Tipi di società di persone e capitali

 

 

 

Tipi di società di persone e capitali

 

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Tipi di società di persone e capitali

SOCIETA’

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOCIETA,

  • Conferimenti= Capitale sociale: non superiore ai conferimenti, è:
            • funzione di garanzia,
            • produttiva poiché è ciò che i soci destinano all’attività
            • rappresenta l’entità su cui si calcolano i diritti dei soci
  • Attività Economica= l’ART 2247 non richiede particolari requisiti come nell’impresa, anzi ci si è chiesti se l’esercizio di qualsiasi attività economica in forma di società comporti anche la natura di impresa. Questo non è possibile perché sebbene vi sia l’organizzazione, manca la professionalità come requisito  (società occasionale). L’attività economica è ciò che distingue la società dalla comunione (ART 2248) poiché nella prima i beni sono uno strumento, nella seconda invece i comproprietari ne fruiscono in modo immediato.
  • Scopo di lucro= sebbene sia un requisito dell’art 2247, vi sono deroghe a tal articolo poiché il codice disciplina società eccezionali che non richiedono lo scopo di lucro. In generale tuttavia si sancisce che in assenza di una specifica norma di deroga una società non può essere iscritta nel registro se si proclama senza fine di lucro.
  • Società di fatto: nasce senza contratto, ma per effetto di comportamenti concludenti che realizzino gli elementi essenziali del 2247.

Società occulta: la società si ritiene esistente anche se non si manifesta all’esterno
Società apparente: qualora i comportamenti facciano pensare che vi sia una società ai terzi, si applica la disciplina della società.

TIPI DI SOCIETA
I tipi si differenziano tra loro per regole di forma, organizzazione e responsabilità dei soci. Sono un numero chiuso e questo per tutelare i terzi che operano con esse (per far si che possano capire con chi hanno a che fare). Società semplice (att. Non commerciale) e società e in nome collettivo (att. Commerciali) rappresentano i tipi residuali qualora le parti non scelgano un tipo.
Società atipica = nullità della società
Clausole atipiche = nullità delle stesse ed applicazione della disciplina del tipo sottostante.

 

SOCIETA’ DI PERSONE

Costituzione e rapporti patrimoniali:
Qualora non vengano rispettate le norme sulla pubblicità (snc e sas), non si ha nullità della società, ma irregolarità della stessa e verrà applicata la disciplina delle società semplici per quanto riguarda i rapporti con i terzi . Per quanto riguarda la forma si distingue:

  • ss: nessuna forma richiesta tranne quella della natura dei beni conferiti. Se un atto non è valido per il conferimento provoca l’invalidità dell’intero contratto solo se era essenziale. Deve contenere i soci, oggetto, ragione sociale e sede. Può svolgere solo l’attività d’impresa agricola (poichè non commerciale), ma spesso è utilizzata come società immobiliare o mera detenzione di partecipazioni o per l’esercizio in comune di un’attività professionale (quando ammissibile).
  • snc e sas: scrittura privata autenticata cui contenuto è fissato dall’art 2295: soci, sede, ragione sociale, oggetto sociale, conferimenti, regole sulla ripartizione degli utili.

NB: Qualora vengano iscritti nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi, altrimenti no e snc e sas diventeranno irregolari.
Ogni modifica del contratto sociale richiede il consenso di tutti i soci.

Sono centri autonomi di imputazione di diritti e obblighi (ART 2266), per le obbligazioni rispondono con il loro patrimonio affiancato dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci o di alcuni di essi.
SS e SNC: i soci non amministratori possono limitare la loro responsabilità con un apposito patto che è opponibile solo se portato a loro conoscenza con mezzi idonei. Ha efficacia solo interna.
SAS: gli accomandanti rischiano solo quanto conferito, ma non possono ingerirsi nella amministrazione.
La responsabilità è connotata dalla sussidiarietà, ossia il socio può invocare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale:

  • ss: il socio ha l’onere di indicare al creditore su quali beni sociali esso possa soddisfarsi
  • snc e sas: il creditore deve dimostrare di aver preventivamente escusso il patrimonio sociale

NB: la responsabilità è anche solidale, quindi il creditore si può rivolgere a qualsiasi socio per ottenere il pagamento, sarà poi questo a potersi rivalere verso gli altri soci sulla base degli accordi interni.
Il creditore particolare del socio non può entrare nella società al posto del debitore per far vendere la sua quota, l’unica cosa che può fare è la liquidazione della quota del socio:

  • ss: dimostrando che i beni personali non sono sufficienti a soddisfare il credito
  • snc e sas: vige il divieto di richiedere la liquidazione per tutta la vita della società, il creditore non potrà far altro che opporsi alla proroga della società e solo dopo ottenere la liquidazione

La misura di partecipazione agli utili e alle perdite può essere determinata liberamente nel contratto sociale anche in modo non proporzionale, se nulla è scritto si presumono proporzionate ai conferimenti, se il valore dei conferimenti non è determinato si presumono uguali. Rimane fermo il divieto del patto leonino.

 

Organizzazione e scioglimento:
La disciplina è poco severa e opera soprattutto qualora i soci non ne abbiano autonomamente disposto nel contratto sociale.
AMMINISTRAZIONE:
Nel silenzio dell’atto costitutivo, l’amministrazione è disgiuntiva: spetta individualmente a ciascun socio (art 2257). 
La nomina può avvenire nell’atto costitutivo e la revoca potrà essere solo x giusta causa, oppure con atto separato e per la revoca saranno valide le norme sul mandato. Qualora si preveda un’amministrazione congiunta la regola è quella dell’unanimità, tuttavia ciascun amministratore può prendere proprie decisioni qualora vi si l’urgenza di evitare un danno alla società.
Sempre nel silenzio dell’atto costitutivo, chi ha l’amministrazione ha anche la rappresentanza che si estende a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Se un terzo compie atti con chi non è amministratore, vale la regola sulla rappresentanza, e quindi l’atto è opponibile al terzo. Diverso invece è se si avevano limiti al potere di rappresentanza dell’amministratore, essi sono di 2 tipi: legali, cioè con fonte normativa e sono sempre opponibili al terzo, o convenzionali, che traggono origine dal contratto sociale che sono validi solo se portati a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e quindi con l’iscrizione.
Il loro operato non va valutato in base al risultato positivo o negativo del loro operato, ma in base al loro comportamento che deve essere quello dell’avveduto amministratore. L’inadempimento degli obblighi li espone a responsabilità solidale per i danni provocati alla società.
Il controllo di gestione è affidato agli stessi soci che hanno rilevanti poteri di controllo e informazione sull’amministrazione. La revoca non implica l’esclusione della qualità di socio.
DOCUMENTI INFORMATIVI E CONTABILITA’:
Sono il rendiconto e il bilancio: del primo nella ss si parla all’art 2261-2 che prevede che il socio non amministratore al termine di ogni anno ha il diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione e dopo la sua approvazione a percepire gli utili. Nelle snc e nella sas non si parla più di rendiconto, l’art 2302 stabilisce che gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti all’art 2214, la cui approvazione fa maturare il diritto alla riscossione degli utili.
SCIOGLIMENTO PARZIALE:
La morte, nel silenzio del contratto sociale, provoca lo scioglimento del rapporto socio-società con obbligo di liquidazione della quota in favore degli eredi. I soci possono evitarlo in 2 modi: sciogliendo la società o accordandosi con gli eredi per il loro subentro in società.
Con il recesso il socio pone fine volontariamente al rapporto sociale:

  • società costituita a tempo indeterminato (recesso ad nutum)
  • giusta causa che fa venire meno il rapporto di fiducia con gli altri soci
  • altri casi previsti dal contratto sociale (mai recesso discrezionale nelle società a tempo determinato)

 Con l’esclusione sono i soci a eliminare il rapporto socio-società. Può avvenire di diritto ed è automatica, cioè se il socio fallisce o un suo creditore ottiene la liquidazione della quota. Oppure è facoltativa:

  • gravi inadempienze del socio derivanti da obbligazioni o da contratto sociale
  • interdizione legale o giudiziale del socio
  • impossibilità del socio di prestare il conferimento

 La maggioranza si calcola per teste e l’esclusione deve essere accompagnata da una motivazione a cui il socio potrà opporsi, in mancanza di questa l’esclusione è invalida.
SCIOGLIMENTO:

  • decorso del termine: se i soci continuano nelle attività sociali, la società si intende tacitamente prorogata
  • conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo: nella pratica la situazione più frequente è l’impossibilità di assumere decisioni per l’insanabile conflitto fra soci.
  • Decisione unanime dei soci
  • Venir meno della pluralità dei soci se ne termine di 6 mesi non venga ricostituita
  • Altre cause previste nell’atto costitutivo
  • Venir meno di una delle categorie di soci nella sas

Le cause di scioglimento operano di diritto e quindi producono immediatamente i loro effetti, la società cessa di operare e si apre la fase di liquidazione in cui i liquidatori soddisfano i creditori sociali e ridividono i beni del patrimonio della società restanti tra i soci. Chiusa la liquidazione i liquidatori devono cancellare la società dal registro delle imprese. I documenti contabili e sociali devono essere conservati per 10 anni.

