Diritto pubblico

 

 

 

Diritto pubblico

 

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Diritto Pubblico e della U.E.                          (lezione del 15/12/2007).

 

DIRITTO COMUNITARIO:

  1. DIRITTO DEI TRATTATI
  2. DIRITTO DERIVATO comprende norme comunitarie derivate, la base normativa deriva    dalle competenze comunitarie fissate dai trattati stessi.

                          ↓
Le fonti di diritto comunitario derivate sono:

    • i regolamenti
    • le direttive
    • le decisioni
    • anche se discutibili come norme, le raccomandazioni del Parlamento europeo
    • con vincoli ed obblighi, le decisioni delle Corti di giustizia degli Stati della Comunita’ europea.

CORTI DI GIUSTIZIA  NON SONO ORGANO POLITICO, ma avvicinano la decisione giudiziaria  alla regola che si impone come condotta applicabile quasi come se fosse legge.

DIRITTO COMUNITARIO = IBRIDO=  agisce come ogni altro diritto dello Stato ma ha anche una forma tipica del diritto anglosassone (Common Law).

Le norme con maggior diffusione sono i REGOLAMENTI e le DIRETTIVE.

  • I REGOLAMENTI sono in tutto e per tutto come le altre leggi interne, immediatamente applicativi, non richiedono norme attuative e si impongono al pari della legge. Sono pero’ diversi per la loro specifica competenza. Ad es. la concorrenza del mercato ( con commissione ad hoc), detta comunemente antitrust, e’ applicata nei settori di rilievo su cui la Comunita’ ha emesso direttive di liberalizzazione( telefonia, energia, trasporti su rotaia).
    • LE DIRETTIVE sono anch’esse atti che impongono obblighi agli Stati ma difficilmente una direttiva da’ direttamente al cittadino un diritto. Solo dopo che lo Stato membro ha dato le norme attuative il cittadino acquisisce un diritto. Es.:
  • Direttiva Bolkestein(?) sui siti produttivi delle imprese cioe’ sulla DELOCALIZZAZIONE delle imprese con sede madre in un Paese e con forza operaia diversamente localizzata .
  • OPA
  • Commercializzazione dei prodotti finanziari

La Comunita’ europea nasce su base economica, di scambio e di commercio ed emana norme generali, le direttive, che sono obblighi per gli Stati  e che creano aspettative da parte dei cittadini. Se  le direttive sono disattese, cioe’ se lo Stato si dimostra inadempiente entro i tempi nei quali la direttiva doveva essere attuata,  il cittadino puo’ citare in giudizio lo Stato per    inadempimento, inattuazione del diritto comunitario.
In questi procedimenti giudiziari si e’ riconosciuto che il cittadino ha subito un torto se lo Stato e’ stato inadempiente nel rispetto delle norme di diritto comunitario.
Un altro modo di punire gli Stati in ritardo puo’ essere la sanzione pecuniaria. Ad es. l’Italia negli anni ’80 ha subito molte sanzioni economiche. Oggi  la legge comunitaria con cadenza annuale con, ad es., la delega al Governo per l’attuazione della legge richiesta, ha  snellito l’iter e si hanno leggi immediate. La condanna dello Stato viene pronunciata dalla Corte di Giustizia.

 

  • Le DECISIONI sono di due tipi:

1) quasi individuali, soggettive, limitate alle competenze “vecchie”della Comunita’, sono rivolte a categorie particolari di soggetti, addirittura a singoli individui. Assomigliano  a  procedimenti amministrativi  piuttosto che legislativi.
2)avvicinabili alle direttive applicate nei settori ove e’ operante la politica intergovernativa.

Ci sono settori in cui lo sviluppo normativo e’ ancora assegnato all’input degli Stati anziche’ agli organi comunitari (es. il  mandato di arresto europeo non  puo’ essere deciso dalla Comunita’ Europea per mancanza di competenza specifica)
Sono:                         ►GIUSTIZIA
► II e III PILASTRO
Gli Stati che hanno dato l’input, i veri autori della Comunita’,  possono dare  rilievo attraverso il Consiglio europeo ad interventi nel II e III pilastro (PESC, Affari Esteri e Giustizia, EUROJUST = coordinamento contro la frode e la truffa alla Comunita’ europea,ecc.).
Con il nuovo Trattato di Lisbona la Giustizia viene slegata dalle scelte individuali del singolo Stato.
Nel settore specifico del II e III  pilastro le decisioni diventano direttive che FISSANO OBIETTIVI e INDICANO GLI STANDARDS.

 

DIRETTIVE

→  FISSANO OBIETTIVI
→ LASCIANO MARGINE AGLI STATI PER SCEGLIERE LE VIE PER                                                                                                                                                                                        
PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI FISSATI.

Le DECISIONI relative al II e III pilastro sono paragonabili alle Direttive in quanto fissano anch’esse direttive da perseguire (ad es. collaborazione su temi relativi alla Giustizia).

N.B. Non vanno confuse le direttive individuali e le direttive del II e III pilastro .

