Diritto privato compendio

 

 

 

Diritto privato compendio

 

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Diritto Privato

 

Norma giuridica: E’ il comando generale e astratto rivolto a tutti i consociati con il quale si impone ad essi una determinata condotta, sotto minaccia di una reazione(sanzione).
Esse sono generali(rivolte a tutti), astratte(prende in considerazione una situazione generale: una fattispecie), obbligatorietà (in quanto l’osservanza della norma è garantita con la forza).
Le norme sono strutturate da due elementi: precetto(comando contenuto nella norma) e la sanzione.
Per fonti delle norme giuridiche si intendono i fatti da cui hanno origine le norme. Esse si dividono in:
Fonti di produzione: organi che concorrono alla formazione delle norme(Parlamento, Governo)
Fonti di cognizione: atti che divulgano le norme(legge, decreto etc)
Sono fonti del diritto anche i regolamenti e gli usi. Quest’ ultimi sono delle regole non scritte che in generale si osservano, possono regolare materie già disciplinate dalla legge qualora ne facciano richiamo oppure non disciplinate dalla legge.
La Norma giuridica entra in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e dopo 15 giorni dalla pubblicazione stessa. L’abrogazione si realizza con dichiarazione espressa del legislatore, con incompatibilità con una nuova legge, referendum, decisione di illegittima costituzione pronunziata dalla corte costituzionale.
La legge non ha valore retroattivo tranne nel caso di norme favorevoli.
L’interpretazione di una norma consiste nella ricerca e spiegazione del senso della norma.
L’interpretazione può essere:
dottrinale(fatta dagli studiosi del diritto), giudiziale(compiuta dai giudici), autentica(compiuta da dal legislatore che a volte emana norme retroattive per chiarire il significato di norme preesistenti)
Analogie: spesso il giudice si trova dinanzi dei casi pratici in cui non esistono delle leggi, allora opera per analogia cercando di trovare una norma che sia analoga al caso in questione. Non si può fare per le leggi penali e quelle eccezionali(sono quelle che, per le particolari esigenze a cui vanno incontro, deviano dai principi ispiratori di tutto un ramo del diritto).

Rapporto giuridico è ogni relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto.
Soggetto attivo è colui al quale l’ordinamento attribuisce particolari poteri che gravano sul soggetto passivo.
Il rapporto nasce quando si costituisce e il titolare acquista il diritto che può essere originari(pescatore sui pesci) o derivativo(trasmesso da un soggetto ad un altro), in questo caso il fenomeno della successione può essere a titolo universale se subentra a tutti i rapporti dell’altra persona(mortis causa) , a titolo particolare se subentra solo in determinati rapporti(es. compravendita ove l’acquirente subentra nel diritto di proprietà del precedente titolare).
Il diritto viene estinto quando non passa ad un altro soggetto, bensì viene a meno nei confronti di tutti.

Situazioni soggettive attive

diritto soggettivo: viene definito come la capacità di agire per il soddisfacimento del proprio interesse,
potestà costituiscono dei poteri attribuiti ad un soggetto per la realizzazione di interessi che non fanno capo direttamente a lui( Potestà sui figli)
diritto potestativo è il potere di modificare a proprio vantaggio la situazione giuridica di un altro soggetto il quale si trova in una posizione di soggezione
interessi diffusi sono situazioni giuridiche appartenenti alla generalità dei soggetti di una comunità.
interessi collettivi sono situazioni giuridiche appartenenti ad una collettività la cui tutela è affidata ad un ente esponenziale.

Situazioni soggettive passive

obbligo giuridico consiste nel dovere di tenere un comportamento rivolto al soddisfacimento di un interesse altrui
dovere generico di astensione consiste in una situazione giuridica in cui si deve rispettare la supremazia altrui
onere consiste nel sacrificio di un interesse proprio imposto come condizione per ottenere o conservare un vantaggio giuridico
soggezione consiste nella sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell’esercizio dell’altrui diritto potestativo.

Soggetti dell’attività giuridica

Oltre che all’uomo, definibile come persona fisica, anche le persone giuridiche e gli enti di fatto sono considerati soggetti dell’attività giuridica.
La capacità giuridica è l’attitudine della persona ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive. Essa si acquista con la nascita cioè con la separazione del feto dal corpo materno.
L’incapacità speciale è la preclusione del soggetto rispetto a determinati rapporti giuridici. Es. età: prima dei 18 anni niente matrimonio(salvo casi di eccezionale gravità), salute: l’interdetto di infermità mentale non può contrarre matrimonio.
La capacità giuridica cessa solo con la morte del soggetto.

Il fatto che non si sappia se una persona è viva o morta è importante giuridicamente:
Scomparsa: si concretizza con l’allontanamento del soggetto dal suo domicilio e dalla mancanza di notizie attorno a lui. Lo scomparso non può ricevere eredità o qualsiasi altro diritto, il Tribunale può su istanza di qualunque P.M. nominare un curatore che provveda a conservare il patrimonio dello scomparso.
Assenza: è dichiara con provvedimento giudiziale qualora la scomparsa si protragga per più di due anni. L’assenza opera solo nel campo patrimoniale, quindi potrà venire aperto il testamento, ma il coniuge non può contrarre matrimonio, se lo fa resta valido per tutta la durata dell’assenza. I successori possono svolgere l’esercizio temporaneo dei diritti dell’assente, temporaneamente l’assente viene esonerato dall’adempimento delle obbligazioni esistenti a favore dell’assente. L’assenza cessa con la morte dell’assente, con il suo ritorno a casa o con la dichiarazione di morte presunta.
Dichiarazione di morte presunta: il Tribunale  su istanza del P.M. o di qualunque interessato dichiara con sentenza la morte presunta del di una persona se la sua scomparsa si è protratta per più di 10 anni. Questa dichiarazione prescinde da una precedente dichiarazione di assenza. I successori possono disporre dei beni del  “morto”, si estinguono i diritti personali, il coniuge si può sposare. Se il “morto” ritorna ha diritto alla restituzione dei suoi beni come si trovano al suo ritorno, il matrimonio è nullo, sono fatti salvi i suoi effetti civili e figli rimangono legittimi.

La capacità di agire

La capacità di agire è l’idoneità del soggetto ad acquistare e ad esercitare da solo, con il proprio volere, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive.
A differenza della capacità giuridica che si acquista con la nascita, la capacità di agire si acquista con il raggiungimento della maturità, cioè quando l’individuo sia capace di intendere e volere cioè secondo il nostro legislatore al compimento del 18° anno di età. Tale capacità può esserci a 18 anni come no così il legislatore ha dettato delle specifiche per i casi di mancanza di suddetta capacità. La capacità di agire di regola una volta acquistata si tiene fino alla morte, ci sono però delle situazioni in cui l’idoneità di curare i propri interessi viene a meno e quindi la nostra capacità subisce la stessa sorte. La capacità è limitata o esclusa anche dopo i 18 anni se il soggetto si trova in condizioni psicofisiche che lo rendano tutto o in parte capace di curare i propri interessi.

Parziale incapacità di agire

Emancipazione è lo status di limitata capacità di agire che un minorenne avendo compiuto i 16 anni si trova per essere stato ammesso a contrarre matrimonio. Con l’emancipazione cessa la podestà familiare, si acquista una capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione.
Inabilitazione: è una situazione giuridica conseguente a particolari condizioni fisico psichiche che rendono il soggetto parzialmente incapace. Si ha nei casi:
Infermità di mente non grave
Prodigalità: propensione a spendere in maniera esagerata rispetto alle proprie condizioni economiche o abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche.
Imperfezioni o menomazioni fisiche come la cecità o il sordomutismo dalla nascita non accompagnate da un sistema di correzione da assicurare al soggetto sufficiente autonomia fisica.
L’inabilitato può svolgere da solo atti di ordinaria amministrazione, può essere autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale purché essa sia una continuazione di una vecchia impresa.

Totale incapacità di agire

Il minore di 18 anni da luogo ad una figura di totale incapacità legale.
Non può pertanto compiere atti di natura negoziale, ne stare in giudizio, non può compiere atti per acquistare un diritto. Risponde di atto illecito solo se nel momento di compimento dell’atto era capace di intendere e volere. Il negozio compiuto dal minore è annullabile entro 5 anni, questi iniziano a decorre al raggiungimento della maggiore età da parte del minore.
Interdizione giudiziale: si ha quando colui che è affetto da abituale e duratura infermità mentale sia dichiarato con sentenza incapace di provvedere ai propri interessi. E’ necessari una vera e propria infermità mentale. L’iniziativa spetta ai parenti entro 4° grado o affini entro 2° grado.
Dalla sentenza deriva la totale incapacità di fare negozi patrimoniali e familiari, viene nominato un tutore definitivo dal giudice. Tutti gli atti fatti posteriormente dall’interdetto sono annullabili dal tutore o eredi o aventi causa. La modificazione dell’interdizione deve essere chiesta dal giudice dalle stesse persone legittimate a chiedere l’interdizione, si può trasformare l’interdizione in inabilitazione qualora il soggetto non sia più gravemente infermo.
Interdizione legale: è una pena accessoria prevista per la condanna all’ergastolo o a una pena non inferiore a 5 anni per reato doloso. L’interdetto legale può fare testamento, può sposarsi, riconoscere figli, riguarda solo gli atti patrimoniali.

Incapacità naturale o di fatto: è l’incapacità di intendere e di volere in cui si viene a trovare una soggetto (anche temporaneamente) normalmente capace nel momento in cui compie determinati atti. Ha rilevanza giuridica solo quando si può dare la prova che in quel momento non si era capace di intendere e di volere.
L’atto fatto dal naturalmente incapace è sempre annullabile, ma si vuole tutelare l’altro individuo che ha fatto l’atto in buona fede, da qui nascono 3 ipotesi:

  • Atti unilaterali: l’annualità è ammessa qualora derivi un grave danno dal naturalmente incapace.
  • Per contratti: è ammessa l’annualità solo se il contraente era in malafede
  • In altri atti(matrimonio, donazione etc) l’annullabilità è sempre accettata anche se non ci sono altri requisiti.

Istituti di protezione degli incapaci

Potestà dei genitori: consiste nel potere dovere dei genitori di educare, istruire e proteggere i figli minorenni non emancipati e di curarne l’aspetto patrimoniale. Tale potestà va regolata in comune accordo, se ci sono divergenze tra i genitori su questioni di importanza rilevante si può far ricorso al Tribunale dei minori che suggerisce la soluzione più giusta per i figli e l’unità familiare.
La potestà familiare comprende:

  • Il dovere di proteggere i figli, la loro salute, la loro moralità
  • Devono rappresentare il minore, amministrare i loro beni e l’usufrutto legale dei suoi beni

La potestà non cessa quando il matrimonio viene sciolto.
La tutela: agli orfani, agli interdetti deve essere nominato un tutore. Questo è nominato dal giudice che nomina anche il protutore il quale rappresenta il minore nel caso che il suo interesse sia in contrasto con quello del tutore e compie quando viene a mancare il tutore gli atti conservativi e promuove la nomina di un nuovo tutore. Il tutore forma l’inventario del pupillo, deve presentare regolare contabilità e al termine della tutela deve presentare il conto finale. Esso compie da solo gli atti di ordinaria amministrazione, sentendo il giudice per quelli di straordinaria, compie gli atti di disposizioni con l’autorizzazione del Tribunale.
Curatela: il curatore ha il compito di integrare la volontà dell’emancipato o dell’inabilitato. Il curatore cura solo gli interessi di natura patrimoniale, non rappresenta il soggetto ma ne integra la sua volontà.
Diritti della persona

Lo stato italiano riconosce dei diritti essenziali per la persona umana inviolabili. Per la loro importanza sono tutelati sia dal diritto pubblico che da quello privato. Essi sono:

  • Diritto all’integrità fisica: chiunque causi danno alla mia persona deve rispondere dei danni:
  • Diritto all’onore e all’integrità morale, diritto alla riservatezza
  • Diritto alla libertà, sono nulli tutti quei negozi in cui questa libertà venga a mancare
  • Diritto al nome in quanto esso rappresenta il segno distintivo di ogni persona.
  • Diritto all’identità sessuale: ognuno ha il diritto di riconoscimento del proprio sesso

Sede giuridica di una persona
E’ importante sapere dove una persona vive e dove quindi può essere reperito
Dimora: Luogo in cui una persona si trova occasionalmente
Residenza: essa implica l’effettiva e abituale presenza del soggetto in un dato luogo. Dove principalmente abita.
Domicilio: è il luogo dove una persona stabilisce principalmente i suoi interessi. A differenza della dimora e residenza non è necessario che il soggetto dimori nel luogo di domicilio. Può essere uno solo, è importante per la successione a causa di morte e la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore. Per le persone giuridiche non si parla di domicilio ma di sede.

Persona giuridica: si intende quel complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, al quale la legge riconosce espressamente la qualifica di soggetto di diritto.
L’ordinamento attribuisce una soggettività giuridica ad enti diversi dalle persone umane per assicurare il raggiungimento di uno scopo che o per la grande onerosità o perché la durata oltrepassa la vita umana non sarebbe possibile conseguirlo con una unica persona.
Le persone giuridiche si dividono in:

  • Corporazioni: Sono il complesso organizzato di persone fisiche in cui predomina l’aspetto personale. Si dicono associazioni se lo scopo non è prettamente patrimoniale(sportive, viene arrecato un vantaggio ai soci, il controllo è fatto dai soci) o società se non lo è.
  • Istituzioni: complesso organizzato di beni in cui predomina l’aspetto patrimoniale. Si dicono fondazioni se il patrimonio privato viene poi destinato a scopi di pubblica utilità(Scientifico, assistenziale, il controllo è esercitato dall’autorità governativa) oppure comitati se costituiti per la raccolta di fondi.
  • Pubbliche: perseguono interessi generali, godono di supremazia nei confronti di altri soggetti in cui vengono in rapporto(enti pubblici)
  • Private: che perseguono uno scopo che pur comune a molte persone non è proprio dello Stato. Sono alla pari dei soggetti giuridici.

Una persona giuridica è costituita da: una pluralità di persone, uno scopo comune e un patrimonio sufficiente. Nonostante si abbiano questi requisiti per diventare persona giuridica si ha bisogno di un riconoscimento statale che per come è concesso si distingue in:

  • Riconoscimento esplicito: se dato con decreto dal Presidente della Repubblica o con decreto regionale
  • Riconoscimento normativo: vale solo per le imprese commerciali, le quali devono essere iscritte a un registro delle imprese.

Autonomia patrimoniale perfetta: si intende che il patrimonio della persona giuridica è nettamente diviso dal patrimonio dei suoi componenti.
Le persone giuridiche godono degli stessi diritti delle persone fisiche tranne quelli propri delle persone fisiche(alimenti, diritto di contrarre matrimonio etc). Hanno piena capacità d’agire, non sono idonee, però, ad esprimere una volontà se non attraverso la persona fisica, gli amministratori, che costituiscono i veri e propri organi fisici della persona giuridica. L’organo è un elemento intrinseco della persona giuridica, la quale agisce mediante l’organo, ma con nome proprio e per proprio conto.
Amministratori son un organo attraverso cui la persona giuridica manifesta la propri a volontà, l’assemblea sociale che è l’organo deliberativo delle sole associazioni formato dall’intera collettività degli associati.
Le associazioni si formano attraverso un atto costitutivo che è il negozio che costituisce l’associazione e lo statuto che in forma di atto pubblico detta le norme che regolano la vita dell’ente.
Le fondazioni invece ha bisogno, oltre che dello statuto, dal negozio di donazione in cui si vede la volontà del fondatore(atto pubblico o testamento) e dall’atto di dotazioni che dono i beni al futuro ente da costruire.
Le vicende fondamentali delle persone giuridiche devono essere iscritte in un registro tenuto dalla Cancelleria del Tribunale del luogo. L’omissione di tale pubblicità comporta multe agli amministratori, inopponibilità ai terzi dell’atto che avrebbe dovuto essere registrato tranne che il terzo non ne fosse a conoscenza. Le persone giuridiche possono venire estinte per la volontà del fondatore(scadenza della durata), venir meno dello scopo, scioglimento disposto dall’autorità governativa. Cause di estinzione delle associazioni sono il venir meno di tutti gli associati, lo scioglimento disposto dall’assemblea o dal Governo. Perché abbia luogo l’estinzione è necessaria una dichiarazione dell’autorità governativa.
Fatta la liquidazione i beni residuali della persona giuridica vengono devoluti secondo quanto scritto dallo statuto o assegnati tramite l’Autorità governativa ad altro ente che abbia fine analogo. La qualità associato può essere acquistata come indicato dallo statuto, ogni associato può lasciare tale carica, ma in questo caso non ha diritto sul patrimonio della società, l’assemblea può escludere un associato solo per gravi motivi.
Esistono delle associazioni che seppur avendo uno scopo in comune, un patrimonio e persone non hanno chiesto il riconoscimento alle autorità. Hanno anch’esse uno statuto e un atto costitutivo, le decisioni interne sono regolate dagli accordi degli associati. Essi versano i contributi in un fondo comune che servirà per soddisfare i terzi creditori. Non possono ricevere per donazioni o mortis causa se entro un anno non vengono riconosciute. Hanno però piena capacità immobiliare. L’autonomia patrimoniale è imperfetta infatti pur esistendo un fondo comune sono responsabili solidamente coloro che hanno  agito in nome dell’associazione.

Diritto di famiglia

Esso rappresenta l’insieme delle norme che hanno per oggetto gli status familiari e i rapporti che si riferiscono alle persone che sostituiscono la famiglia. La famiglia è una formazione sociale fondata sul matrimonio. A questa famiglia si contrappone quella naturale, costituita da persone di sesso diverso che convivono. Essi hanno scarsa rilevanza giuridica, i figli sono considerati come i figli legittimi, ha il diritto, il familiare di fatto, al risarcimento dei danni causati ad un terzo che abbia causato la morte del convivente. Il coniuge divorziato perde il diritto agli alimenti se riceve aiuto dal familiare di fatto.
Rapporto di parentela: legame di sangue tra persone che discendono dallo stesso capostipite(genitori figli)
Rapporto di affinità: rapporto che lega coniuge e parenti dell’altro coniuge suocero e genero)
Matrimonio può essere inteso come un atto costitutivo della famiglia o come rapporto giuridico. Esistono due tipi di matrimonio: quello civile fatto davanti all’ufficiale di stato civile e quello concordatario celebrato davanti al Ministro del culto cattolico e trascritto nei registri dello stato civile. Il nostro ordinamento tutela la libertà di matrimonio, mentre la promessa di prendersi reciprocamente come marito e moglie non obbliga a contrarre matrimonio. Tuttavia la legge vuole tutelare chi per la promessa abbia sostenuto spese o assunto obblighi, infatti se la promessa risulta da atto scritto il promittente che si rifiuta senza valido motivo è obbligato a risarcire i danni all’altro, il promittente può richiedere la restituzione dei beni fatti a causa della promessa di matrimonio.
Per celebrare il matrimonio bisogna avere un’età minima di 18 anni(16 per gravi motivi), essere sani di mente, non avere altro vincolo matrimoniale, mancanza di parentela o affinità, mancanza dell’impedimento criminale, senza essere trascorsi 300 giorni dalla morte del marito, per non aver pubblicato la loro intenzione di matrimonio. La pubblicazione deve essere esposta per almeno 8 giorni(2 domeniche) sul portale del comune di residenza degli sposi, dopo la pubblicazione segue la celebrazione che avviene davanti all’ufficiale dello stato civile o in caso di guerra in procura. La prova del matrimonio può essere fatta solo con l’atto di celebrazione.