 

 

 

SOCIETA’ DI CAPITALI

Sono basate sul principio maggioritario calcolato secondo le quote di partecipazione. Sono dotate di una leadership stabile tramite il possedimento di un socio della maggioranza del capitale o tramite alleanze tra soci (patti parasociale o patti di sindacato). Da qui la fondamentale differenza tra soci che dirigono l’impresa e soci che si limitano a finanziarla con capitale di rischio, la posizione di quest’ultimi è pari a quella dei creditori in quanto traggono profitto dalla loro partecipazione agli utili (qualora la società lo disponga) o dal capital gain derivato dalla cessione della loro quota.
Si parla si  public company quando il capitale sociale è altamente frazionato cosicché nessun socio anche tramite patti di sindacato possa esercitare il controllo, in questo caso gli amministratori hanno un elevato margine di manovra proprio per la dispersione della compagine sociale.
Nel mercato quindi i soggetti decideranno se diventare soci acquistando azioni o creditori acquistando obbligazioni. Per far si che i soggetti siano più sicuri dei loro investimenti si ha una forte diffusione delle regole di corporate governance (insieme di regole e istituti che conciliano l’interesse della certezza del controllo con quella degli investimenti).
Stakeholders sono quei soggetti che non sono soci, ma hanno interesse al corretto funzionamento della società e quindi partecipano agli organi sociali o sono inclusi nel novero degli interessi di cui gli amministratori devono tenere conto.
PRIMA DELLA RIFORMA:
inderogabilità delle norme di legge, scarsa diversificazione tra tipi, modello della società monade. Tutto il sistema ruotava intorno alla spa.
Norme societarie = diritti spettanti ai soci e regole organizzative dell’ente
Norme di mercato = regole sulla circolazione di tali diritti e delle informazioni relative
Fino al 1974 la disciplina delle società con azioni quotate era uguale a quella ordinaria, solo con la mini-riforma del ’74 fu istituita la Consob ponendo così le basi per un moderno ordinamento del mercato. A partire dal 1980 si verificò una vera e propria alluvione legislativa che emanò regole su:

  • disciplina dei soggetti intermediari necessari per la crescita del mercato
  • reprimere l’abuso delle informazioni privilegiate (insider trading)
  • disciplinare le OPA e i trasferimenti dei pacchetti azionari di controllo

Dunque si comincia a sentire l’esigenza di una vera e propria disciplina legislativa che facesse si che un soggetto che avesse un’azione FIAT fosse sicuro del suo investimento visto la sua posizione di inferiorità nella gestione e che contemporaneamente non ingessasse la libertà imprenditoriale dei primi. Nacque così il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) nel 1998 il quale legittimò gli emittenti a rivolgersi al pubblico tramite gli intermediari e nel mercato per finanziare la propria attività economica tramite capitale di rischio o di credito.
Ultimo problema era eliminare quello scalino normativo tra società quotate e non.
LA RIFORMA:
Si differenzia fortemente tra spa aperte e spa chiuse, basandosi sul fatto che quando le azioni siano destinate alla diffusione tra il pubblico debbano avere una disciplina più rafforzata e rigida.
Questo emerge dalla riforma dell’art 2325 bis che distingue tra spa di base e quelle che fanno ricorso al mercato di rischio, queste ultime si ridividono in società con azioni quotate in mercati regolamentati e quelle con azionariato diffuso tra il pubblico in misura rilevante, queste sono quelle:

  • che hanno più d 200 azionisti diversi dai soci di controllo e detengano complessivamente il 5% del capitale sociale
  • le cui azioni siano state oggetto di una sollecitazione all’investimento

A fronte di 60.000 spa, 300 sono quotate e quelle ad azionariato diffuso non arrivano a 100 (2/3 sono banche).
La disciplina verte soprattutto sul rafforzamento della tutela dei diritti spettanti alle minoranze.
Società monade = ?

Costituzione, Nullità, Conferimenti:
La costituzione si articola in 2 fasi: stipulazione atto costitutivo e iscrizione nel registro delle imprese. L’atto deve essere stipulato per atto pubblico e può essere un atto unilaterale o un contratto, quest’ultimo a sua volta stipulato:

  • in forma simultanea presso un notaio è lui stesso che procede entro 20 giorni all’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese
  • per pubblica sottoscrizione: per dare la possibilità a chi non ha risorse necessarie per costituire una spa immediatamente. Si hanno così varie fasi:
    • uno o più promotori stipulano un programma, depositato presso un notaio e reso pubblico
    • vengono raccolte le adesioni dei sottoscrittori in forma di atto pubblico o scritt. Priv. Autent.
    • i promotori sollecitano i versamenti del 25& ai sottoscrittori
    • l’assemblea dei sottoscrittori delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e nomina i compenenti degli organi collegiali. Ogni sottoscrittore ha un voto indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte. (NB la società non esiste ancora)
    • i sottoscrittori intervenuti nell’assemblea stipulano l’atto costitutivo

 

 

CONDIZIONI (ART 2329):

  • sottoscrizione integrale dell’intero capitale sociale (minimo 120.000€)
  • versamento dei conferimenti: 25% di quelli in denaro, integrale per quelli in natura o in caso di atto unilaterale
  • autorizzazioni e altre condizioni richieste da leggi speciali riguardo all’oggetto della società

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:
Il notaio deposita l’atto costitutivo entro 20 giorni presso il registro delle imprese, allegando i documenti comprovanti l’esistenza delle condizioni all’art 2329. Se la società non viene iscritta entro 90 giorni dalla stipulazione dell’atto, i soci hanno diritto alla restituzione dei conferimenti effettuati e l’atto costitutivo perde efficacia.
Con l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica, alcuni autori ritengono che la spa esista fin dalla stipulazione dell’atto costitutivo ovviamente priva della personalità giuridica e si parla di spa irregolare.
Prima della sua iscrizione possono essere compiute azioni in nome della spa, ma i soci che hanno compiuto o acconsentito l’operazione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi.

ATTO COSTITUTIVO, STATUTO E PATTI PARASOCIALI:
L’atto costitutivo ha un contenuto minimo determinato per legge (art 2328):

              • parte storica: elementi non suscettibili di modifiche future ( per esempio soci fondatori e promotori)
              • parte effimera: elementi che possono variare senza comportare una modifica al contratto sociale (generalità dei soci, designazione dei primi componenti degli organi di amministrazione…)
              • parte duratura: fondamentali basi organizzative che possono variare con una modificazione dell’atto, esse sono:
                • denominazione, sede della società e sedi secondarie
                • oggetto sociale
                • capitale sottoscritto e versato
                • numero, valore nominale, caratteristiche, modalità di emissione e circolazione delle azioni
                • norme sulla ripartizione degli utili
                • sistema di amministrazione adottato, numero amministratori, loro poteri e quali hanno la rappresentanza
                • durata della società e se a tempo indeterminato, il periodo dopo il quale i soci possono recedere

Lo statuto è un atto separato dall’atto costitutivo, ma ne è comunque parte integrante poiché in caso di conflitto di clausole prevale. Per le sue modificazioni il procedimento è uguale a quello dell’atto costitutivo. Esso contiene norme relative al funzionamento della società per quanto è rimesso all’autonomia privata.
I patti parasociali si dividono in sindacati di voto e sindacati di blocco, con i primi si impegnano a esercitare il diritto di voto in maniera concordata e con i secondi a non trasferire le loro azioni. Il loro effetto è meramente obbligatorio, quindi non coinvolgono ne terzi ne società, se il socio quindi vende l’azione, gli altri potranno ottenere solo il risarcimento. Sono validi per 5 anni e possono essere rinnovati. Nelle spa aperte devono essere pubblicizzati: in quelle ad azionariato diffuso devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea, per quelle con azioni quotate il sistema è più complicato in quanto vanno comunicati alla consob, pubblicati sulla stampa e depositati presso il registro delle imprese.

NULLITA’ DELLA SPA:
Dopo l’iscrizione si applica il regime dell’art 2332:

  • mancata stipulazione dell’atto costitutivo in forma di atto pubblico
  • illiceità oggetto sociale
  • mancanza di denominazione, conferimenti, ammontare capitale sociale, oggetto sociale nell’atto costitutivo

Le particolarità sono:

  • Nullità non retroattiva
  • I soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali
  • Nullità non pronunciabile quando la sua causa è stata eliminata dandone pubblicità nel registro delle imprese

La nullità non estingue la società, ma la fa entrare nello stato di liquidazione.

CONFERIMENTI E CAPITALE:
Il capitale ha una funzione di garanzia che rappresenta quella frazione ideale del patrimonio che non può essere distolta dall’esercizio dell’attività e restituita ai soci fino all’estinzione della società.
I conferimenti: non sono imputabili a capitale gli apporti d’opera o servizi (tuttavia possono essere scambiate con azioni). Inoltre nulla vieta che il valore dei conferimenti sia superiore all’ammontare del capitale, ossia che non tutto il valore venga addebitato a capitale, questo è il caso delle azioni emesse con sovrapprezzo (valore nominale inferiore valore d’emissione) per avere così una società dotata di sufficienti mezzi propri.
Se il socio non adempie il versamento dei conferimenti dovuti, può essere promossa un’azione contro di lui che mira a spossessarlo delle sue azioni ovviamente rimanendo debitore per i versamenti ancora non compiuti.
Se l’atto costitutivo lo permette le azioni possono essere liberate tramite conferimenti di beni in natura o crediti, ma devono essere versati integralmente al momento della sottoscrizione e sono oggetto di un rigoroso procedimento di stima. Le azioni con prestazioni accessorie, se previste dall’atto costitutivo, fanno si che il soggetto oltre al conferimento sia tenuto ad eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, l’atto ne determina contenuto, durata, modalità e compenso. Il soggetto è obbligato ad eseguire la prestazione fino a quando è socio. Tali azioni sono nominative e quindi sono trasferibili solo con il consenso degli amministratori.

Le azioni
L’azione è la misura unitaria di partecipazione alla spa, essa è indivisibile, può essere cambiata tramite modificazione dello statuto, ossia con il frazionamento, quando il valore dell’azione è troppo elevato e quindi circola male nel mercato, oppure con il raggruppamento, quando il numero delle azioni è eccessivo. Questa è un’azione che pone un delicato problema: quello dei resti conseguenti al raggruppamento (se viene deliberata una azione ogni 3 possedute e Tizio ne ha 28 ne avanzerà 1), le società comunque dispongono dei meccanismi per la monetizzazione dei resti.
Nel caso di comproprietà di un’azione valgono le regole sulla comunione.
Valore delle azioni:

  • Valore Nominale: capitale sociale/numero azioni
  • Valore di emissione: a quanto vengono offerte in sottoscrizione o di aumento di capitale. Può essere superiore a quello nominale (sovrapprezzo). Alcune possono essere di valore inferiore a quello nominale, ma complessivamente non devono essere inferiore al valore complessivo di quello nominale.
  • Valore contabile: patrimonio netto/numero di azioni in circolazione
  • Valore di scambio: valore al quale le azioni possono essere effettivamente scambiate

Sebbene il principio di eguaglianza valga per le azioni ordinarie, ma l’art 2351 consente l’emissioni di azioni senza diritto di voto o a voto limitato.
Le azioni attribuiscono diritti chiamati appunto diritti sociali che si dividono secondo:
- modalità di attribuzione:

              • diritti che spettano a ciascuna azione in quanto tale (partecipare all’assemblea, esaminare i libri contabili)
              • diritti che spettano a un numero di azioni tali da raggiungere un certa frazione del capitale sociale
              • diritti che spettano in misura proporzionale (diritto di voto, agli utili, alla liquidazione della quota)

- contenuto:

  • diritti amministrativi: voice all’interno della società (partecipazione all’assemblea, voto, facoltà di impugnare)
  • diritti patrimoniali: diritto all’utile e alla quota di liquidazione
  • diritti misti: amministrativi e patrimoniali

Con il termine azione si allude anche a titoli in cui possono essere incorporate le partecipazioni sociali. Possono essere nominativi o al portatore. Non possono essere al portatore finchè non siano liberate o se si tratta di azioni con prestazioni accessorie. Possono essere cumulativi incorporare cioè una pluralità di azioni e sarà il socio a dover chiedere il frazionamento in tagli più piccoli. Ai titoli azionari sono allegate cedole che staccate dal certificato servono per esercitare tali diritti. I certificati sono praticamente titoli di credito e la loro emissione non è obbligatoria.

