Lavoro materiali di approfondimento

 

 

 

Lavoro materiali di approfondimento

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Lavoro materiali di approfondimento

 

OBIETTIVI DIDATTICI

Conoscenze (sapere):

 

  • conoscere l’evoluzione storica del diritto del lavoro e le norme di quello italiano
  • conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro
  • conoscere la tipologia dei contratti di lavoro
  • conoscere la riforma della formazione professionale

Competenze (saper fare):

-    riconoscere, nella costituzione italiana, le fonti della normativa 
- esprimere considerazioni circa la congruità tra principio solidaristico costituzionale e legislazione ordinaria in materia di “diritto al lavoro”
-   operare collegamenti e raffronti pluridisciplinari.

L’ARGOMENTO

Il termine “lavoro”, comprensivo di molteplici connotazioni giuridiche ed economiche. Il lavoro, nei diversi settori produttivi, può essere di tipo autonomo o dipendente; materiale o intellettuale; volontario o retribuito; pubblico o privato; individuale o cooperativo.
Dal 6 GIUGNO 2003 è stato varato dal Governo il decreto attuativo della riforma del mercato del lavoro in applicazione della legge Bia­gì, finalizzato all’estensione della flessibilità, all’emersione del lavoro nero; all’eliminazione del precariato. Il decreto, inti­tolato a Marco Biagi, suo primo estensore, nell’intenzione del Go­verno,dovrebbe innalzare il tasso di occupazione del nostro Paese dal 54% al 70% stabilito in occasione del vertice euro­peo di Lisbona. Borsa Iavom: è un sistema informativo, ba­sato su una rete regionale, a cui è possibile ac­cedere tramite Internet, finalizzato a rendere effi­ciente e trasparente il mercato del lavoro e a favoi-ire l’incontro tra domanda e offerta. R.P.
Le innovazione, rispetto alla precedente normativa, riguardano: la intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, per cui anche i privati possono svolgere attività di collocamento; nelle aree a declino industriale, in conformità degli obiettivi 1 e 2 della U.E. gli enti pubblici promuovono i Piani di inserimento professionale, attraverso periodi di formazione  e stage, con durata di circa 12 mesi e rimborso orario di circa 7000 lire a ora (86 ore mensili); non sono previsti contributi previdenziali poiché non viene istituito un vero rapporto di lavoro, ma vi sono le coperture assicurative..Categorie particolarmente favorite nei piani di Inserimento professionale sono i giovani (tra i 18 e i 29 anni, fino a 32 se disoc­cupati di lunga durata), gli ultraquarantenni, le donne che risiedono in aree ad alto tasso di disoccupazione, le persone affette da grave handicap.
Non sono veri e propri contratti quelli “atipici” di consulenza professionale o di collaborazione occasionale nella forma della prestazione autonoma. Non sono soggette all’IVA e distribuiscono tra datore di lavoro e lavoratore gli oneri pensionistici e IRPEF  Forme tradizionali di contratto di lavoro sono quello a t.i. (vi si accede dopo una fase più precaria) e quello a t.d. che nella sostanza non è differente nei contenuti dal primo, salvo che per il fatto che prevede una scadenza e con essa si scioglie, senza bisogno del licenziamento o delle dimissioni.  L’apprendistato è avviato con un vero e proprio contratto di lavoro a termine (non più di quattro anni) che esclude le mansioni usuranti e pericolose, quelle di straordinario e quelle notturne; è riservato a giovani fino a 24 anni o a 29 in zone particolari), ed è finalizzato all’acquisizione di competenza professionale specifica. In genere è “a causa mista”, prevedendo sia la formazione che la pratica lavorativa. Le aziende, previa autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, ottengono risparmi contributivi e possono applicare livelli retributivi inferiori a quelli sindacali. Un tipo di contratto simile, ma che riserva minori risparmi alle aziende e un periodo più breve al lavoratore (12 mesi) è il contratto “formazione-lavoro”. Il lavoro dipendente interinale (o in affitto), è con contratti a tempo determinato, ed è stato introdotto con la L.196 del 24 giugno 1997. L’agenzia di intermediazione ufficialmente riconosciuta dal Ministero del Lavoro, manda il lavoratore presso un’impresa (escluse quelle operanti i settori pericolosi e quelle che abbiano effettuato licenziamenti in periodi recenti) che ne fa richiesta, stabilendo con lui un contratto scritto di durata pari a quella per cui l’impresa fa richiesta; la retribuzione è garantita pari a quella stabilita nei contratti nazionali, per le diverse mansioni, e nulla è dovuto, dal lavoratore all’agenzia. Con lo “Staff leasing”, l’azienda può affittare interi staff di lavoratori, presso agenzie di intermediazione che è la controparte del lavoratore, nel contratto.
Con la riforma Biagi, nuove forme contrattuali sono:
“Contratto a progetto”: è utilizzato per as­sumere un lavoratore che porta a termine un in­carico preciso. Le parti concordano tempi, conte­nuti, compensi. Il lavoro può essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto dell’organizzazione del committente”;
