacità di determinarsi liberamente.

    Si osserva che nei 2 paragrafi (numeri) di codesto canone viene sostanzialmente affermata una duplice fonte di incapacità:
    -incapacità per impedimento dell’uso di ragione (per malattia mentale o perturbazione dell’animo)
    -incapacità proveniente da grave discrezione di giudizio (difetto relativo agli obblighi essenziali matrimoniali da assumere).
    Nella dottrine,uso di ragione e discrezione di giudizio sono sinonimi che descrivono lo sviluppo psicologico nella capacità di fare giudizi pratici;il criterio dell’usus rationis è l’elemento essenziale della discretio iudicii matrimonio.

    Età per poter contrarre matrimonioà
    Per quanto concerne la “capacità di intendere”,tale momento deve fissarsi nel periodo in cui termina l’adolescenza,almeno nell’ambito della cultura occidentale intorno ai 18 anni di età per l’uomo e un po’ prima per la donna,con la conseguenza che solo in questo periodo possiamo ritenere l’uomo e la donna davvero maturi per compiere un atto così impegnativo.
    Riguardo la “capacità di volere” è chiaro che essa si acquisisce nello stesso momento in cui si acquisisce la sufficiente capacità di comprensione dell’atto medesimo.
    La capacità necessaria e sufficiente di intendere e di volere l’atto del matrimonio si acquisisce alla fine dell’adolescenza,così per l’uomo come per  la donna(situabile intorno al 18simo anno d’età). Del resto,già San Tommaso,per quanto riguarda la capacità necessaria per il matrimonio,richiedeva il raggiungimento dell’effettiva pubertà perché,oltre alla “dispositivo ex parte usus rationis”,richiedeva anche quella “ex parte corporis”,ritenuta presente nell’età di 14 anni nei soggetti di sesso maschile e di 12 anni nei soggetti di sesso femminile.

Si è detto che il can. 1 del 1095 non riguardo soltanto l’incapacità provocata da un difetto della facoltà conoscitiva,ma anche di quella volitiva,cosicché chi non è capace di uso di ragione non è padrone (“dominus”) dei suoi atti ed è dunque incapace di atto umano,e di conseguenza incapace di intendere e di volere(“defectus usus rationis”).

D’altra parte si è osservato che nel contesto del numero 2 del can. 1095 il difetto di consenso riguarda precisamente la discretio iudicii del contraente e che il concetto di discrezione di giudizio indica 2 realtà:
- da un lato,la sufficiente valutazione critica dei diritti e dei doveri matrimoniali essenziali,ossia il giudizio pratico circa gli stessi
- dall’altro,la libertà interiore nella decisione di farsene carico,ossia una sufficiente capacità di autodeterminazione nell’esprimere il consenso matrimoniale
àE’ evidente che la capacità di porre in essere il consenso matrimoniale(quest’atto umano),implica - la capacitas eligendi = è la capacità che il soggetto ha di scegliere fra le diverse soluzioni che l’intelletto propone,di valutare argomenti favorevoli e quelli contrari ai propri interessi e quindi fra il contrarre o meno il matrimonio
- la capacitas deliberandi = è l’adesione ragionevole e responsabile
- la capacitas libertas  = necessaria affinché l’atto sia veramente umano;deve essere libera,imputabile cioè all’uomo che non sia costretto da condizionamenti interni.




Analizziamo nuovamente i 2 casi che riguardano il 1° numero e il 2° numero.