Invalidità del matrimonio
Irregolarità si ha per l’inosservanza del lutto vedovile e sulla pubblicazione. Inesistente quando manca la celebrazione, il consenso degli sposi oppure le persone erano dello stesso sesso. I casi di nullità di matrimonio vera e propria si hanno quando:

  • Vincolo di precedente matrimonio
  • Interdizione o incapacità di intendere e volere
  • Impedimento criminale

Il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso sia stato estorto con la violenza o per ragioni di eccezionale gravità(sfuggire a persecuzioni razziali), sia stato dato scambiando l’identità del coniuge oppure quando uno dei coniugi non avrebbe dato il suo consenso per la celebrazione del matrimonio se avesse saputo delle qualità dell’altro coniuge: esistenza di una deviazione sessuale, malattia fisica o psichica tali da impedire la normale vita coniugale, esistenza di una condanna non inferiore ai 5 anni per delitti non colposi, dichiarazione di delinquenza abituale, condanna non inferiore ai 2 anni per prostituzione, gravidanza non cagionata dal coniuge. Entro un anno dal matrimonio si può chiedere la simulazione quando gli sposi abbiano convenuto di non adempire agli obblighi della vita coniugale. Es. due giovani si sposano per fare contento il padre moribondo.
Di regola l’annullamento ha effetto retroattivo. Non si può però chiudere un occhio su quello che il matrimonio ha creato. Allora la legge chiama matrimonio putativo il matrimonio che i coniugi  reputavano valido. Se hanno contratto il matrimonio in buona fede sono fatti salvi tutti gli effetti nel frattempo prodottisi, se si opera in malafede il  matrimonio è valido solo nei confronti dei figli.
Nel matrimonio canonico il matrimonio viene celebrato davanti al ministro del culto religioso, in questo caso la pubblicazione deve essere fatta, oltre che sulla porta parrocchiale, anche nella casa comunale, se l’ufficiale di stato non gli viene notificata nessuna  opposizioni rilascia un certificato in cui dichiara quando detto prima, la celebrazione avviene secondo la disciplina canonica alla presenza del sacerdote, questo deve compilare l’atto di matrimonio e inviarlo entro 5 giorni, questo lo trascrive nel registro dei stati civili entro un giorno dal ricevimento dell’atto. Il matrimonio celebrato secondo le regole di un altro culto rappresenta una forma di particolare di matrimonio civile.
I coniugi hanno degli importanti diritti e doveri:

  • Coabitazione: consiste nella normale convivenza di marito e moglie, nella comunione di casa e vita sessuale.
  • Fedeltà: essa è l’obbligo di astenersi da ogni attività sessuale con altra persona.
  • Assistenza: è l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale dell’altro coniuge
  • Collaborazione: i coniugi collaborano nell’interesse della famiglia: decido l’educazione dei figli etc
  • La contribuzione ai bisogni della famiglia: ciascun coniuge è tenuto secondo ai propri mezzi e capacità a contribuire ai bisogni familiari.

Regime patrimoniale della famiglia

Dopo la riforma del diritto di famiglia che ha equiparatola posizione dei due coniugi anche in regime patrimoniale che salvo diversa indicazione è costituito dalla comunione dei beni in cui i beni acquistati anche separatamente in costanza di matrimonio. Tuttavia esiste anche la separazione dei beni ovvero la costituzione di un fondo patrimoniale. L’autonomia incontra i seguenti limiti, il divieto di derogare ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio, divieto che si riferisce ai doveri patrimoniale previsti dalla legge, divieto di costituzione in dote(beni che la moglie attribuiva il godimento al marito pur restandone la proprietaria) che in questo caso è nulla. Le parti possono cambiare il regime legale della comunione mediante un negozio stipulato con atto pubblico, questo è in ogni momento modificabile.
Nella comunione legale entrano tutti i beni acquistati dopo il matrimonio, i frutti dei beni di ciascun coniuge, proventi dell’attività separate dei coniugi se non ancora consumati, aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio, solo gli utili e dividendi se costituite prima del matrimonio ma gestite da entrambi, non cadono in comunione solo i beni personale di ciascun coniuge acquistati prima del matrimonio, i beni acquistati dopo la matrimonio per mezzo di donazione o testamento quando non sia indicato che andavano alla comunione, beni personali(abiti, orologio, etc.) beni ottenuti a titolo di risarcimento danni, beni per lo svolgimento dell’attività lavorativa del coniuge(possono essere beni immobili: studio professionale, beni mobili registrati: automobile).
L’amministrazione del patrimonio comune spetta ad entrambi i coniugi, gli atti di ordinaria amministrazione possono esse svolti da entrambi disgiuntamente, la rappresentanza in giudizio per atti ordinari è riconosciuta disgiuntamente a entrambi, per atti di straordinaria amministrazione la rappresentanza in giudizio è riconosciuta congiuntamente ai coniugi. I creditori personali dei coniugi possono soddisfarsi sui beni della comunione solo dopo aver escusso i beni personali, i creditori della comunione invece possono soddisfare nella misura della metà del credito sui beni personali se i beni della comunione sono insufficienti. La comunione si scioglie se muore un coniuge o viene dichiarato morto presunto, divorzio, annullamento del matrimonio, separazione personale, separazione dei beni, pronuncia di fallimento, mediante convenzione si attua un regime patrimoniale di verso dalla comunione. L’azienda coniugale si scioglie per accordo dei coniugi da stipulare con atto pubblico. Se accade una di queste cause cessa la comunione e sia attua la divisione del patrimonio comune.
Con una convenzione i coniugi possono escludere o ammettere alcuni beni nella comunione legale che altrimenti non sarebbero ammessi, la comunione prende il nome di convenzione legale. La separazione dei beni attribuisce a ciascun coniuge la proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio, anche questa è una convenzione e deve avere la forma richiesta per le convenzioni.
I coniugi possono conferire dei beni in un fondo destinato a far fronte ai bisogni familiare.
Il fondo patrimoniale può essere costituito da beni di entrambi, di uno solo o di un terzo. I frutti del fondo devono essere impiegati per i bisogni della famiglia e la loro amministrazione spetta ad entrambi i coniugi. I debiti contratti per cose non inerenti al bisogno familiare non possono farsi valere sul fondo. Il fondo termina di esistere son l’annullamento del matrimonio o scioglimento di esso.
L’impresa familiare è quella in cui si presta attività di lavoro il coniuge, i parenti entro il 3 grado e affini entro il secondo. Il familiare ha il diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e il diritto a partecipare agli utili o agli incrementi dell’azienda. Il lavoro della donna è considerato peri al maschio. I familiari hanno il diritto di partecipare alla gestione dell’impresa, sono loro che a maggioranza decidono sul da farsi. Il diritto di partecipazione è intrasferibile se non ad altro familiare con il consenso di tutti i partecipanti. Ciascun partecipe ha un diritto di prelazione sull’impresa in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda.
Scioglimento del matrimonio: esso può avvenire o per la morte di uno dei coniugi o per il divorzio.
La morte non fa cessare alcuni effetti del matrimonio, es. il coniuge ha diritti di successori sul patrimonio dell’altro, la vedova non può contrarre matrimonio durante il lutto vedovile, la vedova conserva il conserva il cognome del marito, i rapporti di affinità non cessano.
Il divorzio è ammissibile solo quando il giudice, dopo aver fallito il tentativo di conciliazione, accerta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta. Le singole cause tassative previste dalla legge sono quando uno dei due coniugi sia stato condannato all’ergastolo per reati particolarmente gravi(incesti, stupro, prostituzione), quando un cittadino abbia ottenuto all’estero l’annullamento del matrimonio, quando il matrimonio non sia stato consumato.
Il divorzio scioglie il matrimonio con possibilità di contrarre nuovo matrimonio, la moglie perde il cognome del marito, uno dei due coniugi deve corrispondere all’altro un assegno periodico in proporzione al proprio reddito, assegna i figli a uno di loro con obbligo dell’altro di contribuire al mantenimento, vengono persi i diritti successori.
La separazione personale è la situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvo quelli di assistenza e reciproco rispetto. Il matrimonio non cessa, quindi non si può contrarre nuovo matrimonio, può finire in qualsiasi momento con la riconciliazione dei coniugi. Esistono tre tipi di separazione:

  • Separazione di fatto: è l’interruzione della convivenza dei coniugi, non ha rilevanza giuridica anche se può essere usata per il divorzio
  • Separazione consensuale: avviene con accordo delle parti che deve essere omologato dal tribunale, esso darà il consenso solo se non sarà in contrasto con l’interesse della prole. A tale scopo può dettare delle condizioni da adottare nell’interesse dei figli
  • Separazione giudiziale: è pronunciata dal giudice si istanza di uno o entrambi i coniugi per cui la convivenza sia diventata intollerabile o l’educazione dei figli sia in pericolo. E’ indifferente di chi sia colpa, però il giudice può stabilirlo e fare in modo che il colpevole dia quanto necessario per il mantenimento, ha rilevanza per i fini successori in quanto solo il coniuge senza addebito ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Resta fermo l’obbligo degli alimenti. I figli sono affidati a uno di essi. La riconciliazione può avvenire in qualsiasi momento e può essere tacita se riprende con il ritorno a casa di uno dei coniugi o espressa se sancita da un accordo formale. Non richiedono un provvedimento giudiziale per far cessare gli effetti della separazione ma producono effetti da per se.

La filiazione è il rapporto che intercorre tra genitore e figlio. A seconda che il figlio sia nato durante il matrimonio o fuori di esso prende il nome di legittimo o naturale. Per vedere se il figlio è stato concepito dal legittimo marito e in stato di matrimonio la legge dice che il marito è il padre del figlio anche se questo può disconoscerlo, si ritiene concepito nel matrimonio il figlio nato non prima di 180 giorni dalla sua celebrazione e non dopo 300 giorni dal suo scioglimento. Un figlio nato fuori da questo range può lo stesso essere considerato legittimo. La maternità si prova con l’atto di nascita, il matrimonio con il certificato di matrimonio. Con lo status di legittimo il figlio al il diritto di essere educato, mantenuto, diritto agli alimenti, diritto successori, dovere di obbedienza ai genitori, instaurazione del rapporto di parentela con i parenti dei genitori.
Il disconoscimento del figlio è consentito solo se i genitori non hanno coabitato nel periodo tra il 300 e il 180 giorno prima della nascita, se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, se la moglie ha commesso adulterio. Se il disconoscimento è accettato il figlio risulta naturale riconosciuto dalla madre.
Azione impugnativa della paternità è diretta a disconoscere il figlio nato prima di 180 giorni prima della celebrazione del matrimoni; azione di contestazione della legittimità  mira a negare l’appartenenza del figlio alla famiglia, si può impugnare il parto, l’identità del figlio, l’annualità del matrimonio; azione di reclamo della legittimità il figlio reclama lo status di figlio legittimo, non può essere fatta se il figlio è già legittimo di qualcun altro, tranne nel caso di supposizione di sostituzione di neonato.
Riconoscimento consiste nella dichiarazione fatta da uno o entrambi genitori che una data persona è figlio. Figlio naturale è quello nato da una coppia non sposato, può essere riconoscibile se le persone non sono sposate o lo sono con matrimonio diversi, irriconoscibile se nato da due parenti che non sapevano di essere tali, se la buonafede è da parte di uno solo dei genitori questo può riconoscere il figlio. Il riconoscimento è un atto formale in quanto può essere fatto solo nelle forme prestabilite e irrevocabile, puro visto che non ammette né condizioni né termini, impugnabile solo per effetto di impugnabilità, personale visto che può essere fatto solo dal genitore. Se il riconoscimento avviene nei confronti un ultrasedicenne deve il figlio ne deve dare l’assenso.
La legge ha equiparato lo status di figlio legittimo con quello naturale il quale ha praticamente gli stessi diritti del legittimo, ha gli stessi diritto mortis causa anche se il figlio legittimo può commutare in denaro la parte spettante al naturale, il figlio naturale non acquista vincoli di parentela con i parenti dei genitori tranne nei casi previsti dalla legge. Il figlio naturale può ricevere lo status di legittimo se i due genitori si sposano tra di loro o su provvedimento del giudice se vi sia, per casi gravi, l’impossibilità per i genitori di sposarsi.
Per l’adozione la legge richiede alcuni requisiti e cioè che i futuri genitori siano sposati da almeno tre anni e la loro età deve superare non meno di diciotto e non più di quaranta quella dell’adottato, devono essere idonei a mantenere e a educare i figli, l’adozione è consentita per tutti i minori, se l’adottato ha tra i 12 e 14 anni deve essere sentito, se ne ha più di 14 deve dare il suo assenso. Lo stato di adozione si concretizza con la mancata assistenza morale e materiale non temporanea da parte dei genitori. Prima dell’adozione vera e propria è previsto un periodo di affidamento preadottivo della durata di un anno. L’adottato acquista lo status di figlio legittimo e assume il cognome dai nuovi genitori, cessano i rapporti giuridici con i veri genitori tranne quelli di non matrimonio. L’adozione di maggiorenni è consentita a coloro che non hanno figli legittimi o legittimati, che abbiano compiuto 35 e che superino i 18 anni di differenza di età con l’adottato. Per esserci adozione serve il consenso delle due parti(adottante e adottato), il consenso dei genitori dell’adottato. Il Tribunale svolge tutte le indagini per vedere se esiste un vantaggio per l’adottato, poi questo prende il nuovo cognome e lo antepone al primo. Non nascono rapporti di parentale tra l’adottato e i parenti dell’adottante. L’adottato acquista i diritti successori. L’affidamento si ha quando il minore sia privo di un ambiente familiare idoneo, la situazione deve essere temporanea, possono diventare affidatari del minore una famiglia, una persona singola o una comunità di tipo famigliare. Gli affidatari sostituiscono i genitori e devono svolgere tutte quelle cose proprie dei genitori, devono anche favorire il reinserimento del minore nella famiglia di origine.
Alimenti è il diritto all’assistenza materiale della persona priva di mezzi che prima veniva mantenuta dalla famiglia. Questo diritto è personalissimo. Perché nasca questo diritto bisogna che ci sia un rapporto di parentela, affinità, adozione, tra alimentante e alimentando, lo stato di bisogno che si trova l’avente diritto accompagnato dall’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, le situazioni economiche dell’obbligato. La misura deve essere misurata in proporzione alle situazioni economiche dell’obbligato e del bisogno della domanda. Il modo di somministrazione è indicato dall’autorità giudiziaria. Oltre alle persone legate da vincolo di parentela, affinità, adozione chiunque tramite un contratto può assumersi l’obbligo verso altre persone di mantenerle. Questo obbligo può derivare anche da testamento, ricorre allora il legato alimentare.

I fatti e atti giuridici

Essi sono tutti quegli accadimenti, naturali o umani, ai quali l’ordinamento ricollega la produzione di effetti giuridici, ossia la costituzione, la modificazione o l’estinzione di rapporti giuridici, cioè rilevanti per il diritto. Possono essere sia accadimenti naturali(i frutti di un albero spettano al proprietario) o compiuti consapevolmente dall’uomo(pescatore diventa proprietario del pesce che cade nella sua rete). Pertanto si distinguono in fatti giuridici in senso stretto in cui manca la volontà dell’uomo(fulmine) o quest’ultima non è rilevante(seminagione) e in atti giuridici caratterizzati da un’attività umana consapevole e voluta posta in essere da un soggetto capace di intendere e volere, questi atti possono essere illeciti o leciti. In relazione al rapporto tra volontà dei soggetti e conseguenze giuridiche gli atti possono suddividersi in:

  • Atti giuridici in senso stretto: sono dei comportamenti volontari le cui conseguenze sono determinate dalla legge anche se il loro autore non li abbia voluti(se faccio passare una tubatura dell’acqua da due miei terreni e dopo questi mi vengono a mancare si costituisce una servitù anche se io non lo ho voluto). Questi atti possono essere materiali se consistono in una modificazione  del mondo esterno o dichiarazioni di verità o di scienza.
  • Negozi giuridici sono atti consapevoli e volontari le cui conseguenze sono determinate nel limite del possibile dai soggetti agenti. La volontà del soggetto serve anche per la determinazione degli effetti.

Nei primi la volontà non ha grande importanza, nei secondi si.
La fattispecie astratta è la situazione con cui il legislatore si riferisce quando detta divieti o precetti, quella concreta si riferisce al singolo caso concreto preso in considerazione. La fattispecie può essere semplice se prevede un solo atto(morte di un individuo), complessa con più atti, a formazione progressiva quando tra i fatti della fattispecie si costituisce un collegamento logico. I fatti giuridici possono essere positivi se si concretano in azioni o negativi se si concretano in omissioni. Il tempo e lo spazio sono molto importanti per il diritto, il tempo in particolare può dar luogo all’acquisto(usucapione o prescrizione acquistata)  o alla perdita di un diritto(prescrizione o decadenza.
Prescrizione: essa è la perdita di un diritto soggettivo per effetto di inerzia o del non uso da parte del titolare di esso protrattosi per un periodo di tempo determinato dalla legge. La prescrizione è inderogabile quindi è nullo ogni patto mirato a modificare la disciplina legale della prescrizione, le parti non possono rinunciare alla prescrizione prima che questa si sia compiuta, è invece ammesso l’inverso, opera solo su richiesta di una delle parti interessate. Alcuni diritto per la loro natura sono imprescrittibili, il diritto di proprietà, quello di rivendica, diritti della persona sono alcuni di essi. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, La durata si distingue in prescrizione ordinaria che dura 10 anni e vale in tutti quei casi in cui la legge non dispone diversamente(prescrizione sui diritti reali altrui 20 anni), brevi che durano meno(danni provocati dalla circolazione dei veicoli 2 anni), presuntive che fanno nascere a favore del debitore una presunzione legale di pagamento e quindi di estinzione del debito. La prescrizione presuppone un’inerzia ingiustificata, se questa viene a mancare si ha un’interruzione della prescrizione. La sospensione si ha quando l’inerzia permane, ma trova giustificazione in situazioni previste dalla legge(accordi tra le parti, particolare condizione soggettiva es. militare richiamato al fronte non può svolgere il suo diritto). Quando la sospensione si esaurisce la prescrizione riprende il suo normale corso. L’interruzione si ha invece quando l’inerzia viene a mancare o perché il diritto è stato esercitato o perché il diritto viene riconosciuto dal soggetti passivo del rapporto, se cessa l’interruzione è necessari oche maturi per intero un nuovo periodo di prescrizione.
Decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di una certa attività. Per evitare la decadenza bisogna solo compiere l’atto in questione. Essa può essere legale se prevista dalla legge (può essere fatta per tutelare dei diritti indisponibili, famiglia, allora la disciplina è inderogabile o nell’interesse di una delle parti la disciplina, trattandosi di diritti disponibili, è derogabile  o convenzionale se fatta da volontà privata(la decadenza sia per diritti disponibili e che il termine non sia troppo gravoso per esercitare il diritto stesso). La decadenza a titolo di pena che si ha per l’inosservanza di norme imperative(abuso di potere).
Negozio giuridico è quel particolare atto giuridico lecito in cui gli effetti non sono stabiliti dalla legge, ma sono liberamente scelti dalle parti. La volontà è molto importante in quanto il negozio ha lo scopo di comunicare agli altri una certa volontà. E’ il mezzo più importante dell’autonomia negoziale. Essa ha due significati: quello come vincolo che indica l’irrevocabilità dell’impegno, come libertà in quanto da la scelta al privato di scegliere l’effetto, il tipo di contrattuale il contenuto che ogni negozio dovrà avere.
Nel negozio la cosa più importante è la volontà che non sempre coincide con la dichiarazione! Il legislatore ha deciso di dare più importanza alla dichiarazione anche se, in alcuni casi(testamento e donazione) si da più importanza alla volontà. Gli elementi essenziali per il negozio sono la volontà, la forma, la causa e l’esistenza di uno o più soggetti. Oltre a quelli essenziali esistono anche quelli naturali che sono degli elementi previsti dalla legge che servono per completare il negozio(nella compravendita è naturale la garanzia per i vizi della cosa venduta). La distinzione dei negozi secondo la natura soggettiva non si fonda sul numero delle persone che concorrono a formarli, ma sul numero delle parti. Parte non è una singola persona, ma ciascun centro di interessi. A seconda del numero delle parti i negozi si distinguono in uni-bi-plurilaterali. Nei negozi unilaterali se la manifestazione di volontà proviene da una sola persona si chiamano unipersonali  o pluripersonali se provengono da più persone che fanno parte unica. In tale categoria distinguiamo:

  • Atto collettivo è la dichiarazione di più persone, ben distinte costituenti un’unica parte, per un fine comune.
  • Atto collegiale in cui le dichiarazioni di volontà si fondono e formano la volontà di un soggetto diverso: la persona giuridica. 
  • Atto complesso che consta di più manifestazioni di volontà, riferite ad un unico interesse, che si fondono in un unico atto.

