Contratto di viaggio

 


 

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Contratto di viaggio

 

  • IL CONTRATTO DI VIAGGIO

2. Il contratto e gli obblighi di informazione

Per quanto riguarda il contratto, l’art. 85 del codice del consumo prevede che esso debba essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi e al 2° comma viene specificato che la copia, obbligatoriamente rilasciata al consumatore, può anche essere semplicemente timbrata dall’organizzatore o venditore. Si ritiene che il contratto di viaggio sia previsto un obbligo di informazione a favore del consumatore, in base al quale si richiede che egli venga informato di tutti gli aspetti del pacchetto mediante un documento scritto.

Gli elementi che devono essere contenuti e descritti nel documento contrattuale sono indicati nell’art. 86 del codice del consumo con un’elencazione molto precisa e dettagliata:

  • oltre ad indicazioni che riguardano il viaggio quali la destinazione e la durata, il prezzo oppure la figura dell’organizzatore o del venditore, si prevedono come obbligatorie altre indicazioni molto importanti anche ai fini della valutazione di eventuali inadempimenti;
  • - l’ubicazione della struttura ricettiva, la sua categoria e classificazione, il livello qualitativo e le principali caratteristiche;
  • le caratteristiche e la tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati;
  • i servizi inclusi nel pacchetto turistici;
  • indicazioni riguardanti la previsione che l’importo dell’acconto non debba superare il 25% del prezzo e che esso viene versato a titolo di caparra;
  • l’indicazione della copertura assicurativa obbligatoria e di tutte le altre polizze facoltative presenti nel pacchetto, oltre alla descrizione dei presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia;
  • il termine entro il quale il consumatore deve essere informato nel caso di annullamento per mancato raggiungimento del numero minimo.

La tutela del consumatore preve anche dei doveri di informazione prima della conclusione di esso ed in particolare nel momento della promozione pubblicitaria del pacchetto. L’art. 88 del codice prevde una serie di indicazioni obbligaotire che devono essere contenute nell’opuscolo informativo:

  • devono essere indicati, oltre alla destinazione e itinerario, anche le indicazioni riguardanti la qualità dei servizi offerti come il tipo e la categoria dei mezzi di trasporto, l’ubicazione, la categoria ed il livello dell’albergo, l sue caratteristiche principali, ed anche i pasti forniti;
  • informazioni in materia di visti e passaporti, obblighi sanitari e tutte le altre formalità necessarie per l’effettuazione del viaggio e del soggionro;
  • la determinazione dell’acconto ed i termini per il versamento;
  • l’indicazione del numero minimo di partecipanti ed i termini dell’eventuale annullamento del viaggio;
  • i termini di recesso nel caso di pacchetti venduti al di fuori dei locali commerciali.

Fondamentale è la pecificazione contenuta nell’art. 88.2, secondo la quale “le informazioni contenute nel materiale pubblicitario impegnano l’organizzatore o il venditore secondo le rispettive responsabilità”. Le previsioni del materiale pubblicitario non possono essere modificate a mno che prima della conclusione del contratto non vengano comunicate delle modifiche, quando ciò è previsto dallo stesso opuscolo, oppure quando le parti si accordino in tal senso. Vi sono gli obblighi di informazione di cui all’art. 87 del codice che concernono il momento delle trattative e precedente alla conclusione del contratto. Qualora non venga messo a disposizione un vero e proprio materiale pubblicitario, l’organizzatore o il venditore devono in ogni caso informare il viaggiatore circa le formalità in materia sanitaria e circa i visti e i passaporti necessari per oltrepassare le frontiere e per il soggiorno nei paesi di destinazione. A chiusura dell’art. 87 viene sancito il divieto di ogni informazione ingannevole. L’organizzazione di viaggio viene meno ai propri obblighi contrattuali e di tale inadempimento risponde ex art. 1218 c.c., qualora in fase di negoziazione non abbia fornito al turista tutte le informazioni che avrebbero legittimato quest’ultimo esercizio della facoltà insindacabile di accettare o meno la proposta contrattuale. In quanto concluso tra un imprenditore e un consumatore, al contratto di vendita dei pacchetti tutto compreso si applicano le disposizioni degli artt. 33 ss. Del codice del consumo, che hanno sosituito gli artt. 1469 bis ss.c.c., inseriti nel nostro ordinamento dalla legge n. 52 del 1996 che ha attuato la direttiva n. 93/13/CEE in materia di clausole abusive, e sono da considerare nulle tutte le clausole vessatorie ai sensi del 2 comma dell’art. 33 cod. Cons.