Il 1° caso(numero) è quello dell’incapacità per mancanza di un sufficiente uso di ragioneàil quale non comprende solo classiche fattispecie come quella dell’amentia habitualis,ma tutti i casi in cui manchi per ragioni permanenti o transitorie la capacità contrattuale delle parti. Non occorre dunque che tale incapacità sia assoluta o totale,ma soltanto “insufficiente”,tale cioè da non consentire al soggetto un adeguato uso delle facoltà intellettive e volitive.
Rientrano in questa categorie coloro che sono stati affetti da una grave malattia mentale(come la schizofrenia,la psicosi,la paranoia) o coloro che per ragioni patologiche non hanno mai raggiunto un sufficiente uso di ragione(sindrome di Down).
La legge in conclusione non richiede l’uso della ragione nella sua pienezza,limitandosi a pretendere un uso sufficiente di ragione;il debole di mente possiede sufficiente uso di ragione per contrare matrimonio,dato che la infermità mentale produce il risultato di alterare,diminuire in modo permanente o in modo temporaneo la capacità naturale senza eliminarla competamente,come avviene tanto nell’amentia quanto nella mentis exturbatio.
Così la debolezza mentale non esclude la capacità a consentire al matrimonio.
Il 2° numero del can. 1095 delinea una forma di incapacità riferita al matrimonio e riguarda quelli che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e da accettare reciprocamente:ci si riferisce a coloro che non posseggono un grado sufficiente di consapevolezza di fronte agli obblighi fondamentali del matrimonio.
A questo proposito vengono presi in considerazione casi di personalità psicopatiche,nevrotiche,isteriche,affette di immaturità psichica o affettiva,od anche soggetti  in stato di conflittualità,di grande indecisione o di estrema ansietà.
Si afferma che non basta che il contraente conosca astrattamente e teoricamente gli obblighi essenziali del matrimonio,ma è necessario che egli sia in grado di valutarli concretamente.
Non è possibile scindere nettamente,data l’unitarietà propria della psiche umana,l’aspetto intellettivo da quello volitivo tra cui esistono indubbio influenze.
Il principio ubi intellectus ibi voluta set viceversa non è più sostenuto in maniera prevalente dalla giurisprudenza(nel senso che soltanto una malattia dell’intelletto poteva provocare il difetto della volontà e della libertà interna) e si finisce per riconoscere che pur rimanendo integre certe facoltà intellettive,possa essere intaccata la sola volontà. Viene così superata l’inscindibilità tra l’elemento intellettivo e l’elemento volitivo.


Cause di nullità emesse dal 1909 al 1969.
Se si guardano le sentenze emesse dall’anno 1909 fino all’anno 1969,le cause di nullità venivano di solito trattate:

  • ob amentiam
  • ob defectum consensum

Si distingueva l’amentia dalla dementia.
Si è rilevato che nei decenni antecedenti agli anni ’70-’80,dal concetto di amentia o dementia,nel concetto di anomalie psichiche si passa a determinare anche il concetto di discrezioni di giudizio,con riferimento all’atto consensuale,richiedendosi,oltre alla conoscenza astratta del negozio matrimoniale,anche e soprattutto a quella conoscenza critica o estimativa,cioè quel iudicium practicum come unico parametro del consenso matrimoniale.

La causa efficiente del matrimonio veniva individuata nel consenso;il presupposto del consenso(discrezione di giudizio) veniva individuato nelle due facoltà superiori della persona,cioè la razionalità e la volontà;quindi il termine discrezione di giudizio implicava il coinvolgimento delle facoltà intellettive e di quelle volitive;si dava precedenza all’intelletto,senza però trascurare l’operato della volontà per il quale si esigeva la necessaria libertà.
Capo di nullità era l’incapacità di realizzare la communio vitae,definito quale incapacità di adempiere agli oneri coniugali.

Importante era inoltre la distinzione tra:
- immaturità situazionaleàdovuta ad un matrimonio contratto in una situazione di immaturità che col venire meno delle cause che procurarono tale situazione è destinata a sparire,cioè legata meramente all’età del contraente
- immaturità costituzionaleà dovuta ad un abnormità della personalità,della struttura mentale.




5. L’incapacità a contrarre matrimonio riguarda l’oggetto del consenso che comprende diritti,doveri e dunque le obbligazioni essenziali.
Al fine di individuare quali siano i diritti-doveri essenziali del matrimonio,occorre individuare cosa sia l’essenza(e quindi l’oggettio).
Bisogna partire dal can 1101 in cui è fatta distinzione tra:
-elementi essenziali
-proprietà essenziali
Facciamo riferimento anche al can 1055,il quale determina l’oggetto del foedus matrimoniale,l’oggetto del patto matrimoniale;si deduce che elementi costitutivi del matrimonio sono da ravvisare nell’essere questo un consorzio di tutta la vita fra uomo e donna,ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione-educazione della prole(laddove proprietà essenziale sono unità e indissolubilità).