“Lavoro occasionale e accessorio”  per non più di trenta giorni nell’anno solare con lo stesso dato­re di lavoro (la prestazione viene retribuita at­traverso dei buoni, acquistati dal committente e consegnati dal lavoratore ai centri autorizzati).
il “Lavoro intermittente a chiamata” (il lavo­ratore si mette a disposizione e riceve un’inden­nità di disponibilità oltre alla retribuzione per le ore effettiva­mente impiegate) utilizzabile per lavori da svol­gersi nei week-end o nel periodi festivi;
il “Job sharing” (due lavoratori condividono un solo contratto di lavoro a tempo pieno).
E’ utile, a tale proposito, favorire la competenza di autopromozione  nel proporsi al datore di lavoro con una lettera di autocandidatura e con un C.V. (curriculum vitae) curricolo. Si farà ciò in sede di simulazione di casi.  
Il rapporto di lavoro subordinato, nel settore pubblico, è regolato dalle norme contenute in una serie di norme che vanno dalla Legge-delega n.421/1992 al D.lgs. 165/2001). Dalla disciplina speciale per il rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni (costituito con atto di nomina a seguito di concorso pubblico, disciplinato mediante regolamenti ed atti amministrativi emanati dallo Stato, assoggettato al potere gerarchico e alla giustizia amministrativa) si è passati ad una disciplina semiprivatistica che dà ampio spazio alla c.d. “contrattualizzazione”, in forza della quale Alcuni aspetti del rapporto di lavoro (retribuzione, organizzazione del lavoro, qualifiche funzionali, orari e carichi di lavoro, straordinario) sono stabiliti con intese tra il governo e le più rappresentative organizzazioni di categoria dei diversi comparti. Perfino alcuni aspetti generali quali l’organizzazione degli uffici, le procedure di costituzione e cessazione del rapporto, gli organici, le qualifiche. Sono in parte contrattate (a livello nazionale) e l’intero rapporto di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli dei ministeri, è sottoposto la disciplina del diritto civile. Ne deriva che il rapporto individuale di lavoro è regolato da un contratto che può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato; tale atto sostituisce il provvedimento di nomina, che costituiva il rap­porto di pubblico impiego secondo il vecchio ordinamento. La “contrattualizzazione” comporta la contrattazione collettiva tra l’ARAN (agenzia di diritto pubblico, avente personalità giuridica) e le più rappresentative organizzazioni sindacali di categoria dei diversi comparti. I contratti nazionali, ove sottoscritti da rappresentanze sindacali di oltre la metà dei lavoratori di uno specifico comparto, hanno efficacia collettiva indipendentemente dalla volontà dei singoli dipendenti o dalle, meramente aggiuntive, contrattazioni decentrata e individuale.
Su questa materia è opportuno proporre agli studenti degli approfondimenti.
In esito al referendum del 1995, i sindacati  “confederali” hanno perduto l’esclusiva della rappresentanza a questo tavolo, e sono stati ammessi alla contrattazione i sindacati che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del proprio comparto lavorativo. Ai sensi del Decreto legge n.5/1999, i sindacati che conseguano questa percentuale di rappresentatività possono designare propri membri nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) che accedono alla contrattazione decentrata come controparte del dirigente, nelle singole istituzioni scolastiche; su questo argomento si può proporre un caso simulato.
L’attività Che cosa dice la Costituzione farà riferimento agli artt. 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 95
Fin dal primo articolo della costituzione, il lavoro è posto come valore fondante la repubblica, che ne caratterizza la vocazione sociale e ne orienta la politica ad eliminare le disuguaglianze e i privilegi socio-economoici, attraverso la tutela, appunto, dell’attività lavorativa. La politica dovrebbe orientarsi anche all’obiettivo della massima occupazione, favorendo quelle opportunità lavorative che consentano ai cittadini di realizzarsi come persone, e alla collettività di progredire nella qualità della vita.
Il tema del “diritto al lavoro”, nella normativa (Costituzione, Trattati U.E.), e nelle dinamiche socio-economiche del mercato del lavoro. Per rimanere al nostro paese, la fine dello Stato assistenziale, la privatizzazione, la perdita di potere contrattuale dei lavoratori, e l’avanzare di una politica che tende a togliere certezza alla conservazione dello stesso posto di lavoro, le continue riconversioni dei lavoratori e la mobilità hanno finito con il mortificare le speranze d’inserimento dei giovani, mentre è andata progressivamente aumentando la domanda di lavoro. I privati e lo Stato offrono lavoro a chi, avendo esperienza lavorativa, risulta più affidabile professionalmente; l’orientamento è di trattenere al lavoro oltre i limiti d’età, con incentivi. Alcune persone accumulano più incarichi di lavoro, cui fanno difficoltà a far fronte, per mancanza di tempo, e ciò contribuisce a rendere difficoltoso l’accesso al lavoro dei giovani, almeno a quelli forniti di una preparazione solo generica. Ciò che è inaccettabile è che anche gli enti pubblici affidino incarichi supplementari a chi ha già un lavoro.. La normativa che incentiva le imprese ad assumere giovani  va contro tale uso.
