Cos' è il franchising aprire un negozio in franchising

 


 

Cos' è il franchising aprire un negozio in franchising

 

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Cos' è il franchising aprire un negozio in franchising

 

COS'E' IL FRANCHISING

 

Il Franchising (o Affiliazione commerciale) è una forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (Affiliante o Franchisor) e uno o più imprenditori (Affiliati o Franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti uno dall'altro, che stipulano un apposito contratto attraverso il quale:

L'Affiliante concede all'Affiliato l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how (l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie) ed i propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire all'Affiliato la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa Affiliante.

L'Affiliato si impegna a far proprie politica commerciale e immagine dell'Affiliante nell'interesse reciproco delle parti medesime e del consumatore finale, nonché al rispetto delle condizioni contrattuali liberamente pattuite.

Il franchising si presenta oggi sotto tre tipi diversi:

Franchising di distribuzione: il franchising presuppone che l'Affiliante abbia messo a punto e sperimentato delle tecniche e dei metodi commerciali costituenti il know-how che egli trasferirà al suo Affiliato. A fronte dell'uso dei marchi, dei servizi resi e dei beni forniti l'Affiliante chiede all'Affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto di entrata e/o di canoni periodici (royalties).

Franchising di servizi: E' un sistema nel quale l'Affiliato non vende alcun prodotto, ma offre la prestazione di servizi inventati, messi a punto e sperimentati dall'Affiliante. Il campo di attività di questo sistema è molto vario, andando dalla ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, bar, ecc.) alle attività turistiche e del tempo libero (alberghi, villaggi di vacanze, agenzie di viaggi, campeggi, centri sportivi, ecc.) dalla stampa e riproduzione rapida agli istituti di bellezza e ai parrucchieri, dai servizi di consulenza professionale agli istituti di istruzione e formazione, dalla intermediazione immobiliare all'autonoleggio, ecc.

Franchising industriale: In questo sistema i partner Affiliante e Affiliato, sono due imprese industriali. Il primo concede all'altro la licenza dei brevetti di fabbricazione ed i marchi, gli trasmette la sua tecnologia, gli assicura un'assistenza tecnica costante. Il secondo, l'Affiliato, fabbrica e commercializza le merci prodotte dal proprio stabilimento applicando il know-how e le tecniche di vendita dell'Affiliante.

 

 

 

LEGGI

PROGETTO DI LEGGE - N. 3834

(RISULTANTE DALL'UNIFICAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI SENATORI MACONI ED ALTRI; ASCIUTTI; MARINO ED ALTRI; COSTA)

APPROVATO IN DATA 25 MARZO 2003 IN SEDE DELIBERANTE DALLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)


Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale

Art. 1.

(Definizioni).

1. L'affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale può essere utilizzato in ogni settore di attività economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:

a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, che il know-howcomprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita o la rivendita dei beni o servizi contrattuali; per individuato, che il know how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;

c) per royalties, una percentuale che l'affiliante richiede all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;

d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.


Art. 2.

(Ambito di applicazione della legge).

1. Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all'articolo 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi, nonché al contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 3.

(Forma e contenuto del contratto).

1. Il contratto di affiliazione commerciale deve rispettare, a prescindere dalla quota di mercato detenuta dalle parti, la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza prevista dagli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità europea e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
2. Per la costituzione di una nuova rete di affiliazione commerciale l'affiliante deve aver sperimentato sul mercato in un qualsiasi Stato della Unione europea la propria formula commerciale per un periodo minimo di due anni e con almeno due unità di vendita, possibilmente in città diverse, metà delle quali gestite da affiliati pilota. Nel periodo di sperimentazione, si applicano i princìpi stabiliti nella presente legge.
3. Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. E' fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti.
4. Il contratto deve inoltre espressamente indicare:

a) l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima dell'inizio dell'attività;

b) le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;

c) l'ambito di eventuale esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione a canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall'affiliante;

d) la specifica del know-how fornito dall'affiliante all'affiliato;

e) le eventuali modalità di riconoscimento dell'apporto di know-how da parte dell'affiliato;

f) le caratteristiche dei servizi offerti dall'affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;

g) le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Art. 4.

(Obblighi dell'affiliante).

1. Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l'affiliante deve consegnare all'aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

a) principali dati relativi all'affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell'aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

b) l'indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio;

c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale;

d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante;

e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;

f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy;

g) un'ipotesi di bilancio previsionale fondata, se possibile, su esperienze di affiliati in posizione analoga; tale ipotesi non costituisce, in alcun modo, garanzia o promessa di risultato, ferme restando le tutele civili e penali per l'affiliato quando l'ipotesi stessa risulti elaborata con dolo o colpa grave.

Art. 5.

(Obblighi dell'affiliato).

1. L'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.

2. L'affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale.

Art. 6.

(Obblighi precontrattuali
di comportamento).

1. L'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale,ˆâ4 a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
2. L'affiliante deve motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.

3. L'aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale,ˆâ4 anche se non espressamente richiesti dall'affiliante.

Art. 7.

(Conciliazione).

1. Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato.

Art. 8.

(Annullamento del contratto).

1. Se una parte ha fornito false informazioni, l'altra parte può chiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

Art. 9.

(Norme transitorie e finali).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti di affiliazione commerciale in corso nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Gli accordi di affiliazione commerciale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge se non stipulati a norma dell'articolo 3, comma 1, devono essere formalizzati per iscritto secondo le disposizioni della presente legge entro un anno dalla predetta data. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge i contratti anteriori stipulati per iscritto.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

CODICE DEONTOLOGICO AIF

Dell' Associazione Italiana del Franchising(1/1/95; rev. in data 1/4/97)

Premessa

Il presente Regolamento deve essere osservato da tutti i Soci dell'Associazione Italiana del Franchising.

Esso ha lo scopo di imporre agli Affilianti, Soci dell'Assofranchising, l'adozione di regole di comportamento ispirate a principi di correttezza e professionalità.

L'appartenenza dell'Affiliante all'Assofranchising garantisce, quindi, l'assoggettamento di esso a tali ulteriori regole, tendenti a favorire l'instaurazione e lo svolgimento di un corretto rapporto di Franchising.

Il presente Regolamento integra - ma non sostituisce ne si pone in contrasto con - le normative di legge e/o di autoregolamentazione, vigenti a livello nazionale ed europeo, che devono quindi continuare ad essere scrupolosamente osservate dai Soci.

Nel caso in cui dovesse insorgere, in futuro, un conflitto tra il presente Regolamento ed una normativa di legge inderogabile, sarà cura dell'Assofranchising modificare di conseguenza il Regolamento. Nel frattempo, i Soci saranno automaticamente esonerati dall'osservanza delle norme di esso, che dovessero risultare in contrasto con tale norma ti va.

