Agriturismo

 


 

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Agriturismo

 

  • L’AGRITURISMO

      2. La nuova legge nazionale

La nuova legge nazionale sull’agriturismo è la n. 96 del 20 fbbraio 2006. Titoli di legittimiazione sostanzialmente trasversali del legislatore nazionale nella materia dell’agriturismo vengono dall’incidenza della stessa sulla protezione e valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali, nonchè sul governo del territorio, senza contare i profili, attribuiti alla legislazione concorrente, dell’alimentazione e della tutela della salute, coinvolgibili nell’attività di ricezione e somministrazione di alimenti e bevande da parte dell’operatore agrituristico. La nuova legge sull’agriturismo, la quale espressament eabroga la precedente legge quadro, legittima le Regioni a dttare criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento della predetta attività in funzione di eventuali, particolari caratteristiche del territorio interessato, ma nel rispetto dei principi fondamentali e delle finalità della stesse legge nazionale. Le stesse Regioni e Province autonome si devono “arrendere” di fronte ai principi di portata generale e connessi all’interessa nazionale, confermati dalla legge nazionale; la stretta connessione funzionale delle attività agrituristiche rispetto a quelle tradizionali dell’agricoltura; la forma imprenditoriale a garanzia della trasparenza e correttezza dell’esercizio; i controlli preventivi o contestuali all’attività in oggetto. Si deve considerare comune ad ogni ente pubblico territoriale la finalità della nuova legge sull’agriturismo, e cioè il sostentamento dell’agricoltura mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte non solo a favorire la multifunzionalità in agricoltura, l’incremento e la differenziazione dei redditi agricoli ed il miglioramento della qualità di vita dell’imprenditore agricolo e dei suoi familiari, ma anche a tutelare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio rurale, attraverso il mantenimento nello stesso delle attività umane, il recupero del relativo patrimonio edilizio, l’incentivazione delle produzioni tipiche e di qualità nonchè la promozione della cultura rurale, dell’educazione alimentare e dello sviluppi agricolo e forestale.

 