 

  • Le modifiche del contratto

L’art. 89 prevede la possibilità per il viaggiatore di cedere il proprio contratto ad un terzo qualora egli decida di non compiere il viaggio. Si tratta di un’ipotesi particolare di cessione del contratto. Non è richiesto il consenso dell’organizzatore, ma devono essere rispettate determinate condizioni oggettive. La prima è che il terzo deve soddisfare tutte le condizioni per la fruizione del servizio. La seconda è che entro quattro giorni prima della partenza comunichi per iscritto all’organizzatore e al venditore di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, unitamente alle generalità del cessionario. Il 2°comma specifica ce il cedente ed il cessionario sono obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese derivanti dlla cessione. Esiste la possibilità di modificare il prezzo del pacchetto turistico, già stabilito nel contratto quando questo si renda necessario in conseguenza di variazioni riguardanti il tasso di cambio delle monete oppure le tariffe dei vettori, qualora tale specifica possibilità sia espressamente prevista nel documento di viaggio stesso. Prima della partenza è possibile che l’organizzatore o il venditore abbia la necessità di modificare altri elementi contrattuali. In tal caso ne deve dare immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando la modifica e la variazione di prezzo. Se il viaggiatore non accetta la modifica può recedere dal contratto senza il pagamento di alcuna penale, avendo diritto ad un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore, oppure ad uno di qualità inferiore con la restituzione della differenza di prezzo, oppure gli viene rimborsata tutta la somma anticipata, salvo il risarcimento del danno. Qualora dopo la partenza una parte essenziale dei servizi prevista dal contratto non possa essere effettuata., l’organizzatore deve predisporre adeguate misure alternative, senza oneri di alcun tipo a carico del consumatore. Quando non sia possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetti per un giustificato motivo, l’organizzatore deve rimborsare la differenza tra le prestazioni previste e quelle effettuate, mettendo a disposizione un mezzo equivalente per il ritorno, salvo l’obbligo del risarcimento del danno.

 

  • Il recesso del consumatore e dell’organizzatore

Per le conseguenze giuridiche del recesso del consumatore è necessario far riferimento all’art. 9 della CCV, in virtù del quale il viaggiatore può recedere dal contratto a condizione che corrisponda un’indennità in base a quanto previsto dalle legislazioni nazionali o dai singoli contratti. Nelle condizioni generali di contratto dei tour operator sono sempre presenti clausole penali fissate per il recesso del viaggiatore ed il loro ammontare è stabilito in misura tanto maggiore quanto minore è il periodo di tempo che intercorre tra la data del recesso e la data prevista per la partenza. La clausola penale deve essere espressa nel documento di viaggio, in quanto l’art. 9 della CCV  fa rinvio alle disposizioni del contratto. Qualora non fosse specificatamente prevista, l’organizzatore ha diritto all’indennizzo soltanto se dimostri di aver subito un danno effettivo dall’annullamento del viaggio, in base ai principi genrali in tema di risarcimento del danno. La penale può essere richiesta anche dall’agenzia intermediaria tramite la quale è stato concluso il contratto di organizzazone ed il viaggiatore è tenuto a versare tali somme che fossero state anticipate dall’intermediario, ma l’intermediario deve dimostrare di avere effettivamente versato all’organizzatore la somma che viene chiesta in restituzione al cliente. Per ovviare al pagamento delle penali, in molti contratti viene offerto al viaggiatore anche la possibilità di stipulare una speciale polizza assicurativa facoltativa contro le penali derivanti dalla rinuncia alla partecipazione al viaggio. Dell’esistenza di questa polizza assicurativa deve essere data adeguata informazione al turista.  Può accadere che la riuncia del viaggiatore sia determinata da impedimento grave, da essere inquadrato come impossibilità sopravvenuta a richiedere la prestazione, interpretazione che consentirebbe al viaggiatore di liberarsi dal vincolo contrattuale chiedendo la risoluzione del contratto. L’art. 92 codice del consumo disciplina l’annullamento del viaggio, cioè il recesso dell’organizzatore, cioè il diritto di annullare il viaggio senza pagare alcuna indennità per cause di forza maggiore, quando insorgono circostanze di carattere eccezionale non conosciute e tali che, se le avesse conosciute l’organizzatore, non avrebbe stipulato il contratto. Egli può recedere dal contratto alle stesse condizioni quando il numero minimo di viaggiatori previsto dal contratto di viaggio non è stato raggiunto a condizione che al turista venga comunicato in forma scritta almenoi venti giorni prima dell’inizio del viaggio. Anche in questo caso il consumatore ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore oppure di qualità inferiore, previa corresponsione della differenza di prezzo oppure del rimborso totale delle somme di danaro. Se invece il recesso dell’organizzatore avvenga al di fuori delle due ipotesi eccezionali sopra indicate, egli verserà in stato di inadempimento contrattuale e sarà tenuto al risarcimento del danno.