Il presente Regolamento presuppone la stretta osservanza, da parte dei Soci, delle regole deontologiche e di autoregolamentazione, predisposte dalla Federazione Europea del franchising, con le quali esso deve essere coordinato, sia in fase interpretativa che applicati va, per impedire l'insorgere di qualsiasi conflitto.

Il presente Regolamento verrà periodicamente rivisto ed aggiornato, per essere in linea con le nuove normative che dovessero essere adottate, sia su base legislativa che volontaria, a livello nazionale ed europeo.

Art.1 - Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutta la normativa nazionale, applicabile direttamente od indirettamente in materia di Franchising, ed in particolare quella contenuta nel Codice Civile, quella vigente in materia di Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale, nonché quella relativa alla Tutela della Concorrenza, con specifico riferimento alla Legge 10 ottobre 1990, n.287.

Inoltre, i Soci sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa europea applicabile, direttamente od indirettamente, in materia di Franchising, sia su base re gol amen tare che volontaria, con particolare riferimento al Regolamento n.4087 del 30 novembre 1988, ed al Codice Deontologico Europeo, predisposto dalla Federazione Europea del Franchising.

In fine , i Soci dovranno osservare scrupolosamente tutte le norme contenute nel presente Regolamento, nel Codice Deontologico e nello Statuto dell'Assofranchising.

L'inosservanza dei sopra citati doveri, da parte dei Soci, verrà sanzionata in conformità alle previsioni contenute nel successivo Art.ll.

Art.2 - Periodo Minimo di Esperienza

Prima di costituire la propria rete di Franchising, l'Affiliante dovrà aver sperimentato sul mercato, con successo, la propria formula, per un periodo minimo di 1 anno, con almeno un'unità pilota, qualora applicabile.

Art .3 - Marchi

L'affiliante dovrà essere titolare di un diritto, valido ed incontestato, all'uso esclusivo dei marchi commerciali utilizzati nell'ambito della rete di Franchising.

Tali marchi dovranno essere regolarmente registrati, o comunque depositati in conformità alla normativa vigente.

Nel contratto di Franchising dovranno essere specificamente indicati gli estremi della registrazione o del deposito dei marchi, nonché la fonte, la durata e l'estensione dell'esclusiva dell'Affiliante, nel caso in cui egli non sia titolare di essi.

Art. 4 - Contratto Preliminare di Franchising

L'utilizzo di un contratto preliminare di Franchising dovrà essere limitato ai casi in cui esso risulti assolutamente indispensabile, per il corretto perseguimento degli obiettivi di sviluppo del sistema di franchising; da parte dell'Affiliante.

Tale contratto non dovrà però, in nessun caso, sostituire od integrare, in tutto od in parte, il contratto definitivo di Franchising e dovrà chiaramente indicare i tempi e le modalità di instaurazione del rapporto e di sottoscrizione del contratto definitivo.

Art.5 - Doveri Preventivi di Informazione dell'Affiliato da Parte dell'Affiliante

L'Affiliante dovrà consegnare all'Affiliato, almeno 15 giorni lavorativi prima della firma del contratto di Franchising, la seguente documentazione:

  • a) una copia integrale del suddetto contratto di Franchising, unitamente a tutti i relativi allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistono obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che però dovranno essere menzionati nel contratto;
  • b) su richiesta dell'Affiliato una copia del 520 bilancio degli ultimi tre anni, od, in ogni caso, a decorrere dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
  • c) una lista degli Affiliati operanti all'interno del suo sistema di franchising, completa di indirizzi e numeri telefonici;
  • d) un documento contenente l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli Affiliati, negli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
  • e) su richiesta dell'Affiliato un documento contenente la sintetica descrizione degli eventuali procedimenti giudiziari - promossi nei suoi confronti negli ultimi tre anni - relativamente al sistema di Franchising in esame, sia da 'Affiliati che da terzi privati o da pubbliche autorità;
  • f) un'ipotesi di rendiconto economico dell'Affiliato;
  • g) una copia del presente Regolamento;
  • h) una copia del Codice Deontologico.

Art. 6 - Contratto di Franchising

Al momento della presentazione della domanda di ammissione all'Assofranchising, l'Affiliante dovrà consegnare, alla stessa, copia del suo contratto tipo di Franchising, corredato dei relativi allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che però dovranno essere in ogni caso menzionati.

Inoltre, l'Affiliante dovrà consegnare tempestivamente, all'Assofranchising, tutti gli eventuali successivi testi modificati del Suo contratto tipo di franchising, in modo che l'Assofranchising abbia sempre copia del contratto, da esso al momento utilizzato.

Il contratto di Franchising dovrà essere redatto per iscritto, in modo chiaro ed esauriente, e dovrà espressamente prevedere l'obbligazione dell'Affiliato di conformarsi alla disciplina contenuta nel Codice Deontologico e nel presente Regolamento.

Art. 7 - Durata del Contratto

Il contratto di Franchising potrà avere durata determinata o indeterminata.

All'Affiliato dovrà però essere garantita Una durata minima tale da consentire l'ammortamento dell'investimento effettuato, ed, in ogni caso, non inferiore a tre anni, fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, per inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti.

Tuttavia, la permanenza in vigore del contratto potrà essere subordinata al raggiungimento di risultati minimi annuali, da parte dell'Affiliato, ad esempio in termini di minimi di acquisto o di vendita. Tali minimi dovranno essere ragionevoli, basati sulle precedenti esperienze del sistema di Franchising, ma adattati al caso in esame, e dovranno essere frutto di concorde valutazioni delle parti.

Art. 8 . Formazione e Know How

Nel contratto di Franchising dovrà essere indicato chiaramente il tipo, l'entità ed il periodo dell'assistenza e della formazione, iniziale e successiva, fornita dall'Affiliante all'Affiliato.

Tali dati potranno essere contenuti in un allegato, da aggiornare periodicamente.

Inoltre, dovrà essere indicato chiaramente il Know how fornito dall'Affiliante all'Affiliato.

Art. 9 - L'esclusiva

Nel rapporto di Franchising dovrà essere prevista un'area di esclusiva territoriale concessa dall'Affiliante all'Affiliato.

L'esistenza di un'esclusiva, il cui ambito territoriale deve essere precisato dalle parti, viene ritenuta essenziale per un chiaro, corretto e proficuo svolgimento del rapporto, a meno che l'Affiliante non motivi chiaramente e per iscritto le ragioni della mancata concessione della stessa all'Affiliato, con riferimento al miglior risultato complessivo della rete.

Art. lO - Scioglimento del Contratto

Il contratto di Franchising deve indicare chiaramente i possibili casi di scioglimento dello stesso.

L'eventuale risoluzione automatica del contratto, per inadempimento di una delle parti, dovrà essere limitata ai casi in cui tale inadempimento riguardi clausole di

importanza oggettivamente notevole, o che tali possano essere ritenute per la corretta impostazione e gestione del sistema di Franchising.