Un approfondimento è opportuno sulla concezione del lavoro nella dottrina sociale della Chiesa e sul tema del primato del lavoro sul reddito da capitale e sulla rendita. Ciò nella linea del personalismo e delle Populorum progressio di Paolo VI (1967)..
la sindacalizzazione che ha accompagnato lo sviluppo del lavoro nei paesi occidentali. Potrei trattare la storia del Sindacato; autoregolamentazione dello sciopero 1990, statuto lavoratori, 1970,, Legge Treu. Dirito al lavoro (storia); Il diritto sindacale di sciopero, proclamato ma non regolamentato dalla costituzione, è sottoposto a norme di autoregolamentazione decise dai sindacati stessi e, soprattutto dalla Legge 12 giugno 1990, n.146: “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti”; garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, minacciati dagli scioperi, senza dimenticare, però, il diritto dei lavoratori a scioperare. La legge del 1990 ha individuato quelli che sono i diritti della persona ritenuti degni di tutela, al fine di è opportuno dare informazione di essa, avvalendosi di casi simulati sulla condotta antisindacale e il caso servizi essenziali che hanno in parte evitato scioperi «selvaggi» che in passato hanno bloccato per molti giorni interi settori: dai trasporti alla sanità, dalla giustizia alla scuola.
E’ opportuno favorire  una certa competenza normativa anche in materia di normativa previdenziale (contribuzione e pensioni d’invalidità), e in materia di tutela del lavoro (lavoro minorile; assunzione prioritaria del diversamente abile) . Ci si soffermerà, in sede di approfondimento, sul tema dell’astensione facoltativa della madre  e del padre lavoratore.
Un aspetto socialmente controverso del recente modello economico planetario è che la informatizzazione dei processi produttivi (che ha accentuato la già avviata terziarizzazione ha provocato effetti distorti sulla occupazione: nei paesi industrializzati aumenta, o per lo meno non diminuisce il tasso della disoccupazione.
Oggi non c’è realtà lavorativa che non richieda livelli professionali avanzati; ciò è evidente in tutti i Paesi industrializzati dove è alta la vocazione formativa dei luoghi di lavoro e dove la formazione culturale si dimostra decisiva per la produttività. Da ciò la necessità di  muoversi nella logica dell’Educazione ricorrente, con rientri scuola-lavoro, e col reciproco riconoscimento, per un verso, dei titoli scolastici nel mondo del lavoro (ai fini del tirocinio, dell’apprendistato, dell’inquadramento retributivo, delle qualifiche) e, per il verso opposto, delle qualifiche lavorative nel sistema scolastico.
Il modello italiano di istruzione e formazione è rimasto sostanzialmente l’unico in Europa in cui il concetto di formazione professionale è considerato inferiore a quello di formazione culturale, e il momento della formazione è costantemente rinviato, al punto che la gran parte dei laureati non ha mai avuto esperienze di formazione e di tirocinio. Della formazione professionale si dà un’immagine riduttiva, come di una scelta riservata agli espulsi dal sistema scolastico, sicché l’Italia è il paese dell’Unione europea che meno investe in materia di formazione professionale. Una delle finalità della riforma scolastica Legge n.53/2003 è di superare la gerarchia tra area culturale degli studi liberali che danno accesso universitario e, quindi, alle professioni, ed area degli studi tecnici e professionali; ciò si vuole fare mediante un sistema duale, o di doppio canale, della scuola secondaria, che integra nel sistema scolastico un percorso forte di formazione professionale. Su questo tema è opportuno fare approfondimenti, sia con riferimento alla situazione italiana, sia con riferimento al tema delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (information technology); esse non costituiscono un mero fatto tecnico, ma incidono sulla qualità culturale orientandola alla dimensione globale, quasi priva di confini, della società dell'informazione. (società della multimedialità).  
Per effetto dell’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, la categoria delle fonti di normazione si allarga agli organi comunitari che, da quando sono entrati in vigore i trattati di Maastricht e di Amsterdam, hanno una qualche funzione legislativa. La normativa europea è particolarmente ricca in tema di politiche sociali. Il trattato di Amsterdam stabilisce che la U.E. supporta e completa le politiche nazionali in tema di diritti sociali e del lavoro. E’ istituito un Comitato per il coordinamento delle offerte nazionali di lavoro. Un’intera sezione della UDA va dedicata alla Normativa della Comunità europea
Come attività di “Produzione autonoma” si propone agli studenti di discutere trascritto come lavoro di produzione autonoma di una parte di questo stesso testo.  Con le Verifiche, infine, gli allievi si cimentano in prove strutturate e semi strutturate, di difficoltà graduale, e possono riscontrarne autonomamente l’esito.

