Diritto giurisprudenza scienze politiche

 

 

 

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Diritto giurisprudenza e

scienze politiche argomenti in ordine alfabetico

 

Diritto giurisprudenza scienze politiche

 

COS’E’ IL DIRITTO

 

Il diritto è anzitutto una scienza sociale cioè una disciplina che studia le relazioni tra gli individui nella società, come anche la storia, la filosofia, la sociologia, l’economia. Al contrario le scienze naturali studiano il mondo che ci circonda  da un punto di vista fisico e naturale (es. biologia, fisica, matematica). Queste ultime sono definite anche “scienze esatte” in quanto il fenomeno che descrivono si ripete allo stesso modo in ogni tempo e in ogni luogo: 2+2 fa sempre  quattro in ogni tempo e ogni luogo, la legge di gravità funziona allo stesso modo in ogni angolo del pianeta. Le scienze sociali sono invece relative perché la loro funzione è quella di studiare lo sviluppo delle relazioni tra individui come singoli e come parte di gruppi più ampi per comprendere, poi, alcuni fenomeni e individuare le possibili soluzioni. Queste soluzioni non sono immodificabili e/o sempre le stesse in tutto il pianeta, ma sono diverse a seconda del periodo storico e dello sviluppo culturale e tecnologico. Risentono inoltre delle specificità ambientali, culturali, religiose, sociali che caratterizzano un gruppo o uno  Stato rispetto ad un altro.
Il diritto è un insieme di norme su cui si basa l’organizzazione della società.
Il grande filosofo greco Aristotele affermò che “l’uomo è un animale sociale”. L’uomo ha sempre vissuto con i suoi simili, perché solo cooperando con essi ha potuto soddisfare le sue esigenze e raggiungere un sempre più alto tenore di vita; da questo bisogno di collaborazione è nata la società. La società si è evoluta storicamente. Dalle prime forme di organizzazione sociale basate sulla parentela (famiglie, tribù) si è passati ad organismi più complessi nei quali la sottomissione ad un potere supremo (rappresentato dallo Stato) ha sostituito il vincolo di parentela. Per avere una civile convivenza in ogni società devono esistere delle regole, che devono essere rispettati da tutti i cittadini (chi ruba o uccide deve essere punito, nessuno può farsi giustizia da solo): l’insieme di queste norme costituisce il Diritto. Le norme che interessano il Diritto (norme giuridiche) costituiscono l’Ordinamento Giuridico.
Nella nostra società ogni gruppo (religioso, sportivo, culturale, etc…) deve darsi delle regole per poter raggiungere i propri scopi. Si ha una pluralità di ordinamenti quando accanto all’ordinamento statale ne esistono altri riconosciuti dallo Stato.
L’ordinamento giuridico dovrebbe fondarsi sul rispetto della dignità umana; si tratta di un principio che non sempre è stato rispettato (si pensi alle leggi razziali o alla schiavitù). Va però chiarito che i giudici devono applicare il diritto in vigore, senza valutare se una legge, secondo il proprio punto di vista, sia giusta o ingiusta. Supponiamo che il Giudice reputi “giusta” la pena di morte per chi commette gravi reati. Poiché la nostra Costituzione vieta la pena di morte, quel giudice non può condannare a morte un assassino anche se lo ritiene, dal suo punto di cista, “giusto”.

NORME SOCIALI E NORME GIURIDICHE

Non tutte le regole che rispettiamo ogni giorno fanno parte del diritto; dobbiamo infatti distinguere le norme sociali dalle norme giuridiche. Chi viola una norma giuridica deve essere punito con una sanzione giuridica, mentre chi infrange una norma sociale non viene punito. Le norme sociali sono regole di buona educazione e principi (morali, religiosi) che ognuno è tenuto a rispettare solo sulla base della propria coscienza. Chi infrange una norma sociale può avere dei rimorsi o essere giudicato male dalla società, ma non può essere colpito da alcuna sanzione (nessuno può essere arrestato per non aver ceduto il posto in autobus a una persona anziana). Ad esempio, poichè dal 1993 è considerato reato lo spaccio ma non il consumo di droga: a) chi consuma droga viola una norma sociale (sarà criticato dalla famiglia, sarà emarginato dalla società etc…) ma non incorre in alcuna sanzione giuridica. b) Chi spaccia droga viola una norma giuridica e incorre in sanzioni giuridiche (può essere arrestato).

Norme giuridiche e norme sociali non devono essere confuse anche se spesso hanno identico contenuto; ad esempio “non uccidere” è sia una norma sociale (l’omicidio è proibito anche dalla morale e dalla religione) che una norma giuridica (l’omicidio è punito dal codice penale). E’ quasi impossibile trovare una norma giuridica che non sia anche norma sociale, perché lo Stato trasforma in norme giuridiche quelle norme sociali che sono indispensabili per la vita della collettività. Tuttavia quelle di cui ci occuperemo nel corso di Diritto sono le norme giuridiche. Tutte le norme che costituiscono l’ordinamento giuridico di un certo Stato, in un determinato momento storico, rappresentano il DIRITTO POSITIVO, formate dalle regole stabilite dall’autorità di governo.
Per comprendere appieno il concetto di diritto positivo occorre porlo in relazione con quello di  Diritto Naturale. Quest’ultimo è costituito dai principi di giustizia che sono insiti nell’uomo (diritto alla vita, libertà, dignità umana, incolumità personale, etcc..), che in parte sono comuni a ogni popolo e che in parte variano secondo il luogo e l’epoca e fungono da modello per gli ordinamenti non autoritari che riconoscono i diritti dei propri cittadini. Il diritto naturale non scaturisce dalla legge ma dalla natura stessa dell’uomo; perciò è anteriore al diritto positivo. Il diritto naturale mira a stimolare il legislatore affinchè basi il contenuto della norma giuridica sui principi naturali, in modo che il concetto di bene coincida con quello di giusto. Le norme di diritto naturale si trasformano da ideali in reali e diventano quindi obbligatorie nel momento in cui entrano a far parte del diritto positivo. Tuttavia in caso di contrasto tra diritto naturale e diritto positivo si deve applicare il diritto positivo. Ad esempio in un paese dove la sanzione per alcuni reati gravi è la pena di morte (diritto positivo), non contemplata invece dal diritto naturale, i giudici dovranno applicare la pena di morte, anche se la ritengano non giusta richiamandosi al diritto naturale. Il militare in guerra che rifiuta di combattere richiamandosi alla pace fra i popoli del diritto naturale verrà arrestato per diserzione in quanto norma prevista dal diritto positivo.