Per i casi di violazione di obbliqazione contrattuali di minore rilevanza, deve essere prevista una procedura di messa in mora della parte che ha commesso la violazione, per dare modo ad essa di eliminare la violazione contrattuale.

Il contratto deve, infine, contenere specifiche previsioni, relative alle obbligazioni delle parti, all'atto dello scioglimento dello stesso, in particolare per quanto riguarda la cessazione dell'uso dei segni distintivi dell'Affiliante, da parte dell'Affiliato, e la vendita della merce residua, o l'eventuale riacquisto di essa, da parte dell'Affiliante, qualora tale vendita non sia possibile, o l'Affiliante preferisca così procedere per la tutela del sistema di Franchising.

Art. 11 - Sanzioni

L'Associazione Italiana del Franchising vigilerà sulla corretta ed integrale osservanza, da parte dei propri Soci, delle norme contenute nel presente Regolamento1 nonché delle norme aventi forza di legge o di autoregolamentazione, che risultino applicabili ai rapporti di Franchising, sia a livello italiano che a livello europeo.

Nel caso di violazione delle suddette norme, l'Assofranchising potrà adottare, nei confronti dei Soci che ne siano responsabili, le sanzioni previste dall'Art.14 dello Statuto dell'Associazione, secondo la procedura in esso indicata.

Adeguata diffusione verrà data, tra i Soci, alle sanzioni adottate.

 

 

 

Fonte: http://www.dplmodena.it/pillolefranchising.doc

Sito web da visitare: http://www.dplmodena.it/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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IL FRANCHISING TURISTICO

 

Il Franchising. Le origini economico-giuridiche. Dal franchising di beni al franchising di servizi.

Franchising è il contratto concluso fra due imprenditori col quale una parte, il franchisor, cioè affiliante, attribuisce all’altra, franchisee, cioè affiliato il diritto, di produrre o commercializzare beni o servizi con i propri segni distintivi o brevetti, esperienze, conoscenze tecniche (know how), contro un corrispettivo di denaro. Si crea così una rete di imprese satelliti promosse e realizzate da un’impresa principale. Le imprese affiliate rimangono economicamente indipendenti ma contrattualmente legate all’impresa affiliante con la quale costituiscono un sistema franchising: un’organizzazione in cui

  • l’affiliante, che ha già una posizione nel mercato, attua attraverso gli affiliati una penetrazione capillare, pur mantenendo l’unitarietà della struttura economica
  • l’affiliato a fronte del vantaggio di utilizzare propri segni distintivi affermati, si adegua ai modelli operativi dell’affiliante, così il pubblico identifica il franchisee con il franchisor.

Contratto di affiliazione commerciale: è la dizione che il legislatore italiano ha scelto per nominare il franchising.

Etimologia: nel Medioevo il termine francese Franc era utilizzato per indicare un privilegio, poi seguito da porti franchi, zone franche per designare luoghi esenti da imposizioni fiscali.

Franchise o franchigia era in origine la concessione di un diritto ai propri sudditi che avevano un vantaggio e poi significava concessione amministrativa (licence).

Le origini del franchising risalgono alla idea commerciale di Isaac Singer, che inventò la macchina da cucire. Per distribuirla e quindi per trovare il capitale necessario per produrla, creò un rapporto commerciale in cui in cambio del diritto di vendere in esclusiva le sue macchine in una certa area geografica, l’altra parte, pagava le tasse di licenza (licensing fee)e si impegnava a istruire i clienti. Con i fondi raccolti Singer produsse massicciamente nuove macchine da cucire e per venderle aveva già così realizzato una rete di distribuzione.

Lo schema fu seguito poco dopo da altre imprese, fra cui General Motors e Coca Cola, col risultato di realizzare un’integrazione fra produzione e distribuzione, in cui i diritti di esclusiva venivano ceduti dal detentore dell’invenzione a una serie di imprenditori addetti alla vendita.

Una trasformazione del contratto, denominato franchising quando dai beni si applicò ai servizi. La catena alberghiera Holiday Inn fu la prima, motel con spazi riservati ai bambini, agli animali, al relax, in posizioni strategiche x gli automobilisti. Le imprese di servizi soprattutto nel settore dell’ospitalità e della ristorazione, si aprono a criteri di qualificazione in cui diventa centrale l’originalità della formula contenuta in un simbolo di immediata percezione al pubblico. Il logo che raffigura i segni distintivi dell’impresa ed esprime in modo immediato una definita tipologia di servizi.

Comincia a crescere l’attenzione del franchisor sulla formazione dell’affiliato, secondo parametri uniformi in modo che non solo il bene ma anche le modalità di vendita assumessero e differenziassero l’idea ben definita. Ora le parti contraenti pongono attenzione alla formazione del personale, e sono uno degli obblighi imposti all’affiliato, con riferimento alle tecniche per la vendita e la presentazione al pubblico.

Franchising e concorrenza

Il franchising si inquadra tra i contratti di distribuzione, in cui una parte si impegna a promuovere la rivendita di beni o servizi prodotti o distribuiti dall’altro contraente. Contratti di distribuzione sono le attività di collocamento dei prodotti sul mercato del consumo. Nel caso del franchising la differenza è che le imprese affiliate agiscono in sinergia creando, con lo strumento contrattuale, una rete di imprese di produzione e di distribuzione, che operano coordinando le loro politiche.

Si distingue la produzione diretta, da produttore a consumatore, da quella indiretta in cui agiscono più soggetti economici, produttore, grossista, dettagliante, consumatore. La distribuzione indiretta può essere semplice se fra produttore e rivenditore ci sono rapporti economici; integrata se il rivenditore fa parte dell’organizzazione del produttore, come nel franchising.

Vi sono bilanciamenti tra libertà di iniziativa economica, riconosciuta dall’art 41 Cost che afferma che l’iniziativa economica privata è libera, e tutela della concorrenza, secondo art. 81 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che vieta qualsiasi accordo che impedisca o restringa la concorrenza.

Il codice civile e la legge per la tutela della concorrenza e del mercato n. 287 del 1990 disciplinano l’attività d’impresa x garantire la libera concorrenza fra le imprese e la tutela del consumatore, preservandola dai monopoli, antitrust, e vietando al contempo comportamenti scorretti., concorrenza sleale. Concorrenza deriva da concorrere che significa competere sul mercato. Le imprese in concorrenza corrono insieme verso il successo sul mercato e vi sono norme che regolano la concorrenza.