DIRETTIVE DEL TRATTATO DI LISBONA → diventa l’unico corpo   
                                                                                     normativo
                                                                                 → soppianta tutto il
precedente assetto normativo

 

  • firmato un mese e mezzo fa
  • ratificato 2 gg. fa ,dopo la deliberazione dei Parlamenti

 

Testo consigliato: Jacques Ziller ”Il nuovo trattato costituzionale” Ed. Il Mulino

 

I pilastro (competenze tradizionali della” vecchia” Comunita’ europea) tratta di:

  • concorrenza
  • commercio
  • libera circolazione delle merci
  • non discriminazione dei soggetti commerciali e non

II pilastro ( a partire dal Trattato di Amsterdam) tratta di:

  • politica estera e sicurezza comune

L’Alto Commissario per la politica estera: la materia  e’ ancora demandata ai Governi.

III pilastro:

  • Giustizia e Affari Interni

Nella materia del ”vecchio” III pilastro non si continua con il metodo intergovernativo ma diventa un settore dove l’Unione puo’ legiferare.

ADOZIONE DIRETTIVE E REGOLAMENTI.
PROCEDURE:

  • “STORICA” – parere conforme
  •                       - di cooperazione
  •                      – di codecisione.

1. PARERE CONFORME.
A seconda della materia i trattati indicano se va seguita una procedura o un’altra. La prima esisteva all’origine della Comunita’, era la procedura standard. Ora la piu’ adottata e’ la codecisione. In certi settori la cooperazione permane; in pochissimi settori la prima e’ ancora attuata.
La procedura del parere conforme ha  uno sviluppo storico.
Iter:
I soggetti sono:

  • Consiglio dei Ministri della Comunita’ Europea
  • Parlamento europeo

Sulla proposta del Consiglio dei Min. della C.E. si pronuncia il Parlamento Europeo o con un si o con un no, con potere quindi di veto : il Parlamento da’ il suo assenso oppure si blocca tutto. Ad  es. l’allargamento ad altri Paesi (procedura molto complessa) ha visto il caso della Turchia, per la quale si adotta ancora la procedura del parere conforme ( con quindi potere di veto).
In senso storico la  Comunita’ Europea e’ vista come organizzazione internazionale composta da “cellule base”  di una confederazione.

2. DI COOPERAZIONE.
Interviene su atti normativi della Comunita’.
Come agisce:
Il Consiglio dei Ministri approva; il Parlamento puo’ chiedere modifiche (emendamenti) . Si rende necessaria una seconda lettura.
Il C. dei  M. ha due possibilita’:

  • approva l’atto con tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento

 

  • NON approva il testo emendato e quindi si avvia una attivita’ di mediazione della Commissione europea che spinge il Consiglio ad adottare una versione dell’atto che non e’ quella parlamentare ma neppure quella originale.Invita quindi ad una POSIZIONE COMUNE con approvazione di un testo di mediazione fra i due organi, dopo le consultazione del caso per ottenere un testo di mediazione.

Il Parlamento, se condivide la posizione com’e’, la approva; oppure puo’ respingerla o proporre emendamenti, ma solo con maggioranza assoluta.Se non la raggiunge deve approvare il testo cosi come era stato proposto dal Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di tre mesi va trovato un accordo o il testo viene approvato come era stato approvato con la procedura del parere conforme.

3.  DI CODECISIONE.
Prevede un ruolo piu’ attivo del Parlamento Europeo.

Riassumendo le procedure:

  • Parere conforme o di consultazione
  • Di cooperazione, da’ l’ultima parola al consiglio
  • Di codecisione, da’ al Parlamento un ruolo maggiore. Parlamento e Consiglio dei Ministri diventano legislatori come le due Camere italiane. Solo se non c’e’ accordo entra in gioco il Comitato di conciliazione, nominato dalla Commissione e da una serie di altri soggetti.

 

CORTE DI GIUSTIZIA.

 

Uno Stato che non si uniformi ai principi della Corte di Giustizia incorrera’ in successive sanzioni.
Art. 117  Il  nuovo articolo di riforma del Titolo V della Costituz. ha recepito questa realta’.
Qual e’ il compito della Corte di Giustizia?
Decidere dei RINVII PREGIUDIZIALI.

  • NORMATIVA EUROPEA es. REGOLAMENTO
  • CONTROVERSIA GIUDIZIARIA:

es. Problema di interpretazione del Regolamento ( contrarieta’ della norma comunitaria rispetto al Trattato).
3. IL GIUDICE PUO’ INTERPRETARE LA NORMA COMUNITARIA RISPETTO AL TRATTATO
4. SE NON DA’ UN GIUDIZIO, RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
5.DECIDE SUL CASO
6. RESTITUISCE GLI ATTI AL GIUDICE NAZIONALE.

In una prima fase c’e’ stata  un’incentivazione dei Giudici a sollevare quesiti.Oggi si e’ passati ad una procedura opposta:si ricorre alla Corte di Giustizia come estrema ratio.
Si ricorre alla Corte di Giustizia anche quando il diritto violato e’ interno allo Stato ed  in contrasto con il Diritto Comunitario.
La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato di essere incompetente nella soluzione di questi casi.

► Disapplicazione della norma nazionale se in contrasto con la norma comunitaria per la supremazia del Trattato internazionale sulla legge nazionale.
►  La norma interna non e’ cancellata ma e’ posta come in stato di quiescienza, in effetti disapplicata.
► Il TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA fa da organo di filtraggio e smaltimento dei casi da sottoporre
►  L’AGENZIA EUROPEA per la tutela dei diritti comunitari si esprime su cosa si puo’ giudicare.