La sanzione giuridica è l’evento che consegue alla mancata osservanza della norma giuridica. La sanzione giuridica può essere diretta o indiretta. La sanzione diretta (o riparatoria) mira a raggiungere lo stesso risultato che si sarebbe ottenuto con l’osservanza spontanea della norma (ad es. chi ha commesso un furto di gioielli è costretto a restituirli). La sanzione indiretta (o punitiva) non è in stretta relazione con la violazione compiuta (nell’esempio, chi ha commesso il furto di gioielli è condannato ad un periodo di reclusione). Nei casi meno gravi la sanzione prevista può consistere nel pagamento di una somma di denaro per non aver rispettato un ordine imperativo (es. divieto di sosta), si parla in questo caso di sanzione pecuniaria. Solitamente la violazione di una norma giuridica comporta una sanzione sia diretta che indiretta (nell’esempio chi ha rubato i gioielli è condannato sia a restituirli che a un periodo di reclusione o ad una sanzione pecuniaria).

I CARATTERI DELLA NORMA GIURIDICA

POSITIVITA’: Il termine non comporta alcun giudizio (non vuol dire che la norma è giusta), ma significa che ogni norma giuridica è creata dall’autorità dello Stato che la adotta seguendo le procedure previste dall’ordinamento giuridico. Positività significa anche l’insieme delle norme giuridiche vigenti in uno Stato in un determinato momento. In Italia esistono circa 200.000 leggi realizzate dall’Unità d’Italia ad oggi. E’ evidente tuttavia che non tutte vengono applicate: alcune sono state abrogate, altre sono state sostituite da leggi più recenti e più vicine alle mutate esigenze della società, altre infine sono cadute in disuso e non vengono più applicate. Si stima che le leggi effettivamente applicate in Italia siano circa 20.000.

OBBLIGATORIETA’: le norme giuridiche sono obbligatorie in quanto in quanto sono vincolanti (anche se non ci piacciono) e tutti sono tenuti a rispettarle. 
COATTIVITA’: le norme giuridiche possono essere imposte con la forza a chi non le rispetta perché, come sappiamo, chi viola una norma giuridica incorre in una sanzione. La sanzione serve non solo a punire , ma soprattutto a prevenire l’inosservanza della norma; ad esempio la norma “non uccidere” ha come obiettivo primario quello di evitare gli omicidi e non di condannare gli assassini. Coattività significa anche che lo Stato può usare la forza per costringerci a rispettare quella norma. Se ad esempio se non paghiamo le tasse o una multa, lo Stato, tramite un ufficiale giudiziario pignorerà e farà vendere i nostri beni fino a recuperare l’importo che non abbiamo pagato. Solo lo stato può usare legittimamente la forza per far rispettare una norma. Non è ammessa nel nostro ordinamento l’uso della forza per farsi giustizia da sé.
NOVITA’: Ogni norma giuridica viene emanata per regolare un comportamento che in precedenza era regolato diversamente (una legge del 1970 permette il divorzio, mentre prima due coniugi erano costretti a restare sposati contro la loro volontà). Solo nel 1986 è entrata in vigore la legge che obbliga i motociclisti ad usare il casco, mentre prima il diritto si disinteressava di questo problema.
GENARALITA’: La norma giuridica non fa riferimento ad un determinato soggetto o gruppo di persone, ma si rivolge indistintamente a tutti i cittadini e non  presenti in uno Stato. Ad esempio una norma giuridica non può affermare “se il Sig. rossi commette un furto incorre in una sanzione”, ma deve stabilire: “chiunque commetta un furto incorre in una sanzione”. A volte sembrerebbe che la formulazione di alcune norme violino questo principio. L’art. 58 della Costituzione stabilisce che possono votare per eleggere i senatori solo coloro che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età, sembrerebbe pertanto escludere tutti gli altri. Ciò non significa che la norma non esista per chi ha meno di 25 anni, solo che a questi non si applica temporaneamente fino al compimento dei 25 anni. Ragionamenti analoghi possono essere fatti per le norme del codice della strada riferite agli automobilisti (a chi non la patente non si applicano fino a quando non la consegue) o alle norme a tutela dei lavoratori (non si applicano fino a quando non si inizia a lavorare).
ASTRATTEZZA: La norma giuridica è la previsione astratta di una situazione tipo chiamata “fattispecie” che deve ancora verificarsi, toccherà poi al giudice valutare se quel determinato atto concreto possa o meno rientrare nella fattispecie. Ad esempio la norma che impedisce di rubare non elenca tutti i beni che non possono essere rubati. Se una persona ruba un’automobile è il giudice a stabilire che quell’atto rientra nella fattispecie “non rubare”.
BILATERALITA: Ogni norma giuridica conferisce ad alcuni soggetti dei diritti a cui corrispondono inevitabilmente dei doveri per altri; ad esempio, a fronte del diritto di proprietà sul mio cellulare, sta il dovere degli altri di rispettarlo.
RELATIVITA. Le norme giuridiche non sono immutabili nel tempo e nello spazio, ma cambiano insieme al mutare della società, delle culture e del sentire comune. In particolare, esse variano:

  1. nel tempo: ogni norma viene emanata per regolare un comportamento che era regolato diversamente o non era regolato affatto. Inoltre, il passare del tempo comporta una trasformazione nella cultura e nei valori di riferimento, cosicchè un comportamento ritenuto non conforme e penalizzato dall’ordinamento giuridico può essere, con il trascorrere del tempo e il cambiare della percezione comune, perfettamente lecito (es. divorzio) o viceversa comportamenti prima tollerati vengono puniti severamente (es. reati ambientali o contro gli animali);
  2.  nello spazio: le norme sono valide all’interno del territorio dello Stato che le emana. Ad esempio le norme giuridiche Italiane sono valide all’interno dei confini del territorio Italiano. Se esaminiamo altre realtà e gli ordinamenti giuridici di altri Stati, troviamo numerosi esempi di difformità tra le norme di quegli ordinamenti giuridici e le norme del nostro (ad es. l’ordinamento di alcuni paesi prevede la pena di morte, che in Italia non è contemplata).

DIRITTO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

Il diritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche. Ne consegue che “diritto oggettivo è sinonimo di ordinamento giuridico (insieme di tutte le norme vigenti in uno stato in un dato momento) e quindi anche di “diritto positivo”.
Il diritto soggettivo è il potere che un soggetto ha di tutelare un suo diritto basandosi sull’esistenza di una norma giuridica. Ad esempio L’art. 13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”; in questo caso: a) Il diritto oggettivo è l’art. della Costituzione che stabilisce che la libertà personale è inviolabile; b) Il diritto soggettivo è il potere del soggetto di agire per tutelare il suo diritto alla libertà personale (nessuno può costringermi a compiere un atto che non voglio fare). L’ordinamento giuridico garantisce il singolo lasciandolo libero di agire (o meno)  per tutelare il suo diritto soggettivo. Il diritto soggettivo si basa sul diritto oggettivo che ne costituisce il necessario presupposto (io posso far valere il mio diritto sulla proprietà del mio cellulare perché vi è una norma che prevede la tutela della proprietà privata). Sono in ogni caso due angolazioni diverse da cui è possibile analizzare il diritto.

DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO

Il DIRITTO PUBBLICO  regola un attività esercitata dallo Stato, che si trova in una posizione di supremazia rispetto ai soggetti privati. Tale attività deve essere rivolta al conseguimento di un interesse collettivo e può essere esercitata anche dagli enti Autonomi Territoriali (Regione, Provincia, Comune): Il DIRITTO PUBBLICO si distingue in vari rami: 1) Il Diritto Costituzionale, presente nella Costituzione, stabilisce sia i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini sia le norme che regolano l’ordinamento Statale (poteri del Presidente della Repubblica, del Governo, del Parlamento, dei Giudici); 2) Il diritto Amministrativo regola l’attività amministrativa che i soggetti pubblici svolgono per attuare i loro fini; 3) Il dirittoPpenale stabilisce le azioni che devono essere considerate reati e fissa le conseguenti sanzioni giuridiche; 4) Il diritto Ecclesiastico regola i rapporti fra lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica , che si basano sul nuovo concordato del 1984; 5) il Diritto Internazionale Pubblico è costituito  dalle norme che regolano i rapporti fra gli Stati.
Il DIRITTO PRIVATO  regola le attività esercitate da soggetti privati che agiscono in posizione di parità fra di loro per tutelare i rispettivi interessi. Ad esempio nella compravendita di un cellulare, il compratore ha il diritto di ottenere un cellulare che funzioni perfettamente, il venditore ha il diritto di ottenere interamente la somma di denaro pattuita. Ognuna della parti ha la possibilità di far valere il proprio diritto (soggettivo) se alcuni obblighi non vengano rispettati. Tale attività è quindi rivolta al conseguimento di interessi particolari. Va precisato che si applica il diritto privato anche quando lo stato agisca come soggetto privato. Ad esempio un ospedale pubblico acquista dei letti da un impresa privata. Anche il DIRITTO PRIVATO si divide in vari rami: 1) Il Diritto Civile regola la condotta degli individui nei loro rapporti privati (proprietà privata, famiglia, contratti, successioni etc..); 2) Il Diritto Commerciale disciplina le attività economiche e commerciali (imprese, società, titoli di credito, etcc); 3) Il Diritto Internazionale Privato stabilisce quando si devono applicare  le norme Italiane e quando quelle Straniere.

LE FONTI DEL DIRITTO

Per “Fonti del Diritto”  indichiamo, con espressione figurata, le sorgenti da cui nasce il diritto. Esiste una gerarchia delle fonti del diritto, poiché queste hanno diversa importanza. L’importanza delle fonti decresce nel seguente ordine: Costituzione  e leggi Costituzionali, Leggi Ordinarie, Regolamenti e Consuetudine. La Costituzione (fonti supreme) è la legge fondamentale dello Stato, è entrata in vigore il 1 gennaio 1948 ed è composta da 139 articoli. E’ divisa in due parti: nella prima troviamo i principi fondamentali del nostro ordinamento (principio democratico, principio lavorista, principio di uguaglianza etcc..) assieme ai principali diritti di libertà dei cittadini (libertà personale, di domicilio, di stampa, di associazione e riunione, liberta religiosa etc..); nella seconda parte sono elencati i poteri che regolamentano l’amministrazione dello Stato (poteri Presidente della Repubblica, Governo, Parlamento, Giudici). La Costituzione è rigida ed è la norma superiore a cui si devono commisurare tutte le altre fonti. Esa è infatti immodificabile da tutte le altre fonti di grado inferiore. Le leggi Costituzionali sono le sole che possono modificare la Costituzione o integrarla (aggiungendo articoli o parti di essi) o revisionarla (sostituendo articoli o parti di essi). Per approvare una legge Costituzionale è prevista una procedura più complessa rispetto a quella adottata dal parlamento per approvare una legge ordinaria. E’ evidente che dopo l’approvazione , la legge Costituzionale diventa parte della Costituzione stessa.

Le leggi ordinarie (fonti primarie): sono quelle approvate dal Parlamento e non possono contenere disposizioni contrarie alla Costituzione, che le precede nella gerarchia delle fonti. Se viene approvata una legge in contrasto con la Costituzione esiste un organo, la Corte Costituzionale, che ha il potere di annullarla e di cancellarla dall’ordinamento giuridico. Hanno la stessa efficacia delle leggi e occupano quindi lo stesso gradino nella gerarchia delle fonti:  I decreti legislativi e i decreti legge emanati dal Governo; Le leggi Regionali; I regolamenti Parlamentari; Il risultato positivo del referendum abrogativo. I regolamenti dell’Unione Europea,  secondo alcuni giuristi, dovrebbero essere collocati su un livello più alto perché entrano in vigore senza bisogno di essere recepiti da una legge nazionale.
I regolamenti: (fonti secondarie): Poiché le leggi si limitano di solito a fissare i criteri generali di una determinata materia, sono necessari i regolamenti per specificare quanto disposto dalle leggi. Ad es. esiste una legge che stanzia degli aiuti in denaro per gli studenti meritevoli le cui famiglie non superano un determinato reddito. A seguito di ciò i Comuni emanano un regolamento dove si specifica cosa si intende per studente meritevole (es. promosso con almeno la media del 7) e bisognoso (ad es. la cui famiglia ha un reddito inferiore a € 15.000). I regolamenti possono essere emanati: dal Governo (regolamenti Governativi), dai singoli Ministri (regolamenti ministeriali), dalla Pubblica Amministrazione (regolamenti amministrativi). E’ evidente che i regolamenti non possono contenere disposizioni contrarie alla Costituzione e alle leggi (es. non si può dare una borsa di studio ad uno studente che è stato bocciato).
La consuetudine: Non tutto il diritto oggettivo è scritto, a differenza di quanto si pensa comunemente. La consuetudine è una norma giuridica che consiste nella ripetizione di un determinato comportamento in modo uniforme e costante nel tempo. Si basa sul fatto che le persone, tenendo quel comportamento, sono convinte di rispettare una norma giuridica anche se questa non è scritta. Poiché la consuetudine non è scritta, chi ha interesse a farla valere deve dare prova della sua esistenza (solitamente ricorrendo a testimonianze). Ad es. la legge sulla locazione degli immobili (approvata nel 1978 e successivamente modificata) non è in grado di prevedere tutte le controversie che possono sorgere fra inquilino e proprietario; per questo motivo, in caso di conflitto su un argomento non regolato da tale legge il giudice può decidere in base alla consuetudine. Non bisogna confondere la consuetudine con la norma sociale:
La consuetudine è una norma giuridica e chi la viola incorre in sanzioni, mentre chi viola una norma sociale non incorre in alcuna sanzione. E’ evidente che la consuetudine non può essere in contrasto né con i regolamenti, né con le leggi, né con la Costituzione.

Tutte queste fonti sono dette Fonti di Produzione per specificare il modo di formazione della norma giuridica da parte degli organi legislativi. Da queste si distinguono le Fonti di Cognizione che indicano il mezzo materiale (documento) che ci offre il contenuto della norma e attraverso il quale si viene a conoscenza delle norme vigenti. Le norme giuridiche, prima di essere efficaci, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Anche se pochi consultano questo documento (di solito si viene a conoscenza di una legge tramite la stampa o  la TV), rappresenta lo strumento che sancisce la “presunzione di conoscenza di una legge”. Le leggi della Regione Sardegna vengono invece pubblicate su un documento che si chiama BURAS (Bollettino Ufficiale Regione Autonoma Sardegna).