L’incapacità di emettere giudizio pratico e quindi l’incapacità a contrarre matrimonio deve riguardare i diritti e i doveri matrimoniali essenziali qualificanti il matrimonio che si individuano analizzando l’oggetto del consenso(L’OGGETTO RIGUARDA DIRITTI,DOVERI E QUINDI OBBLIGHI),cioè l’essenza del consenso matrimoniale.
E’ importante determinare
  • i diritti e i doveri essenziali del matrimonio che nel par. 2 del can. 1095 devono essere dati e accettati
  • nel par. 3 dello stesso canone debbono essere assunti e realizzati

E’ stato affermato che gli obblighi(doveri) essenziali del matrimonio non si limitano alla sfera sessuale ma si estendono ad altri aspetti e settori della società coniugale;fra gli obblighi essenziali ne rileviamo in particolare 3,che sono da considerarsi primari:
a)la reale comunità di vita(attraverso cui si realizza l’unione fisica e la loro unità spirituale ed affettiva,cioè il bonum coniugum,inteso nella sua totalità e pienezza.
b)la reciproca fedeltà,che riguarda sia l’indissolubità del vincolo matrimoniale sia la sua unità(cioè il bonum fidei et sacramenti)
c)infine l’accettazione dei figli e la loro educazione,cioè il bonum prolis


àOggetto(costituito dalle obbligazioni essenziali e dai diritti)àQuesti diritti e doveri coniugali essenziali sono correlativi,nel senso che a ciascun diritto corrisponde uno specifico dovere non meno essenziale(diritto-dovere agli atti coniugali,il diritto-dovere di non ostacolare la procreazione della prole,il diritto-dovere di accogliere e crescere i figli nell’ambito della comunità coniugale,il diritto-dovere di fedeltà)
Un obbligo essenziale è il dovere di giustizia di porre in essere l’atto coniugale;v’è poi l’obbligo essenziale che si identifica con il dovere di aprire l’intimità coniugale ai figli;il dovere essenziale di educare i figli.
Il can. 1095 non si riferisce alle obbligazioni essenziali del matrimonio solo nel n. 3,ma come abbiamo detto anche nel n.2.


Il matrimonio è presentato come ordinato per sua indole naturale a 2 fini nell’oggetto del consenso,esplicitamente indicati quali:

  • “ad bonum coniugum”
  • “ad prolis generationem et educazionem”

Dunque questi 2 sono gli elementi essenziali del matrimonio(del consenso matrimoniale)

Le proprietà essenziali del matrimonio sono

  • unità = che si manifesta nel dovere di fedeltà;dunque discende il diritto-dovere a rispettare la esclusività del rapporto coniugale che non può sussistere con più di una persona di sesso opposto. Infine che il consorzio di vita coniugale è istituzionalmente finalizzato al bonum coniugum,che significherebbe il dovere di fedeltà
  • indissolubilità = che si manifesta nell’amore perpetuo,nell’assunzione in perpetuo dei doveri che ne dervano;

Le quali,se non comparissero nell’oggetto del consenso comprometterebbero la definizione del matrimonio quale negozio giuridico.

6 àESSENZA
L’importanza da attribuire alle obbligazione che sostituiscono l’oggetto del consenso matrimoniale è dovuta al fatto che la capacità per porre in essere un atto giuridico deve essere commisurata a tali obbligazioni;tale capacità non può essere misurata mediante la semplice osservazione delle facoltà spirituali dell’uomo ma mediante un criterio dinamico,cioè relativo all’oggetto( all’essenza)del consenso matrimoniale.
L’essenza del matrimonio quindi non può che essere costituita dal:

  • bonum coniugum
  • bonum prolis(generatio et educatio prolis)

Entrambi considerati nei loro principi potenziali;tali principi si risolvono in definitiva
ànell’amore coniugaleàamor benevolentiae
ànella generazione ed educazione della prole
che,nell’atto costitutivo(nel foedus matrimoniale) del vincolo costituiscono il

  • bonum coniugum in principio suo
  • bonum prolis in principio suo


    L’Essenza del matrimonio inoltre può costituire un momento statico e un momento dinamico
    .
  • MATRIMONIUM IN FIERIàMomento STATICOàL’essenza vista in una concezione spiritualistica e personalistica del matrimonio,è costituita dalla disposizione a trattere bene la compartae dalla disposizione alla sessualità unitiva e saziativaàquindi nell’atto costitutivo del vincolo vengono ricompresi i principi potenziali(bonum coniugum e bonum prolis) nei quali codesta essenza si risolve
  • MATRIMONIUM IN FACTO ESSEàMomento DINAMICOàL’essenza,nel consortium coniugale che si costituisce col patto coniugale,costituisce e rappresenta il momento dinamico del matrimonio,secondo cui i 2 principi potenziali si attualizzano e si realizzano,passando da elementi potenziali ad elementi attuali. Il matrimonium in facto esse da vita al patto coniugale.