 

CARTA DI NIZZA

E’ stata fino ad oggi un documento “storico” nel senso che stata la prima occasione in cui i Paesi dell’U.E. hanno fatto lo sforzo di trovare standards comuni rispetto ai diritti fondamentali ( e’ diversa dalla Carta dei diritti dell’Uomo che attiene piu’ ai diritti naturali che a quelli sociali). La Corte di Strasburgo decide contro le violazioni dei Diritti dell’Uomo.

La CARTA DI NIZZA,  prima avulsa dai Trattati, ora diventa un atto inglobato nel Trattato comunitario e scompare come carta a se’ stante per diventare parte integrante del Trattato e  con efficacia giuridica.
In molti casi in cui i trattati non garantivano alcuni diritti, la Corte di Giustizia, per la norma dei poteri impliciti ( poteri strumentali), interviene per l’esecuzione del Trattato.
A causa di Polonia e Francia e’ stato introdotto l’”OPTING OUT”: questi Stati non attuano la Carta di Nizza.

CONFRONTO TRA I DIRITTI DELLA

CARTA DI NIZZA                            E                    COSTITUZIONE ITALIANA.

 

ART.54
- piu’ avanzata, concepita pochi
anni fa (2001)
- coordinare le norme fondamentali della Costituzione
con le norme della Carta di Nizza.

ART. 24 Diritti diversi e specifici del bambino.

ART.47 Diritto e ricorso ad un giudice                          ARTT 25 e 111
imparziale.

ART.33 comma 1 – 2 Vita familiare                       = applicazione dei principi
e professionale.                                                            costituzionali dell’Italia.

 

 

N.B.
T.C.E. Trattato Costituzionale Europeo di Roma: SCADUTO!

 

Fonte: http://www.testi-utili.com/primo_anno/pubblico/DIRITTO%20PUBBLICO%2015%20DIC..doc

 

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

 


 

Diritto pubblico

 

Diritto Pubblico                                  (lezione del 25/11/2007)

 

 RIFORMA DEL

 

 TITOLO V

 

PARTE II

 

L’attuale NON E’ quello dei costituenti ma e’ una versione modificata da legge di revisione dei conti (2001).
Art. 138 :Ultimo referendum; poiche’ la riforma non e’ stata fatta in seconda lettura ( referendum oppositivo) chi si e’ opposto a quella riforma ha la maggioranza del corpo elettorale, oppure no. Il referendum ha dimostrato che la riforma era condivisa dal corpo elettorale. Respinta la opposizione. Secondo l’art.138, il corpo elettorale deve quindi esprimersi votando per un si se intende mantenere in vita la legge approvata, per un no se non vuole che la legge entri in vigore ( in sintesi,il principio e’ opposto al referendum abrogativo ove la volonta’ abrogativa si esprime con un si’).
Si determina:

  • una modifica dell’assetto delle competenze tra Stato e Regione
  • un ritocco dell’assetto distributivo dei poteri  tra Centro e Periferia.

Mentre nel “vecchio” titolo V il criterio era  colmare le sole materie in cui la Regione ha  competenza legislativa lasciando tutto il resto allo Stato, quindi conferma la competenza legislativa statale, limitata per le Regioni,
ORA IL CRITERIO E’
vengono elencate le materie ove lo Stato ha competenza legislativamentre , tutte le altre competenze vanno alla Regione. Individua le competenze  dello stato in modo residuale.
       Prima                   le  regioni hanno limitazione di intervento, lo Stato legifera su tutto il resto.

2001    →    inversione di impostazione.le Regiono hanno ampliate le competenze legisl.,hanno                                                          potesta’ sulla maggior parte delle materie. Lo Stato e’ limitato nelle sue competenze legislative. La logica seguita e’di elencare  le competenze dell stato ( tipo i POTERI NUMERATI nella Costituz. americana, ordinamento tipicamente federale).
Si e’ discusso se si e’ data un’impostazione federalistica allo Stato: cosi’ non e’ , per una serie di correttivi che fanni si’ che non si possa verificare una svolta federalistica.