L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE

A volte è difficile capire il vero significato di una norma, perché il legislatore (chi ha approvato la norma) può essere oscuro o impreciso. Interpretare una norma vuol dire cercare di identificare la volontà del legislatore. In base ai soggetti che effettuano l’interpretazione possiamo distinguere fra:
a) Interpretazione giudiziale: Ogni giudice quando applica una norma in un processo, svolge inevitabilmente un’operazione interpretativa, perché le norme giuridiche sono generali e astratte ma devono essere applicate ai casi concreti. (verificare se il furto di un auto rientra nella norma “non rubare”). L’interpretazione della norma è vincolante solo per quel particolare caso, tanto che la stessa norma potrebbe essere interpretata in modo diverso da un altro giudice in un altro processo (l’auto è stata presa in prestito senza avvisare il proprietario, ma non rubata). Nella realtà, però, se una certa interpretazione viene accolta in molte sentenze è inevitabile che i giudici ne restino condizionati. L’insieme delle sentenze costituisce la “giurisprudenza”.
b) L’interpretazione dottrinale:  viene effettuata dagli studiosi del diritto (giuristi)  per fini didattici o scientifici; essa non è vincolante, anche se un giudice potrebbe essere influenzato dalle teorie di un prestigioso giurista.

c) Si ha l’interpretazione autentica quando, essendo sorti gravi dubbi sulla comprensione di una norma, è il legislatore  stesso (colui che ha fatto la legge) che interviene con un’altra norma (interpretativa) per chiarire l’esatto significato di quella in dubbio. L’interpretazione autentica è vincolante per tutti, e la norma deve essere applicata nel senso chiarito dal legislatore.

Quando non sia possibile applicare i criteri sopra descritti  si applicano i cosiddetti “criteri di interpretazione”. I principali sono i seguenti:

  1. Interpretazione letterale, con la quale si analizza l’esatto significato delle parole delle frasi seguendo le regole della grammatica, della sintassi, della punteggiatura.
  2. L’interpretazione logica  ha lo scopo di accertare qual è stata l’intenzione del legislatore. Se restano dubbi si può ricorrere ai “lavori preparatori” (proposte e discussioni che hanno preceduto l’approvazione della norma); ad es. dai lavori dell’Assemblea Costituente è possibile è possibile ricavare l’intenzione dei Costituenti  e interpretare quindi correttamente la Costituzione.
  3. L’interpretazione analogica: Ad un giudice potrebbe presentarsi un caso che non è regolato espressamente da alcuna norma giuridica; in questa ipotesi il giudice deve ricorrere all’analogia. In un primo tempo il giudice cerca nell’ordinamento una norma che regoli una situazione simile e la applica al caso in esame (analogia di legge). Se non esistono norme affini, il giudice deve decidere secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico (tutela della buona fede, uguaglianza tra i cittadini, etc..), perché in questo vi è una presunzione di coerenza e di automatico completamento (analogia di diritto). Se anche la ricerca analogica ha dato esito negativo, il giudice deve concludere che il caso non interessa il diritto. Va chiarito che per le norme penali non è possibile ricorrere all’analogia: una persona non può essere condannata se nessuna legge specifica chiaramente che l’atto commesso è un reato.

 

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Senato della Repubblica italiana glossario dei termini

 

I SOGGETTI DEL DIRITTO

Il diritto ha lo scopo di regolare i rapporti tra coloro che vivono e operano nella società. I soggetti che operano nella società, ossia i destinatari delle norme giuridiche, sono considerato soggetti di diritto e sono le persone fisiche e le persone giuridiche.
Per il diritto la persona fisica è l’uomo, inteso come centro di interessi, di diritti e di doveri. Ad esempio un neonato può ereditare una casa; ha dunque il diritto di proprietà ma ha anche il dovere di pagare l’imposta di registro (è ovvio che la gestione della casa e il pagamento dell’imposta saranno affidati ai genitori). Comunque anche il neonato è titolare di diritti e di doveri. La storia ci insegna che non sempre è stato così: l’uomo non è sempre stato soggetto di diritti. Nel mondo antico esistevano gli schiavi, cioè esseri umani considerati “cose” e non “uomini”. Oggi, tutti gli esseri umani, dalla nascita e per tutta la vita, sono dotati di capacità giuridica e, quindi soggetti di diritto.

 

Fonte: http://www.gpchironi.it/sitenew/attachments/054_SOGGETTI%20E%20BENI.doc

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

 

Il diritto studia il modo con il quale la società si organizza per far si che un’autorità politica faccia rispettare le leggi e le regole

 

 

Argomenti che saranno pubblicati a breve :

 

DIRITTO AGRARIO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO
DIRITTO COMMERCIALE
DIRITTO COSTITUZIONALE
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
DIRITTO DELL'ECONOMIA
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
DIRITTO INTERNAZIONALE
DIRITTO PENALE
DIRITTO PRIVATO
DIRITTO PRIVATO COMPARATO
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
DIRITTO PROCESSUALE PENALE
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ
DIRITTO TRIBUTARIO
FILOSOFIA DEL DIRITTO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

 

Diritti umani

Diritto industriale

Diritto penale

Diritto processuale civile

Diritto romano

Diritto tributario

Educazione civica

Notai domande e risposte

Notai domande e risposte 2

Politica economica europea

Scienze politiche

Sistemi elettorali in Italia

Origine e funzioni del diritto: istituzioni e norma nell'evoluzione storica della società.

Giustizia e diritto.

Soggetti, oggetti e relazioni nell'esperienza giuridica.

L'affermarsi dei diritti umani. Uguaglianza formale, partecipazione e uguaglianza sostanziale. Qualità della vita e diritto all'ambiente.

Dallo Stato di diritto allo Stato sociale. Problemi e prospettive.

Caratteri e principi fondamentali della Costituzione italiana.

La Costituzione della Repubblica: sviluppo della persona tra libertà e solidarietà; diritti e doveri del cittadino nei rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. Approfondimento dei seguenti temi: famiglia, scuola, lavoro, ambiente.

L'ordinamento dello Stato italiano: organi costituzionali e loro principali funzioni. Le autonomie locali con riferimento allo Statuto della Regione di appartenenza.

Stato italiano e Organizzazioni internazionali.

L'impresa - Le categorie di imprenditori - L'acquisto della qualità di imprenditore - Lo statuto dell'imprenditore commerciale - L'azienda - I segni distintivi - I diritti di privativa - La pubblicità - La disciplina della concorrenza - I consorzi - Le società - Società semplice - Società in nome collettivo - Società in accomandita semplice - Società per azioni - Società a responsabilità limitata. - Società in accomandita per azioni - Gruppi - Società cooperative. - I contratti - I titoli di credito - Le procedure concorsuali. 