Limiti legali alla circolazione riguardano le azioni liberate con conferimento in natura fino a che non sia stata completata la procedura di stima e le azioni con prestazioni accessorie.

Le clausole di gradimento sono quelle che subordinano il trasferimento delle azioni al gradimento di organi sociali o altri soci. In caso di mancato gradimento l’atto di disposizione è valido inter partes, ma l’acquirente non può esercitare i diritti sociali. Le clausole di gradimento non mero subordinano il gradimento alla presenza di determinati criteri oggettivi, mentre per quelle di mero gradimento il rifiuto può anche essere immotivato. Queste sono valide solo se prevedono un obbligo di acquisto a carico della società o di altri soci.
Le clausole di prelazione obbligano il socio alienante a offrirle in prelazione agli altri soci.
Le clausole di riscatto sono quelle che ricorrendo determinate condizioni (morte interruzione della prestazione accessoria)  consentono alla società stessa o ad altri soci di riscattarla presso l’il socio in questione.

OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI:
Innanzitutto vi è il divieto di sottoscrizione di azioni proprie da parte della società. Logico altrimenti il capitale sociale sarebbe fittizio. Qualora vengano sottoscritte devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori. Vietata è anche la sottoscrizione reciproca.
Lecito è invece l’acquisto di azioni proprie (buy back) solo se le azioni siano state liberate e con autorizzazione dell’assemblea. In nessun caso il valore nominale delle azioni può eccedere la decima parte del capitale sociale. Se si supera questo limite le azioni vanno immediatamente rivendute secondo criteri determinati dall’assemblea.

  • Gli amministratori non possono disporre delle proprie azioni se non dopo autorizzazione dell’assemblea
  • Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni sono computate nel capitale ai fini di calcolo delle maggioranze richieste
  • Le azioni proprie devono essere inserite nell’attivo del bilancio, ma sono neutralizzate da una riserva indisponibile al negativo che va mantenuta fin quando el azioni non vengono trasferite o annullate.

 

 

 

Categorie di azioni, obbligazioni, strumenti finanziari e patrimoni destinati:
Per aversi una categoria è sufficiente un diverso disegno (derogabile) dei diritti previsti dalla legge, il diverso disegno deve comunque riguardare una pluralità di azioni. Le deliberazioni assembleari che pregiudicano i diritti della categoria devono essere approvate anche dalla categoria stessa.
L’unico limite in materia di ripartizione dei diritti patrimoniali è quello del patto leonino, sono legittimi quei privilegi patrimoniali spettanti ad una determinata categoria di azioni nella diversa incidenza delle perdite.
L’art 2351 prevede una modulabilità del diritto di voto, lo statuto quindi può consentire la creazioni di azioni: senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti oppure al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative, ma mai a nessuna azione può essere attribuito più di un voto.
Le azioni di risparmio sono pensate per il piccolo risparmiatore che pensa solo alle prospettive reddituali dell’investimento e se interamente liberate possono essere al portatore. L’assemblea speciale nomina e revoca il rappresentate comune e sull’approvazione delle deliberazioni assembleari che pregiudicano i diritti della categoria.
Le azioni correlate sono quelle azioni che la società può emettere fornendole di determinati diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività in un determinato settore.

Le obbligazioni sono titoli di credito di massa al portatore o nominativi tramite cui la spa raccoglie denaro a titolo di mutuo. Sostanzialmente si presta denaro alla società per riottenerlo con gli interessi. A volte possono essere subordinate alla soddisfazione dei diritti di altri creditori (obbligazioni subordinate) oppure possono prevedere bonus ulteriori rispetto alla restituzione e agli interessi mediante sorteggio (obbligazioni a premio). Illecite invece sono le obbligazioni il cui valore di rimborso sia parametrato sull’andamento della società, in tal caso il finanziatore andrebbe a partecipare al rischio d’impresa. Particolari sono le obbligazioni convertibili in azioni e quelle con warrant: con queste ultime l’obbligazionista può rimanendo tale, sottoscrivere a acquistare azioni della società emittente o di altra, cumulando così lo stato di azionista a quello di socio.
L’emissione di obbligazioni è decisa dagli amministratori e non può superare il valore del doppio del capitale sociale per assicurare  una certa corrispondenza tra mezzi propri della società e quelli ottenuti da terzi.
Gli obbligazionisti sono dotati di un’assemblea che nomina e revoca il rappresentante comune e delibera sulle modificazioni delle condizioni del prestito. Si applicano le disposizioni relative all’assemblea straordinaria. Sono in eleggibili come rappresentanti comuni gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società debitrice, mentre può essere eletto un non obbligazionista. Egli tutela gli interessi comuni degli obbligazionisti verso la società e ha diritto di assistere all’assemblea dei soci.
Per l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni decide l’assemblea straordinaria che delibera anche un aumento di capitale corrispondente al valore delle obbligazioni emesse (aumento di capitale a servizio). La conversione può essere in azioni della stessa società emittente (metodo indiretto) oppure di altra società (metodo indiretto). Punto cruciale è quello del rapporto di cambio, cioè quante azioni spetteranno per ciascuna obbligazione. Questo viene stabilito nel regolamento del prestito azionario. 

I patrimoni destinati ad uno specifico affare si dividono in due parti:

  • Unilaterali: è un istituto alternativo alla costituzione di una società figlia per lo svolgimento di uno specifico affare. Non può superare il 10% del patrimonio netto della società. Si ha una vera e propria separazione del patrimonio. La decisione deve essere iscritta nel registro delle imprese affinché i creditori sociali vi possano fare opposizione poiché dopo non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato. Una volta che l’affare sia concluso o sia diventato impossibile e i creditori siano stati soddisfatti il patrimonio separato rientra in quello della società.
  • Contrattuali: ??

 

 

 

 

 

 

L’assemblea:
Sistema tradizionale = l’assemblea nomina amministratori e sindaci. I primi formano l’organo amministrativo competente per la gestione, i secondi formano il collegio sindacale che controlla l’operato del primo. 
Sistema dualistico = assemblea nomina consiglio di sorveglianza che elegge i componenti del consiglio di gestione.
Sistema monastico = assemblea elegge un consiglio di amministrazione al cui interno vi è il comitato per il controllo della gestione.

L’assemblea non è organo elettivo in quanto per parteciparvi bisogna aver effettuato un investimento in azioni che assegnino il diritto di intervenire e votare.
L’assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio
  • nomina e revoca i sindaci e gli amministratori
  • delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci

L’assemblea straordinaria:

  • modificazioni dello statuto
  • nomina, sostituzione e modificazione dei poteri dei liquidatori
  • altre competenze attribuite dalla legge

NB: l’organo è lo stesso, cambia la denominazione per l’applicazione di diverse discipline riguardo la verbalizzazione, quorum costitutivi e deliberativi.
Le assemblee generali sono quelle a cui hanno il diritto di partecipare tutti i soci aventi diritto di voto.
Le assemblee speciali sono quelle in cui il diritto di voto e intervento sono riservati ai portatori di categorie speciali si azioni.

La convocazione solitamente viene fatta dagli amministratori, per assicurare che l’avviso di convocazione venga a conoscenza dei soci deve essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale o altro giornale previsto dallo statuto. Nelle spa chiuse lo statuto può prevedere che la convocazione avvenga ad personam mediante mezzi che assicurino che l’informazione venga ricevuta.
L’ordine del giorno deve essere formula analiticamente in modo che i soci possano scegliere consapevolmente se intervenire o no durante l’assemblea.
Nell’avviso può essere fissata anche la seconda convocazione che serve per diminuire i quorum costitutivi o deliberativi.
I casi di convocazione obbligatoria sono:

  • una volta l’anno (per approvare il bilancio)
  • domanda di tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale o da altra misura prevista nello statuto
  • capitale diminuito di più di 1/3 per perdite
  • contestualmente all’accertamento di una causa di scioglimento per deliberare sulle modalità di liquidazione

In mancanza delle formalità richieste l’assemblea si reputa regolare se è rappresentato l’intero capitale sociale e vi sia la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, tuttavia chiunque si può opporre alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga ragionevolmente informato. Chi dichiara il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea non può impugnare le deliberazioni assunte per vizio di convocazione. L’assemblea totalitaria al contrario di quella regolarmente convocata ha competenza generale, ma precaria: generale perché non si limita ad un ordine del giorno, precaria perché qualunque socio può interrompere la deliberazione.  

Il presidente deve verificare la regolarità della costituzione dell’assemblea.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (azioni con diritto di voto) e delibera con maggioranza assoluta (lo statuto può prevedere maggioranze più elevate, ma mai l’unanimità). Stesse disposizioni in seconda convocazione.
L’assemblea straordinaria delle spa chiuse delibera con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale (implicito il quorum costitutivo), nelle spa aperte il quorum costitutivo è uguale, quello deliberativo è 2/3 del capitale. Le azioni senza diritto di voto sono computate nel quorum costitutivo, ma non in quello deliberativo. In seconda convocazione per tutte le spa l’assemblea straordinaria è costituita con 1/3 del capitale sociale e delibera con maggioranza di 2/3 di quello rappresentato in assemblea.
Partecipazione in absentia (ormai le assemblee non sono più luoghi di discussione, ma solo formalità):

  • Partecipazione diretta: non è più essenziale il metodo collegiale in quanto lo statuto può prevedere l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione o per corrispondenza (nel primo caso il soggetto può intervenire, nel secondo ovviamente no).
  • Partecipazione indiretta (delega di voto):
    • Delega occasionale: prevista per ogni spa, i soci possono farsi rappresentare da altri soci.
    • Delega gestoria: quella rilasciata dal cliente a una banca o ad una società di gestione del risparmio, queste si dovranno comportare con diligenza trasparenza e nell’interesse dei clienti, sono vincolate dalle istruzione eventualmente impartite dai clienti stessi.
    • Delega sollecitata: nelle spa quotate il soggetto che detenga azioni per l’1% può sollecitare il rilascio di deleghe da parte degli altri azionisti. Per le materie oggetto di richiesta non è tenuto a rispettare istruzioni difformi da quelle che aveva previsto nella proposta di sollecitazione. Per le altre invece deve rispettarle.
    • Delega associativa: per le spa quotate tramite la raccolta di deleghe da parte di associazioni di piccoli azionisti, questi possono anche non rilasciarla; se la rilasciano possono impartire istruzioni di voto.