La ragione della Riforma nasce negli anni ’90 per origine politica.Si e’ voluto trasformare il quadro della suddivisione dei poteri, condiviso dal parlamento, per proposizione della Lega Nord di Bossi.
Con il sistema proporzionale allora vigente, a seguito delle elezioni, il trasferimento delle competenze alle Regioni e’ stato voluto dalla Lega Lombarda e da altri partiti. All’inizio degli anni ’90 viene approvata l’elezione diretta del Sindaco.In seguito, nel 1993, sono stati eletti per la prima volta i Sindaci, per elezione diretta e con crescita dei poteri di qs soggetti che diventano piu’ istituzionali. In questo modo il cittadino si sente piu’ vicino a chi amministra la cosa pubblica che va ad incidere sulla vita di tutti i giorni. Cio’ ha avuto un effetto positivosulla macchina dell’amministrazione comunale. In molti casi questi enti sono diventati piu’ “virtuosi” ed hanno avuto un impatto di maggior efficenza presso i cittadini. Si e’ creato un circuito in cui  l’Ente piu’ vicino al cittadino e’ piu’ virtuoso e quindi la svolta fa balzare in alto gli indici di gradimento del cittadino della cosa amministrativa.
LEGA + TANGENTOPOLI ═ aumentano le tendenze al “localismo”; a livello centrale la Lega cresce con la crisi della vecchia DC e trova la verifica nella crisi di TANGENTOPOLI (sistema corrotto e sprecone). Quindi si vede la possibilita’ di decentrare molte competenze al livello piu’ vicino ai soggetti che ne sono destinatari: e’ il principio di SUSSIDIARIETA’, decentramento a cascata delle competenze di tipo (e che non vanno sempre di pari passo):
LEGISLATIVO ╞ LA COMPETENZA LEGISLATIVA E’ DELLO STATO che non demanda alla regione alcuna competenza (NON come l’edilizia scolastica che e’ demandata alla Provincia)
AMMINISTRATIVO ╞ anche in maaterie che a livello legislativo possono essere statali, le loro articolazioni sono gestite dalle REGIONI.

Il decentramento amministrativo parti’ gia’ negli anni ‘70( con la tardiva attuazione delle Regioni, nonostante siano state previste dalla Costituzione perche’in certe Regioni c’era una forte componente comunista e la DC non voleva dare piu’ spazio e visibilita’ all’opposizione rossa o comunista, ad es. Milano con tradizione socialista).
Solo con il governo di centro-sinistra si e’ fatta un’apertura al PSI ( mentre permaneva l’ostracismo verso il PCI) anche perche’ non dava da temere con comportamenti antistatali temuti dalla DC. Con le prime manifestazioni del potere legislativo regionale  ci furono i primi fenomeni di trasferimento di competenze di settore statale alle Regioni stesse.

            AUTONOMIA STATUTARIA  -  titolo V, parte II.

ART.116 (leggere articolo) Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia ,Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta hanno forme particolari di autonomia. Sono Regioni nate prima ,contestualmete alla nascita della Repubblica,con marcato rischio di separazione dallo Stato.
COMMA 2 – in Trentino Alto Adige vi sono anche due province autonome: TRENTO e BOLZANO , quasi fossero due micro-regioni nella Regione                            

 

NOTE SULL’AUTONOMIA:

AUTONOMIA= DARSI REGOLE DA SOLI.

AUTONOMIA UNIVERSITARIA . L’Universita’ non ha un’autonomia piena, non puo’ regolamentare tutto ma puo’ darsi Statuti e Norme che pero’ devono rispettare le norme generali di competenza.
Il CUN, Consiglio Universitario Nazionale, ha autonomia funzionale che esercita sulle persone con rapporto di lavoro con quell’ENTE, non puo’ avere effetto di autonomia sul territorio.

AUTONOMIE TERRITORIALI. Manifestazioni di potere normativo che si applicano sulle persone e sui territori sui quali le decisioni di quell’ENTE ricadono.

AUTONOMIA SCOLASTICA. Riguarda solo l’Istituto o vale solo per le Scuole che appartengono all’istituto compresivo.

 

Nel ’48 si tendeva a dare un’idea di Stato che viene dall’alto.Con la riforma del 2001 si rovescia il concetto:lo Stato viene dai Comuni, dal basso.

COMMA 3  -  Roma e’ capitale. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento ( in Francia Parigi ha uno Statuto speciale con particolare dignita’ costituzionale).

“Ulteriori forme....di autonomia... possono essere attribuite ad altre Regioni nel rispetto dei principi dell’art. 119” : la Regione Lombardia ha uno Statuto ordinario ma avra’ ulteriori forme di autonomia se approvate a maggioranza assoluta dal Parlamento, dopo aver negoziato un’intesa con lo Stato centrale (anche competenze legislative ed amministrative).
PROCEDIMENTO PER AMPLIARE LA SFERA DELLE COMPETENZE:
a) legge Regionale
b )intesa Stato – Regione
c) approvazione con legge parlamentare a maggioranza assoluta delle Camere.

ART.117  (LEGGERE) . Importante per l’Ordinamento Regionale e per le definizioni dei rapporti tra Stato italiano ed ordinamento Comunitario.
Inizialmente l’ordinamento comunitario non aveva una sua menzione ufficializzata.C’era una interpretazione forzata dell’ART.11.Oggi gli accordi internazionali  vincolano  la legislazione statale e regionale, per menzione espressa dell’ordinamento comunitario nella Costituzione stessa.. Le norme comunitarie sono nominate molto genericamente:

  • trattati, direttive, regolamenti
  • sentenze delle Corti di Giustizia della comunita’ Europea (introduce in maniera chiara la vincolarita’ delle sentenze emesse, tra Costituz. e obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario).

Precisazione:  LEGGE REGIONALE
– ENTRATA IN VIGORE E RUOLO SVOLTO.