IL DIRITTO PRIVATO: 1. Il diritto - 2. La norma giuridica - 3. Diritto privato e diritto pubblico - 4. Diritto oggettivo e
diritti soggettivi - 5. Fatti giuridici, atti giuridici, negozi giuridici.


LE FONTI DEL DIRITTO E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE:

1. Il sistema delle fonti del diritto -

2. Efficacia della legge nel tempo - 3. L’interpretazione della legge - 4. Il diritto internazionale privato.
LE PERSONE: 1. Condizione giuridica della persona: la capacità giuridica, il nome, la sede - 2. La capacità di agire:
condizione dei minori, degli interdetti, degli inabilitati - 3. La persona fisica e la persona giuridica - 4. Classificazione delle
persone giuridiche: enti pubblici e privati - 5. Continua: associazioni e fondazioni - 6. I diritti della personalità.
I BENI E LA PROPRIETÀ: 1. I beni - 2. I diritti sulle cose: la proprietà e gli altri diritti reali - 3. Le cose oggetto di diritti: la
classificazione dei beni - 4. La proprietà fondiaria - 5. Le distanze legali - 6. Muri, fossi, siepi, alberi di confine - 7. Le
immissioni - 8. Le acque private - 9. Le azioni a difesa della proprietà.
IL POSSESSO: 1. Concetto di possesso - 2. Diritti del possessore nella restituzione al proprietario - 3. Le azioni possessorie
- 4. Le azioni di enunciazione.
I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ: 1. Acquisto a titolo originario e a titolo derivativo - 2. L’occupazione e
l’invenzione - 3. L’accessione, l’unione, la commistione e la specificazione - 4. Il possesso di buona fede dei beni mobili - 5.
L’usucapione.
I DIRITTI REALI SU COSE ALTRUI: 1. Concetto di diritto reale su cosa altrui - 2. Il diritto di superficie - 3. L’usufrutto,
l’uso, l’abitazione – 4. L’enfiteusi - 5. Le servitù prediali – 6. Continua: le servitù coattive.
LA COMUNIONE: 1. La comunione in generale - 2. Il condominio negli edifici.
L’OBBLIGAZIONE: 1. Diritto reale e diritto di obbligazione - 2. Il rapporto obbligatorio - 3. Obbligazioni con pluralità di
soggetti o di oggetti - 4. Fonti delle obbligazioni.
L’ADEMPIMENTO E L’INADEMPIMENTO: 1. L’adempimento delle obbligazioni - 2. Le obbligazioni pecuniarie - 3.
L’inadempimento dell’obbligazione - 4. Mora del debitore e mora del creditore - 5. Estinzione dell’obbligazione per cause
diverse dall’adempimento.


IL CONTRATTO: 1. Il contratto e l’autonomia contrattuale - 2. I requisiti del contratto: a) l’accordo delle parti - 3.
Continua: i limiti dell’autonomia contrattuale - 4. I requisiti del contratto: b) la causa - 5. I requisiti del contratto: c) l’oggetto
– 6. I requisiti del contratto: d) la forma - 7. Il contratto preliminare - 8. I contratti con il consumatore.


VALIDITÀ E INVALIDITÀ DEL CONTRATTO: 1. Le cause di nullità del contratto. - 2. Continua: il contratto illecito -
3. Le cause di annullabilità: a) l’incapacità di contrattare - 4. Continua: b) l’errore motivo e l’errore ostativo - 5. Continua: c) il
dolo; d) la violenza morale – 6. Le conseguenze della nullità e della annullabilità.
EFFICACIA E INEFFICACIA DEL CONTRATTO: 1. Invalidità e inefficacia del contratto - 2. Il termine e la condizione
del contratto – 3. La simulazione del contratto - 4. Il contratto fiduciario e il contratto indiretto.
LA RAPPRESENTANZA: 1. Il contratto in nome altrui - 2. Rappresentanza e ambasceria - 3. Mandato con e mandato
senza rappresentanza.
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO: 1. Gli effetti del contratto fra le parti - 2. Continua: contratti con effetti obbligatori e
con effetti reali, contratti consensuali e contratti reali - 3. Gli effetti del contratto rispetto ai terzi.
RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO: 1. La risoluzione del contratto - 2. Risoluzione per
inadempimento - 3. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione; risoluzione per eccessiva onerosità
sopravvenuta - 4. La rescissione del contratto - 5. La presupposizione.
CRITERI DI COMPORTAMENTO DEI CONTRAENTI E DI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO: 1. La
buona fede contrattuale - 2. L’interpretazione del contratto.
PRESCRIZIONE E DECADENZA: 1. La prescrizione - 2. La decadenza.
SINGOLI CONTRATTI: 1. La vendita - 2. Continua: la vendita obbligatoria - 3. La locazione - 4. Continua: la locazione di
immobili urbani - 5. Il mandato - 6. Contratti di prestito: comodato, mutuo - 7. L’appalto - 8. Il contratto d’opera - 9. Il
trasporto - 10. Il deposito - 11. I contratti nelle liti.
CONTRATTO E CONCORRENZA: 1 Diritto contrattuale e valori costituzionali del mercato – 2. Libertà di concorrenza
– 3. Fallimenti del mercato – 4. Teoria generale degli interessi e correttezza economica – 5. Contatto economico e situazioni
affidanti – 6. Rapporti di mercato e condotta economicamente scorretta.
EFFICIENZA ED EQUITA’ CONTRATTUALE: 1. Operazione economica e contratto efficiente – 2. Correttezza ed
equità – 3. Ponderazione di interessi e libertà del mercato – 4. Correttezza economica e libertà contrattuale – 5. Equilibrio
economico del contratto e interessi delle parti – 6. Abuso del diritto e illiceità della causa del contratto.
I FATTI ILLECITI: 1. La responsabilità da fatto illecito - 2. La responsabilità indiretta - 3. La responsabilità oggettiva - 4. Il
risarcimento del danno - 5. Il danno da prodotti.
DALLA CONCORRENZA SLEALE ALLA TUTELA DEL CONSUMATORE: 1. Regole del mercato e regole del
contratto – 2. Correttezza professionale ed interessi privati – 3. Correttezza professionale e correttezza economica – 4.
Libertà di concorrenza e interesse del consumatore – 5. Libertà negoziale e concorrenza.
LA TUTELA DEI DIRITTI: 1. La giurisdizione civile - 2. Le prove - 3. La pubblicità dei fatti giuridici - 4. La trascrizione
immobiliare -
5. La trascrizione mobiliare.
CONTRATTI ASIMMETRICI AD OFFERTA CONCORRENZIALE: 1. Contratti asimmetrici: tipologie – 2. Doveri
informativi e contratti relazionali – 3. Dolo e interesse pubblico nei contratti ad offerta concorrenziale: a) contratti negoziati
individualmente – 4. Segue: b) pratiche commerciali sleali e contratti del consumatore – 5. Diritto privato del mercato e
nuove regole di validità a tutela del contraente debole – 6. Pubblicità commerciale e contratti di massa ad offerta
concorrenziale.
CONTRATTI ASIMMETRICI AD OFFERTA MONOPOLISTICA E DANNO ANTITRUST: 1. Contratti ad offerta
monopolistica e applicazione del diritto antitrust – 2. Potere di mercato e tutela del consumatore – 3. Intese restrittive della
concorrenza – 4. Danno antitrust e sistema rimediale.
ALTRI ATTI O FATTI FONTE DI OBBLIGAZIONI: 1. Altri atti: le promesse unilaterali - 2. Altri fatti: gestione di affari,
pagamento di indebito, arricchimento senza causa.
RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE E GARANZIA DEL CREDITORE: 1. La responsabilità patrimoniale - 2. Le
garanzie reali: il pegno - 3. Continua: l’ipoteca - 4. Le garanzie personali: la fideiussione - 5. Il concorso dei creditori e le
cause di prelazione - 6. I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale - 7. Altri mezzi di tutela preventiva del credito.
CIRCOLAZIONE E ALTRE VICENDE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO: 1. La cessione del credito - 2. La
delegazione, l’espromissione e l’accollo - 3. La cessione del contratto.
LA FAMIGLIA: 1. Famiglia in senso stretto e famiglia in senso ampio - 2. Il matrimonio - 3. Le condizioni per contrarre
matrimonio - 4. La nullità del matrimonio - 5. Diritti e doveri che derivano dal matrimonio - 6. La separazione personale dei
coniugi - 7. Lo scioglimento del matrimonio - 8. I rapporti patrimoniali nella famiglia - 9. La filiazione - 10. L’adozione - 11.
La famiglia di fatto – 12. Gli alimenti - 13. L’impresa familiare.
LE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE: 1. Le successioni in generale - 2. Apertura della successione e delazione
dell’eredità - 3. La successione necessaria - 4. La successione testamentaria - 5. Continua: il contenuto del testamento - 6. La
successione legittima.
L’ACQUISTO DELL’EREDITÀ E DEI LEGATI. LE DONAZIONI: 1. L’accettazione - 2. La comunione ereditaria e la
divisione - 3. La donazione.