  • I soggetti

Il soggetto chiamato a beneficiare dei trattamenti favorevoli riservati all’operatore agrituristico è soltanto l’imprenditore agricolo, non necessariamente a titolo principale, ovvero professionale, purchè l’attività agrituristica rimanga in posizione di connessione rispetto a quella agricola: la prima deve rimanere funzionale all’altra, la quale, a propria volta, per giustificare l’esercizio agrituristico dev’essere svolta in forma imprednitoriale, essendo obiettivo comune a tutta la normativa in materia precludere una polverizzazione delle iniziative nel settore. Nulla intesa alle Regioni, nell’ambito delle iniziative loro consentite ex art. 117 Cost, di promuovere il turismo rurale, offerto al di fuori dell’impres agricola. L’art. 2 della legge n. 96 del 2006 riconosce l’associazionismo, e quindi l’esercizio dell’agriturismo da parte di cooperative agricole costituite anche per lo svolgimento di solo una od alcune delle attività tipicamente agrituristiche. Sia la legge n. 96 che quelle regionali esigono alcuni requisiti tipicamente pertinenti alla persona fisica, come quello dell’attestazione di frequenza od impegno a frequentare corsi di formazione professionale o dell’idoneità morale dell’aspirante operatore agrituristico. La titolarità della gestione agrituristica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.2 e 7.1 della legge nazionale e del disposto esplicito di numerose leggi regionali è consentita in presenza di impresa agricola familiare, anche ai familiari dell’imprenditore, indicati nell’art. 230 bis c.c. La natura familiare consente di considerare titolari tutti i soggetti indicati nella norma predetta, beninteso qualora svolgano attività in maniera continuativa. È consentito l’utilizzo anche di lavoratori dipendenti, dall’imprenditore agricolo individuale o dalla società di agriturismo o dagli agricoltori soci, mentre è vietato affidare a terzi estranei i servizi non meramente complementari all’attività di agriturismo. La nuova legge nazionale sull’agriturismo non richiede più il requisito soggettivo dell’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti abilitati alle attività agrituristiche, come una condizione necessaria a tale scopo. Per l’art. 3, legge n. 80 del 2005, ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla-osta per l’iscrizione in albi o ruoli il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge, senza alcun contingentamento o limite, possono essere sostituiti da una dichiarazione dell’interessato di sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e di inizio dell’attività. Tocca eventualmente al Comune in cui è insediata l’impresa agrituristica, un’eventuale opposizione alla sua attività od a qualsiasi variazione della stessa. La materia dell’iscrizione al predetto elenco ed oggi la stessa sussistenza di quest’ultimo sono rimesse alle varie leggi regionali e solo queste esigono la preventiva iscrizione all’albo, o archivio provinciale, degli imprenditori agricoli. L’iscrizione all’elenco è consentita all’imprenditore agricolo indipendentemente dallo svolgimento a titolo principale di tale attività. Quello che importa è soltanto che l’agriturismo, in quanto tale, rimanga in posizione funzionale e connessa all’esercizio dell’agricoltura. Ogni Regione dettaglia competenze e modalità per la tenuta dell’elenco degli operatori agrituristici dalla medesima eventualmente previsto, solitamente demandandola allo stesso. L’iscrizione è un atto dovuto in presenza dei requisiti di cui alla legge quadro ed a quelle regionali di dettaglio, comportando però soltanto l’acquisizione della qualifica di operatore agrituristico. Per il concreto suo utilizzo e svolgimento della relativa attività, occorre un ulteriore atto amministrativo, ossia l’autorizzazione del Comune dove ha sede l’azienda agricola del richiedente, eventualmente a posteriori, cioè attraverso la mancata opposizione, nei termini di leggem della pubblica amministrazione alla denuncia di inizio dell’attività dell’impresa agrituristica. Senza l’iter amministrativo delineato nella legge  del 2006, e poi specificato nelle varie leggi regionali, il soggetto interessato non può svolgere alcuna attività etichettata e pubblicizzata come agrituristica. Potrà svolgere operazioni connesse all’agricoltura od al turismo, oppure ad entrambi ma senza qualificarle come agriturismo agli occhi della clientela, realizzando altrimenti un comprtamento ingannevole e passibile delle sanzioni amministrative comminate dalle diverse Regioni. L’autorizzazione comunale in parola è un atto dovuto, dovendosi solo accertare l’esistenza dei requisiti previsti in generale dalla legge quadro e dettagliati nelle leggi regionali, senza alcuna possibilità per il Comune chiamato a concederla di esercitare una vera e propria discrezionalità circa l’opportunità o meno di una nuova offerta di agriturismo in una certa zona, oppure in ordine alle caratteristiche di capacità e qualità che l’impresa agricola deve rivestire per essere ammessa ad operare quale agriturismo. Infatti tali standards qualitativi e quantitativi sono rimessi dalla legge nazionale a quelle regionali di dettaglio, così che il Comune interessato non può non accogliere le richieste presentate da chi si conformi a tali prescrizioni. Soltanto chi intende svolgere attività agrituristica può sostituire le domande di iscrizione nell’elenco regionale e di autorizzazione comunale con una dichiarazione di inizio dell’attività, allegando i documenti necessari a dimostrare che le condizioni di legge sono rispettate.