I negozi unilaterali si dividono anche in recettizi che per produrre effetti devono essere portati a conoscenza di altre persone(disdetta), non recettizi che non serve nessuna comunicazione ad altre persona(testamento).
Poi ci sono i negozi gratuiti(testamento), onerosi, patrimoniali, non patrimoniali(matrimonio, contratto di famiglia), negozi a causa di morte.
Primo importante elemento del negozio è la volontà. La volontà prima viene formata e poi esteriorizzata, durante queste fasi possono nascere degli errori: La dichiarazione sia stata emessa senza che ci sia volontà da parte del soggetto(mancanza di volontà), la volontà non corrisponda a quella dichiarata(divergenza tra volontà e dichiarazione), la dichiarazione corrisponda alla volontà ma questa sia formata in maniera anormale(vizi della volontà). Mancanza di volontà si ha: quando una persona dice una cosa per scherzo, durante una rappresentazione teatrale; quando si è costretti a fare una cosa da altro soggetto senza avere nessuna volontà di farlo(violenza fisica). Il negozio è completamente nullo.
Si ha un caso di divergenza tra volontà e dichiarazione quando: il soggetto dichiara cosa diversa dalla sua volontà senza che il destinatario se ne accorga(riserva mentale), il negozio è valido, quando c’è un errore sulla dichiarazione, 10 anziché 100(errore ostativo), il negozio è annullabile, quando per fraintendimento o errore di dichiarazione una parte aderisce apparentemente senza che ci sia volontà, il negozio è annullabile se dipeso da errore ostativo o nullo negli altri casi.
La Simulazione si ha quando le parti d’accordo tra loro pongono in essere dichiarazioni difformi dall’interno volere. Essa può essere assoluta se le parti fanno un negozio senza volerlo(chi simula di vendere i suoi beni per sottrarli ad una esecuzione forzata), relativa quando le parti fanno un negozio quando in realtà ne voglio un altro(far apparire un vendita, ma in realtà è una donazione), la simulazione relativa può essere soggettiva, interposizione fittizia, quando la parte sostanziale del contratto è diversa da quella che presta il suo nome oppure oggettiva quando si fa apparire vendita la donazione. In caso di simulazione assoluta il negozio non produce nessun effetto, quello relativo solo se è dissimulato ed sono stati rispettati la forma i requisiti(forma, liceità). I terzi pregiudicati dal contratto simulato possono, se interessati, dedurre la simulazione e far dichiarare nullo il negozio. I creditori del soggetto alienante(quello che vende) possono far valere la simulazione qualora pregiudichi i loro diritti(diminuisca la garanzia del loro credito), quelli del simulato acquirente se sono garantiti da ipoteca o pegno sui beni che formano oggetto della simulata alienazione; la simulazione è inopponibile nei loro confronti, agli altri che non vantano beni garantiti è opponibile la simulazione. Si ha conflitto quando i due tipi di creditori vogliono soddisfarsi sui beni del simulato, la legge tutela i creditori del soggetto simulato se la data del loro credito è anteriore a quella del simulato o quelli del soggetto acquirente il credito dei creditori del soggetto alienante è successivo all’atto simulato. La simulazione può essere accertata da chiunque ne abbia interesse con la c.d. azione di simulazione, azione di semplice accertamento della simulazione per provare l’inefficacia del negozio simulato. Con il negozio indiretto si segue una via indiretta per raggiungere uno scopo. Es. anziché donare un immobile a tizio gli si rilascia un mandato per amministrarlo senza obbligo di rendiconto, venderlo. Nel negozio fiduciario Tizio riceve un credito da Caio il quale gli da come garanzia la proprietà di un immobile con la promessa che gli sarà restituita con l’estinzione del debito.
I Vizi della volontà sono quegli elementi che si inseriscono nel processo informativo della volontà fuorviandola e determinandone una formazione anormale. Il vizio non è mancanza di volontà, questa nasce solo malata. I vizi a cui si riferisce la legge sono: l’errore, il dolo, la violenza. Tali vizi determinano l’annullabilità entro 5 anni. Di errore ne esistono due tipi: quello ostativo sulla dichiarazione o trasmissione, quello di vizio che è la falsa rappresentazione o l’ignoranza di un dato induce a stipulare un negozio. Gli errori determinano annullabilità ed hanno rilevanza soltanto se riconoscibili dall’altro contraente. Deve essere essenziale per la conclusione del contratto(penso di dare in locazione invece do in enfiteusi, scambio Tizio con Sempronio etc), deve essere riconoscibile per cui una persona di normale diligenza avrebbe potuto riconoscerlo. Questo è dovuto per tutelare quella persona(controparte) che per un errore non suo sia costretto a rinunciare al negozio.
Violenza morale consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole per fare in modo che un soggetto compia un negozio. Abbiamo la annullabilità e non la nullità come nel caso di violenza fisica, perché nella violenza morale abbiamo la volontà anche se questa è viziata. E’ la stessa cosa se la violenza viene compiuta da un terzo estraneo.  La violenza morale per causare l’annullamento deve essere notevole cioè di una certa entità avendo riguardo dell’età e del sesso della persona, ingiusto cioè il male che una persona può fare solo mettendosi contro la legge, diretti alla persona o beni del contraente o coniuge o discendenti o ascendenti di esso.
Dolo è ogni raggiro e artificio con cui una persona induce un’altra a porre in essere un negozio che altrimenti non ci sarebbe stato. Esistono due tipi di dolo quello commissivo che consiste in un comportamento attivo della controparte e quello omissivo causato dalla menzogna, questo non è ancora chiaro se sia rilevante oppure no. Si pensa solo se la controparte aveva l’obbligo di dichiarare il vero stato delle cose. Il dolus malus è quello che vizia il negozio, dolus bonus è quello usato nella pubblicità e non ha rilevanza giuridica. Dolo determinate significa che senza di questo il negozio non ci sarebbe stato, dolo incidente indica che il negozio ci sarebbe stato ma a condizione diverse, il negozio resta valido, ma se la controparte era in malafede ha l’obbligo di risarcire i danni. Non è annullabile il negozio il cui dolo sia stato  fatto da un terzo e il contraente non è era a conoscenza. Nei negozi unilaterali in cui manca la controparte il negozio è sempre annullabile.
Forma è il modo con cui un soggetto pone in essere la sua volontà. La volontà può essere espressa se si attua con parole, cenni etc., tacita se consiste in un comportamento che sarebbe incompatibile con una volontà diversa. Il nostro ordinamento lascia una grande libertà di forma anche se in alcuni casi dice il modo in cui si deve procedere per rendere valido il negozio(compravendita di immobili, testamento), in questi casi la legge richiede un atto pubblico o una scrittura privata, a volte richiede la forma scritta solo per provare il negozio(contratto di transazione).
Causa è la funzione econimico-sociale che il negozio tende a realizzare(compravendita è scambio tra bene e prezzo, nella locazione è godimento del bene contro corrispettivo). LA causa va tenuta ben distinta dai motivi, la causa è un elemento tipico e costante di ogni negozio, i motivi sono le rappresentazioni soggettive che hanno spinto il singolo a contrarre il negozio. La causa è un elemento essenziale del negozio, quindi senza di essa il negozio è nullo. In base alla causa si possono distinguere:

  • Negozi tipici-atipici-misti-collegati. Tipici sono quelli fissati dalla legge, forniti di un propria denominazione e di una determinata disciplina(locazione, vendita). Atipici sono quei negozi non previsti e disciplinati dalla legge, devono essere leciti e devono realizzare un interesse meritevole. Misti sono quei negozi che sono la fusione di due o tre negozi tipici, Es. contratto di posteggio abbiamo la causa di locazione e la causa del deposito. Collegati quando una complessa funzione economica si realizza solo attraverso il ricorso a più negozi.
  • Negozi causali e astratti. Causali sono quelli che non producono alcun effetto in caso di mancanza o illiceità della causa. La causalità del negozio costituisce la regola. Astratti sono quelli i cui effetti si producono prescindendosi dalla causa che in un primo momento viene accantonata, pur potendo avere rilievo in un momento successivo. L’astrazione deve essere sancita dalla legge e lo è in quei limiti in cui soddisfa le esigenze sociali di acquisto e di circolazione dei diritti.

La causa in un negozio può mancare all’origine, allora abbiamo difetto genetico, o in un momento successivo allora ricorre il difetto funzionale della causa.  Il difetto genetico è manifestato nei negozi tipici quando la causa non svolge la funzione che ne è propria, nei negozi atipici la causa manca quando il negozio è diretto a conseguire dei motivi futili non meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento. Il difetto funzionale si realizza solo nei contratti a prestazioni corrispettive, nei casi di eccessiva onerosità, impossibilità sopravvenuta, il soggetto a cui viene a mancare la causa  della prestazione può chiedere la risoluzione del contratto. Illiceità della causa, quando questa e contraria a norme imperative del nostro ordinamento rende il negozio nullo. Il motivo ha rilevanza solo se esso è illecito(loco una casa a un soggetto il quale organizza un luogo di appuntamenti), in questo caso il negozio è nullo. Il testamento e la donazione sono annullabili se il motivo risulta dall’atto, ci sia errore sul motivo. E’ nullo il contratto che cerca di eludere la legge(si stipula una vendita con patto di riscatto con il fine di realizzare un patto usuraio).
La rappresentanza è quella figura di sostituzione per cui un determinato soggetto (detto rappresentante) ha il  potere di agire in nome e per conto di altro soggetto (rappresentato) e gli effetti giuridici ricadono sul rappresentato. Abbiamo:

  • Rappresentanza diretta quando il rappresentante agisce per nome e per conto altrui.
  •            “            indiretta quando il rappresentante agisce solo per conto altrui, il negozio cade nella sfera giuridica del rappresentante, per farlo cadere sul rappresentato si ha bisogno di un’altra attività.
  •                “        legale trova la sua fonte solo nella legge (genitore rappresentante legale dei figli).
  •                “         volontaria trova la sua fonte solo nella volontà, essa è conferita solo con la procura.

La rappresentanza volontaria non è ammessa per quei negozi che per legge devono essere compiuti di persona: testamento, donazione matrimonio e negozi familiari
La procura è quel negozio con il quale una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentarla. La procura deve essere conferita con la stessa forma prescritta dalla legge per il negozio che il rappresentante deve concludere. La procura può essere espressa se l’interessato conferisce ad un soggetto il potere di rappresentarlo(anche verbalmente), generale se riguarda tutti gli affari del rappresentato, generica solo alcuni, speciale solo se riguarda uno o due affari., revocabile se il rappresentato può revocare la rappresentanza. Se ad una persona è vietato acquistare un certo potere non potrà acquistarlo nemmeno per mezzo del rappresentante. Se la volontà si è formato con un vizio sarà annullabile il negozio che ne consegue. Si ha abuso di potere se il rappresentante pur fornito di potere di rappresentanza abbia fatto cattivo uso di questo perseguendo un interesse proprio o di un terzo a scapito dei quello del rappresentato. Esiste conflitto di interessi se il rappresentante doveva scegliere se tutelare l’interesse del rappresentato o un interesse diverso da quest’ultimo. In tal caso il contratto è annullabile su domanda del rappresentato, contratto concluso dal rappresentante con se stesso in duplice veste di rappresentante e controparte anche qui il contratto è annullabile.
Si ha eccesso di potere quando il rappresentante ha agito oltre i propri limiti, difetto quando un soggetto si finti rappresentante senza averne i poteri. In questi due casi: l’atto è inefficace, il rappresentante è tenuto a risarcire alla controparte i danni che eventualmente ha subito nel confidare senza sua colpa nel negozio.
Tuttavia il rappresentato può fare in modo che il negozio acquisti efficacia con la ratifica, cioè un negozio unilaterale e recettizio con cui il rappresentato conferisce al negozio, compiuto dal rappresentante falso o che abbia abusato del suo potere, efficacia.
Le parti possono liberamente mettere nel negozio degli elementi accidentali in modo da influenzandone l’efficacia. I principali elementi accidentali sono: la condizione, il termine e l’onere.
La Condizione è un avvenimento futuro e incerto al cui verificarsi le parti subordinano l’inizio o la cessazione dell’efficacia del negozio. La condizione deve essere possibile e lecita. Può riguardare l’evento determinato nel tempo(quando sarai maggiorenne), indeterminato nel tempo(quando ti sposerai), riguardo agli effetti abbiamo la condizione sospensiva che è quella da cui dipende l’inizio di efficacia(ti regalo l’orologio se ti laurei) e la condizione risolutiva che è quella che fa cessare gli effetti del negozio(ti regalo l’orologio, ma se sarai bocciato me lo restituirai). Rispetto alla causa produttrice dell’avvenimento abbiamo la condizione causale il cui verificarsi dipende da terzi(se arriva la nave), la condizione mista che dipende una parte da terzi e una parte da una delle parti e la condizione potestativa che può essere vera e propria se consiste in un fatto che, pur essendo volontario, non è indifferente compiere perché si riferisce a qualche interesse per la parte(se aprirò un’azienda ti assumerò) oppure meramente potestativa si riferisce ad un fatto che è indifferente compiere(se vorrò, se ne avrò voglia etc). Si ha pendenza quando la condizione non si è ancora verifica ma potrebbe farlo da un momento all’altro. Chi ha acquistato un diritto sotto condizione sospensiva può compiere atti conservativi e può disporre del diritto sotto condizione, chi invece lo ha acquistato in maniera risolutiva può esercitarlo ma l’altra parte può compiere atti conservativi. Si ha mancanza quando la condizione non si è avverata e per certo non si avvererà mai per cause non imputabili ad una delle parti. Quando la condizione si è verificata gli effetti del negozio risalgono fino al momento del compimento del negozio. Se la condizione è illecita si ha la nullità del contratto, se è nel testamento si fa finta che non i sia tranne che sia unico motivo per la disposizione. Se la condizione è impossibile(se tocchi il cielo con un dito) il negozio è nullo in caso di condizione sospensiva e perfettamente valido nel caso di risolutiva, in caso di testamento vale la regola di prima. Ci sono dei negozi che non tollerano la condizione come: matrimonio, negozi di diritto familiare, accettazione e rinuncia dell’eredità e la girata cambiaria.
Il Termine può definirsi come un avvenimento futuro e certo, anche se non si sa quando si verificherà, da cui le parti fanno dipendere l’inizio o la cessazione del negozio. Il termine si divide in termine di efficacia che è quello da cui si fanno dipendere gli effetti del negozio, termine di scadenza è quello che riguarda il momento in cui l’obbligazione deve essere eseguita e termine di diritto che è quello fissato dalle parti per i diritti che non hanno vita eterna(diritto di superficie). Si ha pendenza del termine se non si è ancora verificato, se una parte adempie per la sua parte non può chiederne la restituzione ma solo il rimborso del vantaggio arrecato all’altra parte. La scadenza del termine è quando questo si realizza, non opera retroattivamente. Matrimonio, accettazione di eredità e testamento non accettano il termine.
Onere è una clausola accessoria che si appone solo agli atti di liberalità(donazione, istituzione di erede) per limitarne gli effetti.(ti dono un’immobile se ogni settimana vieni a trovarmi).Se è illecito si fa finta che non ci sia tranne che si determinante, l’impossibilità sopravvenuta libera l’obbligato, questo non è tenuto a dare più di quanto abbia ricevuto. L’inadempimento può portare qualora sia scritto nel testamento o nella donazione alla risoluzione del contratto.
Per il codice un negozio è nullo se manca uno degli elementi essenziali, la causa o il motivo sono illeciti, l’oggetto è impossibile, illecito o indeterminabile, contrario a norme imperative. Il negozio nullo non produce effetti, nemmeno nei confronti di un terzo a meno che la domanda di trascrizione di nullità non sia stata trascritta entro cinque anni dal negozio nullo. La nullità può essere totale se riguarda l’intero negozio o parziale se riguarda solo delle clausole che possono essere oggettive se colpisce una parte del negozio che può essere sostituita da norme imperative e le parti avrebbero concluso il negozio anche senza quelle clausole esso rimane valido o soggettive se colpisce il vincolo di una delle parti. La nullità è imprescrittibile, ha effetto retroattivo, può essere rilevata di ufficio. Il negozio nullo può essere convertito e produrre effetti se c’è l’elemento soggettivo che presume che se le parti avessero saputo che il negozio era nullo avrebbero dato luogo al negozio risultante dalla conversione e un elemento oggettivo che dice che il negozio deve contenere i requisiti di forma e sostanza del negozio in cui dovrà essere convertito. Un negozio è invece annullabile quando c’è un vizio nel consenso, incapacità legale o naturale della parte o in altri casi previsti dalla legge. L’annullabilità può essere di regola domandata solo dalla parte stabilita dalla legge, il giudice non può rilevarla e si può sanare per mezzo della convalida o per prescrizione(5 anni), ha efficacia retroattiva e la sentenza di annullamento distrugge gli effetti prodotti dal negozio, come se questo non ci fosse mai stato. Se l’annullamento deriva da incapacità legale i gli effetti retroattivi si applicano anche ai terzi altrimenti no salvo che prima del loro acquisto non sia stata trascritta la domanda di annullamento. Il negozio può essere sanato per mezzo della convalida. Essa è il negozio con il quale il soggetto legittimato rinuncia al diritto di annullamento, può essere espressa se risulta da dichiarazione in cui ci sia l’indicazione del negozio, il motivo di annullabilità e la dichiarazione di convalida, tacita quando la parte pur conoscendo l’annullabilità da esecuzione al negozio. Con il negozio di conservazione la legge vuole evitare che l’autonomia negoziale una volta esercitata resti improduttiva di effetti e che il negozio concluso resti posto nel nulla. Un negozio giuridico si dice irregolare quando pur essendo perfettamente valido abbia violato qualche comando legislativo, la cui sanzione non si riflette sull’atto, ma consiste in una pena per chi lo ha posto in essere.

I beni e i diritti reali

I Beni sono quelle cose che possono formare oggetto di diritto. La cosa è diversa dal bene, la prima è una parte separata della materia circostante, si dividono in cose in senso non giuridico che non presentano interesse economico(aria, il sole) e in senso giuridico che formano la categoria dei beni, il bene è tutto ciò che può arrecare utilità all’uomo. I beni possono essere corporali se sono dotati di materialità corporea o incorporali viceversa(ingegno). Beni mobili(energia elettrica), immobili(case, corsi d’acqua), cose specifiche(il cavallo Ribot), generiche(un cavallo), fungibili se si possono contare, pesare(grano, stoffa), infungibili sono quelle che non possono essere scambiate perché individuate dalle parti in relazione a un dato rapporto(Il libro che ricorda il padre defunto), consumabili sono quelle che per utilizzarle bisogna consumarle (cibo), inconsumabili sono quelle che si prestano ad un uso continuo senza che restino distrutte (fondo) o si deteriorano(vestito), divisibili sono quelle cose che possono essere divise senza che la loro destinazione economica ne sia inalterata(denaro, edificio diviso in piani), indivisibili tutte le altre. Beni produttivi sono quelli destinati ad un procedimento diretto alla trasformazione di altre cose(materie prime), quelli di consumo sono utilizzati per il soddisfacimento immediato di interessi e bisogni. Poi ci sono le cose semplici che per la loro natura non possono essere divise senza intaccare la loro natura(pianta, animale), composte in cui più cose sono unite per formare un’altra cosa che ha interesse economico diverso dalle cose che la compongono(casa formata da mattoni, travi cemento etc.), connesse in cui due o tre cose vengono messe in relazione tra di loro per cui è possibile distinguere una cosa principale da una accessoria. Le cose connesse possono essere incorporate(incorporazione) quando una cosa mobile è artificialmente o naturalmente compenetrata in una immobile(statua in una nicchia entrambe le cose devono appartenere alla stessa persona) o pertinenti(pertinenza) se la cosa è destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa(strumenti rurale sono pertinenza del fondo).
Le universalità di mobili sono tutte quelle cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria(gregge, biblioteca), gli elementi principali sono una pluralità di cose mobili, una destinazione unitaria, l’appartenenza al medesimo soggetto. Le universalità di diritto in cui convergono un pluralità di rapporti giuridici è considerato come complesso unitario dalla legge, è lei che regola unitariamente una serie di rapporti giuridici(eredità). Il patrimonio è costituito da un insiemedi rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad una persona e valutabili economicamente. Il patrimonio può essere separato se costituito da quei beni che in virtù di una particolare destinazione devono essere considerati come staccati dal restante patrimonio di un soggetto(fondo familiare), autonomo è quello che staccatosi dal tutelare viene trasferito ad un altro soggetto mediante la creazione di una persona giuridica o di una associazione non riconosciuta. I frutti sono quei beni che provengono da altri beni, sono naturali se provengono direttamente da un altro bene(legna, le parti animali) essi diventano beni autonomi solo con la separazione, prima infatti formano parte di un altro bene, civili se provengono indirettamente da altro bene(corrispettivi, interessi) essi si acquistano giorno per giorno in ragione alla durata del diritto.
I Diritti reali sono quei beni che assicurano al titolare un potere immediato ed assoluto su un bene, pertanto essi sono immediati(diretta signoria sul bene senza la cooperazione di altre persone), assoluti e tipici(descritti dalla legge). Fra i diritti reali il diritto di proprietà è quello più potente, diritti reali su cosa altrui, diritti di godimento e i diritti reali di garanzia.
Diritto di proprietà. Il proprietario ha il diritto di godere(cioè di decidere se come e quando utilizzare la cosa nella destinazione designata dal legislatore, area edificabile o no) e disporre delle cose(il potere di alienarla, lasciarla in testamento etc.) in modo pieno ed esclusivo. Il diritto di proprietà ha i caratteri della pienezza(ogni proprietario può utilizzare la cosa per ogni lecita faccenda. I limiti che comprimono il diritto possono venire o da un atto stipulato tra privati, diritto reale di godimento, o da disposizioni di legge), elasticità(quando il potere di proprietà sono stati limitati da un usufrutto quando questo si estingue il diritto riacquista la sua ampiezza primitiva), autonomia e indipendenza, imprescrittibilità(la proprietà non si perde per non uso). La legge ha operato una distinzione tra limite e limitazione. La limitazione è una fattispecie che comprime il diritto di proprietà nel vero senso della parola, esse avvantaggiano uno nei confronti di un altro(servitù), i limiti sono dei limiti imposti dalla legge alla proprietà per regolare i rapporti del buon vicinato, sono rivolti ad entrambi i soggetti(non si può costruire a meno di un 1,5 metri dal vicino, a differenza delle limitazioni, i limiti nascono contemporaneamente assieme al diritto di proprietà). I limiti imposti dalla legge possono essere posti nell’interesse pubblico o nell’interesse privato. Nel primo caso sono oggetto del diritto amministrativo dove sono qualificati come vincoli, prevede l’espropriazione, l’occupazione e la requisizione; al proprietario spetta solo un’indennità che non è il prezzo del bene. Nel secondo caso concernano le proprietà immobiliari e regolano i rapporti tra il vicinato(stillicidio le acque che colano dal tetto devono andare sul proprio terreno, immissione devono essere di normale tollerabilità, atti emulativi in cui il proprietario non può fare atti con l’unico scopo di dare fastidio agli altri). Il diritto di proprietà si estende in verticale fino all’infinito. Il proprietari non può non permettere la costruzione di una galleria che non pregiudichi la stabilità dell’edificio e non danneggi gli interessi del proprietario. In orizzontale la proprietà si estende fino ai confini: il proprietario deve però consentire l’esercizio della caccia se questa non danneggia culture, per il compimento di opere necessarie al vicino e per il recupero di cose o animali caduti in maniera accidentale li. La proprietà può essere acquistata a titolo originario quando non dipende da un uguale diritto del precedente titolare o sorge per la prima volta(pesce pescato), i modi di acquisto a titolo originario operano senza l’aiuto del giudice, a titolo derivativo significa che dipende dall’esistenza del diritto di un precedente proprietario(compravendita). L’occupazione è la presa possesso di cose mobili(gli immobili sono di proprietà dello stato) che non sono proprietà di nessuno, l’invenzione è il ritrovamento di cose smarrite, queste devono essere ridate al proprietario o al sindaco del paese di ritrovamento, se dopo un anno non si fa vivo nessuno il diritto di proprietà spetta al ritrovatore, altrimenti gli spetta il 10% del valore della cosa. Se si tratta di tesoro al ritrovatore spetta il 50% e l’altro al proprietario del fondo in cui è stato ritrovato il tesoro. Accessione  si verifica quando una proprietà preesistente attira nella sua orbita costruzioni o altre cose, il proprietario della cosa originaria diventa proprietario anche della nuova cosa(alluvione intesa come insensibile ma progressivo aumento del fondo il proprietario acquista il nuovo fondo, se il fondo si stacca e va ad accrescere un altro fondo il proprietario di quest’ultimo diventa il titolare di tutto ma deve dare un risarcimento all’altro. Le azione petitorie sono quelle poste in difesa della proprietà, mirano cioè ad accertare ed affermare la titolarità del diritto di proprietà sono:

