Tipologie lavorative

 

 

 

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Tipologie lavorative

Nuove tipologie lavorative =>

  • Il lavoro part-time: Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che si caratterizza per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore all’orario di lavoro normale fissato dai contratti collettivi applicati (tempo pieno).Può essere di tipo orizzontale (la diminuzione dell’orario di lavoro viene organizzata riferendosi al regolare orario giornaliero), verticale (durante la giornata lavorativa il lavoro si svolge a tempo pieno, con periodi prestabiliti, quindi nell’arco della settimana, mese o anno) e misto
  • Il telelavoro: Contratto caratterizzato dal decentramento spaziotemporale delle attività lavorative. Consente al lavoratore di poter lavorare a prescindere dal luogo in cui è situata l’azienda di riferimento utilizzando supporti informatici e telematici. Si differenzia in diverse tipologie: telelavoro da casa o domiciliare (lavoro svolto da casa per mezzo di supporti tecnologici), telelavoro mobile (non esiste un unico luogo di lavoro, distribuito sul territorio), telelavoro da centri satellite o di vicinanza (il lavoratore svolge la sua attività presso un centro adibito per il telelavoro in cui è possibile affittare postazioni operative anche per brevi periodi).
  • La somministrazione di lavoro: Conosciuto come lavoro interinale, prima della Riforma Biagi, questo contratto coinvolge tre soggetti: il lavoratore, l’impresa che fornisce il lavoratore e l’impresa che usufruisce del lavoratore. L’agenzia che somministra il lavoro gestisce le risorse (i lavoratori), quindi assume la funzione di intermediazione e formazione.
  • Il lavoro a progetto : Permette al lavoratore di partecipare alla realizzazione di uno o più progetti specifici o solo ad alcune parti di essi secondo quanto stabilito con il datore di lavoro (committente) senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma e indipendentemente dal tempo impiegato (ma in funzione del risultato).
  • Il lavoro occasionale di tipo accessorio: Si applica per regolamentare prestazioni di lavoro occasionali favorendo l’emersione del lavoro sommerso. Si applica prevalentemente per lo svolgimento di attività quali: assistenza domiciliare, sostegno scolastico privato, traduzioni, servizio ai tavoli nei bar/ristoranti, ecc. Ha un compenso inferiore a 5000 euro nel corso di un anno solare.
  • Lavoro ripartito : Conosciuto anche come job sharing, è un contratto di lavoro mediante il quale “due lavoratori si costituiscono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa”. I lavoratori operano per la stessa attività lavorativa e organizzano i tempi delle attività essendo i responsabili del raggiungimento degli obiettivi, potendosi alternare nelle attività e nei tempi di lavoro.
  • Il lavoro intermittente: prevede che un lavoratore si metta a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzare la sua prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. Il lavoratore, sempre rintracciabile dal datore di lavoro, riceve la chiamata con un preavviso che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo. Datore e lavoratore possono concordare un’indennità di reperibilità per garantire all’azienda la disponibilità lavorativa. Se il lavoratore non rispetta tale contratto senza giustificato motivo, il rapporto di lavoro si risolve e il lavoratore è obbligato a restituire l’indennità di reperibilità.
  • Il distaco (o comando) : Regolamentato dalla Legge Biagi nel settore privato, si applica nel caso in cui il datore di lavoro mette a disposizione di un’altra azienda i propri dipendenti (uno o più) per esigenze produttive. I lavoratori possono svolgere nell’azienda cui sono “imprestati” solo la stessa attività o attività simili. Il datore di lavoro è tenuto a chiedere il consenso del lavoratore per poter applicare questa tipologia di lavoro.
  • Trasferimento d’azienda o di un ramo: Si applica quando nell’azienda cambiano le condizioni di titolarità della stessa o quando viene trasferita solo una parte dell’azienda. Lo scopo di questa normativa è tutelare il lavoratore nel momento in cui cambia il datore di lavoro: questa normativa consente al lavoratore di conservare e tutelare il suo rapporto di lavoro ed i diritti che ne conseguono, anche con il nuovo titolare dell’azienda: il contratto di lavoro resta dunque in vigore.
  • Il contratto di inserimento: Questo contratto permette di inserire o reinserire il lavoratore nel contesto lavorativo, mediante la predisposizione di un progetto individuale che ha lo scopo di conciliare le competenze professionali del lavoratore alle necessità del contesto lavorativo in cui viene inserito. È applicabile nel settore privato, ma non nella pubblica amministrazione.

 

Fonte: http://www.appuntiunito.it/wp-content/uploads/2013/12/psicologia-del-lavoro.doc

Sito web da visitare: http://www.appuntiunito.it

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