 

 

APPROFONDIMENTI E TESTIMONIANZE

A proposito di

Information technology  e formazione professionale

Consentendo la disponibilità planetaria di ogni forma di sapere, la information technology  incide sulla formazione professionale e la qualità del lavoro. Su questo aspetto, è utile citare un brano dal “libro bianco” della Comunità europea Imparare ad apprendere, di Edith Cresson (1995) . I medesimi concetti sono presenti anche nel secondo brano che riportiamo, tratto dalla relazione conclusiva della commissione Bertagna, insediata dal ministro Moratti Gruppo Ristretto di Lavoro” (istituito con D.M. 18. 7. 2001 e presieduto da G.Bertagna) e sostanzialmente recepite della Legge n.53/2003.

”La ricerca della flessibilità nel lavoro, il maggiore ricorso alla sub-fornitura, lo sviluppo del lavoro di gruppo sono alcune delle conseguenze della penetrazione delle tecnologie dell'informazione. Ormai le tecnologie dell'informazione contribuiscono alla scomparsa dei lavori di routine e ripetitivi, che possono essere codificati e programmati dalle macchine automatiche.  Il lavoro sarà sempre più ricco di compiti che richiedono spirito di iniziativa e di adattamento…L'effetto delle nuove tecnologie è duplice: da un lato esse accrescono sensibilmente il ruolo del fattore umano nel processo di produzione, dall'altra rendono il lavoratore più vulnerabile ai cambiamenti dell'organizzazione del lavoro poiché lo trasformano in un semplice individuo in presenza di una rete complessa. Le tecnologie dell'informazione permeano fortemente sia le attività legate alla produzione che quelle connesse all'istruzione e alla formazione.  In tal senso, esse operano ravvicinamento fra i «modi di apprendimento» e i «modi di produzione». Le situazioni di lavoro e le situazioni di apprendimento tendono a un reciproco ravvicinamento se non ad un'identificazione sotto il profilo delle capacità poste in atto…L'investimento nelle risorse immateriali e la valorizzazione delle risorse umane incrementeranno la competitività globale, svilupperanno l'occupazione e permetteranno di salvaguardare le realizzazioni sociali.  Quanto ai rapporti sociali fra gli individui, essi saranno sempre più guidati dalle capacità di apprendimento e dalla padronanza delle conoscenze fondamentali. La posizione di ciascuno nello spazio del sapere e della competenza sarà decisiva.  Questa posizione relativa, che si qualifica come «rapporto conoscitivo», strutturerà sempre più intensamente la nostra società. La capacità di rinnovarsi e l'innovazione stessa dipenderanno dai nessi fra la produzione del sapere con la ricerca e la sua trasmissione attraverso istruzione e formazione. Infine, la comunicazione svolgerà un ruolo indispensabile, sia per la produzione delle idee che per la loro diffusione”

“In una società della conoscenza, nella quale ogni organizzazione è e si fa comunicazione e intelligenza distribuita, la centratura scolasticistica…. non è più accreditabile…L’attuale mercato del lavoro giovanile del nostro Paese sconta una polarizzazione: da un lato, una platea soddisfacente di personale laureato che è spesso sottoutilizzato e, dall’altro, una platea di personale non qualificato che risulta molto richiesto, fino al punto di essere, talvolta, utilizzato per mansioni superiori. La carenza più evidente è di personale qualificato, di tecnici e di quadri intermedi. L’irrobustimento di un’istruzione tecnica e di una istruzione/formazione professionale secondarie e superiori, modernamente intese, dunque, oltre che costituire una risposta a precise istanze attitudinali e valoriali dei soggetti, ad una crescente finalizzazione del lavoro a fini culturali ed educativi e ad una diffusa domanda sociale delle famiglie che chiedono percorsi formativi differenziati nella durata e con la possibilità continua di rientri, è anche una condizione per mantenere il nostro Paese nel novero dei più industrializzati del mondo….. Occorre potenziare l’alternanza scuola lavoro, avvicinando tre mondi, le esigenze dei soggetti, quelle di una istruzione/formazione sistematica di qualità e quelle del mondo del lavoro, che tanto più si danneggiano quanto più sono distanti o, peggio, incompatibili, tra loro”.

 

A proposito di

Riforma della formazione professionale
Un obiettivo della Riforma Moratti per quento attiene al Secondo ciclo di istruzione, è la valorizzazione della formazione professionale, obiettivo è in linea con l’orientamento prevalente nei Paesi della UE. La “formazione secondaria in alternanza”, qual è configurata nella Legge n.53/2003, si prefigge quattro obiettivi: - rispondere ai bisogni educativi e di crescita delle conoscenze/abilità di quei giovani che desiderano incontrare al più presto il mondo del lavoro; - ampliare l’occupazione giovanile attraverso politiche mirate di rimodulazione dei salari in funzione di una offerta formativa di qualità; - finanziare l’occupabilità e la formazione in azienda per i giovani in obbligo formativo, ma anche per i lavoratori in generale; - avviare una politica autonoma di sostegno all’inserimento dei giovani attraverso contratti a causa mista (Apprendistato e Contratto di Formazione Lavoro). È pensata, quindi, per coinvolgere chi, dopo aver frequentato il primo anno di corsi di Qualifica o di Diploma secondari, si accorge di maturare i propri processi di apprendimento più in un’esperienza lavorativa concreta che nel lavoro d’aula; i drop-out scolastici, per portarli comunque ad una Qualifica; i giovani già qualificati che colgono l’occasione per crescere professionalmente; i giovani con Diploma di istruzione secondaria che possono puntare, attraverso il lavoro, a diventare quadri e tecnici di qualità.  Date le sue caratteristiche, tuttavia, è rivolta anche al mondo dei lavoratori adulti e può diventare una struttura formativa generale del sistema del lavoro e delle professioni. I titoli conseguiti attraverso l’alternanza scuola-lavoro sono identici a quelli acquisiti nei percorsi d’aula a tempo pieno.