L’Essenza esige inseparabilmente le proprietà essenziali;è inopinabile che l’essenza e le proprietà essenziali facciano pare della sostanza del matrimonio.

Dunque la sostanza del matrimonio rappresenta un concetto più ampio rispetto a quello di essenza,la quale ricomprende oltre all’essenza,anche le proprietà essenziali.
                          ESSENZA (bonum coniugum e geratio prolis)
SOSTANZA   PROPRIETA’ ESSENZIALI(unità e indissolubilità)


Dall’essenza individuata quale complesso di elementi necessari e sufficienti a costitutire un’entità,occorre tenere distine le proprietà essenziali,quali fedeltà e indissolubilità;
se l’amore coniugale è entrato a far parte dell’esssenza del amtrimonio,è entrato a far parte anche della sostanza del matrimonio,sicché parlare di essenza del matrimonio con annesse in modo inseparabile le 2 proprietà dell’unità e dell’indissolubilità significa parlare anche di sostanza matrimoniale comprendente essenza e proprietà.
E’ chiaro che il criterio dinamico deve essere riguardato alla luce della sostanza e la discretio iudicii deve essere proporzionata alla sostanza del matrimonio e quindi ai diritti-doveri che sgorgano da essa. (si fa riferimento al matrimonium in facto esse).

















Capitolo III
L’incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio per cause di natura psichica(“ob naturae pasychicae”).
1. Il n. 3 del can. 1095 si presenta come un’assoluta novità introdotta nel nuovo Codice giovanneo-paolino,il quale contiene una disposizione di legge che riguarda l’ambito degli impedimenti dirimenti(quelli che impediscono di contrarre matrimonio e lo rendono nullo).
Naturalmente non è fuori luogo ricordare che per tali fattispecie di nullità ci si deve riferire al momento costitutivo del matrimonio,cioè al matrimonio in fieri.
Può accadere che un soggetto sia pienamente capace di comprendere sul piano astratto gli obblighi essenziali del matrimonio,ma non sia in grado però di adempiere e quindi assumere i medesimi obblighi.
Sulla differenza tra “assumere” e “adempiere” è stato affermato che si presenta il pericolo di confondere il concetto di:
matrimonium in fierià“assumere” gli obblighi
matrimonium in facto esseà“adempiere” gli obblighi
Mentre per la prima figura si riferisce al momento di contrarre,la 2° riguarda il dopo matrimonio,cioè il rapporto matrimoniale.
Tuttavia si tratta di stabilire se al momento in cui il matrimonio è stato celebrato,era presente in ambedue gli sposi la capacità di assumere gli obblighi;se poi di fatto nella vita coniugale è mancato il concreto adempimento(non può essere valutato a priori),ciò può essere un indizio,a posteriori,di un’incapacità esistente all’atto di contrarre,ma non necessariamente ne sarà prova piena dal momento che possono essere intervenuto altri fattori(quali una cattiva volontà o una mancanza di impegno).
V’è un’intima connessione tra assumere e adempiere;naturalmente per invalidare il matrimonio la causa si evidenza nell’incapacità di assumere che subentra nel momento dell’atto(e può essere appurata al momento del consenso,dato che l’adempimento essendo posteriori può essere preso ma non continuato.

Negli anni immediatamente successivi al Concilio Vaticano II la giurisprudenza ha cominciato a delineare un capo di nullità autonomo consistente nell’incapacità del soggetto ad assumere(incapacitas assumendi) le obbligazioni fondamentali del matrimonio. Tale incapacità da luogo ad un ipotesi di difetto di consenso perché impedisce alla volontà del nubente di dirigersi a quel nucleo fondamentale che deve costituire l’oggetto di questa volontà.
Nei casi di anomalie psichiche e caratteriali è riscontrabile una carenza della capacità di giudizio o di autodeterminazione in ordine agli obblighi essenziali del matrimonio e a ciò si accompagna quasi inevitabilmente un’incapacità all’adempimento di tali obblighi.