Il presidente regola la discussione, i soci possono chiedere ulteriori informazioni agli amministratori riguardo all’ordine del giorno, questi possono rifiutarsi solo se dall’informazione derivi una lesione dell’interesse sociale. I soci che partecipano e costituiscono 1/3 del capitale possono far rinviare la riunione a non oltre 5 giorni qualora non siano informati a sufficienza (una sola volta per lo stesso oggetto).
Alcune società, obbligatorio per quelle quotate, prevedono sistemi di voto a lista, cumulativi o altri in modo da assicurare la rappresentazione delle minoranze.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare di verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se straordinarie anche dal notaio. Il verbale è analitico, comprende cioè ogni intervento fatto durante l’assemblea.

Nullità delle deliberazioni:

  • mancata convocazione dell’assemblea
  • mancanza del verbale
  • impossibilità o illiceità dell’oggetto

Può essere impugnata da chiunque abbia interesse entro 3 anni dalla iscrizione nel registro delle imprese.
Particolarità (deroghe al diritto privato):

  • non può impugnare per mancata convocazione chi ha dato l’assenso allo svolgimento dell’assemblea
  • mancanza del verbale sanata dalla verbalizzazione fatta prima dell’assemblea successiva
  • nullità non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti durante la sua esecuzione

Annullabilità delle deliberazioni:

  • deliberazioni prese non in conformità della legge o dello statuto

Possono impugnarle i soci assenti, dissenzienti o astenuti, ma che rappresentino almeno il 5% del capitale nelle spa chiuse e in quelle aperte l’1x1000. lo statuto può comunque escludere queste soglie. I soci che non raggiungono tale soglia possono chiedere il risarcimento per i danni subiti per la decisione presa non in conformità della legge o dello statuto.

NB il socio in conflitto di interessi può votare, ma la deliberazione è annullabile qualora il suo voto sia stato determinante per l’assunzione della decisione o che la deliberazione arrechi un pregiudizio alla società. La buonafede contrattuale infatti fa si che siano annullabili tutte le decisioni prese con il voto determinate del socio che vuole trarre un vantaggio personale a danno degli altri soci.

 

L’organo amministrativo:
ART 2380bis: gli amministratori hanno la gestione della società in esclusiva. La statuto non può delegare determinate materie relative alla gestione all’assemblea, ma soltanto chiedere l’approvazione di questa per quelle materie (gli amministratori restano comunque responsabili per gli atti compiuti anche se autorizzati).
Non si ha un mandato, ma un modello manageriale: gli amministratori non sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai soci e questi non possono mai sostituirvisi nell’esecuzione dell’incarico.

L’organo amministrativo può essere unipersonale (amministratore unico) o pluripersonale (consiglio di amministrazione) necessariamente collegiale. Obbligatorio il consiglio di amministrazione nelle spa quotate.
Gli amministratori possono essere soci e non.
Cause di ineleggibilità: interdizione, inabilitazione, fallimento. Lo statuto può prevedere determinati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Tutti questi fungono anche da cause di decadenza.
L’incarico di amministratore è per sua natura oneroso.

Gli amministratori vengono eletti dall’assemblea, la durata della carica è stabilita dallo statuto o dalla stessa assemblea al momento della nomina, ma non può mai superare i 3 esercizi.
Cessano dalla carica per:

  • decorso del termine
  • morte
  • decadenza
  • revoca da parte dell’assemblea
  • dimissioni
  • altri casi previsti dallo statuto (particolare la clausola simul stabunt, simul cadent)

Se nonostante la cessazione rimangono ancora una maggioranza di amministratori eletti dall’assemblea, saranno essi stessi a nominare i mancanti con deliberazione approvata dal collegio sindacale (cooptazione), in tutti gli altri casi è l’assemblea che viene convocata per eleggere i mancanti.

 

 

Il consiglio opera con metodo collegiale, sceglie tra i suoi componenti il presidente che convoca le riunioni, determina l’ordine del giorno e provvede affinché tutti gli amministratori siano informati.
La delega di attribuzioni può avvenire solo in favore di altri componenti del consiglio:

  • in favore di un organo collegiale (comitato esecutivo)
  • in favore di un organo monocratico (amministratore o consigliere delegato), vi possono essere più amministratori delegati (con deleghe uguali o diverse) ed operano in via disgiuntiva.

Gli organi delegati non hanno una propria sfera di competenza esclusiva e sono sottoposti alle direttive del consiglio che può in ogni momento revocarli o occuparsi delle operazioni rientranti nella delega.
Da qui si può fare una fondamentale distinzione tra amministratori esecutivi impegnati giorno per giorno nella gestione dell’impresa e amministratori esecutivi esterni alla gestione reclutati per il contributo che possono dare su aspetti specifici. Tale diversificazione dei ruoli si riflette nello standard di diligenza che è graduato in relazione ai rispetivi profili professionali.
Per quanto riguarda le decisioni consiliari non sono assoggettate ad una disciplina legislativa analitica: è vietato il voto per rappresentanza poiché tutti i componenti devono interloquire in tempo reale. Il quorum è rappresentato dalla maggioranza degli amministratori in carica e quello deliberativo dalla maggioranza assoluta dei presenti (entrambi possono essere aumentati nello statuto). 

La rappresentanza è attribuita all’amministratore nell’atto costitutivo, in mancanza è data ad ogni amministratore. Dopo la nomina gli amministratori devono iscriversi nel registro delle imprese e specificare se essa è disgiunta o congiunta.
La rappresentanza conferita è generale, se vi sono limitazioni derivate dallo statuto o dall’atto costitutivo esse non sono opponibili a terzi anche se pubblicate, salvo che non si provi che il terzo ha agito volontariamente a danno della società conoscendo la limitazione. Se le limitazioni derivano dalla legge come il divieto di concludere contratti in conflitto di interessi sono invece opponibili a terzi.
L’amministratore rappresentante può essere revocato dall’incarico solo per giusta causa ed è tenuto al risarcimento del danno se l’atto è pregiudizievole per la società.

Qualora un amministratore abbia degli interessi in una determinata operazione della società ne deve dare subito notizia ai colleghi ed ai sindaci, essi valuteranno così se l’amministratore debba astenersi dal compiere l’operazione delegandola al consiglio stesso e questo dovrà motivare l’operazione valutando l’effettiva convenienza della stessa.
L’amministratore “interessato” risponde dei danni cagionati dalla sua omissione o azione o dalla sua utilizzazione di dati, notizie o opportunità appresi nell’esercizio del suo incarico.

“Gli amministratori devono adempiere i loro doveri imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”
I doveri si distinguono in generici (gestire diligentemente l’impresa perseguendo l’oggetto sociale) e specifici (tenere la contabilità, provvedere a iscrizioni…). La differenza si coglie dal punto di vista dell’inadempimento: per quelli generici chi assume l’inadempimento dell’amministratore deve dimostrare quale sarebbe stato quello doveroso e che l’amministratore ne ha seguito uno diverso, per quelli specifici essendoci una predeterminazione del comportamento dovuto è sufficiente la prova della sua inosservanza.
Particolare dovere specifico è quello dell’amministratore di spa di non esercitare attività concorrenti o diventarne soci illimitatamente irresponsabili; l’assemblea può comunque autorizzare tale attività.

Nei confronti della società gli amministratori rispondono solidalmente per i danni derivati dall’inosservanza dei doveri loro imposti, tranne nel caso che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni attribuite ad uno o più amministratori.
L’azione di responsabilità è promossa dall’assemblea ordinaria e provoca la revoca dell’amministratore se è presa con il voto favorevole di 1/5 del capitale sociale, se il voto non raggiunge la soglia gli amministratori rimangono in carica. La maggioranza rimane quella del capitale presente.
Molto spesso accade soprattutto nei gruppi di società che gli amministratori compiano azioni pregiudizievoli per la minoranza, ma non per la maggioranza, per questo si prevede che il singolo socio o una minoranza possa esercitare l’azione di responsabilità se rappresenta/no almeno 1/5 del capitale nelle spa chiuse o 1/40 nelle spa aperte.
Può anche essere promossa dal collegio sindacale con la maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.
L’azione può essere promossa anche dai creditori, quando in seguito all’inadempimento dei doveri prescritti da mparte degli amministratori, essi non possano rifarsi sul patrimonio restante.
Altra azione è quella che spetta al socio o al terzo che si fonda su atti dolosi o colposi dell’amministratore, esempio classico è quello in cui gli amministratori falsano la situazioni patrimoniale inducendo un soggetto a comprare azioni o obbligazioni.
NB: tutte queste disposizioni si applicano anche all’amministratore di fatto, ai direttori generali e ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari nelle società con azioni quotate.

 

 

Il sistema dei controlli:
Deriva dall’esigenza che molto spesso i soci non hanno ne la competenza tecnica ne possono avere un’informazione adeguata su tutta la gestione; a tutto questo ci pensava il collegio sindacale che però aveva troppe funzioni e non riusciva ad espletare correttamente tutte queste. Così si è operata la scissione:
Controllo sull’amministrazione = collegio sindacale
Controllo contabile = revisore contabile esterno

COLLEGIO SINDACALE
Esso deve vigilare:

  • sull’osservanza della legge e dello statuto
  • sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
  • adeguatezza e funzionamento dell’assetto organizzativo e amministrativo adottato dalla società

Solo nelle spa chiuse che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può esercitare il controllo contabile.
Per quanto riguarda il primo punto esso si limiterà a concretizzare il potere/dovere di impugnare le deliberazioni assembleari annullabili, è dunque solo formale.
Per il secondo punto invece la cosa è più complicata poiché devono valutare se essi hanno agito con la giusta diligenza, prudenza, perizia, ma non riguardo al compimento dell’affare x o y. O meglio non deve guardare il risultato, ma se hanno agito con i suddetti criteri.
Per il terzo guarderanno alle procedure interne della società per stabilire se funzionino in modo tale da consentire l’assunzione di scelte ponderate e consapevoli.