Quando il Titolo V non era  stato riformato , la  Regione  approvava  una legge regionale(Giunta Regionale = governo del Consiglio regionale equivalente del Parlamento, Presidente della Regione
e Presidente Giunta) con obbligo  di sottoporre la legge appena approvata al commissario del Governo  presso la Regione, il quale segnalava al Governo , a Palazzo Chigi, se la legge presentasse o meno profili di incostituzionalita’, appropriandosi di compiti non suoi ma dello Stato.Il Governo nazionale decideva attraverso la Corte Costituzionale se presentare ricorso oppure se ritenere che le obiezioni sulla legge non avevano fondamento.
Il meccanismo contro la legge regionale tramite il Commissario del Governo era controuna legge  NON ancora entrata in vigore . La legge regionale non era invasiva delle competenze statali, unico caso di controllo preventivo sulla legge.

La riforma del Titolo V equiparando legge nazionale e legge regionale ha superato l’anomalia della subordinazione della legge regionale.Se la Corte Costituzionale si esprime su una legge regionale lo fa su una legge in vigore, non piu’ prima che sia in vigore, come avveniva in data precedente alla riforma del 2001. Da allora le due leggi sono su un piano di parita’.

 

EE.LL. soppressione dei Comitati Regionali di Controllo (Co.Re.Co.). Gli Atti venivano sottoposti a controlli di legittimita’ e compatibilita’ finanziaria dai Co.Re.Co. che agivano come controllori sugli EE.LL.
Col tempo si e’ sviluppato un senso di insofferenza perche’ veniva intralciata l’operativita’ degli EE.LL. Sono stati soppressi quindi questi comitati lasciando solo a controllo una articolazione territoriale della Corte dei Conti. Ai Segretari Comunali Provinciali, che rispondono tramite un’Agenzia al M.I., e’ lasciata la responsabilita’ degli Atti amministrativi e del  rispetto della legge nazionale e regionale. E’quindi accresciuta l’autonomia di Province e Comuni.

Negli anni ’70, quando le Regioni vengono create, esse trovavano sempre il limite delle c.d. LEGGI CORNICE da parte dello Stato, atte a  garantire standards di uniformita’ su certe materie su tutto il territorio nazionale. Le Leggi Cornice erano linee quadro dalle quali la legge regionale NON poteva distaccarsi. In quelle materie  le Regioni avevano soltanto potesta’ detta di DETTAGLIO.Oggi le leggi cornice sono scomparse dalla previsione costituzionale ( nemmeno prima erano comunque espressamente enunciate). Nelle materie in cui la Regione e’ competente, essa puo’ legiferare senza ulteriori limitazioni dello Stato ma vale il principio che la Regione deve rispettare i principi generali dell’Ordinamento = linee di sistema riscontrabili nella maggior parte delle leggi vigenti dalle quali la legge Regionale non possono prescindere.
La Corte Costituzionale, subito dopo l’approvazione del Titolo V, ha detto quanto le Regiono bevono rispettare i principi generali  dell’Ordinamento, che limitano l’autonomia regionale.
In particolare la legge La Loggia approvata nel 2005 (Governo Berlusconi) ha attuato alcune parti della nuova disciplina del Titolo V .

ART.117 – COMMA 3. Vi sono materie di legislazione concorrente ( che interessano sia Stato che Regione) con forme di coordinamento . spetta alle Regioni la potesta’ legislativa tranne che per la formulazione dei principi fondamentali. La Legge dello Stato ha il compito di ricognizione dei principi e delle materie in cui c’e’ la legislazione concorrente.

ART.119.  Il punto piu’ importante dell’autonomia regionale e’ all’art.119: Autonomia finanziaria per entrate e spese. Le Regioni hanno entrate autonome tramite i tributi.
Le competenze legislative ed amministrative hanno bisogno delle necessarie risorse economiche.
Oggi si sta definendo la soluzione dei  seguenti problemi:

  • possibilita’ da parte degli EE.LL. di disporre di risorse proprie e non piu’ solo di “trasferimenti”, voce cospicua di bilancio, da parte dello Stato. Dovrebbero calare i trasferimenti compensati da forme di partecipazione ai tributi( es. suddivisione dell’IVA tra Stato e Regioni= 2% alle Regioni ogni anno). Ci vuole pero’ un accordo con lo Stato per evitare un’esagerata pressione fiscale costituita da tasse statali piu’ tasse regionali.Esempio di gettito di imposta affiancato da analoga forma di tributo e’ l’IRPEF che puo’ prevedere una forma di incremento della  tassazione a favore della Regione o del Comune. Oppure compartecipazione suul’IVA ,imposta indiretta con criterio di progressivita’.

Il federalismo fiscale si gioca sulla effettiva compartecipazione ai tributi che garantisca una sicura e stabile entrata ai Comuni e alle Regioni.

NOTA: il T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale e’ il primo grado della giustizia amministrativa, articolato a livello regionale.

 

 

 

 

 

E’ un’unione fra Stati che condividono le proprie politiche in relazione ai settori previsti dai Trattati dell’Unione stessa e si adoperano per garantire l’uniforme applicazione del Diritto comunitario al proprio interno.

 

Diritto di uscita: I singoli Stati sovrani con una serie di competenze devolute all’Unione  hanno  il diritto di uscita dall’Unione, anche se i meccanismi di uscita non sono quelli del recesso unilaterale ( e’ necessaria la pronuncia degli altri Stati che ne consentano l’uscita).