 

  • L’Attività

L’impresa agricola autorizzata all’esercizio dell’agriturismo, diventa un’impresa di servizi quando, nell’ambito della propria attività aziendale, offre ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori, oppure organizza attività ricreative, escursionistiche, di ippoturismo, sportive, culturali o didattiche, a ciò legittimata dall’art. 2 della legge n. 96 del 2006. Solo una prospettiva funzionale di miglior sfruttamento delle risorse dell’azienda agricola può far considerare tali prestazioni come connesse a quelle tipiche dell’imprenditore agricolo. La promozione di forme idonee di turismo nelle campagne è volta ad agevolare la multifunzionalità in agricoltura e la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’incremento dei redditi aziendali, reso possibile da attività di ricezione ed ospitalità effettuate comunque nell’ambito aziendale. L’esigenza di ricondurre all’agricoltura le iniziative di ospitalità e ricreazione in cui si concretizza l’agriturismo viene soddisfatta mantenendo tra l’una e l’altra un rapporto di “principalità” o “prevalenza” che dovrebbe essere verificato a seconda delle dimensioni delle aziende agricole di una certa zona, e che viene invece sovente standardizzato nelle varie leggi regionali, che limitano l’attività agrituristica ad un numero massimo di camere e posti-letto o pasti somministrati. La legge nazionale prevede che l’organizzazione dell’attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto a quella agricola, ponendo in proposito una presunzione assoluta in tal senso quando le attività di ricezione e somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore a 10 ospiti, col dubbio per quest’ultima attività, se il predetto numero debba intendersi “per volta” o complessivamente nell’arco della giornata. La connessione e complementarietà dell’attività agrituristica ne escludono l’organizzazione autonoma, imponendone l’inserimento nel contesto dell’impresa agricola. Si giustificano cosi, nell’ambito dell’impresa agricola, l’allevamento del bestiame destinato non più alla catena alimentare ma al servizio del turismo equestre: l’attività propriamente agricola deve rimanere prevalente e pertanto lo sviluppo di quella agrituristica dovrebbe funzionare da volano alla stessa agricoltura tradizionale.  Attività ricreative e culturali prive di tale connessione possono essere solo accessorie, riservate agli ospiti che soggiornano nell’azienda agricola agrituristica. Talvolta il quadro della attività agrituristiche viene ampliato con l’allevamento ittico per consentire all’interno dell’azienda attività sportive e ricreative. Le iniziative diverse da quelle precipuamente agricole devono integrarsi con queste, in funzione di un loro sostegno ed incremento. Altrettanto vale per le attività agrituristiche venatorie, finalizzare alla messa a disposizione del turista di fauna d’allevamento per la caccia durante la stagione venatoria o per i trattamenti estetici, di fitness e dietetici, realizzati con strutture, personale e prodotti dell’azienda agrituristica. Anche la nuova legge n. 96 del 2006 tipizza solo alcune delle possibili attività agrituristiche menzionando però la vendita diretta dei prodotti, anche trasformati, dell’azienda agricola. La legge nazionale legittima l’esercizio dell’agriturismo nei fondi e negli edifici esistenti nel fondo agricolo, evitando che il loro conduttore debba notificare al proprietario l’avvio della relativa iniziativa, e garantendosi all’imprenditore agricolo il diritto di prelazione nell’ipotesi di alienazione del fondo da lui condotto in forza d’un contratto agrario. La legge nazionale e del pari quelle regionali, favoriscono interventi sul patrimonio edilizio dell’imprenditore agricolo o su edifici non più necessari alla conduzione del fondo agricolo, ai fini del loro uso per agriturismo, senza però consentire esplicitamente nuove edificazioni a tale scopo. Si deve ricordare la possibilità, ex art. 23, legge 27 marzo 201, n. 122, per l’imprenditore agrituristico di offrire, in maniera professionale e continuativa, ospitalità rurale familiare, cioè servizio di alloggio e prima colazione nella propria abitazione. Le tariffe sono rimesse all’autodeterminazione dell’operatore agrituristico, in forza della liberalizzazione dei prezzi delle strutture ricettive, compresi gli alloggi agrituristici, prevista dalla legge 25 agosto 1991 n. 284, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con d.m. turismo 16 ottobre 1991. Solo le tariffe massime devono essere comunicate, per alta e bassa stagione, al Comune, rimamendo poi le stesse vincolanti per l’intero periodo agrituristico in corso, con obbligo di farne pubblicità attraverso l’affissione di una tabella nell’ufficio di ricevimento degli ospiti e di un cartellino nel luogo di prestazione del servizio, scritti in italiano, inglese, francese e tedesco. Il predetto termine per la comunicazione delle tariffe, fissato al 31 ottobre di ogni anno dalla nuova legge n. 96 del 2006 è destinato a variare da regione a regione.