  • La rivendica è l’azione con cui il proprietario rivendica la cosa propria da chiunque la possiede o la detiene senza titolo, legittimato attivamente è chi sostiene di essere proprietario della cosa, passivamente è chi detiene la cosa abusivamente. E’ molto meno gravoso in quanto non tocca a lui dimostrare che la cosa non è sua.
  • Azione negatoria è quell’azione con cui il proprietario fa dichiarare l’inesistenza dei diritti affermati da altri soggetti sulla cosa quando teme pregiudizi o vuole far cessare molestie sul suo diritto. Legittimato attivamente è il proprietario che deve solo dimostrare che la proprietà è sua, legittimato passivamente è colui che provoca molestie o afferma di essere titolare di diritti reali sulla cosa.
  • Azione di regolamento di confini azione che due proprietari confinanti possono chiedere per definire i confini. L’onere della prova spetta ad entrambi i proprietari.
  • Azione per apposizione di termini è l’azione con cui due proprietari confinanti, con confini certi, possono chiedere che, a spese comuni, vengano messi dei segni materiali per delineare i confini.

Comunione ricorre quando un diritto di proprietà appartiene a due o più persone, queste non hanno una quota materiale, ma possiedono il bene nella sua integrità. La comunione può essere volontari(accordo tra le parti) incidentale(per atto indipendente dalla volontà), ordinaria(ognuno può chiedere la divisione) forzosa (niente divisione). Le fonti sono la volontà delle parti, le norme speciali e quelle generali. Ogni comunista può usare la cosa, alienarla o ipotecarla, gode degli utili in proporzione alla sua quota, può chiedere la divisione, gestire assieme agli altri la cosa comune. Le spese vanno divise in proporzione, la comunione finisce con la divisione. Il condominio è una particolare forma di comunione forzata e perpetua in quanto ogni persona oltre che essere proprietaria del suo appartamento è comproprietaria di scale, muri perimetrali etc. Il condominio è formato dall’assemblea che delibera e dall’amministratore che esegue. Per essere valida l’assemblea deve essere composta da un quorum che è un numero minimo di condominiali i quali devono essere tutti invitati. Le decisioni vengono presi con il maggioritario semplice, per le innovazioni maggioranza qualificata, tutti i condomini per atti di disposizione. Ogni condominio con più di 10 persone deve avere un regolamento in cui viene spiegato come funzione l’assemblea, norme di uso dei vari beni. Il condominio si estende quando tutto l’edificio viene ad avere stesso proprietario. La multiproprietà ricorre quando lo stesso immobile viene alienato a più soggetti. Questi hanno il godimento del bene per un periodo limitato a turno con gli altri proprietari(casa al mare). 
Superficie. Il proprietario può far costruire al di sopra del proprio suolo un edificio cedendo ad altri la proprietà. In seguito può alienare la superficie senza toccare l’edificio. Il diritto di superficie può essere fatto con negozio o testamento. Legittimato a costruire è solo il proprietario del suolo. Il diritto di superficie può essere perpetuo o temporaneo. Se temporaneo quando questo finisce il proprietario del suolo diventa proprietario anche dell’edificio, può estinguersi per prescrizione se il diritto di eseguire la costruzione non viene esercitato per venti anni.
Enfiteusi è un diritto di godimento di cosa altrui che attribuisce al titolare lo stesso potere do godimento del fondo che spetta al proprietario salvo l’obbligo di pagare un canone periodico e di migliorare il fondo. Può essere costituita per usucapione, testamento e contratto, può essere perpetua o determinata, in quest’ultimo caso deve avere almeno venti anni di durata. L’enfiteuta deve pagare, migliorare il fondo, ha diritto al rimborso per i miglioramenti apportati. L’enfiteuta non può a sua volta costruire enfiteusi sul fondo. L’affrancazione è un diritto potestativo dell’enfiteuta il quale attraverso il suo lavoro diventa proprietario del fondo pagando una somma uguale a quindici volte il canone annuo. Se il proprietario non aderisce l’enfiteuta può adire l’Autorità Giudiziaria la quale con sentenza pronuncia l’affrancazione. La devoluzione è un diritto potestativo del proprietario che, con l’aiuto dell’Autorità giudiziaria, può chiedere la caduta dell’enfiteusi se l’enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all’obbligo di migliorarlo. La richiesta di affrancazione prevale sempre su quella di devoluzione. L’enfiteusi si estingue per perimento del fondo, affrancazione o devoluzione, confusione, per non uso ventennale del diritto da parte dell’enfiteuta.
Onere reale sono prestazioni positive a carattere periodico che consistono nel dare o nel fare qualche cosa.
L’usufrutto è il diritto riconosciuto all’usufruttuario di godere ed usare della cosa altrui traendo da essa tutte le utilità che può dare, frutti compresi con l’obbligo di non mutarne la destinazione economica. Solitamente riguardano beni infungibili e inconsumabili. Possono riguardare però anche cose consumabili, allora si parla di quasi usufrutto. L’usufruttuario in questo caso non ha l’obbligo di restituire i beni imprestati, ma altri beni dello stesso genere e qualità. L’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario o i 30 anni se si tratta di persona giuridica, non è possibile succedere per mortis causa. L’usufrutto può acquistarsi per legge, per testamento, per contratto, per usucapione. L’usufruttuario può servirsi del bene ed amministrarlo, può ipotecarlo o darlo in locazione, può cedere il proprio usufrutto(non per testamento), ha diritto ad una indennità per i miglioramenti apportati. Inoltre deve restituire la cosa al termine del contratto, non modificare la destinazione economica, sostenere le spese per l’amministrazione e custodia del bene, pagare le tasse riguardanti la cosa, denunciare al proprietario le usurpazioni fatte da terzi e sopportare assieme le spese delle liti che riguardano la proprietà. Il proprietario deve sostenere le spese non annuali (spese di miglioria), curare le riparazioni straordinarie del bene. L’usufrutto si può estinguere per perimento del bene, prescrizione(non uso ventennale), consolidazione(confusione), abuso dell’usufruttuario(aver lasciato deperire il bene per le operazioni di ordinaria manutenzione, rinuncia dell’usufruttuario, annullamento, rescissione, risoluzione del contratto, scadenza del termine. Il diritto di uso attribuisce al titolare il diritto di servirsi di un certo bene e se questo è fruttifero di avere i frutti ma solo in proporzione ai bisogni suoi e della sua famiglia. Il diritto di abitazione conferisce al titolare il diritto di abitare in una famiglia limitatamente ai bisogni suoi e della famiglia. Questi due diritti hanno carattere personalissimo.
Servitù è quel peso che un fondo dominante attua su un fondo(fondo servente) per la sua l’utilità. Può riguardare anche un’utilità non economica(conservare la vista panoramica di una villa). La servitù si trasferisce congiuntamente al trasferimento del fondo, la servitù si attua solo con un non facere e mai con un facere. Esse sono apparenti se sono ben visibili(acquedotto), non apparenti non sono visibili(non edificare), affermative se implicano un comportamento attivo del proprietario(passaggio)queste a sua volta possono essere continue se una volta fatte non è richiesto il fatto dell’uomo(acquedotto) discontinue se è richiesta l’attività ripetuta del fondo dominante(passaggio), negative se comportano solo un non facere(non edificare). Le servitù coattive son quelle previste dalla legge. E’ un diritto potestativo del proprietario farla valere oppure no, esso può deciderla contrattualmente o con sentenza del tribunale, il fondo servente avrà un’indennità(acquedotto coattivo, passaggio coattivo). Le servitù volontarie possono essere acquistate per testamento o per contratto solitamente a titolo oneroso. Le servitù apparenti possono essere acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia(se ho due campi e costruisco un acquedotto per portare l’acqua al secondo, se vendo il primo campo l’acquedotto continuerà ad esistere). La servitù comprende tutte quelle facoltà accessorie necessarie per l’esercizio della servitù(il diritto di prendere acqua comprende anche il diritto di passaggio fino alla sorgente).La servitù termina per confusione, per non uso di 20 anni, scadenza del termine e verificarsi della risoluzione risolutiva, abbandono del fondo servente da parte del proprietario. Le azioni della servitù sono le azioni di mero accertamento(far conoscere in giudizio l’esistenza della servitù), azione confessoria(fa cessare gli impedimenti e turbative della servitù), azione per il risarcimento dei danni(tutela il diritto che nasce dalla servitù).
Il possesso è il potere che sia sulla cosa che si manifesta con l’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Gli elementi del possesso sono: l’elemento oggettivo(il soggetto si comporta come da proprietario del bene), soggettivo(la volontà del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario). Sono suscettibili al possesso tutti i beni mobili, non so suscettibili le universalità giuridiche, le parti non separabili, le pertinenze, lo spazio aereo. La detenzione è mero potere di fatto sulla cosa senza intenzione di esercitare su di essa un diritto reale. La detenzione può tramutare in possesso solo se un terzo(proprietario del bene) trasferisca il diritto di proprietà al detentore o se il detentore faccia sapere al proprietario che intende tenere il bene in nome e per conto proprio. L’acquisto del possesso si realizza con l’apprendimento della cosa fisica con l’intendo di possederla, può realizzarsi per consegna(consegna delle chiavi dell’immobile), successione. Quando muore il possessore il possesso continua per mezzo del suo erede con gli stessi caratteri che aveva rispetto al defunto, accessione del possesso ciò il successore a titolo particolare(legatario) può unire al proprio possesso quello del suo autore(se non viziato o in malafede) ai fini dell’usucapione. Il possesso può essere legittimo se è stato continuo, non clandestino, non interrotto, di buona fede se colui che possiede ignora di ledere al diritto altrui, questo possesso, con un titolo idoneo al trasferimento, porta all’usucapione. Il proprietario può esercitare la volontà di far riconoscere il suo diritto e avere la cosa indietro. Il possessore di buona fede deve restituire i frutti dalla domanda di rivendica o quelli che avrebbe potuto restituire se avesse usato la diligenza giusta, il possessore di malafede deve restituire i frutti da quando ha iniziato a possedere il bene, ha diritto, però, al rimborso delle spese fatte. Come detto se un terzo acquista da un soggetto un bene di cui non ne è proprietario, il terzo acquista la proprietà se ne era in buona fede ed esiste un titolo idoneo al trasferimento(contratto, negozio unilaterale). Può solo riguardare beni mobili non registrati. Le azioni possessorie tutelano il possesso, solo temporaneamente, del soggetto:

  • L’azione di spoglio o reintegrazione: è l’azione con cui il possessore spogliato del possesso chiede di essere reintegrato in esso. Lo spoglio cioè l’arbitraria privazione materiale del possesso operata consapevolmente da un soggetto deve avere i requisiti di violenza(anche morale) o clandestinità(in modo occulto nei confronti del possessore), legittimato positivamente è il possessore, negativamente l’autore materiale dello spoglio.
  • L’azione di manutenzione: è diretta a tutelare i possessori contro le molestie e le turbative, è concessa anche per lo spoglio non clandestino e non violento. E’ tutelabile solamente il bene immobile e mobile registrato. Legittimato attivamente è il possessore, passivamente è l’autore morale o materiale della molestia o dello spoglio non clandestino. Termine di prescrizione un anno come la nota precedente.

Usucapione è il mezzo per mezzo del quale, per effetto del protratto possesso del bene per un certo periodo di tempo si produce l’acquisto della proprietà o altro diritto di godimento. Questo si giustifica nel favorire chi si occupa del bene rendendolo produttivo, l’esigenza di rendere certa e stabile la proprietà. Il bene viene acquistato a titolo originario. Per produrre gli effetti il possesso deve essere continuo, non violento o clandestino, protratto per un certo periodo di tempo, il bene deve essere in commercio e non demaniale. L’usucapione si dice ordinaria se la durate è di 20 anni per l’acquisto della proprietà o altri diritti reali di godimento su universalità di mobili o immobili, abbreviata se oltre ai soliti requisiti si aggiunge la buona fede(ignoranza di ledere a diritto altrui), un titolo valido ed astrattamente idoneo al trasferimento del diritto(valido per forma e sostanza), la trascrizione del titolo da cui decorre il tempo necessario per l’usucapione. In questo caso la durata si abbassa a 10 anni per beni immobili, 3 anni per mobili registrati, 5 anni per fondi rustici. Per i beni mobili con il titolo e la buona fede l’acquisto è immediato, se manca il titolo l’usucapione si realizza in 10 anni in buona fede o 20 in malafede.
Oltre che i beni materiali anche i beni immateriali(invenzioni)sono oggetto di diritto, si chiamano:

  • Diritti d’autore regolano la proprietà intellettuale, nasce con la nascita dell’opera, tutela le opere intellettive, letterarie, le arti figurative, hanno un contenuto morale riguardante il diritto di essere riconosciuto autore dell’opera, il diritto di inedito, di modificare l’opera, di anonimo, patrimoniale riguardante l’utilizzazione esclusiva dell’opera per tutta la vita e i 50 anni successivi. Il diritto morale è imprescrittibile, inalienabile, non trasmissibili, quello patrimoniale è trasmissibile con il contratto di edizione.
  • Diritto d’inventore è il diritto che tutela la proprietà industriale. Per avere tale diritto bisogna che ci sia il riconoscimento di nuova invenzione(brevetto) la cui validità dura per 15 anni dalla data di deposito. L’invenzione per diventare brevetto deve essere nuova, applicabile e ancora segreta. La legge prevede anche i modelli di utilità i quali sono un’invenzione che rende più comodo l’utilizzazione di un utensile (manico più pratico) e i disegni ornamentali atti a dare uno speciale ornamento a determinate categorie di prodotti industriali.   

Diritti di obbligazione

L’obbligazione è lo specifico dovere giuridico in base al quale un soggetto(debitore) è tenuto a soddisfare una prestazione patrimoniale ad un altro soggetto(creditore). La giuridicità del vincolo è sanzionata dal nostro ordinamento che dispone che il debitore deve rispondere con l’inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le differenze tra diritti reali e di obbligazione sono che i primi sono assoluti(riguardo tutte le persone) e i secondi no, i primi possono essere fatti valere senza la cooperazione di nessuno, i secondi senza la cooperazione del debitore non si fa niente. E’ fonte di obbligazione qualunque fatto da cui abbia origine l’obbligazione stessa, in alcune la volontà del soggetto è essenziale(contratti e promesse unilaterali), altre invece hanno natura non negoziale e danno vita al rapporto anche senza o contro la volontà di chi ne viene obbligato. Le singoli fonti sono i contratti, gli atti illeciti e ogni altro fatto, in conformità dell’ordinamento, atto a produrre obbligazione. Gli elementi del rapporto obbligatorio sono:

  • Il debito è la posizione passiva dell’obbligazione, ha come contenuto l’obbligo di adempiere ad una determinata prestazione.
  • Il credito è la parte attiva, ha il diritto all’adempimento, è un diritto soggettivo. Ha come carattere principale la patrimonialità
  • L’oggetto consiste nella prestazione ossia il comportamento il quale è obbligato il debitore. Deve avere i requisiti di patrimonialità(La prestazione deve essere tale da essere valutabile in denaro. Questo in caso di inadempimento), possibilità(non deve essere impossibile, vendere un bene inesistente o alienare un bene demaniale che per sua natura è inalienabile), liceità(commercio di stupefacenti). La prestazione deve essere determinata in modo esatto, per determinare il prezzo le persone possono mettersi nelle mani di una terza persona detta arbitratore.
  • Interesse del creditore(anche non patrimoniale): mentre la prestazione deve essere patrimoniale, l’interesse del creditore a conseguirla può essere puramente scientifico o culturale.