Si compone di 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci, + 2 sindaci supplenti. Almeno un membro e un supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, i restanti membri tra gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, dottori, commercialisti, ragionieri e periti commerciali.
Non possono essere sindaci e se eletti decadono:

  • condizioni all’art 2382
  • coniuge, parenti o affini degli amministratori della società o della società controllata
  • coloro che sono legati alla società o a quella controllata da rapporto di lavoro o consulenza continuativa
  • altri motivi presenti nello statuto

Vengono eletti dall’assemblea con sistema maggioritario o con regole diverse previste dallo statuto.
Restano in carica per 3 esercizi e decadono per:

  • morte
  • revoca da parte dell’assemblea
  • rinuncia del sindaco
  • decadenza: causa di ineleggibilità sopravvenuta oppure non partecipi senza motivo alle assemblee

Doveri e poteri:

              • partecipare alle assemblee, al consiglio di amministrazione. Devono riferire al consiglio di amministrazione e a quello sindacale periodicamente notizie sull’andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo (obbligatorio ogni 6 mesi)
              • chiedere informazioni riguardo all’andamento della gestione e specifici affari agli amministratori
              • in qualsiasi momento possono compiere atti di ispezione e controllo
              • convocare l’assemblea qualora nell’esecuzione del suo incarico rilevi fatti gravi e urgenti
              • indagare sulle denunce presentate dai soci
              • predisporre annualmente una relazione che riferisce ai soci l’andamento della società e propone osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione
              • promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori con 2/3 dei componenti

Con più di 2 assenze alle riunioni si decade dalla qualità di sindaco. Le riunioni deve tenersi almeno ogni 90 giorni.
Il presidente è nominato dall’assemblea e nelle società quotate deve essere scelto tra quelli eletti dalla minoranza.
Hanno responsabilità:

  • esclusiva: quando non osservano l’obbligo di verità nelle dichiarazioni o non osservino il segreto d’ufficio
  • concorrente: ossia solidale, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

CONTROLLO CONTABILE

  • nelle spa chiuse da una società di revisione o persona fisica purché iscritta nel registro dei revisori contabili
  • nelle spa con azionariato diffuso da una società di revisione sempre iscritta nel registro
  • nelle spa con azioni quotate da una società iscritta nel registro speciale tenuto dalla Consob

L’incarico è conferito dall’assemblea che ne determina il corrispettivo per l’intera durata, dura per 3 esercizi e per le spa quotate 6 esercizi,è rinnovabile una sola volta. Revocabile solo per giusta causa.
Esso deve verificare la regolare tenuta delle scritture contabili almeno ogni 3 mesi, la sua obbligazione è di mezzi non di risultato, quindi se giudica valido un bilancio falso, non ne risponderà a meno che non sia derivato da negligenza, ovviamente molto alta poiché soggetto altamente professionale.

CONTROLLI ESTERNI:
Autorità giudiziaria
Qualora vi sia un fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società, i soggetti legittimati possono denunciare i fatti al tribunale.
I soggetti legittimati sono:

  • soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale (1/20 spa aperte)
  • organo interno di controllo
  • pubblico ministero nelle spa aperte

Il tribunale può ordinare l’ispezione della società a spese dei soci richiedenti o della stessa società nel caso che la denuncia provenga dall’organo interno. Per evitare l’ispezione la società può sostituire tutti gli amministratori e i sindaci con soggetti di elevata professionalità per capire se le violazioni sussistono.
Nei casi più gravi il tribunale può revocare gli amministratori e i sindaci sostituendoli con un amministratore giudiziario che alla fine del suo incarico, convoca l’assemblea nomina gli amministratori o mette il liquidazione la società se ne ricorrono i presupposti.
Prima era fondamentale poiché era l’unica azione che le minoranze potevano intraprendere per l’azione di responsabilità.

 Il sistema dualistico:
Lo statuto può prevedere che amministrazione e controllo siano esercitati anziché da un organo amministrativo e da collegio sindacale, da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza.
Ciò comporta una modifica delle competenze assembleari (art 2364bis):

  • nomina, revoca e determina il compenso dei consiglieri di sorveglianza
  • delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza e dei gestori
  • delibera sulla distribuzione degli utili
  • nomina il revisore
  • tutti gli altri casi in cui  competente l’assemblea ordinaria tradizionale

NB: non approva più il bilancio, ma deve essere comunque convocata una volta l’anno
NB’: non ci sono differenze riguardo all’assemblea straordinaria

CONSIGLIO DI GESTIONE:
L’art 2380 stabilisce che se non diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori nel sistema tradizionale si applicano anche al consiglio di gestione. Esso è organo necessariamente collegiale e i suoi membri possono essere anche non soci. La durata della carica non può eccedere i 3 esercizi.
Vengono nominati e revocati dal consiglio di sorveglianza, per la revoca senza giusta causa hanno diritto al risarcimento del danno, la responsabilità è uguale a quella degli amministratori, la relativa deliberazione di revoca da parte del consiglio di sorveglianza è assunta a maggioranza e se raggiunge i 2/3 comporta la revoca dall’ufficio cui rimedia lo stesso consiglio di sorveglianza, sostituendo il gestore.

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA:
Esso concentra le competenze del collegio sindacale con parte di quelle dell’assemblea:

  • nomina e revoca i consiglieri di gestione
  • approva il bilancio d’esercizio
  • può chiedere ai gestori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o di singoli affari
  • vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile (come il collegio sindacale)
  • promuove l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione

NB: non può mai esercitare il controllo contabile che è sempre svolto dal revisore esterno.
Il numero di componenti è determinato dallo statuto, mai inferiore a 3, non importa che siano soci, ma almeno uno deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili; la loro carica dura 3 esercizi. Sono revocabili in ogni tempo con diritti al risarcimento quando non vi sia giusta causa, ma con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale.
Opera secondo metodo collegiale e deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Si ritiene validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Devono partecipare alle assemblee, ma non è prevista la decadenza per assenza.

Il sistema monistico:
Amministrazione e controllo sono esercitati dal consiglio di amministrazione e da un apposito comitato al suo interno i cui membri sono eletti all’interno del consiglio di amministrazione. (facilita la comunicazione, ma vi è più contiguità tra controllati-controllori). L’assemblea è uguale a quella tradizionale.
L’organo amministrativo è necessariamente pluripersonale poiché contiene i membri del comitato di controllo + 1 .Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci all’art 2399.
Per il comitato di controllo si applicano le norme del codice che fanno riferimento ai sindaci. Esso non può mai esercitare il controllo contabile e vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, poiché essi sono “amministratori”. Esso vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa del controllo interno e del sistema amministrativo della società.
Le modificazioni statuarie:
Competente alle modificazioni dello statuto è l’assemblea straordinaria, nell’atto costitutivo può essere previsto che sia delegato l’organo amministrativo, il consiglio di sorveglianza o il consiglio di gestione per le deliberazione concernenti: fusione, soppressione di sedi secondarie, indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza, riduzione di capitale in caso di recesso del socio.
La delibera indipendentemente dall’organo che l’ha fatta, deve essere verbalizzata da notaio che la iscrive nel registro delle imprese. Egli effettua un controllo successivo (nell’atto costitutivo è simultaneo: se l’atto è illegittimo deve rifiutarsi di stipularlo) poiché verifica dopo se possiede tutti i requisiti formali, se sono presenti allora lo iscriverà e da questo momento la modifica statuari produrrà i suoi effetti.

I soci minoritari sostanzialmente subiscono le modificazioni decise dalla maggioranza e per questo la legge gli attribuisce la facoltà di recesso. Le cause di recesso si possono dividere

  • legali inderogabili: non aver concorso con il proprio voto favorevole:
    • modifica dell’oggetto sociale
    • trasferimento della sede all’estero
    • modifica dei criteri di valutazione dell’azione in caso di recesso
    • eliminazione di cause di recesso derogabili
    • modificazione dei diritti di voto
  • legali derogabili: possono essere statutariamente escluse e sono:
    • proroga del termine
    • introduzione o rimozione di vincoli per la circolazione delle azioni
  • statuarie: solo nelle spa chiuse, lo statuto può prevedere altre cause di recesso. Ovviamente non è sempre utilizzato un uso illimitato dell’autonomia negoziale.

NB: non devono aver concorso con il proprio voto favorevole (assenti, dissenzienti e astenuti)
Il valore di liquidazione delle azioni del socio che esso ha diritto di ricevere, è determinato dagli amministratori, sentiti gli altri organi, essi si baseranno sul patrimonio della società, sulle prospettive future e sul valore di mercato delle azioni (la determinazione può essere contestata dal socio). La liquidazione avviene in varie fasi:

  • si offrono le azione del recedente agli altri soci e ai possessori di obbligazioni convertibili
  • se i soci non le acquistano gli amministratori le collocano presso terzi
  • se nessuna delle 2 è possibile la società:
    • se ha patrimonio disponibile, le deve acquistare
    • se non ha patrimonio disponibile viene convocata l’assemblea straordinaria per deliberare sulla riduzione del capitale e semmai sullo scioglimento della società.

Le operazioni sul capitale ammesse dalla legge possono essere in aumento o diminuzione e entrambe reali (che riguardano il patrimonio) o nominali (riguardano il capitale sociale).
Per l’aumento di capitale è competente l’assemblea straordinaria, ma statutariamente può essere delegato agli amministratori. Esso può essere:

  • Gratuito o  nominale: mediante imputazione a capitale delle riserve e degli altri fondi disponibili. Le azioni o vengono ridistribuite ai soci azioni in più a quelle che hanno o si ridetermina il loro valore nominale.
  • Reale o a pagamento:  emissione di nuove azioni a fronte di conferimenti effettuati da soci o da terzi, è una sollecitazione all’investimento. Gli altri soci hanno la possibilità, effettuando un nuovo conferimento, di mantenere inalterata la loro partecipazione alla società.
  • Versamento in conto capitale: i soci finanziano la società senza imputare i nuovi versamenti a capitale, è usato in caso di perdite oppure in previsione di un generico aumento di capitale ancora da deliberare.