 

  • I controlli

Alle Regioni o Province autonome è rimesso (art. 5 legge n. 96 del 2006) di determinare gli incentivi per lo sviluppo dell’agriturismo nel quadro del programma triennale, aggiornabile annualmente, proposto al riguardo dal Ministero delle politiche agricole e forestali, e di individuare i criteri di controllo dell’attività e dei requisiti degli immobili e delle attrezzature. All’agriturismo, in quanto implicante un contatto diretto tra l’attività ed i suoi utenti, si applica la normativa a tutela della salute di questi ultimi, imponendosi a chi presta loro servizio di munirsi di libretto sanitario e che i locali adibiti all’esercizio dell’attività abbiano ottenuto il parere favorevole dell’autorità sanitaria, a meno che si tratti di un alloggio agrituristico con non più di 10 posti letto, per il quale basta la semplica abitabilità dei locali. La produzione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono assoggettati alle regole della legge nazionale 30 aprile 1962 n. 283, recante la disciplina igienica di tali operazioni in generale, potendo essere autorizzato l’uso della cucina domestica in caso di somministrazione di pasti nel numero massimo di dieci. L’operatore agrituristico è soggetto a verifiche, da parte dell’organo incaircato della tenuta dell’elenco regionale, ed a controlli ad opera del Comune nel cui territorio ha sede l’impresa, concernenti il rispetto degli obblighi amministrativi. Le Regioni, talvolta, delegano alle Province od addirittura ai Comuni le verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco o sull’applicazione dei piani agrituristici regionali od aziendali, oppure sulla classificazione del complesso agrituristico: i criteri omogenei della stessa sono rimessi dalla legge quadro al Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito quello delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Una forma di controllo è costituita dalla possibilità di revoca, da parte della Pubblica Amministrazione, dei contributi che, in conto capitale od interessi, le Regioni erogano per l’avviamento od ampliamento dell’attività agrituristica, con costante vincolo di destinazione ad essa dell’immobile e degli allestimenti, oggeto degli interventi cosi consentiti.

 

  • La programmazione

A livello nazionale, la nuova legge contempla un programma triennale del Ministero delle politiche agricole, finalizzato alla promozione dell’agriturismo italiano sui mercati nazionali ed internazionali, nonché incentivi alle regioni per lo sviluppo del turismo equestre. Le leggi regionali contemplano, oltre a contributi finanziari in conto capitale od interessi, una serie di interventi per la promozione e lo sviluppo dell’offerta agrituristica, attraverso programmi regionali e piani integrati tra Regione, enti locali, comunità montane ed associazioni di Comuni ed imprenditori agrituristici. In uno stesso programma regionale o delle Province autonome si potrebbero coordinare le attività di turismo nelle campagne, svolte in ambito commerciale come turismo rurale oppure esercitate da un imprenditore ed in un’azienda agricoli in un quadro di agriturismo. Le regioni hanno avvertito l’opportunità di un coordinamento tra le due attività, definendo all’uopo programmi integrati per entrambe, al fine di evitare un sovraffollamento di iniziative analoghe nella stessa zona. Tali attività si distinguono propriamente solo sotto il profilo del soggetto,dovendo l’operatore di turismo rurale essere iscritto nel registro delle imprese come gestore di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione oppure di servizi di organizzazione e supporto ad attività sportive e ricreative all’aria aperta: tale soggetto è tipicamente un imprenditore commerciale, mentre quello agrituristico non lo è proprio per definizione. L’assonanza tra agriturismo e turismo rurale è confermata dalla posizione di “marchi di qualità” con profilo uniforme per le aziende esercenti l’una o l’altra attività, e dalla previsione in ugual maniera per entrambe di interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati al loro esercizio e di corsi di formazione professionale.