Il creditore e il debitore devono comportarsi secondo le regole della correttezza. Le obbligazioni naturali sono quelle fatte per spontaneità, senza esserne obbligati, una volta fatte però non possono più essere ritrattate(se perdo al gioco non ho l’obbligo di pagare, se pago però non posso più chiedere la restituzione dei soldi).
L’aspetto soggettivo dell’obbligazione è caratterizzato dalla dualità dei soggetti, il rapporto intercorre tra due o più soggetti, determinatezza dei soggetti secondo cui i soggetti dell’obbligazione devono essere ben determinati o determinabili attraverso il rapporto. L’obbligazione parziaria è un’obbligazione con più soggetti ciascuno dei quali ha un obbligo parziale(più debitori ognuno è obbligato solo per la sua parte). L’obbligazione solidale è in base alla quale, se ci sono più debitori, il creditore può esigere l’intero ammontare da una singola persona, la quale poi si rivolge agli altri debitori per avere la loro parte(solidarietà passiva) o se ci sono più creditori questo può esigere l’ammontare per intero e dopo darlo agli altri creditori(solidarietà attiva)Le fonti della solidarietà sono la legge o la volontà delle parti, nella solidarietà passiva fonte è soprattutto la legge. L’azione di regresso è quell’azione che ogni debitore solidale fa quando dopo aver pagato si rivolge con l’azione di regresso agli altri debitori, se si verifica un fatto sfavorevole a uno dei debitori o creditori gli effetti non si comunicano agli altri(la rinuncia alla prescrizione di uno non ha effetto verso gli altri, fatto favorevole a una delle parti si deve comunicare agli altri(il pagamento solidale fatto di uno dei debitori estingue l’obbligazione). Una obbligazione si dice divisibile se il suo oggetto una prestazione divisibile per natura o perché tale è stata considerata dalle parti, indivisibile se per natura non può essere divisa(animale, quadro), o se le parti, per la funzione che essa deve svolgere, hanno fatto diventare indivisibile qualcosa che prima era divisibile. Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle stesse norme dello obbligazioni solidali(entrambe pretendo dal debitore la prestazione per intero). Obbligazione si dice cumulativa se essa prevede due o più prestazioni e il debitore si libera solo se adempie a tutte le prestazioni anche separatamente, alternativa se sono previste due o più prestazioni ma il debitore si libera eseguendone una sola, la scelta di solito spetta al debitore, se questo non sceglie entro il termine passa al creditore. Se si crea una sopravvenuta impossibilità all’adempimento di una o delle due o più prestazioni l’obbligazione si considera semplice fin dal suo sorgere, se è sopravvenuta l’obbligazione diventa semplice, se si verifica dopo la scelta l’obbligazione si estingue. Esistono poi le prestazioni facoltative in cui la prestazione è singola, ma il debitore se ne può liberare eseguendone una diversa(canone è stabilito in derrate , ma mi libero se ne pago il relativo valore) se l’adempimento diventa impossibile per una colpa non imputabile al debitore l’obbligazione si estingue. Positive o affermative se hanno per oggetto un comportamento attivo da parte del debitore, dare, fare(servizio), possono essere infungibili se la cosa deve essere fatta dal debitore e soltanto da lui(quadro) fungibile se può essere fatta da chiunque, negative se l’oggetto della prestazione consiste in un non facere o in un sopportare da parte del debitore(non edificare, non alienare). Si ha inadempimento quando il debitore fa. Si ha obbligazione di risultato quando l’oggetto dell’obbligazione non è il lavoro ma il risultato. Finché il lavoro non è finito il debitore non è adempiente e non ha diritto al corrispettivo, di mezzi quando l‘oggetto riguarda un comportamento diligente, quindi non il lavoro o impiego di mezzi idonei, ma quando il debitore ha agito con diligenza(gestore di affari). Generica se l’oggetto della prestazione riguarda una quantità di cose fungibili o qualcosa di generico(10 quintali di granoturco), specifica se riguarda una cosa specifica(il cavallo Ribot). L’impossibilità non può mai verificarsi per le cose generiche perché il genere non perisce mai e si può sempre trovare cose dello stesso genere, la proprietà di cose generiche si acquista con la specificazione cioè con l’individuazione dell’oggetto, quelle specifiche si acquistano solo con il consenso. Sono pecuniarie quelle obbligazioni generiche che hanno per oggetto una somma di denaro che deve essere pagata con la moneta vigente e al suo valore nominale. Si tratta del principio nominalistico in cui l’obbligazione si estingue in virtù del suo valore nominale e non del valore effettivo. Esistono i debiti di valuta(principio nominalistico) che sono pecuniari fin dalla nascita (pagamento del compratore) o di valore(niente principio nominalistico) che la moneta viene intesa solo in un momento successivo come controvalore del bene(risarcimento danni). La moneta oltre che mezzo di scambio costituisce una merce che può essere ceduta dietro corrispettivo. Questi sono rappresentati dagli interessi, cioè quella somma che il debitore deve oltre al capitale a chi gli ha prestato denaro. Gli interessi possono essere legali(2,5%) che sono quelli stabiliti dalla legge o convenzionali che sono stabiliti dalle parti, possono essere superiori al 2,5% purché non usurai, per essere validi devono essere stabilito per iscritto. Gli interessi moratori sono quelli dovuti per il ritardo dell’adempimento. E’ una forma di risarcimento del danno provocato al creditore nel ritardo al pagamento. Se il creditore dimostra di aver subito un danno maggiore degli interessi moratori può chiedere un ulteriore risarcimento. Gli interessi corrispettivi sono  quelli dovuti per la semplice esistenza di un credito in denaro liquido ed esigibile. L’anatocismo(produzione di interessi su interessi) è vietato dalla legge. Gli interessi scaduti producono ancora interessi solo se esistono usi che li prevedono(conto corrente) o dal giorno della domanda giudiziale per ottenere gli interessi scaduti. Il credito può essere ceduto a terzi con un atto di disposizione(cessione di credito) o con altro fatto(surrogazione del terzo nei diritti del creditore).
Cessione del credito è il contratto con cui il creditore(cedente ) trasferisce ad altro soggetto(cessionario)il proprio diritto di credito. Il debitore non serve che dia il consenso. Ci sono tuttavia dei crediti che sono incedibili e cioè quelli personali(alimenti), alcuni crediti vietati per legge, i crediti la cui cessione è esclusa dalle parti stesse.  Il contratto di cessione ha efficacia solo se lo si porta a conoscenza del debitore. Se lo stesso credito viene ceduto a più soggetti il primo che informa il debitore avrà diritto al credito, gli altri no. Il cedente, se la cessione è a titolo onerosa, deve dimostrare al cessionario che il credito esiste, ma non che il debitore sarà solvente a meno di apposito atto. Nel primo caso il cedente si libera nei confronti del cessionario, nel secondo solo se il debitore paga, se non paga deve pagare il cedente. Se la cessione è a titolo gratuito la garanzia dell’esistenza del credito è dovuta solo nei casi in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per evizione.
La surrogazione del terzo nei diritti del creditore. Normalmente quando un terzo paga l’obbligazione si estingue, tranne nei casi previsti dalla legge cui produce solo la modificazione soggettiva attiva del rapporto. La surrogazione può aversi per volontà del creditore che ricevendo i soldi da un terzo lo fa subentrare nei propri diritti, per volontà del debitore che prendendo un mutuo per pagare il creditore può mettere il mutuante al posto del creditore, per volontà della legge che autorizza un terzo a pagare un debito altrui surrogandosi del diritto di creditore(assicuratore che paga il danno all’assicurato verso l’autore del danno stesso). La successione del debito si può aver per mortis causa o per atto tra vivi. Nel primo caso il soggetto eredita tutto il patrimonio del defunto debiti compresi, nel secondo un debitore trasferisce un suo debito ad un altro soggetto, è necessario il consenso del creditore. Si può verificare sia che il vecchio si aggiunga al nuovo debitore(cumulativa) o che il nuovo si sostituisca al vecchio.  Sono tre le figure che realizzano il mutamento del lato passivo delegazione, espromissione e accollo.
Delegazione è l’istituto giuridico che realizza la sostituzione o l’aggiunta di un debitore o di un creditore. L’obbligazione resta inalterata. La delegazione è attiva se al debitore è delegato un creditore diverso o passiva viceversa. Si ha delegazione di pagamento quando il debitore(delegante)incarica un terzo(delegato) di pagare il creditore. Si ha delegazione di debito quando il debitore delega un altro soggetto ad assumersi l’obbligazione di pagare ad una certa data futura il creditore. Non richiede un’accettazione del delegatario, ma questo può rifiutarla. Nasce un rapporto di provvista tra delegante e delegato, un rapporto di valuta tra delegante e delegatario. Se il delegato promette o adempie la prestazione senza richiamare i rapporti su menzionati abbiamo la delegazione astratta o pura, altrimenti abbiamo quella titolata. Questa distinzione ha rilievo perché il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni del rapporto di provvista che avrebbe potuto opporre al delegante, il delegato se avesse avuto un rapporto diretto con il delegatario avrebbe potuto opporre tutte le eccezioni. Inoltre il delegato può opporre al delegatario tutte le eccezioni relative al rapporto interno(di valuta), in quella pura niente eccezioni relative al rapporto sottostante. La delegazione si dice cumulativa se il debitore nuovo si aggiunge al vecchio, liberatoria se il vecchio si libera.
L’espromissione è un contratto tra il creditore(espromissario) ed un terzo(espromittente) per cui il terzo, senza il consenso del debitore(espromesso), assume il debito dell’espromesso. La caratteristica del rapporto è la spontaneità. L’espromissione può essere cumulativa(espromesso resta obbligato assieme all’espromittente) o liberatoria. L’espromittente non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario e nemmeno le eccezione che avrebbe potuto opporre il debitore originario.
L’accollo è un contratto tra debitore(accollato) e terzo(accollante) con cui il terzo si assume il debito dell’altro. A questo contratto non partecipa il creditore(accollatario). Può essere interno se il creditore resta estraneo al contratto, esterno se il creditore aderisce alla convenzione. Con l’accettazione egli rende irrevocabile la stipula a suo favore. Può essere cumulativo(il debitore resta obbligato verso il terzo) o  liberatorio(successione particolare del debito o mediante novazione). L’accollante può opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto tra debitore originale e creditore e quelle fondate sul contratto di assunzione
Con la cessione di contratto si la sostituzione di una persona(cedente) con un’altra(cessionario) in tutti i rapporti nascenti da un contratto, per cui il cessionario assume rispetto all’altro contraente la stessa posizione giuridica del cedente. La cessione può avvenire solo in materia di contratti con prestazioni corrispettive non ancora eseguite. La cessione può essere gratuita o onerosa(cessionario paga cedente). L’altro contraente(contraente ceduto) deve essere d’accordo. Il cedente è liberato salvo che il cedente non lo voglia liberare. Le obbligazioni, dopo che il creditore ha raggiunto il suo scopo, si estinguono perché non sono permanenti. Le obbligazioni si possono estinguere con i modi satisfattori che fanno perseguire, direttamente o indirettamente, al creditore la prestazione(confusione, adempimento, compensazione), modi non satifatori che liberano il debitore senza questi esegua la prestazione(novazione, remissione del debito, impossibilità sopravvenuta). Il creditore può rifiutare l’adempimento parziale, anche con prestazione divisibile, salvo che la legge o gli usi non dispongano diversamente.
L’adempimento è il pagamento in generale. Può essere fatto al creditore che ha capacità di ricevere, al suo rappresentante, alla persona indicata da lui, alla persona autorizzata dal giudice o dalla legge. Se il creditore paga a persona che appare legittimato a ricevere si libera se prova di essere stato in buona fede. Il luogo è determinato dalle parti, dagli usi, dalla natura della prestazione(riparazione di una strada). Solitamente l’obbligazione va adempita a domicilio del creditore nel giorno della scadenza. Il tempo dell’adempimento è il termine di scadenza, se non c’è la prestazione può esigersi immediatamente, il debitore può adempire prima del termine o viceversa(depositario). L’adempimento può essere fatta da un terzo, è valida solo per le cose fungibili, il creditore non può opporsi tranne il caso in cui abbia interesse che la prestazione venga svolta dal debitore originale. Imputazione si ha quando un debitore ha più debiti verso lo stesso creditore ed effettua un pagamento che non comprende tutti i debiti. Serve allora saper quale dei debiti viene estinto per primo(di solito lo dice il debitore) altrimenti si guardano quelli scaduti, fra questi i meno garantiti, fra questi i più onerosi, etc. Prestazione in luogo dell’adempimento si ha quando il debitore, se il creditore lo consente, può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella pattuita oppure con la cessione di un debito, in questo caso l’obbligazione si estingue quando il credito viene effettivamente riscosso.
La compensazione si nel caso che due soggetti siano contemporaneamente debitore e creditore l’uno dell’altro, la legge dispone che le obbligazioni reciproche si estinguano sino a concorrenza dell’ammontare comune(A deve a B 100 e B deve ad A 90, risulta che A deve a B 10). La compensazione può essere legale se i due debiti sono omogenei(quantità di denaro), opera automaticamente se uno degli interessa ne fa richiesta; compensazione giudiziale si ha per effetto della sentenza, il debito non è liquido ma di pronta determinazione. Compensazione volontaria si ha per accordo tra le parti anche se i due debiti non sono omogenei. Alcuni crediti, per la loro natura, non ammettono compensazione e cioè il credito agli alimenti i crediti impignorabili, i crediti per cose date in deposito o comodato.
La confusione si ha quando debitore e creditore vengono ad unirsi nella stessa persona. Può succedere per atto tra vivi(compro azienda verso la quale avevo dei debiti), o per mortis causa(divento erede del mio creditore). Se riguarda diritti reali prende il nome di consolidazione. La confusione estingue l’obbligazione e  le garanzie prestate da terzi.
La novazione è il contratto con cui le due parti sostituiscono alla obbligazione originaria, che si estingue, una nuova obbligazione con titolo ed oggetto diverso. Può essere soggettiva se la nuova obbligazione presenta diversità di soggetti, oggettiva se fra gli stessi soggetti si costituisce un rapporto diverso dal precedente o nell’oggetto o nel titolo(invece di dare a risarcimento, la trattengo a titolo di mutuo). I requisiti della novazione sono un’obbligazione originaria è inesistente(negozio nullo), mutamento dell’oggetto(capra invece di una pecora), la volontà di estinguere l’obbligazione per crearne una nuova, tale volontà deve risultare senza equivoci.
La remissione del debito è una rinuncia del creditore, in tutto o in parte, al suo credito. Libera il debitore. Questo negozio è gratuito. Può essere espressa se il creditore lo comunica al debitore, tacita quando il comportamento del creditore sia incompatibile con la volontà di far valere il suo diritto(restituzione del titolo di credito del creditore al debitore).
L’inadempimento è ogni comportamento del debitore difforme da quello obbligato, è la mancata, l’inesatta o ritardata esecuzione del rapporto obbligatorio. La mancata esecuzione può dipendere da cause imputabili al debitore o da cause non imputabili al debitore(impossibilità sopravvenuta). Principio fondamentale è quindi l’imputabilità. Essa indica l’insieme dei presupposti soggettivi perché un’azione e gli effetti di un evento possono essere attribuiti a una persona che ha compiuto l’una o ha reso possibile il verificarsi degli altri. I presupposti soggetti che riguardano la persona sono: capacità di intendere e di volere e volontarietà dell’atto(dolo, colpa). I presupposti oggettivi sonno i rapporti di causalità, cioè la dipendenza di un fatto da un altro fatto. Quando ci sono questi presupposti scatta la responsabilità dell’inadempiente, per liberarsi da ciò esso deve dimostrare che l’inadempimento è dovuto ad una causa oggettiva a lui estranea.
Causa non imputabile al debitore. Il debitore non è tenuto al risarcimento dei danni, perché manca il dolo o la colpa, l’obbligazione si estingue. L’impossibilità deve essere sopravvenuta, cioè venuta dopo, deve essere oggettiva cioè che nessuno sarebbe in grado di eseguirla(una mia crisi finanziaria non è un motivo valido), deve essere assoluta cioè tale da non consentire in alcun modo di eseguirla, deve essere definitivo altrimenti ci sarebbe solo il ritardo, deve essere totale riguardante tutta la prestazione.
Se la causa è imputabile al debitore si guarda la gravità della volontà: se l’atto è doloso o colposo(devo consegnare un quadro e me lo dimentico in cantina, questo si inumidisce), l’inadempimento imputabile può essere assoluto quando sia trascorso il termine essenziale(abito per le nozze, consegnato in ritardo non ha senso) o per dolo o colpa, relativo o mora consiste nel ritardo ingiustificato dell’adempimento rispetto alla scadenza. La mora del debitore consiste in un ritardo ingiustificato. Perché ci sia mora l’obbligazione deve essere scaduta, causa deve essere imputabile al debitore, costituzione della mora che può essere di diritto quando il debitore va in mora senza alcuna attività del creditore cioè quando: obbligazioni a termine da eseguirsi presso il creditore e il termine è scaduto, l’atto era illecito, il debitore dichiari per scritto che non voglia adempire, mora ex persona nella si ha una intimazione ad adempire(per iscritto o grazie all’ufficiale giudiziario), si ha quando manca il termine o il debito è pagabile presso il debitore. La mora obbliga a risarcire il danno al creditore, provoca l’interruzione della prescrizione, se dopo la mora l’obbligazione diventa impossibile il debitore resta sempre responsabile. La purgazione della mora si quando il creditore rinuncia al suo credito. La mora del creditore quando questi rifiuti di ricevere il pagamento o non prepara gli atti per il ricevimento della prestazione(mettere a disposizione i locali per scaricare la merce). Per aversi la mora il debitore deve fare un’offerta solenne(compiuta da un pubblico ufficiale e seguita dal deposito della merce) di adempimento della prestazione. Se l’offerta non è solenne niente mora, niente mora del debitore. La mora obbliga il creditore a fare la sua controprestazione e il rischio di impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili al debitore resta a carico del creditore, il debitore deve essere risarcito dei danni della mora  e delle spese per la conservazione delle cose dovute, il debitore non è obbligato a risarcire gli interessi della cosa. Il debitore può liberarsi depositando le cose mobili e ponendo sotto sequestro quelle immobili. Le cose restano li fino a che il creditore non le prende. Le spese sono a carico del creditore.
Se il debitore non adempie per cause imputabili a lui esso è tenuto al risarcimento del danno. Dipende però dalle obbligazioni: obbligazione di consegna o rilascio, il debitore è condannato al  rilascio della cosa, se non lo fa viene rilasciata coattivamente dall’ufficiale giudiziale, obbligazione di non fare il giudice ordina la distruzione quello eseguito, obbligazioni di fare, il creditore può chiedere che l’obbligazione venga adempiuta da un terzo. Il risarcimento del danno si concreta in: danno emergente nella perdita per la mancata prestazione(se compro un libro che non mi è stato recapitato perdo il denaro), lucro cessante cioè il guadagno che ho perso con l’inadempimento(guadagno nel rivendere l a merce). Tutto questo è risarcibile purché siano diritte(conseguenza diretta dell’inadempimento, nesso tra inadempimento e danno), indirette se tra inadempimento e danno si sono inseriti dei fattori che hanno determinato il danno stesso. Prevedibili al momento del sorgere dell’obbligazione. Se il creditore aggrava o concorre alla causazione del danno esso non è risarcibile tutto, ma solo la proporzione imputabile al debitore. Le obbligazioni pecuniarie hanno gli interessi di moratori. La legge consente di inserire una clausola, chiamata clausola penale, che prevede la somma da pagare o la prestazione da svolgere in caso di inadempimento. Di solito il pagamento della penale libera il debitore, ma a volte il debitore può indicare nella clausola anche un danno ulteriore. È il creditore che sceglie tra penale e prestazione. La penale può essere fatta per il semplice ritardo anche se ha solo la funzione di stimolare il debitore a pagare.
La caparra è quella quantità di cose fungibili che il debitore consegna al creditore per l’eventuale inadempimento. Si divide in confirmatoria che è una quantità di cose fungibili che una parte consegna all’altra quale conferma dell’adempimento di cui praticamente è una parziale esecuzione. Una volta adempiuto la caparra deve essere restituita. Se il creditore è inadempiente il debitore può recedere dal contratto e ha diritto al doppio della caparra, se il debitore non adempie il creditore si tiene la caparra. Il diritto di risarcimento dei danni resta valido(la caparra viene considerata come un anticipo sui danni), nella caparra penitenziale il pagamento servecome diritto di recedere dal co0ntratto quando si vuole. Se recede il quello che l’ha consegnata perde il denaro, riceve il doppio nell’ipotesi inversa(creditore recede).
La responsabilità patrimoniale si può definire come l’assoggettamento del patrimonio del patrimonio del debitore inadempiente al soddisfacimento forzoso delle ragioni del creditore. Esso cade su tutti i beni presenti e futuri del debitore, tutti i creditori hanno uguale diritti, tranne per quelli garantiti da privilegi, ipoteca e pegno. I privilegi è un titolo di prelazione che la legge accorda la creditore in relazione alla natura del credito. Unica fonte è la legge. Possono essere generali che si fa valere su tutti i beni mobili del debitore (i crediti alimentari, le spese funebri), speciali se che grava sia su cose immobili che mobili, sono giustificati dal rapporto che c’è tra credito e cosa.(il locatore ha privilegio speciale sulla vendita dei mobili di proprietà del locatario). Essi hanno un diritto di seguito cioè possono esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi posteriormente. Con più privilegi speciale si guardala causa del credito e non, la vecchiaia
Anche il pegno e ipoteca sono diritti reali, inoltre essi sono immediati(non serve cooperazione per il loro esercizio), assoluti, hanno il diritto si sequela cioè possono essere fatti valere anche se la proprietà è passata ad un terzo. Entrambi sono accessori(si estingue obbligazione si estinguono anche loro), speciali(solo su beni determinati), determinatezza(la garanzia giova solo per determinati crediti, compresi i diritti connessi come gli interessi), indivisibilità(il diritto si estende su l’intero bene), supplemento di pegno o ipoteca in base al quale se la cosa perisce lui ha diritto alla garanzia su altro bene o al pagamento immediato del suo debito, divieto di patto commissorio cioè il divieto che la cosa oggetto di pegno o ipoteca spetti al creditore se il debitore fosse inadempiente. Il pegno riguarda cose mobili, l’ipoteca cose immobili o mobili registrate.
Il pegno è un diritto reale di garanzia ossia il diritto concesso dal debitore su cosa mobile a garanzia di un credito. Possono esserne oggetto anche le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili che siano infungibili. Il contratto di pegno deve essere in forma scritto e si perfezione con la consegna della cosa. Il possesso della cosa passa al creditore, ma non l’uso e la disponibilità salvo che l’uso servi per la conservazione del bene. Se il credito viene soddisfatto la cosa viene restituita, altrimenti il creditore può venderla ed avere diritto di conseguire il pagamento con preferenza rispetto agli altri.  
Ipoteca è un diritto reale di garanzia concesso al creditore dal debitore, a garanzia di un credito, che attribuisce al creditore la possibilità di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato. Può riguardare beni immobili, mobili registrati, le renditi dello stato, l’usufrutto, diritto di superficie. Si costituisce mediante iscrizione in un apposito registro tenuto presso gli uffici immobiliari. L’ipoteca può essere legale quando la legge, in conformità del credito, attribuisce ai creditori il diritto ad ottenere l’iscrizione senza il consenso del debitore(lo stato finché il condannato non paga le spese di giustizia), giudiziale vale per chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o adempimento di una obbligazione ha il titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore, volontaria se voluta dalle parti. Il grado di ipoteca(più ipoteche sullo stesso bene) è determinata dalla data di iscrizione, il diritto di ipoteca è imprescrittibile, ma l’iscrizione dura 20 anni, dopo decade, però si può rinnovare. L’ipoteca si estingue o per perimento del bene o per estinzione del credito garantito, perché l’immobile sia libero da ipoteca bisogna procedere alla cancellazione. Le garanzie semplici o personali sono quelle garanzie, create con un nuovo rapporto obbligatorio, che un terzo presta per rafforzare le garanzie del debitore.
La fideiussione è un contratto in cui un terzo si obbliga verso il creditore garantendo l’obbligazione altrui. Può esserci anche se il debitore non sa niente, la volontà del terzo deve essere essenziale. La fideiussione ominibus  si ha quando un soggetto si impegna a garantire tutte le obbligazioni che sorgeranno a carico di un soggetto senza limiti. Fra il debitore e il fideiussore(obbligato in solido) sorge un rapporto di solidarietà, può stabilirsi l’obbligo di rivolgersi prima al debitore e dopo l’esecuzione sui suoi beni si ci rivolge all’altro, il debito può essere diviso tra più fideiussori, il “terzo” può agire con l’azione di regresso contro il debitore, può usare le stesse garanzie del creditore per rifarsi sul patrimonio del debitore, può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettavano al debitore. L’obbligazione del fideiussore si estingue con l’estinguersi dell’obbligazione e i normali modi di estinzione.
L’avallo è una dichiarazione cambiaria con cui uno garantisce il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari. L’avallante non può opporre le eccezioni personali opponibili dall’avallato.
Il mandato di credito uno da l’incarico a un secondo di fare credito a un terzo. L’obbligato se il terzo non paga è il primo. Praticamente l’uno svolge la funzione di un fideiussore.
La legge prevede che una persona trattenga presso di se una cosa che aveva l’obbligo di restituire per indurre il debitore a pagare il credito(diritto di ritenzione). La solvibilità del debitore sono i suoi beni che fungono da garanzia generica.
Azione surrogatoria è quell’azione in cui il creditore si sostituisce al debitore nell’esercizio dei singoli diritti. Ciò può accadere solo se il debitore, visto il suo patrimonio rovinato, si disinteressi degli affari patrimoniali e da tale negligenza ne venga pregiudicato il suo patrimonio. Questa azione può essere esercitata solo per le azioni patrimoniali tranne che per la richiesta degli alimenti.
L’azione revocatoria è l’azione concessa al creditore a salvaguardia del patrimonio del debitore il quale si spogli dei propri beni a scapito del creditore. Perché ciò accada bisogna che da un atto di disposizione tale da incidere oggi o in futuro(ipoteca) sul patrimonio del debitore, la diminuzione del patrimonio del debitore tale da innescare una sottrazione di taluni beni all’espropriazione del creditore, la consapevolezza del debitore di arrecare danno al creditore. L’azione revocatoria(se accolta dal giudice) provoca l’inefficacia del contratto solo nei confronti del creditore che ha chiesto l’azione. La vendita ha avuto luogo, ma solo il creditore può fare le azioni conservatrici ed esecutive sul bene. L’acquirente, se in buona fede, è apposto.
Esecuzione coattiva. L’esecuzione forzata si ha quando un creditore fa domanda per espropriare i beni del debitore o quelli del terzo che abbia prestato garanzia del credito. Oggetto dell’espropriazione è tutto il patrimonio del debitore. L’espropriazione viene fatta fisicamente dagli organi dello stato e si realizza con il pignoramento, la vendita forzata e l’attribuzione del ricavato ai creditori. Un aspetto più grave riguarda la crisi dell’imprenditore commerciale, infatti vista la vastità di aziende che sono creditrici, la legge non consente azioni esecutive individuali, ma interviene mediante la procedura giudiziale in cui tutti i creditori sono considerati alla pari. Questa procedura prende il nome di procedura esecutiva fallimentare. Questa si articola in più fasi: accertamento dei presupposti previsti dalla legge, sequestro di tutti i beni del fallito, accertamento dei suoi creditori, liquidazione dei beni, distribuzione dell’attivo fra i suoi creditori. Essa è universale, concorsuale(nell’interesse di tutti i creditori), officialità(può essere iniziata anche in ufficio). Sono esclusi i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e gli enti pubblici. Questi fanno la liquidazione coatta amministrativa. Le società commerciali non sono mai considerate piccole. Per la dichiarazione di fallimento l’imprenditore deve essere in uno stato di insolvenza. In solvenza significa che non si è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni. Anche se adempio alle obbligazioni svendendo i miei beni ho insolvenza. La dichiarazione può avvenire su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del P.M., di ufficio. Vengono nominati due organi: il giudice delegato: cui spetta di dirigere le operazioni del fallimento e di vigilare sull’operato del curato che gestisce i beni del fallito. Con la dichiarazione di fallimento: il nome fallito viene trascritto su un albo affisso in tribunale nelle camere di commercio e finché non viene cancellato, con la riabilitazione, determina un’incapacità per il fallito, i creditori non possono iniziare azioni esecutive sui beni del fallito(salvo quelli pignoratizi), tutti i crediti diventano infruttiferi. La legge può, facendo determinati presupposti, comprendere tra i beni del debitore quei beni da lui alienati prima della dichiarazione(revocatoria fallimentare).
Con la cessione dei beni ai creditori il debitore, tramite un contratto, incarica un creditore di liquidare tutti o parte dei suoi beni e di ripartirne tra di loro il suo ricavato per soddisfare i loro crediti. Il contratto va fatto per iscritto, pena la nullità, e trascritto se ha per oggetto beni immobili o mobili registrati. Alla fine il debitore deve avere un rendiconto e un’eventuale plusvalenza spetta a lui. L’anticresi è un contratto con cui il debitore consegna un immobile al creditore, affinché questo ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi o al capitale. Può essere fatto per un massimo di 10 anni. Va fatto per iscritto e poi trascritto.