Espulsione degli Stati: E’ una possibilita’ solo vagheggiata. Ad es. contro la Polonia che  , da quando e’ entrata a fare parte dell’Unione, ostacola l’azione della C.E.

PREMESSE:
Diritto della Comunita’ Economica Europea, oggi si chiama Comunita’ Europea.
Precedentemente c’era stata una forma di cooperazione : la c.d. CECA – 1951 ( Cooperazione Carbone ed Acciaio).
La cooperazione prende  avvio proprio dalla consapevolezza che soltanto facendo “sistema” su fattori economici e produttivi poteva scaturire una ripresa economica  in Europa dopo il disastro della  II guerra mondiale e con l’effetto dei cospicui finanziamenti U.S.A. , detti Piano Marshall, dal nome del politico americano che diede avvio a questo programma di sostegno e ricostruzione del Paese. Non doveva trattarsi di SUSSIDI ma di effettivo sviluppo dell’Occidente europeo con investimenti utili alla ripresa economica  dei Paesi appena usciti dalla guerra.

Conoscenze e capacita’ politiche sono state poi ingrandite dall’entrata in funzione dell’EURATOM. Nella crisi del 1929 ( anch’essa legata alla crisi del petrolio monopolizzato dai Rockfellers) c’e’ un avvio della crisi dell’energia a costo inferiore a cui attingere e non destinata ad imminente esaurimento. L’energia atomica ha avuto avvio anche in Italia ma poi e’ stata fermata.
Infine nacque la C.E.E., comunita’ che andava al di la’ delle singole realta’ statali e che diventa cooperazione tra Stati per il potenziamento in se’ delle possibilita’ economiche, della libera circolazione dei mezzi e persone per creare  un MERCATO COMUNE, opposto alla logica protezionistica precedente.

L’ATTO UNICO EUROPEO e’ stato firmato nel 1986 ma  il Trattato istitutivo e’ contestuale a quello dell’EURATOM, nel 1957 a Roma ( Trattato di Roma).
Nel 1986 i Paesi sono centrati nel senso della “COMUNITA’” , ma e’ col Trattato di  Maastricht che entra in vigore la MONETA UNICA (1993: II e III pilastro).
2001: Trattati di Nizza.

2005: Trattato che adotta una Costituzioneuropea, NON ratificato dalla maggioranza dei membri e decaduto.

OTT.2007: Trattato di Lisbona, riprende il Trattato costituzionale.

 

PILASTRI DELLA COMUNITA’ EUROPEA.
 

PRIMO PILASTRO: interventi in ambito economico .

SECONDO PILASTRO: politica estera     -  PESC=   Politica
                                                                                           Estera
                                                                                           Sicurezza
                                                                                           Comune

Attualmente Mr.PESC e’ uno spagnolo, Javier Solana, chiamato ad esprimersi quando va data una opinione di sintesi degli Stati ma autonoma; e’ soggetto diverso dai singoli Stati.

COMMISSARI: es.
- commisario europeo ai trasporti
- commissario europeo alla concorrenza


TERZO PILASTRO: G.A.I. = Giustizia
                                                     Affari
                                                     Interni (Polizia, in senso lato).

 

Parlamento, Commissione, Consiglio operano insieme.
Nel II e III pilastro si lavora di piu’ a livello organizzativo.

Con il TRATTATO di LISBONA  e’ stato recepito il principio di maggioranza anche in questi settori, un  passo in avanti rispetto ai precedenti Trattati.

 

NOTE E CHIARIMENTI:

  • e’ possibile la politica dell”OPTING OUT”, uno Stato si tiene fuori da certi ambiti di cooperazione. Ad es. la Gran Bretagna non fa parte della Comunita’ con moneta unica. La Polonia ha dichiarato che non sottoscrivera’ la Carta di Nizza, la Carta dei Diritti.
  • L’espressione piu’ compiuta della Unione Europea per sovranita’ e’ quella della moneta: pero’ permangono tracce di entita’ parastatuali.
  • Le banche fanno parte del BOARD della BCE.Il Governatore decide della moneta(sede a Francoforte) europea ed e’ equivalente al Governatore degli Stati Uniti
  • La sede a Francoforte e’ stata voluta perche’ la Lira era la piu’ debole moneta ed il Marco poteva accontentare la Germania.
  • Il primo Governatore e’ stato un olandese.

 

Fonte: http://www.testi-utili.com/primo_anno/pubblico/DIRITTO%20PUBBLICO%2025%20NOV..doc

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

 

Diritto Pubblico                        (lezione del 16/11/2007).

 

MAGISTRATURA =  3° POTERE DELLO STATO.

Il potere giudiziario e’, secondo la tripartizione di Montesquieu, il 3° potere dello Stato a fianco del legislativo e dell’ esecutivo.

ART: 104. La Costit. lascia un margine di ambiguita’ quando parla di “Ordine” .La Magistratura e’ un  Ordine autonomo ed indipendente.
ORDINE  = ordine professionale con un albo.
In realta’ il Costituente probabilmente ha compiuto un refuso, o forse si tratta di una mediazione tra chi voleva una Magistratura piu’ indipendente e chi voleva invece una Magistratura non eretta a rango di potere, condizionata nel suo esercizio da Esecutivo e Legislativo.