Secondo l’art. 81 del Trattato CEE e la legge n. 287 del 1990, sono vietate le intese che restringono la concorrenza. Intese sono accordi, associazioni di associazioni di imprese e pratiche concordate. Per la legge antistrust i contratti sono accordi e dunque sono intese. I contratti di distribuzione sono intese verticali coinvolgendo soggetti a diversi livelli della filiera produttiva. Il Franchising è potenzialmente lesivo della concorrenza ma ha una esenzione al divieto ai sensi dell’art. 81 del Trattato CEE che prevede esenzione dal divieto per accordi o pratiche che contribuiscano a migliorare la produzione e la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico ed economico. Questo perché gli accordi verticali sono spesso in grado di apportare vantaggi di efficienza economica, riduzione dei costi di distribuzione, incremento di investimenti per beneficio delle imprese e dei consumatori.

Le autorità comunitarie e nazionali hanno stabilito una presunzione di liceità a favore delle intese verticali, ammettendo la legittimità del franchising e dei contratti di distribuzione a determinate condizioni, x imprese la cui quota di mercato è inferiore al 30%, senza richiedere nessun intervento autorizzativo delle autorità comunitarie o nazionali, secondo il regolamento 1/2003/CE del 2002. Tale regolamento, modificato dal regolamento n. 411/2004 che ha esteso le regole alla pratiche anticoncorrenziali in materia di trasporti aerei fra Comunità e Paesi terzi, regola la materia e ha attribuito alla Commissione il potere di revocare il beneficio con il regolamento se un accordo ha effetti incompatibili con art. 81 del Trattato CEE.

La legge italiana n. 129 del 2004 disciplina la affiliazione commerciale insieme alla leggi agevolative che hanno incluso il franchising nel finanziamento pubblico, cioè Agevolazioni a favore dell’autoimpiego. La legge n. 287 del 1990°  è stata istituita dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato, cioè Autorità antitrust: è una Autorità indipendente, una amministrazione pubblica che decide in base alla legge senza interventi da parte di altri organi dello Stato. Con tale legge si è introdotta nel nostro ordinamento la normativa antitrust in attuazione dell’art. 41 Cost, adegua il nostro ordinamento a quello comunitario. L’Autorità antitrust ha competenza anche in materia di pubblicità ingannevole.

Franchising e affiliazione commerciale - definizioni

La legge n. 129 del 2004 sulle Norme per la disciplina della affiliazione commerciale, conferisce tipicità al contratto di affiliazione commerciale. La qualificazione del rapporto come commerciale sottolinea una relazione di intesa e collaborazione. Indica un rapporto di durata con contenuto patrimoniale, contrassegnato dal vincolo di patto tra l’affiliato, cioè il soggetto indipendente che mette a profitto le potenzialità dell’affiliante a fini commerciali.

L’affiliazione commerciale, franchising, è il contratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, disegni, diritti d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale; inserendo l’affiliato in un sistema di pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. In ogni settore di attività economica. (art. 1 e 2). Il Know-how costituisce il punto di forza dell’affiliante, centrale nell’economia del contratto, perché rappresenta il cardine dell’operazione economica. I contratti che hanno come oggetto i know-how sono la concessione e la licenza. Può anche costituire uno degli elementi del contratto insieme al brevetto (contratto misto di brevetto e know-how) o il franchising.

Diritto d’ingresso e Royalties, sono uno degli obblighi principali dell’affiliato ed è il pagamento di una somma di denaro , il diritto di ingresso da corrispondere una sola volta alla conclusione dell’accordo ed è per l’affiliante una sorta di finanziamento. Le royalties sono commisurata al giro d’affari e viene determinata in percentuale o fissa secondo la libera determinazione delle parti.

Beni dell’affiliante: sono i beni prodotti dallo stesso affiliante e contrassegnati dal suo nome, è un concetto che riguarda solo il franchising di beni e non quello di servizi. Il Codice del consumo d.lgs n. 206 del 2005 ha obbligato anche il distributore a mettere sul mercato prodotti sicuri ed è soggetto, al pari del produttore, alle sanzioni penali e civili previste dalla legge in relazione ai prodotti pericolosi.

La disciplina dell’affiliazione commerciale si estende anche al franchising principale o master franchising e al franchising parziale o corner franchising (art.2):

Master franchising: è il modello più diffuso di franchising internazionale; è un contratto a titolo oneroso concluso tra un franchisor e un altro imprenditore (sub franchisor) al quale si attribuisce il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di stipulare accordi con terzi (sub franchising). Lo scopo è la creazione e la gestione di una rete di sub affiliati che consenta un’espansione geografica del franchising senza rilevanti investimenti.

Corner franchising: è caratterizzato alla  limitazione della concessione di vendita del bene o servizio dell’affiliante a una zona angolo del locale commerciale dell’affiliato. Bassi costi e diffusa soprattutto negli esercizi di media e grande dimensione.

La disciplina

La disciplina segue uno schema consueto nelle leggi speciali in materia contrattuale; è data rilevanza allo stato delle parti, alla trasparenza del contratto, alle informazioni in tutte le fasi contrattuali, soprattutto in quelle precontrattuali, prevedendo il tentativo di conciliazione per eventuali controversie. (art.)

L’art 8 sanziona con l’annullabilità del contratto la comunicazione da parte dei contraenti, di false informazioni, oltre al risarcimento del danno.

Le parti sono imprenditori, l’affiliante è affermato e ha sperimentato sul mercato la propria formula commerciale (art.2 e 3), l’affiliato è in uno stato di soggezione economica ed è la parte debole, dunque è destinatario di norme di protezione. Tra cui quella che prevede, se il contratto è a tempo determinato, una durata minima sufficiente all’ammortamento dell’investimento e non inferiore a 3 anni (legge n. 129 del 2004) Infatti il diritto di ingresso , insieme agli investimenti e ad altre spese che il franchisee deve sostenere x affiliarsi alla rete, sono dei costi non recuperabili nel breve periodo (sunk cost) e dunque condizionano il comportamento economico. Tale norma sulla durata minima del contratto non esclude che ci possa essere un recesso unilaterale prima del termine purché la facoltà di recesso sia attribuita ad entrambe.

La tutela dell’affiliato è realizzata attraverso una serie di informazioni di cui è destinatario. Prima dell’emanazione della legge viera una asimmetria informativa a svantaggio dell’affiliato. La nuova legge sul franchising è intervenuta con disposizioni che pongono obblighi informativi a carico dell’affiliante sia in fase precedente alla stipulazione del contratto che nel contenuto del contratto.

Gli obblighi informativi precontrattuali riguardano ogni info che l’affiliante è tenuto a fornire a richiesta dell’affiliato (art. 6), insieme alla copia del contratto con allegati riguardanti l’identificazione dell’affiliante, le caratteristiche della rete di affiliazione, la situazione economica e le pendenze giudiziarie.

Gli obblighi informatici contrattuali riguardano l’oggetto dell’affiliazione, cioè

  • il know-how fornito dall’affiliante,
  • le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione e allestimento, formazione
  • clausole relative a un’eventuale esclusiva territoriale
  • condizioni di rinnovo, risoluzione e cessione del contratto

Anche l’affiliato è tenuto a fornire tempestivamente, in modo completo ed esatto ogni informazione utile all’affiliante, ciascuno dei due contraenti deve collaborare alla formazione di un consenso libero e informato.