Singole fonti di obbligazioni

Il contratto è la più importante fonte di obbligazione e viene definito dalla legge come l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Ha sempre carattere patrimoniale, è necessariamente bilaterale o plurilaterale, possono essere stipulati contratti non previsti dalla legge purchè siano diritti a tutelare interessi meritevoli di tutela. Il contratto e un negozio giuridico e come tale presenta gli aspetti gli elementi di quest’ultimo: accordo tra le parti, causa, causa, l’oggetto(prestazione) che deve essere possibile, lecita, determinata o determinabile, forma. Per contrattuale bisogna possedere la capacità di contrattare, in alcuni casi(donazione e transazione) la legge obbliga ad avere la capacità di disporre. I contatti si dividono in consensuali che si perfezionano con il semplice assenso(quando vendo la mia auto il contratto si perfezione con l’accordo e non con la consegna fisica dell’auto), reali bisogna che la cosa venga consegnata, quindi la consegna non è un effetto obbligatorio, ma un elemento costitutivo dello stesso. Tutte le figure dei contratti reali sono create dalla legge(mutuo, pegno, donazione etc). Riguardo al tempo essi possono essere istantanei che esauriscono i loro effetti in un solo istante o all’atto della conclusione del contratto o in un momento successivo, di durata se l’esecuzione protrae nel tempo o in modo continuo(locazione) o a intervalli(somministrazione di derrate). Riguardo agli effetti: contratti ad effetti reali o traslativi che producono come effetto il trasferimento della proprietà, può essere differita se il trasferimento avviene in un momento successivo(vendita di cosa altrui), contratti ad effetti obbligatori sono quelli che danno luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio, non fanno sorgere diritti reali, ma solo diritti di godimento o di credito(locazione). Abbiamo i contratti a prestazioni corrispettive che genera due attribuzioni patrimoniali contrapposte(entrambe le parti sono tenute ad una prestazione), tra le prestazione si stabilisce il sinallagma cioè nessuna parte è tenuta alla prestazione se l’altra non la fa. Possono essere commutativi se ogni parte sa il vantaggio e lo svantaggio che ha dal contratto(nella vendita compro il bene ma perdo i soldi), aleatori se non so l’entità del vantaggio e svantaggio in cui ogni parte si espone(assicurazione) o c’è incertezza sulla parte che esegue la prestazione(scommessa). Contratti a prestazione unica in cui la prestazione è dovuta da una sola parte(donazione), sono contratti unilaterali. Contratti onerosi se la prestazione di una corrisponde il sacrificio dell’altra(vendita), gratuiti se la prestazione viene fatta con spirito di liberalità(donazione). Riguardo alla causa abbiamo contratti tipici(previsti dalla legge), atipici sono quelli non previsti dalla legge, sono validi solo se perseguitano un interesse utile e meritevole di interesse, contratti misti in cui ci sono due ipotesi. La prima riguarda un contratto con più elementi tipici che si fondono in un’unica causa(contratto di parcheggio ci sono elementi di locazione, aria di posteggio e deposito), la seconda ipotesi riguarda il caso di una pluralità di cause tipiche che concorrono alla unicità del rapporto(vendita mista a donazione, vendo una casa a un prezzo irrisorio). La legge disciplina questi contratti con il criterio dell’assorbimento in cui individuato il contratto prevalente si applica la disciplina di quest’ultimo(parcheggio si segue la disciplina del deposito), combinazione in cui ogni elemento è disciplinato dalle norme che gli sono proprie. Contratti collegati sono una pluralità di contratti tipici, atipici per realizzare un fine pratico unitario(contratto di compravendita della merce unito a quelle per il noleggio delle navi). La libertà contrattuale consente di scegliere di stipulare o meno il contratto, scegliere l’altro contraente e cosi via. A volte non siamo liberi di fissare il prezzo per i beni di prima necessità(pane zucchero) e il contraente più forte, per mezzo delle condizioni generali di contratto, può imporci il contenuto. Il contratto si perfeziona con la proposta e l’accettazione. È l’incontro delle volontà dei contraenti. È vietato recidere ingiustificatamente dalle trattative. La violazione del dovere di correttezza comporta una responsabilità( con conseguente risarcimento dei danni) che prende il nome di responsabilità precontrattuale. Il danno risarcibile comprende il danno emergente(spese e perdite connesse alle trattative, es. spese di viaggio), lucro cessante(vantaggio che la parte avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni). Le trattative iniziano con la proposta, la quale deve essere completa, quindi deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto, si può revocare la proposta finchè questa non viene accettata dall’altra parte, se questo la accetta l’ha accettata prima di avere notizia della revoca ha diritto ad un indennizzo, la proposta perde efficacia se non viene accettata entro un tempo limite stabilito dal proponente, la proposta cade alla morte o dalla sopravvenuta incapacità di contrarre del contraente salvo il caso in cui la proposta sia irrevocabile o quando è stata fatta da un imprenditore “grande” nell’esercizio della sua impresa.
La offerta al pubblico è un’offerta diretta a tutti gli interessati fatta con ogni forma che renda facilmente conoscibili la proposta al pubblico. È revocabile se fatta nello stesso modo dell’offerta. L’accettazione è una dichiarazione recettizia che diventa elemento perfezionatore del contratto se portata a conoscenza dell’altra parte, deve comprendere tutte le sue parti e giungere tempestivamente a destinazione, se giunge in ritardo o difforme vale come controproposta. Si può revocare l’accettazione solo se la revoca giunge a destinazione prima dell’accettazione. L’accettazione tacita si ha quando l’esecuzione immediata del contratto sia proposta dal contraente(scrivo ad un libraio per un libro, lui mi invia il libro e non l’accettazione). Il contratto è concluso quando l’accettazione arriva a destinazione. I contratti di adesione sono dei particolari contratti già stampati, per cui il contraente deve solo leggerli e mettere la firma accettando in blocco tutte le clausole, così risulta più spedita la conclusione del contratto per l’eliminazione delle trattative. Va bene per quelle imprese che devono contrattare con un gran numero di persone(imprese del gas).  Per tutelare i contraente più debole, la legge ha dettato le condizioni generali di contratto in cui ci sono le condizioni predisposte in modo uniforme da uno dei contraenti, destinate a valere per tutti coloro che hanno concluso il contratto. Sono validi solo se il contraente le ha lette o l’avrebbe potuto fare usando l’ordinaria diligenza, le clausole vessatorie sono delle clausole particolarmente gravose per la controparte e non sono valide se questa non le ha specificamente approvate, altrimenti il contratto è nullo.
Il contratto preliminare è un contratto in cui le parti si impegnano a stipulare in futuro un contratto definitivo. Deve essere stipulato nella stesa forma di quello definitivo. Se il soggetto non adempie si può chiedere la risoluzione del contratto preliminare e il risarcimento dei danni, provocare l’emanazione di una sentenza che produce gli stessi effetti di un contratto definitivo non concluso. Il preliminare improprio è un contratto vero e proprio immediatamente efficace che contiene l’obbligo di riprodurre il consenso in forma determinata. Molta importanza ha l’interpretazione del contratto in cui le dichiarazioni hanno un significato equivoco; intese male da una parte. La legge detta delle vere e proprie norme giuridiche da seguire per l’interpretazione. Il contratto non deve essere preso alla lettera, ma indagare sulla comune intenzione delle parti, deve essere interpretato secondo buona fede, cioè con un comportamento leale dei soggetti, se tutto ciò non serve si guarda con quale significato le clausole hanno effetto giuridico, espressioni con più sensi si guarda quello più conveniente per la natura del contratto, clausole inserite vanno interpretate contro l’autore delle stesse. Sono dettate delle norme anche nel caso di contratto oscuro: se il contratto è gratuito si va per il meno gravoso per l’obbligato, se onerose va interpretato in modo da dare un equo contemperamento degli interessi delle parti. L’integrazione del contratto dice che le parti non sono tenute non soltanto a quando incluso volontariamente nel contratto, ma anche alle conseguenze che ne derivino dalla legge o dagli usi(se in una compravendita non si stabilisce data e luogo del pagamento art 1498 ne stabilisce uno e l’altro).
Gli effetti del contratto gravano sulle parti , ma anche nei confronti dei successori universali e degli aventi causa o successori a titolo particolare. Una volta concluso ha la stessa forza vincolante della legge.
Il recesso è il diritto di sciogliersi dal contratto concluso, mediante una dichiarazione unilaterale comunicata all’altra parte. Tale diritto può essere legale se è previsto dalla legge(locazione, società, contratto di lavoro) sono contratti in cui non è stabilito il momento della cessazione, convenzionale quando è stabilito tra le parti con apposita clausola, spesso questa clausola prevede un corrispettivo da pagare da parte del contraente.
Esistono i contratti obbligatori che non producono effetti traslativi, ma solo effetti obbligatori(mandato, deposito), contratti traslativi consensuali(compravendita) o reali(mutuo). Nei contratti ad effetti obbligatori immediati e reali differiti(cose altrui, cose di genere) affinchè si verifichi l’effetto traslativo bisogna avere la proprietà della cosa in caso di cosa altrui, il venire ad esistenza della cosa in caso di cosa futura. Il contratto con effetti reali produce immediato effetto traslativo. Il terzo non viene mai preso in considerazione in un contratto, anche nei casi di promessa del fatto di un terzo anche se questo non è vincolante, se mi obbligo a non vendere e vendo, il contratto è efficace ma colui che ha venduto deve risarcire il danno al contraente. Esistono dei contratti a favore dei terzi in cui una parte(stipulante) designa un terzo un terzo quale avente diritto alla prestazione della controparte(promittente). Es. sono i contratti di assicurazione sulla vita. Il terzo può rifiutare il diritto, se lo accetta deve dichiararlo, lo stipulante può revocare o modificare la stipulazione fino a quando il terzo non la accetta, se la prestazione è dopo la morte lo stipulante può revocare la stipulazione con testamento, il promittente può al terzo solo eccezioni derivanti dal contratto(non pagamento della cedola), se il terzo rifiuta la prestazione resta a beneficio dello stipulante tranne che la natura del contratto non lo consenta. Si ha contratto per persona da nominare quando al momento della conclusione del contratto una parte si riserva il diritto di nominare la persona a cui cadranno gli effetti giuridici. Perché accada ciò la dichiarazione deve essere comunicata entro nel termine fissato dalle parti(in mancanza entro 3 giorni), la dichiarazione è accompagnata dall’accettazione della persona nominata, deve essere espressa nella stessa forma del contratto. Se manca uno di questi requisiti gli effetti cadono sul stipulante originario. Se qualcuno cede il suo diritto prima ad uno e poi ad un altro, la legge attribuisce il diritto a chi: nel caso di beni mobili ha acquistati per primo il diritto in buona fede, nel caso di immobili o mobili registrati chi per primo ha fatto la trascrizione del titolo, nel caso di diritti di godimento è preferito chi per primo ha conseguito il godimento della cosa. Il contraente sacrificato ha diritto al risarcimento dei danni da parte di colui che ha dato lo stesso diritto a più persone. Oltre che l’annullabilità o la nullità esistono altri due modi per sciogliere un contratto la rescissione e la risoluzione. La rescissione è consentita se il contratto è stato concluso in condizioni di pericolo o in caso di lesione. Per condizioni di pericolo si intende la necessità nota alla controparte di salvare se o gli altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può ottenere la rescissione del contratto. Per la rescissione lo stato di pericolo deve essere un attuale danno grave alla persona, il contraente abbia dovuto soggiacere per salvarsi dallo stato di pericolo, colui che lo ha tratto in salvo doveva essere a conoscenza dello stato di pericolo. L’azione di rescissione per lesione si ha quando fra la prestazione di una parte e l’altra c’è una grande differenza e ciò è dipesa dallo stato di bisogno di una parte del quale l’altra ha approfittato la parte danneggiata può chiedere la rescissione. Presupposti sono la sproporzione tra le prestazioni(deve essere il doppia dell’altra), stato di bisogno, consapevolezza dello stato di bisogno e la convinzione di trarne vantaggio. Legittimata alla rescissione è la parte danneggiata, si prescrive in 1 anno, se il contraente avvantaggiato fa un’offerta per rendere la prestazione pari la rescissione può essere evitata, se lo squilibrio non esiste quando la domanda è posta l’azione non è esperibile. La rescissione per lesione non è ammissibile per i contratti aleatori. La risoluzione. Se in un contratto a prestazioni corrispettive una parte non adempie, la parte adempiente può chiedere oltre che al risarcimento dei danni e all’adempimento, la risoluzione del contratto. Dopo però non può chiedere l’adempimento mentre è possibile l’inverso. La risoluzione si può ottenere di diritto per effetto dell’inadempimento quando nel contratto è inserita una clausola risolutiva espressa che risolve il contratto se una parte non adempie, se manca questa causa la parte adempiente manda una diffida ad adempire con un termine non inferiore di 15 giorni, decorso questo termine il contratto è risolto, è scaduto il termine essenziale. Perché ci sia la risoluzione bisogna che una parte sia inadempiente, che questo non sia di scarsa importanza. Ha efficacia retroattivo, come se il contratto non fosse mai esistito, ma non pregiudica i terzi. Se una parte è inadempiente l’altra prima di chiedere la risoluzione può sospendere la prestazione se il patrimonio dell’altro è tale da non assicurare la prestazione, rifiutarsi di fare la propria prestazione se esse devono essere fatte contemporaneamente. La clausola del “solve et repete” dice che una delle parti non può fare opporre eccezioni per ritardare la prestazione, non ha effetto per la eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione. L’impossibilità sopravvenuta estingue l’obbligazione e libera la parte che vi era tenuta. Essa non può chiedere la prestazione e se è già stata fatta deve essere restituita. Se la prestazione è solo parzialmente impossibile, la controparte può chiedere la diminuzione della sua prestazione o se non ha un interesse può recedere dal contratto. Eccessiva onerosità è un’azione prevista per un’eccessiva onerosità sopravvenuta con conseguente squilibrio(devo consegnare della merce tra 5 mesi, causa una guerra il prezzo sale alle stelle). La legge richiede che il contratto sia di durata o di contratti istantanei ma ad esecuzione differita, non siano contratti aleatori, l’onerosità si sia verificata dopo la conclusione del contratto, che l’onerosità dipenda da avvenimenti improvvisi. Una parte può chiedere di modificare equamente le condizioni per evitare la risoluzione che opera solo per mezzo del giudice e mai di diritto.
La promessa unilaterale è un negozio giuridico unilaterale in cui una parte si obbliga ad effettuare una prestazione senza che l’altra parte debba accettare. Producono effetti obbligatori solo nei casi previsti dalla legge(promessa di pagamento, ricognizione, titoli di credito, promessa al pubblico). Le promesse sono obbligatorie, irrevocabili, la promessa non acquista mai il carattere di corrispettivo. La promessa di pagamento è un atto unilaterale con il quale una persona si impegna ad un determinato pagamento verso un’altra persona. La ricognizione di debito è un atto con una persona riconosce l’esistenza di un debito verso un’altra persona. Entrambe sono dichiarazioni unilaterali, recettizie(rivolte ad un preciso destinatario), obbligatorie(chi le fa si obbliga unilateralmente), con effetti probatori(chi fa la promessa si accolla l’onere di dimostrare l’inesistenza o la illeicità del rapporto). Promessa al pubblico è una promessa rivolta a destinatario indeterminato. Ha per oggetto una prestazione rivolta a chi si trova in una determinata prestazione(chi avrà 30/30 in privato), o compia un’azione(trova il cane). La promessa è revocabile solo per giusta causa e resa pubblica nello stesso modo della promessa, non si sia già verificata la situazione o compiuta l’azione. La promessa decade se dopo un anno non sia stato comunicato l’avveramento della situazione od azione. La gestione di affari altrui si ha quando un soggetto(gestore) assume spontaneamente l’amministrazione di uno o più affari patrimoniali altrui(dominus). Affari sono sia atti giuridici che materiali. È riconosciuta solo quando l’interessato non è in grado di provvedere da se(vicino provvede a riparare la casa, mentre il proprietario è distante). La gestione di affari deve essere: utilità iniziale della gestione, al mancanza di un divieto da parte del dominus, la consapevolezza dell’alienità dell’affare cioè il dominus deve avere intenzione di avvantaggiare il dominus senza esserne obbligato, lecito, il gestore deve avere la capacità di agire, l’impedimento dell’interessato. Gli effetti sono: il gestore ha l’obbligo di continuare a svolgere la sua attività finchè il dominus non è in grado di arrangiarsi, il gestore è sottoposto agli obblighi del mandatario(obbligo di  rendiconto), il dominus deve adempire verso i terzi dagli obblighi che gli derivino dai negozi compiuti dal gestore e rimborsare le spese sostenute dal gestore stesso. Il pagamento dell’indebito è un atto con cui una persona esegue un pagamento non dovuto, da luogo ad un obbligo di restituzione. Può essere oggettivo quando il solves(chi paga) paga un debito che non esiste o ad una persona che non è creditore, in entrambi i casi il credito non esiste, soggettivo quando il solves paga il debito di un terzo al creditore. Il credito esiste ma chi paga non è il debitore. L’azione di ripetizione dell’indebito è un’azione con cui il solves può chiedere la restituzione in natura di quello che ha dato, si prescrive in 10 anni. Per essere valida deve essere:  nell’indebito oggettivo è sufficiente che il solves dimostri di aver pagato un debito senza essere tenuto, in quello soggettivo si richiede che il solves abbia pagato per un errore scusabile. In entrambi i casi l’accipiens(colui che ha ricevuto il pagamento) è in buona fede deve restituire i frutti e interessi moratori dal giorno della domanda, se in malafede dal giorno del pagamento, se è un incapace solo quello che è stato rivolto a suo vantaggio. Si ha arricchimento senza causa quando qualcuno si avvantaggia di una attività altrui o converte un bene altrui in suo profitto con altrui danno senza alcuna ragione per farlo. L’effetto provoca un’obbligazione di indennizzo, da parte dell’arricchito, in favore del depauperato il quale può fare l’azione di arricchimento senza causa. Questa è proponibile solo se non gli spetta altra azione specifica. Gli elementi per fare l’azione sono: l’arricchimento di un soggetto, diminuzione di un altro, il nesso causale tra primo e secondo, la mancanza di causa giustificata. L’arricchito deve restituire nella stessa forma di quello che ha sottratto, se la restituzione non è possibile deve restituire il minore tra il suo arricchimento ottenuto in buona fede e l’impoverimento dell’altro. Se è in mala fede egli va incontro a una responsabilità per atto illecito per i danni.
Il fatto illecito è un’obbligazione in quando da essi deriva l’obbligo di risarcimento del danno. Illecito è qualsiasi fatto colposo o doloso(cioè che contrasta con un dovere giuridico) che cagioni un danno ingiusto sancendo l’obbligo di risarcire il danno. L’atto illecito è, quindi, costituito da un elemento oggettivo(fatto che cagiona un danno), soggettivo cioè nel dolo e nella colpa. Il fatto, cioè il comportamento dannoso, può consistere in un atto positivo al quale un soggetto doveva astenersi, fatto omissivo se doveva fare e non lo ha fatto. L’evento danno deve essere conseguenza diretta dell’atto(se io ferisco uno questo muore in ospedale per un incendio, io non ho colpe). Perché il fatto possa essere imputabile al soggetto bisogna che questo fosse stato capace di intendere e di volere al momento del fatto, tranne che questa incapacità sia dovuta a sua colpa(ubriaco o drogato). Se il danno è cagionato da un’incapace il risarcimento spetta al sorvegliante dell’incapace tranne che questi provi che non abbia potuto impedire il fatto. Un fatto è doloso se cagionato per propria volontà con intenzione di causare danno, colposo se causato da negligenza, imprudenza o imperizia. La responsabilità oggettiva si fonda solo sul nesso di causalità come conseguenza diretta della propria condotta(proprietario del cane è responsabile della bestia sia che sia questa smarrita, salvo caso fortuito, si stacca cornicione e ferisce un passante, il proprietario è responsabile anche se ha appena comprato la casa). Responsabilità indiretta si ha quando chi ha commesso il fatto non è tenuto a risarcire il danno, ma deve farlo un altro soggetto, eventualmente accanto al diretto colpevole( la responsabilità dei padroni o committenti per danni causati da lavori a cui sono adempiti, muratore a cui caschi la cazzuola e ferisca il passante, risponde l’imprenditore edile; genitori per i danni causati da figlio minorenne tranne che provino che non abbiano potuto impedire il fatto. Si ha responsabilità extracontrattuale quando si viola un dovere generico, cioè nel non ledere l’altrui sfera giuridica , responsabilità contrattuale quando si viola un dovere specifico derivante da rapporto obbligatorio. Si differenziano: per la capacità per la prima basta la capacità di intende e di volere, per la seconda bisogna avere la capacità di obbligarsi, onere della prova prima deve dimostrare il fatto materiale, secondo solo esistenza obbligazione, danni risarcibili prima tutti i danni sono risarcibili, seconda se l’inadempimento è colposo e non doloso sono risarcibili solo i danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione, prescrizione prima 5 anni, seconda 10 anni. Si ha sia il primo che il secondo se uno stesso comportamento è inadempimento e lesione di un diritto primario(A resta ferito in un incidente causato da B con cui aveva un contratto di trasporto). Il danno è qualsiasi lesione di un interesse altrui giuridicamente apprezzabile e tutelato dall’ordinamento. Può essere patrimoniale se si traduce direttamente o indirettamente in un pregiudizio al patrimonio(perdita, distruzione o danneggiamento di un bene patrimoniale). Danno emergente(diminuzione di patrimonio), lucro cessante(mancato guadagno, taxi). Non patrimoniale se provocato alla persona(lesioni all’onore, alla salute). Sono risarcibile solo nel caso che siano reato. Danno risarcibile se è conseguenza diritta e immediata del fatto illecito, il danno deve essere attuale anche se sono risarcibili i danni che si proiettano nel futuro(lucro cessante o danni permanenti certi dell’esistenza, ma incerti sull’ammontare).  Il risarcimento del danno deve assumere il valore di una totale riparazione delle conseguenze dell’evento dannoso, può essere corrisposto con il versamento di una somma di denaro adeguata(equivalente), con il ripristino, se è in tutto o in parte possibile, la situazione di fatto esistente(forma specifica)(restituzione del bene sottratto) se ciò è troppo oneroso il risarcimento può avvenire solo per equivalente. A volte un comportamento antigiuridico può essere giustificato nel caso di legittima difesa non è responsabile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto per difendere un diritto proprio, sempre che l’offesa sia uguale alla difesa, stato di necessità si ha quando chi ha compiuto il fatto sia stato costretto per la necessità di salvare se o altri da un pericolo grave(se mi stanno per uccidere e mi nascondo dietro a un passante il quale viene ferito) anche se il danneggiato ha diritto ad una indennità da parte del danneggiato.