Nei 60 anni della  Costit. e tramite il C.S.M. l’autonomia e l’indipendenza dell’Ordine e’ diventato certamente un potere.. Un dubbio non sciolto e’ pero’ la posizione del P.M. rispetto ai Giudici. La Costit. sceglie un unico corpo della Magistratura che contiene sia Giudici  ( i  giudicanti , coloro che decidono le singole controversie) che Pubblici Ministeri  (coloro che  promuovono l’azione penale, l’accusa).

In Italia sono tutti Magistrati e tramite concorso si decide chi e’ giudicante e chi P.M.
La filosofia di fondo e’ che il P.M. e’ posto nell’ordinamento giudiziario non come  “poliziotto” che investiga. Le indagini vengono svolte con le dovute garanzie, ad es. il difensore e’ presente durante gli interrogatori. Giudice e P.M. hanno lo stesso “culto” per le garanzie .Quindi c’e’ una ispirazione garantistica.  Una visione meno garantistica avrebbe portato il P.M. fuori dall’albo della Magistratura.
In America il P.M. e’ elettivo, non accede per concorso ma per elezione popolare. Quindi abbiamo:

  • P.M. nel corpo della Magistratura (modello italiano)
  • P.M. come “poliziotto”
  • P.M. elettivo, con carica piu’ politica che giudiziaria( modello americano).

ART 107, 3° comma. Le garanzie di indipendenza non sono garantite per tutti (?).
Il Legislatore puo’ dare minor garanzia di indipendenza al P.M. Ma nel corso della storia della Repubblica le garanzie sono state realizzate per tutti i Magistrati. Infatti:

  • la presenza di un C.S.M. ha concorso a garantire una indipendenza alta a tutti i Magistrati.
  • a Magistratura, nonostante le critiche, ha ruolo per l’effettivita’ delle leggi stesse, risultato POSITIVO sia per l’azione del P.M. che del Giudice.

Gli anni piu’ difficili sono stati dal 1992 ad oggi, cioe’ in questa fase storica si e’ aperta  una conflittualita’ che ha condotto da un lato all’attacco deliberato del ceto politico contro i Magistrati e dai Magistrati stessi, con forme di garantismo che in piu’ di un caso hanno creato polemiche.
Per inciso:
Art. 21. Liberta’ di pensiero vale anche per  il Magistrato che deve pero’ salvaguardare la parvenza di imparzialita’ che altrimenti sarebbe minacciata nella sua immagine.

Lo scontro dialettico e politico e’ figlio del progetto di riforma Castelli del 2005, n. ..che ha cercato di circoscrivere gli ambiti della Magistratura ed ha, tra mille polemiche, posto le premesse per una piu’ seria distinzione delle funzioni tra Magistratura inquirente e giudicante (es. soggezione gerarchica dei P.M. ai loro Capi d’ufficio per indebolire soprattutto i P.M. che non hanno/avevano piu’ una delega per le indagini). Nell’ultimo anno la legge Mastella ha in parte modificato alcuni aspetti della riforma Castelli, ad es. si e’ ridotta quella separazione di funzioni tra carriera del P.M. e del Giudice e si e’ rafforzato il ruolo dei singoli P.M. nell’Ufficio giudiziario:

  •  1°GRADO   TRIBUNALE  ( P.M. Procura della Repubblica)
  •  2°GRADO  CORTE D’APPELLO (con un Capo d’Ufficio)
  •  3°GRADO  CASSAZIONE (suddivisa  per argomenti in 1° sezione e  2° sezione)

 

RIFORMA MASTELLA.
Da’ poteri ai singoli. Formalmente tutte le indagini erano in carico al Capo d’Ufficio.

Non tutte le previsioni della riforma Castelli sono pero’ negative: ad es. la …
della Magistratura, la figura dell’UDITORE  presso… , opera di formazione dal punto di vista pratico e del manuale stesso. Introduzione dell’avanzamento in  carriera per titoli ed esami, anzianita’, concorsi interni per essere capaci e meritevoli, premi ai casi piu’ significativi e alla efficienza della giustizia.

Concorsi per titoli ed esami: il principio di concorsi interni per l’invecchiamento
e’ giusto ma per come vengono svolti  c’e’ piu’ interesse ai titoli.

 

           CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

Il principale baluardo dell’indipendenza e’ il C.S.M. , organo che ha avuto una nascita tardiva rispetto alla nascita della Costituzione, operativo dalla fine degli anni ’50.
Il Capo del C.S.M. e’ il Pres. della Rep. che delega le funzioni  al Vice-presidente ,eletto da tutti i membri laici del CSM  e anche dai togati, cioe’ gli eletti dal Parlamento( per evitare forme di corporativismo all’interno del CSM).
COMPITI:

  • Funzione amministrativa
  • Para-normativa
  • Giurisdizionale .

Si dice che il CSM amministra la giurisdizione nel senso che e’ il soggetto che regola l’assunzione in servizio, la gestione della carriera: promozioni,trasferimenti e altre vicende( es. sanzioni disciplinari).Assegna i Magistrati alle singole sedi, tasselli della macchina giudiziaria sono riordinati dal CSM stesso come pure si puo’ dire che il CSM da’ attuazione ai principi costituzionali .