Concluso il percorso unitario fino alla terza media, ogni studente dovrà decidere su quale canale proseguire. Il secondo ciclo scolastico sarà, infatti, un sistema duale e con alternanza scuola/lavoro; vi sarà il canale dei licei (otto diversi indirizzi quinquennali, quali abbiamo visto nel testo della legge n.53/2003) e quello della formazione professionale (di durata dai tre ai cinque anni). Nei due canali, l’obbligo formativo sarà di uguale durata (fino ai 18 ani di età), perché ad essi si attribuisce pari dignità culturale ed educativa.

Gli alunni che optano per la formazione professionale procederanno, ottenuta in tre anni una qualifica lavorativa, verso il Diploma professionale secondario (titolo minimo obbligatorio, da conseguirsi in 12 anni di istruzione-formazione o, comunque, entro il 18° anno di età), scegliendo tra la istruzione-formazione professionale e l’apprendistato lavorativo. Potranno prolungare gli studi oltre l’obbligo formativo, nella formazione post-secondaria (Diploma professionale superiore) o, attraverso moduli propedeutici, in quella universitaria. sul tema della formazione superiore. Quanto all’apprendistato, lo studente che sia inserito nel canale dei licei o in quello professionale, compiuti i quindici anni, può essere ammesso a stage in realtà produttive, sociali, culturali e dei servizi, in enti pubblici e privati non profit e nelle imprese. Gli istituti di istruzione secondaria devono predisporre, d’intesa col sistema formativo regionale, curricoli tali da consentire agli studenti di conseguire sia il diploma di istruzione, sia una qualifica lavorativa e, in ogni caso, l’attestazione analitica delle competenze acquisite. In prospettiva, l’integrazione istruzione-formazione richiede: la sinergia tra l’offerta formativa attivata dalla scuola e quella erogata dall’università, dalla formazione professionale e dal mondo del lavoro; l’impegno congiunto di Regione, Provincia, istituzioni scolastiche e università; un sistema di crediti formativi secondo la logica della educazione ricorrente, con il riconoscimento, per un verso, dei titoli scolastici ai fini del tirocinio, dell’apprendistato, dell’inquadramento retributivo, delle qualifiche di lavoro, per altro verso, delle qualifiche lavorative ai fini del rientro nel sistema scolastico.

 

A proposito di
Rapporto di lavoro nel pubblico impiego
Il processo di “privatizzazione” ha esteso, gradualmente e progressivamente, al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, norme vigenti nei contratti di lavoro subordinato nelle imprese private, e ha assoggettato lo status dei pubblici dipendenti alle norme del Codice civile, e quindi alla giurisdizione del giudice ordinario (cui sono demandate le controversie attinenti al rapporto di lavoro), previo espletamento di procedure di conciliazione (“raffreddamento”) in fase extragiudiziale. Il carattere parziale della privatizzazione nei contratti dei pubblici dipendenti si spiega col fatto che “pubblici” restano lo scopo del rapporto di lavoro e il datore di lavoro. Pertanto, lo stesso D.lgs. n.29/1993 che ha avviato il processo di privatizzazione ha, anche, configurato una disciplina “speciale” d’importanti aspetti del contratto di lavoro, con differenti norme, ad es. su:
-  la procedura d’assunzione, che nel pubblico impiego è (ai sensi art.97 cost.) quella concorsuale;
- il tipo di contratto, che nelle pubbliche amministrazioni, pur formalmente individuale, è conforme al contratto collettivo perfino nella determinazione del trattamento economico;
- la disciplina del licenziamento individuale, che nell’impiego privato è regolato dal principio della “giusta causa” e da quella dell’indennizzo, ma nel pubblico impiego è regolata dai contratti collettivi (il licenziamento si ha solo come effetto di gravissime mancanze disciplinari);
- la disciplina del licenziamento collettivo per riduzione di personale, che nel settore privato è ammortizzato dalla “messa in disponibilità” per 24 mesi, con diritto all’indennità integrativa, e nel pubblico impiego è regolato con la “mobilità” (il trasferimento d’ufficio da una pubblica amministrazione ad un'altra);
- l’estinzione del rapporto di lavoro, al raggiungimento dell’età pensionabile, che è obbligatoria soltanto nel pubblico impiego.
Diamo adesso alcune informazioni sulla normativa che regola il contratto a tempo indeterminato, e successivamente  alcune norme specifiche del contratto a tempo determinato.
Il contratto a tempo indeterminato di lavoro subordinato nelle imprese è regolamentato, nelle sue linee generali, dal libro V del codice civile, (e da norme della U.E); con la privatizzazione per pubblico impiego, dette fonti vanno prese a riferimento anche per il rapporto di lavoro nel pubblico impiego, pur con le differenze di cui si è detto prima.
Le disposizioni della contrattazione collettiva di lavoro pre­vedono che nel contratto individuale debbano essere specificati il con­tenuto del rapporto, i termini di inizio e di cessazione, la durata, la qualifica professionale ed il livello retributivo, la sede assegnata, le cau­se risolutive del contratto. Viene regolamentato il diritto alle ferie  (non è consentito il non godimento e il pagamento sostitutivo), all’aspettativa (solo parzialmente retribuita) per mandato politico o amministrativo, per motivi di studio e ricerca, per consulenze o motivi di famiglia (e tra questi, il caso che il coniuge dipendente dello Stato, lavori all’estero); ai congedi obbligatori certificati (ad esempio, quelli per malattia o quello di astensione obbligatoria per maternità) e facoltativi (che sono retribuiti solo parzialmente, come è quello nel periodo successivo al puerperio), e la concessione dei permessi retribuiti (per la partecipazione a concorsi od esami; per l’esercizio di cariche e funzioni pubbliche e del diritto di voto, per donazione del sangue, per lutto di congiunti di primo grado; per motivi di studio, per anno sabbatico, per dottorato di ricerca, per  motivi personali o familiari; per matrimonio), di permessi brevi (con obbligo di recupero), dei permessi per motivi sindacali, dei comandi e distacchi.