Le successioni per causa di morte e le donazioni

Le successioni si hanno quando un rapporto giuridico, pur restando inalterato, passa da un soggetto all’altro. Si dice mortis causa se avviene per causa di morte. A chi lasciare i diritti patrimoniali del defunto può essere deciso dalla legge o mediante testamento. Non sono ammessi tutti i beni, ma soltanto: i rapporti patrimoniali di natura reale, sono esclusi quelli personalissimi(usufrutto, uso), i rapporti potestativi, i rapporti patrimoniali personali(diritti di credito) purchè non si estinguano con la morte del soggetto(diritto agli alimenti), i rapporti inerenti all’azienda, i rapporti in formazione nel caso che la proposta non cada con la morte del soggetto. La successione ha i caratteri: patrimoniali, carattere della continuità, carattere derivativo che può essere derivativo-traslativo se il diritto esisteva già nel patrimonio del defunto, derivativo-costitutivo se il diritto non esisteva, ma viene costituito grazie ad un diritto del defunto(usufrutto costituito per testamento che presuppone l’esistenza del diritto di proprietà del defunto. Si a successione universale quando un soggetto(erede) succede a tutti o ad una quota bi beni da solo o con altre persone. Si ha successione a titolo particolare quando una persona(legatario) subentra a uno o più diritti senza che questi siano considerati quote. L’erede subentra nel possesso del bene che era posseduto dal defunto, il legatario non subentra, ma ne inizia uno nuovo che può essere unito a quello dell’autore per goderne gli effetti. L’erede deve rispondere anche dei debiti del defunto, il legatario no a meno che non gli sia stato imposto dal defunto(il legatario non è vincolato per più di quanto ricevuto).L’erede deve fare accettazione cioè un atto di volontà del successore, al legatario gli vengono assegnati i beni di diritto, senza atto di volontà, anche se questo può rifiutarsi. La successione a titolo universale è un fenomeno necessario in quanto deve sempre esserci per la continuità, la successione e l’accettazione non può essere sottoposta a termine o a condizione, La confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede perché questo risponde anche con il suo patrimonio dei debiti del defunto.
Quando un soggetto muore viene fatta l’apertura della successione nel luogo di ultimo domicilio. Questa è un fatto giuridico. La seconda fase è la vocazione cioè la chiamata all’eredità, il titolo in base al quale si succede, è la designazione di colui che dovrà succedere fatta per legge(se manca il testamento) o testamento. La delazione è l’offerta al designato del diritto di succedere. Può essere successiva se dopo un’unica chiamata i due soggetti sono destinati a succedere uno dopo la morte dell’altro, solidale se ogni successore è chiamato per intero in concorso con altri(fenomeno che si all’accrescimento), condizionata si l’istituzione di erede è fatta sotto condizione sospensiva, indiretta cioè nella rappresentazione. Sono vietati i patti successori, cioè quei patti in cui si fa uso dei diritti che si acquistano con l’eredità di una persona ancora viva(A vende a B i beni che dovrebbero pervenirgli in eredità da C che è ancora vivo). Il delato prima di accettare può compiere le azioni possessorie, compiere atti conservativi o cautelari di vigilanza, dopo l’autorizzazione giudiziale, può vendere i beni ereditari inconservabili. Può succedere che i chiamati non accettino subito l’eredità, il patrimonio del defunto per evitare che resti abbandonato è predisposto l’istituto dell’eredità giacente che prevede la nomina di un curatore che amministri gli interesse dell’eredità finchè non viene accettata. Per avere eredità giacente bisogna che manche l’accettazione da parte del chiamato, il chiamato non sia in possesso dei beni ereditari e sia stato nominato dall’autorità giudiziale un curatore.
La capacità di succedere è l’attitudine di subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto. Non va confusa con la capacità di agire necessaria per accettare l’eredità. È capace di succedere chi sia nato nel momento in cui si apre la successione. Sono capaci di succedere tutte le persone nate o concepite al momento dell’apertura della successione. Nella successione mediante testamento possono essere chiamati a succedere i figli non ancora concepiti di persona viva. Non possono ricevere eredità il tutore del testatore in cui, al tempo della tutela, avevano stilato il testamento, il notaio a cui sia stato dato li testamento in plico non sigillato, persona che ha scritto il testamento segreto salvo che le disposizioni a suo favore siano venute per mano del testatore. Possono succedere anche le persone giuridiche solo se l’ente è riconosciuto o se non viene fatta domanda per diventarlo entro un anno. L’indegno è colui, che dietro pronunciamento del giudice, è escluso dalla successione. I casi di indegnità sono: quelli che hanno attentato alla vite del testatore(o coniuge o discendente) o altro danno punibile con la stessa pena dell’omicidio, quelli che hanno falsamente testimoniato o accusato ingiustamente il testatore per reati punibili con l’ergastolo o reclusione non inferiore ad anni 3, quelli che con dolo o violenza abbiano provocato il testatore a cambiare il testamento. Se l’indegnità si accerta prima dell’apertura della successione l’indegno è impossibilitato di adire all’eredità, se accertata dopo l’indegno deve restituire tutta l’eredità e i frutti concepiti dopo l’apertura della successione. Ha effetto retroattivo e vale solo nei confronti della persona offesa. L’indegno può essere riabilitato dalla persona offesa che vuole ugualmente dargli in eredità il suo patrimonio. Deve essere fatta per atto pubblico o per testamento. Può essere assoluta o parziale(se fatta in testamento successivo al verificarsi della causa di indegnità , con il permesso del testatore, l’indegno può succedere solo per le disposizioni a suo favore).
Sostituzioni testamentaria quando il testatore, dopo aver istituito l’erede ordina che a fianco di questi ci sia un’altra persona al verificarsi di un determinato evento. Può essere: ordinaria se il testatore vuole assicurarsi che nel caso il primo non accetti il l’eredità ci sia un altro che lo faccia, la sostituzione prevale sulla rappresentanza e l’arricchimento; fedecommissaria si ha quando il testatore incarichi l’erede ti conservare i beni in modo che alla sua morte possano passare ad altra persona. Si ha una duplice chiamata. Una volta era molto usata per trapassare i beni da una famiglia nobile all’altra, oggi è proibita visto che contrasta con il principio della libera circolazione dei beni. È consentita solo se l’istituto è un interdetto e il sostituto è l’ente o la persona che lo ha curato. Diritto di rappresentanza è l’istituto in base al quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questo non può o non vuole accettare l’eredità( Tizio ha due figli A e B i quali hanno a sua volta due figli. Se B muore l’eredità di Tizio viene divisa a metà per A e metà ai figli di B). Perché succeda ciò bisogna anche che non ci siano disposizioni sostitutive. È prevista solo a favore dei discendenti legittimi o naturali, legittimati o adottivi speciali dei: figli legittimi, legittimati, adottivi del defunto, fratelli o sorelle del defunto. Possono accettare anche se hanno rifiutato l’eredità in luogo alla quale subentrano o se erano indegni verso questa, ma non vero il testatore. La rappresentanza può andare avanti all’infinito. L’accrescimento si ha quando gli eredi sono tanti e uno di questi non accetta l’eredità, le quote degli altri si accrescono. La chiamata a succedere deve essere fatta con lo stesso testamento nel quale il testatore ha chiamato la successione congiunta. Nel legato invece basta che l’oggetto sia stato legato a più persone. Per avere accrescimento serve una chiamata congiuntiva, non risulti diversa volontà, non esistano i presupposti per la rappresentanza. Prima opera la sostituzione, poi la rappresentanza, poi l’accrescimento altrimenti si devolvono i beni agli eredi legittimi. Effetti: i coeredi subentrano agli obblighi cui era soggetto l’erede o il legatario mancante, opera di diritto senza una dichiarazione da parte dei coeredi, è irrinunciabile.
Il diritto di accettazione è il diritto del chiamato di acquistare eredità. Si prescrive in dieci anni. La decadenza si ha solo quando l’autorità giudiziaria abbia fissato un termine entro il quale il chiamato avrebbe dovuto accettare o rinunciare, trascorso tale termine il soggetto perde il diritto ad ereditare. Se il chiamato all’eredità muore prima di poter accettare, il diritto si trasmette ai suoi eredi perché questo diritto entra a far parte del patrimonio ereditario. L’accettazione è la dichiarazione di volontà del chiamato. È l’adesione della chiamata a succedere, è una facoltà , ma anche un onere visto che se non c’è accettazione non c’è eredità. L’effetto dell’accettazione risale all’apertura della successione, così non ci sono momenti morti. Non può essere sottoposta a condizione, non può essere parziale ed è irrevocabile(tranne che la volontà sia viziata da dolo o violenza). Può essere pura e semplice se si forma confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede ed esso risponde dei debiti del defunto o con beneficio di inventario si ha quando l’erede non permetta che fra il proprio patrimonio e quello del defunto ci sia confusione, risponde cioè dei debiti solo con quello che ha ereditato. È una facoltà per ogni chiamato. Deve avere la forma di una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si è aperta la successione. Il chiamato se possiede i beni ereditati ha tempo 3 mesi per fare l’inventario e decidere se accettare o rinunciare nei 40 giorni successivi, altrimenti diventa puro e semplice, se non è in possesso dei beni ha tempo finchè non si prescrive il diritto di accettazione, poi ha 3 mesi per fare l’inventario. L’erede conserva tutti gli obblighi che aveva verso il defunto(in quella pura e semplice si estinguevano per confusione), può pagare solo in proporzione a quello che ha ereditato, i creditori del defunto hanno precedenza sui beni ereditati rispetto a quelli dell’erede. Il beneficiato diventa amministratore del patrimonio ereditato nell’interesse dei creditori ereditari e dei legatari a cui deve rendere conto. Egli può pagare i debiti: pagando i creditori a mano a mano che si presentano, con la liquidazioni con uguale trattamento, l’erede consegna i beni ad un curatore così si libera da ogni responsabilità. Il beneficio di inventario può decadere e diventare puro e semplice quando: ci siano omissioni di beni o inclusioni di debiti dolosi nell’inventario, alienazioni di beni o costituzioni di garanzie reali se di essi senza autorizzazione giudiziale, inosservanza procedurali durante la liquidazione. Forma: l’accettazione può essere espressa quando risulta da atto pubblico o da scrittura privata, tacita se il chiamato compie atti che rendono chiara la sua volontà di succedere e che non avrebbe il diritto di fare se non fosse erede(domanda giudiziale della domanda di divisione dell’eredità), presunta o legale quando il chiamato pone in essere atti di disposizione che sono considerati atti di implicita accettazione, sono tali le manifestazioni di volontà come la donazione e la vendita. Può accadere che l’erede abbia molti debiti, allora abbia convenienza a fare confusione tra il suo patrimonio e quello del defunto. I debitori di quest’ultimo sono costretti a subire la concorrenza dei creditori dell’erede; allora i creditori del defunto possono chiedere la separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede.  La separazione provoca una preferenza al soddisfacimento ai creditori del defunto rispetto a quelli dell’erede. Questo diritto va esercitato entro 3 mesi dall’apertura della successione, per i beni mobili serve la domanda giudiziale, per quelli immobili bisogna iscrivere sopra ogni bene, con l’indicazione del bene, il nome del  defunto e quello dell’erede se conosciuto. Il separatista può far valere il suo credito anche sul patrimonio personale dell’erede. La petizione di eredità è l’azione con cui l’erede chiede il riconoscimento del suo diritto contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari senza averne il diritto, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni stessi. È imprescrittibile. Per avere questa azione serve: l’accettazione da parte dell’erede dell’eredità, il possesso da parte di un terzo dei beni del defunto. Può essere esercitata dall’erede nei confronti di chi possiede i beni ereditari : a titolo di erede nel caso che chi possiede si assume erede in base alla legge e l’altro in base al testamento(o, viceversa, perché l’erede legittimo contesta la validità del testamento), senza alcun titolo. Se l’azione viene accolta viene riconosciuto erede colui che l’ha proposta, l’altro deve restituire i beni con i frutti dalla domanda giudiziale se in buona fede o dal giorno in cui ha iniziato a godere se in malafede. L’erede apparente è colui che in base a qualche indizio oggettivo è apparso ad un terzo l’erede e questo sia entrato in rapporti giudici con lui. Il terzo dovrà restituire all’erede originario il bene tranne che: il possessore appariva erede, si tratti di convenzioni a titolo oneroso, il terzo sia in buona fede ossia abbia creduto di contrarre con l’erede effettivo, la buona fede non si presume, ma va provata dal terzo, la trascrizione dell’acquisto a titolo di erede e l’acquisto dall’erede apparente deve essere stata fatta prima dell’acquisto da parte dell’erede effettivo o della domanda giudiziale contro l’erede apparente se l’acquisto riguarda beni immobili o mobili registrati. La rinuncia all’eredità è un negozio unilaterale tra vivi, non recettizio, con il quale il chiamato dichiara di voler rinunciare all’eredità. Ha effetto retroattivo, il rinunciante è come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. Cessano gli effetti della delazione e rimane estraneo alla stessa. La rinuncia può farsi valere solo dopo l’apertura della successione, è un atto solenne cioè dichiarato dal chiamato ad un notaio o al cancelliere del tribunale, non può essere valida se fatta sotto condizione o termine, non può essere parziale, è limitatamente revocabile. Gli effetti possono essere diretti cioè elimina lo stato di dubbio precedente, indiretti nel caso di successione legittima, avranno luogo la rappresentanza, l’accrescimento, la devoluzioni chiamati per legge, nel caso di successione testamentaria si ha la sostituzioni, la rappresentanza e l’accrescimento, devoluzione agli eredi legittimi. La rinuncia è revocabile se non è già prescritto il diritto(10 anni), non ci sia stata accettazione da parte di altri eredi. La rinuncia non può essere fatta e si intende accettata pura e semplice se il chiamato ha sottratto o nascosto beni ereditari, sia nel possesso dei beni e siano trascorsi 3 mesi senza che abbia fatto l'inventario. LA successione legittima è la successione per volontà di legge. C’è nel caso di morte senza testamento, il testamento è nullo, annullabile o revocato, il testamento dispone solo di alcuni beni. Sono successori legittimi il coniuge, i discendenti, ascendenti legittimi e parenti fino al sesto grado. Al padre e madre succedono, in parti uguali, i figli legittimi o naturali, se non vi sono discendenti succedono i genitori che concorrono con il coniuge superstite e con i fratelli e sorelle del defunto, ai figliastri spetta la metà rispetto ai figli veri. Ai figli non riconosciuti spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita che avrebbero ricevuto se fossero stati riconosciuti. Il coniuge diventa erede se il defunto non lascia figli, ascendenti o fratelli, coerede negli altri casi. Il divorzio fa perdere ai coniugi il diritto di succedere l’uno all’altro, la separazione coniugale se non addebitata al coniuge superstite non fa perdere il diritto di succedere. In caso di divorzio  e di separazione con addebito al coniuge spetta un assegno vitalizio se al momento dell’apertura godeva degli alimenti a carico del coniuge decaduto. Al coniuge spetta l’uso dell’abitazione coniugale e l’uso dei mobili. Se non ci sono eredi lo stato eredita il patrimonio. L’acquisto dello stato ha luogo di diritto, lo stato è l’unica figura di erede necessario e perciò non può rinunciare, lo stato non risponde dei debiti oltre i beni acquisiti. Il testamento è l’atto revocabile con cui il testatore dispone di chi dovrà subentrare nei suoi diritti dopo la sua morte. Il suo contenuto è tipico se è di natura patrimoniale e può contenere l’istituzione di uno o più eredi destinatari dei beni o l’attribuzione di uno o più legati, atipico se riguarda disposizioni di carattere non patrimoniale (riconoscere un figlio, riabilitare un indegno). Il testamento è un negozio giuridico in quanto è una manifestazione di volontà, diretta ad effetti giuridici. È un negozio unilaterale(è valido indipendentemente se viene accettato o no), è unipersonale(vietato il testamento congiuntivo e reciproco), gratuito, revocabile e modificabile, è un atto personalissimo, è un negozio formale e solenne(deve essere per iscritto). La volontà deve essere spontanea, deve manifestarsi in modo espresso in una forma solenne prevista dalla legge. Nel testamento prevale la volontà del testatore e non quello che c’è scritto, un vizio che alteri la sua volontà rende il testamento annullabile da chiunque ne abbia interesse. La causa è sempre tipica, cioè quella di dare i propri beni a qualcuno dopo la morte. Il motivo ha rilevanza se il motivo risultante dal testamento è un errore di fatto o di diritto ed è il solo che ha spinto il testatore a disporre, il testamento è annullabile, è nullo invece se il motivo è illecito. Gli elementi accidentali del testamento sono: la condizione. Il testamento può essere fatto sotto condizione sospensiva(quando ti laurei sarai mio erede), ha effetto retroattivo. Se la condizione è impossibile o illecita è considerata come non apposta, se però è motivo unico sarà nulla la disposizione, è nulla la condizione che impedisca le prime o ulteriori nozze dell’istituto. Il termine nelle disposizioni a titolo universale si ha per non apposto perché quello iniziale lascia i beni senza un titolare, quello finale perché contrasta un principio, nelle disposizioni a titolo particolare è ammesso sia il termine finale che quello iniziale anche se il termine iniziale non può coincidere con la morte del testatore e quello finale apposto ad un legato del diritto di proprietà su un bene non ammesso da coloro che escludono la proprietà temporanea. L’onere può essere opposto sia all’erede che al legato. Può essere un fare, in un dare(ti lascio tutto ma ogni anno devi donare una somma alla ricerca sul cancro), non fare(Se l’operato è non modificare la mia casa). L’erede è tenuto ad eseguire l’ordine anche oltre il ricevuto, mentre il legato no. Se l’onerato è inadempiente la risoluzione del lascito testamentaria può essere pronunziata solo se è prevista dal testatore, quando l’adempimento abbia rappresentato l’unica motivo della disposizione.