 

1.         Origine e funzioni del diritto: istituzioni e norma nell'evoluzione storica della società.

2.         Giustizia e diritto.

3.         Soggetti, oggetti e relazioni nell'esperienza giuridica.

4.         L'affermarsi dei diritti umani. Uguaglianza formale, partecipazione e uguaglianza sostanziale. Qualità della vita e diritto all'ambiente.

5.         Dallo Stato di diritto allo Stato sociale. Problemi e prospettive.

6.         Caratteri e principi fondamentali della Costituzione italiana.

7.         La Costituzione della Repubblica: sviluppo della persona tra libertà e solidarietà; diritti del cittadino nei rapporti civili, etico-sociali, economici e politici. Approfondimento

            dei seguenti temi: famiglia, scuola, lavoro, ambiente.

8.         L'ordinamento dello Stato italiano: organi costituzionali e loro principali funzioni. Le autonomie locali con riferimento allo Statuto della Regione di appartenenza.

9.         Stato italiano e Organizzazioni internazionali.

 

Il diritto in generale
Il diritto come insieme di regole (o norme)
Le norme consuetudinarie e le norme scritte
Le funzioni del diritto
I settori del diritto

Le fonti del diritto italiano
La pluralità delle fonti e la loro gerarchia
La Costituzione e le leggi costituzionali
Le fonti primarie: le leggi
Le fonti primarie: gli atti aventi forza di legge
Le leggi regionali
Le fonti secondarie: i regolamenti del potere esecutivo e degli enti pubblici territoriali
La normativa comunitaria
I trattati internazionali
La consuetudine
Gli atti giuridici dei privati, le sentenze e i provvedimenti amministrativi

 

Le fonti del diritto italiano
Il problema dell'interpretazione del diritto
L'interpretazione e l'applicazione del diritto
Le regole dell'interpretazione: l'interpretazione letterale
Le regole dell'interpretazione: l'interpretazione sistematica
Le regole dell'interpretazione: l'interpretazione teleologica
Le lacune del diritto e l'analogia
L'efficacia dell'interpretazione
I diversi tipi di interpretazione
L'interpretazione giudiziale e il precedente giudiziale

 

Il codice civile e la codificazione
Il diritto privato
Il codice civile italiano
La disciplina costituzionale del diritto privato

 

I diritti e i beni
I rapporti giuridici e le situazioni giuridiche
Il diritto soggettivo
La potestà
Le situazioni soggettive passive
Distinzioni tra i vari tipi di diritti
I diritti reali e i diritti di obbligazione
L'acquisto e la perdita di diritti
La prescrizione
La decadenza
I beni
Distribuzione tra i beni
I beni pubblici

Le persone fisiche e le capacità
La capacità giuridica
La capacità di intendere e di volere e la capacità di agire
La minore età
L'amministrazione di sostegno
L'interdizione
Il domicilio e la residenza
La morte, la scomparsa, l'assenza e la morte presunta

Le persone giuridiche
Le persone giuridiche
I diversi tipi di persona giuridica
Le associazioni
Le fondazioni e i comitati
Gli enti del privato sociale

L'attività giuridica e la tutela dei diritti
I fatti e gli atti giuridici
Come funziona il sistema del diritto civile
La circolazione dei beni e l'affidamento
La tutela giurisdizionale dei diritti
Il procedimento giudiziario

 

La proprietà e i diritti reali di godimento
La proprietà privata
La definizione della proprietà nel codice civile italiano
La proprietà nella Costituzione
La proprietà immobiliare
La proprietà edilizia
La proprietà agraria
L'espropriazione
I modi di acquisto della proprietà
Le azioni a difesa della proprietà
10.I diritti reali di godimento su cose altrui
I principali diritti reali di godimento
La comunione
Il condominio negli edifici
La trascrizione e i registri immobiliari

Il possesso
La detenzione e il possesso
Regole generali sul possesso
Le azioni possessorie
La funzione delle azioni possessorie
L'usucapione e la regola di “possesso vale titolo”

 

L'obbligazione
Le fonti delle obbligazioni
Il rapporto obbligatorio
La prestazione
L'obbligazione solidale
L'obbligazione alternativa

L'adempimento delle obbligazioni
L'adempimento in generale
L'adempimento e i terzi
Le modalità dell'adempimento
L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie
La surrogazione
La cooperazione del creditore
La mora del creditore

L'inadempimento e l'impossibilità sopravvenuta
L'inadempimento in generale
La mora del debitore
L'inadempimento e l'impossibilità sopravvenuta
La responsabilità per colpa
La responsabilità senza colpa
La responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie
Il risarcimento del danno

Le altre cause di estinzione delle obbligazioni
Premessa
La novazione
La remissione
La compensazione
La confusione