Vi sono alcune norme a tutela dell’affiliante per i possibili pregiudizi che potrebbe subire, x es. il danno all’immagine per il mancato rispetto degli standard qualitativi. Per questo in sede precontrattuale l’aspirante affiliato deve tenere nei confronti dell’affiliante un comportamento di lealtà, correttezza e buona fede, fornendo tempestivamente e in modo completo, ogni tipo di informazione ai fini della stipulazione del contratto.

L’affiliato non può trasferire la sede senza il consenso dell’affiliante se non x causa di forza maggiore e l’affiliato si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza del contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale.

A garanzia della trasparenza del contenuto del contratto e pena la nullità, deve essere redatto x iscritto per proteggere l’affiliato a cui è riservata la legittimazione a far valere la nullità anche perché non si potrebbe ipotizzare un interesse dell’affiliante che normalmente è colui che predispone unilateralmente il contratto.

Franchising turistico e certificato di qualità

Il franchising ha trovato grande diffusione nel settore turistico e in particolare in quello dei servizi e le prospettive sono di ulteriore crescita. Infatti la creazione della rete di affiliazione, il netto, consente all’affiliante in un settore in continua evoluzione come il turismo, di conoscere approfonditamente il mercato e le sue evoluzioni. All’affiliato il franchising permette di entrare nel mercato non allo stadio iniziale ma come impresa già conosciuta e con rischio economico ridotto. Il franchising consente al consumatore di orientarsi più facilmente nelle sue scelte con il vantaggio di riconoscere facilmente prerogative del servizio e caratteristiche aziendali.

Tutto ciò attraverso l’immagine evocata dal nome e dal logo del franchisor, infatti essa costituisce elemento identificativo dell’imprenditore, della gestione aziendale e della tipologia dei servizi, anticipando le moderne certificazioni di qualità. Infatti come il franchising, la certificazione di qualità è rappresentata da simboli di pronta e non equivoca lettura idonei a individuare immediatamente il livello dei servizi e la qualità della struttura e la rispondenza ad alcuni standard.

Qualità come elevato livello nei servizi e nella organizzazione aziendale, quindi riguardante le attività imprenditoriale; e qualità come adesione al concetto di sostenibilità ambientale e quindi riguardante le imprese che determinano impatto nell’equilibrio del sistema, come le strutture ricettive e le imprese del trasporto.

Sia la qualità dell’organizzazione che la qualità ambientale possono essere attestati con apposite procedure allo scopo di ottenere un marchio, una etichetta ecologica che attesti la compatibilità con l’ambiente dall’origine allo smaltimento, in base al regolamento ECOLABEL. E una certificazione ISO International Standard Organisation, cioè norme di carattere privatistico che le aziende devono possedere per la certificazione di qualità; una registrazione EMAS Environmental Management and Audit System che istituiscono un sistema di certificazione del rispetto delle normative ambientali.

La ricerca della qualità deriva dall’esigenza di garantire un mercato aperto e concorrenziale e la tutela degli interessi del consumatore, parte e custode dell’ecosistema. Il legislatore nazionale e comunitario incoraggia le iniziative tese al giusto equilibrio nel rapporto uomo-ambiente, incentivando azioni per il miglioramento qualitativo delle attività economiche e i prodotti. Sono state create norme tecniche di natura privatistica e gli organismi abilitati valutano e classificano i beni e le attività per determinare la qualità, per quelle aziende che richiedono la certificazione volontaria.

Molti franchising alberghieri possiedono un’etichetta ecologica che caratterizzano le modalità di gestione, conferendole attributi. La Legge di riforma del turismo n. 135 del 2001 prevede tra i suoi principi il sostegno dello Stato alle imprese turistiche per migliorare la qualità e il finanziamento di progetti x la qualificazione dell’offerta turistica.

Agenzie di viaggio e alberghi

Le agenzie di viaggio, cioè retailer e gli alberghi costituiscono i franchising più rilevanti del settore turistico. In entrambe le attività economiche prevalgono i beni immateriali forniti dal franchisor rispetto a quelli materiali come arredi e attrezzature. Questi sono presenti quasi esclusivamente nelle agenzie di viaggio, in modo da creare un ambiente unico e familiare (Family Feeling del network).

Negli alberghi invece vi è minore omogeneità dell’aspetto esteriore, franchising morbido, come Best Western ma vi è uniformità nella tipologia delle caratteristiche dei servizi.

I principali beni immateriali che costituiscono la prestazione principale del franchisor nel contratto di affiliazione turistica sono:

  • segni distintivi
  • know-how
  • formazione dell’affiliato e dei suoi dipendenti
  • iniziative pubblicitarie e altri strumenti di marketing (offerta pacchetti predefiniti)
  • nuove tecnologie come accesso a database, sistemi informativi che caratterizzano i franchising turistici più avanzati del settore.

I sistemi software offrono alla clientela innovativi sistemi di ricerca delle soluzioni turistiche e delle prenotazioni; minimizzano il costo del’erogazione dei servizi e ottimizzano la comunicazione all’interno del network, come intranet.

La formazione è un elemento di importanza fondamentale in tutti i franchising e nel turismo è strategica perché si superano le necessità di una consolidata esperienza per operare nel settore. I contratti prevedono clausole dettagliate sulla formazione.

La pubblicità è spesso gestita dal franchisor che si assume l’obbligo contro il pagamento di un corrispettivo, di intraprendere le iniziative pubblicitarie per qualificare il network e supportando contemporaneamente le attività dei singoli.

Le agenzie di viaggio (dettaglianti) sono entrati nel sistema di franchising recentemente negli anni ’80 e sono diventate un modello efficace e competitivo di distribuzione, grazie anche alla eliminazione delle licenze di esercizio. Punto di forza delle agenzie in franchising sono le economie di scala nei confronti dei fornitori, ottenendo maggiori commissioni sulle operazioni, potere contrattuale nei confronti dei tour operator e condivisione degli strumenti di marketing.

L’emanazione della legge sul franchising ha costituito ulteriore incentivo all’affiliazione e l’offerta così vasta e variegata ha determinato la nascita di una nuova figura professionale, il consulente franchising che guida gli operatori economici fra le tante opzioni del mercato, pubblicizzate con i canali tradizionali, associazioni di categoria e internet.

Il franchising alberghiero ha una storia che inizia con l’associazionismo come le catene alberghiere, corporate, associazioni volontarie. Esse costituiscono nel loro insieme l’ospitalità del marchio, contraddistinta dal brand.

Il franchising, a differenza di altre tipologie, si caratterizza x l’indipendenza degli imprenditori affiliati, mentre nella catena di è come regola un’unica società proprietaria e una serie di filiali, subordinate economicamente e giuridicamente.