 

  • Il trattamento fiscale

L’art. 5 legge 30 dicembre 1991 n.413 attribuisce alle operazioni di agriturismo un coefficiente forfetario di redditività del 25% sul complesso dei ricavi ai fini dell’imposta sul reddito e consente una detrazione forfetaria del 50% dell’IVA sulle operazioni imponibili, finendo per conferire all’agriturismo quella natura di tertium genus rispetto all’attività commerciale ed a quella agricola, che la legge n. 730 del 1985 e poi n. 96 del 2006 hanno inteso di escludere, attraendo nell’attività agricola l’esercizio agrituristico. La tipicità della connessione dell’agriturismo all’agricoltura assimila l’imprenditore agrituristico all’albergatore sotto il profilo della responsabilità per le cose portate dalla clientela entro il perimetro del fondo agricolo. Sono compresi gli obblighi di rifiutare l’alloggio a chi non sia in grado di documentare la propria identità, nonché di comunicare (entro le 24 ore successive) all’autorità di P.S. l’arrivo delle persone alloggiate, dopo aver fatto compilare o sottoscrivere alle stese una scheda di dichiarazione delle generalità. L’art. 12 legge 96 del 2006 espressamente estende le previsione di tale legge all’attività di ospitalità, somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti della pesca, ed accessorie, svolte dai pescatori.

 

Fonte: http://www.scienzeturismo.it/wp-content/uploads/2007/11/manuale-di-diritto-del-turismo.doc

Sito web da visitare: http://www.scienzeturismo.it/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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Agriturismo

 

L’agriturismo e la sua normativa

 

L’ agriturismo è l'attività di un imprenditore agricolo che offre ai turisti, nei propri fondi, vitto e alloggio, utilizzando prodotti propri e organizzando talvolta attività ricreative o culturali.
E' un imprenditore agricolo "Colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse" (art. 2135, I comma, del Codice civile).
L'articolo 2 della legge quadro sull'agriturismo 730/1985 definisce l'agriturismo come "ogni attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli [...] attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali".
Ciò significa che la coltivazione può essere indifferentemente portata avanti in proprio o tramite personale dipendente, ma è comunque necessario possedere terreni agricoli coltivati che forniscano un reddito agricolo.

Solo chi soddisfa tale condizione può assumere la titolarità dell'impresa agrituristica, come persona fisica, in società con altri o come cooperativa, potendo poi avvalersi dei familiari come collaboratori o assumere dipendenti.
L'attività agrituristica risulterà sempre connessa e complementare a quella agricola, la quale dovrà in ogni caso rimanere prevalente. E’ proprio l'attività agricola, infatti, a fornire in massima parte i prodotti impiegati per la ristorazione in agriturismo.

L'azienda agricola

Per avviare l'attività di agriturismo occorre quindi disporre di un'azienda agricola, in proprietà, usufrutto, affitto, comodato, o per altro valido titolo. Occorre inoltre che si tratti di un'azienda agricola in esercizio; pertanto non è sufficiente, ad esempio, essere proprietari di un fondo o di un casolare, ma occorre che sul fondo sia effettivamente esercitata un'attività di coltivazione, allevamento o silvicoltura. E' possibile, però, in sede di predisposizione del piano aziendale per l'avvio di una nuova iniziativa (ad esempio nel caso dell'imprenditoria giovanile) prevedere l'avvio congiunto delle attività, sia agrituristiche che di coltivazione, allevamento o silvicoltura.

 

Le attività agrituristiche

Le attività agrituristiche che si possono svolgere sono attività di ricezione e di ospitalità esercitate attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione complementarità - come detto precedentemente - con le attività di coltivazione del fondo, allevamento del bestiame e silvicoltura che devono rimanere principali.