Nel testamento deve essere ben indicata a chi è rivolta la disposizione a pena di nullità(lascio a Giorgio, io ho tre amici Giorgio, un fratello Giorgio etc). Possono farsi delle disposizioni per i poveri(si intendo no poveri del luogo salvo diversa indicazione), a suffragio della propria anima. In alcuni testamenti non sono specificati né l’oggetto né i destinatari; il testatore può lasciare questa facoltà ad un terzo o si individuano attraverso fatti precisi indicati dal testatore. L’indicazione dei destinatari e dell’oggetto delle disposizioni devono essere provenire sempre e solo dal testatore. Sono nulle quelle che fanno dipendere da un terzo l’erede o le quote di eredità. Si può far fare all’erede solo alcune decisioni(lasci la mia auto a chi tra A e B il mio erede preferirà, il mio erede può scegliere tra la mia auto e 5 milioni). LA disposizione fiduciaria si ha quando un testatore lasci tutto ad una persona con l’intento, sancito fuori dal testamento, che questa lasci il tutto ad un’altra persona indicata dal testatore. Il fiduciario non è costretta a devolvere il tutto ad altra persona, se però lo fa non può chiede indietro niente. Il terzo diviene successore a titolo particolare del fiduciario. Oltre ai testamenti normale ci sono anche quelli speciali che sono riconosciuti solo in particolari situazioni(malattie contagiose, tempo di guerra, marinai), perdono efficacia dopo tre mesi del ritorno alla normalità. Il testamento ordinario può essere:
Olografo se è redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. Deve avere autografia del testatore, deve quindi essere scritto a mano, indicazione della data, serve a vedere la capacità del testatore e per eventuali revoche successive, sottoscrizione serve per individuare il testatore, da la volontà che quello scritto sopra è diventato definitivo. Se manca l’autografia o la sottoscrizione il testamento è nullo. Altrimenti è annullabile.
Testamento pubblico è un documento redatto da un notaio su dettatura del testatore con la presenza di due testimoni. Deve essere dettato dal testatore con accertamento dell’identità del testatore, due testimoni o quattro, redazione per iscritto da parte del notaio, la lettura da parte del notaio di quanto scritto, sottoscrizione dei testimoni e del testatore, data e ora, menzione dell’osservanza delle formalità enunciate.
Testamento segreto consiste nella consegna ad un notaio delle disposizioni testamentarie il quale la riceve e la conserva. Può essere scritta da un terzo ma deve essere sottoscritta dal testatore, se non lo è bisogna farlo presente al notaio e dire il perché, deve essere sigillata altrimenti il notaio deve renderla tale, poi deve redigere sulla scheda o su altro l’atto di ricevimento che deve essere sottoscritto da testatore e dai due testimoni che hanno assistito all’evento.
Sono incapaci di testare tutti coloro che non sono maggiorenni, l’interdetti per infermità di mente, colui che quando ha fatto il testamento era incapace di intendere e volere. In questi casi il testamento è annullabile e l’onera della prova spetta a chi ha impugnato il testamento. La capacità di ricevere per testamento è riconosciuta anche ai nascituri, agli enti non riconosciuti e alle persone giuridiche. Non possono ricevere il tutore(dell’interdetto o del minore), il notaio e testimoni del testamento pubblico, persona che ha scritto l’altrui testamento segreto. Il testamento è nullo per difetto di forma(manca sottoscrizione o l’autografia), in caso di disposizioni reciproche in cui due o più persone redigono il testamento nello stesso atto a vantaggio di un terzo, per violenza fisica, per errore ostativo. La nullità delle singole disposizione si ha quando esse si collegano ad un motivo illecito o se le indicazioni del destinatario delle disposizioni o la sua determinatezza o la quota di eredità è rimessa ad un terzo. L’annullabilità dell’intero testamento si ha quando ci sia difetto di forma diversi da quelli sopra detti, per difetto di incapacità di testare, delle singole disposizioni solo se in esse sia presente un vizio sulla volontà o affette da errore. Non si può convertire un testamento nullo in uno valido. Si può fare la conversione formale: se il testamento segreto è nullo per la mancanza di qualche requisito, produce gli effetti del testamento olografo se di questo rappresenta i requisiti. La nullità del testamento non può essere fatta valere da chi conoscendo la causa di nullità ha confermato, dopo la morte del testatore, la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione.  Perché la conferma abbia questo effetto bisogna che il testatore abbia voluto la disposizione, quindi non vale in caso di testamento falso. La conferma può essere espressa se un atto contiene l’indicazione della disposizione testamentaria, del motivo di invalidità e la dichiarazione che si intende sanare, tacita se la disposizione viene eseguita pur conoscendone la sua nullità. Il testamento è revocabile fino all’ultimo minuto di vita perché la volontà può mutare sempre. La revocazione può essere vera e propria se è un atto unilaterale risalente all’iniziativa del testatore che manifesta il suo potere di ritrattazione, di diritto gli effetti si manifestano da soli, senza che il testatore lo sappia, per effetto di circostanze che era impossibile prevederle. Mutamento significa modificazione del testamento, revoca significa ritiro del testamento. Alcune cose scritte nel testamento sono irrevocabili(riconoscimento del figlio naturale, riabilitazione dell’indegno a succedere). La revocazione vera e propria può essere espressa se risulta da atto formale con cui il soggetto manifesta la volontà di eliminare in tutto o in parte le sue disposizioni testamentarie. Può essere contenuta in un testamento o in un atto ricevuto dal notaio con la presenza di due testimoni, tacita nel caso di un testamento posteriore che, pur non revocando il primo metta in atto disposizioni a questo contrastate e nel caso di ritiro del testamento segreto, sempre che questo non valga come testamento olografo, presunta quando il testamento sia andato distrutto e si presume che sia opera del testatore, i parenti possono dimostrare il contrario, nel caso di alienazione o trasformazione della cosa legata che era nel testamento, perché denotano un pentimento da parte del testatore. È ammessa la prova di diversa volontà. La revocazione può essere revocata se avviene attraverso la revoca espressa. Sono revocate di diritto per sopravvenienza di figli o discendenti legittimi del testatore o adottivi etc, in questo caso il testamento cade ed entra la successione legittima, riconoscimento di un figlio naturale dopo la compilazione del testamento, ignoranza del testatore di avere figli al momento della compilazione. La pubblicazione del testamento ha lo scopo di far conoscere ad eredi e creditori il contenuto di esso. Se si tratta di un testamento olografo bisogna subito portarlo da un notaio per pubblicarlo, se si tratta di testamento segreto deve essere pubblicato dal notaio non appena gli venga notizia della morte del defunto, per quello pubblico, valendo come atto pubblico, non è prevista nessuna pubblicazione. Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura copia del testamento per renderlo ancora più pubblico. Uno non sapendo che notaio sia può lo stesso visionare il testamento. Il notaio deve subito informare gli eredi dell’esistenza del testamento. È vali do il testamento che ne siano venuti a conoscenza gli interessati. Esecuzione del testamento spetta solitamente all’erede, però il testatore può nominare altra persona (esecutore) nel caso in cui non riponga molta fiducia nell’erede per le disposizioni a titolo particolare. L’esecutore nominato dal testatore può anche non accettare, accettazione o rinuncia devono essere fatta con dichiarazione alla cancelleria della pretura del luogo. Il suo compito è gratuito tranne che il testatore abbia previsto qualche indennità. L’esecutore deve amministrare la massa ereditaria prendendo in possesso dei beni che ne fanno parte, ha la rappresentanza processuale, ha l’obbligo di far apporre i sigilli e di fare l’inventario con cautela quando vi siano minori o interdetti tra i chiamati all’eredità, deve rendere conto della sua gestione al termine di essa. L’esecutore, su istanza di ogni interessato, può essere esonerato dal suo incarico per gravi irregolarità. La successione dei legittimari è quella in favore di persone che, anche se non sono elencate nel testamento, spetta una quota del patrimonio del defunto. Sono norme cogenti ed inderogabili. Legittimi significa se apre per legge quando non c’è il testamento, legittimari quando, pur essendoci il testamento, una quota del patrimonio deve andare a certe persone. I legittimari sono il coniuge superstite, i figli e gli ascendenti legittimi. Quando ci sono dei legittimari il patrimonio si distingue in quota disponibile che il testatore può disporre, quota legittima quella che il testatore non può disporre perché spettante ai legittimari. Il legittimario non ha un diritto di credito verso gli altri, ma un diritto assoluto sui beni del defunto. Il testatore non imporre alcun peso sulla legittima, al legittimo non spetta una data composizione della quota(tre galli, una macchina etc), ma beni di un certo valore(es. 10% del valore del patrimonio). Si ha lesione di legittima quando questa per donazioni o mortis causa resta lesa, bisogna allora reintegrarla mediante l’azione di riduzione degli atti che l’hanno lesa. Presupposto e la riunione fittizia cioè un’operazione contabile per calcolare la massa ereditaria all’epoca dell’apertura della successione, consta in più operazioni: formazione della massa ereditaria(valore dei beni del defunto senza i debiti), riunione fittizia vera e propria(si aggiungono i beni donati dal defunto), calcolo della disponibile e legittima(dopo si calcola il valore che il defunto poteva disporre e la legittima). L’azione di riduzione è l’azione che ha per scopo la reintegrazione della legittima, mediante la riduzione delle disposizione testamentaria e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre. I soggetti legittimati ad esercitare l’azione di riduzione sono: il legittimato leso, l’erede legittimario, l’avente causa del legittimario(compratore dell’eredità o cessionario di essa). Se la domanda viene accolta si diminuiscono le disposizioni testamentarie proporzionalmente, poi si diminuiscono le donazioni. L’azione si prescrive in 10 anni. Se anziché una quota di eredità vengono lasciati beni o quote il legato può rinunciare al legato e diventare erede, accettare e non diventa erede(niente debiti) e perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso in cui il valore del legato sia inferiore alla legittima. Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare in cui un soggetto, legatario, succede in alcuni diritti che non vengono considerati quote del patrimonio. Può essere testamentario o per legge(assegno vitalizio per il figlio non riconosciuto). In relazione al contenuto si distinguono: legato di specie(ha per oggetto diritto di proprietà o altro diritto che apparteneva al testatore), legato di genere(un bene appartenete ad un genere, denaro, il legatario acquista il diritto di credito, con la specificazione si acquista si acquista la cosa), legato obbligatorio(si attribuisce un diritto di credito che nasce dal testamento e fa sorgere un’obbligazione a carico dell’onerato), legato liberatorio(libera il legato da un’obbligazione). Se il soggetto che è tenuto alla prestazione è un legatario anziché l’erede si ha sublegato, prelegato è legato del quale beneficiario è un erede. L’accettazione da parte del legato avviene di diritto, senza una dichiarazione. La rinuncia è una perdita di un diritto già acquistato, non tollera né condizioni né termini. Non richiede la forma scritta tranne se si tratta di beni immobili. Si ha comunione ereditari quando succedono più eredi e questi diventano comproprietari del bene. Se un coerede vende il bene gli altri hanno diritto di essere preferiti a parità di prezzo. Con la divisione si la divisione dei beni, ogni erede ha un suo bene. La divisione a cui non partecipano tutti i coeredi è nulla. La divisione può essere amichevole o contrattuale che ha luogo con le modalità stabilite dai stessi coeredi, divisione giudiziale se deliberata dall’autorità giudiziale quando manca l’unanimità dei consensi. Le fasi sono: formazione della massa ereditaria(se uno ha ricevuto dal defunto delle donazioni si fa luogo alla collazione o alla imputazione di queste donazioni), la stima dei beni(stima al momento della divisione), formazione del progetto di divisione(divisione in parti), assegnazione di ogni parte ad un coerede, divisione testamentaria è quella fatta dal testatore, può comprendere anche la quota legittima anche se i legittimari possono fare l’azione di riduzione, è nulla se il testatore omette qualche legittimario o erede istituito. Il contratto di divisione può essere annullato per violenza o dolo, se sono stati omessi dei beni entra il supplemento di divisione. I debiti ereditari si dividono in proporzione alle quote che spettano ad ogni coerede, tranne diversa indicazione da parte del testatore, i creditori possono chiamare in giudizio ogni coerede solo per la sua quota. Ci sono delle ipotesi in cui tocca ad un solo coerede: uno dei coeredi possegga il singolo bene oggetto del bene, l’oggetto del bene sia indivisibile, sia toccato ad un coerede il debito gravante di ipoteca, salva l’azione di rivalsa. I pesi ereditari sono gli oneri che sorgono per l’apertura della successione(imposta di successione, spese funebri, etc), essi si dividono tra i coeredi. La collazione è l’atto con cui i figli, i legittimati, i discendenti e il coniuge aggiungono alla massa attiva del patrimonio i beni che gli sono stati donati dal defunto per dividerli secondo le quote. Opera solo in favore dei soggetti che sono tenuti e non degli estranei. Ciò perché il defunto donando vuole dare un anticipo sull’eredità, fatta salva ogni diversa volontà del testatore che può dispensare dalla collazione un suo erede. Nessuna dispensa può intaccare la quota legittima. Oggetto di collazioni sono le donazioni dirette e indirette, non sono donazioni le spese di mantenimento, educazione, ordinarie per l’abbigliamento, le liberalità fatte in occasione di servizi resi, le cose donate e perite per cause non imputabili al donatario, le donazioni di modico valore fatte al coniuge. La collazione può essere fatta: in senso stretto o in natura si realizza rendendo alla massa il bene avuto in donazione, collazione per imputazione il valore del bene donato viene detratto dal valore della quota spettante. Conserva la proprietà del bene donato.
Le donazioni è un contratto con cui una parte(donante) arricchisce l’altra(donatario) senza corrispettivo. È caratterizzata dal fatto di spirito di liberalità cioè nella coscienza di arricchire qualcuno senza esserne costretto, arricchimento del donatario che si realizza disponendo a suo favore un diritto o assumendo un’obbligazione. Per tale arricchimento il donatario ha l’obbligo di fornire gli alimento al donante non oltre il patrimonio ricevuto. Per donare serve la capacità di donare cioè la piena capacità di disporre, è atto personale che non consente rappresentanza, per le persone giuridiche solo se è ammesso nel loro statuto, capacità di ricevere per le persone fisiche non vi sono limiti, si può donare anche al nascituro non concepito, per le persone giuridiche serve l’autorizzazione governativa.  Oggetto della donazione può essere qualunque bene esistente nel patrimonio del donante, deve essere fatta per atto pubblico a pena di nullità, se la cosa è di modico valore basta la consegna fisica della cosa.  La donazione è nulla se: l’onere è illecito o impossibile e se è stato l’unico motivo determinante, l’errore sul motivo rende annullabile se questo è determinante, nullo se illecito e determinante, la donazione è nulla dopo la morte del donante convalidabile mediante conferma espressa o esecuzione volontaria. Donazioni indirette quando il donante arricchisce altra persona con atti che hanno una causa diversa dalla donazione(pagamento di un debito). Essa non si può ritenere donazione anche se c’è lo spirito di liberalità. Comunque non richiede atto pubblico, è soggetta a regole tipiche delle donazioni(collazione, revoca per ingratitudine o sopravvenienza di figli). Negozio misto con donazione quando le parti concordano un corrispettivo molto inferiore al normale(casa a 1.000£). La donazione rimuneratoria  è una donazione fatta in segno di riconoscenza o per meriti del donatario al quale il donante non è tenuto. Non è soggetta a revoca per ingratitudine o sopravvenienza di figli e il donatario non è tenuto agli alimenti. La donazione obnuziale è una donazione fatta in vista di un matrimonio tra gli sposi o da estranei per gli sposi. Non serve accettazione, non obbliga agli alimenti e non è irrevocabile per ingratitudine o sopravvenienza di figli.
Le donazioni possono revocarsi in presenza di ingratitudine o sopravvenienza di figli. È giustificata da ragioni etico-sociali, rappresenta l’esercizio del diritto potestativo di togliere efficacia all donazione. Si fa con domanda giudiziale. La sentenza obbliga il donatario a restituire i beni, ma non implica i terzi che abbiano acquistato diritti prima della domanda di revoca, salvo gli effetti della trascrizione. Se i beni sono stati venduti, il donatario deve restituire il valore con riguardo al tempo della domanda. La revoca per ingratitudine deve essere chiesta entro un anno dal fatto o dalla notizia di esso, per la sopravvenienza di figli entro 5 anni dalla nascita dell’ultimo figlio.    

 

Fonte: http://www.studiando.altervista.org/UNIVERITY/1anno/PRIVATO/COMPENDIO%20Diritto_Privato.doc

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

 

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