L’ospitalità del marchio occupa una posizione di nicchia ed è caratterizzato da un’alta frammentazione e dalla presenza di medie e piccole strutture a gestione familiare ma è anche la porzione più dinamica in grado di far fronte a una domanda turistica attenta alla qualità del servizio e di un valore aggiunto.

 

 

Fonte:http://www.scienzeturismo.it/wp-content/uploads/2010/12/franchising.doc

Sito web da visitare: http://www.scienzeturismo.it

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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IL FRANCHISING, CHE COS'È

 

Il Franchising rappresenta una delle forme più interessanti sviluppatesi negli ultimi anni per "fare impresa" nel settore del commercio e dei servizi.

 

La crisi del piccolo commercio e del commercio tradizionale, provocato in parte dall’entrata dei nuovi modelli della grande e media distribuzione, appare difficilmente superabile con strumenti tradizionali di intervento.

In questo scenario, il modello franchising, che affianca ai vantaggi di personalizzazione e di qualità della piccola impresa, la pianificazione derivante da uno studio ed un’elaborazione centralizzata delle strategie promozionali, delle modalità di approvvigionamento, del lay-out, etc., può rappresentare una delle strade possibili per avviare attività di successo nel settore commerciale.

 

Infatti, con costi spesso contenuti, pochi rischi e interessanti margini di guadagno, le reti offrono una valida opportunità, soprattutto per i giovani, per collocarsi agevolmente, attraverso attività imprenditoriali in proprio, nel mondo del lavoro: la rete supplisce agevolmente e da subito attraverso il proprio know-how, l’assistenza tecnica, la formazione e vari supporti a quanto manca per intraprendere un’attività, oltre a fornire strategie commerciali chiare e ben definite.

 

Tuttavia, di fronte ad una varia ed articolata offerta di formule commerciali da parte dei franchisor, l’aspirante franchisee deve verificare la coerenza della proposta e la sua reale applicabilità al contesto territoriale scelto.

 

In Italia i franchisee sono 21.880, il 6,5% in più rispetto al ’96, con un  giro d’affari che ammonta a 16.894 miliardi.

In base alla tipologia,  i franchisee si dividono in:

 

  • distribuzione (13.692 unità)
  • servizi (7.907 unità)
  • industria (331 unità).

 

 

La seguente tabella schematizza la struttura del franchising in Italia

(i dati sono riferiti al 1997):

 

settore

Fatturato (mld)

N° franchisor

N° Franchisee

Comm. Aliment. Despecializzato

6.006

24

2.609

Comm. Aliment. Specializzato

2.328

25

2.137

Altro Comm. Specializzato

2.396

69

3.328

Servizi

2.733

183

7.907

Articoli per la persona

2.296

120

4.235

Articoli per la casa

713

31

893

Alberghi-Ristorazione

359

24

440

Costruzioni-Industria

63

10

331

TOTALE

16.894

486

21.880

Fonte: Assofranchisng- Horwath&Horwath Italia- GDO Week- Formaper

 

La presente guida illustrativa, elaborata dal Punto Nuova Impresa, vuole fornire sinteticamente una prima visione sufficientemente completa dei principali aspetti legati all'applicazione del rapporto di franchising. Queste prime informazioni costituiscono la base conoscitiva necessaria per ulteriori approfondimenti da parte di chi individuasse come adatta alle proprie esigenze la formula del franchising.

Dal punto di vista metodologico, al fine di favorire una conoscenza organica del franchising, vengono di volta in volta esaminati i singoli aspetti sia per quanto riguarda l'Affiliante che l'Affiliato.

 

Il Franchising (o Affiliazione commerciale) è una forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (Affiliante o Franchisor) e uno o più imprenditori (Affiliati o Franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti uno dall'altro, che stipulano un apposito contratto attraverso il quale:

 

  • L'Affiliante concede all'Affiliato l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo Know-how (l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie) ed i propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire all'Affiliato la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa Affiliante.

 

  • L'Affiliato si impegna a far proprie politica commerciale ed immagine dell'Affiliante nell'interesse reciproco delle parti medesime e del consumatore finale, nonché al rispetto delle condizioni contrattuali liberamente pattuite.

 

Il Franchising presuppone che l'Affiliante abbia messo a punto e sperimentato delle tecniche e dei metodi commerciali costituenti il know-how che egli trasferirà al suo Affiliato. A fronte dell'uso dei marchi, dei servizi resi e dei beni forniti l'Affiliante chiede all'Affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto di entrata e/o di canoni periodici (royalties).

 

Come citato in precedenza, in base al settore di appartenenza degli operatori, il Franchising si presenta sotto tre tipi diversi:

 

1) Franchising di distribuzione: L’Affiliante può essere sia un produttore che un distributore, il quale seleziona i prodotti, li produce o li fa produrre da terzi e li distribuisce attraverso la catena di franchising. Il rapporto può, pertanto, essere:

  • produttore-dettagliante. (Questo è uno dei tipi più comuni: ad esempio nel settore dell’abbigliamento, il produttore distribuisce i suoi prodotti attraverso la rete di franchising, abbattendo i costi di distribuzione e garantendo al franchisee l’esclusiva di un dato marchio),
  • grossista-dettagliante,
  • grande distribuzione-dettagliante,
  •  grande distribuzione-grossista.

 

2) Franchising di servizi: E' un sistema nel quale l'Affiliato non vende alcun prodotto, ma offre la prestazione di servizi inventati, messi a punto e sperimentati dall'Affiliante. Il campo di attività di questo sistema è molto vario, andando dalla ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, bar, ecc.) alle attività turistiche e del tempo libero (alberghi, villaggi di vacanze, agenzie di viaggi, campeggi, centro sportivi, ecc.) dalla stampa e riproduzione rapida, recupero toner e cartucce agli Istituti di bellezza e fitness, ai parrucchieri, dai servizi di consulenza professionale agli Istituti di istruzione e formazione, dalla intermediazione immobiliare all'autonoleggio, ai servizi di pulizia e sanitazione, ecc..

 

3) Franchising di produzione o industriale: In questo sistema i partners sono due imprese industriali. Il primo (il produttore/Affiliante) concede all'altro la facoltà di produrre determinati beni utilizzando brevetti di fabbricazione ed  marchi di sua proprietà, gli trasmette la sua tecnologia, gli assicura un'assistenza tecnica costante; il secondo (l’Affiliato) fabbrica e commercializza le merci prodotte dal proprio stabilimento applicando il know-how e le tecniche di vendita dell'Affiliante.