La riduzione del capitale è deliberato dall’assemblea straordinaria, i creditori possono opporvisi, poiché vi è un logico impoverimento della società, entro 90 giorni dalla pubblicazione della deliberazione.. Si effettua quando in conseguenza di perdite il capitale nominale non corrisponde più a quello reale, a quello realmente esistente. La riduzione è obbligatoria quando il patrimonio netto è inferiore ai 2/3 del capitale sociale.

Società in accomandita per azioni
ACCOMANDATARI: amministratori che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali
ACCOMANDANTI: mai amministratori e fruiscono della responsabilità limitata
Spesso viene usata per stabilizzare al massimo la categoria degli amministratori.
I tratti differenti dalla spa sono:

  • denominazione sociale deve contenere almeno il nome di un accomandatario
  • la sostituzione o nomina di un accomandatario comporta modifica dell’atto costitutivo, competente quindi l’assemblea straordinaria, e va approvata da tutti gli accomandatari
  • Gli accomandatari godono del beneficio della preventiva escussione (art 2304)
  • Se viene meno una delle 2 categorie la società si scoglie se non viene ricostituita la categoria entro 180 giorni

 

SRL
Molto usata perché il capitale minimo è di 10.000€ e i soci hanno un’ampia autonomia contrattuale, che senza sacrifici sul piano della responsabilità, ne permette una “personalizzazione” fino al punto di poter avvicinarne l’assetto a quello di una società di persone.
Ogni socio può accedere all’intera documentazione sociale e promuovere individualmente l’azione di responsabilità contro amministratori e soci gestori.

PARTECIPAZIONI:
L’atto costitutivo va redatto nella forma dell’atto pubblico (unilaterale o contratto), ma solo in forma simultanea. Il notaio si occuperà dell’iscrizione nel registro delle imprese.
Elementi necessari (art 2463):

  • dati anagrafici di ciascun socio, sede e denominazione sociale
  • oggetto sociale sufficientemente determinato
  • ammontare capitale sociale
  • quota di partecipazione di ciascun socio
  • durata, cause di scioglimento, adozione dei modelli di amministrazione

Come nelle spa i soci fondatori possono riservarsi una partecipazione non superiore ad 1/10 degli utili netti per il periodo di 5 anni. Sono ammessi i patti parasociali.

La partecipazione proporzionale al conferimento è derogabile, quindi può capitare che un socio copra l’ammontare del capitale sociale e siano attribuite partecipazioni agli altri soci. Possono essere oggetto di conferimento: denaro, beni in natura e prestazioni d’opera o servizi:

  • denaro: se l’atto costitutivo non prevede diversamente. 25% deve essere versato immediatamente e se unipersonale il versamento deve essere integrale. Il versamento può essere sostituito da una fideiussione o da una polizza assicurativa che abbia le caratteristiche di un decreto del presidente del consiglio dei ministri non ancora emanato.
  • Beni in Natura e crediti: se l’atto costitutivo lo prevede. Deve essere integrale al momento della sottoscrizione.
  • Prestazioni d’opera o servizi: la prestazione deve essere accompagnata da una polizza di assicurazione o fideiussione bancari che ne copra l’ammontare. Possono essere sostituiti da una cauzione in denaro.

Se i conferimenti non vengono eseguiti gli amministratori diffidano il socio, dopodiché possono agire per l’adempimento in forma coattiva, vendere la quota a suo rischio e pericolo oppure trattenere quanto già versato e ridurre il capitale sociale.
Salvi i casi di recesso i soci non hanno alcun diritto alla restituzione di quanto conferito fino allo scioglimento o liquidazione della società. Gli ulteriori apporti al capitale di rischio possono essere fatti con aumento di capitale o a titolo di finanziamento (+ usato) ed i soci diventano creditori della società.  

Il carattere chiuso e personale della srl si riflette sul piano delle quote: esse non possono essere mai azioni e non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento. Ogni socio può avere una sola quota che rappresenta la partecipazione al capitale sociale, nel silenzio dell’atto costitutivo questa è proporzionale al conferimento, ma abbiamo già visto al possibilità di creare delle golden quote in favore di uno o più soci. Unico limite è il patto leonino.
Le quote possono essere liberamente trasferibili per atto fra vivi o a causa di morte, può essere anche un trasferimento parziale. La grande autonomia statuaria può ampiamente derogarle facendola così avvicinare ad una società di persone. Unico limite sta nella concessione del diritto di recesso del socio o dei suoi eredi, qualora l’atto costitutivo preveda:

  • intrasferibilità dell’azione
  • subordini il trasferimento al mero gradimento e questo venga rifiutato
  • ponga limiti che in concreto impediscano il trasferimento a causa di morte

L’atto di trasferimento non deve avere particolari forme, ma una sua copia autenticata va depositata presso il registro delle imprese. 

Il recesso non può mai essere escluso dallo statuto, quando il socio non abbia acconsentito (art 2473):
- modificazione dell’oggetto sociale, fusione o scissione, trasferimento della sede all’estero, eliminazione di cause di recesso previste nell’atto costitutivo.
Esercitato il diritto di recesso i soci hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del valore di mercato al momento del recesso. La liquidazione può avvenire mediante alienazione della suo quota agli altri soci o a terzi (i diritti dei creditori non vengono danneggiati), rimborso da parte della società utilizzando riserve disponibili e se queste non vi sono riducendo il capitale (i creditori potranno fare opposizione e se vittoriosa provocare la liquidazione della società che i soci potranno evitare comprando la quota).
L’esclusione può essere liberamente determinata nell’atto costitutivo (sono escluse ipotesi generiche o discrezionali), nel silenzio di questo si applica la disciplina delle società di persone rimettendo la decisione agli altri soci.

Le srl non possono ricorrere al pubblico risparmio per ottenere risorse finanziarie, tuttavia, con la riforma, è possibile emettere se lo statuto lo prevede, titoli di debito: fattispecie atipica la cui determinazione degli elementi essenziali è rimessa all’autonomia negoziale; è lo stesso atto costitutivo che individua l’organo legittimato ad emetterli ed a fissare le modalità e caratteristiche. La loro funzione è uguale a quella dei titoli obbligazionari, ma possono essere sottoscritti soltanto da inventori professionali sottoposti a vigilanza prudenziale come le banche, le assicurazioni… 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
Tutto l’assetto è rimandato ai soci nell’atto costitutivo, tranne casi tassativi:

  • amministratori: fusione e scissione, aumento di capitale e redazione del progetto di bilancio
  • soci:
    • approvazione del bilancio e distribuzione degli utili
    • nomina amministratori, sindaci e presidente del collegio sindacale
    • modificazioni atto costitutivo
    • operazioni che comportino modifica dell’oggetto sociale o dei diritti dei soci.

Nel silenzio dell’atto costitutivo le decisioni dei soci sono adottate con metodo assembleare. Il quorum costitutivo è almeno la metà del capitale sociale, quello deliberativo è almeno la metà del capitale presente. Per gli ultimi 2 casi suddetti serve il voto favorevole di almeno metà del capitale sociale. Tali quorum sono ampiamente derogabili potendo raggiungere addirittura l’unanimità.
Qualora si scelga diversamente dal metodo assembleare, ci sono poche prescrizioni legislative:

  • ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione
  • decisione fatta per iscritto
  • quorum deliberativo è la metà del capitale sociale  

La disciplina dell’invalidità delle decisioni è interamente ripresa dalle spa:

  • annullabilità: uguale alle spa (decisione non prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo)
  • nullità: ipotesi riconducibili anche se non coincidenti con le spa:
    • decisioni con oggetto illecito o impossibile (uguale alle spa)
    • decisioni prese in assenza assoluta di informazione (assente nelle spa dove vi era la mancanza di verbale o convocazione dell’assemblea)

Nell’atto costitutivo vanno indicate le persone a cui è affidata l’amministrazione della società, non vi sono limiti di durata alla carica e la pubblicità conseguente alla nomina è uguale alle spa.
L’amministratore cessa dalla carica per rinuncia, morte o revoca: nel silenzio dell’atto si ritiene che gli amministratori nominati dai soci possono essere revocati nello stesso modo, per quelli nominati nell’atto costitutivo serve necessariamente la giusta causa.
Gli amministratori possono essere uno o più, qualora siano più il metodo di default è quello collegiale (imposto imperativamente per le spa).
Le srl sono incompatibili con il sistema dualistico in quanto l’approvazione del bilancio e le decisioni che incidono sui diritti dei soci sono riservati inderogabilmente a loro stessi e quindi non possono essere affidate al consiglio di sorveglianza o a quello amministrativo. La compatibilità con il sistema monistico dipende se sono superate le soglie che rendono obbligatorio il collegio sindacale: se si il sistema monistico è inutilizzabile.
Per quanto riguarda la rappresentanza è uguale alla disciplina delle spa, ossia che hanno la rappresentanza generale e ogni limitazione anche se pubblicata non è opponibile a terzi a meno che non si provi che questi ne erano a conoscenza e abbiano agito intenzionalmente a danno della società.
Idem come spa per il conflitto di interessi dell’amministratore.

Il controllo sulla gestione è affidato ai soci, dunque chi non partecipa all’amministrazione può richiedere notizie sullo svolgimento della gestione, su determinati affari e esaminare i libri sociali anche servendosi di professionisti specializzati. Se il capitale sociale diventa uguale o superiore a quello minimo della spa (120.000€) per 2 esercizi consecutivi diventa obbligatoria la nomina del collegio sindacale, le cui funzioni e poteri sono uguali alla spa.
La responsabilità degli amministratori è modellata su quella delle spa, cioè che l’amministratore deve agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalla sua specifica competenza. Sebbene l’art 2476 non fa riferimento a tale parametro di responsabilità si ritiene implicito. Gli amministratori sono solidalmente responsabili, tranne quelli che abbiano manifestato il loro effettivo dissenso al compimento dell’affare.
Ciascun socio può promuovere l’azione di responsabilità verso amministratori e gestori e se questa verte su gravi irregolarità può chiedere anche la revoca giudiziale dell’amministratore. In caso di esito vittorioso dell’azione viene rimborsata la società per il danno (il socio si muove nell’interesse di questa) e quindi dovrà risarcire il socio delle spese legali potendosi rivalere sugli amministratori condannati.
Per l’azione individuale dei soci contro gli amministratori per danni direttamente subiti in seguito a loro atti doloso o colposi, la fattispecie è ricalcata su quella delle spa.