 

ESERCITAZIONE SUL WEB

Come ci si autosegnala con lettera di autocandidatura
La proposta va inoltrata ai potenziali acquirenti, escludendo le imprese delle quali non si hanno referenze positive, e conservando l’elenco di quelle cui si è scritto. La richiesta accompagna il curricolo (usando la medesima carta e carattere grafico, per evitare che si pensi che i due fogli siano stati redatti in epoca diversa; va indirizzata a un destinatario definito, preferibilmente al responsabile del personale o al titolare dell’azienda (il nome può aversi telefonicamente dal centralino) perché venga sicuramente aperta. Le lettere vanno indirizzate a blocchi di numero limitato, in modo da fare seguire l’invio con una telefonata per accertatasi se è possibile avere un colloquio. avvalendosi di email, occorre che il linguaggio sia più conciso.

Es. di LETTERA DI AUTOCANDIDATURA
NOME E COGNOME                                                                                                                      DATA
INDIRIZZO CAP
SPETT.LE ….S.p.A.
INDIRIZZO CAP
ALL’ATTENZIONE (…………….., ruolo)
OGGETTO: Invio curriculum vitae
Egr.Dott….
Allegato alla presente, Le invio il mio curricolo, nella speranza che esso possa interessare la Sua azienda.
Le mie esperienze professionali sono state maturate nel settore delle aziende…..affini alla vostra; in atto la mia posizione è in atto………….; le ricordo che, per tale tipologia di lavoratori è previsto, in caso di assunzione, l’incentivo di cui alla legge….. Mi permetterò disturbarla telefonicamente, nei prossimi giorni, per verificare la possibilità di un colloquio di lavoro.  Ringrazio per l’attenzione, e invio i più distinti saluti.
FIRMA

 Es. di LETTERA DI AUTOCANDIDATURA VIA E MAIL
Subject: Invio curricolo
Date:…..
From: (indirizzo e mail del mittente)
To: (indirizzo e mail del destinatario)

Molto interessato al vostro settore di attività, vorrei candidarmi per la qualifica di ……… Ottimo livello di inglese; disponibile anche per lavoro serale e trasferte. Allego curriculum.
Cordiali saluti.

Come si risponde agli annunci
La risposta ad annunci di selezione-lavoro è differente (più circostanziata) dall’autosegnalazione, perché fa riferimento ad un’offerta di lavoro già nota, e che può essere riscontrata mediante una visura presso la Camera di commercio, al fine di conoscere preliminarmente il valore e la serietà dell’impresa richiedente; inoltre, si può valutare se candidarsi pur non avendo precisamente i requisiti richiesti, o se attendere altre offerte della medesima ditta, meglio confacenti alle proprie esigenze vocazionali e ubicative (senza bruciare le proprie possibilità future con l’inoltro di una risposta inadeguata nei titoli o con il rifiutare un’offerta per la quale ci si è  candidati). Si risponde con la lettera di accompagnamento al curricolo, in cui si indica la qualifica per la quale ci si candida, e ci si dice disponibile al colloquio di lavoro (nel caso si sappia già di non possedere tutti i titoli richiesti, si può supportare la lettera di accompagnamento con frasi di incitamento, che spiegano i pregi della propria candidatura a compenso delle carenze: ad es. a fronte di una richiesta di esperto in lingua inglese con età non superiore ai trenta anni, il candidato di 35 anni può vantare la propria lunga residenza in USA e Inghilterra, o la propria competenza linguistica per avere genitori inglesi). La risposta dev’essere tempestiva (non oltre una settimana dalla data di pubblicazione dell’offerta di lavoro, e preferibilmente via fax o e mail); deve fare riferimento al numero di codice o, in mancanza, all’indicazione del profilo lavorativo della offerta di selezione-lavoro. Poiché si è convocati telefonicamente, e non prima di un mese, è necessario tenere l’elenco di tutte le risposte ad annunci, in modo da essere ben consapevoli, appena si è chiamati al telefono, di quale offerta si tratti.(per dare la impressione che si è interessati).

