Eccesso colposo nelle scriminanti

 

 

 

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Glossario diritto penale

 

Significato del termine eccesso colposo nelle scriminanti

 

Eccesso (colposo) nelle scriminanti Si ha eccesso nelle scriminanti quando, nel commettere alcuni dei fatti previsti dagli articoli 51, 52, 53, 54, si eccedono i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità. L'eccesso va distinto dall'erronea supposizione della scriminante, poiché questa nel primo caso esiste realmente, pur se travalicata, mentre nel secondo esiste solo nella mente dell'agente. L'eccesso è doloso, colposo, o incolpevole, a seconda che il soggetto ecceda i limiti della scriminante con consapevole volontà oppure per colpa o senza colpa alcuna. L'eccesso doloso da luogo a responsabilità per il reato doloso l'eccesso colposo da luogo a responsabilità colposa, se il fatto è previsto dalla legge come reato colposo.

 

Fonte : http://smoderc.fil.bg.ac.rs/Master%20radovi/Glossario%20Di%20Diritto%20Penale.doc

 

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