MODIFICAZIONI ATTO COSTITUTIVO:
L’art 2481 consente che l’atto costitutivo attribuisca agli amministratori la facoltà di decidere l’aumento di capitale sociale. L’aumento può essere a pagamento o nominale:

  • a pagamento: la sottoscrizione è riservata ai soci in proporzione alle loro partecipazioni in modo da far rimanere inalterata la loro quota, tuttavia se l’atto costitutivo lo prevede la sottoscrizione può essere riservata a terzi.
  • Nominale: uguale alla spa

La riduzione del capitale può essere decisa solo dai soci, è uguale sia per quella reale sia per quella nominale, unica differenza è che non può mai comportare alcuna modificazione delle quote di partecipazione dei soci.

 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati:
Le regole societarie si applicano agli emittenti italiani i cui strumenti finanziari sono quotati in un mercato italiano o all’interno dell’unione europea, la disciplina del mercato si applica alla circostanza in cui gli strumenti finanziari emessi siano negoziati sul mercato regolamentato italiano a prescindere dalla nazionalità del soggetto emittente.

Società quotate possono essere sia spa che sapa. Il delisting (venir meno della quotazione) può dipendere da esclusione disposta dalla società di gestione del mercato anche su richiesta della stessa emittente a condizione che ci sia stata l’ammissione in altro mercato che garantisca, secondo giudizio della consob, una tutela equivalente degli investitori.
La disciplina oltre al TUF è composta da:

  • regolamenti consob
  • regolamento delle società di gestione del mercato regolamentato in cui gli strumenti finanziari sono quotati
  • codice di autodisciplina emesso su iniziativa di Borsa Italiana, secondo il quale le società non hanno l’obbligo di aderire alle corporate governance, ma solo fornire i motivi di mancata adesione.

La consob vigila sull’adempimento delle prescrizioni emesse in tale codice, irrogando le corrispondenti sanzioni. Il TUF moto spesso enuncia i principi e delega la consob di regolamentare puntualmente la materia.
L’informazione è il presupposto essenziale per evitare gli abusi e esercitare consapevolmente i diritti e le decisioni di investimento/disinvestimento:

  • partecipazione rilevante: chi partecipa in misura superiore al 2% in una società quotata deve darne comunicazione alla società stessa e alla consob (considerando solo le azioni con diritto di voto). Se non si adempie tali doveri di informazione il diritto di voto è sospeso e se è già stato esercitato ed era determinante la delibera è annullabile.
  • Le partecipazioni reciproche sono vietate in misura superiore al 5% per evitare un ingessamento della società
  • Obbligo di rendere pubbliche le informazioni privilegiate che se non rese pubbliche possano influire sui prezzi degli strumenti finanziari (price sensitive)
  • La consob stabilisce le modalità su quali ulteriori notizie devono essere fornite al pubblico per la sua corretta informazione (materia regolata nel registro emittenti): operazioni straordinarie, informazione periodica e eventuali.
  • L’interesse all’informazione del pubblico è prevalente su quello alla riservatezza della società. Possono sottrarsi all’informazione solo se dimostrano di ricevere un grave danno conseguentemente alla pubblicità, ovviamente se da questo non deriva inganno verso gli investitori.

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E DI SCAMBIO:
Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio, ossia ogni offerta, messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, se rivolti a più di 200 soggetti e per un valore complessivo a 40.000€, costituiscono insieme alla sollecitazione all’investimento, un appello al pubblico risparmio. Le prime sono le opa, le seconde sono le ops.
Per capire facciamo un esempio: “la gestione inefficace di una società comporta l’abbassamento del valore di mercato delle azioni (da 100 a 50), questa differenza alletta molto lo scalatore o raider che lancia un’opa per ottenere il controllo della società. Comprerà così le azioni non a 50, ma a molto di più convinto di poter riportare tutte le azioni al valore di 100 o più. I soci quindi venderanno, lo scalatore sostituirà tutto il management della società per assicurarsi la massima funzionalità”. Da qui la funzione di governance dell’opa: l’unica maniera per evitare scalate ostili da parte degli amministratori sarà quello di gestire al meglio la società, massimizzando il valore delle azioni al fine di annullare la convenienza per i raider.
Chi intende lanciare un’opa deve inviare la proposta (documento d’offerta) alla consob per pubblicarlo, questa non può sindacarla, ma può solo consigliare informazioni aggiuntive o altri metodi di pubblicazione.
L’offerta è irrevocabile: qualsiasi clausola contraria è nulla.
L’informazione al pubblico è completata con il comunicato dell’emittente dei titoli oggetto dell’offerta, in cui l’organo amministrativo fornisce ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta e una sua valutazione motivata. È fondamentale perché è l’altra campana rispetto al documento d’offerta per mettere i destinatari in condizione di scegliere.
Il periodo di adesione alla sollecitazione può variare tra 15 e 25 giorni (la consob può prolungarla fino a 55).
Il TUF legittima le offerte concorrenti, la cui disciplina è rimandata completamente alla consob: attualmente vi è un meccanismo di asta competitiva trasparente.
Passivity Rule: per le azioni di società italiane quotate in un mercato regolamentato italiano o comunitario, impone che in caso di pendenza di un’offerta, quelle operazioni che normalmente sarebbero di competenza degli amministratori, ma che andrebbero a contrastare gli obbiettivi dell’offerta devono essere preventivamente autorizzate dall’assemblea. Per questa delibera è richiesta una maggioranza molto più alta difficile da raggiungersi nelle società con azionariato particolarmente diffuso che si aggiunge al quorum normale (30%).
Tipologie OPA obbligatoria:

  • OPA totalitaria: grava su chiunque arriva a detenere a seguito di acquisti a titolo oneroso, una partecipazione superiore al 30% in una società italiana con azioni quotate in un mercato regolamentato italiano.
  • OPA incrementale: partecipazione superiore al 30%, ma inferiore a quella che da diritto all’esercizio della maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria.
  • OPA residuale: partecipazione superiore al 90% in cui verrebbe meno un mercato sufficientemente ampio per le azioni in questione.

La violazione di lancio di un’opa obbligatoria comporta sanzioni amministrative e la vendita delle azioni in ecesso.

 

Libri sociali e bilancio delle società di capitali:
Le spa oltre alle scritture contabili previste all’art 2214, devono tenere:

  • libro dei soci
  • libro delle obbligazioni
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
  • libro degli strumenti finanziari

Le srl devono tenere:

  • libro dei soci
  • libro delle decisioni dei soci
  • libro delle decisioni degli amministratori
  • libro delle decisioni del collegio sindacale

Il bilancio è costituito da uno stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Esso serve come strumento per l’accertamento della consistenza del patrimonio sociale e per la determinazione dell’esistenza di utili.
La disciplina vale sia per le spa sia per le srl ed è profondamente variata con l’introduzione nel diritto interno dei principi contabili internazionali (IFSR o IAS): si basano sul fair value e sul mark to market, entrambi finalizzati a informare gli investitori sulla situazione patrimoniale e finanziaria degli emittenti.
Il bilancio deve essere redatto dagli amministratori con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero la situazione patrimoniale della società, chiarezza e rappresentazione costituiscono le clausole generali di bilancio che ne ispirano la disciplina prevedendo la deroga di norme specifiche qualora applicandole si andrebbe contro a questi principi.
Rappresentazione veritiera e corretta si intende che le voci di bilancio devono essere basate su dati veri ed esprimere valutazioni conformi ai criteri di legge e a criteri professionali.
Chiarezza che venga esposto in maniera comprensibile .
Alle clausole generali si affiancano alcuni principi (postulati) che devono essere osservati nella redazione del bilancio:

  • prudenza: gli amministratori devono tenere conto delle attività solo se sono certe e delle passività nella misura in cui sono probabili
  • going concern: nella valutazione delle attività e passività si deve tener conto che sono destinate all’impiego duraturo nello svolgimento dell’impresa e non alla liquidazione
  • competenza: ripartire attività e passività sugli esercizi di competenza. Ossia se si paga un canone di locazione per 3 anni nel 2000, si ripartirà in tutti e 3 gli esercizi e non addebitato tutto in quello in cui è pagato. Tipiche voci sono “ratei” e “risconti”:
    • ratei attivi: proventi di competenza dell’esercizio, ma esigibili negli esercizi successivi
    • ratei passivi: costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi
    • risconti attivi: costi sostenuti nell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi
    • risconti passivi: proventi percepiti entro al chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi

Stato patrimoniale: offre l’istantanea alla data di chiusura dell’esercizio della situazione patrimoniale, qui si accerta quanti sono gli utili distribuibili fra i soci. Composto da 2 colonne contrapposte: quella dell’attivo e quella del passivo che contiene sia i debiti (passivo reale), sia il patrimonio netto (passivo ideale). Il patrimonio netto è formato:

  • capitale sociale: patrimonio netto indisponibile da parte dei soci
  • riserva legale: alimentata con gli utili, è soggetta allo stesso regime del capitale, non può essere utilizzata neanche per l’aumento gratuito
  • riserva da sopraprezzo: non deriva da utili, ma dalle somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al valore nominale. È soggetta allo stesso regime della riserva legale finchè questa non raggiunge il 20% del capitale, ciò che supera tale tetto diventa riserva facoltativa.
  • Riserve facoltative e utili portati a nuovo: utili di cui i soci hanno deciso di non fruirne, ma usarli per finanziare la società.