 

1.1 I principali vantaggi per l'Affiliante sono:

 

1) Accesso ad una nuova fonte di capitale

Ogni punto vendita infatti che viene aperto in franchising utilizza le risorse finanziarie dell'Affiliato poiché è l'Affiliato che investe nella ristrutturazione e nella nuova immagine del proprio negozio, nelle risorse umane e nella gestione dell'esercizio. Rispetto ad una gestione diretta di punti vendita propri, il franchising comporta investimenti ridotti e costi di gestione inferiori e, quindi, una maggiore produttività commerciale per l’Affiliante.

 

2) Più incisiva presenza sul mercato

L'Affiliante, grazie alla rete di franchising, stabilisce un rapporto più sicuro con il mercato, in quanto acquisisce  il diritto di collocare in modo ampio e  continuativo i suoi prodotti, programmando meglio produzione e marketing.

 

3) Migliore integrazione a livello locale

L'Affiliato è un operatore locale e, come tale, è meglio accettato e maggiormente informato, perché già inserito nella realtà commerciale e sociale nella quale è integrato.

 

4) Creazione di nuove fonti di utile

L'Affiliante, lanciando un programma di franchising, costituisce un nuovo capitale di attività nella sua impresa che così apporta un utile aggiuntivo a se stessa (diritti di entrata, royalties, vendite di merci, prestazioni di servizi specifici), e ad altre imprese (vendita di attrezzature, prestazioni di servizi vari, operazioni di finanziamento, di leasing, assicurative, ecc.).

 

5) Espansione più rapida delle vendite

Il franchising permette di giocare su due variabili strategiche:

• il rapido aumento dei punti della rete di vendita

• il miglioramento dell'efficacia commerciale di ogni punto vendita.

Se la formula è buona, sarà facile reclutare un sempre maggiore numero di buoni Affiliati, aumentare rapidamente il numero di punti vendita ed aumentare, in ultima analisi, la quota di mercato e le vendite. Ne consegue anche una più rapida diffusione del nome e/o del marchio e conseguentemente una maggiore penetrazione del mercato.

 

6) Economie di scala

A mano a mano che il sistema si diffonde, crescono le economie di scala; in base a queste, infatti, mentre i costi fissi dell'Affiliante si ripartiscono su un più grande numero di Affiliati, i prezzi e le condizioni di acquisto dei beni oggetto del franchising tendono a diminuire a mano a mano che aumentano le quantità acquistate dall'Affiliante.

 

7) Minori problemi per il personale

L'Affiliante ha minori problemi di personale da dover affrontare, non essendo coinvolto con proprio personale in ogni punto vendita o di servizio.

 

8) Vantaggi della pubblicità locale

L'Affiliante può contare sui vantaggi derivanti dalla diffusione della pubblicità e promozione locale, dove il proprio marchio/nome è "sposato" con quello dell'Affiliato già conosciuto nella realtà commerciale locale.

 

9) La capillarità di penetrazione

Solo una catena in franchising permette all'Affiliante di penetrare capillarmente nel mercato in tempi relativamente brevi.

 

10) Staff centrale limitato

All’Affiliante può bastare una piccola organizzazione centrale, formata da pochi ma validi specialisti, esperti nei vari aspetti del settore commerciale ed in grado di operare solo sulle strategie, non essendo coinvolta nei problemi che sorgono dalla gestione di piccoli punti vendita.

 

1.2 I principali svantaggi per l'Affiliante sono:

 

1) Minore autonomia decisionale

Poiché gli Affiliati sono imprenditori autonomi (non dipendenti) e spesso geograficamente distanti, l’Affiliante può condizionare in misura minore l’Affiliato rispetto ad un sistema di filiali di proprietà.

 

2) Forti barriere all’uscita e rischio di concorrenza

Poiché i contratti di affiliazione generalmete coprono periodi abbastanza lunghi, nel caso di incomprensioni ed errori dell’Affiliato, è piuttosto difficile per un Affiliante risolvere il contratto. Inoltre, c’è anche il rischio che l’Affiliato, dopo aver acquisito esperienza commerciale e clientela, al termine del contratto decida di proseguire l’attivtà da solo, rinunciando al marchio ma continuando ad applicare il know-how acquisito.

 

3) Costi di coordinamento e di aggiornamento

Un sistema di franchising richiede un’accurata pianificazione strategica ed un efficace coordinamento degli Affiliati, il che comporta notevoli costi a livello direzionale.

Inoltre, il sistema deve essere continuamente rivisto e rinnovato per restare competitivo, con i relativi costi di aggiornamento.

 

 

1.3 I principali vantaggi per l'Affiliato sono:

 

1) Assistenza iniziale

L'Affiliato generalmente riceve assistenza iniziale globale (scelta dell'ubicazione del punto di vendita; preparazione dei progetti di ristrutturazione dei locali; acquisto delle attrezzature, selezione di acquisto del primo stock, assunzione e addestramento del personale, ecc.).

 

2) Riduzione dell’incertezza e del rischio

Spesso all'Affiliato è richiesto un capitale inferiore a quello che servirebbe per aprire un punto vendita senza l'appoggio dell'Affiliante.

L'Affiliato ha minori possibilità di insuccesso (e quindi minori rischi finanziari) rispetto ad un normale operatore che inizia un'attività in proprio scontando gli errori dell'inesperienza. Inoltre, con un’organizzazione alle spalle che si occupa della programmazione strategica, l’Affiliato può dedicarsi di più e meglio allo sviluppo commerciale della propria attività.

 

3) Beneficio della notorietà e qualità sicura

Il punto vendita dell'Affiliato usufruisce subito della reputazione di un nome e/o di un'immagine nota. Non necessita quindi di un periodo di avviamento con tutti gli oneri che ne derivano. Inoltre, l'Affiliato è sicuro della qualità provata e costante dei prodotti offerti, già collaudati dall'impresa Affiliante nei suoi punti vendita "pilota".

 

4) Pubblicità

L'Affiliato riceve beneficio dalla attività di pubblicità e di promozione fatta dall'Affiliante anche su scala nazionale.

 

5) Centrale di acquisto

L'Affiliato ha il vantaggio di usufruire del potere contrattuale dell'Affiliante per i propri rifornimenti a costi più bassi.

 

6) Assistenza continuativa

L'Affiliato può disporre continuativamente dell'assistenza e delle conoscenze altamente specializzate ed aggiornate dall'organizzazione centrale dell'Affiliante in tutti gli aspetti (marketing, gestione, aggiornamento, innovazione, ecc.).

7) Programmi di sviluppo

L'Affiliato gode dei risultati della continua ricerca e della realizzazione dei programmi di sviluppo dell'Affiliante finalizzati a migliorare ed aggiornare il sistema.

 

8) Riposizionamento del business

Un imprenditore con un’attività già avviata ma con scarse prospettive di sviluppo, aderendo ad un sistema di franchising, può riposizionare il proprio business ed acquisire nuova clientela.