ESEMPI D’IMPEDIMENTI
àI casi di immaturità,narcisismo,mammismo,inoltre,pure si fanno rientrare nel novero delle incapacità contemplate dal n. 3 del can 1095;pure le deviazioni o perversioni sessuali ai disturbi di natura psichica o caratteriale costituiscono condizioni oggettive che determinano l’impossibilità di adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio,così come una personalità psicopatica,paranoide,isterica,borderline. In questi casi dunque ve è l’impossibilità di costituire il “consortium vitae”.

Il matrimonio è nullo per incapacità di una delle parti a prestare il consenso;il sacramento del matrimonio non si esaurisce con la sua celebrazione,né con la sua consumazione,ma si estende all’intera vita degli sposi,prolungandosi nella famiglia fondata con il loro matrimonio.

2. Non ci si deve meravigliare se anche dopo la promulgazione del nuovo codice continui il dibattito sulla differenza tra
- incapacitas adsumendi
. incapacitas adimplendi àriguardo le obbligazioni essenziali del matrimonio
Si è discusso se l’incapacità sovesse essere riferita all’assunzione degli obblighi o piuttosto al loro adempiemento,anche dopo la pubblicazione del Codeice giovanneo-paolino,il quale ha espressamente fatto riferimento alla capacitas adsumendi e quindi al matrimonium in fieri.
Prima dell’emanazione del Codice,si affermava in dottrina che i motivi su cui si basa l’incapacità di assumere gli obblighi coniugali dovessero essere gravi.
La giurisprudenza si è posta il problema relativo alla necessità di individuare quali siano le qualità proprie di tale incapacità,così da renderla influente sulla validità del matrimonio. (àFattispecie rientranti nei capi di nullitàß)
Dottrina e giurisprudenza si sono soffermate a considerare:

  • Gravità
  • Antecedenza
  • Perpetuità

La gravità della causa di natura psichica
Il can. 1095 n. 3 dispone che l’incapacità di assumere deve avere un’origine psichica,cioè deve trattarsi di un’autentica incapacità e,premessa la necessaria origine psichica dell’incapacità,resta da puntare l’attenzione sul problema della sua gravità.
E’ da notare che nell’ultimo schema e nel Codice del 1983 è scomparso non solo il termine “anomalia”,ma anche l’aggettivo “gravem”;tuttavia non per questo si può sostenere che la causa psichica ostativa dell’assunzione delle obbligazioni possa essere leggera perché va da sé che una causa leggera o di poco conta non determina la impossibilità,dato che deve essere tale determinarla.
E’ evidente che nel concetto di impossibilità è implicita la gravità della causa,poiché l’impossibilità richiama la gravità della causa.
Nella giurisprudenza rotale si è molto discusso se l’incapacità debba essere grave  o meno e c’è unanimità riguardo alla necessità della gravità della causa che è all’origine dell’incapacità,nel senso che soltanto qualora ci fosse una vera impossibilità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio si potrebbe parlare di incapacità;questa gravità peraltro deve essere grave da impedire l’assunzione degli obblighi essenziali al momento del consenso.
Quindi la causa che può provocare la impossibilità di assumere deve essere psichica e,perché una causa psichica provochi nel soggetto una perdita tanto grave della sua capacità normale,non può essere lieve,nel senso che tale causa psichica deve costituire un’anomalia della psiche talmente importante e grave da correlarsi al suo effetto distruttivo finale.
Certo è che la giurisprudenza richiede unanimemente la gravità della causa psichica perché si possa parlare di vera impossibilità.
Solo l’incapacità rende nullo il matrimonio e non la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore.

Il requisito della antecedenza dell’incapacità. Il requisito della perpetuità;
I requisiti di tale incapacità sono da individuarsi nell’antecedenza,nella perpetuità e della relatività.
Autorevole dottrine ritiene che l’unico requisito che rende influente l’incapacità sulla validità del matrimonio è quello della gravità;si nega rilevanza all’antecedenza e alla perpetuità dell’incapacità,secondo cui il consenso matrimoniale è de praesenti e non ha quindi né oggetto passato né un oggetto futuro. Invece resta giuridicamente rilevante il requisito della gravità dell’incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio,e che non sia necessaria la perpetuità sicché il contraente sia ritenuto inabile ad emettere il consenso anche nell’ipotesi in cui non sussistono i requisiti dell’antecedenza e della perpetuità.
Si è sostenuto che non è facile dimostrare nel caso concreto se si tratti di vera incapacità;spetta ai giudici valutarlo con obbiettività,tenendo presente che tale incapacità,se esiste realmente,deve essere grave,antecedente e a parere di una parte della dottrina,anche perpetua.