Es. di LETTERA DI RISPOSTA AD ANNUNCIO
NOME E COGNOME                                                                                                                      DATA
INDIRIZZO CAP
SPETT.LE ….S.p.A.
INDIRIZZO CAP
OGGETTO: Vostro annuncio apparso su……del 25 agosto u.s. – rif. N……..
Con riferimento all’annuncio in oggetto, invio il curriculum vitae. (eventuale: esso non è del tutto aderente alle specifiche da voi fornite; la mia laurea recentemente conseguita mi ha, infatti, impedito di maturare quella esperienza lavorativa da voi richiesta; mi auguro che vogliate ugualmente prendere in considerazione la presente lettera, per un requisito aggiuntivo che io posso vantare: la qualità madrelingua della conoscenza della lingua inglese.
Resto a vostra disposizione per un eventuale colloquio, confermando il mio interesse per la posizione ricercata, che ritengo congruente con le mie competenze e aspettative.
Nell’attesa, invio distinti saluti,                                                                                               firma

Il curriculum  VITAE
si articola nelle seguenti sezioni (che vanno evidenziate graficamente):

  • dati anagrafici
  • formazione e studi
  • lingue
  • esperienze professionali (con indicazione dell’anno di attività, luogo e datore di lavoro,  mansione, inquadramento e livello retributivo, motivo della risoluzione del contratto)
  • altre informazioni (facoltativa) su zona geografica, lavoro notturno, alcune referenze etc...

Deve essere conciso e chiaro, datato e firmato, redatto con frasi brevi e in terza persona; scritto su carta bianca, facilmente fotocopiabile, a4, in busta americana. Il curricolo va adattato in funzione del destinatario e della mansione per cui ci si candida. Segue esempio.

Es. di CURRICOLO

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME   
DATA DI NASCITA     
RESIDENZA E DOMICILIO
RECAPITI TELEFONICI    
POSTA ELETTRONICA    
STATO CIVILE      CELIBE
POSIZIONE MILITARE      OBBLIGHI MILITARI ASSOLTI

FORMAZIONE E STUDI
LAUREA      LETTERE MODERNE conseguita nel 2005 presso                               
                                                                Università di Palermo. Voto 100/110)
PRINCIPALI AMBITI DI STUDIO          LETTERATURA italiana e europea
TESI DI LAUREA       

                              LINGUE                      MADRELINGUA   ITALIANO
LINGUA INGLESE
- CAPACITA’ DI LETTURA           BUONA
- CAPACITA’ DI SCRITTURA            BUONA
- CAPACITA’ DI ESPR.ORALE           DISCRETA
- CAPACITA’ DI TRADUZIONE           BUONA
LINGUA FRANCESE
- CAPACITA’ DI LETTURA           SUFFICIENTE
- CAPACITA’ DI SCRITTURA            DISCRETA
- CAPACITA’ DI ESP..ORALE            SUFFICIENTE
- CAPACITA’ DI TRADUZIONE            BUONA

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
INSEGNAMENTO (LEZIONI PRIVATE).

ULTERIORI INFORMAZIONI  
ABILITA’ PROFESSIONALI         CAPACITA’ DI ANALIZZARE, VALUTARE E  
RECENSIRE TESTI EDITI E INEDITI IN PROSA                    
CAPACITA’ D’INTERVENIRE SU TESTI
ALTRUI AL FINE DI MIGLIORARNE LA  FORMA
ESPRESSIVA E/O LA STRUTTURA (EDITING)
           COMPETENZE ARTISTICHE       CAPACITA’ D’ELABORARE TESTI ORIGINALI
(POESIA E NARRATIVA, TEATRO, CINEMA).
COMPETENZE INFORMATICHE            ELABORAZIONE TESTI IN WORD, INTERNET
EXPLORER E POSTA ELETTRONICA.
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE     BUONA CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI
SCRITTURA CREATIVA
SPICCATO INTERESSE PER GLI EVENTI DI
CARATTERE CULTURARE (CINEMA, MODA             
ED EVENTI TELEVISIVI, FOTOGRAFIA)                                                                                                        

                            PATENTE            B
DISPONIBILITA’ AL TRASFERIMENTO E AD
EVENTUALI TRASFERTE.
in riferimento alla legge 675/96, autorizzo al trattamento dei dati personali.              
 Palermo, ……….