Rientrano tra tali attività:

- dare stagionalmente alloggio, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti (generalmente le leggi regionali fissano ad un minimo di 60 giorni il periodo obbligatorio di apertura degli agriturismo).

- ospitare stagionalmente, in spazi aperti, turisti campeggiatori dotati di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo, con un massimo di 6 tende e 12 ospiti, per aziende aventi una superficie di almeno 2 ettari e situate in zone montane e svantaggiate; nelle zone diverse, l'ospitalità in spazi aperti è consentita solo in quelle individuate dai Comuni.

- organizzare a favore degli ospiti attività didattiche, culturali e ricreative nell'ambito dell'azienda, purché tipiche dell'ambiente rurale, ed in connessione con le attività agricole aziendali;

- somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto, pasti, alimenti e bevande ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, nei limiti e con le modalità della normativa vigente in materia, costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti tipici regionali.

La legge Nazionale prevede tra le attività agrituristiche anche quella di ristorazione, purché ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda. Sono in ogni caso consentiti la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali.

 

I fabbricati
Per quanto riguarda le strutture, possono essere utilizzati come alloggi solamente i fabbricati rurali già impiegati per l'attività agricola o come abitazione dell'agricoltore che non abbiano più di trenta posti letto, salvo qualche eccezione regolamentata dalle leggi regionali. Nessun altro edificio è ammesso, nemmeno se di proprietà dello stesso imprenditore agricolo. In più, non sono possibili costruzioni ex-novo, ma solo ristrutturazioni o recuperi.

Per avviare l'attività agrituristica, a livello legale, per l'imprenditore agricolo è obbligatorio chiedere l'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori agrituristici presso la Commissione provinciale per l'agriturismo, situata in ogni sede provinciale del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole (in modo che venga verificato che sussistano le condizioni per l'avvio dell'attività).

Alla domanda, seguirà un sopralluogo da parte del funzionario regionale che determinerà le giornate lavorative nel fondo, sulla base delle quali assegnerà le giornate lavorative in agriturismo, secondo la rispettiva percentuale di 51 e 49%.
Successivamente la normativa regionale prevede che ogni agricoltore che voglia intraprendere l'attività debba fare domanda al Sindaco del Comune dove è ubicato il fondo agricolo nel quale si vuole esercitare l'attività stessa.

La domanda va accompagnata da una relazione che indichi esattamente quali attività, tra quelle permesse, si vuole svolgere; inoltre va presentata una documentazione che attesti il titolo di possesso dei terreni interessati all'attività; è richiesto infine copia dei libretti sanitari degli operatori ed il parere della locale Azienda Sanitaria su strutture e impianti dell'agriturismo che si vuole realizzare.

A seguito di quest'unica richiesta, il Comune provvede quindi a valutare i requisiti soggettivi di carattere penale del richiedente, nonché, attraverso la conferenza dei servizi, i requisiti oggettivi (di principalità e di complementarità) delle attività e quelli igienico -sanitarie dei locali e la classifica da concedere alla struttura recettiva.

Gli adempimenti necessari

In particolare, gli adempimenti e le autorizzazioni necessarie per l'avvio di un'attività agrituristica, sono i seguenti:
-Apertura della partita Iva.
-Conto fiscale.
-Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
-Iscrizione al registro regionale degli operatori agrituristici.
-Autorizzazione del sindaco per lo svolgimento dell'attività.
-I.n.p.s.
-I.n.a.i.l.
-Autorizzazione dei Vigili del Fuoco.
-Autorizzazione per l'installazione delle insegne e dei cartelli segnaletici stradali.
-Libretto di idoneità sanitaria.
-Autorizzazione sanitaria per i locali.
-Tassa sui rifiuti.
-Iscrizione alle associazioni di categoria.
Tutto questo richiede tempo (circa un anno, tra l'iscrizione all'albo e l'apertura dei locali) e denaro, la cui quantificazione è assai variabile.