La distribuzione del reddito in Italia
Il patrimonio e la responsabilità patrimoniale
I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: l'azione surrogatoria
I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale: l'azione revocatoria ordinaria
Gli altri mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
La parità di trattamento fra i creditori e le cause di prelazione
Le cause di prelazione: i privilegi
I diritti reali di garanzia in generale
Il pegno
L'ipoteca

 

Gli effetti del contratto
Gli effetti obbligatori e gli effetti reali
Il termine
Il contratto ha forza di legge tra le parti
Il recesso unilaterale
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi
Il contratto a favore di terzi
La condizione
Il contratto preliminare
La simulazione
La cessione del contratto

L'invalidità del contratto
Le cause di nullità: la mancanza di un requisito indispensabile
Le cause di nullità: l'illiceità del contratto
Le conseguenze della nullità
Le cause di annullabilità: l'incapacità
Le cause di annullabilità: i vizi della volontà
Le conseguenze dell'annullamento
La rescissione del contratto

La risoluzione del contratto
La risoluzione per inadempimento
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta

 


 

Diritto

 

IL DIRITTO NATURALE

Per diritto naturale si è inteso per millenni la parte del diritto che deriverebbe non dalla volontà dell’uomo ma dalla natura o dalla ragione umana .
Si è spesso preteso che il diritto naturale sia universale ed eterno .
I Sofisti , gruppo di filosofi greci , distinguevano tra giusto per natura e giusto per legge , fissato arbitrariamente dagli uomini .
Essi sostenevano che gli uomini riducesseo il primo al secondo , definendo il giusto  l’utile del più forte .
Per i sofisti il concetto di diritto era uguale a quello di morale  e corrispondeva al concetto di “giusto “ (diritto giusto ) e sostenevano che non vi fosse un diritto stabilito per legge ma un giusto stabilito per legge  (cioè che il diritto possa essere giusto anche solo perché stabilito per legge ).
Nel periodo romano si cominciò a distinguere il diritto dalla morale .
Per i giuristi  romani  esistevano tre tipi di diritto :  il diritto naturale , il diritto delle genti  , il diritto civile .
Il primo era quello che la Natura insegna a tutti gli animali (l’accoppiamento , la procreazione , l’educazione dei figli ) ; il secondo, lo ius Gentium  è quello comune a tutti gli uomini , e non anche agli animali  , comune a tutti i popoli della terra ; il terzo , lo ius Civile ) era solo per i cittadini romani , costituito dai decreti del principe e dalla dottrina  .

 

POSITIVISMO GIURIDICO
(giuspositivismo )

Con la codificazione si ha il tramonto del giusnaturalismo e la nascita del giuspositivismo .
I rivoluzionari  francesi  abolirono la cultura giuridica tradizionale e stabilirono di insegnare il Codice Napoleonico in modo catechistico .
Da quel momento , si obbedisce al diritto positivo come se fosse l’unico diritto .Per il giudice , per l’avvocato , l’unico diritto è quello scritto nei codici , il diritto Positivo .
Dopo la Seconda Guerra Mondiale , si attribuì  proprio al giuspositivismo tedesco la responsabilità dell’avvento del nazismo .
Obbedendo all’idea che …”la legge è legge “ e vi si deve sempre obbedire , anche se ingiusta , si cominciò ad interpretare la legge sulla base dei principi politici , ossia i principi nazisti . Divenne lecito obbedire ad un diritto immorale , solamente per il fatto che fosse legge. In altri termini, il diritto Positivo  moralmente ingiusto  non smette solo per questo di essere diritto .

 

NEOCOSTITUZIONALISMO
Con gli odierni stati costituzionali si ha il superamento del giusnaturalismo e giuspositivismo .
Il diritto naturale è sostituito dal diritto costituzionale .
Il diritto positivo è considerato ingiusto solo quando è contrario alla Costituzione .   

 

IL PARTICOLARISMO DEI DIRITTI
Norberto Bobbio ha osservato che da un certo punto della storia in poi , l’approccio ai fenomeni politici è cambiato : tali fenomeni non vengono più visti ex parte principis ma ex prte populi .
Con la nascita del diritto soggettivo  i fenomeni  politici vengono visti dalla prospettiva non più dei governanti ma dei governati .
Tutti gli individui , in quanto persone , divengono soggetti di diritto .
I diritti non sono più il privilegio di un singolo gruppo politico ma dell’uomo in quanto tale .

IL CONCETTO DI DIRITTO
I diritti soggettivi , come noto , sono estranei alle due grandi culture occidentali , quella greca e quella ebraica .Lo sono anche nella cultura indiana ( pervasa dalla nozione di dharma , il cui significato include concetti per noi differenti , come giustizia , moralità , legge , religione , destino , verità ) ; il quella cinese , dominata dall’insegnamento di Confucio ; dalla Svaria islamica ; dagli ordinamenti giuridici africani tradizionali .
Secondo Max Weber , il diritto laico , autonomo , razionale , ha una storia tipicamente occidentale .
Il diritto romano ha origini religiose : nell’età arcaica veniva svolta dai sacerdoti  e le norme godevano di una legittimazione religiosa .
Gradatamente quegli atti hanno perso ogni componente teologica e la formazione di un ceto laico di giuristi e funzionari hanno sostituito i sacerdoti nell’amministrazione di quelle procedure .
Sempre secondo Weber , l’origine della storia del diritto è stata caratterizzata dalla contrapposizione di due tipi di diritto : quella che valeva per risolvere le controversie all’interno di un gruppo  (popolo ) e quello che valeva per regolare i conflitti tra tutti i gruppi ( popoli ) .
Anche  nel diritto romano esisteva lo ius gentium che regolava i conflitti fra i diversi popoli e lo ius civile  , considerato diritto speciale , privilegiato dei cittadini , di coloro che godevano dello status di civis romanus .
Secondo Weber , quindi , non esisteva nel diritto romano classico il concetto di diritto naturale o universale .
Per alcuni studiosi , forse , solo in Cicerone si può riscontrare un germe di un diritto naturale comune a tutti gli uomini :
”vera legge è la retta ragione , conforme a natura , immutabile , eterna , che ci impone il dovere e ci distoglie dal torto …. A questa legge non è lecito sostituirne altra ; né può farlo il Senato , né il popolo …. Non c’è bisogno per spiegarla o intenderla , di un giurista …. Essa non è diversa a Roma o ad Atene , oppure oggi o domani : essa è unica , eterna , immutabile  e capace di reggere tutte le genti in ogni tempo .
Unico è , infatti, il dio , signore e guida di tutte le cose …. “  

 