ART.25. Nessuno puo’ essere distolto dal giudice naturale.
Il soggetto giudicante e’ organizzato in modo tale che in anticipo sono previste le assegnazioni (registrate in TABELLE). Apparenza e sostanza dell’imparzialita’ sono cosi’ garantite. Le TABELLE   sono predisposte da consigli giudiziari ma il sistema tabellare e’ invenzione del CSM. Siccome una parte dei compiti amministrativi spetta al CSM ,questi e’ legittimato a porre in essere norme che realizzano i principi costituzionali (non di rango primario).Dura in carica 5 anni.

                              CORTE COSTITUZIONALE.
( VALUTA LEGGI GIA’ IN VIGORE).

COMPOSIZIONE:

  • un terzo dei membri e’ nominato dal Pres. della Repubblica, da’ garanzia di approccio costituzionale,di indipendenza sopra le parti, esprime la volonta’ popolare
  • un terzo lo nomina il Parlamento in seduta comune, rappresenta la componente politica
  • un terzo lo nomina la Suprema Magistratura, componente piu’ tecnica,da’ maggiore importanza al problema di incostituzionalita’,

 che si compone :

    • ordinaria = Cassazione
    • amministrativa = Consiglio di Stato
    • contabile = Corte dei Conti

COMPITI FONDAMENTALI:
E’ il Soggetto che deve:

              -     valutare la COSTITUZIONALITA’ delle leggi ,conformita’ alla Costit. stessa perche’ un singolo giudice ha sollevato appunto il  dubbio di costituzionalita’ della legge.
GIUDIZIO SULLE LEGGI:

  • per via incidentale ,cioe’ quando un Giudice deve applicare una legge, un articolo, un comma contrario alla Costit. e  c’e’ un parametro che si ritiene violato.Se e’ fondato il dubbio  la  Corte Costit. cerca la incompatibilita’
  • per via principale, cioe’ quando o lo Stato impugna una legge della Regione o la Regione impugna una legge dello Stato.Trattasi di lesione di competenza amministrativa (ad es. demanio marittimo). La Corte Costit. ha funzione di ARBITRO fra le parti , fra poteri dello stato , per conflitto in un atto o in una rivendicazione di potere.

-     giudicare il Presidente della Repubblica.

CHIARIMENTO:
Una legge non sembra manifestamente infondata e c’e’ un rapporto di pregiudizialita’, se dalla lettura della norma e del caso :

  • non e’ possibile non violare la Costit.
  • non posso risolvere il caso se non applico quella norma

E’ opportuno e necessario che  la Corte Costit. dica come fare per risolvere quel caso.

A Vice- presidente sono elette persone con caratura piu’ costituzionale che politica ( attuale Vice-pr. e’ Mancino).

Compito GIURISDIZIONALE e’ anche disciplinare. Il CSM puo’ irrogare sanzioni disciplinari ai Magistrati secondo un processo che assomiglia  ai processi che si svolgono presso la giustizia ordinaria… sono appellabili alla Corte di Cassazione, organo di vertice della Magistratura (da’ giudizio di legittimita’). Controlla se l’applicazione delle leggi e’ stata fatta in modo corretto, conforme alla legge stessa.
GRADI DI GIUDIZIO:
1° GRADO
2° GRADO
3° GRADO CASSAZIONE divisa in due sezioni; quando la Cassazione si esprime a sezioni unite esprime un principio quasi assolutamente certo. Il Presidente della 1° sezione e’ Pres. dell’intera Corte.

ART.111.  E’ stato introdotto nella sua versione attuale nel 1999 (prima era piu’ corto). Si sono aggiunte norme sul c.d. GIUSTO PROCESSO (ART.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) , ratificato anche dalla Costit.
Punti chiave:

  • il processo si svolge in condizioni di parita’ fra accusa e difesa e dinnanzi ad un giudice terzo(distinto) ed imparziale
  • il processo si svolge nel CONTRADDITTORIO tra le parti, non deve esister che il P.M. porti una prova preconfezionata; nelle  prove assunte prima del processo, la parte di difesa deve avere concorso alla loro “scoperta”.
  • il processo deve svolgersi in un tempo ragionevole . In molti casi, dopo un certo numero di anni, un ricorso alla Corte europea da’ diritto ad un indennizzo. N.B. I ritardi avvengono :
    • per carenza di  Magistrati
    • perche’ il legislatore non ha il coraggio di ridurre il numero dei gradi di giudizio( es .la Cassazione discute l’intero processo perche’ annulla la sentenza precedente)
    • perche’ l’azione penale e’ obbligatoria sempre ed in ogni caso (ART.112). In alcuni Paesi invece si puo’ decidere di depenalizzare alcuni reati per un certo periodo e quindi si riduce il carico di lavoro per i Tribunali (es.Francia).

Il ricorso alla Corte Costituzionale e’  limitato per legge. Non va fatto ricorso alla Corte se il Giudice puo’ interpretare la norma in un qualunque modo costituzionalmente corretto alla luce dei normali metodi interpretativi.

 

Fonte: http://www.testi-utili.com/primo_anno/pubblico/DIRITTO%20PUBBLICO%2016%20NOV..doc

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

 

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