 

  • La responsabilità dell’organizzatore

L’art. 93 del codice del consumo, prevede che l’organizzatore e il venditore, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, siano tenuti al risarcimento del danno “secondo le rispettive responsabilità”, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. Viene compiuta dal legislatore la scelta di mantenere una distinzione tra la responsabilità dell’organizzatore e quella del venditore, che viene sancita anche dalle norme della Convenzione di Bruxelles. La responsabilità dell’organizzatore si può distinguere in responsabilità per difetto di organizzazione (art. 13 CCV), per esecuzione diretta di un servizio (art. 14 CCV), e per fatto dei terzi prestatori del servizio (art. 15 CCV). Per quanto riguarda la responsabilità per difetto di organizzazione, l’organizzatore risponde di fronte al cliente in conseguenza dell’inadempimento dei suoi obblighi derivanti dal contratto di viaggio o dalla legge stessa. L’organizzatore è esente da responsabilità nel caso di impossibilità della prestazione per forza maggiore. In tali casi l’unica diligenza che si può imporre all’organizzatore è quella di comportarsi in modo tale di evitare di esporre a concreto pericolo i turisti. L’organizzatore non è da ritenere responsabile se il danno subito dal consumatore poteva essere evitato con l’uso da parte di esso della diligenza media. La responsabilità dell’organizzatore si estende anche agli atti e alle omissioni dei propri dipendenti ed ausiliari, qualora questi abbiano agito nell’esercizio delle funzioni ad essi attribuite. L’entità del risarcimento dovuto a titolo di responsabilità contrattuale è limitata alla Convenzione in relazione al tipo di danno arrecato cinquantamila, duemila o cinquemila franchi-oro, per danni, rispettivamente, alle persone, alle cose o per qualsiasi altro danno richiamato dall’art. 94 codice del consumo. È esclusa la possibilità di avvalersi dei limiti al risarcimento dei danni quando il fatto sia commesso con dolo o con colpa grave. Se l’organizzatore di viaggi effettua direttamente i servizi di cui si compone il pacchetto è responsabile contrattualmente della loro esecuzione in base alle norme che regolano gli stessi servizi. In tal caso, si dovrà far riferimento alle norme in materia di trasporto, di deposito in albergo, ecc. ed alle limitazioni di responsabilità che nei casi specifici fossero previste. L’organizzatore risponde anche per inadempimento causato da terzi fornitori del servizio. In base all’art. 15 della Convenzione, nei confronti del cliente è responsabile l’organizzatore che aveva assunto l’obbligo di fornire il viaggio “tutto compreso” e non potrebbe essere diversamente, considerata la natura di obbligazione di risultato. In conseguenza di un overbooking alberghiero, l’organizzatore di viaggi è tenuto a predisporre una sistemazione dei clienti presso un albergo della medesima categoria e che offra servizi dello stesso livello di quelli forniti dall’albergo cui si riferisce il contratto di viaggio, rendendosi altrimenti responsabile del danno subito dai viaggiatori. L’organizzatore è responsabile dei pregiudizi causati dall’inadempimento del terzo fornitore del servizio qualora non riesca a dimostrare che l’evento sia dipeso da fatto del consumatore, fatto da terzo imprevedibile o inevitabile, caso fortuito o forza maggiore. È stato ritenuto responsabile anche di una escursione facoltativa acquistata in loco, in quanto egli si intende organizzatore del pacchetto turistico supplementare, a meno che non venga fornita prova contraria. L’organizzatore che abbia risarcito il danno al cliente, può esercitare azione di rivalsa nei confronti del terzo, vero responsabile della mancata o difettosa esecuzione ed il viaggiatore è tenuto a collaborare, fornendo tutti i documenti e le informazioni in suo possesso,agevolando in tal modo la surroga nei propri diritti. La Convenzione di Bruxelles prevede inoltre la responsabilità del viaggiatore nei confronti dell’organizzatore. A tal fine occorre valutare il comportamento del viaggiatore anche in relazione al dovere di rispettare i regolamenti relativi al viaggio, soggiorno ed altro servizio (art. 4 CCV).