Norme contabili e amministrative

Per quanto riguarda le norme contabili ed amministrative, la contabilità dell'agriturismo va separata da quella relativa alla produzione agricola, quindi con un suo specifico registro dei corrispettivi giornalieri e un registro delle fatture emesse. Oltretutto bisogna evidenziare che l'attività agrituristica ha un regime IVA differenziato (aliquota pari al 10%); per questo motivo, l'agricoltore deve denunciare al competente Ufficio IVA l'inizio attività agrituristica.
All'interno della struttura agrituristica è obbligatoria l'esposizione al pubblico del menù, e tutti gli esercizi agrituristici devono comunicare annualmente, al Comune, le tariffe praticate.
Dal punto di vista reddituale va ricordato che, per le aziende individuali, ai sensi della Legge 415/1991 l'agriturismo determina forfetariamente il reddito imponibile ai fini IRPEF e ILOR in misura del 25% del giro d'affari al netto di IVA. Anche il calcolo dell'IVA da versare all'erario avviene su base forfetaria, nella misura del 50% dell'IVA complessivamente incassata, fatto salvo chi opera in contabilità ordinaria che porterà in detrazione tutta l'IVA sugli acquisti per agriturismo e dovrà versare tutta l'IVA dei ricavi agrituristici.
Altro adempimento amministrativo importante è l'obbligo di comunicare i nominativi delle persone ospitate alla locale autorità di pubblica sicurezza.
L'agricoltore che vende i propri prodotti non ha necessità di specifica licenza di commercio; ci si avvale della legge 59/1963. L'operatore agrituristico, infatti, anche se non ha fatto domanda di autorizzazione alla vendita, con la stessa richiesta di autorizzazione all'esercizio di agriturismo può ottenere anche il permesso di effettuare in azienda la vendita diretta dei propri prodotti.

OBBLIGHI DELL’OPERATORE AGRITURISTICO 

Gli operatori agrituristici hanno l’obbligo di:

  • esporre al pubblico l’autorizzazione comunale;
  • rispettare le tariffe comunicate al Comune;
  • esporre al pubblico una tabella indicante i piatti tipici;
  • apporre all’esterno dell’edificio la targa con la denominazione Azienda Agrituristica.

La qualifica di operatore agrituristico e la denominazione azienda agrituristica o agriturismo devono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti nell’elenco degli operatori agrituristici.

 

ENTI, ISTITUZIONI E ORGANISMI INTERESSATI ALL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA

 REGIONE

Con delega dello Stato ha compiti di legiferare, di programmare, di coordinare e di promuovere le iniziative rivolte alle attività agrituristiche.

PROVINCE

Alle Provincie la Regione ha delegato le funzioni amministrative e di controllo sulle attività agrituristiche.

COMMISSIONI PROVINCIALI PER L’AGRITURISMO

E’ formata da rappresentanti degli Enti e degli Organismi direttamente interessati.

Istruisce le domande di iscrizione all’elenco provinciale degli operatori agrituristici; valuta il Piano Agrituristico Aziendale; valuta, tramite un colloquio, i risultati ottenuti dal futuro operatore agrituristico a seguito della partecipazione al corso formativo; iscrive l’operatore agrituristico all’elenco provinciale degli operatori agrituristici; comunica al Comune, ove avrà luogo l’attività, gli esiti istruttori.

COMUNI

Il Comune nella persona del Sindaco, viste le risultanze istruttorie della Commissione Provinciale, nonchè dei pareri rilasciati dalle Unità Sanitarie Locali, ha il compito di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche.

ASSOCIAZIONI AGRITURISTICHE
Hanno il compito di assistenza, promozione e tutela dell’attività agrituristica esercitata dai loro associati. Tali Associazioni, emanazione diretta delle Associazioni agricole, sono così denominate: Agriturist, Agrivacanze, Terranostra e Turismoverde.