 

Test
Nei test per il lavoro, lo abbiamo visto, competenze richieste sono: cultura generale-attualità, informatica, storia contemporanea, semplici problemi di logica, educazione civica-diritto privato-elementi di economia, inglese.
Il criterio è quello comparativo, i vincoli sono presenti nel bando. La scheda delle risposte è data a parte e occorre segnare col pennarello, senza debordare. All’inizio della prova vengono spiegate le modalità (la risposta giusta vale un punto, la sbagliata vale -0,5; dicono anche se è possibile intervenire a correzione e come intervenire (se non è possibile intervenire, due segni equivalgono a risposta sbagliata). Si tratta di prove strutturate; con un minuto a item, tutti dello stesso valore (è controproducente soffermarsi, ed è bene fare quelli di cui si sa la risposta, mettendo un segnetto a quelli che si affrontano). Se la penalizzazione per risposte errate è 0,5, vale la pena azzardare riposte incerte se si dubita tra due delle quattro risposte predisposte (2 è il reciproco negativo di 0,5; ergo, se la penalizzazione  è 0,25, in presenza di quattro possibilità, rischiare conviene sempre).

 

Il colloquio di lavoro
Le selezioni tramite colloquio si hanno dopo la prima scrematura che i valutatori fanno sui curricoli e mediante test psicoattitudinale collettivo.
Occorre: essere puntuali e non fissare appuntamenti prima e dopo il colloquio, presentarsi con nome e cognome stringendo la mano, lasciare che sia il valutatore a iniziare il colloquio, non affrettarsi a rispondere se non si è ben compreso il quesito, non mostrarsi apprensivi, non ostentare eccessiva confidenza, non affrontare per primi il tema retribuzione ma non concludere senza aversi accennato, se il selettore non è personale dell’azienda non chiedere il nome dell’azienda per la quale conduce la selezione, non omettere alcuna delle esperienze di lavoro già effettuate, anche se non sono direttamente pertinenti, non dire di tentativi falliti in concorsi pubblici; mostrare di avere competenza in mansioni proprie del settore richiesto.
Il colloquio individuale (che, per pochissimi candidati, può avere un’appendice tecnico-atttitudinale, con prova pratica) verte su aspetti del carattere e motivazionali (si cerca, nel candidato, equilibrio e senso di responsabilità). Durante il colloquio, i valutatori osservano il comportamento del candidato e le capacità relazionali, facendo un confronto con le risultanze ricavabili dal curricolo e dal test psicoattitudinale.
Possibili domande del selezionatore sono:

  • “dati generali e studi”; domande mirate a: creare un’atmosfera distesa, verificare se le notizie fornite dal candidato sono veritiere, chiarirne alcune, verificare se il candidato si accetta psicologicamente (- mi parli degli episodi principali della sua vita); - com’è adesso la sua vita familiare; - qual è il lavoro dei familiari, e come lo giudica; - mi parli della sua vita scolastica, e perché la ha scelta; rifarebbe tutte le scelte precedenti?)
  • “sulla personalità”; domande mirate a conoscere i convincimenti valoriali e i modelli di comportamento del candidato, testarne la coerenza, osservarne la padronanza mentre è richiesto di parlare su temi delicati (-si è mai trovato in situazioni difficili, e come ha reagito ?; qual è il suo difetto e il suo pregio?; che cosa considera essere un valore, e qual è la sua gerarchia di valori)
  • “sul curricolo professionale”, domande mirate a conoscere le competenze professionali del candidato, verificando la congruenza tra esse e il lavoro che chiede; individuare gli argomenti di un eventuale colloquio tecnico (-perché ha fatto certe scelte professionali e se le rifarebbe; quali aspetti del lavoro apprezza di più; quali difficoltà ha incontrato o teme; quali ritiene essere le abilità necessarie per il lavoro che chiede; la sua giornata di lavoro)

A sua volta, il candidato fa poche domande: chiede dell’azienda e delle mansioni che dovrebbe svolgervi.

In altri casi, il colloqui di lavoro è collettivo: un selezionatore osserva il comportamento dei candidati (ricerca della leadership, di chi sa ascoltare, di chi riscuote fiducia, di chi organizza, etc..), riuniti a gruppi di 10 a colloquio tra loro su un argomento proposto dal valutatore, nella dinamica di gruppo, quando i freni inibitori sono meno efficaci, rispetto alla situazione frontale con i valutatori.

 

 

Fonte: http://www.dinomaiorca.altervista.org/C5%20Il%20lavoro%20e%20sicurezza%20sociale.doc

Sito web da visitare: http://www.dinomaiorca.altervista.org

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Parola chiave google : Lavoro materiali di approfondimento tipo file : doc

 

 

 

Visita la nostra pagina principale

 

Lavoro materiali di approfondimento

 

Termini d' uso e privacy

 

 

 

Lavoro materiali di approfondimento