Antecedenza
àQuanto all’antecedenza,l’incapacità deve essere antecedente alla celebrazione nunziale,nel senso che nel soggetto debbono essere presenti,sia pure in forma latente,quelle anomalie o distinzioni della personalità che impediranno poi concretamente di far fronte agli impegni propri dello stato coniugale;l’incapacità deve essere attuale perché il matrimonio è un atto “de praesenti” per mezzo del quale si da e si accetta la realtà coniugale;tant’è che l’incapacità sopravvenuta non intacca la validità del matrimonio.
PerpetuitààQuanto alla perpetuità,si sostiene che tale qualificazione non è necessaria;se da una parte la dottrina è unanime nel sostenere che la incapacità deve essere presente in uno dei soggetti al momento del matrimonio,dall’altra si ritiene che non necessario che essa si perpetua,cioè insanabile,nel senso che è sufficiente che sia presente al momento della celebrazione anche se sia guaribile in seguito.
Un’ampia giurisprudenza sostiene che l’incapacità deve essere perpetua e permanente,cioè non solo deve essere presente in fatto al momento del consenso,ma non deve presentare nessuna speranza di essere curata con mezzi ordinari e leciti.
Se è necessario il requisito dell’antecedenza,altresì necessario è il requisito della perpetuità o insanabilità della causa di natura psichica.
Possiamo concludere affermando che se una parte della giurisprudenza condivide la tesi dell’irrilevanza della perpetuità per l’incapacità agli obblighi per cui è sufficiente che essa operi soltanto nel momento delle nozze,altra parte  afferma che il requisito della perpetuità  è richiesto da coloro che considerano questo capo di nullità quale impedimento,secondo cui il requisito della perpetutà deve accompagnare la incapacità di compiere le obbligazioni essenziali del matrimonio.

Il requisito della “relatività”(che viene esclusa)àrequisito dell’assolutezza.
Un’altra qualificazione vuole aggiungere il requisito della relatività,nel senso che l’incapacità può essere considerata in senso assoluto oppure in senso relativo.
La dottrina canonistica deve tenere presente che non ha senso parlare di incapacità relativa anche se si può sostenere che il matrimonio viene contratto fra 2 persone concrete con la conseguenza che l’incapacità dell’uno deve essere sempre rapportata alla realtà esistenziale dell’altro.
Non soltanto la giurisprudenza quasi unanime,ma anche la dottrina più recente esclude tale possibilità,affermando espressamente cha l’incapacità deve essere assoluta.
Al nubente è lasciata libera scelta del coniuge e se una relatività esiste,essa è da ravvedersi tra il soggetto e le obbligazioni che egli assume col proprio consensoàappare difficile accettare la figura dell’incapacità relativa,dato che si finirebbe per lasciare via libera all’incompatibilità di carattere e al divorzio.

Le cause di natura psichica dunque devono essere:
Gravi
Antecedenti al matrimonio
Perpetue
Assolute = cioè operanti erga omnes non soltanto nei confronti dell’altro coniuge


CAUSE DI NATURA PSICHICA
àFra le cause di natura psichica sono da ricondursi la iperestesia sessuale(satirismo e ninfomania),la omosessualità,maschile o femminile(lebismo),essendo radicalmente incapaci di dar vita ad un conostium totius vitae.
Più complessa è la questione connessa al travestitismo;altre fattispecie nesograciche sono l’esibizionismo sessuale,il masochismo,il sadismo,la pedofilia,gerontofilia e necrofilia,zoofilia;mentre problemi delicatissimi sorgono quanto si tratti di gravi malattie infettive come l’ A.I.D.S.,le quali possono togliere al soggetto la capacità critico-estimativa ed è possibile che lo sconvolgimento emotivo tolga al medesimo la capacità di interazione e di dialogo con l’altro nubente necessaria per istaurare un rapporto di coppia.

 

Fonte: http://download1392.mediafire.com/ts7gj0wkd2ug/34n5o74tv8g0zw7/

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