 

 

 

 

1.3 I principali svantaggi per l’Affiliato

 

  • Perdita di autonomia commerciale

L’Affiliato deve sottostare alle decisioni strategiche prese dall’Affiliante. In particolare, il successo dell’Affiliato dipende notevolmente dalla capaictà della casa-madre di sviluppare un valido sistema di franchising. L’Affiliato deve anche conformarsi alle politiche di prezzo ed approvvigionamento imposte dall’Affiliante.

 

  • Rischio di concorrenza

Al termine del contratto, l’Affiliante può decidere di assegnare la zona in esclusiva ad un nuovo Affiliato, il quale automaticamente acquisice l’immagine e la clientela costruita dal precednte Affiliato.

 

  • Unilateralità del contratto

Solitamente i contratti proteggono maggiormente gli interessi dell’Affiliante. Inoltre, bisogna accertarsi che i dati sul fatturato siano veritieri: a volte, alcuni Affilianti utilizzano il franchising soprattutto per autofinanziarsi e non sono, quindi, in grado di garantire soddisfacenti prospettive di sviluppo alla rete.

 

 

1.4 La remunerazione dell'Affiliante

 

L'Affiliante ottiene corrispettivi dall'Affiliato attraverso:

  • un diritto fisso di entrata o commissione di ingresso (entry fee)
  • canoni periodici, fissi o percentuali (royalty)
  • una differenza tra il proprio prezzo di acquisto ed il prezzo di cessione all'Affiliato delle merci (ricarico sul venduto)
  • una partecipazione alle spese (es. pubblicità)
  • una combinazione di queste forme, od altre ancora.

 

 

1.5 Gli obblighi dell'Affiliante:

 

1) Prima di porre in essere la propria rete di Affiliazione, l'Affiliante dovrà avere già sviluppato con successo i propri piani di attività per un tempo ragionevole e con almeno un'unità pilota.

 

2) L'Affiliante dovrà essere il titolare, o detenere un legittimo diritto all'uso della denominazione della propria rete, dei marchi commerciali e degli altri segni di distinzione.

 

3) L'Affiliante dovrà assicurare all'Affiliato una formazione iniziale ed una costante assistenza commerciale e/o tecnica durante l'intera durata del contratto.

 

4) L'Affiliante dovrà dare comunicazione scritta ai propri Affiliati di ogni adempimento contrattuale nei propri confronti e, se del caso, concederà un tempo ragionevole per la rimozione dell' inadempimento .

 

5) Al fine di consentire agli Affiliati la sottoscrizione di qualsiasi documento impegnativo con piena cognizione, dovrà essere loro consegnata con un ragionevole anticipo prima della sottoscrizione di tali documenti impegnativi una completa ed accurata nota informativa su tutti gli elementi ed i materiali rilevanti nel rapporto di Affiliazione.

 

1.6 Gli obblighi dell'Affiliato:

 

1) L'Affiliato dovrà dedicarsi con il massimo impegno allo sviluppo delle attività oggetto dell'Affiliazione ed al mantenimento dell'identità comune e della reputazione della rete di Affiliazione.

 

2) L'Affiliato dovrà fornire all'Affiliante dati operativi verificabili al fine di facilitare la determinazione dei risultati dell'attività svolta nonché i dati finanziari necessari per un effettivo controllo gestionale ed inoltre consentirà all'Affiliante ed ai suoi agenti l'accesso ai propri locali ed ai propri registri secondo le richieste dell'Affiliante ed in tempi ragionevoli.

 

3) L'Affiliato non dovrà rivelare a terzi il know-how fornito dall'Affiliante né durante né dopo la scadenza del contratto.

 

4) L'Affiliato dovrà rispettare eventuali clausole di non concorrenza e di riservatezza al fine di proteggere il know-how e l’identità commerciale dell’Affiliante.

 

5) L’Affiliato dovrà seguire le regole del gioco: gli Affilianti stabiliscono delle direttive e dei controlli che gli Affiliatiti devono assolutarnente seguire e rispettare.

 

1.7 La  selezione degli affiliati

 

L’Affiliante seleziona ed accetta come Affiliati soltanto coloro che, al termine di una ragionevole indagine, posseggano le capacità basilari, l’istruzione, le qualità personali e le risorse finanziarie sufficienti a sviluppare l'attività in Affiliazione.

 

 

2. IL CONTRATTO DI AFFILIAZIONE

 

Il contratto deve riflettere gli interessi dei membri della rete di Affiliazione alla protezione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale e al mantenimento della comune identità e reputazione della rete.

Tutti gli accordi e tutte le condizioni contrattuali relativi al rapporto di Affiliazione devono essere redatti per iscritto nella lingua ufficiale del Paese in cui risiede l'Affiliato e i contratti firmati tempestivamente consegnati all'Affiliato.

Il contratto di Affiliazione presenta chiaramente i rispettivi obblighi e responsabilità delle parti ed ogni altra condizione materiale del rapporto, con correttezza e senza ambiguità.

 

Gli elementi essenziali che il contratto deve contenere come minimo sono i seguenti:

 

  • i diritti concessi all'Affiliante
  • i diritti concessi all'Affiliato
  • i prodotti e/o i servizi forniti all'Affiliato
  • le obbligazioni dell'Affiliante
  • le obbligazioni dell'Affiliato
  • le condizioni di pagamento da parte dell'Affiliato
  • la durata del contratto, che dovrà essere sufficientemente lunga per consentire all'Affiliato di ammortizzare i propri iniziali investimenti di Affiliazione
  • le condizioni per ogni rinnovo del contratto
  • le condizioni secondo le quali gli Affiliati possono vendere o trasferire l'attività in Affiliazione ed i possibili diritti di prelazione dell'Affiliante a questo riguardo
  • le condizioni relative all'uso dei segni distintivi dell'Affiliante (marchio, marchi di servizio, marca, insegna del negozio, logo o ogni altra identificazione
  • il diritto dell'Affiliante di adattare il sistema di Affiliazione ai nuovi o mutati metodi
  • le condizioni per la cessazione del contratto
  • le condizioni per la pronta restituzione al momento della cessazione del contratto di qualsiasi bene materiale o immateriale appartenga all'Affiliante o ad altri.

 

 

 

3. COME SCEGLIERE UN SISTEMA DI FRANCHISING

 

Chiunque desideri affiliarsi ad un franchisor deve valutare, innanzitutto, le proprie capacità e competenze. Non bisogna infatti dimenticare che fare parte di un sistema di franchising significa diminuire il rischio d’impresa ma non azzerarlo: l’Affiliato è a tutti gli effetti un imprenditore, non un dipendente dell’Affiliante.

E' importante conoscere se stessi, le proprie motivazioni e capacità specifiche sia di tipo personale sia professionale e finanziario.

 

 

Fonte: estratto da http://sni.asmez.it/MaterialeDivulgativo/franchising.doc

Sito web da visitare:http://sni.asmez.it/

Autore del testo: A cura di Formaper - Azienda speciale della CCIAA di Milano

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