I RIGHTS  INGLESI
Il concetto di diritto soggettivo ha comunque una nascita segnata da una connotazione particolaristica .
Per Max Weber  , essere membro di una comunità giuridica e dunque essere sottoposto ad un “diritto speciale “ , costituiva , all’inizio , una qualità strettamente personale , un privilegio  acquisito con usurpazione o concessione : un monopolio .
Nel Medioevo , il diritto si applicava secondo la “confessione giuridica “, era il privilegio  di un gruppo di persone , datogli in virtù  del rango o dell’appartenenza ad una determinata comunità .
Per Weber fu la Borghesia  che diede l’evoluzione decisiva al concetto di diritto soggettivo , spinta dall’esigenza di difendere  i propri beni , e di godere i frutti dei loro sforzi .
Per tale motivo , Weber sottolinea il carattere esclusivamente occidentale di questo processo .
In Inghilterra  accadde che i privilegi , le libertà , le franchigie , appannaggio di determinati gruppi , ceti , corporazioni , città , divennero diritti di tutti i sudditi .
Vi contribuirono anche le tecniche giuridiche della Common Law, attraverso un lento processo di attribuzione di diritti  da precedente a precedente .
Tuttavia , già a partire dalla Magna Carta  ( nata per contrastare la politica autoritaria di re Giovanni Senza terra  ) , le disposizioni in essa contenute  valevano per componenti sociali molto ampie .
Si produsse , in tal modo , una sorta di universalizzazione interna  : i rights non vennero più attribuiti a particolari gruppi , ceti , comunità , ma si estesero a tutti i sudditi del regno .
Come scrive Weber , certe ” libertà di ceto” garantite all’epoca della Magna Carta  solo ai baroni , furono , poi, considerate  diritti di libertà nazionale dei sudditi inglesi e , in quanto tali , sottratti alle interferenze del re e di qualsiasi potere politico .
Si affermò la moderna idea della responsabilità del re di fronte al popolo , che costituì una autentica rivoluzione nella Costituzione inglese .
L’idea di fondo era che i diritti avevano validità perché goduti dal popolo inglese  “fin da tempi immemorabili “ , cioè che tali diritti erano sempre appartenuti al popolo inglese , perdendosi  nel tempo la data della loro origine .    
Nella pratica giuridica e nel pensiero costituzionale inglese , dunque , si afferma una nozione soggettivistica  dei rights . I diritti soggettivi  subiscono un processo di universalizzazione interna , finendo per seesre attribuiti a tutti i sudditi della Corona inglese .

 

LA POVERTA’ FRANCESCANA
A  contribuire al formarsi del significato di diritto soggettivo come lo conosciamo noi oggi , furono anche i francescani .
Come si sa , la regola di Francesco d’Assisi , prescriveva ai frati la povertà e il divieto dell’uso del denaro .
Ma il grande sviluppo dell’ordine , richiese l’utilizzo di una vasta quantità di beni mobili e immobili , a cominciare dai conventi .
Ricorrendo ad un espediente giuridico , si stabilì che i frati avessero solo l’usus dei beni , non la proprietà , che rimaneva del papato .
Il papa Giovanni XXII nel   1323 , però , impose all’Ordine la titolarità della proprietà dei beni . Egli voleva evitare che quello diventasse l’unico ordine che conducesse alla vita perfetta degli apostoli .
Nacque , dunque , questo contrasto . La regola di . Francesco prevedeva la povertà ed escludeva ogni diritto sulle cose ; se l’individuo riceveva un bene aveva la facoltà (libertà ) di accettare o meno il diritto che è connesso .
Giovanni XXII , invece , contestò la separazione tra uso e diritto di proprietà : se i francescani godevano del bene in modo stabile , garantito e perpetuo , era giusto che ne avessero anche la proprietà .
Il francescano inglese Guglielmo di Ockam  sostenne che gli uomini come individui isolati  avessero un controllo sulle proprie vite .
Il “godimento dell’uso “ esisteva già nel Paradiso Terrestre , e poteva essere attribuito anche a Gesù ed agli apostoli .
I francescani rinunciavano al diritto proveniente dagli uomini , a quel diritto azionabile in giudizio . Quindi il primo era sovraordinato al secondo . In conclusione , tale contrasto fu qualcosa di paradossale : il diritto soggettivo fu sviluppato da un lato dai francescani che sostenevano la possibilità di rinunciare ai diritti di proprietà ( quindi al diritto di scegliere ) ; dall’altro dal papa che voleva imporre la titolarità del diritto di proprietà  (quindi considerando l’uomo come individuo , titolare di diritti ) .  

THOMAS HOBBES
(1588-1679)
Filosofo inglese , teorico dell’assolutismo politico , egli considera la condizione naturale dell’uomo  una situazione di guerra di tutti contro tutti .
L’unico modo per uscire da questa condizione naturale , dove la vita è povera, solitaria , sgradevole , primitiva e breve , è la costituzione dello stato , il cui compito principale è quello di assicurare la sicurezza e la pace .
Egli paragona lo stato al mostro biblico  chiamato “Leviatano “ , dotato di un potere assoluto , compreso quello di fare le leggi .
Mentre i giuristi di Common Law argomentavano che l’Inghilterra era sempre stata governata non dagli uomini ma dal diritto (infatti essi dicevano che “lex fecit regem “ , è il diritto che fa il re ), Hobbes sosteneva , invece che “rex fecit legem “ è il re che fa il diritto , è il sovrano che fa le leggi .
Per Hobbes ciò che il diritto stabilisce è anche moralmente giusto . La morale dipende dal diritto .
Egli sostiene che bisogna sottomettersi al sovrano assoluto , ed è escluso ogni diritto di resistenza  .
Egli ritiene che gli uomini , essendo uguali , desiderano le stesse cose e per averle ricorrono alla violenza . Nello stato di natura (dove non esiste ancora lo stato ) , quindi , vige un conflitto generalizzato , gli individui seguono gli impulsi delle loro passioni , sono ostili l’uno con l’altro , non conoscono il giusto e l’ingiusto , vi è il “deserto della moralità “ :
“… ciascuno è portato alla ricerca di quel che per lui è bene  e a fuggire quel che per lui è male …“  .
E’ legittimo l’appropriazione di tutto ciò che è necessario all’autoconservazione  .
“… In assenza di un potere forte , senza il terrore di quel potere , le leggi di natura non sono osservate . I patti senza la spada sono solo parole e non hanno la forza   di assicurare l’uomo …” .
Egli è il grande teorico del potere statale , lo stato è unico ed unitario o non è nulla . l’uomo , per questa suprema ragion di stato , lo deve accettare. Il grande incubo di Hobbes è l’apparizione di BEHMONT  , il mostro ,  la guerra civile ,la dissoluzione dello stato  la minaccia alla sicurezza degli individui  .L’unica garanzia di questa sicurezza è LEVIATHAN , la compattezza dello stato , forte , assoluto , dove i problemi e i diritti dei   

 

Charles de Saint-Simon
Per Saint-Simon gli scienziati e gli industriali erano gli unici veri ceti produttivi e degni di governare .
I politici e i giuristi erano dei parassiti . La società moderna non avrebbe potuto funzionare senza gli scienziati e gli industriali  .

Auguste Comte  
Egli auspica una società governata solo dagli scienziati , una “tecnocrazia “ , in particolare i sociologi e che il diritto sarà sostituito da leggi in senso scientifico .

 

Fonte: http://oltrelaclassesgalluccio.myblog.it/media/00/02/805610152.doc

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

 

 

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