Sistemi elettorali

 

 

 

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Sistemi elettorali

 

I SISTEMI ELETTORALI

 

I SISTEMI ELETTORALI  sono i criteri usati per trasformare i voti in seggi. Si distinguono in sistemi maggioritari e proporzionali.

SISTEMI ELETTORALI MAGGIORITARI > distribuiscono i seggi solo a coloro che hanno vinto le elezioni, cioè che hanno ottenuto più voti; gli altri non hanno diritto ad alcun seggio.

Il sistema maggioritario inglese è un chiaro esempio di questo sistema elettorale > il territorio è diviso in tante circoscrizioni quanti sono i deputati da eleggere; gli elettori di ciascuna circoscrizione (o collegio elettorale) sono chiamati ad eleggere un solo deputato > si parla, infatti, di sistema elettorale maggioritario uninominale.

In ogni collegio vi sono candidature individuali e viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti > se ci sono tre candidati e il primo ottiene il 40% dei voti mentre gli altri due ottengono rispettivamente il 35 e il 25% dei voti, viene eletto il primo anche se non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei consensi e il rimanente 60% dei voti va disperso.

La logica elettorale di questo sistema è quella di premiare il più forte.

 

SISTEMI ELETTORALI PROPORZIONALI > non mirano a premiare il vincitore delle elezioni, ma a stabilire una proporzione tra i seggi e i voti: i seggi in Parlamento sono distribuiti in proporzione ai voti ottenuti nella competizione elettorale. Sono detti sistemi elettorali proporzionali di lista e i collegi elettorali sono plurinominali; in ciascun collegio elettorale, si eleggono più deputati e i partiti presentano liste di candidati.

Es. se in un collegio si devono eleggere 10 deputati e quattro partiti presentano le loro liste di candidati, nel caso in cui queste liste ottengano ciascuna il 40, il 30, il 20 e il 10% dei voti, avranno, rispettivamente, 4, 3, 2 e 1 seggio.

La logica elettorale di questo sistema è quella di rispecchiare, in Parlamento, il panorama politico presente nel Paese.

 

LE NORME ELETTORALI PER IL PARLAMENTO ITALIANO > la Costituzione non si pronuncia sul sistema elettorale per il Parlamento e le uniche norme relative alle elezioni politiche sono contenute negli articoli 56 primo comma, 58 primo comma, 56 quarto comma, 57 primo comma, 48, 56, 57; la scelta del sistema elettorale è rimessa alla legge ordinaria.

La legge n. 270 del 2005 introduce quello che possiamo definire un sistema proporzionale corretto perchè prevede un premio di maggioranza e alcune clausole di sbarramento.

Premio di maggioranza è il numero di seggi che viene attribuito al partito vincente in aggiunta ai rappresentanti ottenuti sulla base del voto quando il numero dei rappresentanti ottenuto non raggiunga una certa consistenza prestabilita:

  • nella elezione della Camera dei deputati, il premio di maggioranza è assegnato alla lista vincente quando non abbia conseguito, sul piano nazionale, almeno 340 seggi;
  • nella elezione del Senato, il premio di maggioranza viene attribuito nell'ambito delle singole Regioni; alla lista vincente in ciascuna Regione viene attribuito il premio quando la lista non ha raggiunto almeno il 55% dei seggi assegnato alla Regione.

In questo modo, la legge ha voluto garantire una maggioranza sufficientemente ampia al partito o alla coalizione di partiti che vince le elezioni così da assicurare stabilità e funzionalità al Parlamento.

Clausole di sbarramento o soglie di sbarramento > escludono dall'attribuzione dei seggi i partiti che non hanno ottenuto una percentuale minima di voti > in questo modo si vuole evitare un eccessivo numero di partiti.

 

IL PROCEDIMENTO DI VOTO PER LA CAMERA DEI DEPUTATI si svolge a livello nazionale e, quindi, è unico, per l'intero territorio dello Stato; l'attribuzione dei seggi alle varie liste viene effettuata dall'Ufficio centrale nazionale secondo le norme di seguito descritte.

  • Innanzitutto, si determina il quoziente elettorale nazionale che si ottiene dividendo il totale dei voti validi, ottenuti da tutte le liste ammesse alla ripartizione dei seggi,  per il numero dei rappresentanti da eleggere e i rappresentanti da eleggere sono 618 (infatti 12 deputati vengono eletti nella circoscrizione estero).
  • Attribuzione dei seggi > a ogni partito (a ogni lista o coalizione di liste) vengono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale  risulta contenuto nel numero dei voti del partito stesso.

Es. poniamo che i rappresentanti da eleggere siano 400 e i partiti siano 3; ipotizziamo che il totale dei voti validi sia 400.000 e che i parti abbiano ottenuto rispettivamente: partito A, 200.000 voti; partito B, 150.000 voti; partito C, 50.000 voti.

Determiniamo il quoziente elettorale che è 1000 (ottenuto dividendo 400.000, totale dei voti validi, per 400 che è il numero dei rappresentanti da eleggere) > a questo punto sappiamo che il partito A ha diritto a 200 seggi (perchè 1000, il quoziente elettorale, è contenuto 200 volte nel numero dei voti, 200.000, ottenuti dal partito A); B e C avranno diritto, rispettivamente, a 150 e 50 seggi. 

Questo esempio, però, è semplificato; nell'ipotesi più frequente in cui rimangano da attribuire alcuni seggi, si adotta la procedura dei “maggiori resti” per cui i sggi saranno attribuiti alle liste in relazione ai resti che risultano dalle divisioni effettuate.

  • Premio di maggioranza > se il partito che ha vinto le elezioni non ha già ottenuto almeno 340 deputati, si applica il premio di maggioranza; in questo modo il partito o la coalizione vincente ottiene alla Camera dei deputati una ampia maggioranza: 340 deputati su 630 il che è, nelle intenzioni del legislatore, garanzia di stabilità.

Con la nuova legge elettorale, gli elettori votano le liste e non possono esprimere preferenze per i candidati > sono, perciò, proclamati eletti i candidati conmpresi nelle varie liste secondo l'ordine di successione in cui sono elencati.

IL PROCEDIMENTO DI VOTO PER IL SENATO si svolge nell'ambito di ciascuna Regione dove opera l'Ufficio elettorale regionale; ogni partito avrà un numero di rappresentanti proporzionato al numero dei voti ottenuti e al partito vincente sul piano regionale deve essere comunque attribuito almeno il 55% dei seggi assegnati alla Regione. Il sistema per l'attribuzione dei seggi è analogo a quello previsto per la Camera dei deputati ma l'attribuzione avviene nell'ambito della Regione e il premio di maggioranza è attribuito Regione per Regione.

 

 

Fonte:

http://share.itismajo.it/polotecnicobraidese/1213-5d/Materiali/i%20sistemi%20elettorali.doc

 

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