Conto economico: rappresentazione dinamica dell’attività svolta durante l’esercizio. Non è a colonne, ma scalare con i risultati intermedi per facilitarne la comprensione
Nota integrativa: documento in cui sono forniti chiarimenti, spiegazioni e integrazioni rispetto ai dati numerici contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico. È composta sia da parti discorsive sia da parti tabellari.
Relazione sulla gestione: NON fa parte del bilancio, ma vi è allegato ed è predisposta dagli amministratori, che valutano l’andamento della gestione nei vari settori in cui ha operato con particolare riguardo ai costi, ricavi e investimenti.
NB: bilancio in forma abbreviata lo possono fare le società che:

  • non hanno emesso titoli mercati regolamentati
  • che non abbiano superato i seguenti limiti: a) 3.125.000 = totale dell’attivo dello stato patrimoniale b) 6.250.000 = ricavi vendite e prestazioni c) 50 = dipendenti occupati in media durante l’esercizio

Il bilancio predisposto dagli amministratori e visionato dal collegio sindacale deve essere depositato in copia presso la sede affinché i soci possano visionarlo. L’approvazione da parte dell’assemblea non libera gli amministratori e i sindaci per le responsabilità incorse. Dopo l’approvazione gli amministratori ne devono depositare una copia presso il registro delle imprese.
NB: Dagli utili deve essere dedotta una somma corrispondente a 1/20 per alimentare la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.
Scioglimento di una società di capitali:
ART 2484ss. Avviene in 4 fasi:

              • Cause di scioglimento:
                • Decorso del termine
                • Conseguimento oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo
                • Impossibilità di funzionamento per continuata inattività dell’assemblea
                • Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale
                • Deliberazione dell’assemblea
                • Altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto

Differentemente dalle società di persone le cause di scioglimento non operano automaticamente, ma solo dopo il compimento della pubblicità prescritta ad opera degli amministratori nel momento in cui si verifica la causa. Essi devono accertarla pena responsabilità subita dai soci, creditori o terzi. La gestione che gli spetta si limita alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale fino a quando non passa in mano dei liquidatori. Infine se non determinato nell’atto costitutivo devono convocare l’assemblea perché deliberi sulla modalità della liquidazione, sul numero e sui poteri dei liquidatori.

              • Durante la liquidazione i liquidatori procedono al realizzo delle attività sociali e al pagamento dei creditori. Alla denominazione sociale viene aggiunta l’informazione che la società si trova in stato di liquidazione, gli amministratori decadono nel momento in cui viene iscritta nel registro delle imprese la nomina dei liquidatori. Gli altri organi rimangono funzionanti. I liquidatori devono redigere il bilancio e portarlo all’assemblea per la sua approvazione.
              • Compiuta la liquidazione i liquidatori redigono il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo. Sia per quanto riguarda il rimborso del conferimento o parte di esso, si la quota spettante sugli utili maturati durante la società e non distribuiti.
              • Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Da questo momento i creditori non pagati possono far valere i loro crediti solo nei confronti dei soci oppure nei confronti dei liquidatori se è dipeso da loro colpa.

NB L’assemblea straordinaria con apposita deliberazione ed eliminando la causa di scioglimento può revocare la liquidazione.

Società di capitali unipersonali:
Sono autorizzate le srl e le spa e sono soggette alla stessa disciplina delle pluripersonali, tranne alcune piccole deroghe si può dire che la più rilevante è che il conferimento, anche se di denaro deve essere effettuato integralmente nel momento della costituzione.

Gruppi di società:
Le fattispecie rilevanti ai fini della ricostruzione del sistema giuridico in ordine di intensità, sono:

  • collegamento fra società: quando una società esercita un influenza notevole sull’altra. Il collegamento è presunto quando una società può esercitare nell’assemblea ordinari dell’altra 1/5 dei voti (1/10 se quotata).
  • Controllo di società: L’art 2359 dispone 3 ipotesi (dunque configurabile il controllo a catena):
    • Maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea della controllata (controllo interno di diritto)
    • Voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea dell’altra (controllo interno di fatto)
    • Influenza dominante dovuta a particolari vincoli contrattuali (controllo di fatto esterno)

Viene così a considerarsi le partecipazioni reciproche ed in particolare gli effetti distorsivi estremi:

      • Annacquamento patrimoniale: esempio estremo: società A composta esclusivamente da azioni della società B e viceversa. Non hanno patrimonio, esso è solo fittizio.
      • Intreccio amministrativo: nelle società controllate vengono nominati gli amministratori favorevoli alla controllante. Nel caso di partecipazioni reciproche si avrebbe quindi un intreccio.

Per questo si ha un’apposita disciplina per evitare che si realizzi tale fenomeno:

      • le società controllate possono acquistare azioni della controllante: solo se intermente liberate,  mai in misura superiore al 10% del capitale sociale della controllante. Tale partecipazione viene appostata a riserva indisponibile.
      • La controllata non può esercitare il diritto di voto nella controllante
  • direzione e coordinamento di società: La relazione che intercorre tra il rapporto di controllo e l’appartenenza di una società ad un gruppo è la direzione unitaria delle società che lo compongono da parte di una società capogruppo. Controllo e gruppo e direzione unitaria sono visti come conseguenza naturale l’una dell’altro. (ART 2497 sexies).

La forma più diffusa, soprattutto quando l’attività di gruppo si articola più settori, è quella piramidale in cui la capogruppo controlla direttamente una serie di subholding per settori di attività che a loro volta controllano le società impegnate in quel specifico settore.
Recesso del socio: 1) mutamenti strutturali della capo gruppo; 2) alterazioni delle condizioni di rischio dell’investimento; 3) entrata o uscita in un gruppo.

 

Trasformazione, fusione e scissione:
Sono modificazioni del contratto sociale di finanza straordinaria che incidono sulle caratteristiche del soggetto giuridico.
Per le spa opererà l’assemblea straordinaria, nelle srl assemblea a maggioranza rafforzata.

TRASFORMAZIONE:
Oggi è autorizzata qualsiasi trasformazione: omogenea tra diversi tipi di società lucrative, eterogenea da società di capitali in società non lucrative (associazioni, consorzi…).
Se il fine è la trasformazione in società di capitali, l’atto di trasformazione deve avere gli stessi requisiti formali e lo stesso regime di pubblicità necessario alla costituzione di una società di quello stesso genere. La pubblicità è punto di non ritorno: ha efficacia sanante di qualsiasi vizio dell’atto di trasformazione. Tuttavia se si tratta di trasformazione eterogenea, proprio per la sua maggiore delicatezza e per la tutela dei creditori, l’efficacia sanante ha effetto dopo 60 giorni dal compimento della pubblicità e se nessun creditore ha fatto opposizione.

  • Società di persone in società di capitali: con deroga ai principi di unanimità delle società di persone, se il contratto non prevede diversamente, la trasformazione è decisa a maggioranza dei soci secondo la partecipazione agli utili che essi hanno. Il socio dissenziente ha la facoltà di recesso. Questa norma è stata fatta per facilitare la migrazione verso società di capitali e in particolare verso la srl. Nei confronti dei terzi la trasformazione non libera i soci dalla responsabilità illimitata per obbligazioni sorte prima della trasformazione a meno che i creditori non abbiano dato il loro consenso alla trasformazione.
  • Società di capitali in società di persone: (trasformazione regressiva), il mancato assenso dei soci che assumerebbero responsabilità illimitata impedisce l’operazione, il mancato assenso che non comporta la responsabilità illimitata (accomandanti nelle sas) non impedisce l’atto, ma consente loro di esercitare il recesso.
  • Trasformazione eterogenea: serve il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto più il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. Non sempre è consentita quella in società di capitali, o perché vietata dallo stesso statuto o per determinate categorie come le associazione che abbino ricevuto contributi pubblici.

FUSIONE:
Unificazione di 2 soggetti o più soggetti distinti prima dal punto di vista giuridico. Dal punto di vista legale è sempre un fenomeno concentrativo, dal punto economico non sempre è così come ad esempio quando le società sono già legate da un rapporto di controllo. La distinzione è fondamentale dal punto di vista dell’antitrust che concerne solo le fusioni che danno luogo ad una concentrazione economica.
Si distinguono 2 tipi di fusione: 1) fusione in senso stretto quando si da luogo ad una nuova società; 2) fusione per incoroporazione quando la società viene incorporata in una società preesistente.  
La fusione non comporta estinzione dei rapporti sociali, chi era socio della società riceverà nuove azioni o partecipazioni in base ad un rapporto di cambio pattuito tra gli organi amministrativi e approvato dall’assemblea.
Il procedimento è così articolato:

  • progetto di fusione predisposto dagli organi amministrativi: elemento essenziale è appunto il rapporto di cambio che non è un mero calcolo, ma è una vera e propria negoziazione tra le società partecipanti. Il progetto deve essere iscritto nel registro delle imprese e devono trascorrere almeno 30 giorni per la decisione della fusione.
  • Deliberazione: la decisione avviene se non pattuito diversamente, nelle società di persone con il consenso favorevole della maggioranza dei soci calcolata secondo la parte a ciascuno attribuita a ciascuno negli utili e nelle società di capitali secondo le maggioranze previste per le modificazioni statuarie. Anche la decisione deve essere iscritta nel registro delle imprese.
  • Atto di fusione: deve risultare da atto pubblico, non può essere stipulato prima di 60 giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. Entro questo termine i creditori anteriori alla deliberazione possono fare opposizione. Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data la possibilità di conversione.

La fusione semplificata è autorizzata in 3 casi: 1) incorporazione di società interamente posseduta; 2) incorporazione di società posseduta al 90% 3) fusione in cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni. Comporta l’eliminazione dei punti 3,4,5 dell’art 2501-ter comma 1.

SCISSIONE:
Frammentazione di un patrimonio unitario in favore di una o più società beneficiari preesistenti o di nuova costituzione.
Dal punto di vista della società che si scinde, la scissione può essere:

  • Totale: la scissa si scioglie senza liquidazione (è stato trasferito almeno a 2 società altrimenti sarebbe fusione per incorporazione)
  • Parziale: la società scissa resta in vita con patrimonio ridotto e la beneficiaria può essere anche una sola

Dal punto di vista delle beneficiarie:

  • la scissione in favore di società preesistenti comporta la determinazione di un rapporto di cambio e determina una concentrazione economica formata dalla scissa e la beneficiaria. Sostanzialmente è una fusione parziale.
  • La scissione in favore di società di nuova costituzione è un ipotesi particolare di costituzione unilaterale per gemmazione della scissa.

Le varie ipotesi possono intrecciarsi tra loro vista la duttilità dello strumento.
Il progetto di scissione è soggetto alle stesse regole sulla pubblicità di quello di fusione.

 

Fonte: http://ecoways.altervista.org/appunti/Dir_Comm/Presti_Rescigno_Societa.doc

Sito web da visitare: http://ecoways.altervista.org

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