 

  • La responsabilità del venditore

Per quanto concerne il venditore/intermediario di viaggi, ad esso non è applicabile né la responsabilità per “difetto di organizzazione”, né quella per fatto dipendente dai terzi prestatori del servizio. L’intermediario si limita a fornire al cliente un viaggio “tutto compreso” predisposto dal altri e non potrà essere tenuto responsabile per inadempimenti di quest’ultimo o di soggetti che egli non sceglie e con i quali non ha alcun rapporto giuridico. La sua responsabilità è da escludere anche quando si verifichi la mancata prestazione del servizio, totale o parziale, da parte di un operatore turistico presso il quale l’intermediario ha prenotato un singolo servizio non collegato alla fornitura di un pacchetto turistico. Tra il viaggiatore e l’intermediario che faccia constatare tale sua qualità nei documenti di viaggio, sorge un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza. Il viaggiatore è tenuto ex art. 1719 c.c. a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e, qualora l’agente, in forza di questo rapporto, assuma l’obbligo verso l’organizzatore del pagamento del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio, il viaggiatore è tenuto a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per tali pagamenti. Il venditore del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione di viaggio, salvo che, nell’esercizio della propria attività di mandatario, possa ritenersi responsabile in “culpa in eligendo” nella scelta dell’organizzatore di viaggi, con il quale ha direttamente concluso il contratto in nome e per conto del turista. Esistono delle specifiche responsabilità dell’intermediario. Egli risponde dell’inosservanza dei propri obblighi stabiliti dal documento di viaggio e dalle norme di legge, considerando i doveri che competono ad un intermediario di viaggi diligente. Se uno dei compiti principali dell’intermediario è quello della prenotazione di un viaggio “tutto compreso” o di singoli servizi, egli sarà da considerare responsabile per errori commessi nella prenotazione di biglietto di trasporto, di camere d’albergo, del posto al ristorante, ecc. egli dovrà rispondere anche in conseguenza del suo preciso obbligo di informazione e di consulenza in merito a tutte quelle questioni che sono strumentali rispetto al pieno godimento della vacanza e che per prassi consolidata fanno parte dei compiti dell’intermediario. Esiste anche una responsabilità conseguente all’omissione, nella documentazione di viaggio, dell’indicazione e dei dati riguardanti la propria qualità di intermediario (art. 19.2 CCV). In tal caso egli viene considerato come un organizzatore di viaggi e ne assume tutte le responsabilità. L’intermediario è responsabile verso il consumatore qualora dalla documentazione fornita non risulti che egli ha agito in qualità di intermediario di un tour operator che ha realizzato il pacchetto turistico. La qualifica di intermediario di viaggi deve essere portata a conoscenza del clienti e deve emergere con chiarezza dai documenti illustrativi che vengono a questi consegnati. In mancanza di tali indicazioni l’agente di viaggi deve essere considerato quale organizzatore e non può valersi in giudizio della qualifica di intermediario. L’intermediario risponde degli atti e delle omissioni dei propri dipendenti, qualora agiscano nell’esercizio delle loro funzioni ed anche la sua responsabilità è limitata in ordine all’entità del risarcimento del danno.

 

Fonte: http://www.scienzeturismo.it/wp-content/uploads/2007/11/manuale-di-diritto-del-turismo.doc

Sito web da visitare: http://www.scienzeturismo.it/

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