Excursus storico dalla nascita dell’agriturismo ad oggi e commento Legge n. 96/2006

L’attività ricettiva era originariamente disciplinata dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Per l’esercizio dell’attività alberghiera era necessaria la licenza del questore (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773), mentre per l’attività di affittacamere era sufficiente la preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza (art. 108 del citato regio decreto).

La L. 16 giugno 1939, n. 1111 aveva poi disciplinato l’attività di affittacamere stabilendo che dovevano intendersi tali i privati che forniscono abitualmente alloggio per mercede, adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobiliate ed arredate con un numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercitare un’azienda alberghiera.

Con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale ha trasferito funzioni statali alle Regioni e ai Comuni, sono state attribuite ai Comuni numerose funzioni in materia, tra cui la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed altri (art. 19, n. 8).

L’art. 60 dello stesso D.P.R. n. 616 del 1977 ha inoltre attribuito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di:

a) promozione di attività ricreative e sportive;

b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;

c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.

La L. 5 dicembre 1985, n. 730, infine, ha disciplinato più compiutamente le attività agrituristiche con il fine, dichiarato dall’art. 1, di promuovere idonee forme di turismo nelle campagne per favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo. Attraverso tali disposizioni la legge si propone di agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, integrando i redditi aziendali e migliorando le condizioni di vita. La legge intende inoltre utilizzare meglio il patrimonio rurale naturale ed edilizio, favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente, valorizzare i prodotti tipici, tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, sviluppare il turismo sociale e giovanile, favorire i rapporti tra la città e la campagna.

La materia è stata da ultimo disciplinata dalla L. 20 febbraio 2006, n. 96, che non si limita a dettare criteri e principi da valere in tutto il territorio nazionale, ma detta anche norme che intervengono su specifiche materie devolute, dalla riforma costituzionale del 2001, alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, quali quelle dell'agricoltura e dei turismo, per cui sussistono non pochi dubbi di legittimità costituzionale.

Costituisce finalità peculiare della Repubblica, attuata con la L. n. 96 del 2006, la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;

e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;

g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale (art. 1).

In conformità all'art. 2 della L. n. 96 del 2006 si definiscono attività agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle Regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali (art. 9, comma 2, della L. n. 96 del 2006).

 

Inoltre, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale, con lo scopo di curare la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle Regioni e dalle associazioni, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore (art. 13, comma 2 e comma 3, della L. n. 96 del 2006).

La L. n. 157 del 1992 che disciplina la materia della caccia, infine, in materia di agriturismo prevede aziende agrituristico-venatorie a fini di impresa agricola.

 

Attività agrituristiche ed assimilate

 

L'art. 2, comma 3, della L. n. 96 del 2006 dispone che rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4, della stessa L. n. 96/2006;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 e comma 5, della L. n. 96 del 2006, spetta alle Regioni - al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentali regionali, nonchè alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomia - disciplinare la somministrazione di pasti e di bevande (di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti.

La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni (art. 5, comma 2, della L. n.. 96 del 2006);

c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al Comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

Le attività ricreative o culturali (di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonchè con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

E' chiaro che la materia qui disciplinata dalla legge statale invade in modo pregnante l'autonomia legislativa delle Regioni, per cui si ribadisce quanto sopra rilevato in ordine ai dubbi di costituzionalità della normativa che qui si commenta.

La Corte di Cassazione ha fatto rilevare che l’attività di agriturismo determina l’esercizio di due imprese facenti capo ad un unico imprenditore: quella agricola di coltivazione del fondo e quella commerciale di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande. Per tale motivo è necessario che l’imprenditore tenga le relative scritture contabili ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'art. 12 della L. n. 96 del 2006 dispone che sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della stessa legge n. 96, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa l'attività di pesca-turismo.

 

Fonte: estratto da http://www.unibas.it/ssis/TESTI/24Normativa%20sull'agriturismo.doc

 

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